| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 14 febbraio
2005 n. 296
Pres. Calvo – Est. Calvo
E.O. (avv.ti Crapolicchio e Colaiacomo) c. Presidenza della
Repubblica (n.c.), Ministero dell’Interno (avv. Stato),
Prefetto della Provincia di Torino (n.c.), C.V. (n.c.)
A.M., E.T., D.M., L.Z. (avv.ti Crapolicchio e Colaiacomo)
c. Presidenza della Repubblica (n.c.), Ministero dell’Interno
(avv. Stato), Prefetto della Provincia di Torino (n.c.),
C.V. (n.c.) |
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1. Elezioni – Ineleggibilità ex art. 51,
2° co. TUEL – Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
– Divieto di rielezione consecutiva per il sindaco già eletto
due volte – Questione di legittimità costituzionale ex art.
1,2,3,48,51,97 Cost. – Non ricorre.
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2. - Elezioni – Ineleggibilità ex art. 51,2°
co. TUEL – Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
– Divieto di rielezione consecutiva per il sindaco già eletto
due volte – Censura da parte del Consiglio Comunale – Impedimento
ex art. 41 Tuel – Rilievo da parte di Consiglio Comunale
– Scioglimento del Consiglio Comunale per ritenuta inosservanza
delle leggi – Illegittimità.
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1. - Non ricorre questione di illegittimità
costituzionale ex art. 1,2,3,48,51,97 Cost. con riferimento
all’art. 51, 2° co. TUEL dove importa il divieto di rielezione
per il soggetto già eletto sindaco per due mandati consecutivi
nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
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2. - E’ illegittimo il provvedimento di scioglimento
disposto nei confronti del Consiglio Comunale che, causa
il tenore dell’art. 41 TUEL, non abbia rilevato il vizio
di ineleggibilità in capo a soggetto già eletto sindaco
per due mandati consecutivi nei comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti, disposto ritenendo che il Consiglio Comunale
abbia posto in essere una condotta in violazione della legge.
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- OMISSIS -
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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Quanto al ricorso n. 1469/2004
In data 23 giugno 2004, il Prefetto di Torino inviava al
Sindaco del Comune di Salerano Canavese il telefax prot.
n. 40020/bis - AREA II - avente il seguente contenuto: “Si
rappresenta che la S.V. si trova nella condizione di ineleggibilità
di cui all'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Tale circostanza,
per le opportune valutazioni, va portata a conoscenza del
Consiglio Comunale in occasione della riunione dedicata
alla convalida degli eletti punto. Si prega di assicurare”.
Il Consiglio comunale di Salerano Canavese, con deliberazione
n. 5 in data 1 luglio 2004, “Visto il verbale contenente
i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale tenutasi in questo Comune il 12/13.06.2004 da cui
risulta che sono stati proclamati eletti i Signori: Sindaco
E. O. Consiglieri ...;
Visti gli artt. 41, 51, 55 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
Avuta lettura della nota della Prefettura prot. n. 4000203/bis
- Area II del 23.06.2004 con la quale il Prefetto di Torino
invita il Sindaco a portare a conoscenza del C.C. in occasione
della riunione dedicata alla convalida degli eletti l'esistenza
della condizione di cui all'art. 51 comma 2 Capo I Titolo
III del T.U.E.L.;
Avuta lettura delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e dei singoli proclamati eletti,
sopra citati;
Accertato non sussistere nei confronti dei singoli consiglieri
...;
Accertato che sussistono, tuttavia, nei confronti del Sindaco
E. O, le condizioni di cui all'art. 51 comma 2 del TUEL
per aver egli ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di Sindaco, l'ultimo dei quali scaduto in data 13 giugno
2004;
Ritenuto che, secondo l'inequivocabile tenore letterale
della norma di cui all'art. 41 del TUEL, di cui si dà lettura
e che si allega in copia alla presente delibera, il Consiglio
Comunale non può però censurare tale particolare causa (art.
51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa
non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del
TUEL;
Rilevato che pur nell'eventuale lacuna normativa, non rimediabile
in via interpretativa, sussiste comunque uno strumento di
tutela dell'ordinamento rappresentato dall'azione popolare
di cui all'art. 70 del TUEL promuovibile anche dal Prefetto;
Ritenuto in ogni modo di non potersi esimere, a tutela dell'ordinamento,
dall'invitare il Prefetto di Torino ad azionare la procedura
di cui all'art. 70 del TUEL;
Ritenuto in assenza di specifici strumenti normativi di
propria competenza, di essere obbligato a rispettare e a
prendere atto della volontà popolare, legittimamente espressa;
...”, stabiliva, “1. Di convalidare, per le motivazioni
in premessa esposte che qui si intendono richiamate, l'elezione
diretta del Sindaco e proclamati eletti nelle votazioni
del 12 e 13 giugno 2004 dal Presidente dell'unica sezione
elettorale del Comune di Salerno Canavese. 2. Di dare atto
che tutti i succitati proclamati eletti hanno i requisiti
di eleggibilità stabiliti nel Capo II del Titolo III del
T.U.E.L. e per gli stessi non esistono condizioni di incompatibilità.
3. Di trasmettere, per le motivazioni approfonditamente
esposte in premessa, la presente deliberazione al Prefetto
affinché assuma gli eventuali provvedimenti di competenza”.
Il Prefetto di Torino, in data 14 luglio 2004, inviava al
Sindaco del Comune di Salerano Canavese la nota prot. n.
40000203/bis - Area II, avente il seguente contenuto: “Si
fa seguito al telefax in data 23 giugno u. sc., per significare,
in merito alla deliberazione n. 5 dell'1.7.2004 avente ad
oggetto “Esame ...”, che l'avvenuta convalida del Sindaco
alla carica elettiva, ..., concretizza una palese violazione
dell'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla causa
di ineleggibilità introdotta dall'art. 51 del Decreto medesimo.
