| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 24 gennaio 2005 n. 207
Pres. Amoroso; Est. Depiero
Hotel Ambasciatori (Avv. A. Bianchini) + altri c. Comune
di Venezia (Avv. M. Clarich e G. Gidoni) e Vesta s.p.a.
(Avv. A. Clarizia e F. Stivanello Gussoni) |
|
Processo amministrativo – impugnazione tardiva
provvedimento definitivo – sopravvenuta carenza di interesse
alla decisione sul provvedimento provvisorio – Sussiste
|
|
In assenza della tempestiva impugnazione
del provvedimento definitivo e della pretesa risarcitoria
(per la limitata efficacia del provvedimento provvisorio),
vi è sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione
dell’atto provvisorio (fattispecie in materia di istituzione
temporanea di ZTL BUS).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto,
prima sezione
|
| |
|
con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso
- Presidente; Angelo De Zotti - Consigliere; Rita Depiero
- Consigliere, rel. ed est.
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 959/2002, proposto da
|
| |
|
Hotel Ambasciatori; Associazione Veneziana
Albergatori; FUSI di Donà Ilario & C. s.n.c.; New Hotel
Aurora s.r.l.; Hotel Mondial di Salviato Lino e Hotel Marconi
di Franco Maschietto & C. s.a.s., rappresentati
e difesi dall' avv. Alfredo Bianchini, con elezione di domicilio
presso lo studio dello stesso in Venezia, piazzale Roma
n. 464;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Venezia; costituito in
giudizio col patrocinio degli avv. Marcello Clarich e Giulio
Gidoni, con domicilio eletto in Venezia, presso la Casa
comunale; ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, costituito in giudizio col patrocinio dell'
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia presso cui
è ex lege domiciliato in san Marco n. 63;
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
di Vesta s.p.a., costituita in giudizio
col patrocinio degli avv. Angelo Clarizia e Franco Stivanello
Gussoni, presso cui è elettivamente domiciliata in Venezia,
Dorsoduro n. 3593;
|
| |
|
per l' annullamento
quanto al ricorso principale, della deliberazione consiliare
n. 12 del 28.1.2002; delle deliberazioni giuntali n. 117
del 7.2.2002; n. 254 del 25.2.2002; n. 258 dell’1.3.2002,
n. 276 del 15.3.2002 e della direttiva dell’Ispettorato
Circolazione e Sicurezza Stradale n. 3816 del 21.7.97; nonché,
quanto ai primi motivi aggiunti (notificati il 5.5.2004),
delle delibere giuntali n. 175 dell’11.3.2004 e n. 63 del
19.1.2004 e infine, quanto ai secondi motivi aggiunti (notificati
il 9.7.2004), delle delibere giuntali n. 338 del 22.4.2002,
n. 92 del 22.5.2002; n. 410 del 24.5.2002 e n. 18 del 21.3.2003;
|
| |
|
visto il ricorso e i motivi aggiunti, notificati
rispettivamente il 17.4.2002, 5.5.2004 e 9.7.2004, e depositati
presso la Segreteria il 26.4.2002, 31.5.2004 e 12.7.2004,
con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di tutte le parti
intimate;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, all' udienza pubblica del 25.11.2004 (relatore il
consigliere Depiero), gli avv. Bianchini, per i ricorrenti,
Gidoni per il Comune; Gasparini per l'Amministrazione statale,
Clarizia e Stivanello per Vesta s.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso principale, i ricorrenti,
proprietari e gestori di strutture alberghiere in Venezia,
impugnano i provvedimenti con cui il Comune, con l’intento
di meglio gestire il rilevante flusso turistico e di redistribuire
gli oneri di fruizione, utilizzo e manutenzione della città,
ha istituito in via provvisoria, per la durata di un anno,
una Zona a Traffico Limitato ed un ticket a carico dei pulmann
che trasportano i turisti in città.
Con un unico, articolato motivo, i ricorrenti lamentano
la violazione degli artt. 6, 7 e 36 del Codice della Strada
(D.Lg. 30.4.92 n. 285) e dell’art. 42 del D.Lg. 18.8.2000
n. 267, e vari aspetti di eccesso di potere.
