| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 28 gennaio
2005 n. 154
Pres. Nicolosi, Est. Bignami
Barindelli Angelo (Avv. Sirtori) c. Comune Bellagio (avv.
Valagussa) e nei confronti di Gatti Mario + altri (avv.ti
Romano e Balzarini). |
|
1. Processo amministrativo – Rito elettorale
– Certificato attestante la qualità di candidato – Mancato
deposito – Evincibilità aliunde - Ammissibilità.
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Rito elettorale
– Motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza ulteriori
vizi - Carattere pubblico operazioni spoglio – Conoscibilità
legale della procedura – Inammissibilità.
|
| |
|
3. Elezioni – Espressione voto – Nome candidato
sindaco su rigo per altra preferenza – Nullità per riconoscibilità
– Esclusione.
|
|
1. Il mancato deposito del certificato attestante
la qualità di candidato in capo al ricorrente nel termine
previsto dall’art. 83 T.U. n. 570 del 1960 non rende in
ogni caso il ricorso inammissibile, poiché la predetta qualità,
ove riguardi il candidato e non l’elettore, può essere evinta
con altro mezzo.
|
| |
|
2. Il principio di intangibilità del risultato
elettorale muove e si giustifica in forza del carattere
pubblico delle operazioni di spoglio, tramite le quali viene
a realizzarsi una non irragionevole forma di conoscibilità
legale della procedura e dei suoi eventuali vizi: non è
dato immaginare, pertanto, forme di conoscenza posteriori,
che possano legittimare la proposizione di motivi aggiunti.
|
| |
|
3. E’ valido il voto espresso riproducendo
graficamente il nome del candidato sindaco in uno spazio
riservato ad altra preferenza, dovendosi ritenere che l’elettore
non intenda in tal modo rendere riconoscibile il proprio
voto, bensì, verosimilmente per una non completa conoscenza
del meccanismo elettorale, esprimere in termini rafforzativi
la propria preferenza.
|
|