| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 10 febbraio 2005
n. 1235
Pres. GIULIA, Est. GIORDANO |
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1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
– Offerte di gara – Associazioni professionali – Necessità
che l’offerta sia effettuata da tutti i singoli partecipanti
all’associazione – Non sussiste – Motivi
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2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici
– Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro -
D.Lgs. n. 157/95 - Direttiva CEE n. 50/92 – Non è soggetto
configurabile come “prestatore di servizi” – Legittimità
a concludere contratti con la P.A. – Non sussiste - Motivi
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1. In caso di partecipazione di associazioni
professionali (nella specie studi professionali), a procedure
concorsuali, non è necessario che l’offerta promani da tutti
i singoli professionisti associati poiché le associazioni
professionali sono, quali centri autonomi ed unitari di
imputazione di rapporti giuridici, in grado di porsi validamente
all’esterno mediante l’istituto della rappresentanza legale.
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2. L’associazione non riconosciuta quando
priva di scopo di lucro non soddisfa i requisiti che qualificano
il prestatore di servizi (ex art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 157/95
e Direttiva CEE n. 50/92) come tale, quindi, legittimato
a contrarre con una Amministrazione aggiudicatrice.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEZIONE II BIS
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5120/2004 proposto dallo
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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO COCCO-D’ANDRIA-LATTANZI-TAVERNA,
in persona della legale rappresentante dott.ssa Maria Gabriella
Cocco, che agisce anche in proprio, rappresentata e difesa
dagli avvocati Michele Lioi, Salvatore Taverna, Renato Lioi
e Mariangela Mastrogregori, con domicilio eletto presso
lo studio del primo in Roma, Via Otranto n. 18;
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contro
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e, per legge,
domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi
n. 12;
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COMMISSIONE DI CONCORSO presso il Ministero
dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituita in giudizio;
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e nei confronti di
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ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE E FORMATIVE
LABOR, in persona del legale rappresentante p.t., in
qualità di mandatario del R.T.I. “ARAMIS”, rappresentato
e difeso dall’avv. Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato
presso lo studio Scoca in Roma, Via Paisiello n. 55;
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STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA FISCALE
E DEL LAVORO ANGELOSANTE, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituito in giudizio;
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STUDIO LEGALE AVV. GORI MARA, in persona
del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del decreto ministeriale in data 15/4/2004, con cui si è
disposto l’affidamento all’I.R.E.F. Labor, quale mandatario
dell’A.T.I. “Aramis”, dell’appalto di servizi indetto dal
Ministero dell’Ambiente con bando di gara pubblicato in
data 26 gennaio 2004; del verbale in data 15/3/2004, con
cui la Commissione di concorso ha ritenuto ammissibile la
domanda di partecipazione alla gara delle controinteressate;
di tutti i verbali della medesima Commissione; dell’atto
di proposta di aggiudicazione; in genere, di ogni giudizio
e valutazione espressi nell’ambito della procedura di gara,
lesivi in parte qua; della nota n. 2813/RAS/2004 in data
16/4/2004, con cui il Ministero ha comunicato ai ricorrenti
la non aggiudicazione della procedura concorsuale in questione;
ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti adottati
nell’ambito della procedura di concorso, ivi compresi i
provvedimenti di nomina della Commissione, il bando di gara
ed il relativo Capitolato d’oneri; di ogni altro atto comunque
connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressato
Labor;
Visto il ricorso integrativo per motivi aggiunti, prodotto
dallo Studio ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 4 novembre 2004, il
Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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FATTO
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Con bando pubblicato in data 26 gennaio 2004,
il Ministero dell’Ambiente ha indetto una gara d’appalto
per l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione
contabile, fiscale e previdenziale del personale facente
parte della Task Force, attivata presso l’Amministrazione
al fine di potenziare la autorità centrali e regionali,
e, in particolare, destinata alla realizzazione del “Programma
Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema
(progetto PON ATAS)”.
L’associazione ricorrente ha partecipato alla gara, classificandosi
(con p. 37,1047) nella graduatoria finale a ridosso dell’ATI
“Aramis” (p. 39,4267), di cui era mandatario l’Istituto
di Ricerche Economiche e Formative “Labor” ed alla quale
il servizio è stato aggiudicato, dopo l’esclusione disposta
nei confronti della società A.C.G. Auditing & Consulting
Group s.r.l., prima classificata con p. 81,00.
Avverso gli atti della procedura, come specificati in epigrafe,
l’istante propone l’odierno gravame affidandolo alle seguenti
censure:
1) Violazione e falsa applicazione della Direttiva Cons.
C.E.E. n. 50 del 18/6/1992; del D. Lgs. n. 157 del 17/3/1995,
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25/2/2000, n. 65;
del Bando di concorso e del relativo Capitolato d’oneri;
violazione delle norme e dei principi in materia di partecipazione
alle procedure concorsuali; eccesso di potere per illogicità
e contraddittorietà manifesta, difetto di presupposti e
d’istruttoria, difetto di motivazione, sviamento.
Deduce l’istante l’assenza della qualità di imprenditore
della mandataria Labor; la mancata produzione, da parte
delle controinteressate, di documenti rilevanti previsti
a pena di esclusione; nonché l’omessa sottoscrizione, da
parte di ogni componente dell’A.T.I., dell’offerta congiunta
proposta dall’Istituto Labor e la mancata specificazione
dei servizi da affidare a ciascun soggetto partecipante
al raggruppamento.
2) Violazione e falsa applicazione della Direttiva Cons.
C.E.E. n. 50/1992; del D. Lgs. n. 157/95, come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 65/2000; del Bando di concorso
e del relativo Capitolato d’oneri; violazione del principio
di par condicio tra i concorrenti; violazione delle norme
e dei principi in materia di procedure concorsuali; eccesso
di potere per illogicità manifesta, difetto di presupposti
e d’istruttoria, sviamento.