Secondo la loro prospettazione il provvedimento giuntale
con cui sono stati assunti tali provvedimenti non è rivolto
tanto alla creazione di Zone di Traffico Limitato (infatti
gli autobus possono tranquillamente accedervi) quanto piuttosto
all’imposizione di una tariffa di ingresso.
La prima doglianza è quella di incompetenza a provvedere
della Giunta municipale, in quanto l’art. 7, comma 9, del
C.d.S., se pure riserva alla Giunta il provvedimento di
limitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico
limitato, attribuisce, per contro, ai “Comuni”, quindi al
Consiglio, la delimitazione delle aree a rilevanza urbanistica
e la disciplina degli ingressi e della circolazione onerosi
dei veicoli a motore all’interno di tali zone.
I provvedimenti impugnati, inoltre, sono sviati nel fine,
in quanto uno strumento previsto per la disciplina del traffico
viene impropriamente utilizzata per rastrellare risorse.
E che il fine sia squisitamente economico si desume dalla
circostanza che la tariffa colpisce solo i bus turistici
e non anche quelli di linea o i taxi, laddove la ratio che
ha indotto il legislatore a prevedere la possibilità di
limitare il traffico in determinate zone è quella di salvaguardare
la salute dei cittadini, l’ordine pubblico, l’ambiente e
il patrimonio artistico da fonti di inquinamento, che, all’
evidenza, provengono da tutti i veicoli e non da quelli
turistici.
Si osserva ancora, in proposito, che i provvedimenti provocheranno
di fatto un aumento della circolazione dei bus di linea
(il che è esattamente l’ opposto di quanto voleva la norma)
e che il ticket, oltre a non costituire un deterrente al
gran numero di visitatori, si risolverà in un irragionevole
limite alla libertà di circolazione.
Ulteriore doglianza è la mancanza del previo, necessario,
Piano Urbano del Traffico di cui all’ art. 36 del C.d.S..
L’ adozione di provvedimenti limitativi del traffico con
possibilità di imposizione del pagamento di una somma per
l’ accesso alla Z.T.L., in via sperimentale e per la durata
di un anno (anche in assenza del PUT), è consentita dalla
Direttiva dell’ Ispettorato Circolazione e Sicurezza Stradale
n. 3816 del 21.7.97, che viene parimenti opposto.
In relazione a questo atto si lamenta il contrasto con l’
art. 36 del C.d.S., che non prevede alcuna deroga all’obbligo
di munirsi in via prioritaria del piano con conseguente
illegittimità delle delibere giuntali, anche perchè se è
competenza del Consiglio l’ adozione del Piano, è del medesimo
organo anche l’approvazione delle deroghe allo stesso.
Si lamenta, infine, che i provvedimenti de quibus siano
privi del parere di regolarità contabile e che la riscossione
delle somme sia stata attribuita a Vesta s.p.a. senza l’esperimento
di alcuna gara (come prevede, invece, l’art. 113 del T.U.E.L.)
Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato in data
5.5.2004, vengono impugnate, per illegittimità derivata,
le ulteriori deliberazioni giuntali n. 175 dell’11.3.2004
e n. 63 del 19.1.2004, con le quali la disciplina è stata
estesa anche ai c.d. “minibus” e sono state modificate le
tariffe, aggiungendo quale ulteriore motivo di illegittimità,
l’incompetenza della Giunta, dato che spetta al Consiglio
adottare provvedimenti di natura urbanistica (quali sono
quelli all’ esame) e istituire tariffe per la fruizione
di beni o e sevizi, a tenore dell’art. 42 del T.U. 267/2000,
e ribadendo che anche questi ulteriori atti illegittimamente
tra distinguono bus turistici e non turistici.
Con un secondo atto di motivi aggiunti (notificato il 9.7.2004),
conseguente ad un’eccezione di inammissibilità sollevata
dalle parti costituite per omessa impugnazione del provvedimento
n. 92/2002 di adozione del PUT ed atti connessi, i ricorrenti
impugnano le delibere giuntali n. 338 del 22.4.2002, n.
