Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 158
Pres. Nicolosi, Est. Zucchini
Pagazzi (Avv.ti Manini e Violetta) c. Ministero Istruzione, Università e Ricerca (Avv. Stato) e altri.


Concorso – Insegnante di Educazione cattolica - Scuola secondaria - Bando – Requisito – Servizio – Svolgimento per quattro anni continuativi fra il 1993 ed il 2003 – Obbligo consecutività ed inammissibilità di interruzioni – Esclusione.

Il requisito della prestazione del servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie, previsto dal bando di concorso per l’assegnazione del posto di insegnante di educazione cattolica nella scuola secondaria, deve essere interpretato nel senso di ammettere eventuali interruzioni, non potendosi confondere la continuità con la consecutività – cioè l’inammissibilità di interruzione alcuna - nello svolgimento del servizio.


Per la visualizzazione del documento clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento