| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 gennaio 2005
n. 90
Pres. Perrelli Michele, Est. Abruzzese Maria
Iovino Ermelinda (avv.ti Domenico Boniello, Maria Rosaria
Apicella e Vincenzo Iovino) contro Ministero Dei BB.AA:CC
(n.c.) ed altri |
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Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione
di avvio – Non è dovuta nel caso di atto di controllo della
Soprintendenza statale – Ragioni – Autorizzazione - di cui
all’art. 151 D.Lgs 490/99 – Fase integrativa del procedimento
avviato ad istanza di parte - Obbligo di garanzia procedimentale
- Escluso
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La comunicazione di avvio del procedimento
non è dovuta nel caso di atto di controllo della Soprintendenza
statale, data la natura doverosa e di giudizio tecnico-legale
di tale atto. Nel caso di specie l’autorizzazione della
Soprintendenza, di cui all’art.151 del d.lgs.490/99, costituisce
una fase integrativa del procedimento avviato ad istanza
di parte, e sia la normativa generale di cui all’art.7 della
legge 7 agosto 1990 n.241, sia la disciplina regolamentare
di cui all’art.4 comma 1 bis del D.M. 13 giugno 1994, n.495
escludono l’obbligo di garanzia procedimentale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Sesta -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA in forma semplificata
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nella Camera di Consiglio del 13 dicembre
2004
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sul ricorso n.12656 del 2004 proposto da
IOVINO ERMELINDA, rappresentata e difesa dagli avv.Domenico
Boniello, Maria Rosaria Apicella e Vincenzo Iovino, con
i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone
n.23 (c/o studio Sgobbo),
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CONTRO
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MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI,
in persona del Ministro pro tempore, SOPRINTENDENZA PER
I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO e DEMOANTROPOLOGICO DI NAPOLI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, con questa domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura
in Napoli alla via A.Diaz n.11, COMUNE DI CAPRI,
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
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per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, a) del provvedimento
del 15.9.2004 della Soprintendenza per i Beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoantropologico di Napoli e Provincia del Ministero BB.AA.CC.,
recante annullamento dell’autorizzazione paesistica n.103
del 16.7.2004 del Sindaco del Comune di Capri; ; b) di tutti
gli atti ad esso connessi in preordine e conseguenza.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza, anche
in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma
semplificata;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.9
della L.205/2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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I. Il ricorso in esame ha ad oggetto l’impugnativa
degli atti in epigrafe indicati recanti annullamento dell’autorizzazione
paesistica già concessa dal Sindaco del Comune di Capri
alla ricorrente in relazione alla richiesta modifica del
prospetto dell’edificio sito in Capri alla via Castello
n.10 a/b. In particolare la Soprintendenza ha escluso la
possibilità di realizzare le richieste modifiche (realizzazione
di due terrazzini a sbalzo con modifica dell’aggetto del
balcone a primo piano e trasformazione di una finestra in
balcone al secondo piano) con riferimento all’art.9 a) del
vigente P.T.P. dell’Isola di Capri che prescriverebbe, per
i fabbricati costruiti prima del 1945, quale quello in oggetto,
solo interventi di restauro (art.7.4 ed art.6.10).
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II. La ricorrente deduce: 1) violazione e
falsa applicazione della L.142/90, dei Capi II e III della
L.241/90, del D.M. 495/1994, per omessa comunicazione di
avvio del procedimento di annullamento; 2) violazione e
falsa applicazione del D.p.R. 380/2001, della legge Regione
Campania n.19/2001, del D.Lgs. n.490/1999 del D.Lgs.42/2004
e del P.T.P. dell’Isola di Capri ed eccesso di potere per
travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento ed eccesso
di potere per omessa ed illogica motivazione, posto che
gli interventi richiesti sarebbero perfettamente compatibili
con il P.T.P. che all’articolo 9 lettera a) ammette, nel
rispetto degli articoli 6, 7 ed 8, gli “interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo
e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree
pertinenziali anche mediante l’inserimento di elementi architettonici
tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove
volumetrie”; 3) eccesso di potere per contrasto con precedenti
e per manifesta ingiustizia, avendo la Soprintedenza autorizzato
nella stessa zona interventi di analoga entità e natura.
