| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2005
n. 574
Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni
Afra Beton s.r.l (Avv. G. Marone) contro Prefetto della
Provincia di Napoli (Avv. Stato) |
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1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione
appaltante di valutare l’informativa – Non sussiste.
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2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia
interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione
di appaltante di valutare la possibilità della prosecuzione
dell’appalto in capo alla società interdetta – Sussiste
- Limiti.
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1. Nel caso di informativa antimafia di natura
interdittiva non residuano margini di apprezzamento a valle
per i soggetti che la stessa hanno richiesta, che non possono
che trarne le dovute conseguenze in termini di legge, in
quanto il sistema normativo vigente non consente alcun rimando
alla scelta della stazione appaltante circa la decisione
sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore
di lavori pubblici.
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2. In caso di informativa antimafia interdittiva
l'unico spazio di un possibile margine di discrezionalità
della stazione appaltante destinataria dell'informazione
(tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza
per l'amministrazione e nell'opportunità per l'interesse
pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già
in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire
un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale
sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo
e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente
per l'amministrazione l'interruzione della fornitura, del
servizio o dei lavori che formano l'oggetto del contratto
revocando.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Prima -
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composto dai Magistrati 1) dr. Giancarlo
Coraggio - Presidente; 2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere,
relatore; 3) dott. Paolo Corciulo - 1^ referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10591/2004 Reg. gen., proposto
dalla
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società Afra Beton s.r.l., in persona
dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., Vincenzo
Cappiello, rappresentato e difeso, per mandato a margine
dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Gherardo
Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in
Napoli, viale Cesareo Console, n. 3
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contro
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- il Prefetto della Provincia di Napoli,
rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura dello
Stato, presso il cui Ufficio distrettuale di Napoli, via
Diaz, n. 11, domicilia;
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- la T.A.V. - Treno Alta Velocità s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione
in giudizio, dagli avv.ti Luigi Piscitelli e Carlo Iaccarino,
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, n. 55
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- il consorzio Iricav Uno, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio,
dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano e Girolamo Sarnelli,
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Napoli, via Cesareo Console, n. 3
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- la società Condotte d'Acqua, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione
in giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano
e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto presso lo studio
di quest'ultimo in Napoli, via Cesareo Console, n. 3;
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- la Sif - Società Italiana Fondazioni
s.p.a., l'Eurofin s.p.a., l'Europea 92 s.p.a.,
la Ricci Costruzioni s.r.l. e l'Impregeco - Costruzioni
Generali s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
non costituiti in giudizio
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per l’annullamento (previa sospensione)
- del provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo
- Prefettura di Napoli, prot. n. 86/Area 1 bis del 30.6.2004,
con la quale si informa che la ricorrente società Afra Beton
s.p.a. è esposta al pericolo di condizionamenti da parte
della criminalità organizzata e si revoca, per l'effetto,
la precedente informativa del 17.4.2003;
- delle note aventi ad oggetto la rescissione dei contratti
per la fornitura di calcestruzzo relativa alle opere di
realizzazione della linea Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli,
quali inviate: dalla Tav, il 4.8.2004; dal consorzio Ircav
Uno, il 5.8.2004; da Condotte D'Acqua, Sif, Eurofin, Europea
92, Ricci Costruzioni e Impregeco - Costruzioni Generali,
il 6.8.2004;
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Visti l’atto introduttivo del giudizio, in
una ai relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ufficio
territoriale del Governo e l'annessa produzione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tav, Condotte
D'Acqua ed Iricav; Uno ed i relativi allegati;
Visti gli atti depositati dalla parte ricorrente, a valere
quali memorie e motivi aggiunti, in una all'allegata documentazione;
Viste le memorie prodotte anche dalle restanti parti;
Visti gli atti tutti di causa, in essi compresa l'ordinanza
presidenziale n. 128 15 settembre 2004, recante l'ordine
di deposito degli atti provvedimentali ed istruttori emessi
dall'amministrazione;
Vista la documentazione prodotta in esecuzione del cennato
ordine;
Relatore il Consigliere, dr. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, i procuratori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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Con il ricorso in esame, notificato il 6.9.2004
e depositato il successivo giorno 10 dello stesso mese,
la società Afra Beton s.r.l. ha adito questo Giudice per
ottenerne l’annullamento della determinazione del Prefetto
di Napoli datata 30.6.2004, con la quale si informa (la
Tav s.p.a.) che la Afra Beton è esposta al pericolo di condizionamenti
da parte della criminalità organizzata e si revoca, per
l'effetto, la precedente informativa del 17.4.2003.
