| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio
2005 n. 158
Pres. Nicolosi, Est. Zucchini
Pagazzi (Avv.ti Manini e Violetta) c. Ministero Istruzione,
Università e Ricerca (Avv. Stato) e altri. |
|
Concorso – Insegnante di Educazione cattolica
- Scuola secondaria - Bando – Requisito – Servizio – Svolgimento
per quattro anni continuativi fra il 1993 ed il 2003 – Obbligo
consecutività ed inammissibilità di interruzioni – Esclusione.
|
|
Il requisito della prestazione del servizio
per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali
o paritarie, previsto dal bando di concorso per l’assegnazione
del posto di insegnante di educazione cattolica nella scuola
secondaria, deve essere interpretato nel senso di ammettere
eventuali interruzioni, non potendosi confondere la continuità
con la consecutività – cioè l’inammissibilità di interruzione
alcuna - nello svolgimento del servizio.
|
|