| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2005
n. 575
Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni
Mondialpol Security s.r.l., (Avv.ti A. e M. A. Barra) c.
Azienda sanitaria locale Benevento 1 (Avv. B. Camilleri)
e altri. |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Specificazione
dei sub-criteri di valutazione delle offerte successivamente
all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche –
Illegittimità – Sussiste.
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2. Giustizia amministrativa – Impugnazione
delle operazioni di gara – Termine – Decorrenza dall’aggiudicazione
definitiva – Presenza alla seduta di gara contestata del
legale rappresentante della società ricorrente – Irrilevanza.
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1. L'introduzione di elementi di specificazione
e puntualizzazione dei criteri generali di valutazione enucleati
in sede di bando non può ritenersi corretta ove avvenuta
in un momento posteriore all'apertura delle buste contenenti
le offerte tecniche. La loro conoscenza costituisce, infatti,
elemento potenzialmente deviante in quanto mette in condizione
la commissione di plasmare i criteri o parametri specificativi
adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute
o conoscibili, sì da sortire un effetto potenzialmente premiante
nei confronti di una o più imprese.
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2. L'onere dell'impugnativa delle operazioni
di gara sussiste solo al suo esito, a fronte cioè dell'aggiudicazione
definitiva della gara (1), essendo irrilevante la presenza
del legale rappresentante della società ricorrente alla
seduta nella quale si è verificata l’illegittimità contestata.
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(1) Dello stesso avviso: Cons. Stato, ad.
pl. 29 gennaio 2003, n. 1, e, da ultimo, sez. V, 28 maggio
2004, n. 3465.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Prima -
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composto dai magistrati: dott. Giancarlo
Coraggio - Presidente; dott. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere,
rel.; dott. Paolo Corciulo - Primo Referendario
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ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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sul ricorso n. 1282/2004 Reg. gen., proposto
dalla
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Mondialpol Security s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., dott. Francesco Benevento,
rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto
di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Antonio Barra
e Maria Antonietta Barra, con domicilio eletto in Napoli,
corso UMberto, n. 311, presso lo studio dell'avv. Franco
Di Bellucci
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Contro
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l'Azienda sanitaria locale Benevento 1,
in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e
difesa, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
in giudizio ed in virtù di delibera n. 61 del 13.2.2004,
dall'avv. Bruno Camilleri del foro di Benevento, con domicilio
eletto in Napoli, via Merlisburgo, n. 4, presso lo studio
dell'avv. Andrea Abbamonte
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e nei confronti
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della cooperativa di lavoro a r.l. "Il
Poliziotto Notturno", in persona del Presidente p.t.,
rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto
di costituzione in giudizio, dall'avv. Luigi Imperlino,
presso il cui studio è eletto domicilio, in Napoli, via
San Carlo, n. 26
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per l’annullamento (previa sospensiva)
quanto all'atto introduttivo del giudizio:
- del verbale del 3 dicembre 2003, nella parte in cui la
commissione tecnica ha determinato nuove modalità di attribuzione
dei punteggi mediante indicazione di sottocriteri di distribuzione
del punteggio di qualità per l'affidamento del servizio
relativo al lotto n. 1 delle strutture dell'Asl BN 1;
- del verbale del 16 dicembre 2003 con le allegate schede
di valutazione, in parte qua, e della determina dirigenziale
n. 556 del 17 dicembre 2003, limitatamente alla parte in
cui aggiudica il servizio relativo al 1^ lotto alla coop.
Il Poliziotto Notturno:
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale;
quanto all'atto recante motivi aggiunti:
- della determina dirigenziale n. 556 del 17.12.2003 recante
l'affidamento del servizio relativo al lotto 1 in discorso
e del contratto rep. n. 11 del 12.2.2004 che ne è seguito,
nonchè delle note dell'Azienda sanitaria n. 7728 del 19.12.2003,
n. 23984 del 12.2.2004 e n. 1986 del 8.1.2004;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'amministrazione intimata e l'annessa produzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata
intimata e l'allegata documentazione;
Viste le memorie di parte e gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere, dott. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, i procuratori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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Fatto
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Con il ricorso in esame, notificato il 4
febbraio 2004 e depositato il successivo giorno 5 dello
stesso mese, la società Mondialpol Security, che ha partecipato
alla gara (frazionata in più lotti) indetta dall'Azienda
sanitaria locale Benevento 1 per l'affidamento del servizio
di vigilanza alle strutture della medesima azienda, si duole
dell'aggiudicazione del lotto n. 1 quale disposta dalla
stazione appaltante in favore della controinteressata cooperativa
Il Poliziotto Notturno.