Ciò in quanto .... La circostanza che l'art. 41 del decreto
legislativo 267/2000 sancisca l'obbligo del Consiglio Comunale
di esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo
II del titolo III, non esenta l'Organo collegiale dall'obbligo
di verificare tutte quelle cause ostative all'espletamento
del mandato che siano comunque previste da norme recate
sia dallo stesso decreto legislativo sia da altre disposizioni
di legge; ciò in virtù del principio generale dell'ordinamento
giuridico alla cui stregua ogni organo collegiale delibera
sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti.
Sono conferma di tale assunto .... Ciò stante e richiamato
tutto quanto sopra osservato, si invita la S.V. a convocare
in via d'urgenza il Consiglio Comunale al fine di revocare,
per le suesposte motivazioni, la delibera di convalida della
S.V. a Sindaco, facendo conoscere la data della avvenuta
convocazione nonché avendo cura di trasmettere copia della
deliberazione assunta”.
Il Consiglio comunale di Salerano Canavese, con deliberazione
n. 7 in data 22 luglio 2004, “Visti gli artt. 41.51 e 70
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; Avuta lettura della nota della
Prefettura prot. n. 40000203/bis - Area II del 14.7.2004
con la quale il Prefetto di Torino ha invitato il Consiglio
Comunale a revocare la delibera n. 5 del 1.7.2004 di convalida
del sig. E. O. alla carica di Sindaco per la violazione
dell'art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.; Avuta
lettura delle massime giurisprudenziali citate nella detta
nota, che si allegano in copia alla presente delibera (Allegato
B); Ritenuto nuovamente come la norma di cui all'art. 41
TUEL impedisce al Consiglio Comunale di censurare la detta
causa di ineleggibilità, poiché essa non rientra tra quelle
previste dal Capo II Titolo III del TUEL; Ritenuto che le
massime citate nella nota della Prefettura appaiono inconferenti
in relazione alla fattispecie in esame e comunque aventi
riguardo alla situazione normativa pregressa; Rilevato che
nella delibera in questione il Consiglio Comunale, lungi
dal limitarsi a convalidare l'elezione a Sindaco del sig.
E. O., ha debitamente evidenziato tale lacuna normativa,
ritenuta non rimediabile in via interpretativa, evidenziando
la sussistenza comunque di uno strumento di tutela dell'ordinamento
rappresentato dall'azione popolare di cui all'art. 70 del
TUEL promuovibile anche dal Prefetto; Rilevato che il Consiglio
Comunale ha altresì invitato, nella detta delibera, il Prefetto
di Torino ad azionare la procedura di cui all'art. 70 del
TUEL, proprio per porre rimedio alla situazione venutasi
a creare; Preso atto dell'inerzia del Prefetto di Torino
nella proposizione della detta procedura; Ritenuto che in
tale situazione, non può comunque spettare al Consiglio
Comunale adottare una delibera al di fuori dei propri poteri,
come stabiliti dalla legge, tanto meno in una materia come
quella dell'ineleggibilità, nella quale, come acclarato
più volte dalla Corte Costituzionale (...), è vietata la
possibilità di ricorrere ad interpretazioni estensive e/o
analogiche; ... Ritenuto, tuttavia, di non potersi esimere,
a tutela dell'ordinamento, dal reiterare l'invito al Prefetto
ad azionare la procedura di cui all'art. 70 TUEL, al fine
di censurare nei confronti del Sindaco Sig. E. O. la sussistenza
della causa di ineleggibilità di cui all'art. 51, secondo
comma, TUEL, nonché di evidenziare in tale sede altresì
l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.
41 TUEL, nella parte in cui non prevede in capo al Consiglio
Comunale il potere di censurare detta causa di ineleggibilità;
...”, stabiliva “Di confermare integralmente per le motivazioni
in premessa esposte che qui si intendono richiamate, il
contenuto della delibera consiliare n. 5 del 1.7.2004. Di
trasmettere la presente deliberazione al Prefetto, come
richiesto dal medesimo, invitandolo, altresì, espressamente,
ad azionare avverso la detta delibera e nei confronti del
Sindaco sig. E. O. la procedura di cui all'art. 70 TUEL,
per le ragioni descritte in premessa che qui si intendono
richiamate”.
Il Prefetto di Torino, in data 26 luglio 2004, inviava al
Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie
- Ufficio Controllo sugli Organi - il fax n. 06.46549654,
avente il seguente contenuto: “Si fa riferimento ... per
comunicare che il Consiglio Comunale di Salerano Canavese
... con deliberazione datata 22 luglio u. sc., ha confermato
integralmente il contenuto della precedente deliberazione
datata 1° luglio 2004, di convalida del Sindaco. In relazione
a quanto sopra si trasmette la documentazione afferente
la vicenda, richiedendosi di attivare la procedura di scioglimento
dell'Organo elettivo per gravi e persistenti violazioni
di legge. Si allega ...”.
Con “Relazione del Ministro dell'Interno al sig. Presidente
della Repubblica” in data 4 agosto 2004, il detto Ministro,
dopo aver fatto riferimento alla “nota del 23 giugno 2004”
del prefetto di Torino, alla “deliberazione n. 5 in data
1 luglio 2004” del Consiglio comunale di Salerano Canavese,
alla “nota n. 40000203/bis – Area II del 14 luglio 2004”
del detto prefetto ed alla “seduta del 22 luglio 2004” nella
quale il citato Consiglio Comunale, con la deliberazione
n. 7 “ha confermato la convalida dell'elezione alla carica
di sindaco del sig. E. O. persistendo, in tal modo, nella
grave violazione di legge” in quanto “l'inosservanza dell'obbligo
di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato
inequivocabilmente la volontà di disattendere una prescrizione
normativa di valore cogente posta a garanzia delle regole
fondamentali che presiedono al corretto svolgimento del
procedimento di nomina degli organi di governo dell'ente
locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti
per la elezione”, per cui “Verificatasi l'ipotesi disciplinata
dall'art. 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto
lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato”, ha
ritenuto che, “nella fattispecie, essendosi determinata
l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento” e, quindi,
ha sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica
“l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo
scioglimento del consiglio comunale di Salerano Canavese
(Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dottor C. V.”.
Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 25 agosto
2004, “Visto che il consiglio comunale di Salerano Canavese
(Torino) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali
del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco
nella persona del signor E. O.; Visto che il predetto amministratore
versa nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall'art.
51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267; Considerato che l'organo consiliare, nonostante la
conoscenza della sussistenza della causa ostativa all'espletamento
della carica elettiva di sindaco, ha proceduto alla sua
convalida; Considerato che il consiglio, pur diffidato ad
ottemperare al dovere di revoca, ha confermato la convalida
dell'elezione del sindaco, determinando in tal modo la persistenza
di una grave violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che
ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della
predetta rappresentanza; Visto l'art. 141, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla
proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata
al presente decreto e ne costituisce parte integrante”,
ha stabilito, all'art. 1, che “Il consiglio comunale di
Salerano Canavese (Torino) è sciolto”, ed, all'art. 2, che
“Il dottor C. V. è nominato commissario straordinario per
la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario
sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale,
alla giunta ed al sindaco”.
Con il ricorso n. 1469/2004 E. O. ha chiesto l’annullamento,
previa sospensione, del citato decreto del Presidente della
Repubblica e degli altri atti, in epigrafe indicati, in
quanto essi “determinando lo scioglimento del Consiglio
Comunale e quindi la sostituzione di tutti gli organi del
Comune di Salerano Canavese, ivi compreso il Sindaco, hanno
certamente leso i legittimi interessi del ricorrente, che
si era visto convalidare la propria elezione alla detta
carica, successivamente confermata dal Tribunale Civile
di Torino” (sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Prima
Civile – n. 34746/C in data 27 settembre 2004).
Al riguardo, il ricorrente, da un lato, ritiene che il “presupposto
diretto dei provvedimenti impugnati sia” l’art. 51, comma
2, del T.U.E.L., “la cui mancata censura da parte del Consiglio
Comunale ha ingenerato i citati provvedimenti” e, dall’altro,
sostiene che la detta norma è “ingiustamente ed irragionevolmente
limitativa del diritto di elettorato passivo (ed attivo),
in manifesta violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51 e 97
della Costituzione” in quanto: a) in relazione all’art.
1, “costituisce un’illegittima limitazione della sovranità
popolare, in violazione dei principi democratici su cui
si fonda la Repubblica Italiana”; b) in relazione agli artt.
2, 48 e 51, “costituisce un’illegittima limitazione del
diritto di elettorato attivo e passivo, riconducibile ai
diritti inviolabili dell’uomo (…), che non trova giustificazione
alcuna nell’ambito dell’assetto generale dei principi e
degli interessi costituzionali e delle relative disposizioni
(…), implicando, altresì, una lesione del principio costituzionale
di favore per la maggiore partecipazione alla competizione
elettorale (tanto più rilevante nei piccoli comuni nei quali
non sono molte le persone che possiedono la qualificazione
necessaria per espletare il delicato mandato di Sindaco)”;
c) in relazione all’art. 3, “introduce una evidente disuguaglianza
e disparità di trattamento in danno dei soggetti aspiranti
alla carica di Sindaco (uscenti per la seconda volta consecutiva),
rispetto” ad altri soggetti, all’uopo indicati, “senza che
ciò trovi ragionevole giustificazione e contemperamento
in ordine ad altri precetti e valori costituzionali”; d)
in relazione all’art. 97, “comporta una potenziale lesione
dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità
dell’Amministrazione, posto che potrebbe impedire l’amministrazione
di un ente locale da parte di un Sindaco distintosi per
particolare efficienza e capacità, in favore di altro soggetto
di minori qualità e capacità gestionali”; e) in relazione
all’art. 118, “nel limitare ingiustificatamente le possibilità
di elezione di determinati soggetti alla carica di Sindaco,
comporta una compromissione dell’autonomia amministrativa
garantita ai Comuni”.
Il ricorrente, per quanto riguarda la rilevanza della questione
di legittimità costituzionale del citato art. 51, comma
2, del d.lgs. 2000, n. 267, assume che “dalla caducazione
di quest’ultimo deriverebbe necessariamente l’illegittimità
degli impugnati provvedimenti, venendo a mancare la presunta
violazione della legge (contestata al Consiglio Comunale)
fondante i provvedimenti medesimi”.
Il ricorrente sostiene, poi, che gli atti impugnati “si
appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati
per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della
Costituzione, degli artt. 41, 70 e 141 d.lgs. n. 267/2000
e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento,
travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di
istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà,
contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione,
ingiustizia manifesta, sviamento”.
Il ricorrente conclude chiedendo, in via pregiudiziale,
di “dichiarare, ai sensi dell’art. 23 della L. n. 87/1953,
la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000,
nella parte in cui non consente al Sindaco di un Comune,
o in subordine di un Comune con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, uscente per la seconda volta consecutiva
di essere eletto nuovamente alla medesima carica, in riferimento
agli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione,
per l’effetto sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti
alla Corte Costituzionale, con ogni ulteriore conseguenza
di legge” ed, in via principale, di “annullare i provvedimenti
impugnati”.
In data 2 novembre 2004 si è costituito in giudizio il Ministero
dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
la quale, con il relativo atto, ha eccepito “l’infondatezza
del ricorso proposto”, “depositando a sostegno di tale richiesta”
i documenti, all’uopo indicati, e chiedendo, nelle conclusioni,
che “previa declaratoria di manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale ex adverso sollevata”
venga rigettato il ricorso perché infondato.
Nella camera di consiglio del 3 novembre 2004 la domanda
di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata da
questa Sezione con l’ordinanza n. 1212.
In data 31 dicembre 2004 il ricorrente ha presentato una
memoria, avente, sostanzialmente, lo stesso contenuto del
ricorso.
Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.
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Quanto al ricorso n. 1470/2004
Con il detto ricorso A. M., T. E., D. M., L. Z. e A. Z.,
i quali “facevano parte” del Consiglio comunale di Salerano
Canavese, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione,
degli stessi atti, impugnati con il ricorso n. 1469/2004.
