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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 37
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
R.T. (avv. Gili) c. Comune di Castiglione Torinese (avv. Giorgi) e I.P. S.r.l. (avv.ti Ludogoroff e Aliberti)


Atto amministrativo – Avvio del procedimento - Strada vicinale – Modifica di tracciato – Proprietari dei fondi – Comunicazione - Necessità

L’atto amministrativo che modifica il tracciato di una strada vicinale deve essere proceduta da comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi.


- OMISSIS -

 

Vista l'istanza cautelare.
Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971. n. 1034 nel testo sostituito dall'art. 3 L. 21luglio 2000, n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata:

 

Considerato che il ricorrente ha inizialmente impugnato gli atti di cui in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 9 marzo 2004; onsiderato che la società contro interessata vi ha proposto opposizione con atto notificato il 4 maggio 2004;
Considerato che il ricorrente ha trasposto l'impugnazione nella presente sede con atto notificato il 2 luglio 2004;
Ritenuto che la trasposizione è rituale e che quindi i] ricorso può essere esaminato nel merito;
Considerato che i provvedimenti di cui in epigrafe sono impugnati soltanto nella parte in cui includono fra le opere di urbanizzazione da eseguirsi direttamente a cura e spese della società controinteressata l'asfaltatura e l'allargamento di una strada vicinale gravata di servitù di uso pubblico, appartenente (anche) al ricorrente ed attraversante i fondi di sua proprietà;
Ritenuto che in virtù dell'art. 14 D.Lgt. 10 settembre 1918, n. 1446, il quale prevede che l'uso e l'occupazione di strade vicinati devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale, quest'ultima dispone in materia di poteri discrezionali;
Ritenuto pertanto che a fronte di una delibera comunale che dispone la modifica del tracciato di una strada vicinale (anche soltanto attraverso il suo allargamento) i proprietari di essa sono titolari di situazioni di interesse legittimo (Cons. St., V, 12 settembre 1986, n. 455);
Ritenuto che il provvedimento, essendo destinato a produrre effetti anche nei confronti di tali soggetti, individuabili in ragione della proprietà dei fondi latistanti la strada in questione. avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento
Ritenuto inoltre che il previsto allargamento del sedime stradale comporta l'occupazione (appropriativa) di una corrispondente fascia di terreno di proprietà privata;
Ritenuto che, per quanto il danno non si sia ancora verificato, la lesione è attuale e l'atto che la determina è conseguentemente suscettibile di impugnazione immediata,
Ritenuto che il provvedimento avrebbe richiesto il consenso del proprietario o la cessione della relativa proprietà;
Ritenuto che, in mancanza di tali adempimenti, le delibere comunali che approvano l'opera pubblica si rivelano illegittime e devono essere conseguentemente annullate;
Ritenuto che deve invece dichiarasi inammissibile l'impugnazione (congiunta) della concessione edilizia 28 novembre 2002,, n. 3/2002 108. riguardando essa un'opera di per sé non lesiva per il ricorrente;
Ritenuto che il ricorso deve essere conseguentemente accolto nei limiti sopra precisati, eon correlativo annullamento dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla parte censurata;
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;

 

- OMISSIS -


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