| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 11 febbraio 2005
n. 521
Antonio Cavallari – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore
Montinaro Antonio Montinaro Gaetano e Figli s.a.s. e altro
(avv. A. Orlandini) c. Provincia di Lecce (avv. A. Bruni),
Ditta Pellè Luigi (avv. G. Spata) |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Presentazione delle offerte – Lettera
di invito – Invio solo con raccomandate espresso o posta
celere – Disciplina di gara inconciliabile con l’art.36,
d.P.R. n.655 del 1982 – Effetti.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Tempestività – Verifica – Applicazione
dell’art.36, d.P.R. n.655 del 1982 alla corrispondenza spedita
nelle forme della raccomandata espresso e della posta celere
– Esclusione.
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1. Nel caso in cui, in una licitazione privata
indetta per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici,
la lettera di invito preveda che le offerte debbano pervenire
esclusivamente per posta, mediante separate raccomandate
espresso o posta celere, si ha una disciplina di gara inconciliabile
con l’art.36, d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, nella parte
in cui viene posta espressamente a carico del partecipante
ogni possibile disguido dovuto a mancato o ritardato recapito,
con la conseguenza che non è consentito integrare la regola
speciale di questa gara con disposizioni legislative o regolamentari
con essa incompatibili.
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2. In tema di verifica della tempestività
di offerte presentate per l’affidamento di un appalto di
lavori pubblici mediante licitazione privata, l’art.36,
D.P.R. 29 maggio 1982 n.655, non si applica alla corrispondenza
spedita nelle forme della raccomandata espresso e della
posta celere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia
II sezione di Lecce
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composto dai Signori: Antonio Cavallari,
Presidente; Giuseppina Adamo, giudice; Luigi Viola giudice
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2097 del 1996, proposto dalle
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ditte Montinaro Antonio, Montinaro Gaetano
& Figli s.a.s., in persona del legale rappresentante,
signor Pasquale Montinaro, Lezzi Cosimo - in proprio e quale
mandataria del raggruppamento Lezzi Cosimo e Lezzi Luigi,
Pellé Antonio, Fratelli Centonze C & A s.n.c., in persona
del legale rappresentante, signor Carmelo Centonze - in
proprio e quale mandataria del raggruppamento Fratelli Centonze
C & A s.n.c. + Rausa Luigi, De Luca Vincenzo, Corricciati
Cesareo, Stroso Osvaldo, Tecno Costruzioni s.r.l., in persona
del legale rappresentante, signor Walter Perrone, e Russo
Luigi, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Orlandini,
con domicilio eletto in Lecce, via Augusto Imperatore n.
16,
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CONTRO
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la Provincia di Lecce, in persona
del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo
Bruni ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso l’Ufficio
legale dell’Ente,
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e nei confronti
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della ditta Pellè Luigi, rappresentata
e difesa dall'avv. Gabriella Spata, con domicilio eletto
in Lecce, via Braccio Martello n. 36,
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per l'annullamento
a) del verbale relativo alla licitazione privata per "l'appalto
dei lavori di straordinaria manutenzione anno 1996 delle
Strade Provinciali bitumate suddivise in dieci gruppi",
tenutosi presso la Provincia di Lecce il giorno 15 maggio
1996, nella parte in cui dispone la esclusione dalla gara
delle imprese ricorrenti e procede all'aggiudicazione provvisoria;
b) della conseguente deliberazione 28 giugno 1996 n. 1921,
con la quale la Giunta provinciale di Lecce ha definitivamente
aggiudicato i lavori relativi al primo gruppo est, in favore
della ditta Pellè Luigi;
c) ove occorra, della lettera d’invito, protocollo n. 21495
del 19 aprile 1996, nella parte in cui prescrive, ai fini
della partecipazione alle gare, che le offerte “dovranno
pervenire esclusivamente per posta, mediante separate raccomandate
espresso o posta celere... non più tardi delle ore 12 del
giorno precedente quello della gara" e che "il recapito
del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo, anche da forza maggiore, il piego
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile";
d) di ogni altro atto provvedimento presupposto, connesso,
collegato o conseguenziale, segnatamente della nota 9 luglio
1996, protocollo n. 33.629, del direttore del settore appalti
e contratti dell'Amministrazione provinciale di Lecce.