Le rubricate doglianze riguardano i “servizi aggiuntivi”
proposti dal Labor, nonché la formulazione dell’offerta,
sia tecnica che economica, da parte dell’Istituto controinteressato.
Si censura, altresì, il giudizio espresso dalla Commissione,
circa la composizione e l’esperienza del gruppo di lavoro
proposto dal Labor.
3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 157/95,
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 65/2000; violazione
del principio di par condicio tra i concorrenti; violazione
delle norme e dei principi in materia di procedure concorsuali;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta,
difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.
In via meramente subordinata, si evidenziano specifici vizi
di legittimità relativi alla procedura concorsuale nel suo
complesso, nonché riferibili allo stesso bando di concorso
ed al relativo capitolato d’oneri.
4) Illegittimità derivata.
Tutti i vizi dedotti a carico dei provvedimenti impugnati
inficiano, in via derivata, la legittimità del decreto ministeriale
con cui è stato individuato il soggetto aggiudicatario della
gara d’appalto.
Detto decreto deve, inoltre, ritenersi illegittimo anche
per aver recepito acriticamente le conclusioni cui è pervenuta
la Commissione di gara.
Conclude l’istante con la richiesta di accoglimento del
gravame e di risarcimento dei danni, da liquidarsi anche
in via equitativa, con ogni ulteriore conseguenza di legge
anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio.
Con ricorso incidentale, proposto nel contesto della sua
memoria di costituzione in giudizio, l’Istituto Labor ha
impugnato gli atti di gara, nella parte in cui l’Amministrazione
(e, per essa, la Commissione nei verbali del 15/3/2004)
ha illegittimamente ammesso a partecipare l’attuale ricorrente
principale.
Queste le censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 13
del Bando di gara e dell’art.5 del Capitolato d’oneri, anche
in relazione alla legge n. 1815/39 ed ai generali principi
in tema di certezza della provenienza e serietà dell’offerta
nelle gare pubbliche.
Si sostiene che l’offerta del ricorrente principale doveva
essere esclusa, in quanto sostanzialmente offerta plurima
sul piano soggettivo ed oggettivo, ma priva delle necessarie
formalità per poter assumere l’indispensabile validità e
garanzia d’impegno.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Capitolato
d’oneri. Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento
dei fatti.
Si contesta il punteggio attribuito alla ricorrente principale
per i “servizi aggiuntivi”, che tali non sarebbero perché
proposti per l’assolvimento di obblighi di legge.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, anche in
relazione all’art. 2 del Capitolato d’oneri.
L’offerta della ricorrente principale non sarebbe conforme
alle previsioni del Capitolato, in punto di presenza di
una struttura consulenziale presso il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio.
Prosegue lo scritto difensivo del controinteressato Labor,
con la confutazione delle censure ex adverso prospettate
e con la richiesta conclusiva di rigetto dell’impugnativa
proposta in via principale.
In un c.d. “ricorso integrativo-atto di motivi aggiunti
a valere anche quale ricorso incidentale al ricorso incidentale
proposto dalle controinteressate”, lo Studio ricorrente
in principalità -richiamando l’ordinanza n. 3068 del 3 giugno
2004, con cui la Sezione aveva respinto la sua istanza cautelare,
ritenendo fondato il motivo di ricorso incidentale proposto
dalle controinteressate- ha inteso porre in evidenza che
lo stesso vizio di legittimità delineato a suo carico, sarebbe
perfettamente applicabile in pari misura anche alla controparte.
Sotto altro profilo, poi, si sottolineano l’illegittimità
e la nullità del contratto di appalto di servizi, che l’Amministrazione
risulta aver sottoscritto in data 3/5/2004 con il soggetto
aggiudicatario della gara, per illegittimità derivata da
tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio,
i quali inficierebbero altresì, in via parimenti derivata,
il decreto ministeriale del 15/4/2004 di aggiudicazione
della gara d’appalto.
In successive memorie tutte le parti costituite hanno puntualizzato
le proprie, rispettive posizioni processuali, insistendo
nelle conclusioni discendenti dalle argomentazioni difensive
da ciascuna svolte.
Con ordinanza n. 3733 del 30 luglio 2004 (versata in atti),
la Sezione VI del Consiglio di Stato in s.g. ha accolto
l’appello proposto dallo Studio ricorrente, riformando la
citata ordinanza n. 3068/2004 emessa dalla Sezione II bis
di questo Tribunale.
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DIRITTO
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Ad avviso del Collegio, nella presente fattispecie
occorre procedere, in via prioritaria, al vaglio del ricorso
incidentale proposto dal controinteressato Istituto “Labor”.
Se, invero, è innegabile che, nel giudizio amministrativo,
il ricorso incidentale debba essere esaminato dopo quello
principale e solo in caso di riconosciuta, astratta, fondatezza
di quest’ultimo, poiché esso, di regola, opera come un’eccezione
processuale in senso tecnico; va, tuttavia, considerato
che quando sia proposto un ricorso incidentale tendente
a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine
processuale, il giudice è tenuto a dare la precedenza alle
questioni sollevate dal ricorrente incidentale che abbiano
priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale,
e tali sono le questioni che si riverberano sull’esistenza
dell’interesse a ricorrere del ricorrente principale, perché,
pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti
sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi,
su una questione di rito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio
2004, n. 3456).
Assume in primis il ricorrente incidentale, in punto di
(asserita) illegittima ammissione della ricorrente principale
alla gara d’appalto, che è ben pensabile che, a norma della
lex specialis che regola la procedura concorsuale, possa
concorrere un professionista da solo o un’impresa da sola
oppure un raggruppamento temporaneo, costituito da più liberi
professionisti che si propongono con le loro specifiche
professionalità, ovvero da uno o più liberi professionisti
congiuntamente ad una o più imprese o ancora da sole imprese,
secondo l’accezione comunitaria.
Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente incidentale, non
può verificarsi l’ipotesi di un’impresa di professionisti
che, come tale, concorra con un proprio legale rappresentante,
giacché -allo stato della normativa attuale e, in particolare,
in forza della legge n. 1815 del 1939- i liberi professionisti
possono solo associarsi per l’esercizio della professione
per cui sono abilitati e, così, utilizzare la denominazione
prescelta seguita dal nome e cognome, con i titoli professionali
dei singoli associati.
Ciò, in quanto, una volta che i professionisti si sono riuniti
in associazione professionale, al contratto associativo
si sovrapporrebbe sempre il principio della personalità
della prestazione professionale.
Sicché, fermo restando che le associazioni professionali
non potrebbero configurarsi come enti collettivi o centri
di imputazione di interessi forniti di personalità giuridica,
né come aziende professionali che rivestano una propria
autonomia strutturale e funzionale, si sostiene che, allorquando
lo studio associato o, meglio, i professionisti dello studio
associato intendono partecipare ad una procedura ad evidenza
pubblica indetta da una P.A. per l’affidamento di determinati
servizi, la domanda di partecipazione e la relativa offerta
dovrebbero promanare da tutti i singoli professionisti associati
che intendono fornire la prestazione, affinché l’Amministrazione
abbia la garanzia, anche in termini di assunzione formale
dell’impegno, che ciascuno sia obbligato all’esecuzione
del servizio.
Poiché, nella specie, questo non è avvenuto, atteso che
l’offerta della ricorrente in via principale, così come
la sua domanda di partecipazione alla gara e la relativa
documentazione, è stata sottoscritta unicamente dalla dottoressa
Gabriella Cocco, in qualità di legale rappresentante dell’associazione
professionale -che, per di più, ha inteso validamente impegnare,
nella procedura di evidenza pubblica, altri sei professionisti,
alcuni dei quali neppure associati ma semplicemente legati
da rapporti di collaborazione con lo studio associato- si
dovrebbe concludere nel senso che la predetta offerta andava
esclusa, in quanto sostanziante un’offerta plurima sul piano
soggettivo ed oggettivo, ma priva delle necessarie formalità
per poter assumere la necessaria validità e garanzia di
d’impegno.
La suesposta tesi non può essere condivisa, giacché muove
da presupposti e considerazioni che, sottoposti ad opportuna
verifica alla stregua sia delle prescrizioni dettate dalla
lex specialis di gara, sia dei riferimenti giurisprudenziali
e normativi che regolano la specifica materia, divergono
dai principi che, in atto, informano il fenomeno dell’associazionismo
professionale.
Prendendo, dunque, le mosse dalle disposizioni del bando
di gara e del capitolato d’oneri, si rileva che non è dato
in essi rinvenire alcuna norma che commini l’esclusione
dalla procedura concorsuale di un’associazione di professionisti,
nell’ipotesi in cui la domanda di partecipazione non sia
stata sottoscritta da tutti i soci.
Va premesso, al riguardo, che il bando di gara prevedeva
l’ammissione alla gara medesima dei liberi professionisti,
nonché delle imprese nazionali ed internazionali (art. 8),
anche in forma di raggruppamenti temporanei (art. 13).
Il che, come esattamente osservato dal ricorrente incidentale,
comportava che potesse concorrere un professionista da solo
ovvero un’impresa da sola oppure un raggruppamento temporaneo
costituito da più liberi professionisti o da uno o più liberi
professionisti congiuntamente ad una o più imprese o, ancora,
da sole imprese.
Stabiliva, altresì, il predetto bando che le società interessate
dovevano presentare l’offerta sottoscritta dal proprio rappresentante
legale (art. 9), laddove, invece, nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, era previsto che l’offerta congiunta
fosse sottoscritta da ogni componente del raggruppamento,
con la specificazione delle parti del servizio affidate
ai singoli prestatori (art. 13, cit.).
Era, inoltre, autorizzato a presenziare all’apertura delle
offerte il rappresentante legale del soggetto partecipante
od un suo delegato (art. 10).
In una prima approssimazione, dunque, il menzionato bando
demandava al rappresentante legale del soggetto partecipante
alla gara, lo svolgimento delle operazioni significative
della procedura, eccezion fatta per l’ipotesi del raggruppamento
temporaneo di imprese in cui era richiesta la sottoscrizione
dell’offerta da parte di ciascun componente del raggruppamento.
Dal canto suo, il capitolato d’oneri confermava la rilevanza
della figura del rappresentante legale del soggetto partecipante
alla gara, nell’espletamento degli adempimenti richiesti
a pena di esclusione, fatto salvo, comunque, il caso del
raggruppamento temporaneo di imprese [art. 5, Busta A) “documentazione”,
punti 1, 2, 6, 7, 8 e 9; Busta C), “offerta economica”].
Nella presente fattispecie, ha chiesto di essere ammesso
alla gara uno studio legale tributario associato, appunto
quello che ha proposto ricorso in via principale, il quale
non si è formato in via temporanea al fine ed in vista della
partecipazione alla gara in argomento, ma risultava già
regolarmente e stabilmente costituito al momento della presentazione
dell’offerta, per l’esercizio in forma associata della professione
legale e di consulenza amministrativa, commerciale e tributaria,
in virtù di contratto associativo stipulato in data 23 novembre
1993 e successivamente sottoposto ad accordo modificativo
registrato il 27 luglio 2000, che ha attribuito la rappresentanza
dello studio, nei confronti dei terzi, anche disgiuntamente,
alla dottoressa Maria Gabriella Cocco, oltre che agli avvocati
D’Andria, Lattanzi e Taverna (art. 3).