Al riguardo, essi sostengono, innanzitutto, che “la parte
motiva dei provvedimenti impugnati non rende giustizia al
reale svolgimento dei fatti”, in quanto, nella “Relazione
del Ministero dell’Interno al Sig. Presidente della Repubblica
in data 4 agosto 2004”, così, tra l’altro, si afferma: “l’inosservanza
(da parte del Consiglio comunale di Salerano Canavese) dell’obbligo
di legge, perdurante anche dopo la diffida, ha manifestato
inequivocabilmente la volontà (dello stesso Consiglio) di
disattendere una prescrizione normativa di valore cogente
posta a garanzia delle regole fondamentali che presiedono
al corretto svolgimento del procedimento di nomina degli
organi di governo dell’ente locale e della sussistenza dei
requisiti soggettivi prescritti per la selezione”; e ciò
perché, nelle premesse sia della deliberazione del C.C.
n. 5 in data 1 luglio 2004, che della deliberazione del
C.C. n. 7 in data 22 luglio 2004, così, tra l’altro, si
afferma: “Ritenuto che, secondo l’inequivocabile tenore
letterale della norma di cui all’art. 41 del T.U.E.L., ...,
il Consiglio Comunale non può censurare tale particolare
causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.),
in quanto questa non rientra tra quelle previste dal Capo
II Titolo III del T.U.E.L.” e “Ritenuto nuovamente come
la norma di cui all’art. 41 T.U.E.L. impedisca al Consiglio
Comunale di censurare la detta causa di ineleggibilità,
poiché essa non rientra tra quelle previste dal Capo II
Titolo III del T.U.E.L.”, per cui, alla stregua delle dette
affermazioni e delle altre, contenute nelle premesse delle
due citate deliberazioni, “non può ritenersi che il Consiglio
Comunale sia incorso nelle lamentate gravi e reiterate violazioni
della legge di cui all’art. 141 T.U.E.L.”, per cui gli atti
impugnati” si appalesano del tutto illegittimi e devono
essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48,
51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 51, 70
e 141 d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge n. 241/1990
e sono affetti altresì da eccesso di potere per sviamento,
travisamento dei fatti, assenza del presupposto, vizio di
istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà,
contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione,
ingiustizia manifesta, sviamento”.
I ricorrenti assumono, poi, che gli atti impugnati “risultano
palesemente viziati per difetto e/o erronea motivazione,
oltre che per travisamento dei fatti”, in quanto con essi
non si sarebbe dato “minimamente atto delle deduzioni giuridiche
del Consiglio e senza spiegare perché, a parere del Ministero
e/o del Presidente della Repubblica, la causa di ineleggibilità
ivi prevista fosse comunque censurabile dal Consiglio Comunale,
stante invece l’espressa preclusione di cui all’art. 41,
primo comma, T.U.E.L.”, tanto più che “il provvedimento
di scioglimento del Consiglio Comunale di cui all’art. 141
T.U.E.L., proprio perché i presupposti per l’esercizio di
tale potere sono assolutamente tassativi, deve essere adeguatamente
motivato”, motivazione che “risulta assolutamente carente
ed insufficiente, in ordine ai lamentati profili di illegittimità
costituzionale dell’art. 41, primo comma, T.U.E.L., nonché
in relazione ai ripetuti appelli del Consiglio Comunale
all’esercizio del potere prefettizio di cui all’art. 70
T.U.E.L.”.
I ricorrenti sostengono, quindi, che “i provvedimenti impugnati,
si appalesano del tutto illegittimi e devono essere annullati
per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della
Costituzione, degli artt, 41, 70 e 141 d.lgs. n. 267/200,
dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e sono affetti altresì
da eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti,
assenza del presupposto, vizio di istruttoria, illogicità,
irragionevolezza, vessatorietà, contraddittorietà, carente,
assente e/o erronea motivazione, ingiustizia manifesta,
sviamento”.
I ricorrenti, poi, sostengono che “la norma di cui all’art.
41, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000 è manifestamente
incostituzionale ed erronea” “nella parte in cui non stabilisce
in capo al Consiglio Comunale il potere di esaminare la
condizione degli eletti non solo a norma del capo II titolo
III del TUEL ma anche dell’art. 51, secondo, TUEL medesimo,
e quindi conseguentemente il potere di dichiarare la ineleggibilità
di essi quando sussista una della cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall’art. 69” in quanto “prevedere
una causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco che non
può essere censurata dal Consiglio Comunale, può ingenerare
situazioni di obiettiva inosservanza della legge, quantomeno
nelle more di definizione della procedura di cui all’art.
70 TUEL”, per cui il citato art. 41, 1° comma, del decreto
legislativo 2000, n. 267, sarebbe in contrasto con gli articoli
della Costituzione 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118.
In merito alla “rilevanza della prospettata questione di
legittimità costituzionale” del citato articolo 41, 1° comma
del decreto legislativo 2000, n. 267, essi sostengono che
“i provvedimenti impugnati si fondano proprio implicitamente
sulla presunzione secondo cui l’art. 41, primo comma, TUEL
non impedirebbe al Consiglio Comunale di fare valere la
causa di ineleggibilità di cui all’art. 51, secondo comma,
TUEL: una presunzione invero inspiegabile ed ingiustificabile,
considerato il tenore letterale della prima norma, ma che
verrebbe meno proprio qualora la detta norma fosse dichiarata
incostituzionale (con conseguente sopravvenienza in capo
al Consiglio Comunale del potere – prima insussistente –
di censurare la citata causa di ineleggibilità)”.
I ricorrenti concludono chiedendo, in via pregiudiziale,
di “dichiarare, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953,
la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 267/200, nella
parte in cui non consente al Consiglio Comunale di censurare
in capo al Sindaco neo-eletto la causa di ineleggibilità
di cui all’art. 51, comma 2, del d.lgs. medesimo, in riferimento
agli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione,
per l’effetto sospendendo il giudizio e rimettendo gli atti
alla Corte Costituzionale, con ogni ulteriore conseguenza
di legge” ed, in via principale, di “annullare i provvedimenti
impugnati”.
