| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 24 gennaio 2005
n. 77
Pres. Calvo – Est. Correale
Gerbi e altri (avv. Ranaboldo) – Comune di Giarole (avv.
Scapini) – Zecchino (avv.ti Zappia e Gatti) |
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1. Elezioni – Giudizio elettorale – Irregolarità
formali – Rilevanza – Solo se comportano effetti sostanziali
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2. Elezioni – Giudizio elettorale – Normativa
sulla chiusura, sul suggello e sulla conservazione del materiale
elettorale – Inosservanza – Conseguenze – Nullità delle
elezioni – Condizioni
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3. Elezioni – Giudizio elettorale – Tabelle
di scrutinio – Rilevanza ai fini della verifica sulla regolarità
delle operazioni
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4. Elezioni – Giudizio elettorale - Art.
64 d.p.r. n. 570/1960 - È norma di “stretta interpretazione”
– Conseguenze – Nullità del voto nel caso di segni, scritte
od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente
siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far
riconoscere la propria identità
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5. Elezioni – Giudizio elettorale – Ripetizione
del nome del candidato – Irrilevanza
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1. Nel giudizio elettorale non tutte le irregolarità
formali sono rilevanti ma solo quelle che comportano anche
effetti sostanziali, vale a dire tali solo da influire sulla
sincerità e libertà del voto o delle collegate operazioni
di scrutinio.
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2. Nel giudizio elettorale l’inosservanza
delle norme concernenti la chiusura, il suggello e la conservazione
del materiale elettorale comporta la nullità delle elezioni
o delle operazioni compiute solo se dall’inadempimento consegua
l’impossibilità di verificare la regolarità delle operazioni
stesse; peraltro, per dichiarare la nullità, occorre che
emergano concreti elementi che possano indurre alla convinzione
che un’effettiva manomissione del materiale elettorale vi
è stata.
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3. Nel giudizio elettorale le tabelle di
scrutinio costituiscono l’unico documento di riferimento
da cui risalire alla volontà dell’elettore in caso di discordanza
con quanto riportato nel verbale delle operazioni elettorali.
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4. Nel giudizio elettorale la norma di cui
all’art. 64 d.p.r. n. 570/1960, che sancisce la nullità
del voto per la presenza di segni di riconoscimento, deve
essere qualificata di “stretta interpretazione”, nel senso
che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso
di inosservanza delle regole sulla votazione ma soltanto
quando la relativa scheda rechi segni, scritte od espressioni
che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei
a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la
propria identità e tali segni grafici devono essere estranei
alle esigenze di espressione del voto e non trovare altra
ragionevole spiegazione.
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5. Nel giudizio elettorale la mera ripetizione,
con la medesima matita in dotazione all’elettore e in assenza
di ulteriori segni grafici, del nome del candidato sindaco
non costituisce una espressione di riconoscibilità inoppugnabile
ma un mero rafforzativo del voto medesimo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte – 2^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 968/2004 proposto da
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GERBI Patrizia, TREVISAN Fabrizio, DANI
Emanuele e DISERO’ Claudio, rappresentati e difesi dall’avv.
Carlo Ranaboldo ed elettivamente domiciliati in Torino,
corso Montevecchio 50, presso lo studio dell’avv. Riccardo
Ludogoroff,
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contro
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- il Comune di Giarole, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv.
Nevio Scapini ed elettivamente domiciliato in Torino, via
A. Lamarmora n.40, presso lo studio del medesimo;
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e nei confronti di
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- Zecchino Renata, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Raimondo Zappia e Marco Gatti ed elettivamente
domiciliata in Torino, via Lamarmora 40, presso lo studio
del primo;
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- Pavese Gianfranco, Lomonaco Vincenzo,
Fava Antonella, Michielon Alessandro, Zemide Vittorio, Berretta
Federico, Gaia Pier Giuseppe, D’Eramo Mario, non costituiti
in giudizio,
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per l’annullamento
della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco
e di consiglieri comunali nonché delle operazioni di scrutinio
della sezione elettorale unica nelle elezioni comunali del
12-13/6/2004 del Comune di Giarole avente popolazione sino
a 15.000 abitanti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarole
e quello della sig.ra Renata Zecchino, con le relative produzioni
documentali;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 45/i
del 30 ottobre 2004;
Viste le risultanze della relativa attività istruttoria
svolta in contraddittorio con i rappresentanti delle parti,
di cui ai relativi verbali dell’1 e del 9 dicembre 2004;
Viste la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il
Referendario dr. Ivo Correale;
Uditi l’avv. C. Ranaboldo per i ricorrenti, l’avv. N. Scapini
per il Comune di Giarole e l’avv. R. Zappia per la sig.ra
Zecchino;
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il gravame, in epigrafe indicato, i ricorrenti
esponevano che si era tenuta, in data 12-13 giugno 2004,
la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco
e del consigliere comunale di Giarole.
A tale consultazione si presentavano due candidati sindaci,
collegati alle relative liste: lista n. 1, denominata “Insieme
per Giarole”, collegata al candidato sindaco Patrizia Gerbi,
tra gli odierni ricorrenti; lista n. 2, denominata “Riscopriamo
il passato e ricostruiamo il futuro di Giarole”, collegata
al candidato sindaco Renata Zecchino.
I ricorrenti rilevavano che, all’esito delle operazioni
di scrutinio, erano dichiarate tre schede bianche e quattro
nulle, nel totale di n. 541 schede corrispondenti al numero
dei votanti, su un totale di n. 604 schede autenticate.
