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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 30 gennaio 2005 n. 574
Pres. G. Coraggio, Est. A. Monaciliuni
Afra Beton s.r.l (Avv. G. Marone) contro Prefetto della Provincia di Napoli (Avv. Stato)


1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione appaltante di valutare l’informativa – Non sussiste.

 

2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia interdittiva – Effetti – Potere discrezionale dell’Amministrazione di appaltante di valutare la possibilità della prosecuzione dell’appalto in capo alla società interdetta – Sussiste - Limiti.

1. Nel caso di informativa antimafia di natura interdittiva non residuano margini di apprezzamento a valle per i soggetti che la stessa hanno richiesta, che non possono che trarne le dovute conseguenze in termini di legge, in quanto il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore di lavori pubblici.

 

2. In caso di informativa antimafia interdittiva l'unico spazio di un possibile margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell'informazione (tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l'amministrazione e nell'opportunità per l'interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l'amministrazione l'interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l'oggetto del contratto revocando.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Prima -

 

composto dai Magistrati 1) dr. Giancarlo Coraggio - Presidente; 2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, relatore; 3) dott. Paolo Corciulo - 1^ referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 10591/2004 Reg. gen., proposto dalla

 

società Afra Beton s.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., Vincenzo Cappiello, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Gherardo Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, viale Cesareo Console, n. 3

 

contro

 

- il Prefetto della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11, domicilia;

 

- la T.A.V. - Treno Alta Velocità s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Luigi Piscitelli e Carlo Iaccarino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, n. 55

 

- il consorzio Iricav Uno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cesareo Console, n. 3

 

- la società Condotte d'Acqua, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Luigi Strano e Girolamo Sarnelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cesareo Console, n. 3;

 

- la Sif - Società Italiana Fondazioni s.p.a., l'Eurofin s.p.a., l'Europea 92 s.p.a., la Ricci Costruzioni s.r.l. e l'Impregeco - Costruzioni Generali s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

 

per l’annullamento (previa sospensione)
- del provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, prot. n. 86/Area 1 bis del 30.6.2004, con la quale si informa che la ricorrente società Afra Beton s.p.a. è esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità organizzata e si revoca, per l'effetto, la precedente informativa del 17.4.2003;
- delle note aventi ad oggetto la rescissione dei contratti per la fornitura di calcestruzzo relativa alle opere di realizzazione della linea Milano-Napoli, tratta Roma-Napoli, quali inviate: dalla Tav, il 4.8.2004; dal consorzio Ircav Uno, il 5.8.2004; da Condotte D'Acqua, Sif, Eurofin, Europea 92, Ricci Costruzioni e Impregeco - Costruzioni Generali, il 6.8.2004;

 

