| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 18
Santo BALBA - Presidente; Luciano RASOLA - Rel., Est. |
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Accesso agli atti amministrativi - Notizie
- Mobbing
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Il diritto di accesso ha ad oggetto l’esame
e l’estrazione di copia di “documenti amministrativi” e
non già la richiesta di notizie, salvo che le notizie di
cui si domanda l’acquisizione non siano contenute in atti
o documenti amministrativi, come, ad esempio, ordini di
servizio o disposizioni scritte d’altro tipo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.652/2004 proposto dalla
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signora Giovanna Di Gianfrancesco,
rappresentata e difesa dall’Avv.to Francesco Camerini, con
domicilio eletto in L’Aquila, presso il suo studio,
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contro
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il Comune dell’Aquila, n.c.,
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per l’annullamento
del diniego tacito opposto dal Comandante del Corpo dei
Vigili urbani del Comune dell’Aquila alla richiesta di accesso
avanzata, ex L.241/1990, dalla ricorrente per l’acquisizione
di documenti in possesso del predetto Corpo dei vigili urbani;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2004 il
Magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La ricorrente, con il ricorso proposto, notificato
l’8.10.2004, ha impugnato, ex art.25 L.241/1990, il diniego
opposto dal Comandante del Corpo dei vigili urbani dell’Aquila
alla richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente per
l’acquisizione dei documenti di cui alla nota raccomandata
del 16.6.2004, rimasta senza riscontro, nonché per l’acquisizione
di informazioni.
Acclarata la tempestività del ricorso (notificato entro
il termine di trenta giorni da quando la richiesta di accesso
è pervenuta, in data 24.6.2004, al destinatario), lo stesso
va accolto.
La richiesta, per quel che risulta dagli atti tutti depositati,
si inquadra in un contesto di comportamenti del datore di
lavoro (nella specie il Comandante dei Vigili Urbani) costituenti
“mobbing” (atteggiamento cioè ostile e persecutorio), tanto
che lo “Sportello Mobbing”, istituito dalla Regione Abruzzo
presso l’Azienda ASL di Pescara, ha attestato in data 22.12.2003
che la ricorrente è affetta da “disturbo post traumatico
da stress di tipo misto in rapporto a situazione occupazionale
anamnesticamente avversativa”.
Detti comportamenti, oltre che in un atteggiamento di base
improntato ad ostilità, si sono manifestati, tra l’altro:
a) nel condizionare la concessione di permessi ex L.104/1992
per l’assistenza al padre handiccappato alla presentazione
della domanda da parte della interessata con almeno cinque
giorni di anticipo, il che è stato ritenuto illegittimo
dal Giudice di pace, che ha ritenuto tale diritto esercitatile
“in ogni momento nel quale l’esigenza si verifichi”; b)
nell’invio della pattuglia n.2 del turno pomeridiano del
giorno 9.12.2003, composta dai vigili Bruno Galletti e Patrizia
Ciuffini, previa intenzionale sostituzione della Ciuffini
con il più condiscendente vigile Gustavo Scimmia, presso
l’abitazione della ricorrente, in via S.Domenico, n.3 e
quindi in zona a traffico limitato, allo scopo di sanzionare,
in assenza del trasgressore, sia la sosta dell’autovettura
della ricorrente, perché “pur essendo in possesso dell’autorizzazione
prescritta (ndr., cioè del permesso invalidi rilasciato
al padre) faceva uso improprio delle strutture medesime”,
sia l’accesso abusivo in zona a t.l., con altra contravvenzione,
motivata in ragione dell’uso improprio del permesso invalidi
210/02, nonostante il permesso sia rilasciato al titolare
e non all’autovettura e nonostante che il padre invalido
della ricorrente fosse in quel momento non assente, ma nella
casa della figlia, presenza questa che i vigili si sarebbero
rifiutati di constatare, essendo stati mandati lì per multare
l’auto della ricorrente e per ritirare il permesso (così
come risulta dal ricorso proposto davanti al Giudice di
Pace, al quale la ricorrente fa rinvio con l’impugnativa
qui proposta).
Altre manifestazioni di “mobbing” si sono verificate – aggiunge
la ricorrente – nell’invio il giorno del 27.5.2004 di un
vigile urbano con il precipuo compito di assistere all’udienza
davanti al Giudice di pace in cui si discuteva dell’opposizione
della ricorrente alle due contravvenzioni di cui sopra e
nella richiesta , inoltrata al Comune di Cagnano Amiterno
con nota n.90/MP assunta al protocollo di detto ente il
14.1.2004, di informazioni relative al signor Mario Di Gianfrancesco,
padre della ricorrente.
Con l’odierno ricorso proposto davanti a questo Tribunale
la esponente chiede di conoscere le ragioni per le quali
un vigile urbano (certo Marco Andreucci) durante l’orario
lavorativo (era in divisa) fosse intento a “controllare”
quello che accadeva in udienza, che peraltro non era pubblica,
violando la “privacy” del difensore e per tale ragione chiede
di conoscere se detto vigile fosse stato comandato, nel
turno antimeridiano del 27.5.2004, di presenziare all’udienza
e per quale ragione, posto che l’ente era difeso dall’Avvocato
comunale Domenico De Nardis e se comunque è prassi del Corpo
VV.UU. inviare vigili alle udienze in cui l’ente è difeso
dai colleghi dell’Avvocatura municipale.
La ricorrente chiede altresì il rilascio di copia della
nota 90/MP citata nella risposta del Comune di Cagnano del
19.1.2004.
Dette richieste sono motivate dalla necessità di potere
contraddire “funditus” le tesi difensive del Comune nei
due giudizi dinanzi al Giudice di Pace, per cui meritevole
di positivo apprezzamento è l’interesse fatto valere.
Mentre, tuttavia, per quanto concerne la richiesta di rilascio
della nota 90/MP non sorge alcun problema all’accoglimento
della stessa, perplessità suscita la richiesta di notizie
circa la presenza del vigile urbano all’udienza del 27.5.2004
davanti al Giudice di Pace, atteso che il diritto di accesso,
di cui all’art.25 della L.241/1990, ha ad oggetto l’esame
e la estrazione di copia di “documenti amministrativi” e
non già la richiesta di notizie, salvo che le notizie di
cui si domanda l’acquisizione non siano contenute in atti
o documenti amministrativi, come, ad esempio, ordini di
servizio o disposizioni scritte d’altro tipo.
Solo in tal senso, per tale ultimo aspetto, potrebbe, anzi
può, essere intesa e accolta la richiesta dell’interessata.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
ordina al Comune dell’Aquila di rilasciare copia della nota
n.90/MP, citata nelle premesse, nonché copia, ove esistente,
dell’eventuale ordine di servizio del 27.5.2004 relativo
al vigile Marco Andreucci.
Condanna il Comune dell’Aquila al pagamento delle spese
di causa che si liquidano in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 24
novembre 2004, con la partecipazione dei magistrati:
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Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
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