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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE III - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 22
Pres. Vitellio, Est. Leotta
IAGI S.p.a. (Avv .N.Seminara),/ Azienda Policlinico dell’Univesità degli Studi di Catania (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), Impresa Coco e Corsaro (Avv. A.Scuderi e M. Corsaro)


1. Contratti della P.A.- Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione - Categorie opere generali e specializzate - Possesso qualifiche - D.P.R. 34/2000, all.A. – Categorie OS 6 e OS 7 - Categoria “non a qualificazione obbligatoria” - Conseguenze

 

2. Contratti della P.A.- Gara d’appalto - Requisiti di partecipazione - Categorie opere generali e specializzate - Possesso qualifiche – Idoneità della qualificazione OG 1 per l’esecuzione di lavori OS 6 e OS 7 - Sussiste

1. In base al D.P.R. 34/2000, all.A., le categorie OS6 e OS7 rientrano tra quelle “non a qualificazione obbligatoria”, il che comporta che le relative lavorazioni possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatici, ancorché prive delle relative qualificazioni.

 

2. L’impresa che sia munita di qualificazione (di importo adeguato) per la categoria generale OG 1 è legittimata ad eseguire gli interventi relativi alle categorie specializzate OS 6 e OS 7, fatta salva l’ipotesi in cui il bando di gara contenga una clausola di segno opposto, richiedendo espressamente il possesso delle qualificazioni nelle categorie specializzate.


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