| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 19 gennaio
2005 n. 205
Pres. de Leo, Est. Storto
Liguori Giacomo (Avv.ti G. Violante ed A. Izzo) contro Circumvesuviana
s.r.l. (Avv.ti D. Sica ed E. Soprano) |
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1. Giurisdizione e Competenza – Indennità
di buonuscita – Periodo antecedente al 30/6/1998 – Dipendenti
di società concessionaria di servizi pubblici – Giurisdizione
amministrativa – Sussiste – Ragioni.
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2. Pubblico impiego – Liquidazione indennità
di buonuscita – Dipendenti della Circumvesuviana s.r.l.
– Legittimazione passiva della Circumvesuviana s.r.l. –
Sussiste – Ragioni.
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3. Giustizia Amministrativa – Applicabilità
dell’art. 414 c.p.c. relativamente all’obbligo di preventivo
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
– Non sussiste.
4. Pubblico Impiego – Liquidazione indennità
di buonuscita – Prescrizione – Dies a quo – Individuazione.
5. Pubblico Impiego – Liquidazione indennità
di buonuscita – Criteri di computo previsti dagli artt.
2120 e 2121 c.c. – Inderogabilità – Conseguenze – Disposizioni
contrattuali contrastanti – Illegittimità.
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1. In tema di trasporti pubblici in concessione
la assunzione dei servizi da parte di un commissario governativo
comporta il subentrare della gestione commissariale in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla
ex concessionaria, compresi quelli relativi al personale
dipendente, il cui iniziale rapporto di lavoro si trasforma
in rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che
il rapporto di lavoro in tal caso è nuovamente riferibile
allo Stato e non ad una impresa distinta dalla sua organizzazione
pubblicistica.
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2. Nel giudizio proposto da un dipendente
del Ministero dei Trasporti – Gestione governativa della
Circumvesuviana - Ferrovia ed Autolinee deve inoltre essere
dichiarata la legittimazione passiva esclusiva della Circumvesuviana
s.r.l. (e, quindi il difetto di legittimazione passiva del
Ministero intimato), per effetto della legge n. 59/1997,
che ha determinato la cessazione della Gestione governativa
Commissariale della Circumvesuviana, ed il subentro alla
stessa della Circumvesuviana s.r.l., in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi, con effetto dal 1° gennaio 2001,
secondo il disposto del D.P.C.M.16.11.2000, attuativo dell’art.
4 della legge n. 59/1997 e degli artt. 8 e 12 del d. lgs.
n. 422/1997 dal momento che il subentro nelle posizioni
creditorie e debitorie discende dalla successione nella
gestione, anche se i rapporti interni sono regolati da specifiche
clausole, attinenti alla assunzione degli oneri a carico
dello Stato di tutte le pendenze passive relative ai rapporti
pregressi, le stesse si configurano come relative ad un
problema di rapporti interni tra gli enti e non preclusive
della possibilità per il dipendente di ottenere il pagamento
delle proprie competenze anche nei confronti del soggetto
di nuova costituzione.
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3. Nel giudizio amministrativo non è applicabile
l’art. 410 c.p.c. e quindi non è accoglibile l’eccezione
di improcedibilità dei ricorsi per mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione.
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4. Il dies a quo per la decorrenza del termine
prescrizionale del diritto alla percezione dell’indennità
di buonuscita decorre dalla data di cessazione dal servizio,
che è il momento in cui diviene esigibile il credito del
dipendente.
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5. Il computo delle voci componenti la cd.
indennità di buonuscita deve essere compiuto non alla stregua
della sola autonomia contrattuale ma nella considerazione
del prioritario e prevalente richiamo all'art. 2120 c.c.,
vecchio testo attesa la natura di retribuzione differita
della indennità contrattuale (di buonuscita) e di quella
legale (di anzianità ex art. 2120 c.c. vecchio testo) e
della conseguente applicabilità alla prima dei criteri di
computo fissati dall'art. 2121 c.c. con carattere imperativo
e quindi inderogabile dalla contrattazione collettiva, con
conseguente nullità delle eventuali clausole pattizie difformi.
