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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 20
Santo BALBA - Presidente; Luciano RASOLA - Rel., Est.


1. Istruzione pubblica e privata – Università – Numero chiuso – Trasferimento – Disponibilità di posti nella sede di destinazione

 

2. Istruzione pubblica e privata – Università – Numero chiuso – Trasferimento – Esaurimento graduatoria degli idonei

1. Il trasferimento di uno studente iscritto al primo anno di corso di laurea a numero chiuso ad altra Università è possibile solo ove permanga nella sede universitaria di destinazione un posto disponibile per il primo anno, in caso contrario infatti il trasferito risulterebbe in eccesso in violazione della determinazione ministeriale.

 

2. E’ legittima la scelta di un’Università di dare priorità nell’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso agli studenti che hanno partecipato, conseguendo l’idoneità, alla selezione presso quella stessa università e solo dopo aver esaurito la graduatoria degli idonei consenta il trasferimento di studenti provenienti da altre sedi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.202/2004 proposto dal

 

signor Fulvio Cacace, rappresentato e difeso dall’Avv.to Pietro Marsili, con domicilio eletto in L’Aquila,via di S.Giacomo s.n.c., presso l’abitazione del ricorrente,

 

contro

 

l’Università degli studi dell’Aquila, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato dell’Aquila, con domicilio eletto in L’Aquila, presso la sua sede,

 

per l’annullamento
del provvedimento del 27.1.2004, notificato il 20.2.2004, di rigetto della domanda di trasferimento, del verbale di riunione del Senato accademico dell’Università aquilana del 18.12.2002 in parte qua, della nota della Direzione amministrativa dell’Università del 20.12.2002, di ogni altro atto comunque connesso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, studente iscritto nell’anno accademico 1998/1999 al Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi “la Sapienza” di Roma, ove, per ragioni personali, non ha sostenuto alcun esame, impugna il diniego al trasferimento, con iscrizione al 1°anno di corso, opposto dall’Università degli studi dell’Aquila e chiesto con domanda del 22.12.2003.
Il diniego al trasferimento è stato motivato con riferimento al numero programmato o chiuso previsto per il primo anno di corso e stabilito a livello ministeriale per ciascun ateneo.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in primo luogo per l’affidamento ingenerato nello stesso dalla nota del 20.12.2002 e dalla deliberazione del Senato accademico del 18.12.2002, da cui risulterebbe un automatico assenso alle richieste di trasferimento per anni di corso successivi al primo, per cui si poteva ritenere che l’assenso vi fosse anche per il primo anno fuori corso.
In secondo luogo, il ricorrente è studente che ha superato a suo tempo la selezione per essere iscritto presso l’Università romana, per cui il diniego si configura quale atto discriminatorio tra studenti che hanno superato le prove di selezione presso l’Università aquilana e quelli che tali prove hanno superato presso altre università.
Il chiesto trasferimento inoltre non altererebbe il numero chiuso, una volta che l’accesso all’iscrizione al corso di laurea vi sia stato; il diniego si pone quindi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt.3, 33, 34 e 97 per violazione del diritto allo studio, non essendo consentito alle Università di disporre autonomamente limitazioni alle iscrizioni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che si oppone all’accoglimento del ricorso.
La causa è stata trattenuta per la decisione nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2004.

 

DIRITTO

 

Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La determinazione dell’Università di non consentire il trasferimento da altre sedi universitarie degli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (che è corso di laurea a numero programmato), con iscrizione al primo anno, è coerente con le determinazioni del competente Ministero.
L’art.3 della L.2.8.1999, n.264 dispone che il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede alla determinazione annuale, per i corsi, tra l’altro, di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del numero di posti a livello nazionale, sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, ripartendo quindi i posti stessi tra le università, tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo.
Se il numero di posti per il corso di laurea in esame è stabilito a livello nazionale e per ciascun ateneo “annualmente” dal Ministero, ciò significa che “per ciascun anno” tale numero non può essere superato dalle singole Università.
Per tale ragione, il trasferimento di studente iscritto al primo anno di corso di laurea a numero chiuso è possibile solo ove permane un posto disponibile per il primo anno nella sede universitaria di destinazione.
Che poi tale disponibilità si verifichi dopo l’esaurimento della graduatoria degli idonei presso l’Università aquilana non è affatto scelta discriminatoria perché si tratta di consentire prioritariamente (e la scelta appare del tutto ragionevole) l’accesso a studenti che hanno partecipato, conseguendo l’idoneità, alla selezione presso quella università; d’altro canto non si comprende, per converso, perché bisognerebbe preferire lo studente che ha chiesto il trasferimento.
Bisogna comunque porsi il problema delle conseguenze di un trasferimento in tal caso.
Le conseguenze sarebbero che il posto lasciato libero dallo studente presso l’ateneo di origine sarebbe occupato da altro studente idoneo della graduatoria formatasi presso tale università, e, se il numero dei posti presso la sede di destinazione fosse tutto occupato, il trasferito risulterebbe in eccesso per quell’anno, in violazione della determinazione ministeriale.
Poiché il ricorrente è studente iscritto quale ripetente al primo anno del corso di laurea in questione e non è studente fuori corso, il suo nominativo è stato sicuramente computato nel numero di posti assegnati annualmente all’ateneo di provenienza (l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”) e quindi anche per l’a.a.2003/2004 per il quale ha chiesto il trasferimento, per cui non risulta in soprannumero presso la sede di provenienza e non può risultare in soprannumero presso quella oggetto del chiesto trasferimento, che, se avvenisse, altererebbe i parametri numerici posti a livello ministeriale, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso.
Alla luce delle esposte considerazioni, non rileva la circostanza che il ricorrente abbia partecipato a suo tempo (nell’a.a.1998/99) alla selezione ai fini della iscrizione al corso di laurea, in quanto ai fini del trasferimento per gli iscritti al primo anno ciò che lo rende possibile è la disponibilità di un posto presso la sede di destinazione.
Nella specie, il ricorrente, sebbene iscritto da più anni accademici al corso di laurea in odontoiatria presso l’ateneo romano, ove non ha sostenuto alcun esame, deve frequentare per l’a.a. 2003/04 il primo anno del corso di laurea in questione, per cui correttamente l’Università aquilana ha negato il trasferimento, in esecuzione di quanto stabilito dal Senato accademico in piena coerenza con la determinazione ministeriale relativa al numero programmato annuale.
Nella specie, pertanto, l’Università aquilana non si è attribuito alcun potere di disporre autonomamente limitazioni all’iscrizione al corso in argomento, ma ha assunto una deliberazione in attuazione del disposto normativo e delle conseguenti determinazioni a livello ministeriale.
Per le ragioni che precdono il ricorso va respinto con equitativa compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2004, con la partecipazione dei magistrati:

 

Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est


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