| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 25 gennaio 2005
n. 377
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Fiume Francesco (Avv. M. Troisi) contro Ministero dell’Economia
e delle Finanze ed Agenzia delle Dogane (Avv. Stato) |
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1. Giurisdizione e competenza – Pubblico
impiego – Conferimento incarichi dirigenziali – Giurisdizione
del A.G.O. – Sussiste – Disciplina di cui alla L.n. 145/2004
– Irrilevanza – Ragioni.
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2. Giurisdizione e competenza – Pubblico
impiego – Procedura concorsuale che non comporta il passaggio
ad un’area superiore – Giurisdizione amministrativa – Non
sussiste.
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3. Pubblico impiego –Procedura che si conclude
con un semplice giudizio di idoneità – Concorso – Non è
tale.
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1. Il sistema di riparto di giurisdizione
in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, la
cui cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva
del Giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, non è stato modificato dalla legge n. 145/2002,
recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale,
la quale, pur operando una netta distinzione tra il provvedimento
di conferimento dell’incarico dirigenziale ed il connesso
contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico (art. 3, comma 1, lett. b, legge n.
145/2002), tuttavia non contiene alcuna norma processuale
che attribuisca al Giudice amministrativo la giurisdizione
sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali.
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2. Le controversie relative a procedure concorsuali
riservate a personale con la qualifica dirigenziale e finalizzate
al conferimento di un incarico dirigenziale, non comportando
il passaggio di qualifica, non rientrano nella giurisdizione
del giudice amministrativo.
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3. Non ha natura concorsuale la procedura
selettiva in cui l’organo giudicante gli aspiranti si è
chiamato ad operare una valutazione comparativa fra gli
stessi ed a redigere una graduatoria dei medesimi, ma esclusivamente
ad esprimere un giudizio di idoneità del soggetto designato
sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla legge,
cioè tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali
dello stesso, in relazione alla natura ed alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI - QUARTA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: NICOLO' MONTELEONE
Presidente; DANTE D’ALESSIO Consigliere; CARLO POLIDORI
Referendario, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso n. 10746/2004 proposto dal
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signor FIUME Francesco, rappresentato
e difeso dall’Avvocato Michele Troisi, con il quale è elettivamente
domiciliato in Napoli, Cento Direzionale, Isola G1, presso
lo studio dell’Avvocato Alberto Ainis, <
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contro
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il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e l’Agenzia delle Dogane, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli presso la quale è ope legis domiciliato
alla via Diaz n. 11, e
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nei confronti
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del signor Della Corte Michele, non
costituito in giudizio,
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti provvedimenti:
• Determinazione del Direttore dell’Area personale, organizzazione
e informatica dell’Agenzia delle Dogane del 15 dicembre
2003, con la quale è stato indetto l’interpello per la copertura
provvisoria della sede vacante di Direttore dell’Area gestione
tributi e rapporto con gli utenti presso la Direzione Regionale
delle Dogane per la Campania e la Calabria;
• Circolare del 25 maggio 2003, con la quale il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane ha sancito la possibilità di attribuire
incarichi di reggenza anche a personale non munito di laurea;
• Nota del 28 luglio 2004, con la quale il Direttore dell’Agenzia
delle Dogane ha conferito la reggenza in questione al signor
Della Corte Michele;
• Proposta del Direttore Regionale competente, con la quale
è stato indicato il nominativo del predetto Della Corte
Michele quale soggetto cui attribuire l’incarico in questione;
• Parere favorevole su tale proposta, espresso dal Direttore
dell’Area personale, organizzazione e informatica;
• Atti dell’istruttoria relativa alla procedura di interpello
in questione;
• Graduatoria finale della procedura di interpello in questione,
in base alla quale il Della Corte risulta collocato in posizione
utile ed il ricorrente in posizione non utile;
• Ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente,
e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal
ricorrente;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
resistente e i documenti dalla stessa depositati;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Visto l’art. 21, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n.1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio
2000, n. 205, che consente al Giudice amministrativo, chiamato
a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito
della causa con "sentenza succintamente motivata”, ove la
stessa sia di agevole definizione;
CONSIDERATO che la procedura di interpello cui si riferisce
il ricorso in esame riguarda, tra l’altro, il conferimento
dell’incarico vacante di Direttore dell’Area gestione tributi
e rapporto con gli utenti presso la Direzione Regionale
delle Dogane per la Campania e la Calabria;
CONSIDERATO che nella memoria depositata in data 5 ottobre
2004 l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto
di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi
di controversia relativa al conferimento di un’incarico
dirigenziale e, come tale, rientrante nella giurisdizione
del Giudice ordinario in forza dell’art. 63, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione
è fondata in quanto:
- il ricorrente, funzionario di area C, pur sollecitando
l’annullamento di una serie di atti posti in essere dall’Amministrazione
intimata nell’ambito della procedura di interpello indetta
con la determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2003,
fa valere la propria aspettativa giuridica al conferimento
di un incarico dirigenziale e lamenta che tale incarico
sia stato conferito ad altro aspirante non in possesso della
qualifica dirigenziale (Della Corte Michele);
- pertanto tale domanda - come chiarito dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (ex multis, ord. 15 maggio 2003,
n. 7621) e dal Consiglio di Stato (Sez. V, 12 dicembre 2003,
n. 8206) con riguardo a fattispecie selettive del tutto
simili alla presente, sia pure attinenti alla dirigenza
sanitaria - introduce una controversia in tema di affidamento
di un incarico dirigenziale e, quindi, rientra nella giurisdizione
del Giudice ordinario. Infatti l’art. 63, comma 1, del D.Lgs.
