| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - 18 gennaio 2005 n. 175
Pres. Monteleone, Est. Monteleone
Iannelli (avv. De Falco) contro Ministero di Grazia e Giustizia
e Commissione per gli esami di avvocato sessione 2003 (Avv.
Stato) |
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1. Professioni e mestieri – Esami avvocato
– Sottocommissioni - Collegio perfetto – Natura – Esclusione.
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2. Professioni e mestieri – Esame avvocato
– Sottocommissioni – Necessità che siano presiedute tutte
dal presidente – Non sussiste – Ragioni.
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3. Professioni e mestieri – Esame avvocato
– Valutazione – Obbligo di esplicitazione dei vari momenti
di formazione della volontà collegiale – Non sussiste.
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4. Professioni e mestieri – Esame avvocato
– Tempi correzione elaborati – Sindacabilità – Esclusione.
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5. Professioni e mestieri – Esame avvocato
– Valutazione elaborati - Motivazione – Voto numerico –
Sufficienza – Condizioni.
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6. Professioni e mestieri – Esame avvocato
– Giudizio elaborati – Natura tecnico discrezionale – Conseguenze
– Insindacabilità – Conseguenze.
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1. Le adunanze delle sottocommissioni per
l'esame di ammissione all'esercizio della professione forense
sono valide anche quando non sia rispettata la corrispondenza
tra la specifica professionalità dei membri sostituiti con
quella dei supplenti, posto che per far parte della commissione
de quo è richiesta comunque una competenza di alto livello
nelle materie giuridiche. Conseguentemente, ciascun componente
supplente può sostituire un qualsiasi membro effettivo della
commissione, anche se sia stato nominato in relazione ad
una qualifica diversa da quella posseduta dal componente
titolare sostituito avendo il legislatore adottato il criterio
della piena fungibilità dei componenti della commissione,
indipendentemente dalla loro qualifica professionale e non
avendo i componenti stessi carattere rappresentativo di
interessi settoriali.
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2. Le sottocommissioni della commissione
esaminatrice, costituite per esigenze di semplificazione
e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove
scritte, non debbono necessariamente essere tutte presiedute
dal presidente della commmissione, in quanto l’unicità della
funzione del presidente non si ricollega necessariamente
alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni
(giacchè, in tal caso, si rallenterebbe l’attività della
commissione stessa), ma si sostanzia nella più rilevante
funzione di coordinamento dei lavori della varie sottocommissioni.
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3. Legittimamente la commissione esaminatrice
di un pubblico concorso, in assenza di un principio che
disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti
di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare
in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto
complessivo risultante dalla media dei singoli voti assegnati,
senza manifestare il voto attribuito da ogni singolo commissario.
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4. Non sono normalmente sindacabili in sede
di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice
alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali
tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo
dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta
per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati,
in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti
abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi,
se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.
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5. Il voto numerico attribuito dalla Commissione
di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale
della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione,
senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti soprattutto
allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri
di valutazione ed il punteggio numerico sia stato accompagnato
da ulteriori elementi che consentono di ricostruire ab externo
la motivazione del giudizio valutativo (come l’apposizione
di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti
delle prove non valutati positivamente).
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6. Il giudizio espresso dalla commissione
per l'esame di ammissione all'esercizio della professione
forense ha carattere tecnico discrezionale ed attiene al
merito dell'azione amministrativa, per cui è insindacabile
in sede di legittimità, salvi i limiti della manifesta contraddittorietà
o della illogicità o irrazionalità. Pertanto, non possono
giovare al ricorrente le “relazioni peritali” allegate al
presente ricorso che, appunto, attengono all’apprezzamento
di merito di competenza della Commissione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA AMPANIA
NAPOLI - QUARTA SEZIONE -
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Registro Sentenze 175/05
RegistroGenerale: 12568/04
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nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE
Presidente, relatore; DANTE D'ALESSIO Cons.; CARLO POLIDORI
Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre
2004
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 12544/2004 proposto da:
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IANNELLI SILVIA rappresentato e difeso
da: DE FALCO VINCENZO con domicilio eletto in NAPOLI CORSO
V. EMANUELE N. 115 C/O ALENI
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contro
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- MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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- COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO
SESSIONE 2003 rappresentati e difesi da: GERARDO MICHELE
con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA STATO, VIA DIAZ N.11
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del verbale n. 5 del 18.03.04 di non idoneità alle prove
orali per esami di Avvocato per l’anno 2003;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMMISSIONE
PER GLI ESAMI DI AVVOCATO SESSIONE 2003 e MINISTERO DI GRAZIA
E GIUSTIZIA
Udito il relatore Pres. NICOLO' MONTELEONE
Uditi altresì per le parti come da verbale di udienza;
VISTO l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 che consente al Giudice amministrativo, chiamato
a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito
della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la
stessa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
PRESO ATTO che, sul punto, sono state sentite le parti costituite;
CONSIDERATO che il ricorso si appalesa infondato, in quanto,
secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (seguito
anche da questo Tribunale) formatosi in ordine alle prove
scritte degli esami di abilitazione alla professione di
avvocato, spesso caratterizzati, come nel caso di specie,
da un numero elevato di candidati:
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1) poichè il fine della supplenza è assicurare
la continuità dello svolgimento dei lavori della commissione,
le adunanze sono valide anche quando non sia rispettata
la corrispondenza tra la specifica professionalità dei membri
sostituiti con quella dei supplenti, posto che per far parte
della commissione per l'esame di ammissione all'esercizio
della professione forense è richiesta comunque una competenza
di alto livello nelle materie giuridiche. Conseguentemente,
ciascun componente supplente può sostituire un qualsiasi
membro effettivo della commissione, anche se sia stato nominato
in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta
dal componente titolare sostituito (Cons. Stato, sez. IV,
20 novembre 2000, n. 6160, 17 settembre 2004, n. 6155; C.G.A.
