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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 25 gennaio 2005 n. 377
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Fiume Francesco (Avv. M. Troisi) contro Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Dogane (Avv. Stato)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Conferimento incarichi dirigenziali – Giurisdizione del A.G.O. – Sussiste – Disciplina di cui alla L.n. 145/2004 – Irrilevanza – Ragioni.

 

2. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Procedura concorsuale che non comporta il passaggio ad un’area superiore – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.

 

3. Pubblico impiego –Procedura che si conclude con un semplice giudizio di idoneità – Concorso – Non è tale.

1. Il sistema di riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, non è stato modificato dalla legge n. 145/2002, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, la quale, pur operando una netta distinzione tra il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale ed il connesso contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico (art. 3, comma 1, lett. b, legge n. 145/2002), tuttavia non contiene alcuna norma processuale che attribuisca al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali.

 

2. Le controversie relative a procedure concorsuali riservate a personale con la qualifica dirigenziale e finalizzate al conferimento di un incarico dirigenziale, non comportando il passaggio di qualifica, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

 

3. Non ha natura concorsuale la procedura selettiva in cui l’organo giudicante gli aspiranti si è chiamato ad operare una valutazione comparativa fra gli stessi ed a redigere una graduatoria dei medesimi, ma esclusivamente ad esprimere un giudizio di idoneità del soggetto designato sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla legge, cioè tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali dello stesso, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI - QUARTA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE Presidente; DANTE D’ALESSIO Consigliere; CARLO POLIDORI Referendario, relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso n. 10746/2004 proposto dal

 

signor FIUME Francesco, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Troisi, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Cento Direzionale, Isola G1, presso lo studio dell’Avvocato Alberto Ainis, <

 

contro

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11, e

 

nei confronti

 

del signor Della Corte Michele, non costituito in giudizio,

 

