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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 66
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
F.V. (avv. Sollazzo) c. Ministero della Difesa (avv. Stato)


Militari – Ordine di rientro – Obbligo di reperibilità – Insussistenza nella circostanza – Legittimità

E’ legittimo l’ordine di rientro impartito al militare anche quando non sia soggetto nella circostanza all’obbligo di reperibilità, poiché egli è comunque tenuto in forza del proprio status di militare a essere rintracciabile e a rendersi disponibile al servizio, istituto quest’ultimo distinto dalla reperibilità.


- OMISSIS -

 

Ritenuto e considerato quanto segue.

 

FATTO

 

Il ricorrente è maresciallo dell'Aeronautica assegnato al Nucleo Antincendi dell'Aeroporto di Cameri.
Il 5 aprile 2004, quando non era in servizio né in reperibilità, venne contattato sul telefono cellulare da un superiore gerarchico che gli ordinava di presentarsi urgentemente al Reparto.
L'ordine era collegato alle esigenze di un'indagine giudiziaria, relativa ad alcuni ammanchi di carburante che si sarebbero verificati all'interno dell'Aeroporto, affidata al locale Comando dei Carabinieri.
Il ricorrente non si presentò subito al Reparto, ma lo fece oltre 8 ore più tardi.
Fu quindi avviato procedimento disciplinare all'esito del quale venne irrogata la sanzione di 3 giorni di consegna di rigore.
L'interessato propose ricorso gerarchico che, con il provvedimento impugnato (decreto n. 8 del 7 settembre 2004), venne respinto.
Questi i motivi del gravame:
I) Violazione di legge. Illegittimità dell’ordine impartito.
L'ordine di servizio al quale il ricorrente non ottemperò (ovvero ottemperò con grave ritardo) era illegittimo poiché, essendo legato a un'attività giudiziaria, non avrebbe potuto essere impartito da un superiore gerarchico, ma solo dal comandante dei carabinieri,
II) Violazione di legge per mancata osservanza della normative di cui all’art. 4 della legge 382/90.
L'ordine di che trattasi non riguardava le esigenze del servizio e i compiti di istituto; il ricorrente, inoltre, non sarebbe venuto meno all'obbligo di rendersi rintracciabile che è istituto diverso dalla reperibilità.
III) Violazione di legge. Mancato invio della documentazione richiesta_e pregiudizio del diritto di difesa ex art. 24 Costituz.
Il militare nominato difensore del ricorrente nel procedimento disciplinare non ricevette copia della documentazione richiesta per le esigenze difensive e non venne accolta la richiesta di termini a difesa presentata dallo stesso.
IV) Difetto di motivazione
Il provvedimento impugnato difetterebbe di adeguata motivazione.
Il ricorrente conclude per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, contrastato dall'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1) Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la precedente sanzione disciplinare della consegna di rigore per giorni tre, irrogata per aver ingiustificamente disatteso un ordine di rientro immediato al Reparto.
2) II Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. introdotto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3) 1 primi due motivi dei ricorso riproducono sostanzialmente il medesimo tipo di doglianza.
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'ordine di rientro impartitogli dal superiore gerarchico non sarebbe stato legittimo perché non legato al servizio e ai compiti di istituto, ma alle esigenze di un'indagine giudiziaria svolta dai carabinieri (l'interessato doveva essere ascoltato come persona informata sui fatti) relativamente ad alcuni ammanchi di carburante che si sarebbero verificati presso la sede di servizio del ricorrente medesimo; ne consegue che lo stesso superiore gerarchico che impartì l'ordine di rientro non ne avrebbe avuto titolo, trattandosi di potestà esclusiva dell'ufficiale di polizia giudiziaria cui erano affidate le indagini.
Le censure sono palesemente destituite di fondamento.
Le incombenze di una delicata indagine giudiziaria che interessa accadimenti verificatisi presso la sede di servizio del militare non possono non essere considerate strettamente connesse ai compiti di istituto del militare medesimo; pertanto, qualora l'interessato debba essere urgentemente sentito quale persona informata sui fatti, legittimamente il superiore gerarchico ne dispone il rientro immediato.
Non rileva, inoltre, che il militare non fosse soggetto nella circostanza all'obbligo di reperibilità, poiché egli era comunque tenuto, in forza del proprio status di militare, a essere rintracciabile e a rendersi disponibile al servizio, istituto quest'ultimo distinto dalla reperibilità.
4) Parimenti infondate sono le doglianze riferite a supposte violazioni del diritto di difesa verificatesi nell'ambito del procedimento disciplinare.
Infatti, già con lettera del 2 1/4/2004 era stata assicurata al militare difensore la facoltà di prendere visione della documentazione inerente il procedimento.
La richiesta di termini a difesa fu, invece, con la lettera da ultimo citata, disattesa. ritenendosi congrui i termini concessi; a tale riguardo, il Collegio ritiene che lo spatium temporis accordato per la predisposizione della difesa, per quanto breve (dal 22 al 26 aprile 2004). non fosse comunque tale da compromettere, anche in ragione della limitata complessità del procedimento disciplinare, le esigenze difensive.
5) Infine, il provvedimento impugnato appare sorretto da motivazione sufficiente, contenente una adeguata valutazione delle risultanze dell'istruttoria e delle deduzioni difensive. Anche le doglianze riferite a quest'ultimo aspetto sono perciò infondate.
6) In conclusione, il ricorso è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato. Il Collegio ritiene che sussistano comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.

 

- OMISSIS -


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