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Visto il ricorso con i relativi allegati
e la successiva memoria;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Lecce e della ditta controinteressata;
visto l’atto di rinuncia al mandato, datato 10 giugno 2004,
dell’avv. Giovanni Pellegrino, originario difensore della
ditta controinteressata insieme con l'avv. Gabriella Spata;
visti gli atti tutti della causa;
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere,
dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l'avv. Orlandini
e l’avv. Bruni.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Le ditte ricorrenti sono state escluse dalla
licitazione privata per "l'appalto dei lavori di straordinaria
manutenzione anno 1996 delle Strade Provinciali bitumate
suddivise in dieci gruppi", indetta dalla Provincia di Lecce,
perché le offerte sono pervenute alle ore 12.30 del 14 maggio
1996, giorno precedente quello della gara.
Con atto stragiudiziale le interessate hanno in modo articolato
contestato le determinazioni della commissione aggiudicatrice.
Ciò nonostante, la Stazione appaltante ha comunicato, con
la nota 9 luglio 1996, protocollo n. 33629, del direttore
del settore appalti e contratti, di aver aggiudicato definitivamente
tutte le licitazioni private (con deliberazioni n. 1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924
e 1925 del 28 giugno 1996).
Le imprese escluse impugnano i suddetti atti, alla stregua
dei seguenti motivi:
1. Violazione degli articoli 36 e 37 del DPR 29 maggio 1982
n. 655; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione
della lettera d'invito;
2. eccesso di potere, violazione di generali principi in
materia di gara;
3. violazione di generali principi in materia di gara; eccesso
di potere sotto diverso profilo.
Si sono costituite la Provincia di Lecce e la ditta controinteressata,
che hanno contestato le tesi attoree.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1124
del 31 luglio 1996.
All'udienza del 2 dicembre 2004 la causa è stata riservata
per la decisione.
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DIRITTO
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1. L’infondatezza del gravame nel merito
esime il Collegio dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità
sollevate dalla Provincia di Lecce.
2. Le imprese ricorrenti contestano la loro esclusione dalla
licitazione privata per "l'appalto dei lavori di straordinaria
manutenzione anno 1996 delle Strade Provinciali bitumate
suddivise in dieci gruppi", indetta dalla Provincia di Lecce.
Tale esclusione è stata disposta perché le offerte sono
pervenute alle ore 12.30 del 14 maggio 1996 (la gara si
è svolta il 15 maggio 1996), in applicazione della lettera
d’invito (protocollo n. 21495 del 19 aprile 1996), che prescriveva
espressamente, ai fini della partecipazione alle gare, che
le offerte, “dovranno pervenire esclusivamente per posta,
mediante separate raccomandate espresso o posta celere...
non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello
della gara".
Le ditte sostengono l’illegittimità di tali provvedimenti
espulsivi, in quanto essi non tengono conto del disposto
dell'art. 36 del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, secondo
il quale “Salvo le disposizioni contenute nel successivo
capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi
per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte
a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo
dei portalettere o agli sportelli degli uffici. Sono distribuiti
per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non
abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi
ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte,
le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti
per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il
peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino
l'indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone
il cui recapito sia conosciuto.
Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta,
quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle
dirette agli uffici pubblici od a località non servite da
portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione,
non possano essere recapitate a domicilio.
In via d'eccezione, però, possono essere fatte recapitare
nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici
statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantità
che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei
privati”.
Al riguardo si deve osservare che è indubbio che in applicazione
della norma del bando suindicata le offerte di cui trattasi
sono pervenute in ritardo e dovevano essere escluse.
Da un punto di vista generale, l’argomentazione svolta dalle
ricorrenti, secondo cui la lettera d’invito, nella parte
richiamata, andrebbe integrata con quanto dispone l'art.
36 del D.P.R. n. 655 del 1982, in modo che la ricezione
dei plichi doveva essere ricondotta al momento della consegna
all'Ufficio postale non convince: la lex specialis di gara,
infatti, é certamente inconciliabile con la disciplina settoriale
delle Poste, nella parte in cui pone espressamente a carico
del partecipante ogni possibile disguido dovuto a mancato
o ritardato recapito, conseguentemente non è consentito
integrare la regola speciale di questa gara con disposizioni
legislative o regolamentari con essa incompatibili. In definitiva
la Provincia ha inteso trasferire il rischio di ogni disguido
connesso alla fase di spedizione dei plichi ai partecipanti.