Il risultato finale dello scrutinio, quindi, vedeva attribuiti
n. 266 voti alla lista n. 1 e n. 268 voti alla lista n.
2, di cui 166 voti senza preferenze e 100 con voti di preferenza,
per la lista n. 1, e 175 voti senza preferenza e 93 con
preferenza, per la lista n. 2.
Nel riportare i relativi voti, però, risultavano scritti,
al contrario, tali dati, invertendo l’ordine e riconoscendo,
per la lista n. 1, n. 166 preferenze e, per la lista n.
2, n. 175 preferenze.
I ricorrenti rilevavano, altresì, sempre dalla lettura dei
verbali delle operazioni elettorali, che le attività di
scrutinio per l’elezione comunale era iniziata alle ore
16,40 del 14 giugno 2004 e terminata alle ore 16,45 del
medesimo giorno.
Allo ore 18,45 risultava, poi, proclamato sindaco il candidato
collegato alla lista n. 2, sig.ra Renata Zecchino, e alle
ore 19,30 risultavano proclamati i relativi consiglieri
comunali, secondo la cifra individuale a ciascuno spettante.
Nell’illustrare i motivi di diritto, quindi, i ricorrenti
lamentavano quanto segue.
Le operazioni si sarebbero svolte in “clima di agitazione”
e con “il presupposto non certo rasserenante dello status
del Presidente”, coniuge di un candidato consigliere della
lista n. 2, pur se tale situazione, per ammissione degli
stessi ricorrenti, non comportava incompatibilità, a differenza
di quanto accade in altra regione con statuto speciale.
Inoltre, i ricorrenti esponevano che il Presidente avrebbe
condotto con “fretta” le operazioni di scrutinio, che risultavano
svolte, secondo quanto riportato nei verbali, tra le ore
16,40 e le ore 16,45 del 14 giugno 2004.
Risultava, poi, a detta dei ricorrenti, il rinvenimento
di quattro schede prive di voto di modello difforme o non
autenticate ma non la presenza di ulteriori quattro schede
nulle, definite “regolari”, perché appartenenti alle 604
autenticate, su cui i quattro elettori avevano apposto disegni
o frasi sconvenienti.
I ricorrenti, quindi, ribadivano che l’assegnazione delle
preferenze ai vari candidati consiglieri risultava incomprensibile
perché superiore (rispettivamente, n. 166 per la lista n.
1 e n. 175 per la lista n. 2) al numero dichiarato (rispettivamente,
di 100 e 93).
Il verbale, infine, non risultava compilato nelle parti
riservate alla registrazione dei voti nulli e delle contestazioni,
pur essendovi almeno 15 casi di nullità a vari effetti,
risultanti dalle relative contestazioni, tra cui:
- scheda con voto alla lista n. 2 e preferenza “DISERO’”;
- scheda con preferenza “CAMINATI”;
- scheda con preferenza “PASSESE”;
- almeno sei schede con doppia preferenza;
- almeno cinque schede con preferenza al candidato sindaco
della lista n. 2.
Risultava, inoltre, che il Presidente aveva disposto il
conteggio dei voti mediante la formazione di 26 “mucchietti”
(12 per ogni lista più i due delle schede senza preferenza),
privi di idonei separatori, uno accanto all’altro e, in
parte, disseminati sulle sedie per mancanza di spazio sul
tavolo, che risultavano anche mischiatisi, ad un certo punto
delle operazioni, per una folata di vento entrata nella
stanza.
Concluso lo spoglio, il risultato segnato sulle tabelle
di scrutinio assegnava 101 voti di preferenza per la lista
n. 1 e 92 per la lista n. 2. Riprocedendo al conteggio manuale
delle schede presenti nei “mucchietti”, il risultato mutava
in 100 a 93, con sottrazione di un voto, quindi, alla lista
n. 1 e attribuzione alla lista n. 2, pur in presenza di
una scheda isolata della lista n. 1 non più rinvenutasi
al momento del riconteggio manuale in questione.
Il Presidente, così, privilegiava il conteggio finale come
rieffettuato, con definitiva assegnazione dei voti di preferenza
nel numero di 100 per la lista n. 1 e 93 per la lista n.
2.
Inoltre, le preferenze per il candidato Dani Emanuele erano
28, e non 27 come riportato, cui aggiungere un ulteriore
voto perché la relativa preferenza era indicata con il solo
nome di battesimo, inconfondibile. Tale voto, erroneamente
non assegnato neanche alla lista, aveva contribuito all’esito
dello scrutinio finale favorevole alla lista n. 2.
In relazione alle specifiche schede sopra segnalate, poi,
i ricorrenti rilevavano che la scheda con preferenza “DISERO’”
era stata correttamente assegnata alla lista n. 2, ai sensi
dell’art. 57, comma 7°, DPR n. 570/1960, applicabile ai
comuni con meno di 15.000 abitanti.
Le due schede con preferenza “CAMINATI” e “PASSESE” erano
però state assegnate erroneamente alla lista n. 2 pur contenenti
l’indicazione di un nominativo diverso dai candidati di
lista.
Le cinque schede con ripetizione del nominativo, già prestampato,
del sindaco collegato alla lista n. 2, erano contraddistinte
da un evidente segno di riconoscimento tale da rendere annullabile
la scheda, non sussistendo in Giarole particolari condizioni
socio culturali atte a giustificare la prevalenza del “favor
voti”.
I ricorrenti chiedevano, quindi, la correzione degli errori
materiali e l’annullamento delle operazioni elettorali,
previa verificazione istruttoria.
