| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 52
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
S.C. e M.M. (avv.ti Prusso e Mastroviti) c. Comune di Acqui
Terme (avv.ti Macola e Papa) |
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Atto amministrativo – Avvio del procedimento
– Ordinanza sulla viabilità – Comunicazione – necessità
– Non sussiste
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L’ordinanza sulla viabilità è atto generale
che non ha uno specifico destinatario e come tale non deve
essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
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- OMISSIS -
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Visto l'art. 21, comma 9. della L. 6 dicembre
1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.
21luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
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Considerato che il provvedimento impugnato
concerne la disciplina della viabilità e del traffico e,
come tali, inerenti l'area del merito amministrativo, suscettibili
di sindacato giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti
profili di illogicità e irrazionalità (cfr., CdS. 2.4.2002.
n. 1800);
Ritenuto che i motivi di ricorso non evidenziano profili
di illogicità o irrazionalità manifesta atteso che il provvedimento
impugnato si è basato essenzialmente sulla circostanza che
è sufficiente per garantire il pubblico passaggio "l'area
centrale in corrispondenza dell'ubicazione degli esercizi
commerciali";
Considerato che le circostanze attinenti alla vertenza tra
condomini del Condominio centro in merito al diritto degli
stessi di parcheggiare sul lato sinistro della strada e
alla carenza di parcheggi nelle immediate vicinanze non
costituiscono ratio decidendi del provvediemtno gravato,
il quale, come detto, è stato adottato sul presupposto principale
che, per garantire il pubblico passaggio è sufficiente ca
centrale in corrispondenza deliubicazione degli esercizi
commerciali";
Ritenuto che la circostanza relativa all’occupazione indebita
del terreno di proprietà dei ricorrenti da parte delle auto
parcheggiate costituisce questione di carattere civilistico
che nulla ha a che fare con il provvedimento in oggetto,
che riguarda la regolamentazione della viabilità in questione;
Ritenuta, infine, non fondata la censura ex art. 7 della
I. n. 241 del 1990, attteso che l'ordinanza sulla viabilità
è atto generale che non ha uno specifico destinatario e,
come tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione
di avvio del procedimento (cfr. CdS. 31.5.2003, n. 3037);
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in quanto
infondato;
Ritenuto di dover compensare le spese, sussistendo giusti
motivi;
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- OMISSIS -
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