92 del 22.5.2002; n. 410 del 24.5.2002 e n. 18 del 21.3.2003,
lamentandone l’illegittimità derivata e ribadendo che anche
il provvedimento n. 92/2002 doveva essere adottato dal Consiglio
comunale e doveva comunque precedere l’ istituzione delle
Zone a Traffico Limitato, che rende solo definitiva.
Ripetono altresì che la competenza del Consiglio è vieppiù
evidente ove si consideri che, di fatto, è stata istituita
una tariffa.
Tutte le parti intimate si sono costituite in giudizio,
puntualmente controdeducendo nel merito dei ricorsi e dei
relativi motivi aggiunti e concludendo per la loro reiezione.
In limine, le parti costituite sollevano diverse eccezioni:
di carenza di legittimazione dei ricorrenti che non sono
destinatari dei provvedimenti rispetto ai quali hanno la
posizione di qualsiasi altro cittadino; di tardività dell’
impugnazione del provvedimento n. 92 del 2002 che approva
il PUT e rende definitiva la Zona a Traffico Limitato e
la relativa regolamentazione, e di conseguente, sopravvenuta
carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale
che riguarda provvedimenti con effetti temporanei, da tempo
scaduti.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Col ricorso all’esame, e relativi motivi
aggiunti, vengono impugnati una vasta serie di provvedimenti
emessi dal Comune di Venezia e, in principalità, gli atti
con cui sono state adottate misure provvisorie volte a riorganizzare
la circolazione veicolare nel centro abitato, congestionata
da un numero di autobus turistici particolarmente rilevante.
Col ricorso originario vengono opposti gli atti con i quali
è stata istituita, in via sperimentale e per la durata di
un anno, una Zona a Traffico Limitato, ove gli autobus turistici
possono accedere solo previo pagamento di un lasciapassare
oneroso, possono circolare solo per raggiungere gli appositi
parcheggi e possono sostare unicamente entro i limiti dei
posti disponibili in tali parcheggi.
Con i primi motivi aggiunti sono state impugnate successive
delibere con le quali la disciplina è stata estesa ad ulteriori
categorie di veicoli e si sono modificate le tariffe, ed
infine, con i secondi motivi aggiunti, altri atti e, in
particolare, la deliberazione n. 92 del 22.5.2002, cioè
il Piano Generale del Traffico Urbano, che ha reso definitivo
il sistema della Z.T.L. BUS.
Le parti resistenti, in limine, sollevano varie questioni
pregiudiziali: di carenza di legittimazione e di interesse,
di tardività dell’ impugnazione del provvedimento n. 92
del 22.5.2002 e di sopravvenuta carenza di interesse al
ricorso principale.
Le eccezioni pregiudiziali sono fondate.
In particolare, risulta sussistente la dedotta irricevibilità
dell’ impugnazione della delibera n. 92/2002, provvedimento
che, per aver reso definitivo il sistema della zona a traffico
limitato per gli autobus turistici, si può ritenere governi
l’ intero ricorso.
In fatto, i ricorrenti, con i primi motivi aggiunti notificati
il 5.5.2004, hanno impugnato le deliberazioni giuntali n.
63 del 19.2.2004 e 175 dell’11.5.2004, con cui il comune
di Venezia ha incluso nell’ ambito del sistema ZTL-BUS anche
i così detti “minibus” e ha modificato il sistema tariffario
e delle agevolazioni.
Con tali motivi aggiunti non è stato peraltro impugnato
il provvedimento n. 92 del 22.5.2002, cioè il Piano Urbano
del Traffico che ha posto a regime il sistema delle Zone
a Traffico Limitato per gli autobus turistici, che, invece,
è stato oggetto dei secondi motivi aggiunti notificati in
data 9.7.2004.
All’eccezione di tardività dell’impugnazione del PUT sollevata
da tutte le parti resistenti, i ricorrenti obiettano che
dell’esistenza e del contenuto di tale atto (e di altri
a questo connessi) sono venuti a conoscenza solo in data
24.6.2004, in seguito al deposito degli stessi presso la
Segreteria del Tribunale, effettuato dall’Amministrazione
comunale.