La ricorrente, che ha ricevuto sei punti in meno della cennata
cooperativa prima classificata, si duole dell'avvenuta specificazione
dei sottocriteri e dei relativi punteggi solo dopo l'apertura
delle buste contenenti le offerte (primo mezzo di impugnazione
recante la denuncia di violazione di principi di garanzia
della par condicio e dell'oggettività dei procedimenti di
evidenza pubblica) e, di poi, dell'operata individuazione
di un sottocriterio con attribuzione di relativo punteggio
per la "chiarezza e completezza della proposta" (secondo
mezzo di impugnazione, volto a denunciare l'illegittimità
di detta previsione, alla stregua della mera soggettività
dell'ipotizzata valutazione a farsi).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed
ha replicato nel merito agli assunti attorei, deducendone
l'infondatezza.
In giudizio si è costituita anche la controinteressata,
che ha previamente eccepito l'inammissibilità del gravame
per tardività nella sua notifica. Quanto al merito, ha anch'essa
replicato agli assunti attorei.
Entrambe le parti resistenti hanno poi eccepito l'inammissibilità
del gravame, per carenza di interesse, non avendo la ricorrente
fornito prova (di resistenza) volta a comprovare il possibile
raggiungimento di un diverso risultato ad essa favorevole.
Con ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1678 del 17
marzo 2004, è stato negato ingresso alla richiesta tutela
cautelare; l'appello proposto avverso detta pronuncia interinale
di primo grado è stato accolto dal Consiglio di Stato, sezione
quinta, con ordinanza n. 3693 del 30 luglio 2004 cui tramite,
in riforma della statuizione di prime cure, è stata quindi
accolta la ripetuta istanza cautelare in primo grado e disposto
la trasmissione della medesima decisione a questo Tribunale
per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito.
Effettuati gli adempimenti di rito, il ricorso è stato trattenuto
per la decisione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2005.
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Diritto
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1- Va previamente respinta l'eccezione di
tardività nella proposizione del gravame, formulata dalla
società controinteressata nell'assunto che i sottocriteri
impugnati ed i relativi punteggi assegnati a ciascun partecipante
alla gara sono stati resi noti nella seduta del 3 dicembre
2003, sicchè da tale data avrebbe a decorrere il dies a
quo computare il termine per la proposizione del gravame:
tardivamente notificato, quindi, solo in data 4 febbraio
2004.
A tacere del fatto che non risulta, nè è asserita, la presenza
a tale seduta di rappresentanti della odierna ricorrente
(invece presenti alla successiva seduta del 16 dicembre,
nella quale vien data lettura del verbale del giorno 3 citato),
l'eccezione in ogni caso non può trovare ingresso in presenza
di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo
il quale l'onere dell'impugnativa del procedimento seguito,
di cui qui si tratta, sussiste solo al suo esito, a fronte
cioè dell'aggiudicazione definitiva della gara (Cons. Stato,
ad. pl. 29 gennaio 2003, n. 1, e, da ultimo, sez. V, 28
maggio 2004, n. 3465), momento nel quale la lesione viene
a concretizzarsi, ovvero a rendersi irreversibile imponendo
l'impugnativa.
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2- Va quindi negato ingresso alla successiva
eccezione, formulata da entrambe le parti resistenti, di
inammissibilità del gravame per carenza di interesse alla
decisione giudiziale.
Come da condivisibile replica attorea, le differenze avutesi
nei punteggi sono direttamente ascrivibili all'introduzione
dei sottocriteri ed alla loro concreta applicazione, in
particolare riferimento al subcriterio "chiarezza e completezza
della proposta".
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3- Quanto al merito, deve concludersi per
la fondatezza del gravame.