Con decreto presidenziale n. 8/2004, in data 5 luglio 2004,
è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso per
il 20 ottobre 2004 ed è stato nominato il relatore.
Il ricorso, con il pedissequo decreto presidenziale, risultava,
quindi, ritualmente notificato.
Si costituiva in giudizio il Comune di Giarole rilevando,
genericamente, l’infondatezza del gravame, contestando la
ricostruzione dei fatti come prospettata dai ricorrenti.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata, Renata
Zecchino, ribadendo anch’essa l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza istruttoria n. 45/i del 30 ottobre 2004, questa
Sezione disponeva l’esecuzione di una verificazione, a cura
del Prefetto della Provincia di Alessandria, o di un funzionario
da lui delegato, con le modalità indicate dall’art. 26 del
R.D. n. 642/1907, in contraddittorio con le parti, mediante
acquisizione dei verbali delle operazioni di voto e delle
sole schede contestate, con riferimento al ricorso, fissando
per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza del 12
gennaio 2005.
In data 22 dicembre 2004 era ottemperata l’ordinanza sopra
ricordata mediante il deposito in atti dei verbali delle
operazioni svolte, in contraddittorio con le parti come
rappresentate, dal funzionario delegato dal Prefetto della
Provincia di Alessandria nonché di copia delle schede contestate
e dei verbali delle operazioni di voto.
In particolare, dalla verifica effettuata in contraddittorio
in date 1 e 9 dicembre 2004, risultava in sintesi quanto
segue:
In relazione al verbale del 1 dicembre 2004, premessa una
breve esposizione dell’oggetto del ricorso, si legge che
“ L’avv. Ranaboldo fa constatare che, mentre la busta n.
8 è giunta alla Prefettura regolarmente sigillata la busta
n. 8 ter contenente le schede nulle, bianche, contenenti
voti nulli o contestati, copia delle tabelle di scrutinio
e o carte relative ai reclami ed alle proteste non è stata
sigillata di componenti del seggio prima dell’inserimento
nella busta n. 8.
Viene aperta n. 8 ter e si da atto che contiene copia della
tabella di scrutinio frontespizio rosso e n. 7 schede, di
cui 3 non contenenti alcuna espressione di voto e le restanti
schede 1° recante segno di croce tracciato in entrambi i
simboli ed i relativi nominati dei candidati alla carica
di sindaco. La 2° recante uno scarabocchio che comprende
entrambe le caselle contenenti i nominati e i simboli dei
candidati alla carica di sindaco. La 3° contenente l’indicazione
del nominativo “FRANCA CAMINATI” sulla linea riservata all’espressione
del voto di preferenza, nella casella relativa al candidato
alla carica di Sindaco Renata Zecchino”.
In relazione al verbale del 9 dicembre 2004, in sintesi,
si rileva che l’avv. Ranaboldo chiedeva la verifica del
numero delle schede presenti nella busta n. 9 (PC), la verifica
dell’esistenza delle schede dichiarate a verbale nulle per
modello difforme o non autenticate, la verifica delle 101
schede con voti al solo candidato sindaco della lista n.
1, la verifica delle 29 schede con preferenza Dani, Emanuele
o Lele, la verifica dell’esistenza della scheda con preferenza
“Caminati” assegnata alla lista n. 2, la verifica della
scheda con preferenza “Passese” assegnata alla lista n.
2, la verifica di almeno cinque schede con indicato il nome
“Zecchino” nella sezione della preferenza.
L’avv. Zappia non si opponeva alla verificazione delle schede
oggetto di contestazione ma si opponeva al conteggio delle
cento schede con voti al candidato sindaco Gerbi, per mancata
indicazione di vizi delle stesse, rinnovandosi, altrimenti,
le operazioni elettorali.
Dalla verificazione, quindi, delle sole schede oggetto di
contestazione su cui concordavano entrambe le parti come
rappresentate, emergeva quanto segue: si rinvenivano nella
busta n. 534 schede, suddivise per “mazzetti”, ciascuno
chiuso con elastico o con foglietto separatore, con indicazione
all’esterno del numero delle schede ivi contenute che, all’esito
del conteggio, risultava coincidente.
Si verificava, altresì, che: “ N. 27 schede contengono preferenza
espressa in favore di DANI o DANI EMANUELE, mentre 1 sola
scheda contiene l’indicazione LELE in totale 28;
Non esiste alcuna scheda recante l’indicazione del nome
“CAMINATI”;
Si da atto che n. 7 schede contengono l’indicazione ripetuta
a matita del none “RENATA ZECCHINO” o “ZECCHINO”;
Non sono state rinvenute le quattro schede di modello difforme
e prive di bollo, prive comunque di voto…”.
In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti depositavano
una memoria in cui illustravano ulteriormente le proprie
tesi difensive, alla luce dell’esito delle risultanze istruttorie.
In essa i ricorrenti insistevano per l’ammissibilità e tempestività
del ricorso. Inoltre rilevavano che la verificazione avrebbe
dovuto contemplare anche la individuazione delle 101 schede
con voto di preferenza attribuite alla lista n. 1, secondo
le contestazioni indicate nel ricorso.
Rilevavano, inoltre, che non erano state rinvenute le quattro
schede dichiarate nulle “per modello difforme o non autenticate”
e che la busta destinata a contenerle non era pervenuta
sigillata alla Prefettura. Inoltre erano state rinvenute
quattro schede dichiarate nulle per difformità diversa e
ciò faceva indurre a ritenere le schede in questione come
indebitamente sostituite, con la conseguente invalidità
dell’intera consultazione.