Correttamente, pertanto, la dottoressa Cocco ha presentato
l’offerta per conto dello studio associato -assumendosene
anche personalmente le relative obbligazioni (art. 38 c.c.)-
dal momento che lo strumento associativo consente non solo
di regolare i rapporti interni allo studio, con rilevanza
esterna a fini fiscali, ma comporta che anche nei rapporti
con i terzi dell’associazione professionale, ciascun professionista
associato debba ritenersi obbligato dagli impegni assunti
dallo studio, ove naturalmente non si tratti di affari suscettibili
di richiedere la sua personale e specifica qualificazione
professionale.
Non sembra, invero, necessario, al fine di costituire una
valida garanzia d’impegno nei confronti dell’Amministrazione,
che l’offerta promani da tutti i singoli professionisti
associati che intendono fornire la prestazione, e ciò non
solo perché lo studio professionale associato si presenta
quale entità, soggettivamente ed oggettivamente, distinta
dal raggruppamento temporaneo di imprese, ma anche perché,
pur essendo priva di personalità giuridica, l’associazione
professionale rientra a pieno titolo nell’ambito di quei
fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società
personali, le associazioni non riconosciute, i condomini
edilizi, etc.) cui la legge attribuisce la capacità di porsi
alla stregua di centri di imputazione di rapporti giuridici
e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio
in persona dei loro componenti o di chiunque ne abbia la
rappresentanza legale, fermo restando, ovviamente, che lo
studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi
ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela,
ove si tratti di questioni per l’espletamento delle quali
la legge richiede particolari titoli di abilitazione di
cui soltanto i singoli possono essere in possesso (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628).
Discende, dunque, dal riferito, autorevole orientamento
giurisprudenziale che gli studi professionali associati
possono essere considerati quali centri autonomi ed unitari
di imputazione di rapporti giuridici, in quanto sono dotati
di una propria, specifica soggettività giuridica e si rivelano
in grado di porsi validamente all’esterno mediante l’istituto
della rappresentanza legale, salvo che si tratti di adempimenti
e rapporti che richiedono il possesso di un particolare
titolo abilitativo che solo il singolo professionista può
far valere.
Non vale, perciò, invocare il quadro normativo delineato
dalla legge n. 1815 del 1939, né tanto meno il carattere
personale della prestazione professionale.
Quanto al primo, lo stesso insegnamento della Suprema Corte
dianzi richiamato ha puntualmente chiarito i termini della
questione controversa, prima ancora che l’art. 24 della
legge 7 agosto 1997, n. 266 intervenisse ad abrogare l’art.
2 della citata legge n. 1815/39, che vietava espressamente
la costituzione di società tra liberi professionisti.
Pertanto, poiché oggi è consentito costituire, esercitare
o dirigere società, istituti, uffici, agenzie od enti, con
lo scopo di dare a terzi prestazioni professionali, in guisa
che non appare dubitabile che un’associazione professionale
possa essere lato sensu assimilata ad un’impresa, in quanto
gli esercenti delle professioni intellettuali esplicano
un’attività che consiste nell’offerta sul mercato di prestazioni
suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle
stesse dietro corrispettivo (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I,
28 gennaio 2000, n. 466), con la conseguenza che un’associazione
professionale deve essere ormai ritenuta un soggetto giuridico
unitario, in quanto tale suscettibile di porsi quale autonomo
centro di imputazione di interessi giuridici, appare nulla
più che un’esercitazione accademica disquisire intorno alla
natura giuridica dello studio professionale, ove si consideri
la possibilità che vengano costituite vere e proprie società
di professionisti, dotate, come tali, di completa autonomia
e rilevanza esterna.
Quanto alla circostanza che allo studio associato risultano
aggregati altri professionisti, non associati ma legati
da meri rapporti di collaborazione con lo studio medesimo,
in disparte la constatazione che lo stesso capitolato d’oneri
prevede la possibilità di utilizzare, nell’espletamento
del servizio, dei collaboratori con varia esperienza e formazione
professionale, laddove (art. 5) prescrive che, nella parte
dedicata alla Busta B) “offerta tecnica”, debba essere riportata
in un apposito capitolo la composizione del gruppo di lavoro
proposto, con la descrizione dello specifico ambito di azione
e del livello di coinvolgimento nell’attuazione dell’offerta,
si osserva che non deve ritenersi inusuale che uno studio
associato si avvalga, anche in via continuativa, dell’opera
di collaboratori esterni nello svolgimento della sua attività
professionale.
In ogni caso, sembra evidente che, nel caso di specie, le
prestazioni rese da tali collaboratori non possano che essere
riferite allo studio associato, il quale se ne assume la
piena responsabilità (art. 2232 c.c.) con la direzione ed
il coordinamento di una professionista iscritta al pertinente
Albo professionale (art. 3, punto 2 del Capitolato d’oneri),
appunto la dottoressa Cocco che, in qualità di rappresentante
legale dello studio, ha sottoscritto l’offerta ed ha indicato
i soggetti che avrebbe impiegato nell’espletamento del servizio
di consulenza.
Non appare, dunque, credibile che anche tali collaboratori
esterni fossero tenuti a sottoscrivere personalmente la
domanda di partecipazione alla gara e la relativa offerta.
Con riferimento, poi, alla pretesa personalità della prestazione
professionale, si osserva che il principio deve ritenersi
alquanto attenuato nel mutato quadro normativo che attualmente
regola la specifica materia.
In ogni caso, come evidenziato dalla ricorrente principale,
la questione posta da controparte può, tutt’al più, riferirsi
alle attività cosiddette protette, cioè a quelle per lo
svolgimento delle quali sia indispensabile l’iscrizione
agli albi professionali.