La richiesta di annullamento è estesa alle diverse determinazioni,
succedutesi a catena e sopra specificate, recanti la rescissione
dei contratti per la fornitura di calcestruzzo, già stipulati
dai diversi soggetti pure sopra specificati nell'ambito
dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.
A sostegno del gravame, denunce di violazione della normativa
che regge la materia ed eccesso di potere sotto più profili,
alla stregua della situazione fattuale qui data, non adeguatamente
presa in considerazione dall'Autorità procedente, oltre
che per violazione dell'art. 7 della l. 241/1990.
L'avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per
l'amministrazione statale intimata ed ha replicato agli
assunti di parte attorea, insistendo per l'infondatezza
del gravame.
In giudizio si sono costituite alcune della società intimate
(Tav, Condotte D'Acqua ed Iricav Uno) ed hanno dedotto la
natura vincolata delle determinazioni assunte, all'esito
della sopravvenuta informazione interdittiva e, aggiungono
le ultime due società, della conseguente determinazione
della committente Tav. Nelle memorie successive si sono
poi soffermate anche a sostenere il merito delle determinazioni
prefettizie.
Con ordinanza presidenziale n. 128 del 15.9.2004, in adesione
a richiesta attorea, si è ordinato alla Prefettura di Napoli
di depositare la nota prefettizia impugnata e gli atti alla
stessa presupposti. L'Amministrazione ha eseguito in data
4 ottobre 2004.
Tutte le parti hanno offerto la propria documentata prospettazione
all'esito di detta produzione, a partire da quella ricorrente
che ha insistito per la fondatezza delle proposte doglianze,
asseritamente risultate in tutto confermate a seguito dell'acquisizione
degli atti istruttori posti a presupposto del provvedimento
prefettizio.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato
assunto in decisione, presenti i procuratori delle parti
costituite che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
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Diritto
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1- Va in primo luogo precisato che, a differenza
di quanto sostenuto ex parte attorea (nell'atto introduttivo
del giudizio, ovvero prima del deposito effettuato dall'amministrazione),
il provvedimento prefettizio qui in esame non può essere
qualificato come informativa supplementare, quale prevista
dall’art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n. 629, convertito
dalla l. 12.10.1982, n. 726, articolo aggiunto dall’art.
2 l. 5.11.1988, n. 486, la cui perdurante vigenza nell’ordinamento
è stata dapprima riconosciuta dalla giurisprudenza e poi
confermata dal legislatore con l’art. 10, comma 9, del d.
l.vo 3.6.1998, n. 252.
Il Prefetto di Napoli, a mezzo del provvedimento in esame
(n. 86/area 1/Bis del 29 giugno 2004), "letti gli artt.
4 del d. l.vo 490/1994 e l'art. 10 del d.P.R. 252/1998,"
..... ritiene "che l'Afra Beton s.p.a. sia esposta al pericolo
di condizionamenti da parte della criminalità organizzata,
pur non sussistendo nei confronti dell'amministratore unico
della medesima società cause di divieto di cui all'art.
10 della l. 31.5.1965, n. 575" e prosegue precisando che
"Per l'effetto, l'informativa antimafia liberatoria rilasciata
in data 17.4.2003 è revocata".
Trattasi quindi, e pacificamente, di informativa interdittiva
e non di informativa supplementare che, peraltro, impone
la trasmissione degli elementi a presupposto del giudizio,
come richiesto dalla circolare ministeriale del 1994 che
invita i Prefetti a dare conto del suo carattere supplementare,
appunto, segnalando alle P.A. destinatarie che le notizie
trasmesse non hanno carattere vincolante (cfr., sul punto,
in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2001, n. 4724).
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2- Ciò chiarito, e per l'effetto, vanno respinte
le denunce rivolte alle determinazioni cui tramite i diversi
soggetti sopra indicati, a catena, sopravvenuto il cennato
provvedimento prefettizio, hanno rescisso i contratti stipulati
con la ricorrente per la fornitura di calcestruzzo nell'ambito
dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.
In presenza di un'informativa preclusiva di tal fatta non
residuano margini di apprezzamento a valle per i soggetti
che la stessa hanno richiesta, che non possono che trarne
le dovute conseguenze in termini di legge.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione,
l'informativa prefettizia non può essere considerata come
meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione
della stazione appaltante destinataria circa il permanere
dell’aggiudicazione, bensì determina ineludibilmente la
sorte della medesima. Ciò in quanto la valutazione e la
conseguente decisione circa la sussistenza di tentativi
di condizionamenti mafiosi dell’impresa, tali da imporre
la cessazione di rapporti giuridico-economici con la P.A.,
non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto
ed è inconfigurabile –secondo canoni di buona amministrazione–
un potere discrezionale dell’ente locale in funzione di
contrasto alla criminalità organizzata.
