| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 57
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
P.D.B. (avv.ti Sellitti e Pasta) c. Comune di Costigliole
D’Asti (avv.ti Venturino e Durazzo) |
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Atto amministrativo – Avvio del procedimento
– Mancata comunicazione – Interesse leso – Valenza meramente
procedimentale - Danno ingiusto – Susssiste
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La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
determina una lesione che rientra nella nozione di danno
ingiusto, pur avendo l’interesse leso valenza meramente
procedimentale
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- OMISSIS –
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Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Il ricorrente era stato nominato Presidente
del Collegio dei Revisori del Comune di Costigliole d'Asti,
con durata dell'incarico dal 27 aprile 1999 al 26 aprile
2002.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20 dicembre
2001 gli venne revocato l'incarico, in ragione di presunte
inadempienze che avrebbero influito negativamente sull'espletamento
dei mandato.
Più in dettaglio, le "inadempienze" cui accennava l'organo
deliberativo erano legate alle procedure relative alla costruzione
del nuovo bocciodromo comunale, quando l'attuale ricorrente
intraprese iniziative fortemente critiche nei confronti
degli amministratori comunali, sfociate, tra l'altro, nella
presentazione di una denuncia alla Procura regionale della
Corte dei Conti.
Questo Tribunale, nanti il quale l'interessato aveva proposto
ricorso giuri sdizionale, annullo, con sentenza della I
sezione n. 652 del 27 febbraio 2002, la deliberazione di
revoca, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.
atteso che il procedimento non era stato preceduto dalla
comunicazione di avvio.
L'interessato chiese subito al Sindaco di Costigliole d’Asti,
con telegramma del 26 marzo 2002. di dare esecuzione alla
sentenza, reintegrandolo nell'incarico.
L'istanza non venne accolta dal Comune che, con deliberazione
consiliare n. 35 del 24 aprile 2002, prese allo della sentenza
e stabilì di non poter provvedere alla richiesta reintegrazione
per ragioni di "impossibilità giuridica e materiale"; con
la medesima deliberazione vennero comunque riconosciuti
gli emolumenti spettanti al dott. B. per l'incarico di Presidente
del Collegio dei Revisori dalla data della revoca a quella
di scadenza naturale dell'incarico.
Con l'attuale ricorso, regolarmente notificato all 'Amministrazione
intimata, l'interessato chiede di accertare i danni patrimoniali
che il Comune di Costigliole d'Asti gli avrebbe arrecato
deliberando e dando attuazione alla revoca dell'incarico
di Presidente del Collegio dei Revisori.
I danni lamentati dal ricorrente sarebbero consistiti, più
precisamente:
nella lesione al prestigio professionale, "amplificato dal
clamore che alla vicenda è stato dato anche attraverso gli
organi di stampa locaIe, "con riverbero economico sull'esercizio
dell'attività professionale di dottore commercialista";
nella lesione alla professionalità "sotto ii profilo dell'inattività
a cui è stato costretto e della definitiva perdita quindi
dei diritto a lavorare";
nella perdita di "ogni chance di conferma dell’incarico
per i tre anni successive presso il Comune di Costigliole
d’Asti”;
nel "grave pregiudizio sul piono dei potenziali rapporti
con le pubbliche
amministrazioni locali”
Il ricorrente chiede conclusivamente la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento dei danni, proponendo l’importo
di Euro 50.000,00 ovvero altra soma da determinarsi in via
equitativa.
Si è costituito in giudizio ii Comune di Costigliole d'Asti
chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile,
non avendo ii ricorrente provveduto alla tempestiva imputazione
della deliberazione consiliare an. 35/2002 con la quale
si denegava la richiesta reintegrazione nell'incarico, ovvero
comunque respinto perché infondato nel merito.
Chiamato all'udienza del 15 dicembre 2004, ii ricorso è
passato in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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I) II ricorrente chiede il risarcimento dei
danni asseritamente cagionatigli dall'Amministrazione intimata
per effetto della revoca dell'incarico di Presidente del
Collegio dei Revisori.
Evidenzia diversi profili di danno riferiti alla lesione
del prestigio professionale (anche per effetto del clamore
dato alla vicenda dagli organi di stampa), alla perdita
del diritto a svolgere l'incarico conferitogli, alla perdita
delle chances di conferma nell'incarico, al pregiudizio
sul piano dei rapporti con le amministrazioni locali.
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2) in via pregiudiziale, ritiene il Collegio
che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
proposta dall'Amministrazione resistente.
E' vero che il ricorrente non provvedette a impugnare la
deliberazione consiliare (n. 35 del 24 aprile 2002) mediante
la quale il Comune aveva stabilito di non poterlo reintegrare
nell’incarico ma è altrettanto vero che I danni oggi lamentati
dai ricorrente non sarebbero stati cagionati da quest'ultimo
provvedimento (con il quale, peraltro, gli erano stati riconosciuti
tutti gli gli emolumenti connessi all'incarico e non corrisposti
per effetto della sua revoca), bensì direttamente dalla
deliberazione n. 77 del 20 dicembre 2001 con la quale era
stata disposta la revoca. In altri termini, l'interessato
non chiede che gli vengano risarciti i danni (eventualmente)
provocati dalla mancata reintegrazione, domanda che sarebbe
inammissibile in conseguenza della omessa impugnazione del
relativo provvedimento, ma chiede il risarcimento dei danni
cagionati in via immediata e diretta dalla deliberazione
di revoca dell'incarico, deliberazione quest'ultima tempestivamente
impugnata davanti al giudice amministrativo e annullata
all'esito dei relativo giudizio.