Visti l’atto introduttivo del giudizio, in una ai relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ufficio territoriale del Governo e l'annessa produzione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tav, Condotte D'Acqua ed Iricav; Uno ed i relativi allegati;
Visti gli atti depositati dalla parte ricorrente, a valere quali memorie e motivi aggiunti, in una all'allegata documentazione;
Viste le memorie prodotte anche dalle restanti parti;
Visti gli atti tutti di causa, in essi compresa l'ordinanza presidenziale n. 128 15 settembre 2004, recante l'ordine di deposito degli atti provvedimentali ed istruttori emessi dall'amministrazione;
Vista la documentazione prodotta in esecuzione del cennato ordine;
Relatore il Consigliere, dr. Arcangelo Monaciliuni;
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Con il ricorso in esame, notificato il 6.9.2004 e depositato il successivo giorno 10 dello stesso mese, la società Afra Beton s.r.l. ha adito questo Giudice per ottenerne l’annullamento della determinazione del Prefetto di Napoli datata 30.6.2004, con la quale si informa (la Tav s.p.a.) che la Afra Beton è esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità organizzata e si revoca, per l'effetto, la precedente informativa del 17.4.2003.
La richiesta di annullamento è estesa alle diverse determinazioni, succedutesi a catena e sopra specificate, recanti la rescissione dei contratti per la fornitura di calcestruzzo, già stipulati dai diversi soggetti pure sopra specificati nell'ambito dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.
A sostegno del gravame, denunce di violazione della normativa che regge la materia ed eccesso di potere sotto più profili, alla stregua della situazione fattuale qui data, non adeguatamente presa in considerazione dall'Autorità procedente, oltre che per violazione dell'art. 7 della l. 241/1990.
L'avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l'amministrazione statale intimata ed ha replicato agli assunti di parte attorea, insistendo per l'infondatezza del gravame.
In giudizio si sono costituite alcune della società intimate (Tav, Condotte D'Acqua ed Iricav Uno) ed hanno dedotto la natura vincolata delle determinazioni assunte, all'esito della sopravvenuta informazione interdittiva e, aggiungono le ultime due società, della conseguente determinazione della committente Tav. Nelle memorie successive si sono poi soffermate anche a sostenere il merito delle determinazioni prefettizie.
Con ordinanza presidenziale n. 128 del 15.9.2004, in adesione a richiesta attorea, si è ordinato alla Prefettura di Napoli di depositare la nota prefettizia impugnata e gli atti alla stessa presupposti. L'Amministrazione ha eseguito in data 4 ottobre 2004.
Tutte le parti hanno offerto la propria documentata prospettazione all'esito di detta produzione, a partire da quella ricorrente che ha insistito per la fondatezza delle proposte doglianze, asseritamente risultate in tutto confermate a seguito dell'acquisizione degli atti istruttori posti a presupposto del provvedimento prefettizio.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato assunto in decisione, presenti i procuratori delle parti costituite che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

 

Diritto

 

1- Va in primo luogo precisato che, a differenza di quanto sostenuto ex parte attorea (nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero prima del deposito effettuato dall'amministrazione), il provvedimento prefettizio qui in esame non può essere qualificato come informativa supplementare, quale prevista dall’art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n. 629, convertito dalla l. 12.10.1982, n. 726, articolo aggiunto dall’art. 2 l. 5.11.1988, n. 486, la cui perdurante vigenza nell’ordinamento è stata dapprima riconosciuta dalla giurisprudenza e poi confermata dal legislatore con l’art. 10, comma 9, del d. l.vo 3.6.1998, n. 252.
Il Prefetto di Napoli, a mezzo del provvedimento in esame (n. 86/area 1/Bis del 29 giugno 2004), "letti gli artt. 4 del d. l.vo 490/1994 e l'art. 10 del d.P.R. 252/1998," ..... ritiene "che l'Afra Beton s.p.a. sia esposta al pericolo di condizionamenti da parte della criminalità organizzata, pur non sussistendo nei confronti dell'amministratore unico della medesima società cause di divieto di cui all'art. 10 della l. 31.5.1965, n. 575" e prosegue precisando che "Per l'effetto, l'informativa antimafia liberatoria rilasciata in data 17.4.2003 è revocata".
Trattasi quindi, e pacificamente, di informativa interdittiva e non di informativa supplementare che, peraltro, impone la trasmissione degli elementi a presupposto del giudizio, come richiesto dalla circolare ministeriale del 1994 che invita i Prefetti a dare conto del suo carattere supplementare, appunto, segnalando alle P.A. destinatarie che le notizie trasmesse non hanno carattere vincolante (cfr., sul punto, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2001, n. 4724).

 