In definitiva il sistema normativo vigente non consente
alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa
la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di
rendersi appaltatore di lavori pubblici (Tar Campania, sezione
prima, già sentenza n. 1076/2000 e, in tali sensi, la più
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione sesta,
n. 3124/2003).
Tale conclusione non è contraddetta dal dettato normativo
di cui all'art. 11 del d.l.vo 3 giugno 1998, n. 252, secondo
cui sussisterebbe un potere discrezionale ove, come qui
avvenuto, le informazioni prefettizie interdittive sopravvengano
a contratto già concluso.
Il punto è stato chiarito dalla Sezione che ha delimitato
l'area entro cui la discrezionalità può ragionevolmente
esplicarsi, secondo un'interpretazione logico-sistematica
della disposizione che non contraddica l'effetto interdittivo
proprio dell'istituto (Tar Campania, sezione prima, sentenze
n. 919 e 8562/2004).
E' evidente, ha osservato la Sezione e qui il Collegio riconferma,
che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione
appaltante nell'apprezzare e nel valutare la sussistenza
e l'entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione
o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell'impresa
contraente, riferiti dal Prefetto.
L'unico spazio di un possibile margine di discrezionalità
della stazione appaltante destinataria dell'informazione
(tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza
per l'amministrazione e nell'opportunità per l'interesse
pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già
in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire
un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale
sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo
e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente
per l'amministrazione l'interruzione della fornitura, del
servizio o dei lavori che formano l'oggetto del contratto
revocando. Solo stringenti ragioni di interesse pubblico
a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente
rimpiazzabile in temi rapidi, o a completare un'opera in
corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare
il sacrificio del prevalente (di regola) interesse pubblico
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presiede
ai poteri interdittivi antimafia.
E ciò comporta che la motivazione dovrà essere ampia a supporto
della determinazione di proseguire il rapporto in funzione
dell'esistenza di dette circostanze, ma non per l'opposto
caso in cui, in assenza di queste ultime, non via siano
ragioni per vanificare la portata dell'informazione interdittiva.
In quest'ultimo caso, invero, a giustificare l'adozione
del provvedimento è sufficiente il rinvio alla stessa, come
qui avvenuto, atteso che il provvedimento prefettizio è
intervenuto a ridosso della prima informativa e di esso
hanno immediatamente preso atto i soggetti qui intimati
come controinteressati, senza che sia dato evincere dalla
documentazione versata in atti e dalla stessa prospettazione
attorea che si fosse in presenza di prestazioni significative
già effettuate, a tacere della loro natura (fornitura di
calcestruzzo), di certo non peculiare.
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3- Previo rigetto della denuncia di violazione
dell'art. 7 della l. n. 241/1990, sempre in adesione al
consolidato orientamento della Sezione che nega ingresso
ad ipotesi di partecipazioni procedimentali nelle fattispecie
date, connotate da ragioni di segretezza, urgenza ed attivate
da richieste avanzate ex lege (e qui si tratta in sostanza
di un prosieguo accertativo e decisionale), può a questo
punto esaminarsi il merito della questione.
Va premesso che, come già ripetutamente affermato in precedenti
analoghi, il potere attribuito dalla legge in materia di
liberatorie antimafia ha ampia latitudine reggendosi oltre
che sulle fattispecie tipiche indicate dalle lettere a)
e b) del comma 7 dell'art. 10 d.P.R. 252/1998 su qualsiasi
altra fonte, come reso inequivoco da un esame dell’intera
normativa di settore e specificato dalla successiva lettera
c) dell’art. 10, comma 7, in commento: sugli accertamenti
disposti dal Prefetto.
Ben vero che, in tali ultime evenienze, laddove cioè le
situazioni in discorso non siano desunte dai provvedimenti
tipici indicati dal legislatore (nel qual caso l’obbligo
motivazionale può ritenersi soddisfatto a mezzo di mero
richiamo alla loro esistenza), necessita dar conto degli
elementi in forza dei quali si è pervenuti alla conclusione
raggiunta e del nesso causale fra gli uni e l’altra.