Ad avviso dei ricorrenti, potendo considerarsi il provvedimento
n. 92/2002 la sintesi di una serie di atti che si sono succeduti
nel tempo e rispetto ai quali non si poteva far gravare
sui ricorrenti l’onere di informarsi tempestivamente attraverso
“un continuo monitoraggio della situazione”, il termine
per l’impugnazione non può che decorrente dal 24.6.2004,
data rispetto alla quale i motivi aggiunti sono sicuramente
tempestivi.
La pur pregevole ricostruzione dei ricorrenti non può essere
accolta.
E invero, il provvedimento n. 92 del 22.5.2002 era espressamente
citato tra le premesse della deliberazione del n. 117 dell’11.3.2004
(opposta coi primi motivi aggiunti in data 5.5.2004), ove
era testualmente detto che “con la deliberazione G.C. n.
117 del 7 febbraio 2002 è stata istituita una zona a traffico
limitato per bus turistici (in seguito denominata ZTL BUS)
in fase sperimentale, e (che) tale provvedimento è stato
reso definitivo con la deliberazione di Consiglio comunale
n. 92 del 22 maggio 2002”.
I ricorrenti, quindi, quando hanno conosciuto l’atto n.
175/2004 hanno appreso anche che le determinazioni provvisorie
- dagli stessi opposte con ricorso principale - sulla ZTL
BUS erano divenute definitive, e sono stati sin da allora
nella possibilità, usando l’ ordinaria diligenza, di venire
a conoscenza anche del contenuto di tale provvedimento,
che, quindi, ben avrebbero potuto (e dovuto), nel massimo,
opporre in uno con quello oggetto dei primi motivi aggiunti.
L’ impugnazione della deliberazione n. 92/2002 è quindi
irrimediabilmente tardiva.
Ciò influisce in maniera determinante sull’ interesse alla
decisione sul ricorso originario e sui primi motivi aggiunti.
Con essi, infatti, si sono opposti gli atti che avevano
istituito la ZTL BUS in via provvisoria, per la durata di
un anno e quelli che, successivamente, ne avevano modificato
il regime.
Quanto al ricorso originario, dato che i provvedimenti ivi
opposti hanno esaurito ogni loro effetto, sono autonomi
(ancorché siano stati prodromici) rispetto alle determinazioni
assunte dal successivo P.G.T.U. (oramai inoppugnabile),
che ha disciplinato in via definitiva la materia, e in capo
ai ricorrenti non sussiste (né, per vero, è stata adombrata)
alcuna pretesa di tipo risarcitorio, ne consegue che gli
istanti non trarrebbero dall’eventuale accoglimento del
ricorso alcun apprezzabile vantaggio.
Deve pertanto ritenersi senz’altro sopravvenuta la carenza
di interesse alla sua decisione.
Lo stesso vale anche per gli atti opposti coi primi motivi
aggiunti (che applicano la disciplina - nel frattempo entrata
a regime - anche ai minibus e modificano le tariffe), nei
confronti dei quali si lamenta illegittimità derivata da
quella degli atti di istituzione provvisoria della Z.T.L.,
all’ evidenza non sussistente, o si rivolgono motivi che
andavano svolti nei confronti del P.G.T.U., allora non ancora
opposto. Essendo peraltro divenuto intangibile il sistema
della ZTL BUS, non vi è interesse, per i ricorrenti, a contestarne
questi aspetti marginali.
Inammissibile, per evidente carenza di legittimazione e
di interesse, è anche la richiesta di annullamento del provvedimento
n. 12 del 28.12.2002 con cui il servizio di riscossione
è stato affidato a Vesta s.p.a., essendo gli istanti del
tutto estranei a tale rapporto.
Lo stesso vale anche per l’impugnazione della direttiva
dell’Ispettorato Circolazione e Sicurezza Stradale n. 3816
del 21.7.97, le cui prescrizioni, alla stregua delle quali
il Comune aveva adottato il regime provvisorio, non producono
ulteriori effetti oltre a quelli già esauriti.
Stante l’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di irricevibilità
e inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, la
questione della legittimazione dei ricorrenti può ritenersi
assorbita.
La particolarità della vicenda consiglia di disporre la
totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e
onorari di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso in premessa, lo dichiara in parte irricevibile in
parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Spese totalmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 25.11.2004.
|
|