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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - 18 gennaio 2005 n. 175
Pres. Monteleone, Est. Monteleone
Iannelli (avv. De Falco) contro Ministero di Grazia e Giustizia e Commissione per gli esami di avvocato sessione 2003 (Avv. Stato)


1. Professioni e mestieri – Esami avvocato – Sottocommissioni - Collegio perfetto – Natura – Esclusione.

 

2. Professioni e mestieri – Esame avvocato – Sottocommissioni – Necessità che siano presiedute tutte dal presidente – Non sussiste – Ragioni.

 

3. Professioni e mestieri – Esame avvocato – Valutazione – Obbligo di esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale – Non sussiste.

 

4. Professioni e mestieri – Esame avvocato – Tempi correzione elaborati – Sindacabilità – Esclusione.

 

5. Professioni e mestieri – Esame avvocato – Valutazione elaborati - Motivazione – Voto numerico – Sufficienza – Condizioni.

 

6. Professioni e mestieri – Esame avvocato – Giudizio elaborati – Natura tecnico discrezionale – Conseguenze – Insindacabilità – Conseguenze.

1. Le adunanze delle sottocommissioni per l'esame di ammissione all'esercizio della professione forense sono valide anche quando non sia rispettata la corrispondenza tra la specifica professionalità dei membri sostituiti con quella dei supplenti, posto che per far parte della commissione de quo è richiesta comunque una competenza di alto livello nelle materie giuridiche. Conseguentemente, ciascun componente supplente può sostituire un qualsiasi membro effettivo della commissione, anche se sia stato nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta dal componente titolare sostituito avendo il legislatore adottato il criterio della piena fungibilità dei componenti della commissione, indipendentemente dalla loro qualifica professionale e non avendo i componenti stessi carattere rappresentativo di interessi settoriali.

 

2. Le sottocommissioni della commissione esaminatrice, costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, non debbono necessariamente essere tutte presiedute dal presidente della commmissione, in quanto l’unicità della funzione del presidente non si ricollega necessariamente alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni (giacchè, in tal caso, si rallenterebbe l’attività della commissione stessa), ma si sostanzia nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori della varie sottocommissioni.

 

3. Legittimamente la commissione esaminatrice di un pubblico concorso, in assenza di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla media dei singoli voti assegnati, senza manifestare il voto attribuito da ogni singolo commissario.

 

4. Non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.

 

5. Il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione ed il punteggio numerico sia stato accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo (come l’apposizione di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove non valutati positivamente).

 

6. Il giudizio espresso dalla commissione per l'esame di ammissione all'esercizio della professione forense ha carattere tecnico discrezionale ed attiene al merito dell'azione amministrativa, per cui è insindacabile in sede di legittimità, salvi i limiti della manifesta contraddittorietà o della illogicità o irrazionalità. Pertanto, non possono giovare al ricorrente le “relazioni peritali” allegate al presente ricorso che, appunto, attengono all’apprezzamento di merito di competenza della Commissione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA AMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE -

 

Registro Sentenze 175/05
RegistroGenerale: 12568/04

 

nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE Presidente, relatore; DANTE D'ALESSIO Cons.; CARLO POLIDORI Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2004

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 12544/2004 proposto da:

 

IANNELLI SILVIA rappresentato e difeso da: DE FALCO VINCENZO con domicilio eletto in NAPOLI CORSO V. EMANUELE N. 115 C/O ALENI

 

contro

 

- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

- COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE 2003 rappresentati e difesi da: GERARDO MICHELE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA STATO, VIA DIAZ N.11

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del verbale n. 5 del 18.03.04 di non idoneità alle prove orali per esami di Avvocato per l’anno 2003;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE 2003 e MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Udito il relatore Pres. NICOLO' MONTELEONE
Uditi altresì per le parti come da verbale di udienza;
VISTO l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
PRESO ATTO che, sul punto, sono state sentite le parti costituite;
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa infondato, in quanto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (seguito anche da questo Tribunale) formatosi in ordine alle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, spesso caratterizzati, come nel caso di specie, da un numero elevato di candidati:

 