L’opposizione dei resistenti in sede di verificazione, poi,
avrebbe impedito la corretta verifica della presenza della
scheda con preferenza “CAMINATI” tra quelle assegnate alla
lista n.2 nonché il conteggio delle preferenze assegnate
al candidato Dani.
In relazione alle riscontrate schede con preferenza “PAPESE”
e con il nome del candidato sindaco ripetuto, i ricorrenti
ribadivano le proprie censure, con conseguente correzione
dello scrutinio finale, per un totale di voti 266 alla lista
n.1, collegata al candidato sindaco Patrizia Gerbi, e di
voti 260 per la lista n. 2, collegata al candidato sindaco
Renata Zecchino.
Nell’udienza del 12 gennaio 2005, dopo la discussione del
ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione nella
susseguente camera di consiglio, al termine della quale
è stato letto il dispositivo della sentenza.
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DIRITTO
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Procedendo ad esaminare le censure nell’ordine
prospettato dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, si
precisa quanto segue.
In relazione alla circostanza come dedotta, secondo cui
le operazioni dell’ufficio elettorale si sarebbero svolte
in “un clima di agitazione”, il Collegio rileva che tali
affermazioni non sono state suffragate da alcun principio
di prova ma si limitano a mere asserzioni dei ricorrenti.
Dalla lettura dei verbali relativi, infatti, non si evince
alcuna segnalazione o protesta che sia idonea a ricostruire
l’atmosfera in cui si sono svolte le suddette operazioni
o l’eventuale irregolarità delle stesse, in grado da assurgere
almeno a principio di prova di quanto sostenuto dai ricorrenti
per cui, sul punto, il Collegio non ritiene di avere nulla
da rilevare in base alle risultanze istruttorie e alle allegazione
delle parti.
Si rammenta, infatti, che nei giudizi elettorali, pur se
l’onere del ricorrente deve essere valutato con minor rigore,
stante la difficoltà per il ricorrente di prendere integrale
visione degli atti del procedimento elettorale, tale difficoltà
non può tradursi in una illimitata facoltà di prospettare
qualunque vizio che risulti funzionale a migliorare la posizione
dell’interessato, onde pervenire comunque ad un accertamento
istruttorio, occorrendo comunque che i vizi dedotti vengano
prospettati secondo ragionevolezza e sostenuti da qualche
riscontro obiettivo, diverso dalle mere asserzioni attoree
(Cons. Stato, sez.V, 22.4.96, n.476 e TAR Lazio, sez.II,
22.1.02, n.561).
In secondo luogo, i ricorrenti si dolevano della “fretta”
con la quale sarebbero state concluse le operazioni di scrutinio,
durate solo cinque minuti, dalle ore 16,40 alle ore 16,45
del 14 giugno 2004, secondo quanto riportato nel relativo
verbale.
Ebbene, sul punto, secondo quanto anche ricostruito dal
Comune resistente e dalla controinteressata, il Collegio
ritiene di individuare un mero errore di trascrizione dell’orario
di chiusura delle operazioni in questione. A pag. 74 e a
pag. 75 del verbale, infatti, si nota che l’ora di chiusura
delle operazioni è indicata nelle 18,45, orario più che
congruo in relazione alle operazioni come descritte e svolte.
In particolare, a pag. 74 si nota la scrittura dell’orario
ricalcata su altra precedentemente abbozzata, con ciò facendo
presumere che in un primo momento il verbalizzante abbia
semplicemente errato nel trascrivere l’orario e si sia corretto
nel senso indicato, come attestato senza riserve, d’altronde,
dalla sottoscrizione del vicepresidente e degli scrutatori.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche dalla lettura
del verbale (pag. 76) nella parte in cui viene dato atto
della proclamazione del candidato eletto sindaco, appunto
alle ore 18,45, senza soluzione di continuità con la fine
delle operazioni di scrutinio.
Il Collegio ritiene, quindi, che dalla lettura integrale
del verbale e dalla sua interpretazione più logica, le operazioni
di scrutinio si siano protratte dalle ore 16.40 alle ore
18,45 del 14 giugno 2004, senza che ciò comporti alcun vizio
rilevante ai fini dell’annullamento delle operazioni stesse,
come invece richiesto dai ricorrenti.
Potrebbe trattarsi, semmai, di mera irregolarità nella stesura
del verbale ma, come noto, nel giudizio elettorale, non
tutte le irregolarità formali sono rilevanti ma solo quelle
che comportano anche effetti “sostanziali”, vale a dire
tali da influire sulla sincerità e libertà sia del voto
sia delle collegate operazioni di scrutinio (Cons. Stato,
sez. V, 2.10.02, n.5157).
Quand’anche vi fosse stato questo errore di trascrizione,
quindi, e in assenza di ulteriori allegazioni probatorie
da parte dei ricorrenti, anche all’esito della verificazione
istruttoria, la lettura delle altri parti del verbale fa
desumere che l’orario effettivo sia stato quello tra le
ore 16,40 e le ore 18,45, senza alcuna accelerazione inopportuna
da parte del Presidente di seggio nel dar luogo alle operazioni
di scrutinio, secondo quanto invece contestato nel ricorso.
Ad analoga conclusione di irrilevanza deve pervenirsi in
relazione al richiamo allo “status” del Presidente di seggio,
coniuge di un candidato consigliere della lista opposta
a quella di appartenenza dei ricorrenti, atteso che la normativa
vigente, come ammesso dai medesimi ricorrenti, non impedisce
tale situazione.
