| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio 2005
n. 1239
Pres. La Medica, Est. Sesitni |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Gara d’appalto -Licitazione privata – Prescrizione di
bando – Obbligo di produzione della certificazione ISO 9000/2001
– Inosservanza – Esclusione - E’ illegittima.
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In una licitazione privata per l’affidamento
dell’appalto per un servizio di pulizia è illegittima l’esclusione
dell’impresa che non abbia prodotto la certificazione ISO
9001/2000 richiesta dal bando di gara. Infatti ai sensi
dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
l’Amministrazione ha l’onere di consentire all’impresa concorrente
l’integrazione del documento presentato che risulti univocamente
riconducibile ad un Ente pubblicamente abilitato a rilasciare
il certificato richiesto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9033/2004 proposto da
SDS – Cooperativa di produzione e lavoro a r.l. ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avvocato Lucio Anelli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del medesimo in Roma, Via della Scrofa
n. 47;
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contro
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il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Antonio Graziosi ed elettivamente domiciliato presso la
sede dell'Avvocatura comunale in Roma,Via del Tempio di
Giove n. 21;
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per l'annullamento
dei provvedimenti del Dirigente del Dipartimento XIII –
VI U.O. Servizi tecno-logistici ed approvvigionamenti del
Comune di Roma del 30.7.2004, prot. N. 12441 e del 5.8.2004,
prot. N. 12715, del bando e del disciplinare di gara relativi
alla licitazione privata per l’affidamento dell’appalto
per il servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune
di Roma.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 17 novembre 2004 il dott. Raffaello
Sestini, uditi gli Avvocati L. Anelli per la società ricorrente
e l’avv. A. Graziosi per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa
a r.l. SDS ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe,
con i quali il Comune di Roma la ha esclusa, in fase di
prequalifica, dalla licitazione privata per l’affidamento
dell’appalto per il servizio di pulizia negli uffici e servizi
del Comune di Roma per il periodo 1 luglio 2004 – 31 dicembre
2006, per un importo complessivo presunto di Euro 18.029070,00.
Al riguardo, l’impresa interessata ha dedotto l’illegittimità
della disposta esclusione per violazione di legge, con specifico
riguardo al D.Lgs. n. 157/1995, e per eccesso di potere
per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità
e carenza di istruttoria.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha argomentato la legittimità
dell’esclusione, motivata dalla mancata allegazione, alla
domanda di partecipazione, del certificato ISO 9001/2000,
trattandosi di un onere documentale espressamente previsto
dal bando di gara.
A seguito del decreto presidenziale n. 4951/2004 e dell’ordinanza
collegiale n. 5008/2004 di questa Sezione, di accoglimento
dell’istanza cautelare incidentale proposta, l’amministrazione
ha riammesso con riserva l’impresa alla gara.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004, la causa è stata
infine introitata dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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La controversia all’esame del Collegio concerne
l’esclusione della ricorrente dalla fase di prequalifica
di un’importante licitazione privata, di importo ampiamente
superiore alla soglia comunitaria, volta all’affidamento
del servizio di pulizia negli uffici e servizi del Comune
di Roma.
In particolare, l’impresa interessata è stata ritenuta “non
idonea” a partecipare alla gara, non avendo prodotto, in
allegato alla domanda di partecipazione, , il certificato
ISO 9001/2000, prescritto dal bando di gara.
Infatti, secondo quanto acquisito agli atti del giudizio,
la concorrente, all’atto della domanda, aveva prodotto solo
una attestazione dell’Ente certificatore Società RINA, secondo
cui ”a seguito dell’esame da parte del Comitato tecnico
qualità“, il sistema di gestione per la qualità della stessa
concorrente “è stato certificato per conformità alla norma
ISO 9001/2000”. La medesima nota precisava, altresì, che
il relativo certificato di conformità, rilasciato in data
antecedente, sarebbe stato inviato “nel più breve tempo
possibile”. Il medesimo certificato veniva poi, effettivamente,
trasmesso dall’impresa con nota del 5 agosto 2004, peraltro
successiva alla impugnata esclusione.
La medesima esclusione è stata quindi ritenuta, dalla difesa
dell’Amministrazione in giudizio, inevitabile, in quanto
la certificazione in esame, pur rispondendo ad una normativa
tecnica volontaria, veniva espressamente richiesta dal bando
di gara e, dovendo essere rilasciata da Enti certificatori
riconosciuti secondo il diritto dell’Unione europea, non
poteva essere sostituita né da autocertificazioni, né da
dichiarazioni diverse, quale quella presentata dalla ricorrente,
e neppure poteva essere accertata d’ufficio dall’Amministrazione,
non trattandosi di atto formato o conservato da Uffici pubblici.
Il Collegio ritiene viceversa fondate, come già valutato
in sede di sommaria delibazione, le dedotte censure di violazione
di legge ed eccesso di potere.
Viene, in primo luogo, in rilievo la violazione dell’art.
16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (attuazione
della direttiva 92/50/CEE), applicabile a tutti gli appalti
pubblici di servizi con valore di stima uguale o superiore
alla “soglia” di rilevanza comunitaria, come accade nel
caso in esame. L’indicata disposizione prevede, infatti,
che “le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario,
i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati”.
L’Amministrazione aveva, quindi, l’onere di consentire all’impresa
concorrente l’integrazione del documento presentato, che
risultava univocamente riconducibile ad un Ente pubblicamente
abilitato a rilasciare il certificato richiesto e che espressamente
riferiva l’avvenuto rilascio del certificato stesso, circostanza,
questa, comprovata a posteriori mediante l’allegazione del
titolo, che, a sua volta, avrebbe potuto indurre l’Amministrazione
ad agire quantomeno in autotutela.
Il collegio ritiene altresì opportuno precisare che l’esclusione
palesa la propria illegittimità anche sotto il profilo della
violazione dell’art. 14 (Capacità tecnica) del medesimo
decreto legislativo n. 157/1995, che consente alle amministrazioni
aggiudicatrici di richiedere la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti conformi alla serie
di norme europee EN 45000, attestanti che il concorrente
osserva norme della serie europea EN 29000.
La norma in esame dispone, infatti, che in tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice deve parimenti ammettere alla gara anche
le imprese che comprovino misure equivalenti di garanzia
della qualità e che dimostrino di non avere accesso a tali
certificati o di non averli potuti ottenere nei termini
richiesti, secondo il criterio di massima partecipazione
alle pubbliche gare, che a sua volta risponde al principio
comunitario di piena concorrenza (oltrechè a quello costituzionale
di imparzialità e buon andamento), principio che si estrinseca
anche mediante la neutralizzazione degli effetti indebitamente
restrittivi o distorsivi del mercato che potrebbero derivare
da inefficienze, ritardi o assetti oligopolistici dei sistemi
di certificazione.
Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque
valutare, quale prova dell’esistenza di misure equivalenti
di garanzia della qualità, la nota di un Ente tecnicamente
accreditato che, pur senza rilasciare un certificato, attestava
la conformità dell’organizzazione d’impresa alle pertinenti
norme europee, anticipando il futuro rilascio di un certificato
fino ad allora non ottenuto, deve arguirsi, per mancanza
dei tempi materialmente necessari.
Dalle considerazioni sopra riportate discende, altresì,
la sussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza
di idonea attività istruttoria.
Il Collegio deve,quindi, accogliere il ricorso in epigrafe,
in quanto le censure dedotte risultano fondate. Sussistono,
tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti
le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
l’impugnato provvedimento di esclusione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 17 novembre 2004 con l’intervento dei Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere
Raffaello SESTINI Primo referendario - Relatore
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