In data 2 novembre 2004 si è costituito in giudizio il Ministero
dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
la quale, con il relativo atto, ha eccepito “l’infondatezza
del ricorso proposto”, “depositando a sostegno di tale richiesta”,
i documenti, all’uopo indicati e chiedendo, nelle conclusioni
che, “previa declaratoria di manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale ex adverso sollevata”,
venga rigettato il ricorso.
Nella camera di consiglio del 3 novembre 2004 la domanda
di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata da
questa Sezione con l’ordinanza n. 1213.
In data 31 dicembre 2004 i ricorrenti hanno presentato una
memoria, avente sostanzialmente, lo steso contenuto del
ricorso.
Nell’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. I due ricorsi, data la loro evidente connessione
soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti per essere decisi
con un’unica sentenza.
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2. Quanto al ricorso n. 1469/2004, con esso
E. O., da un lato, ritiene che il “presupposto diretto dei
provvedimenti impugnati” sia l’art. 51, comma 2, del TUEL,
“la cui mancata censura da parte del Consiglio Comunale
ha ingenerato i citati provvedimenti” e, dall’altro, sostiene
che la detta norma è “ingiustamente ed irragionevolmente
limitativa del diritto di elettorato passivo (ed attivo),
in manifesta violazione degli artt. 1, 2, 3, 48, 51 e 97
della Costituzione”.
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3. In merito al detto assunto, secondo il
ricorrente, il citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 200, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali –, il quale prevede che “Chi ha ricoperto
per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente
della provincia … non è, alla scadenza del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”, è in
contrasto con i seguenti articoli della Costituzione: a)
1, in quanto, “costituisce un’illegittima limitazione della
sovranità popolare, in violazione dei principi democratici
su cui si fonda la Repubblica Italiana”; b) 2, 48 e 51,
in quanto, “costituisce un’illegittima limitazione del diritto
di elettorato attivo e passivo, riconducibile ai diritti
inviolabili dell’uomo, (…), che non trova giustificazione
alcuna nell’ambito dell’assetto generale dei principi e
degli interessi costituzionali e delle relative disposizioni,
(…), implicando, altresì, una lesione del principio costituzionale
di favore per la maggiore partecipazione alla competizione
elettorale (tanto più rilevante nei piccoli comuni nei quali
non sono molte le persone che possiedono la qualificazione
necessaria per espletare il delicato mandato di Sindaco)”;
c) 3, in quanto, “introduce una evidente disuguaglianza
e disparità di trattamento a danno dei soggetti aspiranti
alla carica di Sindaco (uscenti per la seconda volta consecutiva),
rispetto “ad altri soggetti, all’uopo indicati, “senza che
ciò trovi ragionevole giustificazione e contemperamento
in ordine ad altri precetti e valori costituzionali”; d)
97, in quanto, “comporta una potenziale lesione dei principi
di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione,
posto che potrebbe impedire l’amministrazione di un ente
locale da parte di un Sindaco distintosi per particolare
efficienza e capacità in favore di altro soggetto di minori
qualità e capacità gestionali”; e) 118, in quanto, “nel
limitare ingiustificatamente le possibilità di elezione
di determinati soggetti alla carica di Sindaco, comporta
una compromissione dell’autonomia amministrativa ai comuni”.
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4. Prima di esaminare quanto ritenuto e sostenuto
dal ricorrente, è necessario soffermarsi sugli atti impugnati
con il ricorso in esame, i quali sono: a) la “nota, di estremi
ignoti, del Prefetto della provincia di Torino, menzionata
nella” “Relazione del Ministero dell’Interno al Sig. Presidente
della Repubblica” in data 4 agosto 2004; b) la detta “Relazione”;
c) il decreto del Presidente della Repubblica in data 25
agosto 2004, con il quale si è stabilito, all’art. 1, che
“Il consiglio comunale di Salerano Canavese (To) è sciolto”
ed, all’art. 2, che “Il dottor C. V. è nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di
legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti
al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco”.
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5. Per quanto riguarda l’impugnata “nota”
di cui alla lett. a), è appena il caso di osservare che,
nella citata “Relazione”, non si fa alcuna menzione della
detta “nota”, giacchè nella stessa “Relazione”, come risulta
in narrativa, così, tra l’altro, si afferma: “Verificatasi
l’ipotesi …, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento
del consiglio comunale sopraccitato”, senza alcun riferimento
alla citata “nota”, la quale, pertanto, non può essere compresa
tra gli atti impugnati ai fini dell’esame dianzi indicato.
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6. Per quanto riguarda l’impugnata “Relazione”
di cui alla lett. b), come risulta in narrativa, con essa
si è fatto riferimento: a) alla “nota del 23 giugno 2004”
(telefax prot. n. 40020/bis – AREA II – del Prefetto di
Torino, avente il seguente contenuto: “Si rappresenta che
la S.V. si trova nella condizione di ineleggibilità di cui
all’art. 51 comma 2 del D.lgs. 267/2000 …”; b) alla “deliberazione
n. 5 in data 1 luglio 2004” del Consiglio comunale di Salerano
Canavese, nella quale, tra l’altro, così, si afferma: “Accertato
che sussitono, tuttavia, nei confornti del Sindaco E. O.,
le condizioni di cui all’art. 51 comma 2 del TUEL per aver
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco,
l’ultimo dei quali scaduto in data 13 giugno 2004”; c) alla
“nota n. 40000203/bis – AREA II del 14 luglio 2004” del
Prefetto di Torino, nella quale, tra l’altro, così, si afferma:
“Si fa seguito al telefax in data 23 giugno u.sc., per significare,
in merito alla deliberazione n. 5 dell’1.7.2004 avente ad
oggetto “Esame …”, che l’avvenuta convalida del Sindaco
alla carica elettiva, …, concretizza una palese violazione
dell’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
causa di ineleggibilità introdotta dall’art. 51 del Decreto
medesimo …”; d) alla “seduta del 22 luglio 2004” nella quale
il Consiglio comunale di Salerano Canavese adottò la deliberazione
n. 7, nelle cui premesse, tra l’altro, così si afferma:
“Avuta lettura della nota … con la quale il Prefetto di
Torino ha invitato il Consiglio Comunale a revocare la delibera
n. 5 del 1.7.2004 di convalida del sig. Elio Ottino alla
carica di Sindaco per la violazione dell’art. 51 comma 2
Capo I Titolo III TUEL”.