n. 165/2001 attribuisce al Giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti … il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale”;
- tale sistema di riparto della giurisdizione non è stato
modificato dalla legge n. 145/2002, recante disposizioni
per il riordino della dirigenza statale (T.A.R. Puglia Lecce,
Sez. I, 5 marzo 2004, n. 1698). Infatti, la legge in questione
pur operando una netta distinzione tra il provvedimento
di conferimento dell’incarico dirigenziale ed il connesso
contratto individuale con cui è definito il corrispondente
trattamento economico (art. 3, comma 1, lett. b, legge n.
145/2002), tuttavia non contiene alcuna norma processuale
che attribuisca al Giudice amministrativo la giurisdizione
sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali;
- neppure può sostenersi che la procedura di interpello
de qua debba essere ricompresa tra quelle previste dall’art.
63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale continuano
ad essere attribuite al Giudice Amministrativo in sede di
giurisdizione generale di legittimità “le controversie in
materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni”. Infatti, se è vero che
la Corte di Cassazione (Sez. Un., 3 luglio 2003, n. 15403),
ha affermato che l’art. 63, comma 4, quando riserva alla
giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali, fa riferimento non
solo alle procedure strumentali alla costituzione - per
la prima volta - del rapporto di lavoro, ma anche alle prove
selettive dirette a permettere l’accesso del personale già
assunto ad una qualifica o area superiore, è pure vero che
la procedura indetta con la determinazione del 15 dicembre
2003 non si configura come un concorso interno per l’accesso
alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.
n. 165/2001 e dell’art. 14 del Regolamento di Amministrazione
dell’Agenzia delle Dogane. Ciò risulta evidente ove si consideri
che la procedura selettiva in questione è stata indetta
in base agli articoli 16 e 26 del Regolamento di Amministrazione
dell’Agenzia delle Dogane e, quindi, risulta destinata innanzi
tutto a funzionari già in possesso della qualifica dirigenziale
ed aperta, ove non risultasse possibile l’attibuzione degli
incarichi a dirigenti, anche ai funzionari di area C (si
veda al riguardo l’art. 1 della determinazione dirigenziale
del 15 dicembre 2003). Ne discende che tale procedura, essendo
finalizzata esclusivamente all’attribuzione di un incarico
dirigenziale, di per sè non comporta alcun passaggio di
qualifica, neppure nel caso in cui si concluda con la temporanea
attribuzione di un incarico di reggenza ad un funzionario
di area C per la mancanza di personale munito di qualifica
dirigenziale (si veda al riguardo la nota del Direttore
dell’agenzia delle Dogane n. 5989 del 28 luglio 2004, nella
quale viene specificato che la durata dell’incarico provvisorio
di funzione dirigenziale attribuito al Della Corte, “attesa
l’attuale indisponibilità di dirigenti in generale, sarà
limitata al tempo strettamente necessario all’individuazione
di un funzionario con qualifica dirigenziale e, comunque
non potrà protrarsi oltre i dodici mesi”);
- anche a voler prescindere dai rilievi che precedono, la
procedura selettiva de qua non può essere qualificata, sotto
il profilo strutturale, come concorso nell’accezione recepita
dall’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, con conseguente
riserva di giurisdizione del Giudice amministrativo. Infatti
l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 (come sostituito
dalla legge n. 145/2002) prevede che “per il conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali
del singolo dirigente, valutate anche in considerazione
dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo
del Ministro”. Alla luce di tale disposizione, riprodotta
nella sostanza dall’art. 16 del Regolamento di Amministrazione
dell’Agenzia delle Dogane, il Direttore della Direzione
Regionale per la Campania e la Calabria non era chiamato
ad operare una valutazione comparativa fra gli aspiranti
ed a redigere una graduatoria dei medesimi, ma esclusivamente
ad esprimere un giudizio di idoneità del soggetto designato
sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla legge,
cioè tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali
dello stesso, in relazione alla natura ed alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati. Pertanto, tenuto conto della
genericità della previsione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001
(che nella sostanza impone una mera valutazione dell’idoneità
di un soggetto a ricoprire un determinato incarico), nonché
del carattere prettamente fiduciario degli incarichi conferiti,
le scelte operate nella fattispecie dal Direttore della
Direzione Regionale per la Campania e la Calabria presentano
i caratteri tipici, non già dell’attività amministrativa
funzionalizzata, bensì dell’attività riconducibile alla
capacità di diritto privato dell’Amministrazione e, quindi,
sono sindacabili dal Giudice ordinario sotto il profilo
del rispetto della legge, delle norme contrattuali, e dei
principi generali di correttezza e buona fede ai sensi degli
articoli 1175 e 1375 cod. civ. (in tal senso, con riferimento
ad una procedura selettiva per il conferimento di incarichi
dirigenziali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si veda
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 1698/2004 cit.);
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il ricorso deve
essre dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione,
mentre in ragione della natura della controversia si ravvisano
comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente
pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 15 dicembre 2004.
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