Il problema, per contro, non sorge con riguardo a quelle
prestazioni che non sono riservate a professionisti protetti
e che, pertanto, ben possono formare oggetto di gestione
in forma societaria, anche cooperativa (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., 22 dicembre 1993, n. 12678; Sez. I, 2 marzo 1994,
n. 2053).
Orbene, premesso che uno studio associato può essere normalmente
titolare di rapporti giuridici di vario tipo e quindi, la
sua attività non si sostanzia sempre e soltanto in prestazioni
intellettuali riservate a soggetti forniti di iscrizione
all’albo professionale, si rileva che, in effetti, la gara
d’appalto de qua era stata indetta per l’espletamento di
una serie di servizi che non richiedevano l’iscrizione all’albo,
se non per la figura del coordinatore della struttura consulenziale
(art. 3, punto 2 del Capitolato d’oneri).
Tant’è che alla gara medesima erano ammessi a partecipare
non solo i liberi professionisti, ma anche le imprese singole
o costituite in associazioni temporanee, trattandosi essenzialmente
dello svolgimento di un’attività di assistenza e consulenza
in materia contabile, fiscale e previdenziale (cfr. art.2
del Capitolato d’oneri), che, per sua natura, caratteristiche
e finalità, non si risolve nell’esercizio di professioni
intellettuali protette, ma risulta piuttosto un prodotto
della c.d. impresa di servizi (cfr., per il principio, Cass.,
Sez. I, n. 2053/94, cit.).
Deduce, altresì, il ricorrente incidentale che il punteggio
conseguito dalla ricorrente principale per i c.d. servizi
aggiuntivi, a fronte di quello attribuito alle controinteressate,
non sarebbe conciliabile con la realtà dei servizi offerti,
atteso che sono stati proposti come “eventuali servizi aggiuntivi
offerti” quelli che l’interessata ha qualificato espressamente
“servizi aggiuntivi per l’assolvimento di obblighi di legge”.
Al riguardo, è appena il caso di osservare che i “servizi
aggiuntivi complementari a quelli richiesti”, quali risultano
contemplati dall’art. 7, comma 2 - n. 2 del Capitolato d’oneri,
non cessano di essere tali per il fatto di coincidere con
adempimenti relativi ad obblighi di legge, ove questi non
siano posti a carico del concorrente e, quindi, dell’aggiudicatario
dell’appalto.
Infine, il ricorrente incidentale assume che deve essere
costante la disponibilità presso il Ministero della struttura
consulenziale, di cui all’art. 3 del Capitolato d’oneri,
laddove, invece, l’offerta della ricorrente principale si
risolverebbe nella messa a disposizione per sole 60 ore
mensili, riducibili a 40, nell’ambito delle quali la presenza
presso il Ministero consisterebbe in una “assistenza periodica”,
assicurata a giorni prestabiliti ovvero previa fissazione
di appuntamenti con gli interessati.
Pertanto, l’offerta della ricorrente principale non sarebbe
conforme alle previsioni del capitolato.
La censura si rivela priva di pregio, atteso che, in effetti,
da una semplice lettura della prescrizione sopra richiamata
si evince che la richiesta “presenza” di una struttura consulenziale
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
non si traduce necessariamente in una presenza fisica costante,
ma solo nella possibilità che venga assicurato, in via continuativa,
l’espletamento della funzione richiesta ai consulenti.
In definitiva, il ricorso incidentale deve ritenersi destituito
di fondamento giuridico e va, perciò, respinto.
Può procedersi, dunque, all’esame del ricorso principale,
il cui primo motivo di censura evidenzia, innanzi tutto,
un profilo di illegittimità degli atti impugnati che attiene
alla pretesa assenza della qualità di imprenditore in capo
all’Istituto Labor, mandatario del costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese denominato “Aramis”.
La doglianza è fondata.
Si legge nell’art. 1 dell’atto costitutivo di associazione,
a rogito del Notaio Francesco Marino di Roma in data 12
febbraio 2003, che viene costituita un’associazione senza
finalità di lucro, denominata “LABOR Istituto di Ricerche
Economiche e Formative”.
Lo Statuto del “Labor” ribadisce, poi, che “l’associazione
non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità
esclusivamente umanitarie”, in quanto è “costituita da persone
liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno
concreto il loro senso morale e civile”.
Ciò posto, si osserva che l’art. 8 del bando di gara, rubricato
“Forma giuridica dei soggetti ammessi a partecipare”, stabilisce
che “Sono ammessi a partecipare i liberi professionisti,
le imprese nazionali, nonché internazionali che si obblighino
di avere sede o domicilio nel territorio italiano nel caso
di aggiudicazione”.
Ritiene, al riguardo, il Collegio, prestando piena adesione
all’indirizzo giurisprudenziale espresso in tempi recenti
dal Consiglio di Stato, che l’Istituto “Labor”, quale associazione
non riconosciuta senza fine di lucro, non avrebbe dovuto
essere ammesso alla gara in questione, essendo soggetto
non legittimato a concludere un contratto di appalto di
servizi con la Pubblica Amministrazione, in forza dell’individuazione
dei “prestatori di servizi” contenuta nella Direttiva Cons.
C.E.E. 18 giugno 1992, n. 50 (cfr. Cons. Stato, 23 maggio
2003, n.2785).