Ne consegue che La determinazione della buonuscita del personale
autoferrotranviario prevista dal r.d. n. 148/1931 e dalla
contrattazione collettiva ivi richiamata va effettuata sulla
base dei criteri inderogabili degli artt. 2120 e 2121 c.c.,
tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che,
avendo i caratteri della obbligatorietà, della continuità
e determinatezza (o determinabilità) rientra nella nozione
di retribuzione normale o di fatto e che le eventuali disposizione
contrattuali contrastanti sono illegittime per contrasto
con norme inderogabili di legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- sezione III -
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composto dai signori:
dott. Giovanni de Leo Presidente, dott. Angelo Scafuri Consigliere,
dott. Alfredo Storto Referendario rel.,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4810 del 1997, proposto da:
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LIGUORI Giacomo, rapp.to e difeso,
giusta mandato in margine al ricorso introduttivo, dagli
avv. Giancarlo Violante e Antonio Izzo, con gli stessi elettivamente
domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino, 6;
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contro
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Circumvesuviana s.r.l., già Gestione
governativa della Circumvesuviana – Ferrovie ed Autolinee,
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli
avv.ti Domenico Sica ed Enrico Soprano, presso il quale
ultimo elettivamente domicilia in Napoli, via Melisurgo
4;
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nonché
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope
legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
presso cui dom. alla via Diaz 11
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per il riconoscimento del diritto
al computo, nella retribuzione utile per la determinazione
della indennità di buonuscita maturata al 31.5.1982, dei
compensi per lavoro straordinario di turno, fisso e continuativo,
per mancati riposi diurni e notturni, nonché delle indennità
di lire 30.000 mensili, 570 e 500 giornaliere di cui ai
punti 3, 4 e 5 dell'accordo Nazionale di lavoro per gli
autoferrotranvieri del 21.5.1981
per la conseguente condanna
dell'ente intimato a versare al ricorrente le somme dovute,
a titolo di differenza tra il TFR effettivamente corrisposto,
a seguito della esatta determinazione dell'indennità di
buonuscita maturata al 31.5.1982, il tutto con rivalutazione
monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla data di
cessazione del rapporto di impiego e fino all'effettivo
soddisfo;
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visto il ricorso e gli altri atti di causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Circumvesuviana
S.r.l. e del Ministero intimato;
relatore all'udienza del 16 dicembre 2004 il Ref. Alfredo
Storto;
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato al Ministero dei Trasporti
– Gestione governativa della Circumvesuviana - Ferrovia
ed Autolinee - e ritualmente depositato il ricorrente indicato
in epigrafe, premesso:
- di essere un ex dipendente della società “Strade Ferrate
Secondarie Meridionali S.p.A.”, poi transitato al Ministero
dei Trasporti – Gestione governativa della Circumvesuviana
- Ferrovia ed Autolinee, la quale era succeduta in tutti
i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla
concessionaria “Strade Ferrate Secondarie Meridionali S.p.A.”
ed inclusi quelli inerenti al personale dipendente, giusta
D.M. Trasporti 20.9.1985;
- di avere espletato, in particolare nel periodo dal giugno
1979 al maggio 1982, lavoro straordinario extraturno, diurno
e notturno, in modo sistematico e continuativo, anche nei
giorni normalmente destinati al riposo settimanale, su disposizioni
del datore di lavoro, come risultante dagli statini paga
mensili prodotti in giudizio;
- di avere inoltre percepito le indennità di cui ai punti
3, 4, e 5 dell'accordo Nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri
del 21.5.1981;
- che, tuttavia, le suddette voci non erano state comprese
dalla azienda tra quelle da inserire nel calcolo per la
determinazione della indennità di buonuscita maturata, per
cui alla cessazione del rapporto aveva percepito un TFR
inferiore a quanto spettantegli,
il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 2120 e 2121 cod. civ.; della legge n. 297/1982, del
C.C.N.L.. Richiede, quindi, il riconoscimento del diritto
alla rideterminazione del TFR, così come indicato in epigrafe.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita
in giudizio l'amministrazione intimata con la rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Con ordinanza n. 697/2003 questo Tribunale, ritenuto essere
venuto meno lo jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato
per effetto della intervenuta trasformazione della Gestione
governativa in società a responsabilità limitata, a decorrere
dal 1° gennaio 2001, ha dichiarato l'interruzione del processo,
disponendo altresì la cancellazione della causa dal ruolo.
