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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 57
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
P.D.B. (avv.ti Sellitti e Pasta) c. Comune di Costigliole D’Asti (avv.ti Venturino e Durazzo)


Atto amministrativo – Avvio del procedimento – Mancata comunicazione – Interesse leso – Valenza meramente procedimentale - Danno ingiusto – Susssiste

La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento determina una lesione che rientra nella nozione di danno ingiusto, pur avendo l’interesse leso valenza meramente procedimentale


- OMISSIS –

 

Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Il ricorrente era stato nominato Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Costigliole d'Asti, con durata dell'incarico dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2002.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20 dicembre 2001 gli venne revocato l'incarico, in ragione di presunte inadempienze che avrebbero influito negativamente sull'espletamento dei mandato.
Più in dettaglio, le "inadempienze" cui accennava l'organo deliberativo erano legate alle procedure relative alla costruzione del nuovo bocciodromo comunale, quando l'attuale ricorrente intraprese iniziative fortemente critiche nei confronti degli amministratori comunali, sfociate, tra l'altro, nella presentazione di una denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Questo Tribunale, nanti il quale l'interessato aveva proposto ricorso giuri sdizionale, annullo, con sentenza della I sezione n. 652 del 27 febbraio 2002, la deliberazione di revoca, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90. atteso che il procedimento non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio.
L'interessato chiese subito al Sindaco di Costigliole d’Asti, con telegramma del 26 marzo 2002. di dare esecuzione alla sentenza, reintegrandolo nell'incarico.
L'istanza non venne accolta dal Comune che, con deliberazione consiliare n. 35 del 24 aprile 2002, prese allo della sentenza e stabilì di non poter provvedere alla richiesta reintegrazione per ragioni di "impossibilità giuridica e materiale"; con la medesima deliberazione vennero comunque riconosciuti gli emolumenti spettanti al dott. B. per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dalla data della revoca a quella di scadenza naturale dell'incarico.
Con l'attuale ricorso, regolarmente notificato all 'Amministrazione intimata, l'interessato chiede di accertare i danni patrimoniali che il Comune di Costigliole d'Asti gli avrebbe arrecato deliberando e dando attuazione alla revoca dell'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori.
I danni lamentati dal ricorrente sarebbero consistiti, più precisamente:
nella lesione al prestigio professionale, "amplificato dal clamore che alla vicenda è stato dato anche attraverso gli organi di stampa locaIe, "con riverbero economico sull'esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista";
nella lesione alla professionalità "sotto ii profilo dell'inattività a cui è stato costretto e della definitiva perdita quindi dei diritto a lavorare";
nella perdita di "ogni chance di conferma dell’incarico per i tre anni successive presso il Comune di Costigliole d’Asti”;
nel "grave pregiudizio sul piono dei potenziali rapporti con le pubbliche
amministrazioni locali”
Il ricorrente chiede conclusivamente la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, proponendo l’importo di Euro 50.000,00 ovvero altra soma da determinarsi in via equitativa.
Si è costituito in giudizio ii Comune di Costigliole d'Asti chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, non avendo ii ricorrente provveduto alla tempestiva imputazione della deliberazione consiliare an. 35/2002 con la quale si denegava la richiesta reintegrazione nell'incarico, ovvero comunque respinto perché infondato nel merito.
Chiamato all'udienza del 15 dicembre 2004, ii ricorso è passato in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

I) II ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente cagionatigli dall'Amministrazione intimata per effetto della revoca dell'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori.
Evidenzia diversi profili di danno riferiti alla lesione del prestigio professionale (anche per effetto del clamore dato alla vicenda dagli organi di stampa), alla perdita del diritto a svolgere l'incarico conferitogli, alla perdita delle chances di conferma nell'incarico, al pregiudizio sul piano dei rapporti con le amministrazioni locali.

 

2) in via pregiudiziale, ritiene il Collegio che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Amministrazione resistente.
E' vero che il ricorrente non provvedette a impugnare la deliberazione consiliare (n. 35 del 24 aprile 2002) mediante la quale il Comune aveva stabilito di non poterlo reintegrare nell’incarico ma è altrettanto vero che I danni oggi lamentati dai ricorrente non sarebbero stati cagionati da quest'ultimo provvedimento (con il quale, peraltro, gli erano stati riconosciuti tutti gli gli emolumenti connessi all'incarico e non corrisposti per effetto della sua revoca), bensì direttamente dalla deliberazione n. 77 del 20 dicembre 2001 con la quale era stata disposta la revoca. In altri termini, l'interessato non chiede che gli vengano risarciti i danni (eventualmente) provocati dalla mancata reintegrazione, domanda che sarebbe inammissibile in conseguenza della omessa impugnazione del relativo provvedimento, ma chiede il risarcimento dei danni cagionati in via immediata e diretta dalla deliberazione di revoca dell'incarico, deliberazione quest'ultima tempestivamente impugnata davanti al giudice amministrativo e annullata all'esito dei relativo giudizio.
Per tali motivi, l'eccezione non ha fondamento e risulta pertanto ammissibile la domanda azionata in giudizio.

