| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 gennaio 2005
n. 86
Pres. Michele Perrelli, Est. Abruzzese Maria
Gervaso Illiano (avv.to Orazio Caputo) contro Comune di
Bacoli (n.c.) |
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Edilizia ed urbanistica – Processi – Normativa
sul condono – Sospensione automatica dei processi – Ammissibilità
– Condizioni
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La sospensione “automatica” del processo,
come prevista dalla normativa sul condono edilizio, è ammissibile
solo ove la detta sospensione corrisponda ad un interesse
manifestato dal ricorrente. Peraltro non possono escludersi
circostanze oggettive, valutabili liberamente dal giudice,
in grado di giustificare la maggior durata del processo
anziché la sua sospensione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.8546 del 2001 proposto da
GERVASIO ILLIANO, rappresentata e difesa dall’avv.Oronzo
Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Napoli alla via Calata San Marco n.4,
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CONTRO
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COMUNE DI BACOLI, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio,
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per l’annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza di demolizione del responsabile del servizio
edilizia privata del Comune di Bacoli (n.157) notificata
in data 28 maggio 2001 recante ordine di demolizione d’ufficio
delle opere abusive realizzate in Bacoli alla via I Traversa
Selvatico n.30, nonché di ogni eventuale altro provvedimento
preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza 14 aprile 2001, n.5188;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 22 novembre 2004, il I Ref. Maria
Abbruzzese; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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FATTO
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Il ricorrente impugna, con il ricorso indicato
in epigrafe, il provvedimento del Comune di Bacoli intimante
demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo;
deduceva di aver presentato istanza di condono edilizio
ai sensi dell’art.39 della L.724/94, corredata di ricevuta
di integrale pagamento dell’oblazione dovuta; nondimeno,
l’Amministrazione comunale, senza pronunciarsi sull’istanza
di condono proposto, intimava la demolizione del realizzato.
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Da qui il ricorso che deduce:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L.241/90
– Eccesso di potere – sviamento, erronea presupposizione
dei fatti, carenza di motivazione, illogicità manifesta,
violazione del giusto procedimento – Violazione art.97 della
Costituzione: il provvedimento non è stato preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento benché si tratti
di opere risalenti al 1991;
2) Violazione e falsa applicazione combinato disposto artt.35,
38 e 44 della L.724/94 – Eccesso di potere – sviamento,
erronea presupposizione dei fatti, carenza di motivazione,
illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento:
l’amministrazione non si è ancora determinata sull’istanza
di condono ritualmente proposta benché detta presentazione
comporti la sospensione dei procedimenti sanzionatori in
materia edilizia;
3) Eccesso di potere – Sviamento, erronea presupposizione
dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta:
la comminata demolizione poggia sul falso presupposto dell’intervenuto
passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Napoli
– Sezione distaccata di Pozzuoli del 9 novembre 2000 nei
confronti del ricorrente; la sentenza de qua al contrario
non è divenuta esecutiva, ed avverso la stessa è stato interposto
appello in data 23 maggio 2001;
4) Incompetenza – eccesso di potere – Carenza di istruttoria,
illogicità manifesta: l’Amministrazione comunale è carente
di potere in relazione ad una demolizione comminata in esecuzione
di un pronunciato penale, spettando l’esecuzione alla Procura
della Repubblica,
5) Violazione e falsa applicazione art. 13 L.47/85: il ricorrente
ha chiesto accertamento di conformità ex art. 13 L.47/85
e su detta istanza l’Amministrazione non si è pronunciata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa sospensione
in via cautelare. Con Ordinanza 14 aprile 2001, n.5188,
il TAR accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’esito della udienza del 22 novembre 2004, il Collegio
riservava la decisione in camera di consiglio.
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DIRITTO
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I. Il Collegio deve anzitutto evidenziare
che il D.L. n.269/2003 impone, all’art. 32, c.28, mercè
il richiamo alle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n.47, e, dunque, anche all’art.44 della predetta legge,
la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in materia
edilizia fino alla scadenza del termine, pendente alla data
di passaggio in decisione della presente causa, per la eventuale
presentazione dell’istanza di condono.
Il che comporterebbe la sospensione anche del presente giudizio,
rientrando le opere in questione, quantomeno sul piano temporale,
fra quelle astrattamente ammesse a condono.
I.1) Ritiene tuttavia il Collegio che la predetta sospensione
non possa operare nel caso di specie e ciò per diverse ragioni.