Premesso che la previsione legislativa nazionale (art. 3,
comma 1 del D.Lgs. n. 157/95) si limita a definire l’appaltatore
come “prestatore di servizi”, mentre l’art.1, lett. c) della
menzionata Direttiva C.E.E. precisa che “prestatori di servizi”
sono “le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli Enti
pubblici che forniscono servizi”, il massimo Consesso della
Giustizia amministrativa attribuisce all’espressa catalogazione
dei tipi di soggetti legittimati alla conclusione dei contratti
di appalto di servizi, il chiaro significato di una limitazione
soggettiva nell’accesso alla contrattazione con le Amministrazioni
aggiudicatici, riconoscendo nella richiamata disposizione
comunitaria, per come risulta formulata, la ratio di circoscrivere
il novero dei soggetti ammessi a tale tipo di contrattazione,
nella materia degli appalti pubblici di servizi, a quelli
che, secondo la disciplina degli Stati membri, garantiscono,
per un verso, un sicuro regime di responsabilità, personale
e patrimoniale, e di imputazione degli effetti del contratto,
e, per un altro, un’evidente capacità all’esercizio dell’attività
d’impresa.
Ha, pertanto, ritenuto la citata Sezione giurisdizionale
del Consiglio di Stato, che la natura di associazione non
riconosciuta del soggetto interessato nonché l’assenza di
scopo di lucro dell’attività esercitata, impediscono di
giudicare soddisfatti i requisiti che soli consentono di
qualificare un soggetto di diritto come prestatore di servizi
e, quindi, legittimato a concludere un contratto d’appalto
con un’Amministrazione aggiudicatrice, atteso che, pur non
potendosi, in astratto, negare tale legittimazione a soggetti
privi di personalità giuridica o della qualità di imprenditore,
la mancanza, congiuntamente, di tali caratteri impedisce
di ammettere che il soggetto che ne è privo possa concorrere
ad una selezione pubblica nella materia in oggetto.
Invero, da un lato, l’assenza, per le associazioni non riconosciute,
di un regime pubblicitario analogo a quello rigido che è
proprio delle persone giuridiche, impedisce di ritenere
soddisfatte le esigenze di certezza e di informazione dell’Amministrazione
aggiudicatrice ed i connessi interessi pubblici alla corretta
esecuzione del servizio appaltato; dall’altro, la mancanza
dello scopo di lucro nell’attività del soggetto interessato
e, quindi, della sua qualità di imprenditore, evidenziano
la carenza di un’organizzazione di personale e di mezzi,
propria dell’attività imprenditoriale, considerata necessaria
per una corretta gestione ed esecuzione del contratto.
Da quanto sopra discende che l’Istituto Labor, a causa della
sua natura di associazione non riconosciuta senza scopo
di lucro, deve ritenersi privo dell’indispensabile titolo
soggettivo per accedere alla contrattazione con l’Amministrazione
intimata.
Altro rilievo, contenuto nel primo mezzo di doglianza del
ricorso principale, è quello in cui si afferma che le controinteressate
non avrebbero dovuto partecipare alla gara d’appalto, anche
per aver omesso di produrre documentazione espressamente
prevista a pena di esclusione dal bando e dal capitolato
d’oneri.
La censura è logicamente collegata alla precedente, giacché
sembra chiaro che l’Istituto Labor, quale soggetto privo
della qualità di imprenditore o di libero professionista,
non poteva produrre né il certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. né quello di iscrizione all’albo professionale,
come prescritto, a pena di esclusione, dall’art. 5 del Capitolato
d’oneri, espressamente richiamato dall’art. 14 del bando
di gara.
E non è, altresì, revocabile in dubbio che l’onere di presentare
tutta la documentazione che il predetto art. 5 elencava
e prescriveva di inserire nella busta A, pena l’esclusione
dalla gara, risultasse posto a carico di ciascun componente
il raggruppamento temporaneo, ad eccezione della dichiarazione
prevista al punto 7 e relativa al volume di affari globale
realizzato negli ultimi tre anni, che avrebbe potuto essere
rilasciata anche da una sola delle imprese partecipanti
all’ATI.
Sicché anche per tale via la stazione appaltante avrebbe
dovuto decretare l’esclusione dalla gara del raggruppamento
temporaneo di imprese denominato “Aramis”.
Con assorbimento delle ulteriori doglianze formulate nell’atto
introduttivo, il ricorso principale merita, dunque, accoglimento
e, per l’effetto, va disposto, per quanto di ragione, l’annullamento
degli atti impugnati.
Anche il c.d. ricorso integrativo per motivi aggiunti, proposto
dallo studio legale associato Cocco-D’Andria-Lattanzi-Taverna,
incontra il favore del Collegio, atteso che l’accoglimento
del ricorso principale travolge inevitabilmente, per illegittimità
derivata, lo stesso contratto stipulato in data 3 maggio
2004, con cui l’Amministrazione ha affidato la gestione
del servizio in contestazione ai soggetti aggiudicatari.
A questo punto, non resta al Collegio che pronunciarsi sulla
domanda risarcitoria, che lo studio ricorrente in principalità
ha formulato nell’atto introduttivo del giudizio e ribadito
nei successivi scritti difensivi, precisando che l’Amministrazione
intimata sarebbe tenuta al risarcimento di tutti i danni
patiti, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si rileva, al riguardo, che la prestazione oggetto dell’appalto
avrà termine il 31 dicembre 2006.
Conseguentemente, può disporsi -ai sensi dell’art. 35, comma
1 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nel testo vigente-
il risarcimento del danno ingiusto arrecato allo studio
ricorrente, attraverso la reintegrazione in forma specifica
dello Studio ricorrente, che l’Amministrazione resistente
avrà cura di attuare senza indugio, affidando l’esecuzione
dell’appalto all’interessato per la residua durata del relativo
contratto.
Quanto alle spese di lite, la singolare complessità della
controversia oggetto di causa, giustifica la compensazione
integrale delle stesse fra le parti del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione seconda bis, definitivamente pronunciando
in ordine al presente giudizio, così dispone:
- accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti;
- respinge il ricorso incidentale;
- per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il
ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
- condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento
dei danni, nei modi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio
del 4 novembre 2004, con l’intervento dei signori Giudici:
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Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere rel. estensore
Renzo CONTI - Consigliere
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M. CATERINA GIUFFRE'
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Dall’idea delle professioni
intellettuali quali fucine di idee a quella di imprese fornitrici
di servizi.