Il ricorrente ha quindi riassunto il processo sia nei confronti
del "Ministero dei Trasporti, Gestione governativa della
Circumvesuviana" che della "Circumvesuviana S.r.l.".
Quest'ultima, costituitasi in giudizio con propria memoria,
ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione
passiva, per essere essa succeduta alla Gestione governativa
“solo nell’espletamento del servizio in regime di concessione”.
Ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo; l’improcedibilità del ricorso per omesso
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
la nullità dello steso per difetto di completezza e specificità
dell’atto introduttivo. Ha, infine, concluso chiedendo il
rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza ovvero,
in caso di accoglimento, che il compenso per lavoro straordinario
computabile ai fini della determinazione del TFR fosse depurato
dell'importo dovuto a titolo di indennità di contingenza
maturata successivamente al 31 gennaio 1977.
All'odierna udienza, la causa è stata ritenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. In via pregiudiziale va rilevato che la
controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo adito, in quanto il ricorrente fa valere
dei pretesi diritti maturati prima della data del 1° luglio
1998 e deduce pretese relative ad un periodo in cui è stato
dipendente di una gestione governativa delle Ferrovie, quindi
titolare di un rapporto di pubblico impiego con devoluzione
delle relative controversie alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
Va al riguardo osservato che in tema di trasporti pubblici
in concessione la assunzione dei servizi da parte di un
commissario governativo comporta il subentrare della gestione
commissariale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti capo alla ex concessionaria, compresi quelli relativi
al personale dipendente, il cui iniziale rapporto di lavoro
si trasforma in rapporto di pubblico impiego. Ritiene al
riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che il rapporto
di lavoro in tal caso è nuovamente riferibile allo Stato
e non ad una impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica
(Cass., SS.UU., 21.7.2001, n. 9969). Nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo rientrano anche le
controversie relative al TFR maturato nel periodo antecedente
alla assunzione dei servizi da parte della gestione commissariale
governativo (cfr. TAR Campania Napoli. sez. I. 18.6.1998,
n. 2015; Cass., SS.UU., 24.7.1992, n. 8907; SS.UU., 8.2.1995,
n. 1445).
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2. Deve inoltre essere dichiarata la legittimazione
passiva esclusiva della Circumvesuviana s.r.l. (e, quindi
il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato),
per effetto della legge n. 59/1997, che ha determinato la
cessazione della Gestione governativa Commissariale della
Circumvesuviana, ed il subentro alla stessa della Circumvesuviana
s.r.l., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi,
con effetto dal 1° gennaio 2001, secondo il disposto del
D.P.C.M.16.11.2000, attuativo dell’art. 4 della legge n.
59/1997 e degli artt. 8 e 12 del d. lgs. n. 422/1997.
Il subentro nelle posizioni creditorie e debitorie discende
dalla successione nella gestione, anche se i rapporti interni
sono regolati da specifiche clausole, attinenti alla assunzione
degli oneri a carico dello Stato di tutte le pendenze passive
relative ai rapporti pregressi, le stesse si configurano
come relative ad un problema di rapporti interni tra gli
enti e non preclusive della possibilità per il dipendente
di ottenere il pagamento delle proprie competenze anche
nei confronti del soggetto di nuova costituzione.
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3. Ancora pregiudizialmente, va dichiarata
l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda per
indeterminatezza e genericità ai sensi dell'art. 414 c.p.c.,
in quanto i presupposti di fatto su cui si basa la richiesta
del ricorrente non sono assolutamente indeterminati e tali
da non consentire la difesa della convenuta; invero, l'allegazione
dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario in maniera
fissa e continuativa, confortata dalla indicazione del periodo
di lavoro interessato dal chiesto ricalcolo del TFR, costituisce
elemento astrattamente sufficiente a rendere la controparte
consapevole sia del petitum che della causa petendi identificativi
della domanda, anche considerato che registri relativi ai
turni di servizio ed altri documenti restano nella disponibilità
della resistente e non invece del lavoratore, peraltro cessato
dal servizio.