2- Ciò chiarito, e per l'effetto, vanno respinte le denunce rivolte alle determinazioni cui tramite i diversi soggetti sopra indicati, a catena, sopravvenuto il cennato provvedimento prefettizio, hanno rescisso i contratti stipulati con la ricorrente per la fornitura di calcestruzzo nell'ambito dei lavori autostradali, tratta Roma-Napoli.
In presenza di un'informativa preclusiva di tal fatta non residuano margini di apprezzamento a valle per i soggetti che la stessa hanno richiesta, che non possono che trarne le dovute conseguenze in termini di legge.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, l'informativa prefettizia non può essere considerata come meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione della stazione appaltante destinataria circa il permanere dell’aggiudicazione, bensì determina ineludibilmente la sorte della medesima. Ciò in quanto la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di tentativi di condizionamenti mafiosi dell’impresa, tali da imporre la cessazione di rapporti giuridico-economici con la P.A., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile –secondo canoni di buona amministrazione– un potere discrezionale dell’ente locale in funzione di contrasto alla criminalità organizzata.
In definitiva il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore di lavori pubblici (Tar Campania, sezione prima, già sentenza n. 1076/2000 e, in tali sensi, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3124/2003).
Tale conclusione non è contraddetta dal dettato normativo di cui all'art. 11 del d.l.vo 3 giugno 1998, n. 252, secondo cui sussisterebbe un potere discrezionale ove, come qui avvenuto, le informazioni prefettizie interdittive sopravvengano a contratto già concluso.
Il punto è stato chiarito dalla Sezione che ha delimitato l'area entro cui la discrezionalità può ragionevolmente esplicarsi, secondo un'interpretazione logico-sistematica della disposizione che non contraddica l'effetto interdittivo proprio dell'istituto (Tar Campania, sezione prima, sentenze n. 919 e 8562/2004).
E' evidente, ha osservato la Sezione e qui il Collegio riconferma, che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell'apprezzare e nel valutare la sussistenza e l'entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell'impresa contraente, riferiti dal Prefetto.
L'unico spazio di un possibile margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell'informazione (tipica) può rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l'amministrazione e nell'opportunità per l'interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l'amministrazione l'interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l'oggetto del contratto revocando. Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in temi rapidi, o a completare un'opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il sacrificio del prevalente (di regola) interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia.
E ciò comporta che la motivazione dovrà essere ampia a supporto della determinazione di proseguire il rapporto in funzione dell'esistenza di dette circostanze, ma non per l'opposto caso in cui, in assenza di queste ultime, non via siano ragioni per vanificare la portata dell'informazione interdittiva. In quest'ultimo caso, invero, a giustificare l'adozione del provvedimento è sufficiente il rinvio alla stessa, come qui avvenuto, atteso che il provvedimento prefettizio è intervenuto a ridosso della prima informativa e di esso hanno immediatamente preso atto i soggetti qui intimati come controinteressati, senza che sia dato evincere dalla documentazione versata in atti e dalla stessa prospettazione attorea che si fosse in presenza di prestazioni significative già effettuate, a tacere della loro natura (fornitura di calcestruzzo), di certo non peculiare.

 

3- Previo rigetto della denuncia di violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, sempre in adesione al consolidato orientamento della Sezione che nega ingresso ad ipotesi di partecipazioni procedimentali nelle fattispecie date, connotate da ragioni di segretezza, urgenza ed attivate da richieste avanzate ex lege (e qui si tratta in sostanza di un prosieguo accertativo e decisionale), può a questo punto esaminarsi il merito della questione.
Va premesso che, come già ripetutamente affermato in precedenti analoghi, il potere attribuito dalla legge in materia di liberatorie antimafia ha ampia latitudine reggendosi oltre che sulle fattispecie tipiche indicate dalle lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 10 d.P.R. 252/1998 su qualsiasi altra fonte, come reso inequivoco da un esame dell’intera normativa di settore e specificato dalla successiva lettera c) dell’art. 10, comma 7, in commento: sugli accertamenti disposti dal Prefetto.
Ben vero che, in tali ultime evenienze, laddove cioè le situazioni in discorso non siano desunte dai provvedimenti tipici indicati dal legislatore (nel qual caso l’obbligo motivazionale può ritenersi soddisfatto a mezzo di mero richiamo alla loro esistenza), necessita dar conto degli elementi in forza dei quali si è pervenuti alla conclusione raggiunta e del nesso causale fra gli uni e l’altra.
Occorre, tuttavia, aver sempre chiaro che, per il rilievo degli interessi implicati, si è in presenza di una anticipazione della soglia di difesa sociale, di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, laddove si prescinde da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori, complessivamente intesa (Cons. Stato, Sez. sesta, 14 gennaio 2002, n. 149); peraltro, anche nel campo del diritto penale si considerano già punibili talune attività preparatorie, perseguendosi l’agente per una condotta che non raggiunge i crismi del tentativo punibile ex art. 56 c.p. (Tar Campania, Sezione prima, 30 maggio 2000, n. 1700).
E’, altresì’, pacifico che il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito restando circoscritto, in sintesi, a verificare sotto il profilo della logicità il significato attribuito agli elementi di fatto e l’iter seguito per pervenire a certe conclusioni (C.C. sentenza n. 103/1993; Cons. Stato, Sez. quinta, n. 2969/2001; Tar Campania, Sez. prima, ex multis, n. 13601 del 17.12.2003 e n. 5002 del 16 settembre 2002) in un settore peculiare e non direttamente comparabile con altri (cfr., al riguardo, per i principi che se ne possono trarre ed anche qui applicare, la recente sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2004, n. 321).
Ciò, beninteso, non comporta alcuna negazione di tutela -della tutela approntata dall'ordinamento- da accordarsi, operando la cennata verifica, ogni qual volta emerga una carenza di presupposti fattuali idonei alla bisogna e/o una loro valutazione non adeguatamente ponderata (cfr., per esempi di tal fatta, da ultimo, sempre questa Sezione, n. 8562 dell'11 maggio 2004 e 9668 del 22 giugno 2004) anche ratione temporis (n. 6608 del 24.10.2002).