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7. Per quanto riguarda l’impugnato decreto
del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004,
nel preambolo, così, tra l’altro, si afferma: “Visto che
il predetto amministratore (il ricorrente Elio Ottino) versa
nella condizione di ineleggibilità disciplinata dall’art.
51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”.
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8. Ciò posto, alla stregua della impugnata
“Relazione” del Ministro dell'Interno e dell’impugnato decreto
del Presidente della Repubblica, va condiviso quanto ritenuto
dal ricorrente, nel senso che, effettivamente, il “presupposto
diretto dei provvedimenti impugnati” – la “Relazione” del
Ministro dell’Interno ed il decreto del Presidente della
Repubblica – è l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo
2000, n. 267.
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9. Ne consegue che va condiviso, anche, l’assunto
del ricorrente, in base al quale, per quanto riguarda la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale
del citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000,
n. 267, “dalla caducazione di quest’ultimo deriverebbe necessariamente
l’illegittimità degli impugnati provvedimenti (“Relazione”
del Ministro dell’Interno e decreto del Presidente della
Repubblica), venendo a mancare la presunta violazione della
legge (contestata al Consiglio Comunale) fondante i provvedimenti
medesimi”.
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10. Per quanto riguarda, invece, l’assunto
del ricorrente in base al quale la citata norma è “ingiustamente
ed irragionevolmente limitativa del diritto di elettorato
passivo (ed attivo), in manifesta violazione degli” articoli
della Costituzione, dianzi indicati, si osserva quanto segue:
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11. In merito all’art. 1 Cost., il quale,
al 2° comma, prevede che “La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”,
tale norma non ha nulla a che vedere con quanto statuito
dall’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267, il
quale, pertanto, non “costituisce un’illegittima limitazione
della” detta “sovranità”; in merito agli artt. 2, 48 e 51
Cost., in base ai quali, rispettivamente, “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
…”, “Il diritto di voto non può essere limitato se non …”
(art. 48, ult. comma) e “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive …” (art. 51, 1° comma), nessuna delle dette norme
fa riferimento all’asserito “diritto di elettorato attivo
e passivo”, per cui, anche ad ammettere che con l’art. 51,
comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267, si abbia
una “limitazione” del citato diritto di elettorato passivo,
tale limitazione non è “illegittima”, così come nessuna
“lesione” del “principio costituzionale”, all’uopo indicato,
si può ritenere derivante dalla norma in questione; in merito
all’art. 3 Cost., in base al quale “tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, …”
(1° comma), dal riferimento ai soggetti, indicati dal ricorrente,
non deriva l’asserita “disuguaglianza e disparità di trattamento
a danno” di “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi
la carica di sindaco”, giacché rientrava nella discrezionalità
del legislatore prevedere, con la norma in questione, che
il detto “sindaco”, “non è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile” alla medesima carica, a nulla
rilevando quanto previsto per i soggetti, indicati dal ricorrente;
in merito all’art. 97 Cost., in base al quale “I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano osservati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione” (1° comma), è evidente che tale norma
non ha nulla a che vedere con l’art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 2000, n. 267, per cui da essa non “deriva alcuna
potenziale lesione dei principi di efficienza, buon andamento
ed imparzialità dell’amministrazione”, in relazione all’impedimento,
al quale si fa riferimento; in merito all’art. 118 Cost.,
come risulta sostituito dall’art. 4 della L. cost. 18 ottobre
2001, n. 3, in base al quale, “Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, …” (1° comma). “I Comuni,
…, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze” (2° comma), è altrettanto evidente
che l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000 n.
267, non ha nulla a che vedere con le dette norme, per cui
il citato art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000,
n. 267 non comporta la non meglio precisata “compromissione
dell’autonomia amministrativa garantita ai comuni”.
Per quanto sopra, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 51, comma 2, del decreto legislativo 2000, n.
267, in relazione ai citati articoli della Costituzione,
è manifestamente infondata.
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12. Il ricorrente, poi, sostiene, che gli
atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi e devono
essere annullati per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48,
51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41, 70 e 141
d. lgs. n. 267/2000 e sono affetti altresì da eccesso di
potere per sviamento, travisamento dei fatti, assenza del
presupposto, vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza,
vessatorietà, contraddittorietà, carente, assente e/o erronea
motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento”.
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13. Il detto assunto è inammissibile per
la genericità della sua formulazione, in quanto con esso
non viene addotto alcun argomento a sostegno sia della denunciata
violazione, da parte del Ministro dell’Interno e del Presidente
della Repubblica, dei citati articoli della Costituzione
e del decreto legislativo, in sede di adozione, rispettivamente,
della impugnata “Relazione” e dell’impugnato decreto presidenziale,
sia del dedotto vizio di eccesso di potere, sotto i profili,
all’uopo indicati, da cui sarebbero affetti i detti impugnati
atti.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1469/2004
è in parte infondato ed in parte inammissibile.