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4. Né può poi trovare accoglimento l’eccezione
di improcedibilità dei ricorsi per mancato esperimento del
tentativo obbligatorio di conciliazione, non essendo l’art.
410 c.p.c. applicabile al giudizio davanti al giudice amministrativo.
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5. Va infine disattesa l'eccezione preliminare
di prescrizione formulata dalla difesa della resistente,
perché fondata sull'erroneo presupposto che la prescrizione
decorra anche in costanza di rapporto, ed in violazione
del principio della infrazionabilità dell'indennità di buonuscita.
Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza del termine
prescrizionale decorre dalla data di cessazione dal servizio,
che è il momento in cui diviene esigibile il credito del
dipendente (TAR Catania sez. III, 14.10.1998, n. 1714).
Risulta altresì infondata la stessa eccezione, in punto
di fatto, se riferita al momento della cessazione del rapporto,
atteso che per il ricorrente lo stesso si colloca nei cinque
anni antecedenti la proposizione del ricorso giurisdizionale.
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6. Nel merito, il Collegio osserva quanto
segue.
Il ricorrente chiede il computo, nella retribuzione utile
ai fini della determinazione della base di calcolo della
buonuscita, per il periodo precedente al 1° giugno 1982,
di alcune indennità corrisposte in maniera fissa e continuativa
e pertanto da ritenersi a carattere retributivo.
Si tratta delle indennità di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'accordo
di lavoro del 21.5.1981, nonché dei compensi per il cd.
straordinario di turno e per il lavoro prestato nei periodi
destinati al riposo, sempre con carattere di fissità ed
obbligatorietà.
Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che
anche la determinazione della buonuscita del personale autoferrotranviario
prevista dal r.d. n. 148/1931 e dalla contrattazione collettiva
ivi richiamata va effettuata sulla base dei criteri inderogabili
degli artt. 2120 e 2121 c.c., tenendo conto di ogni elemento
di natura retributiva che, avendo i caratteri della obbligatorietà,
della continuità e determinatezza (o determinabilità) rientra
nella nozione di retribuzione normale o di fatto (Cons.
Stato, sez. VI 20 gennaio 2003 n. 186; TAR Napoli sez. III,
18 agosto 1998 n. 2026).
Obietta la difesa della resistente società che la contrattazione
collettiva escluderebbe il computo di tali indennità dalla
base retributiva in oggetto, con negazione quindi in radice
della pretesa fatta valere.
La disposizione citata è da ritenersi illegittima per contrasto
con norme inderogabili di legge. Invero il computo delle
voci componenti la cd. indennità di buonuscita deve essere
compiuto non alla stregua della sola autonomia contrattuale
ma nella considerazione del prioritario e prevalente richiamo
all'art. 2120 c.c., vecchio testo, il cui comma 2 includeva
nel computo utile "le provvigioni, i premi di produzione,
le partecipazioni agli utili ed ogni altro compenso di carattere
continuativo", e nel testo attualmente vigente “tutte le
somme . . . corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro
a titolo non occasionale”.
Ritiene il Collegio non doversi discostare, al riguardo,
dal costante orientamento della Corte di Cassazione che,
sottolineando la natura di retribuzione differita della
indennità contrattuale (di buonuscita) e di quella legale
(di anzianità ex art. 2120 c.c. vecchio testo), ne ha tratto
la soluzione della applicabilità alla prima dei criteri
di computo fissati dall'art. 2121 c.c. con carattere imperativo
e quindi inderogabile dalla contrattazione collettiva, con
conseguente nullità delle eventuali clausole pattizie difformi
(Cass, lav. 27.6.1996 n. 5935).