 

4- Orbene, nel caso dato, a seguito delle integrazioni istruttorie disposte dal Tribunale, il quadro che se ne ricava è il seguente.
Il Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), il 16 aprile 2003 riteneva potersi rilasciare, allo stato, provvedimento liberatorio antimafia nei confronti della ditta Afra Beton, nella quale il Giuliano Rocco non riveste formalmente incarichi, poichè nelle motivazioni della sentenza di assoluzione del 12.7.2001 (di cui si dirà in avanti) si esclude che il Giuliano Rocco possa rivestire il ruolo di imprenditore camorrista essendo stato il medesimo ritenuto dall'A.G. vittima di estorsione da parte del clan Nuzzo.
Seguiva, il giorno dopo, l'informativa liberatoria, poi revocata con il provvedimento prefettizio qui all'esame, dopo aver "Letta l'informativa del raggruppamento operativo speciale Carabinieri - Sezione anticrimine di Napoli n. 37943 del 30.1.2004; Vista la nota della Direzione investigativa antimafia di Napoli n. 3322 del 5 maggio 2004; Visto il verbale del GIA del 24 giugno 2004".
A far giungere a diversa conclusione erano diversi elementi fra loro connessi:
a- la riconducibilità dell'Afra Beton al Giuliano Rocco per una serie di ragioni, di cui si dirà in avanti;
b- la diversa portata attribuita all'assoluzione in ambito penale del Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo;
c- la circostanza che questi dal mese di luglio del 2002 lavorasse alle dipendenze dell'Afra Beton con mansioni di responsabile dei contratti da stipulare.

 

4.1- Fermo che il mutamento di orientamento dell’amministrazione rientra nella fisiologia dell’esercizio della funzione in esame (Tar Campania, sezione prima, n. 2616/2002), i numerosi elementi indicati per affermare la riconducibilità al Giuliano dell'Afra Beton appaiono al Collegio del tutto sufficienti alla bisogna: Cappiello Vincenzo, amministratore unico dell'Afra Beton, è cugino di primo grado di Giuliano Rocco; lo stabilimento della Afra Beton è sito sulla SS. 87 Km. 10,100 e, precisamente, nello stesso luogo ove prima esercitava la propria attività la Giuliano Calcestruzzi, gestita dal Giuliano Rocco; alcuni mezzi di quest'ultima risultano allo stato appartenere alla Afra Beton; sui cantieri della Tav operavano mezzi della Afra Beton; il ripetuto Giuliano Rocco dimostra egli stesso di essere in realtà il proprietario dell'Afra Beton presentandosi con biglietti da visita che li accomunano.
Detti elementi (le relazioni ne aggiungono altri specifici, ma ci si può fermare qui) come detto confermano l'assunto sia della DIA che del GIA in ordine al collegamento individuato. Del resto, parte ricorrente, sul punto, più che negare la circostanza, si sofferma ad evidenziare che tali elementi non sono sopravvenuti, per essere preesistenti alla già rilasciata informativa liberatoria (cfr. pag. 6 e 7 dell'atto depositato il 6 dicembre 2004).