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14. Quanto al ricorso 1470/2004, con esso
A. M., T. E., D. M., L. Z. e A. Z. sostengono, innanzitutto,
che “la parte motiva dei provvedimenti impugnati non rende
giustizia al reale svolgimento dei fatti” in quanto, nella
“Relazione del Ministro dell’Interno al Sig. Presidente
della Repubblica in data 4 agosto 2004”, così, tra l’altro,
si afferma: “l’inosservanza (da parte del Consiglio comunale
di Salerano Canavese) dell’obbligo di legge, perdurante
anche dopo la diffida, ha manifestato inequivocabilmente
la volontà (dello stesso Consiglio) di disattendere una
prescrizione normativa di valore cogente posta a garanzia
delle regole fondamentali che presiedono al corretto svolgimento
del procedimento di nomina degli organi di governo dell’ente
locale e della sussistenza dei requisiti soggettivi previsti
per la elezione”; e ciò perché, nelle premesse sia della
deliberazione del C.C. n. 5 in data 1 luglio 2004 che della
deliberazione del C.C. n. 7 in data 22 luglio 2004, così,
rispettivamente, tra l’altro, si afferma: “Ritenuto che
secondo l’inequivocabile tenore letterale della norma di
cui all’art. 41 del TUEL, …, il Consiglio Comunale non può
censurare tale particolare causa (art. 51, comma 2, Capo
I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto questa non rientra
tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL” e “Ritenuto
nuovamente come la norma di cui all’art. 41 TUEL impedisca
al Consiglio Comunale di censurare la detta causa di ineleggibilità,
poiché essa non rientra tra quelle previste dal Capo II
Titolo III del T.U.E.L.”, per cui, alla stregua delle dette
affermazioni e, delle altre, contenute nelle premesse delle
due citate deliberazioni, “non può ritenersi che il Consiglio
Comunale sia incorso nelle gravi e reiterate violazioni
della legge di cui all’art. 141 TUEL”, con l’ulteriore conseguenza
che gli atti impugnati “si appalesano del tutto illegittimi
e devono essere annullati per violazione degli artt. 1,
2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione, degli artt. 41,
51, 70 e 141 d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 della legge
241/1990 e sono affetti altresì da eccesso di potere per
sviamento, travisamento dei fatti, assenza del presupposto,
vizio di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, vessatorietà,
contraddittorietà, carente, assente e/o erronea motivazione,
ingiustizia manifesta, sviamento”.
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15. La parte del detto assunto, in base alla
quale “la parte motiva dei provvedimenti impugnati non rende
giustizia al reale svolgimento dei fatti”, tenuto conto
dell’affermazione, alla quale si fa riferimento, contenuta
nella “Relazione del Ministro dell’Interno al Sig. Presidente
della Repubblica in data 4 agosto 2004”, nonché delle altre
affermazioni, alle quali si fa riferimento, contenute nelle
premesse delle due deliberazioni del Consiglio comunale
di Salerano Canavese n. 5 in data 1 luglio 2004 e n. 7 in
data 22 luglio 2004, va condivisa.
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16. Ed, invero, poiché, come si è visto,
il Consiglio comunale di Salerano Canavese, in sede di adozione
delle citate due deliberazioni, aveva ritenuto, da un lato,
che, in base all’art. 41 – Adempimenti della prima seduta
– del decreto legislativo 2000, n. 267, il quale prevede
che “1. Nella prima seduta il consiglio comunale ..., prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione
degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall’articolo 69”, tra le “norme del capo II titolo III”
“non rientra” l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo
2000, n. 267 e, pertanto, esso Consiglio “non può censurare
tale particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III
del T.U.E.L.” e, dall’altro, che il citato art. 41 “impedisce”
ad esso Consiglio “di censurare la detta causa di ineleggibilità”,
è indubbio che il Ministro dell’Interno, prima di affermare,
con la sua “Relazione”, quanto in precedenza indicato, avrebbe
dovuto tenere presenti le affermazioni, dianzi citate, contenute
nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in
data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, al fine
di fare constare “l’inosservanza dell’obbligo di legge”
da parte del Consiglio comunale di Salerano Canavese.
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17. In altri termini, poiché l’affermazione,
relativa alla detta “inosservanza”, si basa, come risulta
in narrativa, sulle seguenti affermazioni, contenute nella
“Relazione” in questione: a) “Il consiglio comunale di Salerano
Canavese (Torino), ..., ha posto in essere atti che integrano
le gravi e persistenti violazioni di legge previste dalla
legge come causa di scioglimento dell’organo elettivo”;
b) “con deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004, quel civico
consesso ha convalidato l’elezione del sindaco e dei consiglieri
comunali eletti nelle consultazioni amministrative di cui
sopra”; c) “L’avvenuta convalida, malgrado il richiamo all’uopo
rivolto dal prefetto, concretizza la violazione degli artt.
41 e 51 del decreto legislativo sopracitato”; d) “Il consiglio
comunale di Salerano Canavese, nella seduta del 22 luglio
2004, ha confermato la convalida dell’elezione alla carica
di sindaco del signor Elio Ottino persistendo, in tal modo,
nella grave violazione di legge” e, poiché, in base alle
dette affermazioni, il Ministro dell’Interno non fa alcun
riferimento a quelle, in precedenza indicate, contenute
nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in
data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, l’affermazione
concernente “l’inosservanza (da parte del Consiglio Comunale
di Salerano Canavese con le citate deliberazioni) dell’obbligo
di legge” non “rende giustizia al reale svolgimento dei
fatti”, nel senso che non mette in evidenza che il detto
Consiglio comunale ha adottato le due deliberazioni n. 5
in data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004 sulla
base delle affermazioni, più volte indicate e, pertanto,
la detta “Relazione” risulta affetta dal detto vizio di
eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti
e della carente motivazione.
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18. Ne consegue che anche l’impugnato decreto
del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004,
nel cui preambolo, tra l’altro, così, si afferma: “Considerato
che il consiglio, pur diffidato ad ottemperare al dovere
di revoca, ha confermato la convalida dell’elezione del
sindaco, determinando in tal modo la persistenza di una
grave violazione di legge”, risulta affetto dallo stesso
vizio di legittimità.
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19. Per quanto sopra: a) la parte dell’assunto,
in base alla quale gli atti impugnati “si appalesano del
tutto illegittimi e devono essere annullati per violazione
degli artt. 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118 della Costituzione,
degli artt. 41, 51, 70 e 141 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art.
