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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 86
Pres. Michele Perrelli, Est. Abruzzese Maria
Gervaso Illiano (avv.to Orazio Caputo) contro Comune di Bacoli (n.c.)


Edilizia ed urbanistica – Processi – Normativa sul condono – Sospensione automatica dei processi – Ammissibilità – Condizioni

La sospensione “automatica” del processo, come prevista dalla normativa sul condono edilizio, è ammissibile solo ove la detta sospensione corrisponda ad un interesse manifestato dal ricorrente. Peraltro non possono escludersi circostanze oggettive, valutabili liberamente dal giudice, in grado di giustificare la maggior durata del processo anziché la sua sospensione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.8546 del 2001 proposto da
GERVASIO ILLIANO, rappresentata e difesa dall’avv.Oronzo Caputo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Calata San Marco n.4,

 

CONTRO

 

COMUNE DI BACOLI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza di demolizione del responsabile del servizio edilizia privata del Comune di Bacoli (n.157) notificata in data 28 maggio 2001 recante ordine di demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate in Bacoli alla via I Traversa Selvatico n.30, nonché di ogni eventuale altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’Ordinanza 14 aprile 2001, n.5188;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 22 novembre 2004, il I Ref. Maria Abbruzzese; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente impugna, con il ricorso indicato in epigrafe, il provvedimento del Comune di Bacoli intimante demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo; deduceva di aver presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art.39 della L.724/94, corredata di ricevuta di integrale pagamento dell’oblazione dovuta; nondimeno, l’Amministrazione comunale, senza pronunciarsi sull’istanza di condono proposto, intimava la demolizione del realizzato.

 

Da qui il ricorso che deduce:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L.241/90 – Eccesso di potere – sviamento, erronea presupposizione dei fatti, carenza di motivazione, illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento – Violazione art.97 della Costituzione: il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento benché si tratti di opere risalenti al 1991;
2) Violazione e falsa applicazione combinato disposto artt.35, 38 e 44 della L.724/94 – Eccesso di potere – sviamento, erronea presupposizione dei fatti, carenza di motivazione, illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento: l’amministrazione non si è ancora determinata sull’istanza di condono ritualmente proposta benché detta presentazione comporti la sospensione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia;
3) Eccesso di potere – Sviamento, erronea presupposizione dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta: la comminata demolizione poggia sul falso presupposto dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli del 9 novembre 2000 nei confronti del ricorrente; la sentenza de qua al contrario non è divenuta esecutiva, ed avverso la stessa è stato interposto appello in data 23 maggio 2001;
4) Incompetenza – eccesso di potere – Carenza di istruttoria, illogicità manifesta: l’Amministrazione comunale è carente di potere in relazione ad una demolizione comminata in esecuzione di un pronunciato penale, spettando l’esecuzione alla Procura della Repubblica,
5) Violazione e falsa applicazione art. 13 L.47/85: il ricorrente ha chiesto accertamento di conformità ex art. 13 L.47/85 e su detta istanza l’Amministrazione non si è pronunciata.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso previa sospensione in via cautelare. Con Ordinanza 14 aprile 2001, n.5188, il TAR accoglieva la proposta istanza cautelare.
All’esito della udienza del 22 novembre 2004, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

 

DIRITTO

 