Ne discende che tali indennità vanno computate nell'indennità
contrattuale di buonuscita maturata, per la parte del rapporto
intercorso fino al 31 maggio 1982, anche in presenza delle
difformi clausole contrattuali di cui agli accordi collettivi
citati da parte resistente. Né a tale conclusione osta la
circostanza che l'indennità di lire 30.000 mensili sia stata
sostituita, con decorrenza 1° luglio 1982, da una differente
indennità, utilmente computabile nel calcolo del TFR ex
legge n. 297/1982. Invero, ciò lascia impregiudicata la
ulteriore circostanza che l'indennità contrattuale di buonuscita
maturata al 31 maggio 1982 debba calcolarsi secondo la disciplina
previgente e si cumuli, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 297/1982, con il trattamento previsto dall'art. 2120
cod. civ. nuovo testo.
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7. Analogo principio, astrattamente applicabile
con riferimento al c.d. straordinario di turno ed alle indennità
per mancati riposi, non può tuttavia essere concretamente
utilizzato ai fini dell'accoglimento della domanda in parte
qua. Ed infatti, anche a fronte della esplicita contestazione
di parte resistente in ordine alla effettività del carattere
della fissità e continuatività dello straordinario prestato
ed alla insufficienza della produzione degli statini paga
quale elemento probatorio (cfr., da ultimo, la memoria difensiva
depositata il 12.11.2004), nessuna attività pienamente probatoria
è stata attivata dal ricorrente, che pure ne era direttamente
onerato, in ragione del principio di cui all’art. 2697 cod.
civ., per il riconoscimento del proprio diritto soggettivo.
Tenuto pertanto conto del fatto che i compensi in questione
sono computabili nella indennità contrattuale maturata solo
ove si ravvisino presenti, nella prestazione cui esso si
ricollega, i caratteri della continuità (da intendersi secondo
un criterio di regolarità) e non occasionalità e uniformità
per un periodo di tempo apprezzabile, così da divenire abituale
nel quadro della organizzazione del lavoro e che, quindi,
tale accertamento si configura come pregiudiziale al riconoscimento
del diritto de quo, consegue che il ricorso in esame va
respinto con riguardo al computo, nella retribuzione utile
per la determinazione della buonuscita maturata alla data
del 31.5.1982, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario
e per mancati riposi.
Resta assorbita ogni altra questione.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente
a vedersi computare, ai sensi degli artt. 2120 e 2121 c.c.
vecchio testo, fra gli elementi di computo della indennità
di buonuscita maturata al 31 maggio 1982, le indennità di
lire 30.000 mensili e lire 500 e 570 giornaliere di cui
all'accordo nazionale del 21 maggio 1981, mentre va respinto
il ricorso con riguardo all'analoga domanda riguardante
il compenso corrisposto per straordinario di turno e per
mancati riposi.
Consegue a tale pronuncia la declaratoria del diritto per
il ricorrente, nei sensi e limiti ora precisati, al ricalcolo
della buonuscita maturata alla data del 31.5.1982, oltre
accessori ex art. 429 c.p.c., da computarsi secondo i criteri
dettati dall'adunanza plenaria del C.d.s. n. 3/1998, con
la conseguente pronuncia condannatoria.
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8. Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe precisato e dichiarato il difetto di
legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Gestione Governativa della Circumvesuviana:
a) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare
ai sensi degli artt. 2120 e 2121 c.c., vecchio testo, fra
gli elementi di calcolo della indennità di buonuscita maturata
al 31.5.1982, le indennità di lire 30.000 mensili e di lire
500 e lire 570 giornaliere di cui all'accordo nazionale
del 21 maggio 1981 e condanna la Circumvesuviana S.r.l.
alla conseguente riliquidazione dell'indennità di buonuscita
ed al pagamento in favore del ricorrente della differenza
spettante, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., secondo i
criteri e nei limiti espressi in motivazione;
b) rigetta la domanda di riconoscimento del diritto del
ricorrente a vedersi computare, fra gli elementi di calcolo
dell’indennità di buonuscita, i compensi corrisposti per
straordinario di turno e per mancati riposi, espletati anteriormente
al 31.5.1982;
compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 16 dicembre 2004.
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