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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 154
Pres. Nicolosi, Est. Bignami
Barindelli Angelo (Avv. Sirtori) c. Comune Bellagio (avv. Valagussa) e nei confronti di Gatti Mario + altri (avv.ti Romano e Balzarini).


1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Certificato attestante la qualità di candidato – Mancato deposito – Evincibilità aliunde - Ammissibilità.

 

2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza ulteriori vizi - Carattere pubblico operazioni spoglio – Conoscibilità legale della procedura – Inammissibilità.

 

3. Elezioni – Espressione voto – Nome candidato sindaco su rigo per altra preferenza – Nullità per riconoscibilità – Esclusione.

1. Il mancato deposito del certificato attestante la qualità di candidato in capo al ricorrente nel termine previsto dall’art. 83 T.U. n. 570 del 1960 non rende in ogni caso il ricorso inammissibile, poiché la predetta qualità, ove riguardi il candidato e non l’elettore, può essere evinta con altro mezzo.

 

2. Il principio di intangibilità del risultato elettorale muove e si giustifica in forza del carattere pubblico delle operazioni di spoglio, tramite le quali viene a realizzarsi una non irragionevole forma di conoscibilità legale della procedura e dei suoi eventuali vizi: non è dato immaginare, pertanto, forme di conoscenza posteriori, che possano legittimare la proposizione di motivi aggiunti.

 

3. E’ valido il voto espresso riproducendo graficamente il nome del candidato sindaco in uno spazio riservato ad altra preferenza, dovendosi ritenere che l’elettore non intenda in tal modo rendere riconoscibile il proprio voto, bensì, verosimilmente per una non completa conoscenza del meccanismo elettorale, esprimere in termini rafforzativi la propria preferenza.


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