In relazione al numero delle schede nulle, individuate in
quattro totali, e alla loro effettiva ragione di nullità,
i ricorrenti rilevavano che dal verbale esse erano state
ritenute tali perché “difformi o non autenticate, ai sensi
dell’art. 64, comma 2, n.1) DPR n. 570/60, evidentemente,
mentre risultavano anche quattro schede nulle, definite
“regolari”, perché contenenti segni non convenzionali, ai
sensi dell’art. 64, comma 2, n.2), DPR cit.
In effetti, dalla lettura del verbale (pag.44), il numero
delle schede nulle individuato in quattro è stato trascritto
nello spazio sub n. 2), riservato alle schede dichiarate
nulle per le ragioni indicate nel predetto art. 64, comma
2, n.1), DPR cit. e non in quello, sub n. 1), riservato
alle schede nulle perché presentanti scritture o segni tali
da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia
voluto farsi riconoscere.
Dalla verificazione istruttoria del 1 dicembre 2004 è emerso
che sono state rinvenute in totale quattro schede inserite
nella busta n. 8-ter, contenente le schede bianche e nulle
( o i voti nulli o contestati); queste, per la descrizione
delle stesse, sono relative, con evidenza, a voti espressi
con espressioni non convenzionali o riconoscibili e, quindi,
corrispondono a quelle richiamate nel ricorso come mancanti
dai ricorrenti; nella verificazione del 9 dicembre 2004
risulta altresì che non sono state rinvenute altre schede
nulle di modello difforme o non autenticate.
Ciò comporta, ad opinione dei ricorrenti, secondo quanto
riportato nel verbale, che le quattro schede nulle per i
motivi di cui all’art. 64, comma 2, n.1), DPR. cit., non
sarebbero state inserite nella relativa busta n.8-ter, riscontrata
non sigillata nella verifica istruttoria. Ciò dovrebbe dar
luogo alla invalidità dell’intera consultazione elettorale
perché le quattro schede potrebbero essere state sostituite
indebitamente con quelle effettivamente riscontrate.
Come detto in precedenza, anche nel giudizio elettorale,
le mere asserzioni del ricorrente, non suffragate da un
principio di prova, non possono costituire fondamento per
dare per riscontrati i vizi dedotti.
In realtà, i ricorrenti ritengono che la circostanza del
rinvenimento di tali schede nella busta 8-ter, risultata
non sigillata, fonderebbe la loro perplessità almeno “in
astratto”, ben potendo tali schede essere sostituite o sottratte
in un momento anteriore alla verificazione istruttoria.
Sul punto, però, il Collegio ritiene di non concordare con
quanto dedotto dai ricorrenti.
In particolare, dalla lettura del verbale delle operazioni
di scrutinio (pag. 73), risulta testualmente: “ Il Presidente…3)ripone
nella BUSTA N. 8-ter (P.C.) le schede bianche, le schede
nulle, le schede corrispondenti a voti nulli o contestati
a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative
ai reclami ed alle proteste, schede e carte che sono già
state immediatamente firmate a norma di legge: nella medesima
BUSTA n. 8-bis (P.C.) viene inoltre inclusa una copia delle
tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso
(Modello n. 263-AR).
Successivamente:
4) le Buste N. 8-bis (P.C.) e N. 8-ter (P.C.), confezionate
come indicato nei numeri 2) e 3), sono inserite nella BUSTA
N.8 (P.C.).
In quest’ultima busta il presidente inserisce anche un esemplare
del presente verbale (Modello n. 195-AR).
Quindi la BUSTA N. 8 (P.C.) viene chiusa e su di essa devono
essere apposti il bollo della sezione, le firme del presidente,
di almeno due scrutatori e dei rappresentanti delle liste
dei candidati presso la sezione che ne facciano richiesta.”.
Dalla verificazione istruttoria è poi emerso che tali formalità
di sigillatura della Busta n. 8 sono state rispettate, poiché
nel verbale del 1 dicembre 2004 il medesimo legale dei ricorrenti,
presente alle operazioni, “…fa constare che, mentre la busta
n.8 è giunta alla Prefettura regolarmente sigillata, la
busta n. 8-ter…non è stata sigillata…”.
Il Collegio osserva, però, che secondo le operazioni descritte
nel verbale, la busta n. 8-ter, di cui non risulta peraltro
prescritta la sigillatura, è stata immediatamente, senza
soluzione di continuità, inserita, unitamente alla busta
n. 8-bis, nella Busta n. 8, a sua volta immediatamente sigillata
secondo la procedura ivi descritta.
Di conseguenza, non si vede quando le schede nulle possano
essere state manomesse o sostituite, se la Busta n. 8 è
pervenuta a sua volta integra nella sigillatura al momento
della verificazione istruttoria.
In assenza di altra documentazione probatoria, quindi, e
alla luce di quanto descritto nei verbali delle operazioni
elettorali e di verificazione istruttoria, la tesi dei ricorrenti
non può essere condivisa perché fondata su mere asserzioni.
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, l’inosservanza
delle norme concernenti la chiusura, il suggello e la conservazione
del materiale elettorale comporta la nullità delle elezioni
o delle operazioni compiute nelle sezioni interessate solo
se dall’inadempienza consegua l’impossibilità di verificare
la regolarità delle operazioni stesse; peraltro, per dichiarare
la nullità, occorre che emergano concreti elementi che possano
indurre alla convinzione di un’effettiva manomissione del
materiale elettorale ( Cons. Stato, Sez.V, 19.2.04, n. 681,
nonché 15.9.01, n.4830, 1.6.01, n.2972 e 14.11.00, n.6104).
