| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 72
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
G.T. (avv.ti Tacchini e Dattilo) c. Comune di Mergozzo (avv.ti
Marchioni e Savatteri). |
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Atto amministrativo – Avvio del procedimento
– Strada vicinale – Apposizione di segnali e attrezzature
di impedimento al passaggio – Ripristino del pubblico transito
– Celerità - Comunicazione – Non necessita.
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Il procedimento con il quale il Comune interviene
con sollecitudine per ripristinare il pubblico transito
su una strada vicinale, impedito dall’apposizione di particolari
attrezzature e segnali da parte di colui che vanta diritti
di proprietà sulla medesima non richiede la comunicazione
di avvio del procedimento in ragione delle esigenze di particolare
celerità sottese al procedimento stesso.
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- OMISSIS -
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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
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FATTO
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II ricorrente espone di essere proprietario
di un tratto di strada vicinale nel Comune di Mergozzo che,
nel 1981, ricevette dal Consiglio comunale la denominazione
di via Tan.
Tale strada, secondo la ricostruzione dei fatti operata
dal ricorrente, non è illuminata, non è asfaltata e, per
anni, è servita solamente per accedere ad altra proprietà
che ne usufruiva in forza di servitù di passaggio.
Nel mese di agosto del 2004 ii ricorrente provvedeva a chiudere
con catena detta strada per impedire l'accesso alla sua
proprietà, ove esercita l'attività di floricoltore.
Il Comune di Mergozzo, con il provvedimento impugnato, affermando
il diritto di uso pubblico del tratto di strada in questione,
ordinò al ricorrente di rimuovere le catene da questi collocate,
insieme ai relativi sostegni e alla segnaletica, entro un
giorno dalla data di notifica dell'ordinanza,
Il ricorrente, che ottemperò immediatamente all'ordine ricevuto,
ne contesta la legittimità sotto un duplice profilo.
Egli lamenta, in primo luogo, il fatto che il provvedimento
comunale non sia stato preceduto dalla comunicazione di
avvio del procedimento, in assenza di particolari ragioni
di celerità che non consentissero di provvedere in tal senso.
Nel merito, afferma l'inesistenza di un diritto di uso pubblico
sul tratto di strada in questione, in ragione del fatto
che essa termina su terreno privato.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del
provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mergozzo, chiedendo
la reiezione del ricorso.
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DIRITTO
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1) Il Collegio ritiene di dover decidere
il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata,
ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della legge 21
luglio 2000, n. 205.
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2) Appare privo di fondamento il primo motivo
del gravame, riferito alla omissione della comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990.
Ritiene infatti il Collegio che, nel caso di specie, sussistessero
esigenze di rapidità dell'azione amministrativa tali da
escludere la necessità dell'adempimento.
Sebbene dette ragioni non siano state esplicitate nell'ordinanza,
esse sono agevolmente individuabili avendo riguardo alla
natura del presunto abuso cui l'Amministrazione intendeva
porre rimedio e alla tempistica strettissima che ha caratterizzato
il procedimento.
Lo stesso ricorrente, infatti, dichiara di aver installato
le catene nel mese di agosto 2004 e, a seguito di accertamenti
della polizia municipale, il giorno 12 dello stesso mese
l'ufficio tecnico comunale predisponeva un relazione in
merito; l'ordinanza sindacale era emanata il giorno stesso
e veniva notificata all'interessato il successivo 13 agosto,
imponendogli di ottemperare entro il termine di un giorno.
La ricostruzione cronologica dei fatti e degli atti del
procedimento evidenzia come l'Amministrazione abbia ritenuto
di dover agire con tempi serrati, tali da non consentire
l'indugio della comunicazione di avvio che, anche in ragione
della supposta necessità di far cessare un comportamento
abusivo tale da arrecare danno alla collettività, non era
dovuta.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il procedimento con il
quale il Comuneinterviene con sollecitudine per ripristinare
il pubblico transito su una strada vicinale, impedito dall'apposizione
di particolari attrezzature e segnali da parte di colui
che vanta diritti di proprietà sulla medesima, non richieda
la
comunicazione di avvio ex art. 7, legge 241/90, in ragione
delle esigenze di particolare celerità sottese al procedimento.
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3) Nel merito, sebbene il provvedimento impugnato
non contenga precisi riferimenti normativi, si rileva che
l'ordinanza risulta emanata nell'esercizio del potere di
tutela possessoria del diritto pubblico sulla strada vicinale
e trova fondamento normativo nell'articolo 1 del d.lgt.
1° settembre 1918, n. 1446.
Il costante orientamento giurisprudenziale al riguardo ritiene
legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del
sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico
della strada (anche da tempo non immemorabile) e la sopravvenienza
di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento
alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr.,
ex multis, C.G.A., 18 giugno
2003, n. 244 e Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2003, n.
7831).
Nel caso in esame, poiché lo stesso ricorrente ha ammesso
la turbativa realizzata mediante l'apposizione di catene,
nell'intento di impedire l'accesso alla sua proprietà, è
in contestazione solamente la destinazione all'uso pubblico
del tratto di strada in questione.
Il ricorrente afferma l'insussistenza del passaggio pubblico
in quanto la strada sbocca su terreno privato e non vi sono
stati altri utenti della stessa, salvo i proprietari di
altro immobile che esercitavano una servitù di passaggio
reciprocamente riconosciuta con il ricorrente in forza di
scrittura privata autenticata stipulata nel 1979.
Inoltre, egli rimarca come il tratto stradale in questione
non sia asfaltato né illuminato e (come si desume dalla
citata scrittura privata 1979) come esso avesse una larghezza
media pari a circa metri due che la renderebbe non carrozzabile.
Risultano, però, decisivi gli elementi probatori forniti
dall'Amministrazione resistente nel senso della sussistenza
di un diritto di pubblico transito lungo la strada in questione.
Infatti, si evince dalla memoria difensiva del Comune di
Mergozzo e dalla documentazione da questi prodotta che la
manutenzione del tratto stradale in esame è da tempo a carico
del Comune e che sul sedime della strada si trova interrata
la condotta idrica dell'acquedotto comunale.
Ma l'elemento probatorio determinante è rappresentato dal
fatto che, come si evince dalla planimetria prodotta dall'Amministrazione
e contrariamente a quanto affermato (ma non dimostrato)
dal ricorrente, il tratto stradale di cui si discute non
risulta affatto terminare in zona boschiva, bensì collega
una via comunale ("Bracchio") ad altra strada vicinale ("Groppole"),
quest'ultima anch'essa gravata da diritto di pubblico transito.
Risulta, pertanto, allo stato degli atti, sostanzialmente
inconfutato che il bene soddisfa i requisiti del passaggio
esercitato "lure servitutis publicae" dai componenti della
collettività locale, senza che sia necessario soffermarsi
sull'inclusione della via nello stradario comunale e sulle
previsioni del piano regolatore comunale, elementi che la
giurisprudenza amministrativa non ritiene probanti ai fini
dell'individuazione dell'uso pubblico.
Anche il secondo motivo di censura risulta perciò infondato.
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4) In conclusione, il ricorso è privo di
fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Il Collegio ravvisa comunque giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese del grado di giudizio.
-OMISSIS -
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