| T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - SEZIONE I - Sentenza 7 febbraio 2005
n. 82
Pres. Fedullo, Est. Grasso |
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1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
sottosoglia – Gara – Applicazione d.l.gs. 157/95 – Esclusione
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2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
sottosoglia – Gara - Applicabilità dell’art. 24 della l.
n. 289/2002 – Esclusione – Ragioni - jus superveniens
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3. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
sottosoglia – Gara – Bando – Modalità di presentazione dell’offerta
– Rinvio per relationem al d.lgs. n. 157/95 – Legittimità
– Conseguenze
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4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
sottosoglia – Gara – Associazione temporanea di imprese
– Omessa indicazione delle quote di servizio a carico di
ciascuna impresa – Esclusione – Legittimità – Ragioni –
Inapplicabilità dell’art. 16 del d.lgs. n. 157/95
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1. In un appalto di servizi c.d. sottosoglia
è esclusa l’applicabilità automatica del d. lgs. n. 157/95
e trova, per contro, generale applicazione la disciplina
di cui al d.p.r. n. 573/1994, riferito agli appalti di fornitura.
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2. In quanto jus superveniens, non può invocarsi
l’applicabilità dell’art. 24 della l. n. 289/2002 (peraltro
successivamente abrogato dall’art. 3, comma 166 l. n. 350/2003),
con il quale la soglia comunitaria era stata portata ad
€ 50.000, alle gare d’appalto di servizi sottosoglia indette
con bandi pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore.
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3. È legittimo il bando di gara per un appalto
di servizi sottosoglia, nella parte in cui rinvia per relationem
al d.lgs. n. 157/95. Pertanto è legittima l’esclusione dell’associazione
temporanea d’imprese che omette di indicare, nell’ambito
dell’offerta congiunta, le parti di servizio a carico di
ciascuna impresa ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 157/95.
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4. In un appalto di servizi, l’obbligo dell’ATI
di indicare, nell’ambito dell’offerta congiunta, le parti
di servizio a carico di ciascuna impresa non è suscettibile
di sanatoria endoprocedimentale. Pertanto non può essere
applicato l’art. 16 del d.lgs. n. 157/95.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione di Salerno - Sezione Prima -
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composto dai Magistrati:
DR. ALESSANDRO FEDULLO - Presidente
DR. FRANCESCO MELE - Consigliere
DR. GIOVANNI GRASSO - Primo Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2186/2003, proposto
da Exa Consulting s.r.l. (già Deloitte Business Consulting
s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese composto da Exa Consulting s.r.l.
e Mafeo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea
Abbamonte e Josephine Romano, unitamente ai quali è ex lege
domiciliata presso la Segreteria del Tribunale
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CONTRO
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la Comunità montana “Penisola Amalfitana”,
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Buonocore, unitamente
al quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via
E. Caterina, n. 80, presso lo studio dell’avv. Dario D’Aragona
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E NEI CONFRONTI
della Akros Informatica s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Maurizio Pavirani, Franco Lanocita ed Antonio Pensierino,
unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Salerno,
alla via Roma, n. 61
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PER L’ANNULLAMENTO
a) del provvedimento in data 16 giugno 2003, di esclusione
del raggruppamento temporaneo ricorrente ed aggiudicazione
provvisoria a favore della Akros Informatica s.r.l.; b)
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