Il Collegio, quindi, ritiene che vi sia una spiegazione
più plausibile in relazione alla circostanza dedotta dai
ricorrenti, spiegazione che vede, di nuovo, una disattenzione
nella compilazione del verbale, segno – questo – di poca
scrupolosità da parte dei verbalizzanti ma non tale da portare
all’invalidità delle operazioni elettorali.
In sostanza, è probabile che il verbalizzante abbia semplicemente
invertito la casella in cui trascrivere il numero delle
schede nulle, riportando il numero quattro in quella riservata
alle schede nulle per contrarietà a quanto previsto dall’art.
64, comma 2, lett.1), DPR 570/1960, in luogo della casella,
di effettivo inserimento, riservata al numero di schede
nulle per riconoscibilità del voto.
Poiché dal computo effettuato anche in sede di verificazione
istruttoria, il totale delle schede nulle rimane di quattro,
il Collegio non rinviene alcuna altra interpretazione dei
fatti, non concordando, per quanto descritto in precedenza,
con le deduzioni attoree.
Questo per quanto riguarda la presunta nullità delle operazioni
elettorali mentre il Collegio non può fare a meno di rilevare
l’irrilevanza della censura, qualora essa fosse dedotta
alla contestazione del mancato conteggio di ulteriori schede
nulle, che comunque non apporterebbe nessun beneficio alla
lista dei ricorrenti in relazione alle risultanze finali
dello scrutinio.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, poi, in relazione
alla contestazione per la quale non sarebbe stato compilato
il verbale nelle parti riservate alla registrazione dei
voti nulli e delle contestazioni.
Anche in questo caso – come in precedenza ricordato - le
mere irregolarità, come sono quelle collegate all’errata
compilazione dei verbali, non portano automaticamente all’annullamento
delle operazioni elettorali se non sono surrogate da elementi
di prova idonei ad attestare l’incisione sostanziale sull’attribuzione
dei voti o sulla loro integrità. Nel caso di specie tale
circostanza manca, per cui non si rinviene alcun motivo,
anche alla luce della verificazione istruttoria che ha portato
al riscontro di tutte le schede votate, per disporre l’annullamento
come richiesto dai ricorrenti sotto tale profilo.
In relazione alla contestazione della procedura di primo
conteggio dei voti, avvenuto con la suddivisione per “mucchietti”,
in effetti attestata anche dalla verificazione istruttoria,
il Collegio rileva che tale modo di procedere, non sussistendo
particolari modalità sacramentali di conteggio che il presidente
è tenuto ad osservare, in assenza, anche in questa occasione,
di ulteriori allegazioni probatorie attestanti evidenti
irregolarità avvenute, non comporta particolari conseguenze,
soprattutto se il conteggio risulta effettuato una seconda
volta, come ammesso dai medesimi ricorrenti, proprio per
verificare la correttezza del computo dei voti, soprattutto
“di preferenza”. Sostengono inoltre i ricorrenti che tale
modo di procedere aveva dato luogo, in un primo conteggio
riportato sulle tabelle di scrutinio, ad un totale di voti
di preferenza 101 per la lista n. 1 e 92 per la lista n.2;
poi, procedendo ad un nuovo conteggio dei voti, ne sarebbe
derivato un risultato diverso, comportante voti 100 per
la lista n. 1 e 93 per la lista n. 2.
A detta dei ricorrenti, inoltre, una folata di vento avrebbe
mischiato le schede allocate nei mucchietti e una scheda,
al momento del secondo conteggio di verifica, non sarebbe
“risultato al suo posto”.
In merito, il Collegio rileva la genericità di tali due
ultime asserzioni, non surrogate da alcun principio di prova,
in assenza di descrizione di tali circostanze nei verbali,
e, soprattutto, in considerazione del conteggio di verificazione
istruttoria, che confermava la valutazione di tutte le schede
votate.
In secondo luogo, dalla lettura delle tabelle di scrutinio,
che – si ricorda - costituiscono l’unico documento di riferimento
da cui risalire alla volontà dell’elettore, in caso di discordanza
con quanto riportato nei verbali (TAR Lazio, sez.II, 22.1.02,
n.561 e TAR Campania, Na, 14.4.03, n.3777)), non risulta
quanto dedotto dai ricorrenti ma, in realtà, risulta che
i voti attribuiti alla lista n. 2 sono comunque stati sempre
93 (pag.10), mentre, in effetti, alla lista n. 1 risultano
attribuiti sicuramente voti 100, con l’aggiunta del segno
sul numero prestampato “101” ma cerchiato con la scritta
“NO” collegata ad una sbarra trasversale. Ciò fa ritenere,
in assenza di contestazioni a verbale, che, nuovamente,
il verbalizzante abbia segnato per errore la traccia sul
numero 101, accorgendosi del fatto e precisando con una
negazione, ivi pure trascritta, l’errore compiuto.
Ad ogni modo, non coincide con le asserzioni dei ricorrenti
la circostanza che alla lista n. 2 siano stati riconosciuti
in un primo momenti voti 92, perché – come detto – dalla
lettura del verbale di scrutinio risulta esclusivamente
l’attribuzione di voti 93.
D’altro canto, anche dalla verificazione istruttoria, sono
emerse n 541 schede in totale, corrispondenti al numero
dei votanti secondo quanto indicato nel verbale delle operazioni
elettorali (pag.33), di cui 4 schede nulle, 3 schede bianche
e 534 con indicazione di voto ritenuta valida. Sottraendo,
da queste ultime, n. 175 voti di preferenza della lista
n. 2 e n. 166 voti di preferenza della lista n. 1, secondo
quanto riportato nei verbali delle operazioni elettorali,
ne permangono n. 193; considerando che le tabelle di scrutinio
riportano direttamente voti 93 senza preferenza alla lista
n. 2, ne consegue che rimangono, per la lista n. 1, proprio
n. 100 voti che sono quelli concretamente assegnatile. Non
si desume, quindi, la “perdita” di una scheda, e del conseguente
voto, come ritenuto dai ricorrenti.