La Sezione, uniformandosi al più recente restrittivo orientamento
del Consiglio di Stato (di cui l'ordinanza sopravvenuta
nella presente controversia costituisce ulteriore conferma),
ha avuto già modo di convenire sul fatto che l'introduzione
di elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri
generali di valutazione enucleati in sede di bando non può
ritenersi corretta ove avvenuta in un momento posteriore
all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.
La loro conoscenza costituisce, infatti, elemento potenzialmente
deviante in quanto mette in condizione la commissione di
plasmare i criteri o parametri specificativi adattandoli
ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili,
sì da sortire un effetto potenzialmente premiante nei confronti
di una o più imprese.
In senso contrario non può prevalere l’argomento secondo
il quale i sub-criteri apparirebbero null’altro che una
sorta di motivazione anticipata delle valutazioni della
commissione.
Ha osservato la Sezione, e qui il Collegio ribadisce, che
l’esigenza di evitare il rischio di una predeterminazione
premiale dei criteri impone l’anticipazione di ogni operazione
di loro manipolazione rispetto alla conoscenza delle offerte
ed al giudizio successivo sulle stesse. La determinazione
dei sub criteri o comunque ogni intervento sui criteri fissati
nel bando deve essere infatti il parametro di orientamento
e motivazione di valutazioni che la commissione farà e non
di valutazioni che la commissione può aver già fatto a seguito
della conoscenza dell’oggetto della valutazione (Tar Campania,
sez. prima, 22 giugno 2004, n. 9689, contenente richiami
alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, condivisa).
Nella fattispecie in concreto data, l’introduzione (verbale
3 dicembre 2003) dei cosiddetti “sottocriteri” si è concretata
anche nell’individuazione dei correlativi punteggi e ciò
è avvenuto dopo l’apertura dei plichi contenenti le relazioni
tecniche (verbale 26 novembre 2003), e perciò, come rilevato
nell'ordinanza cautelare resa dal giudice di appello, in
un momento in cui la commissione poteva plasmare criteri
specificativi in modo non imparziale, con pregiudizio del
principio della parità di trattamento.
Melius re perpensa rispetto alla decisione interinale di
primo grado intervenuta in seno all'odierno processo, tale
modus procedendi, alla luce del cennato punto di approdo
della Sezione, deve ritenersi illegittimo "con esigenza
di rinnovazione della gara" come ancora ritenuto dal giudice
cautelare d'appello.
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4- A diversa conclusione non può condurre
la notazione della società controinteressata (vedi memoria
depositata il 31 dicembre 2004) secondo cui nella seduta
del 26 novembre 2003, si sarebbe proceduto solo alla verifica
della documentazione amministrativa senza far luogo a veruna
"verifica o valutazione in senso tecnico".
Se anche potesse escludersi che nei venti minuti utilizzati
(dalle ore 9,15 alle ore 9,35 del giorno 26 novembre) per
l'apertura dei plichi e la mera verifica dei loro contenuti
vi sia stata possibilità concreta da parte della commissione
di gara di esaminare nel dettaglio la documentazione, e
in particolare le relazioni tecniche (composte da 51 pagine
quella della ricorrente e da 48 quella della controinteressata),
il punto è che non sono dimostrate -né indicate- a mezzo
di quali modalità siano stati richiusi e conservati i plichi
in prosieguo, nelle more della successiva riunione della
commissione. Il che solo avrebbe potuto consentire di approfondire
ulteriormente la notazione della controinteressata, volta
a negare la vulnerazione dei principi di trasparenza e garanzia
che presiedono le procedure dell'evidenza pubblica.
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5- Conclusivamente, il ricorso deve essere
accolto siccome fondato e gli atti impugnati devono essere
annullati, dandosi atto della conseguente caducazione del
contratto stipulato inter partes in esecuzione dei primi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione
fattane in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, annulla per quanto di ragione in parte
qua (ossia in riferimento al 1^ Lotto) gli atti impugnati.
Liquida le spese di giudizio in complessive Euro tremila/00
(3000.00) e le pone, in favore della parte ricorrente, a
carico dell’amministrazione in ragione di Euro duemila/00
(2000.00) e della controinteressata in ragione di Euro mille/00
(1000.00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 13 gennaio 2005.
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