1) poichè il fine della supplenza è assicurare la continuità dello svolgimento dei lavori della commissione, le adunanze sono valide anche quando non sia rispettata la corrispondenza tra la specifica professionalità dei membri sostituiti con quella dei supplenti, posto che per far parte della commissione per l'esame di ammissione all'esercizio della professione forense è richiesta comunque una competenza di alto livello nelle materie giuridiche. Conseguentemente, ciascun componente supplente può sostituire un qualsiasi membro effettivo della commissione, anche se sia stato nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta dal componente titolare sostituito (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6160, 17 settembre 2004, n. 6155; C.G.A. 9 giugno 2003, n. 223; T.A.R. Campania, sez. III, 5 maggio 2003, n. 4488, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 10498), avendo il legislatore adottato il criterio della piena fungibilità dei componenti della commissione, indipendentemente dalla loro qualifica professionale e non avendo i componenti stessi carattere rappresentativo di interessi settoriali (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 19 novembre 2002, n. 4997);

 

2) le sottocommissioni della commissione esaminatrice, costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, non debbono necessariamente essere tutte presiedute dal presidente della commmissione, in quanto l’unicità della funzione del presidente non si ricollega necessariamente alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni (giacchè, in tal caso, si rallenterebbe l’attività della commissione stessa), ma si sostanzia nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori della varie sottocommissioni (Cons. Stato. sez. IV, 20 novembre 2000, n.6160; ordinanze cautelari 28 ottobre 2003, n. 4674 e 29 gennaio 2004, n.385; C.G.A. 9 giugno 2003, n.223; T.A.R. Lombardia, Milano sez. IV, 8 aprile 2004, n. 1438; T.A.R. Campania, sez IV, 7 dicembre 2004, 18428);

 

3) legittimamente la commissione esaminatrice di un pubblico concorso, in assenza di un principio che disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla media dei singoli voti assegnati, senza manifestare il voto attribuito da ogni singolo commissario (Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (ordinanza cautelare); T.A.R. Lombardia, sez. II, 9 giugno 1987, n. 171; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498). Inoltre, nel caso in esame, non risulta violato l’art. 23, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in quanto nel verbale relativo alla seduta del 18 marzo 2004 (in atti) si afferma che “dopo la revisione di ciascun elaborato, la Commissione procede nei modi di legge alla valutazione dei medesimi ed alla assegnazione dei voti”;

 

4) non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1906; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (ordinanza cautelare), 17 settembre 2004, n. 6155; T.A.R. Molise 26 luglio 2002, n. 553; T.A.R. Campania, sez. III, 30 aprile 2003, n. 4255, 31 luglio 2003, n. 10738, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 10495, 7 dicembre 2004, n. 18428; T.A.R. Lombardia, Milano sez.. III, 25 ottobre 2004, n. 5556); . Va, comunque, evidenziato come i segni apposti sui predetti elaborati stiano a significare che la Commissione ha accuratamente esaminato tali compiti, impiegando quindi il tempo necessario. Né, in mancanza di idoneo principio di prova, può seguirsi il sospetto mosso dalla ricorrente, secondo la quale sarebbe “plausibile ipotizzare che la Commissione esaminatrice, non potendo effettivamente dedicare, appena tre minuti per la correzione di ogni elaborato, si sia illegittimamente scissa nei suoi singoli componenti”;

 

5) il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2600; 1 marzo 2003, n. 1162; 21 marzo 2003, n. 1491; 15 settembre 2003, n. 5108; 17 dicembre 2003, n. 8320; 7 maggio 2004, n. 2881; 19 luglio 2004, n. 5175; 17 settembre 2004, n. 6155; C.G.A. 22 aprile 2002, n. 236, 9 giugno 2003, n. 223; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498, 30 aprile 2003, n. 4255; T.A.R. Campania, sez. IV, 19 luglio 2004, nn. 10495 e 10498; T.A.R. Toscana, sez. I, 29 settembre 2003, n. 5187; T.A.R. Lazio, sez. I, 3 marzo 2004, n. 2017; T.A.R. Lombardia, Milano sez. IV, 8 aprile 2004, n. 1438, sez. III, 25 ottobre 2994, n. 5556), soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione (non sindacabili in questa sede: Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155) ed il punteggio numerico sia stato accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331), come nel caso di specie, nel quale la Commissione ha apposto sugli elaborati relativi alla prova di diritto penale ed alla redazione dell’atto giudiziario segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove non valutati positivamente.
Peraltro, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice ha carattere tecnico discrezionale ed attiene al merito dell'azione amministrativa, per cui è insindacabile in sede di legittimità, salvi i limiti della manifesta contraddittorietà o della illogicità o irrazionalità (fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2003, n. 1615; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (ordinanza cautelare); Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498). Pertanto, non possono giovare al ricorrente le “relazioni peritali” allegate al presente ricorso che, appunto, attengono all’apprezzamento di merito di competenza della Commissione;
che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

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