Occorre, tuttavia, aver sempre chiaro che, per il rilievo
degli interessi implicati, si è in presenza di una anticipazione
della soglia di difesa sociale, di una tutela avanzata nel
campo del contrasto della criminalità organizzata, laddove
si prescinde da soglie di rilevanza probatorie tipiche del
diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa
affidataria dei lavori, complessivamente intesa (Cons. Stato,
Sez. sesta, 14 gennaio 2002, n. 149); peraltro, anche nel
campo del diritto penale si considerano già punibili talune
attività preparatorie, perseguendosi l’agente per una condotta
che non raggiunge i crismi del tentativo punibile ex art.
56 c.p. (Tar Campania, Sezione prima, 30 maggio 2000, n.
1700).
E’, altresì’, pacifico che il sindacato del giudice amministrativo
non può impingere nel merito restando circoscritto, in sintesi,
a verificare sotto il profilo della logicità il significato
attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire
a certe conclusioni (C.C. sentenza n. 103/1993; Cons. Stato,
Sez. quinta, n. 2969/2001; Tar Campania, Sez. prima, ex
multis, n. 13601 del 17.12.2003 e n. 5002 del 16 settembre
2002) in un settore peculiare e non direttamente comparabile
con altri (cfr., al riguardo, per i principi che se ne possono
trarre ed anche qui applicare, la recente sentenza della
Corte costituzionale 5 novembre 2004, n. 321).
Ciò, beninteso, non comporta alcuna negazione di tutela
-della tutela approntata dall'ordinamento- da accordarsi,
operando la cennata verifica, ogni qual volta emerga una
carenza di presupposti fattuali idonei alla bisogna e/o
una loro valutazione non adeguatamente ponderata (cfr.,
per esempi di tal fatta, da ultimo, sempre questa Sezione,
n. 8562 dell'11 maggio 2004 e 9668 del 22 giugno 2004) anche
ratione temporis (n. 6608 del 24.10.2002).
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4- Orbene, nel caso dato, a seguito delle
integrazioni istruttorie disposte dal Tribunale, il quadro
che se ne ricava è il seguente.
Il Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), il 16 aprile 2003 riteneva
potersi rilasciare, allo stato, provvedimento liberatorio
antimafia nei confronti della ditta Afra Beton, nella quale
il Giuliano Rocco non riveste formalmente incarichi, poichè
nelle motivazioni della sentenza di assoluzione del 12.7.2001
(di cui si dirà in avanti) si esclude che il Giuliano Rocco
possa rivestire il ruolo di imprenditore camorrista essendo
stato il medesimo ritenuto dall'A.G. vittima di estorsione
da parte del clan Nuzzo.
Seguiva, il giorno dopo, l'informativa liberatoria, poi
revocata con il provvedimento prefettizio qui all'esame,
dopo aver "Letta l'informativa del raggruppamento operativo
speciale Carabinieri - Sezione anticrimine di Napoli n.
37943 del 30.1.2004; Vista la nota della Direzione investigativa
antimafia di Napoli n. 3322 del 5 maggio 2004; Visto il
verbale del GIA del 24 giugno 2004".
A far giungere a diversa conclusione erano diversi elementi
fra loro connessi:
a- la riconducibilità dell'Afra Beton al Giuliano Rocco
per una serie di ragioni, di cui si dirà in avanti;
b- la diversa portata attribuita all'assoluzione in ambito
penale del Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo;
c- la circostanza che questi dal mese di luglio del 2002
lavorasse alle dipendenze dell'Afra Beton con mansioni di
responsabile dei contratti da stipulare.
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4.1- Fermo che il mutamento di orientamento
dell’amministrazione rientra nella fisiologia dell’esercizio
della funzione in esame (Tar Campania, sezione prima, n.
2616/2002), i numerosi elementi indicati per affermare la
riconducibilità al Giuliano dell'Afra Beton appaiono al
Collegio del tutto sufficienti alla bisogna: Cappiello Vincenzo,
amministratore unico dell'Afra Beton, è cugino di primo
grado di Giuliano Rocco; lo stabilimento della Afra Beton
è sito sulla SS. 87 Km. 10,100 e, precisamente, nello stesso
luogo ove prima esercitava la propria attività la Giuliano
Calcestruzzi, gestita dal Giuliano Rocco; alcuni mezzi di
quest'ultima risultano allo stato appartenere alla Afra
Beton; sui cantieri della Tav operavano mezzi della Afra
Beton; il ripetuto Giuliano Rocco dimostra egli stesso di
essere in realtà il proprietario dell'Afra Beton presentandosi
con biglietti da visita che li accomunano.
Detti elementi (le relazioni ne aggiungono altri specifici,
ma ci si può fermare qui) come detto confermano l'assunto
sia della DIA che del GIA in ordine al collegamento individuato.