Per tali motivi, l'eccezione non ha fondamento e risulta
pertanto ammissibile la domanda azionata in giudizio.
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3) Ciò premesso, ii risarcimento del danno
invocato dal ricorrente non potrà certamente essere riconosciuto
quale conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale
del provvedimento di revoca, ma richiederà la positiva verifica
della sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti
previsti dalla legge: la lesione di una situazione soggettiva
tutelata dall'ordinamento ('danno ingiusto"), la colpa o
il dolo dell'amministrazione, l'esistenza di un danno al
patrimonio e il nesso di causalità tra illecito e danno
(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, I8 marzo 2002, n. 1562).
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4) Quanto al requisito dell'ingiustizia del
danno, l'Amministrazione resistente ne vorrebbe escludere
la configurabilità per il carattere "formale" del vizio
(violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990) che
determinò l'annullamento della deliberazione di revoca.
L'assunto non è condiviso dai Collegio il quale ritiene
che la lesione inferta da quest’ultimo provvedimento all’interesse
del ricorrente rientri nella nozione di danno ingiusto.
Pur consapevole delle perplessità che da alcune parti si
manifestano in ordine alla possibilità di accordare tutela
risarcitoria a interessi che abbiano valenza meramente procedimentale,
il Tribunale ritiene di conformarsi alla giurisprudenza
che attribuisce portata "sostanziale" alla pretesa basata
sull'articolo 7 della legge n. 241/1990 (cfr. Consiglio
di Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169) la cui lesione,
pertanto, potrà determinare, come nel presente caso, un
"danno ingiusto" astrattamente risarcibile,
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5) Riscontrabile nei caso di specie è anche
un comportamento colposo dell'Amministrazione.
Non era, infatti, possibile invocare alcuna equivocità o
contraddittorietà della normativa di riferimento né ii problema
poteva presentare profili di novità atti a giustificare
l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento
ovvero ad attenuare la responsabilità dell'Amministrazione.
E' indubbio, invece, che, l'omissione in parola è stata
determinata da negligenza inescusabile che ha compromesso
la facoltà dell'interessato di partecipare attivamente al
procedimento che avrebbe poi portato alla revoca del suo
incarico.
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6) Il ricorrente non ha invece provato l'esistenza
di un danno patrimoniale (sotto forma di danno emergente
o di lucro cessante) né di un collegamento causale tra la
condotta colposa dell'Amministrazione e tale d i che possano
condurre all’accoglimento dell’istanza risarcitoria proposta
in giudizio.
In dettaglio, egli si sofferma:
sulla lesione alla professionalità "sotto il profilo dell’inattività
a cui è stato costretto e della definitive perdita quindi
del diritto a lavorare” ma nessun profilo di danno è riscontrabile
i tal senso, dal momento che l'Amministrazione resistente
gli ha interamente riconosciuto gli emolumenti spettanti
dalla data della revoca a quella della naturale scadenza
dell'incarico, pur in assenza di controprestazione da parte
sua;
sulla perdita di "ogni chance di conferma deli 'incarico
per i successivi tre anni presso il Comune dl Costigliole
d'Asti", ma trattasi all'evidenza di aspettativa priva di
rilievo giuridico;
sul "grave pregiudizio sul piano dei potenziali rapporti
con le pubbliche amministrazioni locali", ma non ha fornito
prova di alcuna trattativa o manifestazione di interesse
che possa essere venuta meno a seguito delle vicende che
determinarono la revoca dell'incarico.
Più attenta valutazione merita l'ultimo profilo evocato
dal ricorrente, relativo alla lesione del prestigio professionale
che sarebbe stato cagionato dal provvedimento di revoca,
con ricadute economiche negative sulla sua professione di
dottore commercialism, anche per ii clamore dato alla vicenda
dalla stampa locale.
In disparte la considerazione che l'incarico di revisore
in un ente locale e cosa ben diversa rispetto all'attività
di dottore commercialista, di talché non si può ritenere
aprioristicamente che le vicende verificatesi nella sfera
del primo incarico si riverberino automaticamente in quella
della libera professione, resta il fatto che, anche a quest’ultimo
riguardo, non è stata dimostrata l’esistenza di un effettivo
danno patrimoniale.
Infatti, la decisione di revoca non conteneva affermazioni
tali da ledere di per sè il prestigio e l’onorabilità dell’interessao
e, per di più, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi
prova in merito alle asserite ricadute negative della vicenda
(che, in quanto tali, si sarebbero dovute tradurre nella
perdita di clientela, nella diminuzione del giro d'affari,
ecc.).
Le uniche formulazioni lessicali tali da compromettere obiettivamente
il prestigio professionale dell'interessato erano quelle
contenute negli articoli che la stampa locale dedicò alla
vicenda (si veda, ad esempio, ii titolo "Licenziato il revisore"
apparso su La Nuova provincia del 2 dicembre 2002), ma,
a questo riguardo, non è ovviamente ravvisabile alcun nesso
causale tra l’azione amministrativa e le scelte redazionali
compiute dagli organi di informazione.
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7) In conclusione, il ricorso è infondato
e deve pertanto essere respinto.
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8) La particolarità delle questioni affrontate
consente la compensazione delle spese di giudizio.
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- OMISSIS –
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