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n. 2-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 31
Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti
V.O. (avv. ti Merani e Lauria) c. Comune di Borgolavezzaro (avv.ti Scacchi e Scaparone), Sportello unico per le attività produttive associato tra i comuni Garbagna Novarese, Nibbiola, Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro (n.c.)


Edilizia e urbanistica – Impianti di telefonia mobile – Diniego di installazione di impianto – Individuazione di sito deputato alla localizzazione degli impianti – Legittimità

E’ legittimo il diniego all’installazione di impianti di telefonia mobile in considerazione della sussistenza di un sito deputato alla localizzazione degli impianti la cui individuazione ad opera del Comune deve ritenersi legittima


- OMISSIS -

 

Visti gli artt, 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge n. 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, poiché il ricorso si appalesa infondato, dal momento che il Comune, nell'individuare un sito deputato alla localizzazione degli impianti di cui è questione ha fatto uso del proprio potere di disciplinare l'uso del territorio, potere valorizzato dalla normativa di settore di cui alla legge n. 36 del 2001;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti;

 

- OMISSIS -

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