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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 24 gennaio 2005 n. 77
Pres. Calvo – Est. Correale
Gerbi e altri (avv. Ranaboldo) – Comune di Giarole (avv. Scapini) – Zecchino (avv.ti Zappia e Gatti)


1. Elezioni – Giudizio elettorale – Irregolarità formali – Rilevanza – Solo se comportano effetti sostanziali

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale – Normativa sulla chiusura, sul suggello e sulla conservazione del materiale elettorale – Inosservanza – Conseguenze – Nullità delle elezioni – Condizioni

 

3. Elezioni – Giudizio elettorale – Tabelle di scrutinio – Rilevanza ai fini della verifica sulla regolarità delle operazioni

 

4. Elezioni – Giudizio elettorale - Art. 64 d.p.r. n. 570/1960 - È norma di “stretta interpretazione” – Conseguenze – Nullità del voto nel caso di segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità

 

5. Elezioni – Giudizio elettorale – Ripetizione del nome del candidato – Irrilevanza

1. Nel giudizio elettorale non tutte le irregolarità formali sono rilevanti ma solo quelle che comportano anche effetti sostanziali, vale a dire tali solo da influire sulla sincerità e libertà del voto o delle collegate operazioni di scrutinio.

 

2. Nel giudizio elettorale l’inosservanza delle norme concernenti la chiusura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale comporta la nullità delle elezioni o delle operazioni compiute solo se dall’inadempimento consegua l’impossibilità di verificare la regolarità delle operazioni stesse; peraltro, per dichiarare la nullità, occorre che emergano concreti elementi che possano indurre alla convinzione che un’effettiva manomissione del materiale elettorale vi è stata.

 

3. Nel giudizio elettorale le tabelle di scrutinio costituiscono l’unico documento di riferimento da cui risalire alla volontà dell’elettore in caso di discordanza con quanto riportato nel verbale delle operazioni elettorali.

 

4. Nel giudizio elettorale la norma di cui all’art. 64 d.p.r. n. 570/1960, che sancisce la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento, deve essere qualificata di “stretta interpretazione”, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso di inosservanza delle regole sulla votazione ma soltanto quando la relativa scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità e tali segni grafici devono essere estranei alle esigenze di espressione del voto e non trovare altra ragionevole spiegazione.

 

5. Nel giudizio elettorale la mera ripetizione, con la medesima matita in dotazione all’elettore e in assenza di ulteriori segni grafici, del nome del candidato sindaco non costituisce una espressione di riconoscibilità inoppugnabile ma un mero rafforzativo del voto medesimo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte – 2^ Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 968/2004 proposto da

 

GERBI Patrizia, TREVISAN Fabrizio, DANI Emanuele e DISERO’ Claudio, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati in Torino, corso Montevecchio 50, presso lo studio dell’avv. Riccardo Ludogoroff,

 

contro

 

- il Comune di Giarole, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Nevio Scapini ed elettivamente domiciliato in Torino, via A. Lamarmora n.40, presso lo studio del medesimo;

 

e nei confronti di

 

- Zecchino Renata, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimondo Zappia e Marco Gatti ed elettivamente domiciliata in Torino, via Lamarmora 40, presso lo studio del primo;

 

- Pavese Gianfranco, Lomonaco Vincenzo, Fava Antonella, Michielon Alessandro, Zemide Vittorio, Berretta Federico, Gaia Pier Giuseppe, D’Eramo Mario, non costituiti in giudizio,

 