9 giugno 2003, n. 223; T.A.R. Campania, sez. III, 5 maggio
2003, n. 4488, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 10498), avendo
il legislatore adottato il criterio della piena fungibilità
dei componenti della commissione, indipendentemente dalla
loro qualifica professionale e non avendo i componenti stessi
carattere rappresentativo di interessi settoriali (Cons.
Stato, sez. IV, ordinanza 19 novembre 2002, n. 4997);
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2) le sottocommissioni della commissione
esaminatrice, costituite per esigenze di semplificazione
e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove
scritte, non debbono necessariamente essere tutte presiedute
dal presidente della commmissione, in quanto l’unicità della
funzione del presidente non si ricollega necessariamente
alla presenza di costui alle adunanze delle sottocommissioni
(giacchè, in tal caso, si rallenterebbe l’attività della
commissione stessa), ma si sostanzia nella più rilevante
funzione di coordinamento dei lavori della varie sottocommissioni
(Cons. Stato. sez. IV, 20 novembre 2000, n.6160; ordinanze
cautelari 28 ottobre 2003, n. 4674 e 29 gennaio 2004, n.385;
C.G.A. 9 giugno 2003, n.223; T.A.R. Lombardia, Milano sez.
IV, 8 aprile 2004, n. 1438; T.A.R. Campania, sez IV, 7 dicembre
2004, 18428);
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3) legittimamente la commissione esaminatrice
di un pubblico concorso, in assenza di un principio che
disponga l'obbligo della esplicitazione dei vari momenti
di formazione della volontà collegiale, si limita a verbalizzare
in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto
complessivo risultante dalla media dei singoli voti assegnati,
senza manifestare il voto attribuito da ogni singolo commissario
(Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (ordinanza
cautelare); T.A.R. Lombardia, sez. II, 9 giugno 1987, n.
171; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498).
Inoltre, nel caso in esame, non risulta violato l’art. 23,
comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, in quanto nel
verbale relativo alla seduta del 18 marzo 2004 (in atti)
si afferma che “dopo la revisione di ciascun elaborato,
la Commissione procede nei modi di legge alla valutazione
dei medesimi ed alla assegnazione dei voti”;
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4) non sono normalmente sindacabili in sede
di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice
alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali
tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo
dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta
per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati,
in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti
abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi,
se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato
(Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1906; sez. IV,
28 ottobre 2003, n. 4674 (ordinanza cautelare), 17 settembre
2004, n. 6155; T.A.R. Molise 26 luglio 2002, n. 553; T.A.R.
Campania, sez. III, 30 aprile 2003, n. 4255, 31 luglio 2003,
n. 10738, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 10495, 7 dicembre
2004, n. 18428; T.A.R. Lombardia, Milano sez.. III, 25 ottobre
2004, n. 5556); . Va, comunque, evidenziato come i segni
apposti sui predetti elaborati stiano a significare che
la Commissione ha accuratamente esaminato tali compiti,
impiegando quindi il tempo necessario. Né, in mancanza di
idoneo principio di prova, può seguirsi il sospetto mosso
dalla ricorrente, secondo la quale sarebbe “plausibile ipotizzare
che la Commissione esaminatrice, non potendo effettivamente
dedicare, appena tre minuti per la correzione di ogni elaborato,
si sia illegittimamente scissa nei suoi singoli componenti”;
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5) il voto numerico attribuito dalla Commissione
di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico – discrezionale
della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione,
senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da
ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2600; 1
marzo 2003, n. 1162; 21 marzo 2003, n. 1491; 15 settembre
2003, n. 5108; 17 dicembre 2003, n. 8320; 7 maggio 2004,
n. 2881; 19 luglio 2004, n. 5175; 17 settembre 2004, n.
6155; C.G.A. 22 aprile 2002, n. 236, 9 giugno 2003, n. 223;
T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498, 30 aprile
2003, n. 4255; T.A.R. Campania, sez. IV, 19 luglio 2004,
nn. 10495 e 10498; T.A.R. Toscana, sez. I, 29 settembre
2003, n. 5187; T.A.R. Lazio, sez. I, 3 marzo 2004, n. 2017;
T.A.R. Lombardia, Milano sez. IV, 8 aprile 2004, n. 1438,
sez. III, 25 ottobre 2994, n. 5556), soprattutto allorquando
siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione
(non sindacabili in questa sede: Cons. Stato, sez. IV, 17
settembre 2004, n. 6155) ed il punteggio numerico sia stato
accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire
ab externo la motivazione del giudizio valutativo (Cons.
Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331), come nel caso
di specie, nel quale la Commissione ha apposto sugli elaborati
relativi alla prova di diritto penale ed alla redazione
dell’atto giudiziario segni grafici che consentono di individuare
gli aspetti delle prove non valutati positivamente.
Peraltro, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice
ha carattere tecnico discrezionale ed attiene al merito
dell'azione amministrativa, per cui è insindacabile in sede
di legittimità, salvi i limiti della manifesta contraddittorietà
o della illogicità o irrazionalità (fra le tante, Cons.
Stato, sez. VI, 23 marzo 2003, n. 1615; sez. IV, 28 ottobre
2003, n. 4674 (ordinanza cautelare); Sez. IV, 17 dicembre
2003, n. 8320; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003,
n. 2498). Pertanto, non possono giovare al ricorrente le
“relazioni peritali” allegate al presente ricorso che, appunto,
attengono all’apprezzamento di merito di competenza della
Commissione;
che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere
respinto;
che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe
indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 15 dicembre 2004.
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