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III. E’ infondato il primo motivo di ricorso
incentrato sulla pretesa omissione della comunicazione di
avvio del procedimento.
III.1) Va anzitutto precisato che con regolamento (D.M.)
n.495 del 13.6.1994 il Ministero dei Beni Ambientali aveva
adottato apposita normativa di attuazione degli artt. 2
e 4 della L. n.241/1990 (in materia di tempi e responsabili
del procedimento), che non operava alcuna distinzione tra
i procedimenti di ufficio e quelli ad istanza di parte.
Con decreto n.165 del 19.6.2002, pubblicato sulla G.U. n.180
del 2.8.2002, è stato inserito all’art.4 del precitato D.M.
n.495/1994 il comma 1 bis che esclude dalla comunicazione
dell’avvio del procedimento tutti i procedimenti già regolati
dal T.U. n.490/99 avviati ad istanza di parte, ivi compreso,
quindi, quello regolato dall’art.151 in discorso.
Tale modifica è stata – doverosamente - presa in considerazione
della giurisprudenza, che ha, sul punto, ritenuto che “la
comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura
doverosa e di giudizio tecnico-legale dell’atto di controllo
della Soprintendenza statale, non è dovuta. Ciò, anche in
considerazione del fatto che si tratta di una fase integrativa
del procedimento - attinente alla autorizzazione di cui
all’art.151 del d.lgs.490/99 – avviato ad istanza di parte,
di guisa che sia la normativa generale di cui all’art.7
della legge 7 agosto 1990 n.241, sia la disciplina regolamentare
di cui all’art.4 comma 1 bis del D.M. 13 giugno 1994, n.495
– comma aggiunto dall’art.2 D.M. 19 giugno 2002 n.165 -
escludono l’obbligo di garanzia procedimentale” (cfr. TAR
Molise, n.68 e 70 del 12 febbraio 2004), anche tenuto conto
delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza costituzionale,
circa il riparto di attribuzioni e l’obbligo di leale cooperazione
tra Stato e Regioni (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI, 5
marzo 2000 n.1325 e TAR Napoli, 21 maggio 2002, n.2900).
III.2) Nel caso di specie, il decreto di annullamento è
stato emanato in data 15.9.2004, quindi nella piena vigenza
del D.M. n.165 del 2002, con conseguente applicazione del
disposto del citato comma 1 bis dell’art.4 del D.M.495/1994,
escludente, per quanto sopra detto, l’obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento.
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IV. Del pari infondato è il secondo motivo
di ricorso.
Il Collegio deve in proposito osservare che non può condividersi
la qualificazione dell’intervento come operato dalla ricorrente
come di manutenzione ovvero come restauro, come tale consentito
dal P.T.P., giacché, pur non potendosi contestare l’irrilevanza
dell’intervento sul piano dell’aumento di volumetria, non
è dubbio che, riguardando un prospetto, lo stesso incida,
significativamente, sulla sagoma dell’edificio stesso e,
come tale, non può non qualificarsi, così come ha correttamente
fatto la Soprintendenza, come intervento di ristrutturazione
edilizia a termini degli artt.3, c.1, lett.d) e 10, c.1,
lett.c) (quest’ultimo con specifico riferimento agli interventi
di ristrutturazione edilizia che comportino “modifiche…dei
prospetti”), come tale non ammissibile a termini della vigenti
norme di P.T.P. richiamate nell’atto impugnato.
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V. E’ infine infondato il terzo motivo di
ricorso, posto che il preciso riferimento normativo operato
dalla Soprintendenza esclude la possibilità di qualsiasi
discrezionalità sul punto e, conseguentemente, la possibilità
di far valere l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
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VI. Il ricorso è complessivamente infondato
e ne segue il rigetto.
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VII. Le spese possono compensarsi in ragione
della natura della controversia.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui
in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 13 dicembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
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