per l’annullamento
della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali nonché delle operazioni di scrutinio della sezione elettorale unica nelle elezioni comunali del 12-13/6/2004 del Comune di Giarole avente popolazione sino a 15.000 abitanti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarole e quello della sig.ra Renata Zecchino, con le relative produzioni documentali;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 45/i del 30 ottobre 2004;
Viste le risultanze della relativa attività istruttoria svolta in contraddittorio con i rappresentanti delle parti, di cui ai relativi verbali dell’1 e del 9 dicembre 2004;
Viste la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Referendario dr. Ivo Correale;
Uditi l’avv. C. Ranaboldo per i ricorrenti, l’avv. N. Scapini per il Comune di Giarole e l’avv. R. Zappia per la sig.ra Zecchino;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con il gravame, in epigrafe indicato, i ricorrenti esponevano che si era tenuta, in data 12-13 giugno 2004, la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del consigliere comunale di Giarole.
A tale consultazione si presentavano due candidati sindaci, collegati alle relative liste: lista n. 1, denominata “Insieme per Giarole”, collegata al candidato sindaco Patrizia Gerbi, tra gli odierni ricorrenti; lista n. 2, denominata “Riscopriamo il passato e ricostruiamo il futuro di Giarole”, collegata al candidato sindaco Renata Zecchino.
I ricorrenti rilevavano che, all’esito delle operazioni di scrutinio, erano dichiarate tre schede bianche e quattro nulle, nel totale di n. 541 schede corrispondenti al numero dei votanti, su un totale di n. 604 schede autenticate.
Il risultato finale dello scrutinio, quindi, vedeva attribuiti n. 266 voti alla lista n. 1 e n. 268 voti alla lista n. 2, di cui 166 voti senza preferenze e 100 con voti di preferenza, per la lista n. 1, e 175 voti senza preferenza e 93 con preferenza, per la lista n. 2.
Nel riportare i relativi voti, però, risultavano scritti, al contrario, tali dati, invertendo l’ordine e riconoscendo, per la lista n. 1, n. 166 preferenze e, per la lista n. 2, n. 175 preferenze.
I ricorrenti rilevavano, altresì, sempre dalla lettura dei verbali delle operazioni elettorali, che le attività di scrutinio per l’elezione comunale era iniziata alle ore 16,40 del 14 giugno 2004 e terminata alle ore 16,45 del medesimo giorno.
Allo ore 18,45 risultava, poi, proclamato sindaco il candidato collegato alla lista n. 2, sig.ra Renata Zecchino, e alle ore 19,30 risultavano proclamati i relativi consiglieri comunali, secondo la cifra individuale a ciascuno spettante.
Nell’illustrare i motivi di diritto, quindi, i ricorrenti lamentavano quanto segue.
Le operazioni si sarebbero svolte in “clima di agitazione” e con “il presupposto non certo rasserenante dello status del Presidente”, coniuge di un candidato consigliere della lista n. 2, pur se tale situazione, per ammissione degli stessi ricorrenti, non comportava incompatibilità, a differenza di quanto accade in altra regione con statuto speciale.
Inoltre, i ricorrenti esponevano che il Presidente avrebbe condotto con “fretta” le operazioni di scrutinio, che risultavano svolte, secondo quanto riportato nei verbali, tra le ore 16,40 e le ore 16,45 del 14 giugno 2004.
Risultava, poi, a detta dei ricorrenti, il rinvenimento di quattro schede prive di voto di modello difforme o non autenticate ma non la presenza di ulteriori quattro schede nulle, definite “regolari”, perché appartenenti alle 604 autenticate, su cui i quattro elettori avevano apposto disegni o frasi sconvenienti.
I ricorrenti, quindi, ribadivano che l’assegnazione delle preferenze ai vari candidati consiglieri risultava incomprensibile perché superiore (rispettivamente, n. 166 per la lista n. 1 e n. 175 per la lista n. 2) al numero dichiarato (rispettivamente, di 100 e 93).
Il verbale, infine, non risultava compilato nelle parti riservate alla registrazione dei voti nulli e delle contestazioni, pur essendovi almeno 15 casi di nullità a vari effetti, risultanti dalle relative contestazioni, tra cui:
- scheda con voto alla lista n. 2 e preferenza “DISERO’”;
- scheda con preferenza “CAMINATI”;
- scheda con preferenza “PASSESE”;
- almeno sei schede con doppia preferenza;
- almeno cinque schede con preferenza al candidato sindaco della lista n. 2.
Risultava, inoltre, che il Presidente aveva disposto il conteggio dei voti mediante la formazione di 26 “mucchietti” (12 per ogni lista più i due delle schede senza preferenza), privi di idonei separatori, uno accanto all’altro e, in parte, disseminati sulle sedie per mancanza di spazio sul tavolo, che risultavano anche mischiatisi, ad un certo punto delle operazioni, per una folata di vento entrata nella stanza.
Concluso lo spoglio, il risultato segnato sulle tabelle di scrutinio assegnava 101 voti di preferenza per la lista n. 1 e 92 per la lista n. 2. Riprocedendo al conteggio manuale delle schede presenti nei “mucchietti”, il risultato mutava in 100 a 93, con sottrazione di un voto, quindi, alla lista n. 1 e attribuzione alla lista n. 2, pur in presenza di una scheda isolata della lista n. 1 non più rinvenutasi al momento del riconteggio manuale in questione.
Il Presidente, così, privilegiava il conteggio finale come rieffettuato, con definitiva assegnazione dei voti di preferenza nel numero di 100 per la lista n. 1 e 93 per la lista n. 2.
Inoltre, le preferenze per il candidato Dani Emanuele erano 28, e non 27 come riportato, cui aggiungere un ulteriore voto perché la relativa preferenza era indicata con il solo nome di battesimo, inconfondibile. Tale voto, erroneamente non assegnato neanche alla lista, aveva contribuito all’esito dello scrutinio finale favorevole alla lista n. 2.
In relazione alle specifiche schede sopra segnalate, poi, i ricorrenti rilevavano che la scheda con preferenza “DISERO’” era stata correttamente assegnata alla lista n. 2, ai sensi dell’art. 57, comma 7°, DPR n. 570/1960, applicabile ai comuni con meno di 15.000 abitanti.
Le due schede con preferenza “CAMINATI” e “PASSESE” erano però state assegnate erroneamente alla lista n. 2 pur contenenti l’indicazione di un nominativo diverso dai candidati di lista.
Le cinque schede con ripetizione del nominativo, già prestampato, del sindaco collegato alla lista n. 2, erano contraddistinte da un evidente segno di riconoscimento tale da rendere annullabile la scheda, non sussistendo in Giarole particolari condizioni socio culturali atte a giustificare la prevalenza del “favor voti”.
