| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 66
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
F.V. (avv. Sollazzo) c. Ministero della Difesa (avv. Stato)
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Militari – Ordine di rientro – Obbligo di
reperibilità – Insussistenza nella circostanza – Legittimità
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E’ legittimo l’ordine di rientro impartito
al militare anche quando non sia soggetto nella circostanza
all’obbligo di reperibilità, poiché egli è comunque tenuto
in forza del proprio status di militare a essere rintracciabile
e a rendersi disponibile al servizio, istituto quest’ultimo
distinto dalla reperibilità.
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- OMISSIS -
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Ritenuto e considerato quanto segue.
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FATTO
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Il ricorrente è maresciallo dell'Aeronautica
assegnato al Nucleo Antincendi dell'Aeroporto di Cameri.
Il 5 aprile 2004, quando non era in servizio né in reperibilità,
venne contattato sul telefono cellulare da un superiore
gerarchico che gli ordinava di presentarsi urgentemente
al Reparto.
L'ordine era collegato alle esigenze di un'indagine giudiziaria,
relativa ad alcuni ammanchi di carburante che si sarebbero
verificati all'interno dell'Aeroporto, affidata al locale
Comando dei Carabinieri.
Il ricorrente non si presentò subito al Reparto, ma lo fece
oltre 8 ore più tardi.
Fu quindi avviato procedimento disciplinare all'esito del
quale venne irrogata la sanzione di 3 giorni di consegna
di rigore.
L'interessato propose ricorso gerarchico che, con il provvedimento
impugnato (decreto n. 8 del 7 settembre 2004), venne respinto.
Questi i motivi del gravame:
I) Violazione di legge. Illegittimità dell’ordine impartito.
L'ordine di servizio al quale il ricorrente non ottemperò
(ovvero ottemperò con grave ritardo) era illegittimo poiché,
essendo legato a un'attività giudiziaria, non avrebbe potuto
essere impartito da un superiore gerarchico, ma solo dal
comandante dei carabinieri,
II) Violazione di legge per mancata osservanza della normative
di cui all’art. 4 della legge 382/90.
L'ordine di che trattasi non riguardava le esigenze del
servizio e i compiti di istituto; il ricorrente, inoltre,
non sarebbe venuto meno all'obbligo di rendersi rintracciabile
che è istituto diverso dalla reperibilità.
III) Violazione di legge. Mancato invio della documentazione
richiesta_e pregiudizio del diritto di difesa ex art. 24
Costituz.
Il militare nominato difensore del ricorrente nel procedimento
disciplinare non ricevette copia della documentazione richiesta
per le esigenze difensive e non venne accolta la richiesta
di termini a difesa presentata dallo stesso.
IV) Difetto di motivazione
Il provvedimento impugnato difetterebbe di adeguata motivazione.
Il ricorrente conclude per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento impugnato, contrastato dall'Amministrazione
intimata, costituitasi in giudizio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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1) Il ricorrente contesta la legittimità
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto
contro la precedente sanzione disciplinare della consegna
di rigore per giorni tre, irrogata per aver ingiustificamente
disatteso un ordine di rientro immediato al Reparto.
2) II Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso
con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo
26, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. introdotto
dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
3) 1 primi due motivi dei ricorso riproducono sostanzialmente
il medesimo tipo di doglianza.
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'ordine di rientro impartitogli
dal superiore gerarchico non sarebbe stato legittimo perché
non legato al servizio e ai compiti di istituto, ma alle
esigenze di un'indagine giudiziaria svolta dai carabinieri
(l'interessato doveva essere ascoltato come persona informata
sui fatti) relativamente ad alcuni ammanchi di carburante
che si sarebbero verificati presso la sede di servizio del
ricorrente medesimo; ne consegue che lo stesso superiore
gerarchico che impartì l'ordine di rientro non ne avrebbe
avuto titolo, trattandosi di potestà esclusiva dell'ufficiale
di polizia giudiziaria cui erano affidate le indagini.
Le censure sono palesemente destituite di fondamento.
Le incombenze di una delicata indagine giudiziaria che interessa
accadimenti verificatisi presso la sede di servizio del
militare non possono non essere considerate strettamente
connesse ai compiti di istituto del militare medesimo; pertanto,
qualora l'interessato debba essere urgentemente sentito
quale persona informata sui fatti, legittimamente il superiore
gerarchico ne dispone il rientro immediato.
Non rileva, inoltre, che il militare non fosse soggetto
nella circostanza all'obbligo di reperibilità, poiché egli
era comunque tenuto, in forza del proprio status di militare,
a essere rintracciabile e a rendersi disponibile al servizio,
istituto quest'ultimo distinto dalla reperibilità.
4) Parimenti infondate sono le doglianze riferite a supposte
violazioni del diritto di difesa verificatesi nell'ambito
del procedimento disciplinare.
Infatti, già con lettera del 2 1/4/2004 era stata assicurata
al militare difensore la facoltà di prendere visione della
documentazione inerente il procedimento.
La richiesta di termini a difesa fu, invece, con la lettera
da ultimo citata, disattesa. ritenendosi congrui i termini
concessi; a tale riguardo, il Collegio ritiene che lo spatium
temporis accordato per la predisposizione della difesa,
per quanto breve (dal 22 al 26 aprile 2004). non fosse comunque
tale da compromettere, anche in ragione della limitata complessità
del procedimento disciplinare, le esigenze difensive.
5) Infine, il provvedimento impugnato appare sorretto da
motivazione sufficiente, contenente una adeguata valutazione
delle risultanze dell'istruttoria e delle deduzioni difensive.
Anche le doglianze riferite a quest'ultimo aspetto sono
perciò infondate.
6) In conclusione, il ricorso è infondato e, per l'effetto,
deve essere rigettato. Il Collegio ritiene che sussistano
comunque giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese del grado di giudizio.
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- OMISSIS -
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