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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 90
Pres. Perrelli Michele, Est. Abruzzese Maria
Iovino Ermelinda (avv.ti Domenico Boniello, Maria Rosaria Apicella e Vincenzo Iovino) contro Ministero Dei BB.AA:CC (n.c.) ed altri


Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Non è dovuta nel caso di atto di controllo della Soprintendenza statale – Ragioni – Autorizzazione - di cui all’art. 151 D.Lgs 490/99 – Fase integrativa del procedimento avviato ad istanza di parte - Obbligo di garanzia procedimentale - Escluso

La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nel caso di atto di controllo della Soprintendenza statale, data la natura doverosa e di giudizio tecnico-legale di tale atto. Nel caso di specie l’autorizzazione della Soprintendenza, di cui all’art.151 del d.lgs.490/99, costituisce una fase integrativa del procedimento avviato ad istanza di parte, e sia la normativa generale di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, sia la disciplina regolamentare di cui all’art.4 comma 1 bis del D.M. 13 giugno 1994, n.495 escludono l’obbligo di garanzia procedimentale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Sesta -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA in forma semplificata

 

nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2004

 

sul ricorso n.12656 del 2004 proposto da
IOVINO ERMELINDA, rappresentata e difesa dagli avv.Domenico Boniello, Maria Rosaria Apicella e Vincenzo Iovino, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n.23 (c/o studio Sgobbo),

 

CONTRO

 

MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO e DEMOANTROPOLOGICO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con questa domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura in Napoli alla via A.Diaz n.11, COMUNE DI CAPRI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione, a) del provvedimento del 15.9.2004 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico di Napoli e Provincia del Ministero BB.AA.CC., recante annullamento dell’autorizzazione paesistica n.103 del 16.7.2004 del Sindaco del Comune di Capri; ; b) di tutti gli atti ad esso connessi in preordine e conseguenza.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.9 della L.205/2000;
Visti gli atti tutti della causa;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

I. Il ricorso in esame ha ad oggetto l’impugnativa degli atti in epigrafe indicati recanti annullamento dell’autorizzazione paesistica già concessa dal Sindaco del Comune di Capri alla ricorrente in relazione alla richiesta modifica del prospetto dell’edificio sito in Capri alla via Castello n.10 a/b. In particolare la Soprintendenza ha escluso la possibilità di realizzare le richieste modifiche (realizzazione di due terrazzini a sbalzo con modifica dell’aggetto del balcone a primo piano e trasformazione di una finestra in balcone al secondo piano) con riferimento all’art.9 a) del vigente P.T.P. dell’Isola di Capri che prescriverebbe, per i fabbricati costruiti prima del 1945, quale quello in oggetto, solo interventi di restauro (art.7.4 ed art.6.10).

 

II. La ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione della L.142/90, dei Capi II e III della L.241/90, del D.M. 495/1994, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento; 2) violazione e falsa applicazione del D.p.R. 380/2001, della legge Regione Campania n.19/2001, del D.Lgs. n.490/1999 del D.Lgs.42/2004 e del P.T.P. dell’Isola di Capri ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento ed eccesso di potere per omessa ed illogica motivazione, posto che gli interventi richiesti sarebbero perfettamente compatibili con il P.T.P. che all’articolo 9 lettera a) ammette, nel rispetto degli articoli 6, 7 ed 8, gli “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali anche mediante l’inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie”; 3) eccesso di potere per contrasto con precedenti e per manifesta ingiustizia, avendo la Soprintedenza autorizzato nella stessa zona interventi di analoga entità e natura.

 

III. E’ infondato il primo motivo di ricorso incentrato sulla pretesa omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
III.1) Va anzitutto precisato che con regolamento (D.M.) n.495 del 13.6.1994 il Ministero dei Beni Ambientali aveva adottato apposita normativa di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. n.241/1990 (in materia di tempi e responsabili del procedimento), che non operava alcuna distinzione tra i procedimenti di ufficio e quelli ad istanza di parte.
Con decreto n.165 del 19.6.2002, pubblicato sulla G.U. n.180 del 2.8.2002, è stato inserito all’art.4 del precitato D.M. n.495/1994 il comma 1 bis che esclude dalla comunicazione dell’avvio del procedimento tutti i procedimenti già regolati dal T.U. n.490/99 avviati ad istanza di parte, ivi compreso, quindi, quello regolato dall’art.151 in discorso.
Tale modifica è stata – doverosamente - presa in considerazione della giurisprudenza, che ha, sul punto, ritenuto che “la comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura doverosa e di giudizio tecnico-legale dell’atto di controllo della Soprintendenza statale, non è dovuta. Ciò, anche in considerazione del fatto che si tratta di una fase integrativa del procedimento - attinente alla autorizzazione di cui all’art.151 del d.lgs.490/99 – avviato ad istanza di parte, di guisa che sia la normativa generale di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, sia la disciplina regolamentare di cui all’art.4 comma 1 bis del D.M. 13 giugno 1994, n.495 – comma aggiunto dall’art.2 D.M. 19 giugno 2002 n.165 - escludono l’obbligo di garanzia procedimentale” (cfr. TAR Molise, n.68 e 70 del 12 febbraio 2004), anche tenuto conto delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza costituzionale, circa il riparto di attribuzioni e l’obbligo di leale cooperazione tra Stato e Regioni (cfr. Consiglio di Stato, sez.VI, 5 marzo 2000 n.1325 e TAR Napoli, 21 maggio 2002, n.2900).
III.2) Nel caso di specie, il decreto di annullamento è stato emanato in data 15.9.2004, quindi nella piena vigenza del D.M. n.165 del 2002, con conseguente applicazione del disposto del citato comma 1 bis dell’art.4 del D.M.495/1994, escludente, per quanto sopra detto, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

 

IV. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il Collegio deve in proposito osservare che non può condividersi la qualificazione dell’intervento come operato dalla ricorrente come di manutenzione ovvero come restauro, come tale consentito dal P.T.P., giacché, pur non potendosi contestare l’irrilevanza dell’intervento sul piano dell’aumento di volumetria, non è dubbio che, riguardando un prospetto, lo stesso incida, significativamente, sulla sagoma dell’edificio stesso e, come tale, non può non qualificarsi, così come ha correttamente fatto la Soprintendenza, come intervento di ristrutturazione edilizia a termini degli artt.3, c.1, lett.d) e 10, c.1, lett.c) (quest’ultimo con specifico riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino “modifiche…dei prospetti”), come tale non ammissibile a termini della vigenti norme di P.T.P. richiamate nell’atto impugnato.

 

V. E’ infine infondato il terzo motivo di ricorso, posto che il preciso riferimento normativo operato dalla Soprintendenza esclude la possibilità di qualsiasi discrezionalità sul punto e, conseguentemente, la possibilità di far valere l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

 

VI. Il ricorso è complessivamente infondato e ne segue il rigetto.

 

VII. Le spese possono compensarsi in ragione della natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI - Presidente
Alessandro PAGANO - Componente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.

 


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