Si richiedeva, pertanto, una particolare cautela per evitare
la circostanza, puntualmente verificatasi, di una offerta
presentata tardivamente perché non conforme alla speciale
disciplina del bando di gara. D’altronde la lettera d’invito
era chiara e perentoria nel richiedere (ai fini di rendere
certo, celere e ordinato il procedimento) che “i plichi…dovranno
pervenire … a quest’Amministrazione – via Umberto I n. 13,
non più tardi delle ore 12 del giorno precedente quello
della gara"; sicché non è assolutamente configurabile un
onere di ritiro della posta, come prospettato dagli istanti.
Né la prescrizione può ritenersi sproporzionata.
Come sottolineato in giurisprudenza, in un’analoga controversia,
in relazione alla gravità delle conseguenze, ”invero, la
stessa valutazione può essere fatta per le Amministrazioni
che sarebbero esposte, in caso di applicazione della regola
cui si richiamano” [le ricorrenti, ovvero l'art. 36 del
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655], “ad una seria difficoltà
in caso di ritardi o disguidi nella consegna, in ipotesi
anche con diversi giorni di ritardo, dei plichi e con la
conseguente necessità di riaprire le operazioni di aggiudicazione
anche più volte in esito alla acquisizione tardiva delle
offerte di quei concorrenti incorsi appunto nei disservizi”
(Consiglio Stato, Sez. V, 7 febbraio 2002 n. 709).
In particolare, poi, l’art. 36 del DPR n. 655/1982 non si
applica alla corrispondenza spedita nelle forme prescritte
dalla lettera d’invito (raccomandata espresso e posta celere).
E’ proprio l’art. 36, infatti, che, letteralmente, fa salve
“le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo
III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso”,
per le quali bisogna riferirsi all’art. 237 dello stesso
regolamento.
Per la posta celere, invece, è stato recentemente osservato
dalla Sezione che, essendo stato istituito con DM 28 luglio
1987 n. 564, il servizio non era affatto previsto nel regolamento
del 1982 (sentenza 22 giugno 2004 n. 4304).
Infondata è anche la censura relativa alla mancanza di un’espressa
volontà di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza del
termine.
Nella lettera d’invito invero viene precisato che “ciascuna
licitazione avrà luogo mediante l’invio delle offerte per
posta a norma del R.D. 20.12.1937 n. 2339”. L’articolo unico
di tale decreto integra (“dopo il comma decimo”) l’art.
75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato (ovvero del Regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827), prevedendo “L'amministrazione
ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che
le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito
deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego
sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'ufficio
appaltante non più tardi del giorno precedente a quello
fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione
dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna
altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente”.
Il riferimento normativo è pertanto univoco; altrettanto
chiara é l’espressa e automatica esclusione, ivi prevista,
delle offerte pervenute oltre il termine.
In ogni caso, anche se potessero rintracciarsi ombre o ambiguità
nella disposizione, rimane innegabile che il mancato rispetto
di tale regola (interpretata secondo ragione, avuto riguardo
al carattere sostanziale e non meramente formale dell'adempimento
-Cons. Stato, VI sez., 7 febbraio 1995 n. 161; T.A.R. Sardegna
11 febbraio 1998 n°94; 16 gennaio 1998 n°39) non si risolve
in una mera irregolarità, essendo suscettibile di provocare
significative alterazioni del procedimento di scelta. L’inosservanza
infatti coinvolge la certezza, la celerità e l’ordinato
svolgimento della procedura (con incidenza sull’interesse
pubblico particolare curato dall’Amministrazione, che, nel
caso di specie, doveva aggiudicare l’intero corpo dei lavori
annuali di straordinaria manutenzione delle strade provinciali,
suddivisi in dieci gruppi) e comporta, nell’ipotesi in cui
la stazione appaltante decida, diversamente da quanto avvenuto
nella vicenda ni esame, di accettare e valutare le offerte
tardive, una specifica lesione della par condicio dei concorrenti.
In ultimo, le ditte censurano la stessa lettera d’invito,
protocollo n. 21495 del 19 aprile 1996, in quanto renderebbe
estremamente difficile (se non impossibile) la presentazione
dell’offerta nei termini.
Ora la lettera d’invito ammette possibilità alternative
di trasmissione (raccomandata espresso o posta celere);
ciò è sufficiente per escludere la configurabilità di un
ingiustificato aggravamento della procedura, perché, anche
alla luce delle argomentazioni già sviluppate, la regola,
nella sua formulazione anziriportata, si presenta del tutto
ragionevole e proporzionata al fine pubblico perseguito.
Il ricorso è dunque da respingere.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, sezione II di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 2 dicembre 2004.
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