I ricorrenti chiedevano, quindi, la correzione degli errori materiali e l’annullamento delle operazioni elettorali, previa verificazione istruttoria.
Con decreto presidenziale n. 8/2004, in data 5 luglio 2004, è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso per il 20 ottobre 2004 ed è stato nominato il relatore.
Il ricorso, con il pedissequo decreto presidenziale, risultava, quindi, ritualmente notificato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Giarole rilevando, genericamente, l’infondatezza del gravame, contestando la ricostruzione dei fatti come prospettata dai ricorrenti.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata, Renata Zecchino, ribadendo anch’essa l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza istruttoria n. 45/i del 30 ottobre 2004, questa Sezione disponeva l’esecuzione di una verificazione, a cura del Prefetto della Provincia di Alessandria, o di un funzionario da lui delegato, con le modalità indicate dall’art. 26 del R.D. n. 642/1907, in contraddittorio con le parti, mediante acquisizione dei verbali delle operazioni di voto e delle sole schede contestate, con riferimento al ricorso, fissando per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza del 12 gennaio 2005.
In data 22 dicembre 2004 era ottemperata l’ordinanza sopra ricordata mediante il deposito in atti dei verbali delle operazioni svolte, in contraddittorio con le parti come rappresentate, dal funzionario delegato dal Prefetto della Provincia di Alessandria nonché di copia delle schede contestate e dei verbali delle operazioni di voto.
In particolare, dalla verifica effettuata in contraddittorio in date 1 e 9 dicembre 2004, risultava in sintesi quanto segue:
In relazione al verbale del 1 dicembre 2004, premessa una breve esposizione dell’oggetto del ricorso, si legge che “ L’avv. Ranaboldo fa constatare che, mentre la busta n. 8 è giunta alla Prefettura regolarmente sigillata la busta n. 8 ter contenente le schede nulle, bianche, contenenti voti nulli o contestati, copia delle tabelle di scrutinio e o carte relative ai reclami ed alle proteste non è stata sigillata di componenti del seggio prima dell’inserimento nella busta n. 8.
Viene aperta n. 8 ter e si da atto che contiene copia della tabella di scrutinio frontespizio rosso e n. 7 schede, di cui 3 non contenenti alcuna espressione di voto e le restanti schede 1° recante segno di croce tracciato in entrambi i simboli ed i relativi nominati dei candidati alla carica di sindaco. La 2° recante uno scarabocchio che comprende entrambe le caselle contenenti i nominati e i simboli dei candidati alla carica di sindaco. La 3° contenente l’indicazione del nominativo “FRANCA CAMINATI” sulla linea riservata all’espressione del voto di preferenza, nella casella relativa al candidato alla carica di Sindaco Renata Zecchino”.
In relazione al verbale del 9 dicembre 2004, in sintesi, si rileva che l’avv. Ranaboldo chiedeva la verifica del numero delle schede presenti nella busta n. 9 (PC), la verifica dell’esistenza delle schede dichiarate a verbale nulle per modello difforme o non autenticate, la verifica delle 101 schede con voti al solo candidato sindaco della lista n. 1, la verifica delle 29 schede con preferenza Dani, Emanuele o Lele, la verifica dell’esistenza della scheda con preferenza “Caminati” assegnata alla lista n. 2, la verifica della scheda con preferenza “Passese” assegnata alla lista n. 2, la verifica di almeno cinque schede con indicato il nome “Zecchino” nella sezione della preferenza.
L’avv. Zappia non si opponeva alla verificazione delle schede oggetto di contestazione ma si opponeva al conteggio delle cento schede con voti al candidato sindaco Gerbi, per mancata indicazione di vizi delle stesse, rinnovandosi, altrimenti, le operazioni elettorali.
Dalla verificazione, quindi, delle sole schede oggetto di contestazione su cui concordavano entrambe le parti come rappresentate, emergeva quanto segue: si rinvenivano nella busta n. 534 schede, suddivise per “mazzetti”, ciascuno chiuso con elastico o con foglietto separatore, con indicazione all’esterno del numero delle schede ivi contenute che, all’esito del conteggio, risultava coincidente.
Si verificava, altresì, che: “ N. 27 schede contengono preferenza espressa in favore di DANI o DANI EMANUELE, mentre 1 sola scheda contiene l’indicazione LELE in totale 28;
Non esiste alcuna scheda recante l’indicazione del nome “CAMINATI”;
Si da atto che n. 7 schede contengono l’indicazione ripetuta a matita del none “RENATA ZECCHINO” o “ZECCHINO”;
Non sono state rinvenute le quattro schede di modello difforme e prive di bollo, prive comunque di voto…”.
In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti depositavano una memoria in cui illustravano ulteriormente le proprie tesi difensive, alla luce dell’esito delle risultanze istruttorie.
In essa i ricorrenti insistevano per l’ammissibilità e tempestività del ricorso. Inoltre rilevavano che la verificazione avrebbe dovuto contemplare anche la individuazione delle 101 schede con voto di preferenza attribuite alla lista n. 1, secondo le contestazioni indicate nel ricorso.
Rilevavano, inoltre, che non erano state rinvenute le quattro schede dichiarate nulle “per modello difforme o non autenticate” e che la busta destinata a contenerle non era pervenuta sigillata alla Prefettura. Inoltre erano state rinvenute quattro schede dichiarate nulle per difformità diversa e ciò faceva indurre a ritenere le schede in questione come indebitamente sostituite, con la conseguente invalidità dell’intera consultazione.
L’opposizione dei resistenti in sede di verificazione, poi, avrebbe impedito la corretta verifica della presenza della scheda con preferenza “CAMINATI” tra quelle assegnate alla lista n.2 nonché il conteggio delle preferenze assegnate al candidato Dani.
In relazione alle riscontrate schede con preferenza “PAPESE” e con il nome del candidato sindaco ripetuto, i ricorrenti ribadivano le proprie censure, con conseguente correzione dello scrutinio finale, per un totale di voti 266 alla lista n.1, collegata al candidato sindaco Patrizia Gerbi, e di voti 260 per la lista n. 2, collegata al candidato sindaco Renata Zecchino.
Nell’udienza del 12 gennaio 2005, dopo la discussione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione nella susseguente camera di consiglio, al termine della quale è stato letto il dispositivo della sentenza.