 

4.2- Può passarsi a verificare la diversa portata attribuita all'assoluzione in ambito penale del Giuliano Rocco ed i precedenti del medesimo, sulla quale invece si diffonde la difesa attorea.
Il GIA fa luogo ad una più approfondita lettura degli elementi ricavabili dalla sentenza del 12.7.2001, per concludere che Rocco Giuliano, pur essendo stato assolto da tutti i reati a lui ascritti nell'ambito del procedimento penale sfociato in detta sentenza, "partecipava attivamente al sistema estorsivo impiantato dai più potenti clan operanti sul territorio campano", con "condotte che, seppur ritenute da Tribunale di penale non significative sul piano strettamente penalistico, invece dal punto di vista della prevenzione amministrativa antimafia non possono che essere valutate negativamente in quanto oggettivamente funzionali agli interessi della criminalità organizzata e rilevano, comunque, un condizionamento nelle scelte e negli indirizzi nella società Afra Beton".
Tale conclusione non si presta a censure.
E' vero che, come reiteratamente evidenziato dalla ripetuta difesa della ricorrente, la sentenza del Tribunale di Nola, sez. 1^, del 12.7.2001, assolve il Giuliano Rocco dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; ma vero anche che se la motivazione del giudice penale conclude affermando che "Sussistono perciò tutti i presupposti per ritenere che Giuliano Rocco fosse vittima di estorsione da parte del clan" in precedenza afferma che "non può configurarsi nel caso in esame l'ipotesi dell'imprenditore camorrista, giacchè benchè il Giuliano ricevesse dei vantaggi economici dal clan, tuttavia questi non erano frutto di un pactum sceleris, bensì del suo involontario stato di assoggettamento dovuto alla capacità intimidatoria del gruppo" (pag. 195 della sentenza, che vede imputate più persone).
Ma tale stato è del tutto sufficiente a dimostrare il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata, esso -e non l'accertamento della sussistenza della figura dell'imprenditore camorrista- richiesto dalla normativa per precludere il contatto con la P.A (Cons. Stato, sez. IV, 3058/2001, Tar Campania, sez. 1^, 1946/2000; 1789/1999; 2881/1997).
Se, invero, appartiene, all'ambito penale effettuare quell'indagine "indubbiamente delicata e complessa, nella quale al prudente apprezzamento del giudice è affidato il difficile compito di individuare la fluida linea di confine tra lecito ed illecito e di distinguere le situazioni nella quali l'imprenditore è complice delle organizzazioni criminali da quelle nelle quali egli è vittima, il soggetto passivo delle attività delinquenziali" (Cass. sez. 1^ penale, 5.1.1999), ossia discernere fra contiguità compiacente e contiguità soggiacente, nel diverso ambito qui dato, come sopra rilevato è sufficiente il solo tentativo dell'associazione criminale (si intende, concretantesi in fatti significativi) a costituire presupposto idoneo alla bisogna.
E l'accertamento penale di tale circostanza -qui indubbiamente avutosi in una ai vantaggi economici ricevuti- rende del tutto logica la conclusione cui si è pervenuti, peraltro calata all'interno di un quadro indiziario più vasto, non solo perchè risalente negli anni, ma perchè vede ancora il Giuliano componente del consiglio di amministrazione del consorzio Pro.cal, implicato a sua volta nelle indagini sulla criminalità organizzata campana (operazione Spartacus). Elementi tutti che, come leggesi in particolare nella ripetuta relazione del GIA, hanno concorso alla decisione di far luogo all'informazione interdittiva.

 

5- Orbene, alla stregua di quanto sopra, ivi compresa la significativa ulteriore circostanza del rapporto organico del Giuliano con l'Afra Beton con mansioni di responsabile dei contratti da stipulare, non vi è necessità di proseguire l'esame dei residui elementi indicati dalla Prefettura e contestati ex parte attorea (denuncia del Giuliano per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio; denunce per reati contro l'incolumità pubblica; ect.). Ed invero, il quadro sopra indicato è sufficiente a mandare indenne da utili censure il provvedimento impugnato.
In conseguenza, il ricorso è infondato e siccome tale va respinto con le consequenziali statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate integralmente fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania- Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2005.

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