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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 62
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
A.T. (avv. Vitale) c. Ministero dell’Interno (n.c.)


Stranieri – Domanda di cittadinanza ex art. 9, 1° co. lett. f) l. n° 91/92 –Condizione di cancellando dall’anagrafe – Equivalenza a condizione di cancellato – Non sussiste – Residenza – Permane

La semplice condizione di “cancellando” conseguente all’irriperibilità dell’interessato cui non faccia seguito l’efettiva cancellazione dall’anagrafe non può inficiare il possesso della residenza legale ai fini del conseguimento della cittadinanza.


- OMISSIS -

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente, cittadino marocchino, vive in Italia dal 1990, anno in cui gli fu rilasciato permesso di soggiorno; dall'anno 2000 è titolare di carta di soggiorno.
Dal mese di settembre del 1990 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Torino.
In data 17 febbraio 2003 presentava al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Torino, domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i) della legge n. 91/1992, fondata sul possesso della residenza ultradecennale.
L'istanza era però respinta con il provvedimento impugnato, avverso il quale il ricorrente propone il seguente motivo di censura:
Violazione di legge in relazione all’art. 9, co. 1, lett. f), L. 91/92, nonchè agli artt. 1, co. 2, lett. a) e 4, co. 7, d.P.R: 572/93, ed ancora all’art. 11, co. 1, lett. c), d.P.R. 223/89. Eccesso di potere per erroneità della motivazione. Erronea violazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione.
Il diniego della cittadinanza si fonda sulla mancanza del requisito della residenza decennale in quanto, come si afferma nel provvedimento impugnato, il ricorrente risulterebbe cancellato per irreperibilità dal 4 novembre 1994 al 22 maggio 1995.
Il ricorrente lamenta l'erroneità del riferimento normativo contenuto nel preambolo del provvedimento impugnato, in quanto viene richiamata una disposizione l'articolo 4, comma 1 del d.P.R. n. 572/1993 inconferente alla fattispecie e, comunque, abrogata da successiva normativa.
L'atto impugnato sarebbe poi viziato per l'erronea valutazione dei presupposti fattuali.
Vi si afferma, infatti, che il ricorrente sarebbe stato cancellato per irreperibilità dall'anagrafe dei residenti del Comune di Torino dal 4/11/1994 al 22/5/1995, mentre, come si evince dal certificato storico di residenza, egli risulta in tale periodo "cancellando" (e non cancellato) dall'anagrafe, il che significa che il procedimento non condusse all'effettiva cancellazione.
Infine, anche scomputando il periodo di irreperibilità, il ricorrente avrebbe comunque cumulato un periodo di residenza legale superiore al minimo decennale richiesto dalla legge.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione.
Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

 

DIRITTO

 

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
2) II ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante "nuove norme sulla cittadinanza", sul presupposto di risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni.
Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento invocato è un atto ampiamente discrezionale che l'Amministrazione potrebbe denegare anche in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, purché in motivazione sia dato atto del corretto esercizio del potere discrezionale (dr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474, per cui, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale).
Nel caso in esame, però, il provvedimento di diniego si fonda solamente sulla riscontrata mancanza del requisito della residenza decennale in quanto "l'interessato risulta cancellato per irreperibilità dal Comune di Torino dal 4.11.1994 al 22.5.1995".
3) 11 procedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente è disciplinato dall'articolo 11 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
La cancellazione viene disposta "per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile nonché per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata ...".
La posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
4) Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare viziato sotto ii profilo dell'erronea valutazione del presupposto di fatto, rappresentato dalla ritenuta cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità dell'interesatto nel periodo dal 4.11.1994 al 22.5.1995.
Come dedotto dal ricorrente, infatti, dal certificato storico di residenza del Comune di Torino non si evince l'avvenuta cancellazione dall'anagrafe, ma la diversa situazione soggettiva di "cancellando" per effetto dell 'irreperibilità dell'interessato all'indirizzo di via Basilica 1.
Tale denominazione segnala, in altri termini, l'avvio del procedimento di cancellazione, conseguente all'accertata irreperibilità, che, però, non risulta essersi concluso con l'effettiva cancellazione dell'interessato.
Ne è prova il fatto che lo stesso certificato storico di residenza non fa menzione di alcuna reiscrizione dello straniero che, altrimenti, qualora ne fosse stata disposta effettivamente la cancellazione, dovrebbe risultare dal certificato (come, peraltro, risulta avvenuto in epoca precedente, atteso che l'interessato verme cancellato per irreperibilità in data 22/9/1992 e reiscritto il 6/4/1993, peraltro oltre dieci anni prima della presentazione della domanda di cittadinanza).
Pertanto, la semplice condizione di "cancellando" conseguente all'irreperibilità dell'interessato, cui non faccia seguito l'effettiva cancellazione dall'anagrafe, non può inficiare il possesso della residenza legale ai fini del conseguimento della cittadinanza.
Si osserva ancora, ad abundantiam, che il ricorrente ha prodotto in giudizio copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, dell'alloggio di via Basilica 1, per il periodo dal 1/5/1994 al 30/4/1996, destinato ad abitazione sua e del nucleo familiare, così fornendo un ragionevole elemento di prova in ordine alla sua effettiva presenza sul territorio nazionale nel periodo in discussione.
5) In conclusione, il motivo di censura risulta fondato e, per l'effetto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

- OMISSIS -


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