 

DIRITTO

 

Procedendo ad esaminare le censure nell’ordine prospettato dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, si precisa quanto segue.
In relazione alla circostanza come dedotta, secondo cui le operazioni dell’ufficio elettorale si sarebbero svolte in “un clima di agitazione”, il Collegio rileva che tali affermazioni non sono state suffragate da alcun principio di prova ma si limitano a mere asserzioni dei ricorrenti.
Dalla lettura dei verbali relativi, infatti, non si evince alcuna segnalazione o protesta che sia idonea a ricostruire l’atmosfera in cui si sono svolte le suddette operazioni o l’eventuale irregolarità delle stesse, in grado da assurgere almeno a principio di prova di quanto sostenuto dai ricorrenti per cui, sul punto, il Collegio non ritiene di avere nulla da rilevare in base alle risultanze istruttorie e alle allegazione delle parti.
Si rammenta, infatti, che nei giudizi elettorali, pur se l’onere del ricorrente deve essere valutato con minor rigore, stante la difficoltà per il ricorrente di prendere integrale visione degli atti del procedimento elettorale, tale difficoltà non può tradursi in una illimitata facoltà di prospettare qualunque vizio che risulti funzionale a migliorare la posizione dell’interessato, onde pervenire comunque ad un accertamento istruttorio, occorrendo comunque che i vizi dedotti vengano prospettati secondo ragionevolezza e sostenuti da qualche riscontro obiettivo, diverso dalle mere asserzioni attoree (Cons. Stato, sez.V, 22.4.96, n.476 e TAR Lazio, sez.II, 22.1.02, n.561).
In secondo luogo, i ricorrenti si dolevano della “fretta” con la quale sarebbero state concluse le operazioni di scrutinio, durate solo cinque minuti, dalle ore 16,40 alle ore 16,45 del 14 giugno 2004, secondo quanto riportato nel relativo verbale.
Ebbene, sul punto, secondo quanto anche ricostruito dal Comune resistente e dalla controinteressata, il Collegio ritiene di individuare un mero errore di trascrizione dell’orario di chiusura delle operazioni in questione. A pag. 74 e a pag. 75 del verbale, infatti, si nota che l’ora di chiusura delle operazioni è indicata nelle 18,45, orario più che congruo in relazione alle operazioni come descritte e svolte. In particolare, a pag. 74 si nota la scrittura dell’orario ricalcata su altra precedentemente abbozzata, con ciò facendo presumere che in un primo momento il verbalizzante abbia semplicemente errato nel trascrivere l’orario e si sia corretto nel senso indicato, come attestato senza riserve, d’altronde, dalla sottoscrizione del vicepresidente e degli scrutatori.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche dalla lettura del verbale (pag. 76) nella parte in cui viene dato atto della proclamazione del candidato eletto sindaco, appunto alle ore 18,45, senza soluzione di continuità con la fine delle operazioni di scrutinio.
Il Collegio ritiene, quindi, che dalla lettura integrale del verbale e dalla sua interpretazione più logica, le operazioni di scrutinio si siano protratte dalle ore 16.40 alle ore 18,45 del 14 giugno 2004, senza che ciò comporti alcun vizio rilevante ai fini dell’annullamento delle operazioni stesse, come invece richiesto dai ricorrenti.
Potrebbe trattarsi, semmai, di mera irregolarità nella stesura del verbale ma, come noto, nel giudizio elettorale, non tutte le irregolarità formali sono rilevanti ma solo quelle che comportano anche effetti “sostanziali”, vale a dire tali da influire sulla sincerità e libertà sia del voto sia delle collegate operazioni di scrutinio (Cons. Stato, sez. V, 2.10.02, n.5157).
Quand’anche vi fosse stato questo errore di trascrizione, quindi, e in assenza di ulteriori allegazioni probatorie da parte dei ricorrenti, anche all’esito della verificazione istruttoria, la lettura delle altri parti del verbale fa desumere che l’orario effettivo sia stato quello tra le ore 16,40 e le ore 18,45, senza alcuna accelerazione inopportuna da parte del Presidente di seggio nel dar luogo alle operazioni di scrutinio, secondo quanto invece contestato nel ricorso.
Ad analoga conclusione di irrilevanza deve pervenirsi in relazione al richiamo allo “status” del Presidente di seggio, coniuge di un candidato consigliere della lista opposta a quella di appartenenza dei ricorrenti, atteso che la normativa vigente, come ammesso dai medesimi ricorrenti, non impedisce tale situazione.
In relazione al numero delle schede nulle, individuate in quattro totali, e alla loro effettiva ragione di nullità, i ricorrenti rilevavano che dal verbale esse erano state ritenute tali perché “difformi o non autenticate, ai sensi dell’art. 64, comma 2, n.1) DPR n. 570/60, evidentemente, mentre risultavano anche quattro schede nulle, definite “regolari”, perché contenenti segni non convenzionali, ai sensi dell’art. 64, comma 2, n.2), DPR cit.
In effetti, dalla lettura del verbale (pag.44), il numero delle schede nulle individuato in quattro è stato trascritto nello spazio sub n. 2), riservato alle schede dichiarate nulle per le ragioni indicate nel predetto art. 64, comma 2, n.1), DPR cit. e non in quello, sub n. 1), riservato alle schede nulle perché presentanti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere.
