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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 46
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
I.G. s.a.s. (avv.ti Dal Piaz e Griva) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei monopoli dello stato (avv. Stato)


Giochi e scommesse – Apparecchi vietati ex art. 110 co. 7 bis TULPS – Apparecchio che riproduce il gioco del poker in molte fasi essenziali – Illiceità – Fattispecie

Risulta vietato ai sensi dell’art. 110 comma 7-bis TULPS l’apparecchio che riproduca il gioco del poker in molte fasi essenziali (nel caso di specie, l’apparecchio presentava mazzo di 52 carte, simboli ricalcanti quelli del mazzo di carte francese con i 4 semi, determinazione dei punteggi, prevalenza dell’alea sulle altre abilità).


- OMISSIS -

 

Visto l'art. 21, comma 9, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

 

Considerato che con il primo motivo la società ricorrente denuncia il provvedimento impugnato per violazione dell'ari. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'omissione dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento non sarebbe giustificata da concrete ragioni d'urgenza, non sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall'art. 7 menzionato, né sarebbe motivata in concreto detta urgenza;
Ritenuto che, al contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, il provvedimento cautelare risulta emanato in relazione ad una situazione di urgenza specifica e qualificata, poiché esso mira ad evitare che, nel tempo necessario per l'adozione del provvedimento definitivo, possano essere immessi nel commercio apparecchi elettronici contenenti videogiochi illeciti;
Ritenuto, inoltre, che l'urgenza di cui sopra è stata adeguatamente esternata nella motivazione in riferimento alla tutela di pregnanti esigenze di ordine pubblico e di tutela della moralità che sarebbero compromesse dalla commercializzazione dei suddetti apparecchi;
Considerato che, comunque, il provvedimento cautelare è destinato a venir meno con l'adozione del provvediemtno definitivo, per cui non è fondata la censura del ricorrente secondo cui detto provvedimento cautelare sarebbe privo di termine;
Ritenuto che l'apparecchio in questione, oggetto del provvedimento impugnato, ha una scheda di gioco che riproduce le regole del gioco del poker in molte delle sue fasi essenziali (mazzo di 52 carte, simboli ricalcanti quelli del mazzo di carte francese, con i 4 semi, determinazione dei punteggi, prevalenza dell'alca sulle altre abilità), così come risulta dalla consulenza informatica del 18 maggio del 2004, prodotta dall'Avvocatura dello Stato;
Ritenuto, di conseguenza, che talc apparecchio rientra in quelli vietati ai sensi dell'art. 110, comma 7 bis, del TULPS, secondo il quale gli apparecchi per videogioco non possono contenere giochi che riproducano, anche parzialmente , le regole fondamentali de] poker;
Ritenuto, pertanto, non fondato il secondo motivo di ricorso, anche in considerazione del fatto che la perizia citata ha analizzato lo stesso codice sorgente" dell'apparecchio e del videogioco in contestazione, confermando l'accuratezza e la correttezza dell'istruttoria condotta in merito alla valutazione di liceità degli apparecchi in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in quanto infondato;
Ritenuto di dover compensare le spese, sussistendo giusti motivi;

 

- OMISSIS -


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