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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 52
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
S.C. e M.M. (avv.ti Prusso e Mastroviti) c. Comune di Acqui Terme (avv.ti Macola e Papa)


Atto amministrativo – Avvio del procedimento – Ordinanza sulla viabilità – Comunicazione – necessità – Non sussiste

L’ordinanza sulla viabilità è atto generale che non ha uno specifico destinatario e come tale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.


- OMISSIS -

 

Visto l'art. 21, comma 9. della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 della L. 21luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

 

Considerato che il provvedimento impugnato concerne la disciplina della viabilità e del traffico e, come tali, inerenti l'area del merito amministrativo, suscettibili di sindacato giurisdizionale soltanto in presenza di evidenti profili di illogicità e irrazionalità (cfr., CdS. 2.4.2002. n. 1800);
Ritenuto che i motivi di ricorso non evidenziano profili di illogicità o irrazionalità manifesta atteso che il provvedimento impugnato si è basato essenzialmente sulla circostanza che è sufficiente per garantire il pubblico passaggio "l'area centrale in corrispondenza dell'ubicazione degli esercizi commerciali";
Considerato che le circostanze attinenti alla vertenza tra condomini del Condominio centro in merito al diritto degli stessi di parcheggiare sul lato sinistro della strada e alla carenza di parcheggi nelle immediate vicinanze non costituiscono ratio decidendi del provvediemtno gravato, il quale, come detto, è stato adottato sul presupposto principale che, per garantire il pubblico passaggio è sufficiente ca centrale in corrispondenza deliubicazione degli esercizi commerciali";
Ritenuto che la circostanza relativa all’occupazione indebita del terreno di proprietà dei ricorrenti da parte delle auto parcheggiate costituisce questione di carattere civilistico che nulla ha a che fare con il provvedimento in oggetto, che riguarda la regolamentazione della viabilità in questione;
Ritenuta, infine, non fondata la censura ex art. 7 della I. n. 241 del 1990, attteso che l'ordinanza sulla viabilità è atto generale che non ha uno specifico destinatario e, come tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. CdS. 31.5.2003, n. 3037);
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in quanto infondato;
Ritenuto di dover compensare le spese, sussistendo giusti motivi;

 

- OMISSIS -


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