Dalla verificazione istruttoria del 1 dicembre 2004 è emerso che sono state rinvenute in totale quattro schede inserite nella busta n. 8-ter, contenente le schede bianche e nulle ( o i voti nulli o contestati); queste, per la descrizione delle stesse, sono relative, con evidenza, a voti espressi con espressioni non convenzionali o riconoscibili e, quindi, corrispondono a quelle richiamate nel ricorso come mancanti dai ricorrenti; nella verificazione del 9 dicembre 2004 risulta altresì che non sono state rinvenute altre schede nulle di modello difforme o non autenticate.
Ciò comporta, ad opinione dei ricorrenti, secondo quanto riportato nel verbale, che le quattro schede nulle per i motivi di cui all’art. 64, comma 2, n.1), DPR. cit., non sarebbero state inserite nella relativa busta n.8-ter, riscontrata non sigillata nella verifica istruttoria. Ciò dovrebbe dar luogo alla invalidità dell’intera consultazione elettorale perché le quattro schede potrebbero essere state sostituite indebitamente con quelle effettivamente riscontrate.
Come detto in precedenza, anche nel giudizio elettorale, le mere asserzioni del ricorrente, non suffragate da un principio di prova, non possono costituire fondamento per dare per riscontrati i vizi dedotti.
In realtà, i ricorrenti ritengono che la circostanza del rinvenimento di tali schede nella busta 8-ter, risultata non sigillata, fonderebbe la loro perplessità almeno “in astratto”, ben potendo tali schede essere sostituite o sottratte in un momento anteriore alla verificazione istruttoria.
Sul punto, però, il Collegio ritiene di non concordare con quanto dedotto dai ricorrenti.
In particolare, dalla lettura del verbale delle operazioni di scrutinio (pag. 73), risulta testualmente: “ Il Presidente…3)ripone nella BUSTA N. 8-ter (P.C.) le schede bianche, le schede nulle, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già state immediatamente firmate a norma di legge: nella medesima BUSTA n. 8-bis (P.C.) viene inoltre inclusa una copia delle tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso (Modello n. 263-AR).
Successivamente:
4) le Buste N. 8-bis (P.C.) e N. 8-ter (P.C.), confezionate come indicato nei numeri 2) e 3), sono inserite nella BUSTA N.8 (P.C.).
In quest’ultima busta il presidente inserisce anche un esemplare del presente verbale (Modello n. 195-AR).
Quindi la BUSTA N. 8 (P.C.) viene chiusa e su di essa devono essere apposti il bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta.”.
Dalla verificazione istruttoria è poi emerso che tali formalità di sigillatura della Busta n. 8 sono state rispettate, poiché nel verbale del 1 dicembre 2004 il medesimo legale dei ricorrenti, presente alle operazioni, “…fa constare che, mentre la busta n.8 è giunta alla Prefettura regolarmente sigillata, la busta n. 8-ter…non è stata sigillata…”.
Il Collegio osserva, però, che secondo le operazioni descritte nel verbale, la busta n. 8-ter, di cui non risulta peraltro prescritta la sigillatura, è stata immediatamente, senza soluzione di continuità, inserita, unitamente alla busta n. 8-bis, nella Busta n. 8, a sua volta immediatamente sigillata secondo la procedura ivi descritta.
Di conseguenza, non si vede quando le schede nulle possano essere state manomesse o sostituite, se la Busta n. 8 è pervenuta a sua volta integra nella sigillatura al momento della verificazione istruttoria.
In assenza di altra documentazione probatoria, quindi, e alla luce di quanto descritto nei verbali delle operazioni elettorali e di verificazione istruttoria, la tesi dei ricorrenti non può essere condivisa perché fondata su mere asserzioni.
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, l’inosservanza delle norme concernenti la chiusura, il suggello e la conservazione del materiale elettorale comporta la nullità delle elezioni o delle operazioni compiute nelle sezioni interessate solo se dall’inadempienza consegua l’impossibilità di verificare la regolarità delle operazioni stesse; peraltro, per dichiarare la nullità, occorre che emergano concreti elementi che possano indurre alla convinzione di un’effettiva manomissione del materiale elettorale ( Cons. Stato, Sez.V, 19.2.04, n. 681, nonché 15.9.01, n.4830, 1.6.01, n.2972 e 14.11.00, n.6104).
Il Collegio, quindi, ritiene che vi sia una spiegazione più plausibile in relazione alla circostanza dedotta dai ricorrenti, spiegazione che vede, di nuovo, una disattenzione nella compilazione del verbale, segno – questo – di poca scrupolosità da parte dei verbalizzanti ma non tale da portare all’invalidità delle operazioni elettorali.
In sostanza, è probabile che il verbalizzante abbia semplicemente invertito la casella in cui trascrivere il numero delle schede nulle, riportando il numero quattro in quella riservata alle schede nulle per contrarietà a quanto previsto dall’art. 64, comma 2, lett.1), DPR 570/1960, in luogo della casella, di effettivo inserimento, riservata al numero di schede nulle per riconoscibilità del voto.
