| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 20
Santo BALBA - Presidente; Luciano RASOLA - Rel., Est. |
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1. Istruzione pubblica e privata – Università
– Numero chiuso – Trasferimento – Disponibilità di posti
nella sede di destinazione
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2. Istruzione pubblica e privata – Università
– Numero chiuso – Trasferimento – Esaurimento graduatoria
degli idonei
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1. Il trasferimento di uno studente iscritto
al primo anno di corso di laurea a numero chiuso ad altra
Università è possibile solo ove permanga nella sede universitaria
di destinazione un posto disponibile per il primo anno,
in caso contrario infatti il trasferito risulterebbe in
eccesso in violazione della determinazione ministeriale.
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2. E’ legittima la scelta di un’Università
di dare priorità nell’accesso ai corsi di laurea a numero
chiuso agli studenti che hanno partecipato, conseguendo
l’idoneità, alla selezione presso quella stessa università
e solo dopo aver esaurito la graduatoria degli idonei consenta
il trasferimento di studenti provenienti da altre sedi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.202/2004 proposto dal
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signor Fulvio Cacace, rappresentato
e difeso dall’Avv.to Pietro Marsili, con domicilio eletto
in L’Aquila,via di S.Giacomo s.n.c., presso l’abitazione
del ricorrente,
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contro
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l’Università degli studi dell’Aquila,
in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
dello Stato dell’Aquila, con domicilio eletto in L’Aquila,
presso la sua sede,
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per l’annullamento
del provvedimento del 27.1.2004, notificato il 20.2.2004,
di rigetto della domanda di trasferimento, del verbale di
riunione del Senato accademico dell’Università aquilana
del 18.12.2002 in parte qua, della nota della Direzione
amministrativa dell’Università del 20.12.2002, di ogni altro
atto comunque connesso;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il magistrato,
Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, studente iscritto nell’anno
accademico 1998/1999 al Corso di laurea in Odontoiatria
e protesi dentaria presso la Facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università degli studi “la Sapienza” di Roma, ove,
per ragioni personali, non ha sostenuto alcun esame, impugna
il diniego al trasferimento, con iscrizione al 1°anno di
corso, opposto dall’Università degli studi dell’Aquila e
chiesto con domanda del 22.12.2003.
Il diniego al trasferimento è stato motivato con riferimento
al numero programmato o chiuso previsto per il primo anno
di corso e stabilito a livello ministeriale per ciascun
ateneo.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe
illegittimo in primo luogo per l’affidamento ingenerato
nello stesso dalla nota del 20.12.2002 e dalla deliberazione
del Senato accademico del 18.12.2002, da cui risulterebbe
un automatico assenso alle richieste di trasferimento per
anni di corso successivi al primo, per cui si poteva ritenere
che l’assenso vi fosse anche per il primo anno fuori corso.
In secondo luogo, il ricorrente è studente che ha superato
a suo tempo la selezione per essere iscritto presso l’Università
romana, per cui il diniego si configura quale atto discriminatorio
tra studenti che hanno superato le prove di selezione presso
l’Università aquilana e quelli che tali prove hanno superato
presso altre università.
Il chiesto trasferimento inoltre non altererebbe il numero
chiuso, una volta che l’accesso all’iscrizione al corso
di laurea vi sia stato; il diniego si pone quindi in contrasto
con i principi costituzionali di cui agli artt.3, 33, 34
e 97 per violazione del diritto allo studio, non essendo
consentito alle Università di disporre autonomamente limitazioni
alle iscrizioni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che
si oppone all’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta per la decisione nell’udienza
pubblica del 1° dicembre 2004.
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DIRITTO
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Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La determinazione dell’Università di non consentire il trasferimento
da altre sedi universitarie degli studenti del corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria (che è corso di
laurea a numero programmato), con iscrizione al primo anno,
è coerente con le determinazioni del competente Ministero.
L’art.3 della L.2.8.1999, n.264 dispone che il Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
provvede alla determinazione annuale, per i corsi, tra l’altro,
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del numero
di posti a livello nazionale, sulla base della valutazione
dell’offerta potenziale del sistema universitario, ripartendo
quindi i posti stessi tra le università, tenendo conto dell’offerta
potenziale comunicata da ciascun ateneo.
Se il numero di posti per il corso di laurea in esame è
stabilito a livello nazionale e per ciascun ateneo “annualmente”
dal Ministero, ciò significa che “per ciascun anno” tale
numero non può essere superato dalle singole Università.
Per tale ragione, il trasferimento di studente iscritto
al primo anno di corso di laurea a numero chiuso è possibile
solo ove permane un posto disponibile per il primo anno
nella sede universitaria di destinazione.
Che poi tale disponibilità si verifichi dopo l’esaurimento
della graduatoria degli idonei presso l’Università aquilana
non è affatto scelta discriminatoria perché si tratta di
consentire prioritariamente (e la scelta appare del tutto
ragionevole) l’accesso a studenti che hanno partecipato,
conseguendo l’idoneità, alla selezione presso quella università;
d’altro canto non si comprende, per converso, perché bisognerebbe
preferire lo studente che ha chiesto il trasferimento.
Bisogna comunque porsi il problema delle conseguenze di
un trasferimento in tal caso.
Le conseguenze sarebbero che il posto lasciato libero dallo
studente presso l’ateneo di origine sarebbe occupato da
altro studente idoneo della graduatoria formatasi presso
tale università, e, se il numero dei posti presso la sede
di destinazione fosse tutto occupato, il trasferito risulterebbe
in eccesso per quell’anno, in violazione della determinazione
ministeriale.
Poiché il ricorrente è studente iscritto quale ripetente
al primo anno del corso di laurea in questione e non è studente
fuori corso, il suo nominativo è stato sicuramente computato
nel numero di posti assegnati annualmente all’ateneo di
provenienza (l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”)
e quindi anche per l’a.a.2003/2004 per il quale ha chiesto
il trasferimento, per cui non risulta in soprannumero presso
la sede di provenienza e non può risultare in soprannumero
presso quella oggetto del chiesto trasferimento, che, se
avvenisse, altererebbe i parametri numerici posti a livello
ministeriale, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso.
Alla luce delle esposte considerazioni, non rileva la circostanza
che il ricorrente abbia partecipato a suo tempo (nell’a.a.1998/99)
alla selezione ai fini della iscrizione al corso di laurea,
in quanto ai fini del trasferimento per gli iscritti al
primo anno ciò che lo rende possibile è la disponibilità
di un posto presso la sede di destinazione.
Nella specie, il ricorrente, sebbene iscritto da più anni
accademici al corso di laurea in odontoiatria presso l’ateneo
romano, ove non ha sostenuto alcun esame, deve frequentare
per l’a.a. 2003/04 il primo anno del corso di laurea in
questione, per cui correttamente l’Università aquilana ha
negato il trasferimento, in esecuzione di quanto stabilito
dal Senato accademico in piena coerenza con la determinazione
ministeriale relativa al numero programmato annuale.
Nella specie, pertanto, l’Università aquilana non si è attribuito
alcun potere di disporre autonomamente limitazioni all’iscrizione
al corso in argomento, ma ha assunto una deliberazione in
attuazione del disposto normativo e delle conseguenti determinazioni
a livello ministeriale.
Per le ragioni che precdono il ricorso va respinto con equitativa
compensazione delle spese.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 1°
dicembre 2004, con la partecipazione dei magistrati:
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Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est
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