 

3) Ciò premesso, ii risarcimento del danno invocato dal ricorrente non potrà certamente essere riconosciuto quale conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento di revoca, ma richiederà la positiva verifica della sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti previsti dalla legge: la lesione di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento ('danno ingiusto"), la colpa o il dolo dell'amministrazione, l'esistenza di un danno al patrimonio e il nesso di causalità tra illecito e danno (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, I8 marzo 2002, n. 1562).

 

4) Quanto al requisito dell'ingiustizia del danno, l'Amministrazione resistente ne vorrebbe escludere la configurabilità per il carattere "formale" del vizio (violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990) che determinò l'annullamento della deliberazione di revoca.
L'assunto non è condiviso dai Collegio il quale ritiene che la lesione inferta da quest’ultimo provvedimento all’interesse del ricorrente rientri nella nozione di danno ingiusto.
Pur consapevole delle perplessità che da alcune parti si manifestano in ordine alla possibilità di accordare tutela risarcitoria a interessi che abbiano valenza meramente procedimentale, il Tribunale ritiene di conformarsi alla giurisprudenza che attribuisce portata "sostanziale" alla pretesa basata sull'articolo 7 della legge n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169) la cui lesione, pertanto, potrà determinare, come nel presente caso, un "danno ingiusto" astrattamente risarcibile,

 

5) Riscontrabile nei caso di specie è anche un comportamento colposo dell'Amministrazione.
Non era, infatti, possibile invocare alcuna equivocità o contraddittorietà della normativa di riferimento né ii problema poteva presentare profili di novità atti a giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ovvero ad attenuare la responsabilità dell'Amministrazione.
E' indubbio, invece, che, l'omissione in parola è stata determinata da negligenza inescusabile che ha compromesso la facoltà dell'interessato di partecipare attivamente al procedimento che avrebbe poi portato alla revoca del suo incarico.

 

6) Il ricorrente non ha invece provato l'esistenza di un danno patrimoniale (sotto forma di danno emergente o di lucro cessante) né di un collegamento causale tra la condotta colposa dell'Amministrazione e tale d i che possano condurre all’accoglimento dell’istanza risarcitoria proposta in giudizio.
In dettaglio, egli si sofferma:
sulla lesione alla professionalità "sotto il profilo dell’inattività a cui è stato costretto e della definitive perdita quindi del diritto a lavorare” ma nessun profilo di danno è riscontrabile i tal senso, dal momento che l'Amministrazione resistente gli ha interamente riconosciuto gli emolumenti spettanti dalla data della revoca a quella della naturale scadenza dell'incarico, pur in assenza di controprestazione da parte sua;
sulla perdita di "ogni chance di conferma deli 'incarico per i successivi tre anni presso il Comune dl Costigliole d'Asti", ma trattasi all'evidenza di aspettativa priva di rilievo giuridico;
sul "grave pregiudizio sul piano dei potenziali rapporti con le pubbliche amministrazioni locali", ma non ha fornito prova di alcuna trattativa o manifestazione di interesse che possa essere venuta meno a seguito delle vicende che determinarono la revoca dell'incarico.
Più attenta valutazione merita l'ultimo profilo evocato dal ricorrente, relativo alla lesione del prestigio professionale che sarebbe stato cagionato dal provvedimento di revoca, con ricadute economiche negative sulla sua professione di dottore commercialism, anche per ii clamore dato alla vicenda dalla stampa locale.
In disparte la considerazione che l'incarico di revisore in un ente locale e cosa ben diversa rispetto all'attività di dottore commercialista, di talché non si può ritenere aprioristicamente che le vicende verificatesi nella sfera del primo incarico si riverberino automaticamente in quella della libera professione, resta il fatto che, anche a quest’ultimo riguardo, non è stata dimostrata l’esistenza di un effettivo danno patrimoniale.
Infatti, la decisione di revoca non conteneva affermazioni tali da ledere di per sè il prestigio e l’onorabilità dell’interessao e, per di più, il ricorrente ha omesso di fornire qualsiasi prova in merito alle asserite ricadute negative della vicenda (che, in quanto tali, si sarebbero dovute tradurre nella perdita di clientela, nella diminuzione del giro d'affari, ecc.).
Le uniche formulazioni lessicali tali da compromettere obiettivamente il prestigio professionale dell'interessato erano quelle contenute negli articoli che la stampa locale dedicò alla vicenda (si veda, ad esempio, ii titolo "Licenziato il revisore" apparso su La Nuova provincia del 2 dicembre 2002), ma, a questo riguardo, non è ovviamente ravvisabile alcun nesso causale tra l’azione amministrativa e le scelte redazionali compiute dagli organi di informazione.

 

7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

 

8) La particolarità delle questioni affrontate consente la compensazione delle spese di giudizio.

 

- OMISSIS –

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