Poiché dal computo effettuato anche in sede di verificazione istruttoria, il totale delle schede nulle rimane di quattro, il Collegio non rinviene alcuna altra interpretazione dei fatti, non concordando, per quanto descritto in precedenza, con le deduzioni attoree.
Questo per quanto riguarda la presunta nullità delle operazioni elettorali mentre il Collegio non può fare a meno di rilevare l’irrilevanza della censura, qualora essa fosse dedotta alla contestazione del mancato conteggio di ulteriori schede nulle, che comunque non apporterebbe nessun beneficio alla lista dei ricorrenti in relazione alle risultanze finali dello scrutinio.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, poi, in relazione alla contestazione per la quale non sarebbe stato compilato il verbale nelle parti riservate alla registrazione dei voti nulli e delle contestazioni.
Anche in questo caso – come in precedenza ricordato - le mere irregolarità, come sono quelle collegate all’errata compilazione dei verbali, non portano automaticamente all’annullamento delle operazioni elettorali se non sono surrogate da elementi di prova idonei ad attestare l’incisione sostanziale sull’attribuzione dei voti o sulla loro integrità. Nel caso di specie tale circostanza manca, per cui non si rinviene alcun motivo, anche alla luce della verificazione istruttoria che ha portato al riscontro di tutte le schede votate, per disporre l’annullamento come richiesto dai ricorrenti sotto tale profilo.
In relazione alla contestazione della procedura di primo conteggio dei voti, avvenuto con la suddivisione per “mucchietti”, in effetti attestata anche dalla verificazione istruttoria, il Collegio rileva che tale modo di procedere, non sussistendo particolari modalità sacramentali di conteggio che il presidente è tenuto ad osservare, in assenza, anche in questa occasione, di ulteriori allegazioni probatorie attestanti evidenti irregolarità avvenute, non comporta particolari conseguenze, soprattutto se il conteggio risulta effettuato una seconda volta, come ammesso dai medesimi ricorrenti, proprio per verificare la correttezza del computo dei voti, soprattutto “di preferenza”. Sostengono inoltre i ricorrenti che tale modo di procedere aveva dato luogo, in un primo conteggio riportato sulle tabelle di scrutinio, ad un totale di voti di preferenza 101 per la lista n. 1 e 92 per la lista n.2; poi, procedendo ad un nuovo conteggio dei voti, ne sarebbe derivato un risultato diverso, comportante voti 100 per la lista n. 1 e 93 per la lista n. 2.
A detta dei ricorrenti, inoltre, una folata di vento avrebbe mischiato le schede allocate nei mucchietti e una scheda, al momento del secondo conteggio di verifica, non sarebbe “risultato al suo posto”.
In merito, il Collegio rileva la genericità di tali due ultime asserzioni, non surrogate da alcun principio di prova, in assenza di descrizione di tali circostanze nei verbali, e, soprattutto, in considerazione del conteggio di verificazione istruttoria, che confermava la valutazione di tutte le schede votate.
In secondo luogo, dalla lettura delle tabelle di scrutinio, che – si ricorda - costituiscono l’unico documento di riferimento da cui risalire alla volontà dell’elettore, in caso di discordanza con quanto riportato nei verbali (TAR Lazio, sez.II, 22.1.02, n.561 e TAR Campania, Na, 14.4.03, n.3777)), non risulta quanto dedotto dai ricorrenti ma, in realtà, risulta che i voti attribuiti alla lista n. 2 sono comunque stati sempre 93 (pag.10), mentre, in effetti, alla lista n. 1 risultano attribuiti sicuramente voti 100, con l’aggiunta del segno sul numero prestampato “101” ma cerchiato con la scritta “NO” collegata ad una sbarra trasversale. Ciò fa ritenere, in assenza di contestazioni a verbale, che, nuovamente, il verbalizzante abbia segnato per errore la traccia sul numero 101, accorgendosi del fatto e precisando con una negazione, ivi pure trascritta, l’errore compiuto.
Ad ogni modo, non coincide con le asserzioni dei ricorrenti la circostanza che alla lista n. 2 siano stati riconosciuti in un primo momenti voti 92, perché – come detto – dalla lettura del verbale di scrutinio risulta esclusivamente l’attribuzione di voti 93.
D’altro canto, anche dalla verificazione istruttoria, sono emerse n 541 schede in totale, corrispondenti al numero dei votanti secondo quanto indicato nel verbale delle operazioni elettorali (pag.33), di cui 4 schede nulle, 3 schede bianche e 534 con indicazione di voto ritenuta valida. Sottraendo, da queste ultime, n. 175 voti di preferenza della lista n. 2 e n. 166 voti di preferenza della lista n. 1, secondo quanto riportato nei verbali delle operazioni elettorali, ne permangono n. 193; considerando che le tabelle di scrutinio riportano direttamente voti 93 senza preferenza alla lista n. 2, ne consegue che rimangono, per la lista n. 1, proprio n. 100 voti che sono quelli concretamente assegnatile. Non si desume, quindi, la “perdita” di una scheda, e del conseguente voto, come ritenuto dai ricorrenti.