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VISTO il ricorso con gli atti e documenti
allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; VISTI tutti gli atti della causa; RELATORE alla
pubblica udienza del 10 giugno 2004 il dott. Giovanni GRASSO
e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti
come da processo verbale di udienza;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1.- Con ricorso notificato in data 19 luglio
2003 e depositato il 22 luglio successivo, la Deloitte Business
Consulting s.r.l. (di seguito Exa Consulting s.r.l., giusta
delibera assembleare in data 30 settembre 2003, redata per
notar Acquarone rep. n. 218649), rappresentava: a) che,
con bando di gara a procedura ristretta (appalto–concorso),
assunto dalla Giunta esecutiva in esecuzione della delibera
in data 4 gennaio 2001, n. 293, la Comunità montana “Penisola
amalfitana” aveva indetto una gara per l’affidamento del
servizio di “consulenza, assistenza e formazione all’implementazione
del centro servizi reali e sviluppo di imprese con funzioni
di Sportello Unico comprensoriale per le attività produttive”,
con importo a base d’asta fissato in € 142.126,66; b) che,
all’esito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, la commissione aveva assegnato il punteggio massimo
di 20 punti alla ricorrente, di 15,63 punti alla concorrente
Akros Informatica s.r.l. e di 14,55 punti alla Lattanzio
ed associati s.r.l.; c) che tuttavia – in accoglimento di
sollecitazione all’uopo rinveniente dal rappresentante della
seconda graduata – aveva proceduto alla contestuale esclusione
del raggruppamento ricorrente, sul ritenuto presupposto
che il bando di gara richiedesse – in virtù del richiamo
all’art.11 del d.lgs. n. 157/95 – l’obbligo per le associazioni
temporanee di imprese di indicare, nell’ambito dell’offerta
congiunta, le parti di servizio a carico di ciascuna impresa.
Ciò posto, la ricorrente impugnava siffatta lesiva determinazione,
una ai provvedimenti antecedenti e consequenziali, ivi compresa
l’aggiudicazione a favore della controinteressata, lamentando:
a) eccesso di potere per arbitraria interpretazione delle
clausole del bando di gara, in quanto – trattandosi di appalto
di servizi sotto la soglia comunitaria – la previsione di
cui al secondo comma dell’art. 11 del d. lgs. n. 157/95
e la relativa sanzione esclusiva, in mancanza di apposita
ed espressa previsione di bando di gara, non sarebbe stata
applicabile alla fattispecie, soggetta alla più liberale
disciplina di cui al d.p.r. n. 573/1994; b) illegittimità
del bando di gara, nella parte in cui – in termini oltretutto
asseritamente confusi ed incerti – avrebbe, in ogni caso,
abusivamente richiamato la non applicabile disciplina comunitaria,
trasfusa nel d. lgs. n. 157/95; c) violazione di legge ed
eccesso di potere, per aver la Commissione erroneamente
ritenuto che il raggruppamento ricorrente non avesse, in
concreto, provveduto a specificare, sia pure in relazione
alla sola offerta tecnica, le parti di servizio a carico
delle due imprese associate nell’offerta tecnica e per aver,
in ogni caso, omesso di invitare esso raggruppamento a fornire
chiarimenti ovvero ad integrare la documentazione ex art.
16 d. lgs. n. 157/95; d) falsa applicazione di legge, per
aver ritenuto erroneamente applicabile il disposto di cui
all’art. 11 cit. anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale,
in cui ciascuna impresa è responsabile di tutto il servizio
in via solidale.
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2.- Radicatosi il contraddittorio, alla pubblica
udienza del 10 giugno 2004, sulle reiterate conclusioni
dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata
per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato e va conseguentemente
respinto.
Vale, a tal fine, osservare: a) che la procedura concorsuale
in esame si riferisce ad una appalto di servizi c.d. sottosoglia,
per il quale è, in verità, esclusa de jure l’applicabilità
automatica del d. lgs. n. 157/95 e trova, per contro, generale
applicazione la meno rigorosa disciplina di cui al d.p.r.
n. 573/1994, riferito agli appalti di fornitura; b) che
siffatta premessa non è , in verità, scalfita – a dispetto
delle osservazioni sul punto articolate dalla difesa dell’Amministrazione
e dalla controinteressata – dalla valorizzazione, in diverso
senso, dell’art. 24 della l. n. 289/2002 (peraltro successivamente
abrogato ex art. 3, comma 166 l. n. 350/2003), con il quale
la soglia comunitaria era stata portata ad € 50.000, tale
da farvi rientrare anche l’appalto per cui è causa: e ciò
per l’assorbente rilievo che, trattandosi di jus superveniens,
lo stesso non è comechessia in grado, per comune assunto,
di incidere sui bandi pubblicati anteriormente alla sua
entrata in vigore: c) che, nondimeno, il bando di gara fa,
per quanto di interesse, espresso ed inequivoco riferimento
alla disciplina di cui al d. lgs. n. 157/95, evocando –
per la partecipazione di soggetti appositamente e temporaneamente
raggruppati – le “stesse modalità dell’appalto di fornitura”
di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 358/1992, il quale – come
è noto – prescrive la sottoscrizione totalitaria dell’offerta
congiunta e, soprattutto, la specificazione delle parti
della fornitura (ovvero, mutatis mutandis, del servizio)
ad eseguirsi da ciascuna delle singole imprese partecipanti;
d) che, per l’effetto, appare destituita di fondamento la
denunzia di equivocità o di incompletezza in parte qua della
lex specialis, invocata a sostegno del valorizzato favor
partecipationis, stante la puntuale indicazione delle modalità
di presentazione delle offerte, sia pur descritta per relationem
con il richiamo al dato normativo; e) che neppure, a scanso
di equivoci, può essere censurata per ventilato contrasto
con i precetti di cui al d.p.r. n. 573/1994 l’opzione rigorosa
della lex specialis in punto di modalità di presentazione
dell’offerta, trattandosi – in disparte ogni altro rilievo
– di disposizione ordinatoria bensì in thesi non necessaria,
ma non per questo arbitraria, in quanto non preclusiva e/o
limitativa della partecipazione procedimentale delle imprese
concorrenti; f) che, alla luce della disamina della documentazione
versata in atti, non può ritenersi, nella invocata prospettiva
gradata, che il raggruppamento ricorrente si sia, di fatto,
preoccupato di specificare le parti di servizio che sarebbero
state rese da ciascuna delle imprese partecipanti: e ciò
perché siffatta indicazione si risolve, in termini all’evidenza
inconferenti, nella prospettazione delle differenti esperienze
lavorative maturate dalle ditte partecipanti; g) che neppure
può plausibilmente denunziarsi, nella invocata prospettiva
teleologica, la mancata attivazione del rimedio di cui all’art.
16 del d. lgs. n. 157/95, ai fini della regolarizzazione
successiva, atteso che il requisito in discussione attiene
ad un elemento sostanziale ed essenziale dell’offerta, come
tale insuscettibile di sanatoria endoprocedimentale; i)
che, da ultimo, non ha pregio l’assunto della asserita inapplicabilità
della regula agendi in parola alle associazioni di tipo
orizzontale, per le quali risulta normativamente sancita
la responsabilità solidale di tutte le partecipanti: questione
notoriamente discussa, sulla quale non mette conto tuttavia
indugiare, atteso che – come correttamente evidenziato dalla
difesa dell’Amministrazione – la stessa prospettazione del
raggruppamento ricorrente (nella parte in cui evoca, ai
fini della “implementazione delle componenti di servizio
oggetto dell’[…] offerta tecnica”, il “necessario coinvolgimento
di adeguate e differenti competenze professionali, con particolari
esperienze nel campo della consulenza strategico/informativa
e delle information technologies”) fa palese trattarsi,
nella specie, di associazione temporanea piuttosto verticale
che orizzontale.
Il complesso delle esposte considerazioni, di fatto e di
diritto, rende sufficiente ragione della complessiva reiezione
del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
che segue.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da Exa Consulting s.r.l.
(già Deloitte Business Consulting s.r.l.), come in epigrafe
individuato, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite,
nella complessiva misura di € 2.500, oltre accessori, in
favore dell’Amministrazione resistente e di € 2.500, oltre
accessori, a favore della impresa controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio
del 10 giugno, del 21 ottobre e del 25 novembre 2004, con
l’intervento dei Magistrati
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Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Giovanni GRASSO Primo Referendario Est.
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