3 della legge 241/1990”, è infondata giacché la parte dell’assunto,
in precedenza esaminata, non è idonea a fare constare la
denunciata violazione, da parte del Ministro dell’Interno
e del Presidente della Repubblica, dei citati articoli della
Costituzione, del decreto legislativo e della legge 1990,
n. 241, in sede di adozione dell’impugnata “Relazione” e
dell’impugnato decreto presidenziale; b) la parte dell’assunto,
in base alla quale i detti atti “si appalesano” “affetti
altresì da eccesso di potere per ..., travisamento dei fatti,
..., carente motivazione, ...”, è fondata.
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20. I ricorrenti assumono, poi, che gli atti
impugnati “risultano palesemente viziati per difetto e/o
erronea motivazione, oltre che per travisamento dei fatti”,
in quanto con essi non si sarebbe dato “minimamente atto
delle deduzioni giuridiche del Consiglio e senza spiegare
perché, a parere del Ministero e/o del Presidente della
Repubblica, la causa di ineleggibilità ivi prevista fosse
comunque censurabile dal Consiglio Comunale, stante invece
l’espressa preclusione di cui all’art. 41, prima comma,
T.U.E.L.”, tanto più che “il provvedimento di scioglimento
del Consiglio Comunale di cui all’art. 141 T.U.E.L., proprio
perché i presupposti per l’esercizio di tale potere sono
assolutamente tassativi, deve essere adeguatamente motivato”,
motivazione che “risulta assolutamente carente ed insufficiente
in ordine ai lamentati profili di legittimità costituzionale
dell’art. 41, primo comma, T.U.E.L., nonché in relazione
ai ripetuti appelli del Consiglio comunale all’esercizio
del potere prefettizio di cui all’art. 70 T.U.E.L.”.
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21. Anche il detto assunto va condiviso in
quanto, effettivamente, né nella “Relazione” del Ministro
dell’Interno in data 4 agosto 2004 né nel decreto del Presidente
della Repubblica, si fa riferimento alle affermazioni, contenute
nelle premesse delle due deliberazioni consiliari n. 5 in
data 1 luglio 2004 e n. 7 in data 22 luglio 2004, relative
alle menzionate “deduzioni giuridiche”, in narrativa indicate.
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22. Ne consegue che vale per il detto assunto
quanto si è rilevato in merito a quello, in precedenza esaminato.
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23. I ricorrenti sostengono, ancora, che
“la norma di cui all’art. 41, prima comma, del d.lgs. n.
267/2000 è manifestamente incostituzionale ed erronea” “nella
parte in cui non stabilisce in capo al Consiglio Comunale
il potere di esaminare la condizione degli eletti non solo
a norma del capo II titolo III del TUEL ma anche dell’art.
51, secondo comma, TUEL medesimo, e quindi conseguentemente
il potere di dichiarare la ineleggibilità di essi quando
sussista una delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall’art. 69” in quanto “prevedere
una causa di ineleggibilità alla carica di Sindaco che non
può essere censurata dal Consiglio Comunale può ingenerare
situazioni di obiettiva inosservanza della legge, quantomeno
nelle more di definizione della procedura di cui all’art.
70 TUEL”, per cui il citato art. 41, 1° comma, del decreto
legislativo 2000, n. 267, sarebbe in contrasto con gli articoli
della Costituzione 1, 2, 3, 48, 51, 97 e 118.
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24. In merito alla “rilevanza della prospettata
questione di legittimità costituzionale” del citato art.
41, 1° comma, del decreto legislativo 2000, n. 267, i ricorrenti
sostengono che “I provvedimenti impugnati si fondano proprio
implicitamente sulla presunzione secondo cui l’art. 41,
primo comma, TUEL non impedirebbe al Consiglio Comunale
di far valere la causa di ineleggibilità di cui all’art.
51, secondo comma, TUEL: una presunzione invero inspiegabile
ed ingiustificabile, considerato il tenore letterale della
prima norma, ma che verrebbe meno proprio qualora la detta
norma fosse dichiarata incostituzionale (con conseguente
sopravvenienza in capo al Consiglio Comunale del potere
– prima insussistente – di censurare la citata causa di
ineleggibilità”.
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25. In merito alla detta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 41, 1° comma, del decreto legislativo
2000, n. 267, si osserva che essa è in contrasto con l’assunto,
in precedenza esaminato, in base al quale gli atti impugnati
“risultano palesemente viziati per difetto e/o erronea motivazione,
oltre che per travisamento dei fatti”, in quanto con essi
non si sarebbe dato “minimamente atto delle deduzioni giuridiche
del Consiglio e senza spiegare perché, a parere del Ministero
e/o del Presidente della Repubblica, la causa di ineleggibilità
ivi prevista fosse comunque censurabile dal Consiglio Comunale,
stante invece l’espressa preclusione di cui all’art. 41,
primo comma, T.U.E.L.”.
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26. Ed, infatti, poiché, in base al detto
assunto, condiviso dal Collegio, il Ministro dell’Interno
ed il Presidente della Repubblica avrebbero dovuto dare
“atto” delle “deduzioni giuridiche”, in narrativa indicate,
in relazione all’asserita “espressa preclusione di cui all’art.
41, primo comma, TUEL”, spiegando quanto, all’uopo rilevato,
non si può poi sostenere che il citato art. 41, 1° comma,
del decreto legislativo è costituzionalmente illegittimo:
la mancanza nella “Relazione” e nel decreto del Presidente
della Repubblica di quanto rilevato dai ricorrenti impedisce
ad essi di sollevare la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 41, 1° comma, del decreto legislativo 2000,
n. 267, la quale, pertanto, è inammissibile:
Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 1470/2004
è in parte fondato ed in parte inammissibile e, pertanto,
gli impugnati “Relazione” del Ministro dell’Interno e decreto
del Presidente della Repubblica vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte - 2^ Sezione -, riuniti i due ricorsi, in epigrafe
indicati: a) in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile
il ricorso n. 1469/2004; b) in parte accoglie ed in parte
dichiara inammissibile il ricorso n. 1470/2004 e, per effetto,
annulla l’impugnata “Relazione del Ministro dell’Interno
al Sig. Presidente della Repubblica” in data 4 agosto 2004
e l’impugnato decreto del Presidente della Repubblica in
data 25 agosto 2004.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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