Giustamente, quindi, in sede di verificazione non si è proceduto al conteggio di tutte le schede contenenti voti di preferenza, in assenza di specifici vizi dedotti dai ricorrenti nell’atto introduttivo – limitandosi questi solo alla trascrizione degli stessi nel verbale di scrutinio – perché, altrimenti, si sarebbe dato luogo al rinnovo delle operazioni e al riesame integrale di tutta l’attività svolta nella sezione elettorale, in disconoscimento della preclusione operante in tal senso nel giudizio elettorale (Cons. Stato, Sez.V, 15.2.01, n.796 e TAR Campania, Na, 14.4.03, n.3777).
In relazione alla contestazione sui voti di preferenza riconosciuti al candidato Dani Emanuele, tra gli attuali ricorrenti, il Collegio osserva che dalla verificazione istruttoria, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, il totale di schede a tale candidato sicuramente riconducibili ammontava a 27, e non a 28 come sostenuto. Inoltre, risultava la presenza di una scheda ritenuta contenente esclusivamente l’indicazione “LELE” che deve essere stata considerata attribuibile alla lista ma non al candidato indicato, risultando in carico a quest’ultimo un numero di preferenze totali pari a 27, secondo quanto riportato nelle tabelle di scrutinio e nel verbale delle operazioni elettorali, che coincidono sul punto.
Dalla verificazione istruttoria è emerso che tale inefficacia della preferenza è stata evidentemente rilevata per essere stato espresso il voto di preferenza con l’indicazione della sola espressione “LELE” - con la seconda “elle” particolarmente calcata e sovrapposta ad una sottostante lettera, presumibilmente una “E” – senza ulteriore indicazione di prenome o cognome, sul rigo riservato alla preferenza per la lista n.1 e con crocesegno sul simbolo di lista.
Al Collegio, in proposito, risulta attestata l’attribuzione del voto di lista secondo la ricostruzione operata in precedenza con il conteggio a ritroso, al contrario di quanto assunto dei ricorrenti che deducono, invece, la mancata attribuzione di tale voto di lista, considerando che, al termine dello scrutinio, secondo il loro assunto, la lista n. 1 aveva n. 101 voti privi di preferenza.
Come ricostruito, invece, i voti di preferenza della lista n. 1 ammontavano a 100, essendo il segno sul 101 un mero errore di trascrizione subito rilevato, per cui ne emerge che non risulta sottratto alcun voto di lista a quella di appartenenza del candidato “Dani”, in relazione a tale particolare scheda, considerando che il numero delle schede votate corrisponde a quelle rinvenute, suddivise per nulle, bianche, con preferenza e senza preferenza, per ciascuna lista.
Per quel che riguarda la scheda con voto alla lista n. 2 e preferenza “Disero’” (candidato per la lista n. 1), gli stessi ricorrenti ammettono nel ricorso la correttezza dell’attribuzione del voto di lista e l’inefficacia della preferenza, ai sensi dell’art. 57, comma 7°, DPR n. 570/60, per cui non si comprende il senso della censura.
Inoltre, nel ricorso, i ricorrenti rilevavano anche la presenza di una scheda con preferenza “Caminati” e di una scheda con preferenza “Passese”, ritenute come illegittimamente attribuite alla lista n. 2.
In merito, dalla verificazione istruttoria, non è stata rinvenuta, in realtà, nessuna scheda con l’indicazione del nome “Caminati” o “Passese”.
E’ stata rinvenuta soltanto una scheda con indicazione “ Franca Caminati” tra le quattro dichiarate nulle già durante lo scrutinio, come riportato nel verbale del 1 dicembre 2004. Ne consegue, che la censura dei ricorrenti sul punto è inconferente, non sussistendo ulteriori schede con l’indicazione “Caminati” che siano state attribuite alla lista n. 2 e l’unica con tale espressione risulta già annullata durante le operazioni di scrutinio.
Anche per tale ragione e per il conteggio sopra riportato, non si ritiene che la mancata verifica di tutte le schede con preferenza, come richiesto in corso di verificazione istruttoria, abbia comportato l’impossibilità di verificare la presenza di tale scheda perché, dalla lettura del verbale della verificazione istruttoria risulta che il controllo della presenza della scheda con presunta indicazione “Caminati” è stato effettuato nelle 534 schede votate, tra cui, appunto, sono state rinvenute le schede per il candidato Dani, quella con indicazione “Papese” e quelle con la ripetizione del nome del sindaco della lista n. 2.
Come detto, è stata, invece, rinvenuta una scheda con l’indicazione “Papese” e voto con crocesegno sulla lista n. 2.
In proposito, il Collegio rileva che tra i candidati della lista n. 2 esisteva il sig. “Pavese” ed è quindi presumibile che l’elettore abbia voluto indicare proprio questo candidato, sbagliando la trascrizione di una sola lettera nella scrittura del cognome.
Premesso ciò, il Collegio deve valutare, quindi, se tale circostanza, sia idonea, come sostengono i ricorrenti sia pur in riferimento al nominativo “Passese”, a legittimare l’annullamento del voto perché l’elettore, così operando, avrebbe voluto o potuto farsi riconoscere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 64, comma 2, lett.2), DPR n. 570/60.
