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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 72
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
G.T. (avv.ti Tacchini e Dattilo) c. Comune di Mergozzo (avv.ti Marchioni e Savatteri).


Atto amministrativo – Avvio del procedimento – Strada vicinale – Apposizione di segnali e attrezzature di impedimento al passaggio – Ripristino del pubblico transito – Celerità - Comunicazione – Non necessita.

Il procedimento con il quale il Comune interviene con sollecitudine per ripristinare il pubblico transito su una strada vicinale, impedito dall’apposizione di particolari attrezzature e segnali da parte di colui che vanta diritti di proprietà sulla medesima non richiede la comunicazione di avvio del procedimento in ragione delle esigenze di particolare celerità sottese al procedimento stesso.


- OMISSIS -

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

II ricorrente espone di essere proprietario di un tratto di strada vicinale nel Comune di Mergozzo che, nel 1981, ricevette dal Consiglio comunale la denominazione di via Tan.
Tale strada, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, non è illuminata, non è asfaltata e, per anni, è servita solamente per accedere ad altra proprietà che ne usufruiva in forza di servitù di passaggio.
Nel mese di agosto del 2004 ii ricorrente provvedeva a chiudere con catena detta strada per impedire l'accesso alla sua proprietà, ove esercita l'attività di floricoltore.
Il Comune di Mergozzo, con il provvedimento impugnato, affermando il diritto di uso pubblico del tratto di strada in questione, ordinò al ricorrente di rimuovere le catene da questi collocate, insieme ai relativi sostegni e alla segnaletica, entro un giorno dalla data di notifica dell'ordinanza,
Il ricorrente, che ottemperò immediatamente all'ordine ricevuto, ne contesta la legittimità sotto un duplice profilo.
Egli lamenta, in primo luogo, il fatto che il provvedimento comunale non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di particolari ragioni di celerità che non consentissero di provvedere in tal senso.
Nel merito, afferma l'inesistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di strada in questione, in ragione del fatto che essa termina su terreno privato.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mergozzo, chiedendo la reiezione del ricorso.

 

DIRITTO

 

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

 

2) Appare privo di fondamento il primo motivo del gravame, riferito alla omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990.
Ritiene infatti il Collegio che, nel caso di specie, sussistessero esigenze di rapidità dell'azione amministrativa tali da escludere la necessità dell'adempimento.
Sebbene dette ragioni non siano state esplicitate nell'ordinanza, esse sono agevolmente individuabili avendo riguardo alla natura del presunto abuso cui l'Amministrazione intendeva porre rimedio e alla tempistica strettissima che ha caratterizzato il procedimento.
Lo stesso ricorrente, infatti, dichiara di aver installato le catene nel mese di agosto 2004 e, a seguito di accertamenti della polizia municipale, il giorno 12 dello stesso mese l'ufficio tecnico comunale predisponeva un relazione in merito; l'ordinanza sindacale era emanata il giorno stesso e veniva notificata all'interessato il successivo 13 agosto, imponendogli di ottemperare entro il termine di un giorno.
La ricostruzione cronologica dei fatti e degli atti del procedimento evidenzia come l'Amministrazione abbia ritenuto di dover agire con tempi serrati, tali da non consentire l'indugio della comunicazione di avvio che, anche in ragione della supposta necessità di far cessare un comportamento abusivo tale da arrecare danno alla collettività, non era dovuta.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il procedimento con il quale il Comuneinterviene con sollecitudine per ripristinare il pubblico transito su una strada vicinale, impedito dall'apposizione di particolari attrezzature e segnali da parte di colui che vanta diritti di proprietà sulla medesima, non richieda la
comunicazione di avvio ex art. 7, legge 241/90, in ragione delle esigenze di particolare celerità sottese al procedimento.

 

3) Nel merito, sebbene il provvedimento impugnato non contenga precisi riferimenti normativi, si rileva che l'ordinanza risulta emanata nell'esercizio del potere di tutela possessoria del diritto pubblico sulla strada vicinale e trova fondamento normativo nell'articolo 1 del d.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446.
Il costante orientamento giurisprudenziale al riguardo ritiene legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio del sindaco l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche da tempo non immemorabile) e la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (cfr., ex multis, C.G.A., 18 giugno
2003, n. 244 e Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7831).
Nel caso in esame, poiché lo stesso ricorrente ha ammesso la turbativa realizzata mediante l'apposizione di catene, nell'intento di impedire l'accesso alla sua proprietà, è in contestazione solamente la destinazione all'uso pubblico del tratto di strada in questione.
Il ricorrente afferma l'insussistenza del passaggio pubblico in quanto la strada sbocca su terreno privato e non vi sono stati altri utenti della stessa, salvo i proprietari di altro immobile che esercitavano una servitù di passaggio reciprocamente riconosciuta con il ricorrente in forza di scrittura privata autenticata stipulata nel 1979.
Inoltre, egli rimarca come il tratto stradale in questione non sia asfaltato né illuminato e (come si desume dalla citata scrittura privata 1979) come esso avesse una larghezza media pari a circa metri due che la renderebbe non carrozzabile.
Risultano, però, decisivi gli elementi probatori forniti dall'Amministrazione resistente nel senso della sussistenza di un diritto di pubblico transito lungo la strada in questione.
Infatti, si evince dalla memoria difensiva del Comune di Mergozzo e dalla documentazione da questi prodotta che la manutenzione del tratto stradale in esame è da tempo a carico del Comune e che sul sedime della strada si trova interrata la condotta idrica dell'acquedotto comunale.
Ma l'elemento probatorio determinante è rappresentato dal fatto che, come si evince dalla planimetria prodotta dall'Amministrazione e contrariamente a quanto affermato (ma non dimostrato) dal ricorrente, il tratto stradale di cui si discute non risulta affatto terminare in zona boschiva, bensì collega una via comunale ("Bracchio") ad altra strada vicinale ("Groppole"), quest'ultima anch'essa gravata da diritto di pubblico transito.
Risulta, pertanto, allo stato degli atti, sostanzialmente inconfutato che il bene soddisfa i requisiti del passaggio esercitato "lure servitutis publicae" dai componenti della collettività locale, senza che sia necessario soffermarsi sull'inclusione della via nello stradario comunale e sulle previsioni del piano regolatore comunale, elementi che la giurisprudenza amministrativa non ritiene probanti ai fini dell'individuazione dell'uso pubblico.
Anche il secondo motivo di censura risulta perciò infondato.

 

4) In conclusione, il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Il Collegio ravvisa comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.

-OMISSIS -

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