Giustamente, quindi, in sede di verificazione non si è proceduto
al conteggio di tutte le schede contenenti voti di preferenza,
in assenza di specifici vizi dedotti dai ricorrenti nell’atto
introduttivo – limitandosi questi solo alla trascrizione
degli stessi nel verbale di scrutinio – perché, altrimenti,
si sarebbe dato luogo al rinnovo delle operazioni e al riesame
integrale di tutta l’attività svolta nella sezione elettorale,
in disconoscimento della preclusione operante in tal senso
nel giudizio elettorale (Cons. Stato, Sez.V, 15.2.01, n.796
e TAR Campania, Na, 14.4.03, n.3777).
In relazione alla contestazione sui voti di preferenza riconosciuti
al candidato Dani Emanuele, tra gli attuali ricorrenti,
il Collegio osserva che dalla verificazione istruttoria,
contrariamente a quanto dedotto nel ricorso introduttivo,
il totale di schede a tale candidato sicuramente riconducibili
ammontava a 27, e non a 28 come sostenuto. Inoltre, risultava
la presenza di una scheda ritenuta contenente esclusivamente
l’indicazione “LELE” che deve essere stata considerata attribuibile
alla lista ma non al candidato indicato, risultando in carico
a quest’ultimo un numero di preferenze totali pari a 27,
secondo quanto riportato nelle tabelle di scrutinio e nel
verbale delle operazioni elettorali, che coincidono sul
punto.
Dalla verificazione istruttoria è emerso che tale inefficacia
della preferenza è stata evidentemente rilevata per essere
stato espresso il voto di preferenza con l’indicazione della
sola espressione “LELE” - con la seconda “elle” particolarmente
calcata e sovrapposta ad una sottostante lettera, presumibilmente
una “E” – senza ulteriore indicazione di prenome o cognome,
sul rigo riservato alla preferenza per la lista n.1 e con
crocesegno sul simbolo di lista.
Al Collegio, in proposito, risulta attestata l’attribuzione
del voto di lista secondo la ricostruzione operata in precedenza
con il conteggio a ritroso, al contrario di quanto assunto
dei ricorrenti che deducono, invece, la mancata attribuzione
di tale voto di lista, considerando che, al termine dello
scrutinio, secondo il loro assunto, la lista n. 1 aveva
n. 101 voti privi di preferenza.
Come ricostruito, invece, i voti di preferenza della lista
n. 1 ammontavano a 100, essendo il segno sul 101 un mero
errore di trascrizione subito rilevato, per cui ne emerge
che non risulta sottratto alcun voto di lista a quella di
appartenenza del candidato “Dani”, in relazione a tale particolare
scheda, considerando che il numero delle schede votate corrisponde
a quelle rinvenute, suddivise per nulle, bianche, con preferenza
e senza preferenza, per ciascuna lista.
Per quel che riguarda la scheda con voto alla lista n. 2
e preferenza “Disero’” (candidato per la lista n. 1), gli
stessi ricorrenti ammettono nel ricorso la correttezza dell’attribuzione
del voto di lista e l’inefficacia della preferenza, ai sensi
dell’art. 57, comma 7°, DPR n. 570/60, per cui non si comprende
il senso della censura.
Inoltre, nel ricorso, i ricorrenti rilevavano anche la presenza
di una scheda con preferenza “Caminati” e di una scheda
con preferenza “Passese”, ritenute come illegittimamente
attribuite alla lista n. 2.
In merito, dalla verificazione istruttoria, non è stata
rinvenuta, in realtà, nessuna scheda con l’indicazione del
nome “Caminati” o “Passese”.
E’ stata rinvenuta soltanto una scheda con indicazione “
Franca Caminati” tra le quattro dichiarate nulle già durante
lo scrutinio, come riportato nel verbale del 1 dicembre
2004. Ne consegue, che la censura dei ricorrenti sul punto
è inconferente, non sussistendo ulteriori schede con l’indicazione
“Caminati” che siano state attribuite alla lista n. 2 e
l’unica con tale espressione risulta già annullata durante
le operazioni di scrutinio.
Anche per tale ragione e per il conteggio sopra riportato,
non si ritiene che la mancata verifica di tutte le schede
con preferenza, come richiesto in corso di verificazione
istruttoria, abbia comportato l’impossibilità di verificare
la presenza di tale scheda perché, dalla lettura del verbale
della verificazione istruttoria risulta che il controllo
della presenza della scheda con presunta indicazione “Caminati”
è stato effettuato nelle 534 schede votate, tra cui, appunto,
sono state rinvenute le schede per il candidato Dani, quella
con indicazione “Papese” e quelle con la ripetizione del
nome del sindaco della lista n. 2.
Come detto, è stata, invece, rinvenuta una scheda con l’indicazione
“Papese” e voto con crocesegno sulla lista n. 2.
In proposito, il Collegio rileva che tra i candidati della
lista n. 2 esisteva il sig. “Pavese” ed è quindi presumibile
che l’elettore abbia voluto indicare proprio questo candidato,
sbagliando la trascrizione di una sola lettera nella scrittura
del cognome.
