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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 41
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
R. S.p.A. (avv.ti Vecchione, Vecchione, Vecchione) c. Sportello Unico della Comunità Montana Alta Valle Susa (n.c.), Comune di Salbertrand (n.c.) e T. S.p.A. (avv.Fumagalli , Ludogoroff), E.I. S.p.A. (avv.ti Zanchini, Angeloni, Merani)


1. Atto Amministrativo – Atto di autotutela – Discrezionalità – Assunzione – Obbligo – Non sussiste.

 

2. Atto Amministrativo – Atto di autotutela – Rimozione di atto - Interesse pubblico – Valutazione – Situazione già definita con provvedimento inoppugnabile – Non è dovuta

 

3. Azione amministrativa – Sostituzione di eventuali clausole illegittime - Contratti – Estraneità dell’Amministrazione emanante – Illegittimità.

1. Il provvedimento di autotutela è manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale della Pubblica Amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo.

 

2. L’Amministrazione allorchè decida di rimuovere un atto deve valutare la sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi tale attività, attività di valutazione che non è dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile.

 

3. L’Amministrazione non può generalmente incidere sul contenuto di accordi contrattuali dei quali non sia parte e quindi provvedere d’imperio alla sostituzione delle eventuali clausole illegittime ivi contenute ex art. 1419 c.c. (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che l’Amministrazione non fosse tenuta a rimuovere l’atto di autorizzazione all’esercizio di impianti già concesso a subconcessionari sulla scorta della circostanza per cui il contratto di suboconcessione aveva una durata superiore a quella prevista ex lege).


- OMISSIS -

 

Vista l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21 luglio 2000. n. 205;
Ritenuto opportuno decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;

 

Considerato che la società ricorrente espone di essere concessionaria della costruzione e della gestione delle aree di servizio autostradali per cui è causa;
Considerato che, dopo aver realizzato le due stazioni di servizio, la ricorrente ne ha affidato la gestione in subconcessione rispettivamente alla F. I. s.p.a. (oggi T. I. s.p.a.) ed alla E. I. s.p.a., accordandosi con le stesse affinché queste chiedessero ed ottenessero l'intestazione diretta delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti previste dall'art. 16 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, nonostante che le stesse non fossero né titolari delle concessioni edilizie. né proprietarie delle aree interessate;
Considerato che la normativa in allora vigente attribuiva la competenza al rilascio di dette autorizzazioni al Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici Presidente dell'ANAS, sentito il Ministro per le Finanze;
Considerato che la ricorrente, con domande in data 19 novembre 2001 dirette al Comune di Salbertrand, divenuto competente al rilascio delle autorizzazioni in questione per effetto dell’art. 105, lett. t) D.L.vo 31 marzo 1998. n. 1123 edell’art. 14, comma 1 L. R. “6 aprile 2000, n° 44, ha evidenziato che T e E., in quanto non proprietarie delle aree e non concessionarie delle costruzioni, non avevano titolo ad ottenere le autorizzazioni di cui sopra ed ha chiesto allo stesso Comune di rilasciare autorizzazioni nuove a suo proprio favore;
Considerato che, con provvedimento in data 4 6 novembre 2003, prot. n. 3749, ii Comune ha respinto tali domande, rilevando che per quanto soltanto la ricorrente fosse legittimata ad ottenere dette autorizzazioni, non sarebbe possibile né l'nnnullamento in via di autotutela di quelle vecchie, perché rilasciate con provvedimento Ministeriale e quindi annullabili solo con atto avente la stessa forma;
Considerato che, su precedente ricorso della stessa ricorrente odierna, detto provvedimento è stato annullato da questa Sezione con sentenza 23 giugno 2004, n. 1169, che ha dichiarato la sussistenza del potere di autotutela in capo al Comune;
Considerato che la ricorrente ha quindi rinnovato le istanze di autotutela e che il Comune le ha nuovamente respinte sui rilievo che la ricorrente medesima non avrebbe la disponibilità delle aree in questione, tuttora gestite in regime di subconcessione dalla T. e dalla E., e che in ogni caso la valutazione circa la durata delle subconcessioni medesime sarebbe riservata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
Considerato che, nella presente sede, la ricorrente affida il primo motivo alla deduzione dell'illegittimità degli atti di cui ha chiesto l'annullamento in via di autotutela;
Ritenuto, in via generale, che i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale della Pubblica Amministrazione, che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto: valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 9 giugno 2000, n. 857; T.A.R. Lombardia Milano, 10 febbraio 2002, n. 423);
Ritenuto pertanto che l'eventuale illegittimità dell'atto divenuto inoppugnabile non determina in capo all'Amministrazione alcun dovere assoluto di annullarlo, né giustifica, di per sé considerata, alcun interesse pretensivo all'esercizio dell'autotutela medesima da parte dei soggetti eventualmente lesi;
Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente respinto;
Considerato che con secondo mezzo censura i provvedimenti impugnati nella parte in cui negano l'autotutela sul rilievo che la ricorrente non avrebbe dimostrato la disponibilità degli impianti e che questa sostiene che il concetto di disponibilità costituirebbe sostanzialmente sinonimo della proprietà;
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, in quanto la disponibilità di un bene è situazione soggettiva distinta da quella della proprietà e il proprietario che abbia ceduto l'uso del bene a terzi in forza di contratto non può evidentemente averne la disponibilità;
Considerato che con il terzo ed ultimo mezzo la società ricorrente deduce che. a sensi del combinato disposto degli am. 5, 12 e 13 del regolamento CE n. 2790/1999, la durata dei rapporti di subeoneessione intercorrente tra la ricorrente medesima da un lato e la E. e la T. dall'altra, contrattualmente stabilita in diciotto anni, dovrebbe intendersi limitata di diritto a cinque anni e quindi sarebbe oggi cessata;
Ritenuto, per contro, che, come correttamente rilevato dal Comune nel provvedimento impugnato, l'Autorità Amministrativa non può, salvo in casi particolarissimi, incidere sui contenuto di accordi contrattuali dei quali non sia parte, né tantomeno provvedere d'imperio alla sostituzione delle eventuali clausole illegittime ivi contenute, in applicazione dell'art. 1419, comma 2 cod. civ., essendo tale potere riservato all'Autorità Giudiziaria;
Ritenuto perciò che, nel caso particolare che qui interessa, l'Amministrazione resistente non poteva disattendere il contenuto degli accordi stipulati fra la società ricorrente e le società controinteressate;
Ritenuto quindi che, in ragione della rilevata infondatezza di tutti i suoi motivi, il ricorso deve essere conclusivamente respinto;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

 

- OMISSIS -


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