| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 1 febbraio
2005 n. 63
Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore
Maruca (avv. S. Lubiana) c. Comune di Limbadi (avv. P. Moisé),
Biasi (n.c.) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Offerte di gara – Offerte anomale – Esclusione dalla gara
– Principio generale – Appalti di servizi sotto-soglia –
Applicazione
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Nella procedura di gara per l’affidamento
di un appalto pubblico, la regola della esclusione delle
offerte risultate anomale costituisce espressione di un
principio generale collegato al perseguimento del buon andamento
e della correttezza dell'azione amministrativa (art.97,
cost.), che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso,
anche in difetto di una espressa previsione nella “lex specialis”
della procedura concorsuale ed è quindi applicabile anche
nel caso degli appalti di servizi sotto la soglia comunitaria
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Sede di Catanzaro, Sezione Prima
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composto dai Signori Magistrati: Cesare Mastrocola
- Presidente; Giovanni Iannini - Primo Referendario Relatore;
Giovanni Ruiu - Referendario, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1542/2004 proposto da
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Maruca Giuseppe, rappresentato e difeso
dall’avv. Salvatore Lubiana ed elettivamente domiciliato
in Catanzaro, via Carlo V n. 156, presso lo studio dell’avv.
Fabrizio Sigillò;
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CONTRO
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il Comune di Limbadi, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Pantaleone
Moisé e domiciliato, in assenza di elezione di domicilio
nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria del Tribunale;
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E NEI CONFRONTI DI
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Biasi Rodolfo, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del verbale relativo alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto
per l’espletamento del servizio di manutenzione e gestione
della pubblica illuminazione per la durata di due anni,
indetto dal Comune di Limbadi; della determinazione n. 130
dell’11 ottobre 2004 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di Limbadi, concernente presa atto dell’aggiudicazione
dell’appalto;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbadi;
Relatore nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2005 il
Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i
difensori delle parti come da relativo verbale;
Visto l’articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, primo comma,
della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che dà facoltà al Tribunale
Amministrativo Regionale, in sede di decisione della domanda
cautelare, accertata la completezza del contraddittorio
e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite
sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel
merito a norma dell'articolo 26 della legge della legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Rilevato che, nella specie, il presente giudizio
può essere definito con decisione in forma semplificata
ai sensi dell’articolo 26 della legge della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della Legge 21
luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio
e della documentazione di causa;
Rilevato che il ricorrente, quale titolare dell’omonima
impresa, ha partecipato alla gara indetta dal Comune di
Limbadi per l’espletamento del servizio di manutenzione
e gestione della pubblica illuminazione per la durata di
due anni, da aggiudicarsi mediante pubblico incanto da esperire
con il sistema e le modalità previste dall’art. 73 lett.
c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, con il criterio
del prezzo più basso inferiore rispetto a quello posto a
base di gara (€ 25.400,00 oltre IVA);
Rilevato che l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Elcab
di Biasi Rodolfo, che aveva offerto un ribasso del 35,35
% rispetto al prezzo a base d’asta e che l’odierno ricorrente
è stato escluso dalla gara in quanto il ribasso offerto,
pari al 51%, è stato ritenuto, in seguito a verifica in
contraddittorio, anormalmente basso;
Considerato che parte ricorrente sostiene che, visto il
criterio di aggiudicazione prescelto, si sarebbe dovuto
procedere all’aggiudicazione in favore dell’offerta con
maggiore ribasso, senza possibilità di verifica dell’anomalia;
Considerato che la regola della esclusione delle offerte
risultate anomale, nella procedura di gara per l’appalto
costituisce espressione di un principio generale, collegato
al perseguimento del buon andamento e della correttezza
dell'azione amministrativa (art. 97 cost.), che l’amministrazione
deve rispettare in ogni caso, anche in difetto di una espressa
previsione nella “lex specialis” della procedura concorsuale
ed è quindi applicabile anche nel caso degli appalti di
servizi sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi con
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto
a base di gara (sulle offerte anomale su appalti si servizi
e forniture sotto soglia comunitaria, T.A.R. Campania Salerno,
sez. I, 9 luglio 2002, n. 985; Consiglio di Stato, Sez.
IV, 12 febbraio 2002 n. 4888);
Considerato, pertanto, che la censura risulta infondata
e che, in conseguenza, il ricorso deve essere rigettato;
Considerato che sussistono giusti motivi per compensare
integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 27 gennaio 2005.
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