I. Il Collegio deve anzitutto evidenziare che il D.L. n.269/2003 impone, all’art. 32, c.28, mercè il richiamo alle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47, e, dunque, anche all’art.44 della predetta legge, la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in materia edilizia fino alla scadenza del termine, pendente alla data di passaggio in decisione della presente causa, per la eventuale presentazione dell’istanza di condono.
Il che comporterebbe la sospensione anche del presente giudizio, rientrando le opere in questione, quantomeno sul piano temporale, fra quelle astrattamente ammesse a condono.
I.1) Ritiene tuttavia il Collegio che la predetta sospensione non possa operare nel caso di specie e ciò per diverse ragioni.
I.2) Anzitutto, va evidenziato che lo stesso ricorrente ha richiesto, in epoca successiva all’entrata in vigore della predetta normativa, la decisione nel merito della causa; infatti, in data 27 settembre 2004, e cioè successivamente all’entrata in vigore del D.L.269/2003 risulta depositata in atti memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore, che concludeva richiedendo “l’accoglimento del ricorso”, circostanza che consente di ritenere sicuramente prevalente l’interesse del ricorrente appunto alla decisione del ricorso nel merito.
I.3) Non risulta invece evidenziato alcun interesse alla sospensione, neppure in epoca successiva al deposito della predetta memoria di costituzione; in particolare, la difesa del ricorrente non ha ritenuto neppure di presenziare alla udienza di discussione per rappresentare la eventuale sopravvenuta esigenza di dilazione della trattazione al fine della presentazione dell’istanza di condono.
I.4) Sotto diverso profilo, la pendenza del procedimento di condono instaurato nel 1995 ben potrebbe giustificare il mancato interesse (come detto, in alcun modo diversamente rappresentato) ad instaurare e/o coltivare la possibilità offerta dal nuovo condono del 2003.
I.5) Infine, ritiene il Collegio che una sospensione “automatica” del processo, quale quella prevista dalla normativa del condono, in vigenza di un quadro normativo interno adeguato alla Costituzione (art.111), ovvero interpretato in senso compatibile con questa e con il diritto internazionale pattizio in Italia recepito (art.6 par.1, Convenzione sopra citata) - che per un verso assicura al ricorrente il diritto alla ragionevole durata dei processi, per altro fa gravare sullo Stato il danno patrimoniale derivante dal mancato rispetto di detto termine ragionevole - sia in generale ammissibile solo ove rispondente ad un interesse manifestato dal ricorrente ovvero non escluso da circostanze oggettive valutabili liberamente dal giudice, giustificanti, sotto distinti profili, la maggior durata del processo, e, in difetto, generalmente contrastante con gli obblighi e diritti così come sopra rispettivamente attribuiti.
Il caso di specie, per quanto sopra considerato in ordine all’interesse alla decisione manifestato dal ricorrente, impone di considerare la sospensione necessaria contraria precisamente all’interesse del ricorrente, e cioè del soggetto nell’interesse del quale l’istituto è stato predisposto, che, invero, non ne ha sollecitato l’applicazione, al contrario insistendo per la rapida decisione della causa, e, per altro verso, suscettibile di arrecare danno al pubblico erario oltre che responsabilità sull’organo giudicante.
E pertanto di escludere - in concreto - l’applicabilità dell’istituto nel caso di specie, anche tenuto conto della sua immediata decidibilità.
II. Passando pertanto al merito della causa, ritiene il Collegio decisivo il rilievo esposto nel terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di eccesso di potere come risultante nella motivazione dell’ordinanza di demolizione che si limita a richiamare “la sentenza del Pretore di Pozzuoli del 9.11.2002 divenuta irrevocabile il 2.1.2001 con la quale viene ordinata, tra l’altro la demolizione dell’opera abusiva”.
In altri termini, la intimata demolizione, non operando alcuna autonoma valutazione né essendo preceduta da alcuna istruttoria, trae unico fondamento dall’ordine di demolizione risultante nella sentenza penale di cui si sostiene l’intervenuto passaggio in giudicato che comporterebbe l’obbligo per il Comune di procedere di ufficio alla demolizione, stante l’accertata inesecuzione. Senonché, il ricorrente ha comprovato (cfr.copia provvedimento del Giudice Monocratico del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 27 aprile 2001), che tale presupposto (passaggio in giudicato della sentenza penale) non sussiste, posto che la sentenza de qua non era affatto irrevocabile alla data in cui è stato emanato l’atto impugnato.
Il che comporta l’illegittimità dello stesso stante il falso presupposto sul quale si basa, e il suo annullamento in via giurisdizionale.
II.1) Le considerazioni che precedono consentono di non esaminare i restanti motivi, attesa la integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto per il motivo sopra esaminato.
II.2) Va da sé che il disposto annullamento non preclude affatto le eventuali successive determinazioni dell’Amministrazione, ben vero ove risultanti da autonoma istruttoria sull’abuso edilizio accertato ovvero dagli esiti dei procedimenti di sanatoria instaurati su istanza del ricorrente ovvero ancora da fatti sopravvenuti.
III. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 novembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.


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