I.2) Anzitutto, va evidenziato che lo stesso ricorrente
ha richiesto, in epoca successiva all’entrata in vigore
della predetta normativa, la decisione nel merito della
causa; infatti, in data 27 settembre 2004, e cioè successivamente
all’entrata in vigore del D.L.269/2003 risulta depositata
in atti memoria di costituzione in sostituzione del precedente
difensore, che concludeva richiedendo “l’accoglimento del
ricorso”, circostanza che consente di ritenere sicuramente
prevalente l’interesse del ricorrente appunto alla decisione
del ricorso nel merito.
I.3) Non risulta invece evidenziato alcun interesse alla
sospensione, neppure in epoca successiva al deposito della
predetta memoria di costituzione; in particolare, la difesa
del ricorrente non ha ritenuto neppure di presenziare alla
udienza di discussione per rappresentare la eventuale sopravvenuta
esigenza di dilazione della trattazione al fine della presentazione
dell’istanza di condono.
I.4) Sotto diverso profilo, la pendenza del procedimento
di condono instaurato nel 1995 ben potrebbe giustificare
il mancato interesse (come detto, in alcun modo diversamente
rappresentato) ad instaurare e/o coltivare la possibilità
offerta dal nuovo condono del 2003.
I.5) Infine, ritiene il Collegio che una sospensione “automatica”
del processo, quale quella prevista dalla normativa del
condono, in vigenza di un quadro normativo interno adeguato
alla Costituzione (art.111), ovvero interpretato in senso
compatibile con questa e con il diritto internazionale pattizio
in Italia recepito (art.6 par.1, Convenzione sopra citata)
- che per un verso assicura al ricorrente il diritto alla
ragionevole durata dei processi, per altro fa gravare sullo
Stato il danno patrimoniale derivante dal mancato rispetto
di detto termine ragionevole - sia in generale ammissibile
solo ove rispondente ad un interesse manifestato dal ricorrente
ovvero non escluso da circostanze oggettive valutabili liberamente
dal giudice, giustificanti, sotto distinti profili, la maggior
durata del processo, e, in difetto, generalmente contrastante
con gli obblighi e diritti così come sopra rispettivamente
attribuiti.
Il caso di specie, per quanto sopra considerato in ordine
all’interesse alla decisione manifestato dal ricorrente,
impone di considerare la sospensione necessaria contraria
precisamente all’interesse del ricorrente, e cioè del soggetto
nell’interesse del quale l’istituto è stato predisposto,
che, invero, non ne ha sollecitato l’applicazione, al contrario
insistendo per la rapida decisione della causa, e, per altro
verso, suscettibile di arrecare danno al pubblico erario
oltre che responsabilità sull’organo giudicante.
E pertanto di escludere - in concreto - l’applicabilità
dell’istituto nel caso di specie, anche tenuto conto della
sua immediata decidibilità.
II. Passando pertanto al merito della causa, ritiene il
Collegio decisivo il rilievo esposto nel terzo motivo di
ricorso, con cui si prospetta il vizio di eccesso di potere
come risultante nella motivazione dell’ordinanza di demolizione
che si limita a richiamare “la sentenza del Pretore di Pozzuoli
del 9.11.2002 divenuta irrevocabile il 2.1.2001 con la quale
viene ordinata, tra l’altro la demolizione dell’opera abusiva”.
In altri termini, la intimata demolizione, non operando
alcuna autonoma valutazione né essendo preceduta da alcuna
istruttoria, trae unico fondamento dall’ordine di demolizione
risultante nella sentenza penale di cui si sostiene l’intervenuto
passaggio in giudicato che comporterebbe l’obbligo per il
Comune di procedere di ufficio alla demolizione, stante
l’accertata inesecuzione. Senonché, il ricorrente ha comprovato
(cfr.copia provvedimento del Giudice Monocratico del tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 27 aprile
2001), che tale presupposto (passaggio in giudicato della
sentenza penale) non sussiste, posto che la sentenza de
qua non era affatto irrevocabile alla data in cui è stato
emanato l’atto impugnato.
Il che comporta l’illegittimità dello stesso stante il falso
presupposto sul quale si basa, e il suo annullamento in
via giurisdizionale.
II.1) Le considerazioni che precedono consentono di non
esaminare i restanti motivi, attesa la integrale soddisfazione
dell’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto
per il motivo sopra esaminato.
II.2) Va da sé che il disposto annullamento non preclude
affatto le eventuali successive determinazioni dell’Amministrazione,
ben vero ove risultanti da autonoma istruttoria sull’abuso
edilizio accertato ovvero dagli esiti dei procedimenti di
sanatoria instaurati su istanza del ricorrente ovvero ancora
da fatti sopravvenuti.
III. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui
in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione,
fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 22 novembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
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