Ebbene, la citata disposizione afferma nel suo primo comma: “La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti” e, con indicazione tassativa, stabilita nel secondo comma, che “sono nulli i voti contenuti in schede: …. 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Al Collegio appare evidente, allora, dall’esame dell’articolo in questione, come il principio generale sia quello contenuto nel primo comma, secondo cui la validità del voto va sempre affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la volontà dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi espressamente indicate nel comma successivo consente la dichiarazione di nullità del voto. Questa, pertanto, si configura come mera eccezione a detto principio (Cons. Stato, Sez.V, 23.2.1985, n. 118).
La norma che sancisce la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento, quindi, deve essere qualificata come di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo, non in ogni caso d’inosservanza delle regole sulla votazione, ma soltanto quando la relativa scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità. Tali manifestazioni coincidono con quei segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione (Cons. Stato, Sez. V, 22.6.1996, n. 790).
Il voto espresso in modo irregolare, quindi, non è di per sé un voto annullabile e deve essere salvato tutte le volte che l’irregolarità nella sua espressione risulti logicamente spiegabile, come nel caso che essa sia dovuta, ad esempio, ad errore scusabile dell’elettore (Cons. Stato, Sez.V, 9.12.1986, n. 609), ovvero quando non sussistano elementi dimostrativi della volontà di infrangere la regola della segretezza (Cons. Stato, Sez.V, 15.6.1992, n. 560).
D’altra parte, è pur vero che il corpo normativo nel quale la disposizione dell'art. 64 del T.U. n. 570/60 si inserisce è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei procedimenti da esso disciplinati, ma si comprende anche come si debba anche attenuare tale formalismo, al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale, nel rispetto dell’art. 48 Cost., e, in questa prospettiva, di assicurare un valore alle scelte effettuate da tutti gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto (Cons. Stato, Sez. V, 29.7.1997, n. 853).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, il Collegio ritiene che l’elettore abbia inteso indicare il candidato “Pavese” e che abbia errato nel trascrivere una sola lettera all’interno di tale cognome.
Tale circostanza, però, in assenza di ulteriori segni grafici estranei alla ordinaria espressione del voto, non induce a ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia inteso farsi riconoscere, ben potendo in linea di principio un elettore – che nel caso in oggetto, dall’esame del tratto di scrittura piuttosto incerto e irregolare, fa pensare a persona in avanzata età – dar luogo a piccoli errori di trascrizione o mnemonici, in relazione all’esatta composizione del cognome del candidato, all’interno della cabina elettorale.
In questo caso, quindi, il Collegio ritiene applicabile il principio del “favor voti” e, di conseguenza, la censura dei ricorrenti sul punto non appare condivisibile.
Infine, i ricorrenti lamentavano l’esistenza di un buon numero di schede con la ripetizione del nome del candidato sindaco, Renata Zecchino, nello spazio per la preferenza collegata alla lista n. 2, con ciò ritenendo di individuare nuovamente un segno di riconoscimento.
Anche in proposito a tale doglianza il Collegio non ritiene di condividere quanto dedotto dai ricorrenti.
Applicando anche a tale fattispecie il principio del “favor voti” come sopra inteso, ne risulta che la mera ripetizione, con la medesima matita in dotazione e in assenza di ulteriori segni grafici, del nome del candidato sindaco non costituisce una espressione di riconoscibilità inoppugnabile ma esclusivamente un rafforzativo del voto medesimo (Cons. Stato, sez. V, 7.2.00, n.673 e TAR Sardegna, 20.7.02, n.899), con il quale l’elettore può avere inteso ribadire la propria volontà di preferire un candidato piuttosto che un altro (Cons. Stato, sez. V, 18.5.98, n.614).
Da ultimo, non sussistendo motivi di ricorso da accogliere e collegati al contenuto del verbale delle relative operazioni elettorali, si ritiene non rilevante la concessione del termine ai sensi dell’art. 41 R.D. n. 642/07, secondo quanto richiesto in subordine dai ricorrenti, potendo essere la controversia decisa prescindendo dalla documentazione di riferimento, ai sensi dell’art 42 R.D. cit.
Premesso quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Sezione 2^ – rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Giarole e all’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria.

 

Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

 

Giuseppe CALVO, Presidente
Ivo CORREALE, Referendario - estensore
Giorgio MANCA, Referendario


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