| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 62
Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso
A.T. (avv. Vitale) c. Ministero dell’Interno (n.c.) |
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Stranieri – Domanda di cittadinanza ex art.
9, 1° co. lett. f) l. n° 91/92 –Condizione di cancellando
dall’anagrafe – Equivalenza a condizione di cancellato –
Non sussiste – Residenza – Permane
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La semplice condizione di “cancellando” conseguente
all’irriperibilità dell’interessato cui non faccia seguito
l’efettiva cancellazione dall’anagrafe non può inficiare
il possesso della residenza legale ai fini del conseguimento
della cittadinanza.
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- OMISSIS -
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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente, cittadino marocchino, vive
in Italia dal 1990, anno in cui gli fu rilasciato permesso
di soggiorno; dall'anno 2000 è titolare di carta di soggiorno.
Dal mese di settembre del 1990 è iscritto nell'anagrafe
della popolazione residente del Comune di Torino.
In data 17 febbraio 2003 presentava al Ministero dell'Interno,
per il tramite della Prefettura di Torino, domanda di concessione
della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, lettera i) della legge n. 91/1992, fondata sul possesso
della residenza ultradecennale.
L'istanza era però respinta con il provvedimento impugnato,
avverso il quale il ricorrente propone il seguente motivo
di censura:
Violazione di legge in relazione all’art. 9, co. 1, lett.
f), L. 91/92, nonchè agli artt. 1, co. 2, lett. a) e 4,
co. 7, d.P.R: 572/93, ed ancora all’art. 11, co. 1, lett.
c), d.P.R. 223/89. Eccesso di potere per erroneità della
motivazione. Erronea violazione dei fatti e dei presupposti.
Difetto di motivazione.
Il diniego della cittadinanza si fonda sulla mancanza del
requisito della residenza decennale in quanto, come si afferma
nel provvedimento impugnato, il ricorrente risulterebbe
cancellato per irreperibilità dal 4 novembre 1994 al 22
maggio 1995.
Il ricorrente lamenta l'erroneità del riferimento normativo
contenuto nel preambolo del provvedimento impugnato, in
quanto viene richiamata una disposizione l'articolo 4, comma
1 del d.P.R. n. 572/1993 inconferente alla fattispecie e,
comunque, abrogata da successiva normativa.
L'atto impugnato sarebbe poi viziato per l'erronea valutazione
dei presupposti fattuali.
Vi si afferma, infatti, che il ricorrente sarebbe stato
cancellato per irreperibilità dall'anagrafe dei residenti
del Comune di Torino dal 4/11/1994 al 22/5/1995, mentre,
come si evince dal certificato storico di residenza, egli
risulta in tale periodo "cancellando" (e non cancellato)
dall'anagrafe, il che significa che il procedimento non
condusse all'effettiva cancellazione.
Infine, anche scomputando il periodo di irreperibilità,
il ricorrente avrebbe comunque cumulato un periodo di residenza
legale superiore al minimo decennale richiesto dalla legge.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del
provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione.
Non si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.
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DIRITTO
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1) Il Collegio ritiene di dover decidere
il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata,
ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della legge 21
luglio 2000, n. 205.
2) II ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i) della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante "nuove norme sulla
cittadinanza", sul presupposto di risiedere legalmente in
Italia da almeno dieci anni.
Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento
invocato è un atto ampiamente discrezionale che l'Amministrazione
potrebbe denegare anche in presenza dei presupposti richiesti
dalla legge, purché in motivazione sia dato atto del corretto
esercizio del potere discrezionale (dr. Cons. Stato, sez.
IV, 16 settembre 1999, n. 1474, per cui, ai sensi dell'art.
9 della legge n. 91/1992, il provvedimento di concessione
della cittadinanza è adottato sulla base di valutazioni
ampiamente discrezionali circa l'avvenuta integrazione dello
straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta
appartenenza alla comunità nazionale).
Nel caso in esame, però, il provvedimento di diniego si
fonda solamente sulla riscontrata mancanza del requisito
della residenza decennale in quanto "l'interessato risulta
cancellato per irreperibilità dal Comune di Torino dal 4.11.1994
al 22.5.1995".
3) 11 procedimento di cancellazione dall'anagrafe della
popolazione residente è disciplinato dall'articolo 11 del
regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
La cancellazione viene disposta "per irreperibilità accertata
a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento
generale della popolazione ovvero quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile nonché per i cittadini stranieri,
per irreperibilità accertata ...".
La posizione anagrafica può essere ripristinata solo con
una nuova richiesta di iscrizione.
4) Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare viziato
sotto ii profilo dell'erronea valutazione del presupposto
di fatto, rappresentato dalla ritenuta cancellazione dall'anagrafe
per irreperibilità dell'interesatto nel periodo dal 4.11.1994
al 22.5.1995.
Come dedotto dal ricorrente, infatti, dal certificato storico
di residenza del Comune di Torino non si evince l'avvenuta
cancellazione dall'anagrafe, ma la diversa situazione soggettiva
di "cancellando" per effetto dell 'irreperibilità dell'interessato
all'indirizzo di via Basilica 1.
Tale denominazione segnala, in altri termini, l'avvio del
procedimento di cancellazione, conseguente all'accertata
irreperibilità, che, però, non risulta essersi concluso
con l'effettiva cancellazione dell'interessato.
Ne è prova il fatto che lo stesso certificato storico di
residenza non fa menzione di alcuna reiscrizione dello straniero
che, altrimenti, qualora ne fosse stata disposta effettivamente
la cancellazione, dovrebbe risultare dal certificato (come,
peraltro, risulta avvenuto in epoca precedente, atteso che
l'interessato verme cancellato per irreperibilità in data
22/9/1992 e reiscritto il 6/4/1993, peraltro oltre dieci
anni prima della presentazione della domanda di cittadinanza).
Pertanto, la semplice condizione di "cancellando" conseguente
all'irreperibilità dell'interessato, cui non faccia seguito
l'effettiva cancellazione dall'anagrafe, non può inficiare
il possesso della residenza legale ai fini del conseguimento
della cittadinanza.
Si osserva ancora, ad abundantiam, che il ricorrente ha
prodotto in giudizio copia del contratto di locazione, regolarmente
registrato, dell'alloggio di via Basilica 1, per il periodo
dal 1/5/1994 al 30/4/1996, destinato ad abitazione sua e
del nucleo familiare, così fornendo un ragionevole elemento
di prova in ordine alla sua effettiva presenza sul territorio
nazionale nel periodo in discussione.
5) In conclusione, il motivo di censura risulta fondato
e, per l'effetto, il ricorso va accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
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- OMISSIS -
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