Del resto, parte ricorrente, sul punto, più che negare la
circostanza, si sofferma ad evidenziare che tali elementi
non sono sopravvenuti, per essere preesistenti alla già
rilasciata informativa liberatoria (cfr. pag. 6 e 7 dell'atto
depositato il 6 dicembre 2004).
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4.2- Può passarsi a verificare la diversa
portata attribuita all'assoluzione in ambito penale del
Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo, sulla quale
invece si diffonde la difesa attorea.
Il GIA fa luogo ad una più approfondita lettura degli elementi
ricavabili dalla sentenza del 12.7.2001, per concludere
che Rocco Giuliano, pur essendo stato assolto da tutti i
reati a lui ascritti nell'ambito del procedimento penale
sfociato in detta sentenza, "partecipava attivamente al
sistema estorsivo impiantato dai più potenti clan operanti
sul territorio campano", con "condotte che, seppur ritenute
da Tribunale di penale non significative sul piano strettamente
penalistico, invece dal punto di vista della prevenzione
amministrativa antimafia non possono che essere valutate
negativamente in quanto oggettivamente funzionali agli interessi
della criminalità organizzata e rilevano, comunque, un condizionamento
nelle scelte e negli indirizzi nella società Afra Beton".
Tale conclusione non si presta a censure.
E' vero che, come reiteratamente evidenziato dalla ripetuta
difesa della ricorrente, la sentenza del Tribunale di Nola,
sez. 1^, del 12.7.2001, assolve il Giuliano Rocco dai reati
a lui ascritti per non aver commesso il fatto; ma vero anche
che se la motivazione del giudice penale conclude affermando
che "Sussistono perciò tutti i presupposti per ritenere
che Giuliano Rocco fosse vittima di estorsione da parte
del clan" in precedenza afferma che "non può configurarsi
nel caso in esame l'ipotesi dell'imprenditore camorrista,
giacchè benchè il Giuliano ricevesse dei vantaggi economici
dal clan, tuttavia questi non erano frutto di un pactum
sceleris, bensì del suo involontario stato di assoggettamento
dovuto alla capacità intimidatoria del gruppo" (pag. 195
della sentenza, che vede imputate più persone).
Ma tale stato è del tutto sufficiente a dimostrare il tentativo
di ingerenza della criminalità organizzata, esso -e non
l'accertamento della sussistenza della figura dell'imprenditore
camorrista- richiesto dalla normativa per precludere il
contatto con la P.A (Cons. Stato, sez. IV, 3058/2001, Tar
Campania, sez. 1^, 1946/2000; 1789/1999; 2881/1997).
Se, invero, appartiene, all'ambito penale effettuare quell'indagine
"indubbiamente delicata e complessa, nella quale al prudente
apprezzamento del giudice è affidato il difficile compito
di individuare la fluida linea di confine tra lecito ed
illecito e di distinguere le situazioni nella quali l'imprenditore
è complice delle organizzazioni criminali da quelle nelle
quali egli è vittima, il soggetto passivo delle attività
delinquenziali" (Cass. sez. 1^ penale, 5.1.1999), ossia
discernere fra contiguità compiacente e contiguità soggiacente,
nel diverso ambito qui dato, come sopra rilevato è sufficiente
il solo tentativo dell'associazione criminale (si intende,
concretantesi in fatti significativi) a costituire presupposto
idoneo alla bisogna.
E l'accertamento penale di tale circostanza -qui indubbiamente
avutosi in una ai vantaggi economici ricevuti- rende del
tutto logica la conclusione cui si è pervenuti, peraltro
calata all'interno di un quadro indiziario più vasto, non
solo perchè risalente negli anni, ma perchè vede ancora
il Giuliano componente del consiglio di amministrazione
del consorzio Pro.cal, implicato a sua volta nelle indagini
sulla criminalità organizzata campana (operazione Spartacus).
Elementi tutti che, come leggesi in particolare nella ripetuta
relazione del GIA, hanno concorso alla decisione di far
luogo all'informazione interdittiva.
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5- Orbene, alla stregua di quanto sopra,
ivi compresa la significativa ulteriore circostanza del
rapporto organico del Giuliano con l'Afra Beton con mansioni
di responsabile dei contratti da stipulare, non vi è necessità
di proseguire l'esame dei residui elementi indicati dalla
Prefettura e contestati ex parte attorea (denuncia del Giuliano
per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
e riciclaggio; denunce per reati contro l'incolumità pubblica;
ect.). Ed invero, il quadro sopra indicato è sufficiente
a mandare indenne da utili censure il provvedimento impugnato.
In conseguenza, il ricorso è infondato e siccome tale va
respinto con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate
integralmente fra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania- Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 13 gennaio 2005.
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