per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti provvedimenti:
• Determinazione del Direttore dell’Area personale, organizzazione e informatica dell’Agenzia delle Dogane del 15 dicembre 2003, con la quale è stato indetto l’interpello per la copertura provvisoria della sede vacante di Direttore dell’Area gestione tributi e rapporto con gli utenti presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Campania e la Calabria;
• Circolare del 25 maggio 2003, con la quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha sancito la possibilità di attribuire incarichi di reggenza anche a personale non munito di laurea;
• Nota del 28 luglio 2004, con la quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha conferito la reggenza in questione al signor Della Corte Michele;
• Proposta del Direttore Regionale competente, con la quale è stato indicato il nominativo del predetto Della Corte Michele quale soggetto cui attribuire l’incarico in questione;
• Parere favorevole su tale proposta, espresso dal Direttore dell’Area personale, organizzazione e informatica;
• Atti dell’istruttoria relativa alla procedura di interpello in questione;
• Graduatoria finale della procedura di interpello in questione, in base alla quale il Della Corte risulta collocato in posizione utile ed il ricorrente in posizione non utile;
• Ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente, e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e i documenti dalla stessa depositati;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Visto l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione;
CONSIDERATO che la procedura di interpello cui si riferisce il ricorso in esame riguarda, tra l’altro, il conferimento dell’incarico vacante di Direttore dell’Area gestione tributi e rapporto con gli utenti presso la Direzione Regionale delle Dogane per la Campania e la Calabria;
CONSIDERATO che nella memoria depositata in data 5 ottobre 2004 l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa al conferimento di un’incarico dirigenziale e, come tale, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario in forza dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione è fondata in quanto:
- il ricorrente, funzionario di area C, pur sollecitando l’annullamento di una serie di atti posti in essere dall’Amministrazione intimata nell’ambito della procedura di interpello indetta con la determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2003, fa valere la propria aspettativa giuridica al conferimento di un incarico dirigenziale e lamenta che tale incarico sia stato conferito ad altro aspirante non in possesso della qualifica dirigenziale (Della Corte Michele);
- pertanto tale domanda - come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis, ord. 15 maggio 2003, n. 7621) e dal Consiglio di Stato (Sez. V, 12 dicembre 2003, n. 8206) con riguardo a fattispecie selettive del tutto simili alla presente, sia pure attinenti alla dirigenza sanitaria - introduce una controversia in tema di affidamento di un incarico dirigenziale e, quindi, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario. Infatti l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti … il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale”;
- tale sistema di riparto della giurisdizione non è stato modificato dalla legge n. 145/2002, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 5 marzo 2004, n. 1698). Infatti, la legge in questione pur operando una netta distinzione tra il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale ed il connesso contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico (art. 3, comma 1, lett. b, legge n. 145/2002), tuttavia non contiene alcuna norma processuale che attribuisca al Giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- neppure può sostenersi che la procedura di interpello de qua debba essere ricompresa tra quelle previste dall’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale continuano ad essere attribuite al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Infatti, se è vero che la Corte di Cassazione (Sez. Un., 3 luglio 2003, n. 15403), ha affermato che l’art. 63, comma 4, quando riserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione - per la prima volta - del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una qualifica o area superiore, è pure vero che la procedura indetta con la determinazione del 15 dicembre 2003 non si configura come un concorso interno per l’accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane. Ciò risulta evidente ove si consideri che la procedura selettiva in questione è stata indetta in base agli articoli 16 e 26 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e, quindi, risulta destinata innanzi tutto a funzionari già in possesso della qualifica dirigenziale ed aperta, ove non risultasse possibile l’attibuzione degli incarichi a dirigenti, anche ai funzionari di area C (si veda al riguardo l’art. 1 della determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2003). Ne discende che tale procedura, essendo finalizzata esclusivamente all’attribuzione di un incarico dirigenziale, di per sè non comporta alcun passaggio di qualifica, neppure nel caso in cui si concluda con la temporanea attribuzione di un incarico di reggenza ad un funzionario di area C per la mancanza di personale munito di qualifica dirigenziale (si veda al riguardo la nota del Direttore dell’agenzia delle Dogane n. 5989 del 28 luglio 2004, nella quale viene specificato che la durata dell’incarico provvisorio di funzione dirigenziale attribuito al Della Corte, “attesa l’attuale indisponibilità di dirigenti in generale, sarà limitata al tempo strettamente necessario all’individuazione di un funzionario con qualifica dirigenziale e, comunque non potrà protrarsi oltre i dodici mesi”);
- anche a voler prescindere dai rilievi che precedono, la procedura selettiva de qua non può essere qualificata, sotto il profilo strutturale, come concorso nell’accezione recepita dall’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, con conseguente riserva di giurisdizione del Giudice amministrativo. Infatti l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito dalla legge n. 145/2002) prevede che “per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro”. Alla luce di tale disposizione, riprodotta nella sostanza dall’art. 16 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane, il Direttore della Direzione Regionale per la Campania e la Calabria non era chiamato ad operare una valutazione comparativa fra gli aspiranti ed a redigere una graduatoria dei medesimi, ma esclusivamente ad esprimere un giudizio di idoneità del soggetto designato sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla legge, cioè tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali dello stesso, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati. Pertanto, tenuto conto della genericità della previsione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 (che nella sostanza impone una mera valutazione dell’idoneità di un soggetto a ricoprire un determinato incarico), nonché del carattere prettamente fiduciario degli incarichi conferiti, le scelte operate nella fattispecie dal Direttore della Direzione Regionale per la Campania e la Calabria presentano i caratteri tipici, non già dell’attività amministrativa funzionalizzata, bensì dell’attività riconducibile alla capacità di diritto privato dell’Amministrazione e, quindi, sono sindacabili dal Giudice ordinario sotto il profilo del rispetto della legge, delle norme contrattuali, e dei principi generali di correttezza e buona fede ai sensi degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (in tal senso, con riferimento ad una procedura selettiva per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si veda T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 1698/2004 cit.);
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il ricorso deve essre dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre in ragione della natura della controversia si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2004.

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