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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE III - Sentenza 31 gennaio 2005 n. 375
Evasio Speranza – Presidente, Luigi Costantini – Estensore
Pensa (avv. G. Spata, F. Guariglia) c. Comune di Martano (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Destinazione a zona agricola – Effetti – Individuazione

In materia urbanistica, la destinazione a zona agricola di un’area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo essenzialmente lo scopo di evitare insediamenti residenziali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce – Sez. III

 

Composto da: Dott. Evasio SPERANZA Presidente - Dott. Luigi COSTANTINI Componente - Dott. Patrizia MORO Componente Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 596 del 2003 proposto da

 

Pensa Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Spata e Federica Guariglia con domicilio eletto in Lecce alla via Zanardelli n°60;

 

CONTRO

 

Il comune di Martano, n.c.;

 

per l’annullamento
Del provvedimento n° 1175 del 31/01/2003 con cui il dirigente dell’UTC di Martano ha rigettato la domanda di concessione edilizia per il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato rurale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 08/04/2004, la relazione del Dott. Luigi Costantini e udito, altresì, l’avv. Spata per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con istanza in data 21/11/02 il sig. Pensa Giovanni chiedeva al Comune di Martano la variazione di destinazione d’uso, da locale agricolo a locale commerciale, di un proprio fabbricato utilizzato dapprima come deposito di tabacchi e successivamente come casa di campagna.
Tale istanza veniva respinta dal Dirigente dell’U.T.C. ( provv. N 1175/03) sull’unico rilievo che quanto progettato fosse in contrasto con la destinazione agricola prevista dal P.R.G..
Avverso l’atto di diniego insorge con il presente ricorso il sig. Pensa il quale ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione art. 25 L. n° 47 del 1985 come modificato dall’art. 4 D.L. 5/10/93 n° 398 , sost. dall’art. 2 c. 60 L. 23/12/1996 n° 62. Eccesso di potere.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c. 2, del D.L. 5/10/1993 n° 398 e successive modificazioni.
3) Violazione della L. n° 444/1994. Carenza assoluta di motivazione.
4) Violazione art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per carenza istruttoria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Martano e all’udienza pubblica del 08/04/2004, sulle conclusioni del difensore del ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

Appartiene ad una giurisprudenza pressoché consolidata il principio secondo cui la destinazione a zona agricola di un’area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo essenzialmente lo scopo di evitare insediamenti residenziali (Cons. St. V Sez. 15/06/2001 n° 3178; T.A.R. Campania – Napoli I Sez. 12/02/2002 n° 3421).
Ciò comporta, come già rilevato da questo T.A.R. in sede cautelare (Ord. N° 505/03), che la possibilità di mutamento funzionale dell’immobile va valutata e motivata in concreto tenendo conto della compatibilità del progetto da realizzare con la specifica destinazione di zona.
A tali principi evidentemente non ha inteso ispirarsi il Dirigente dell’U.T.C. di Martano il quale è pervenuto alla determinazione di negare la variazione di destinazione d’uso richiesta muovendo unicamente dal presupposto che la destinazione d’uso prevista in progetto (commerciale) si ponesse in contrasto con la destinazione agricola prevista dal P.R.G.
Il Collegio pertanto, nel ribadire che la destinazione a zona agricola di un’area non può restringersi alla sola coltivazione del fondo, dovendosi ritenere ammissibili tutte quelle attività integrative e aggiuntive che non si pongono in insanabile contrasto con la generica funzione della zona, come area a valenza conservativa dei valori naturalistico-ambientali (T.A.R. Puglia – Lecce I sez. 07/03/2002 n° 1040), non può non riconoscere giustificate le doglianze espresse dal ricorrente in ordine alle carenze motivazionali dell’atto impugnato e conseguentemente ritenere fondato il ricorso con assorbimento di ogni ulteriore profilo di illegittimità dedotta.
Riccorrono tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce
Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 08/04/2004.


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