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La
sentenza in epigrafe offre uno spunto di riflessione
in ordine allo status giuridico delle associazioni
tra professionisti, soffermandosi in particolare
sulle modalità di partecipazione delle stesse ad
appalti pubblici di servizi.
È appena il caso di accennare che allo stato non
sembra porsi in dubbio il fatto che gli studi associati
di professionisti siano abilitati a concorrere per
gli appalti pubblici di servizi.
A tal riguardo è irrilevante che il decreto legislativo
157/95 riservi la partecipazione alle sole imprese
o che i bandi di gara appaiano diretti esclusivamente
ad esse, poiché la sovraordinata direttiva comunitaria
92/50 ammette agli appalti pubblici di servizi tutti
i prestatori di servizi, senza distinzione tra imprese
e liberi professionisti.
Peraltro, nella nozione comunitaria di impresa possono
ritenersi compresi anche i liberi professionisti,
in quanto anch'essi svolgono un'attività economica,
e cioè offrono beni o servizi su un determinato
mercato (cfr. Commissione CEE, decisione 30 gennaio
1995, IV/33-686 – COAPI; Corte di Giustizia, 18
giugno 1998, causa C-35/96).
A ciò si aggiunga che in tal senso sembra orientato
anche il legislatore nazionale che, a seguito dell’abrogazione
dell’art. 2 della L. n. 1815/1939 (ad opera della
legge 266/97), ha attribuito ai liberi professionisti
la facoltà di costituire società con lo scopo di
fornire prestazioni professionali in materia tecnica,
legale, commerciale, contabile e tributaria (così
il Tar Lazio, sez. III, 28 maggio 2002, n. 4739,
chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della
partecipazione di una ATI, di cui era componente
uno studio associato di professionisti, ad una gara
d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di progettazione e realizzazione di una campagna
informativa e pubblicitaria relativa alla diffusione
della conoscenza dello strumento dell’apprendistato).
La peculiarità della sentenza in oggetto, invero,
è da rinvenirsi nel modus operandi delle associazioni
di professionisti che intendano partecipare ad una
procedura ad evidenza pubblica.
Orbene, se è ammesso che l’associazione tra professionisti
possa essere titolare di rapporti giuridici, quali,
ad esempio, quelli concernenti il rapporto di lavoro
con i propri dipendenti, oppure il contratto di
affitto dei locali o gli acquisti di servizi e forniture
(e che in tal caso essa possa essere rappresentata
dal soggetto cui è attribuita la relativa funzione);
controverso è se questa possa agire attraverso il
suo legale rappresentante per impegnarsi a svolgere
le prestazioni professionali, anche quelle, come
è ovvio, oggetto di appalti pubblici.
Nel caso di specie, uno studio legale tributario
associato partecipava ad una gara d’appalto, indetta
dal Ministero dell’Ambiente, per l’affidamento del
servizio di assistenza per la gestione contabile,
fiscale e previdenziale del personale facente parte
della Task Force, destinata alla realizzazione del
“Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica
e Azioni di Sistema”.
Tale studio associato presentava la domanda di partecipazione
alla gara e la relativa offerta, quale soggetto
unitario e distinto rispetto ai singoli professionisti,
agendo a mezzo del rappresentante legale della associazione,
il quale sottoscriveva tutta la documentazione necessaria.
Si rende necessario, quindi, analizzare la rilevanza
esterna del contratto associativo stipulato dai
professionisti non già temporaneamente per la singola
procedura ad evidenza pubblica, bensì regolarmente
e stabilmente costituito per lo svolgimento dell’attività
legale e di consulenza amministrativa, commerciale
e tributaria.
In un caso analogo a quello oggetto di commento,
il TAR dell’Umbria (sentenza
del 23 dicembre 2004, n. 815), dopo aver osservato
che il contratto costitutivo dell’associazione professionale
oggetto di esame non prevedeva alcuna clausola che
disponesse in ordine ai rapporti inerenti al mandato
professionale, ha escluso la legittimità delle sottoscrizioni
effettuate dal solo legale rappresentante.
In particolare, il TAR dell’Umbria ha sostenuto
che “rientra nelle comuni nozioni in materia di
studi professionali associati che il patto associativo
riguarda essenzialmente i rapporti interni fra gli
associati … ma non incide sul principio che il mandato
professionale è conferito personalmente al singolo
associato (o eventualmente anche a ciascuno di loro)
e non già impersonalmente all’associazione”.
Tale assunto muove dalla prevalenza del principio
della personalità della prestazione professionale
rispetto al contratto associativo e sembra coerente
con quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione,
peraltro in tema di legittimazione dei singoli professionisti
ad agire singolarmente nei confronti del cliente,
secondo cui “i professionisti possono associarsi
per dividere le spese dello studio ed i proventi
dell’attività (ma) l’associazione professionale
non diventa titolare del rapporto di prestazione
d’opera, che intercorre con il professionista …”
(Cass., sez. II, 3 settembre 2003, n. 13142).
Al contrario, la sentenza in commento, nel riconoscere
la legittimità dell’operato dello studio associato
nel corso della procedura ad evidenza pubblica,
ha accordato rilevanza esterna agli accordi intrapresi
dall’associazione per mezzo del legale rappresentante,
a cui è concesso di impegnare l’intera struttura
associativa ad eseguire il servizio.
Le argomentazioni a sostegno della innovativa sentenza
del TAR del Lazio muovono sempre dall’analisi del
contratto associativo, ma in un ottica diversa.
