| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE III - Sentenza 14 gennaio
2005 n. 22
Pres. Vitellio, Est. Leotta
IAGI S.p.a. (Avv .N.Seminara),/ Azienda Policlinico dell’Univesità
degli Studi di Catania (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Catania), Impresa Coco e Corsaro (Avv. A.Scuderi e M.
Corsaro) |
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1. Contratti della P.A.- Gara d’appalto -
Requisiti di partecipazione - Categorie opere generali e
specializzate - Possesso qualifiche - D.P.R. 34/2000, all.A.
– Categorie OS 6 e OS 7 - Categoria “non a qualificazione
obbligatoria” - Conseguenze
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2. Contratti della P.A.- Gara d’appalto -
Requisiti di partecipazione - Categorie opere generali e
specializzate - Possesso qualifiche – Idoneità della qualificazione
OG 1 per l’esecuzione di lavori OS 6 e OS 7 - Sussiste
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1. In base al D.P.R. 34/2000, all.A., le
categorie OS6 e OS7 rientrano tra quelle “non a qualificazione
obbligatoria”, il che comporta che le relative lavorazioni
possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatici, ancorché
prive delle relative qualificazioni.
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2. L’impresa che sia munita di qualificazione
(di importo adeguato) per la categoria generale OG 1 è legittimata
ad eseguire gli interventi relativi alle categorie specializzate
OS 6 e OS 7, fatta salva l’ipotesi in cui il bando di gara
contenga una clausola di segno opposto, richiedendo espressamente
il possesso delle qualificazioni nelle categorie specializzate.
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