| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 31 gennaio 2005
n. 375
Evasio Speranza – Presidente, Luigi Costantini – Estensore
Pensa (avv. G. Spata, F. Guariglia) c. Comune di Martano
(n.c.) |
|
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori
e piani territoriali – Destinazione a zona agricola – Effetti
– Individuazione
|
|
In materia urbanistica, la destinazione a
zona agricola di un’area, salva la previsione di particolari
vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico
di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo essenzialmente
lo scopo di evitare insediamenti residenziali.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III
|
| |
|
Composto da: Dott. Evasio SPERANZA Presidente
- Dott. Luigi COSTANTINI Componente - Dott. Patrizia MORO
Componente Ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sul ricorso n. 596 del 2003 proposto da
|
| |
|
Pensa Giovanni, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Gabriella Spata e Federica Guariglia con domicilio
eletto in Lecce alla via Zanardelli n°60;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
Il comune di Martano, n.c.;
|
| |
|
per l’annullamento
Del provvedimento n° 1175 del 31/01/2003 con cui il dirigente
dell’UTC di Martano ha rigettato la domanda di concessione
edilizia per il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato
rurale;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 08/04/2004, la relazione
del Dott. Luigi Costantini e udito, altresì, l’avv. Spata
per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con istanza in data 21/11/02 il sig. Pensa
Giovanni chiedeva al Comune di Martano la variazione di
destinazione d’uso, da locale agricolo a locale commerciale,
di un proprio fabbricato utilizzato dapprima come deposito
di tabacchi e successivamente come casa di campagna.
Tale istanza veniva respinta dal Dirigente dell’U.T.C. (
provv. N 1175/03) sull’unico rilievo che quanto progettato
fosse in contrasto con la destinazione agricola prevista
dal P.R.G..
Avverso l’atto di diniego insorge con il presente ricorso
il sig. Pensa il quale ne deduce l’illegittimità per i seguenti
motivi:
1) Violazione art. 25 L. n° 47 del 1985 come modificato
dall’art. 4 D.L. 5/10/93 n° 398 , sost. dall’art. 2 c. 60
L. 23/12/1996 n° 62. Eccesso di potere.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c. 2, del
D.L. 5/10/1993 n° 398 e successive modificazioni.
3) Violazione della L. n° 444/1994. Carenza assoluta di
motivazione.
4) Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per carenza
istruttoria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Martano e all’udienza
pubblica del 08/04/2004, sulle conclusioni del difensore
del ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Appartiene ad una giurisprudenza pressoché
consolidata il principio secondo cui la destinazione a zona
agricola di un’area, salva la previsione di particolari
vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico
di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo essenzialmente
lo scopo di evitare insediamenti residenziali (Cons. St.
V Sez. 15/06/2001 n° 3178; T.A.R. Campania – Napoli I Sez.
12/02/2002 n° 3421).
Ciò comporta, come già rilevato da questo T.A.R. in sede
cautelare (Ord. N° 505/03), che la possibilità di mutamento
funzionale dell’immobile va valutata e motivata in concreto
tenendo conto della compatibilità del progetto da realizzare
con la specifica destinazione di zona.
A tali principi evidentemente non ha inteso ispirarsi il
Dirigente dell’U.T.C. di Martano il quale è pervenuto alla
determinazione di negare la variazione di destinazione d’uso
richiesta muovendo unicamente dal presupposto che la destinazione
d’uso prevista in progetto (commerciale) si ponesse in contrasto
con la destinazione agricola prevista dal P.R.G.
Il Collegio pertanto, nel ribadire che la destinazione a
zona agricola di un’area non può restringersi alla sola
coltivazione del fondo, dovendosi ritenere ammissibili tutte
quelle attività integrative e aggiuntive che non si pongono
in insanabile contrasto con la generica funzione della zona,
come area a valenza conservativa dei valori naturalistico-ambientali
(T.A.R. Puglia – Lecce I sez. 07/03/2002 n° 1040), non può
non riconoscere giustificate le doglianze espresse dal ricorrente
in ordine alle carenze motivazionali dell’atto impugnato
e conseguentemente ritenere fondato il ricorso con assorbimento
di ogni ulteriore profilo di illegittimità dedotta.
Riccorrono tuttavia valide ragioni per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, III Sezione – Lecce
Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione
e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 08/04/2004.
|
|