Il giudice, infatti, non ha dato rilevanza all’assenza
di una clausola che regolasse i rapporti inerenti
al mandato professionale, bensì alla verifica della
sussistenza dei poteri di rappresentanza dello studio,
nei confronti dei terzi, in capo al soggetto che
aveva agito nella suddetta qualità, ritenendo che
ciascun professionista sia comunque legato agli
impegni assunti dallo stesso, ove “non si tratti
di affari suscettibili di richiedere la sua personale
e specifica qualificazione professionale”.
È evidente allora come, in tale prospettiva, l’associazione
di professionisti assuma propria specifica soggettività
giuridica.
Ciò a prescindere dalla natura giuridica dello studio
associato: “se società semplice, associazione tipica
o contratto associativo con rilevanza esterna, esso
si presenta come centro autonomo di imputazione
di rapporti giuridici, distinto dai suoi componenti
ed, appunto, perciò dotato di rilevanza esterna”
(Cass., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628), in quanto,
pur essendo privo di personalità giuridica, rientra
comunque nel novero di quei fenomeni di aggregazione
di interessi (quali le società personali, le associazioni
non riconosciute, i condomini edilizi, etc.) cui
la legge riconosce tale qualità.
A ciò non osta, secondo il TAR del Lazio, né il
quadro normativo delineato dalla L. n. 1815/1939,
né il carattere personale della prestazione (invocati
dal controinteressato).
Si consideri, a tal riguardo, da un lato l’avvenuta
abrogazione della norma che vietava espressamente
la costituzione di società tra liberi professionisti,
con la conseguenza che l’associazione professionale
può lato sensu essere assimilata ad un’impresa,
“in quanto gli esercenti delle professioni intellettuali
esplicano un’attività che consiste nell’offerta
sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione
economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo”
(TAR Lazio, cit.); dall’atro lato, e con riferimento
al principio di personalità della prestazione professionale,
è innegabile che anche questo vada reinterpretato
alla luce della disciplina normativa attuale.
Il detto principio, secondo il collegio laziale,
può tutt’al più riferirsi alle attività cosiddette
protette, per le quali è indispensabile l’iscrizione
agli albi professionali, con esclusione di tutte
le altre attività che possono persino essere gestite
in forma societaria.
Invero, la gara d’appalto sub indice era stata indetta
per l’espletamento di servizi non attinenti alle
attività cd. protette, tant’è vero che l’iscrizione
all’albo era richiesta per il solo coordinatore
della struttura consulenziale.
Coerentemente con tutto quanto sopra esposto, quindi,
il giudice di primo grado ha ritenuto legittima
la sottoscrizione della documentazione necessaria
alla partecipazione alla gara d’appalto da parte
del solo legale rappresentante dell’associazione
di professionisti, in nome e per conto dello studio
legale tributario.
In realtà, poi, il bando richiedeva la sottoscrizione
della documentazione da parte di tutti i soggetti
partecipanti ai raggruppamenti temporanei d’imprese,
regola non valida, quindi, nei confronti dello studio
associato, considerato soggetto unitario.
Altro spunto di riflessione offerto dalla sentenza
in epigrafe riguarda la possibilità per un associazione
non riconosciuta senza finalità di lucro, costituita
in raggruppamento con altre imprese, di partecipare
alla gara ove erano ammessi: liberi professionisti
e imprese, nazionali e internazionali.
Se, infatti, la normativa nazionale (art. 3 D.lgs.
n. 157/95) si limita a definire l’appaltatore come
“prestatore di servizi”, la normativa comunitaria
(art. 1, lett. C) Direttiva cons. C.E.E. 50/1992)
precisa che questi sono “le persone fisiche o giuridiche,
inclusi gli enti pubblici, che forniscono servizi”.
La sentenza de qua, in linea con quanto già affermato
dal Consiglio di Stato (sentenza del 23 maggio 2003,
n. 2875) ha rinvenuto in tale disciplina la ratio
di limitare l’accesso alle gare pubbliche di appalto
di servizi ai soli soggetti che garantiscano delle
adeguate garanzie in termini di responsabilità,
personale e patrimoniale, nonché in termini di capacità
imprenditoriale.
Ne consegue che se la sola forma dell’associazione
non riconosciuta, ovvero la sola mancanza della
finalità di lucro, non sono sufficienti ad escludere
a priori le garanzie richieste, si presume che l’assenza
combinata di entrambi i requisiti sia elusiva delle
garanzie richieste a livello comunitario.
Ciò perché ove all’assenza di un regime pubblicitario
tipico delle persone giuridiche si aggiunga anche
la carenza di un’organizzazione di personale e di
mezzi, propria dell’attività imprenditoriale, sono
ritenute insoddisfatte le esigenze di certezza e
di informazione dell’amministrazione aggiudicatrice
ed i connessi interessi pubblici alla corretta esecuzione
del servizio appaltato.
D’altronde l’associazione de qua, a causa della
sua forma giuridica, non aveva potuto presentare
tutta la documentazione prescritta dal bando, quali
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o l’iscrizione all’albo
professionale, richiesti a pena d’esclusione a ciascun
componente del raggruppamento temporaneo.
Oltre ai problemi derivanti dal suo status giuridico,
l’associazione non riconosciuta non avrebbe mai
potuto superare quelli pratici, quale la materiale
consegna dei documenti che non aveva titolo per
possedere.
Sul solco tracciato da questa interessante pronuncia
giurisprudenziale, peculiare soprattutto per quanto
enunciato in tema di associazioni tra professionisti,
si apre la via ad una nuova concezione degli studi
associati e delle professioni intellettuali stesse,
non più legati all’idea di fornitori di prestazioni
caratterizzate dal preminente rapporto di fiducia
personale, bensì a quella di imprese fornitrici
di servizi.
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