Premesso ciò, il Collegio deve valutare, quindi, se tale
circostanza, sia idonea, come sostengono i ricorrenti sia
pur in riferimento al nominativo “Passese”, a legittimare
l’annullamento del voto perché l’elettore, così operando,
avrebbe voluto o potuto farsi riconoscere, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 64, comma 2, lett.2), DPR n. 570/60.
Ebbene, la citata disposizione afferma nel suo primo comma:
“La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere
ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva
dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti” e,
con indicazione tassativa, stabilita nel secondo comma,
che “sono nulli i voti contenuti in schede: …. 2) che presentano
scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile,
che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Al Collegio appare evidente, allora, dall’esame dell’articolo
in questione, come il principio generale sia quello contenuto
nel primo comma, secondo cui la validità del voto va sempre
affermata quando sia possibile desumere dalla scheda la
volontà dell'elettore e soltanto la ricorrenza delle ipotesi
espressamente indicate nel comma successivo consente la
dichiarazione di nullità del voto. Questa, pertanto, si
configura come mera eccezione a detto principio (Cons. Stato,
Sez.V, 23.2.1985, n. 118).
La norma che sancisce la nullità del voto per la presenza
di segni di riconoscimento, quindi, deve essere qualificata
come di stretta interpretazione, nel senso che il voto può
essere dichiarato nullo, non in ogni caso d’inosservanza
delle regole sulla votazione, ma soltanto quando la relativa
scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente
ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà
dell’elettore di far riconoscere la propria identità. Tali
manifestazioni coincidono con quei segni che, estranei alle
esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole
spiegazione (Cons. Stato, Sez. V, 22.6.1996, n. 790).
Il voto espresso in modo irregolare, quindi, non è di per
sé un voto annullabile e deve essere salvato tutte le volte
che l’irregolarità nella sua espressione risulti logicamente
spiegabile, come nel caso che essa sia dovuta, ad esempio,
ad errore scusabile dell’elettore (Cons. Stato, Sez.V, 9.12.1986,
n. 609), ovvero quando non sussistano elementi dimostrativi
della volontà di infrangere la regola della segretezza (Cons.
Stato, Sez.V, 15.6.1992, n. 560).
D’altra parte, è pur vero che il corpo normativo nel quale
la disposizione dell'art. 64 del T.U. n. 570/60 si inserisce
è ispirato alla rigidità delle forme degli atti e dei procedimenti
da esso disciplinati, ma si comprende anche come si debba
anche attenuare tale formalismo, al fine primario di garantire
il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale,
nel rispetto dell’art. 48 Cost., e, in questa prospettiva,
di assicurare un valore alle scelte effettuate da tutti
gli elettori, anche da coloro che non siano in grado di
apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni
per l’espressione del voto (Cons. Stato, Sez. V, 29.7.1997,
n. 853).
Applicando tali principi al caso di specie, quindi, il Collegio
ritiene che l’elettore abbia inteso indicare il candidato
“Pavese” e che abbia errato nel trascrivere una sola lettera
all’interno di tale cognome.
Tale circostanza, però, in assenza di ulteriori segni grafici
estranei alla ordinaria espressione del voto, non induce
a ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia
inteso farsi riconoscere, ben potendo in linea di principio
un elettore – che nel caso in oggetto, dall’esame del tratto
di scrittura piuttosto incerto e irregolare, fa pensare
a persona in avanzata età – dar luogo a piccoli errori di
trascrizione o mnemonici, in relazione all’esatta composizione
del cognome del candidato, all’interno della cabina elettorale.
In questo caso, quindi, il Collegio ritiene applicabile
il principio del “favor voti” e, di conseguenza, la censura
dei ricorrenti sul punto non appare condivisibile.
Infine, i ricorrenti lamentavano l’esistenza di un buon
numero di schede con la ripetizione del nome del candidato
sindaco, Renata Zecchino, nello spazio per la preferenza
collegata alla lista n. 2, con ciò ritenendo di individuare
nuovamente un segno di riconoscimento.
Anche in proposito a tale doglianza il Collegio non ritiene
di condividere quanto dedotto dai ricorrenti.
Applicando anche a tale fattispecie il principio del “favor
voti” come sopra inteso, ne risulta che la mera ripetizione,
con la medesima matita in dotazione e in assenza di ulteriori
segni grafici, del nome del candidato sindaco non costituisce
una espressione di riconoscibilità inoppugnabile ma esclusivamente
un rafforzativo del voto medesimo (Cons. Stato, sez. V,
7.2.00, n.673 e TAR Sardegna, 20.7.02, n.899), con il quale
l’elettore può avere inteso ribadire la propria volontà
di preferire un candidato piuttosto che un altro (Cons.
Stato, sez. V, 18.5.98, n.614).
Da ultimo, non sussistendo motivi di ricorso da accogliere
e collegati al contenuto del verbale delle relative operazioni
elettorali, si ritiene non rilevante la concessione del
termine ai sensi dell’art. 41 R.D. n. 642/07, secondo quanto
richiesto in subordine dai ricorrenti, potendo essere la
controversia decisa prescindendo dalla documentazione di
riferimento, ai sensi dell’art 42 R.D. cit.
Premesso quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte – Sezione 2^ – rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata, a
cura della Segreteria, al Comune di Giarole e all’Ufficio
Territoriale del Governo di Alessandria.
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Così deciso in Torino, alla camera di consiglio
del 12 gennaio 2005, con l’intervento dei signori magistrati:
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Giuseppe CALVO, Presidente
Ivo CORREALE, Referendario - estensore
Giorgio MANCA, Referendario
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