| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 46
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
I.G. s.a.s. (avv.ti Dal Piaz e Griva) c. Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei monopoli
dello stato (avv. Stato) |
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Giochi e scommesse – Apparecchi vietati ex
art. 110 co. 7 bis TULPS – Apparecchio che riproduce il
gioco del poker in molte fasi essenziali – Illiceità – Fattispecie
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Risulta vietato ai sensi dell’art. 110 comma
7-bis TULPS l’apparecchio che riproduca il gioco del poker
in molte fasi essenziali (nel caso di specie, l’apparecchio
presentava mazzo di 52 carte, simboli ricalcanti quelli
del mazzo di carte francese con i 4 semi, determinazione
dei punteggi, prevalenza dell’alea sulle altre abilità).
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- OMISSIS -
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Visto l'art. 21, comma 9, della L. 6 dicembre
1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.
21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi della norma sopra citata;
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Considerato che con il primo motivo la società
ricorrente denuncia il provvedimento impugnato per violazione
dell'ari. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l'omissione
dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento non
sarebbe giustificata da concrete ragioni d'urgenza, non
sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall'art.
7 menzionato, né sarebbe motivata in concreto detta urgenza;
Ritenuto che, al contrario di quanto sostenuto dalla società
ricorrente, il provvedimento cautelare risulta emanato in
relazione ad una situazione di urgenza specifica e qualificata,
poiché esso mira ad evitare che, nel tempo necessario per
l'adozione del provvedimento definitivo, possano essere
immessi nel commercio apparecchi elettronici contenenti
videogiochi illeciti;
Ritenuto, inoltre, che l'urgenza di cui sopra è stata adeguatamente
esternata nella motivazione in riferimento alla tutela di
pregnanti esigenze di ordine pubblico e di tutela della
moralità che sarebbero compromesse dalla commercializzazione
dei suddetti apparecchi;
Considerato che, comunque, il provvedimento cautelare è
destinato a venir meno con l'adozione del provvediemtno
definitivo, per cui non è fondata la censura del ricorrente
secondo cui detto provvedimento cautelare sarebbe privo
di termine;
Ritenuto che l'apparecchio in questione, oggetto del provvedimento
impugnato, ha una scheda di gioco che riproduce le regole
del gioco del poker in molte delle sue fasi essenziali (mazzo
di 52 carte, simboli ricalcanti quelli del mazzo di carte
francese, con i 4 semi, determinazione dei punteggi, prevalenza
dell'alca sulle altre abilità), così come risulta dalla
consulenza informatica del 18 maggio del 2004, prodotta
dall'Avvocatura dello Stato;
Ritenuto, di conseguenza, che talc apparecchio rientra in
quelli vietati ai sensi dell'art. 110, comma 7 bis, del
TULPS, secondo il quale gli apparecchi per videogioco non
possono contenere giochi che riproducano, anche parzialmente
, le regole fondamentali de] poker;
Ritenuto, pertanto, non fondato il secondo motivo di ricorso,
anche in considerazione del fatto che la perizia citata
ha analizzato lo stesso codice sorgente" dell'apparecchio
e del videogioco in contestazione, confermando l'accuratezza
e la correttezza dell'istruttoria condotta in merito alla
valutazione di liceità degli apparecchi in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover respingere il ricorso in quanto
infondato;
Ritenuto di dover compensare le spese, sussistendo giusti
motivi;
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- OMISSIS -
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