| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 41
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
R. S.p.A. (avv.ti Vecchione, Vecchione, Vecchione) c. Sportello
Unico della Comunità Montana Alta Valle Susa (n.c.), Comune
di Salbertrand (n.c.) e T. S.p.A. (avv.Fumagalli , Ludogoroff),
E.I. S.p.A. (avv.ti Zanchini, Angeloni, Merani) |
|
1. Atto Amministrativo – Atto di autotutela
– Discrezionalità – Assunzione – Obbligo – Non sussiste.
|
| |
|
2. Atto Amministrativo – Atto di autotutela
– Rimozione di atto - Interesse pubblico – Valutazione –
Situazione già definita con provvedimento inoppugnabile
– Non è dovuta
|
| |
|
3. Azione amministrativa – Sostituzione di
eventuali clausole illegittime - Contratti – Estraneità
dell’Amministrazione emanante – Illegittimità.
|
|
1. Il provvedimento di autotutela è manifestazione
dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale della
Pubblica Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo.
|
| |
|
2. L’Amministrazione allorchè decida di rimuovere
un atto deve valutare la sussistenza di un interesse pubblico
che giustifichi tale attività, attività di valutazione che
non è dovuta nel caso di una situazione già definita con
provvedimento inoppugnabile.
|
| |
|
3. L’Amministrazione non può generalmente
incidere sul contenuto di accordi contrattuali dei quali
non sia parte e quindi provvedere d’imperio alla sostituzione
delle eventuali clausole illegittime ivi contenute ex art.
1419 c.c. (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che
l’Amministrazione non fosse tenuta a rimuovere l’atto di
autorizzazione all’esercizio di impianti già concesso a
subconcessionari sulla scorta della circostanza per cui
il contratto di suboconcessione aveva una durata superiore
a quella prevista ex lege).
|
|
- OMISSIS -
|
| |
|
Vista l'istanza incidentale di sospensione
del provvedimento impugnato;
Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel
testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000. n. 205;
Ritenuto opportuno decidere il merito del ricorso con sentenza
succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;
|
| |
|
Considerato che la società ricorrente espone
di essere concessionaria della costruzione e della gestione
delle aree di servizio autostradali per cui è causa;
Considerato che, dopo aver realizzato le due stazioni di
servizio, la ricorrente ne ha affidato la gestione in subconcessione
rispettivamente alla F. I. s.p.a. (oggi T. I. s.p.a.) ed
alla E. I. s.p.a., accordandosi con le stesse affinché queste
chiedessero ed ottenessero l'intestazione diretta delle
autorizzazioni all'esercizio degli impianti previste dall'art.
16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nonostante che le stesse
non fossero né titolari delle concessioni edilizie. né proprietarie
delle aree interessate;
Considerato che la normativa in allora vigente attribuiva
la competenza al rilascio di dette autorizzazioni al Ministro
per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto
con il Ministro per i Lavori Pubblici Presidente dell'ANAS,
sentito il Ministro per le Finanze;
Considerato che la ricorrente, con domande in data 19 novembre
2001 dirette al Comune di Salbertrand, divenuto competente
al rilascio delle autorizzazioni in questione per effetto
dell’art. 105, lett. t) D.L.vo 31 marzo 1998. n. 1123 edell’art.
14, comma 1 L. R. “6 aprile 2000, n° 44, ha evidenziato
che T e E., in quanto non proprietarie delle aree e non
concessionarie delle costruzioni, non avevano titolo ad
ottenere le autorizzazioni di cui sopra ed ha chiesto allo
stesso Comune di rilasciare autorizzazioni nuove a suo proprio
favore;
Considerato che, con provvedimento in data 4 6 novembre
2003, prot. n. 3749, ii Comune ha respinto tali domande,
rilevando che per quanto soltanto la ricorrente fosse legittimata
ad ottenere dette autorizzazioni, non sarebbe possibile
né l'nnnullamento in via di autotutela di quelle vecchie,
perché rilasciate con provvedimento Ministeriale e quindi
annullabili solo con atto avente la stessa forma;
Considerato che, su precedente ricorso della stessa ricorrente
odierna, detto provvedimento è stato annullato da questa
Sezione con sentenza 23 giugno 2004, n. 1169, che ha dichiarato
la sussistenza del potere di autotutela in capo al Comune;
Considerato che la ricorrente ha quindi rinnovato le istanze
di autotutela e che il Comune le ha nuovamente respinte
sui rilievo che la ricorrente medesima non avrebbe la disponibilità
delle aree in questione, tuttora gestite in regime di subconcessione
dalla T. e dalla E., e che in ogni caso la valutazione circa
la durata delle subconcessioni medesime sarebbe riservata
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
Considerato che, nella presente sede, la ricorrente affida
il primo motivo alla deduzione dell'illegittimità degli
atti di cui ha chiesto l'annullamento in via di autotutela;
Ritenuto, in via generale, che i provvedimenti di autotutela
sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente
discrezionale della Pubblica Amministrazione, che non ha
alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve
valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi
la rimozione dell'atto: valutazione della quale essa sola
è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una
situazione già definita con provvedimento inoppugnabile
(T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 giugno 2000, n. 857;
T.A.R. Lombardia Milano, 10 febbraio 2002, n. 423);
Ritenuto pertanto che l'eventuale illegittimità dell'atto
divenuto inoppugnabile non determina in capo all'Amministrazione
alcun dovere assoluto di annullarlo, né giustifica, di per
sé considerata, alcun interesse pretensivo all'esercizio
dell'autotutela medesima da parte dei soggetti eventualmente
lesi;
Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente
respinto;
Considerato che con secondo mezzo censura i provvedimenti
impugnati nella parte in cui negano l'autotutela sul rilievo
che la ricorrente non avrebbe dimostrato la disponibilità
degli impianti e che questa sostiene che il concetto di
disponibilità costituirebbe sostanzialmente sinonimo della
proprietà;
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa,
in quanto la disponibilità di un bene è situazione soggettiva
distinta da quella della proprietà e il proprietario che
abbia ceduto l'uso del bene a terzi in forza di contratto
non può evidentemente averne la disponibilità;
Considerato che con il terzo ed ultimo mezzo la società
ricorrente deduce che. a sensi del combinato disposto degli
am. 5, 12 e 13 del regolamento CE n. 2790/1999, la durata
dei rapporti di subeoneessione intercorrente tra la ricorrente
medesima da un lato e la E. e la T. dall'altra, contrattualmente
stabilita in diciotto anni, dovrebbe intendersi limitata
di diritto a cinque anni e quindi sarebbe oggi cessata;
Ritenuto, per contro, che, come correttamente rilevato dal
Comune nel provvedimento impugnato, l'Autorità Amministrativa
non può, salvo in casi particolarissimi, incidere sui contenuto
di accordi contrattuali dei quali non sia parte, né tantomeno
provvedere d'imperio alla sostituzione delle eventuali clausole
illegittime ivi contenute, in applicazione dell'art. 1419,
comma 2 cod. civ., essendo tale potere riservato all'Autorità
Giudiziaria;
Ritenuto perciò che, nel caso particolare che qui interessa,
l'Amministrazione resistente non poteva disattendere il
contenuto degli accordi stipulati fra la società ricorrente
e le società controinteressate;
Ritenuto quindi che, in ragione della rilevata infondatezza
di tutti i suoi motivi, il ricorso deve essere conclusivamente
respinto;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione
integrale delle spese di giudizio.
|
| |
|
- OMISSIS -
|
|