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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 60
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
F.A. (avv.ti Casavecchia, Redi, Ribaldone) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), Direzione regionale M.I.U.R. del Piemonte (n.c.), Centro Servizi Amministrativi del Verbano Cusio Ossola (n.c.) e C.R. (avv.ti Berrino e Anselma)


1. Pubblico Impiego – Insegnamento – Graduatorie – Supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna – Art. B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04 convertito con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies l. 186/04 - Servizio prestato in sedi diverse di cui alcune al di sopra e altre al di sotto dei 600 metri s.l.m. – Inapplicabilità.

 

2. Pubblico Impiego – Insegnamento – Graduatorie – Supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna – Questione di legittimità costituzionale Art. B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04 convertito con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies l. 186/04 – Non sussiste.

1. La supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna non si applica ai sensi dell’art. B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04 convertito con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies l. 186/04 quando il servizio sia prestato in sedi diverse della scuola di cui alcune al di sopra ed altre al di sotto dei 600 metri s.l.m.

 

2. Non sussiste questione di legittimità costituzionale per gli artt. B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04 convertito con modificazioni da l. 143/04 e 8-nonies l. 186/04 ove stabiliscono che la c.d. supervalutazione per i periodi di insegnamento in scuole di montagna possa essere attribuita solo in presenza di un duplice presupposto (la sede scolastica deve essere ubicata in comune classificato di montagna e deve essere situata al di sopra dei 600 metri s.l.m.).


- OMISSIS –

 

Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

La ricorrente ha presentato domanda al C.S.A. della Provincia di Verbania per il miglioramento della propria posizione nelle graduatorie relative alle scuole secondarie (discipline giuridiche ed economiche, codice A0l9) e alla scuola superiore per il sostegno (area tecnico professionale, classe concorso ADO3).
Con successiva integrazione della domanda originaria, l'interessata ha chiesto che fosse valutato in misura doppia (cd. "supervalutazione") il servizio prestato nell'anno scolastico 2003/2004 presso l’I.P.A. di Crodo, ai sensi dell'articolo 13.3, lettera h) della tabella allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trattandosi di scuola di montagna.
Con il provvedimento impugnato, il C.S.A. di Verbania ha negato l'invocata "supervalutazione", in applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 8 nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186.
Questi i motivi di censura:
Violazione art 3 L 241/1990 Eccesso jpotere. Travisamento dei fatti
I) La graduatoria impugnata respinge tutti i ricorsi presentati dai docenti, compreso quello della ricorrente, senza specificare i motivi: essa sarebbe pertanto illegittima per difetto di motivazione.
Il) Il diniego dell'invocata "supervalutazione" sarebbe frutto di travisamento dei fatti in quanto il Comune di Crodo, ove è sita la scuola sede di servizio della ricorrente, è comune di montagna, ubicato ad altezza superiore ai seicento metri.
III) II provvedimento impugnato, facendo riferimento al mero dato altimetrico al fine dell'individuazione delle scuole di montagna che danno luogo alla "supervalutazione", sarebbe irragionevole e attuerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni ugualmente disagiate (sperequazione ancora più evidente nel caso di specie ove si tratta di servizio prestato in istituto scolastico "comprensivo", con sedi al di sopra dei 600 metri s.l.m. e sedi situate ad altezza inferiore).
A quest'ultimo riguardo, la ricorrente ritiene sussistere la violazione dell'articolo 3 della Costituzione e chiede che il Tribunale sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'articolo b.3, lettera h) della tabella di valutazione annessa al d.l. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, e dell'articolo 8 nonies della legge n. 186/2004 nella parte in cui provvede all'interpretazione autentica di detta norma.
La ricorrente conclude per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati; chiede altresì il risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, derivanti dalla penalizzazione subita nelle graduatorie.
Il Ministero dell'Istruzione, costituitosi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è inoltre costituito in giudizio il controinteressato Calogero Russello chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile perché tardivo e, in subordine, che fosse respinto.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2004 ii difensore del controinteressato ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di inammissibilità proposta con la memoria di costituzione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1) I due ricorsi riassunti nella narrativa che precede attengono alla medesima procedura di aggiornamento delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole secondarie e degli elenchi per il sostegno, sono connessi dal punto di vista oggettivo e, sia pure parzialmente, da quello soggettivo; essi si prestano pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'articolo 19, comma 1 della legge 6 dicembre 197/ 1, n, 1034, a essere riuniti affinché siano decisi con un'unica sentenza.

 

2) 11 Collegio ritiene di dover decidere il merito dei ricorsi come sopra riuniti con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

 

3) In via pregiudiziale, deve essere valutata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente in relazione alle disposizioni che disciplinano l'attribuzione del punteggio in misura doppia (cd. "supervalutazione") per i periodi di insegnamento svolti in scuole di montagna. Le disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita la ricorrente, con riferimento al parametro di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, sono:
l'articolo b3. lettera h) della tabella di valutazione annessa al di. 972004, convertito con modificazioni dalla legge n. 1432004, che recita: "il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, (nelle isole minori e negli istituti penitenziari) è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare;
l'articolo 8 nonies della legge n. 186/2004, di interpretazione autentica della disposizione sopra riportata, nella parte in cui recita: "il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente periodo) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al disopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
La legge di interpretazione autentica ha perciò chiarito in modo inequivoco come la "supervalutazione" per i periodi di insegnamento in scuole di montagna possa essere attribuita solo in presenza di un duplice presupposto: la sede scolastica deve essere ubicata in comune classificato di montagna e deve essere situata al di sopra dei 600 metri s.l.m. (non rilevando il servizio prestato in sedi diverse, situate al di sotto dei 600 metri, della stessa scuola).
Trattasi di scelta di merito discrezionalmente operata dal legislatore, non manifestamente illogica (essendo indubbio che il raggiungere una sede di altitudine più elevata comporti maggiori disagi) e pertanto non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, la legge di interpretazione autentica si limita a privilegiare una delle possibili opzioni ermeneutiche sottese alla disposizione interpretata e pertanto, anche sotto questo profilo, non sussistono i presupposti perché sia sollevata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola.

 

4) 11 primo motivo di censura, riferito all'asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è infondato.
Le graduatorie permanenti approvate comportano, infatti, l'attribuzione di punteggi per i singoli titoli posseduti dai concorrenti, calcolati sulla base di criteri rigidamente predeterminati in sede normativa.
Pertanto, la mera formulazione di un punteggio numerico costituisce nel caso di specie motivazione sufficiente.
Quanto all'affermazione di cui all'articolo 3 del dispositivo del provvedimento impugnato secondo la quale "la pubblicazione delle graduatorie suddette costituisce anche risposta ai reclami", essa appare, almeno nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una clausola di stile, atteso che l'attuale ricorrente aveva ricevuto risposta ampiamente e congruamente motivata alle proprie doglianze con la lettera del C.S.A. Verbano Cusio Ossola prot. n. l0438/E25 del 13/9/2004.

 

5) Anche il secondo motivo del gravame appare infondato.
Non è revocato in dubbio, infatti, che il Comune di Crodo, ove è ubicata la scuola ove la ricorrente prestava servizio, sia classificato "comune di montagna", ma è altrettanto certo, a seguito della legge di interpretazione autentica n. 186/2004, che tale presupposto non sia da solo sufficiente per l'attribuzione della "supervalutazione" laddove l'altitudine della sede scolastica di effettivo servizio sia inferiore, come nel caso di specie, alla quota di 600 metri s.l.m.

 

6) L'ulteriore censura mossa dalla ricorrente deve essere respinta sulla base di quanto sopra rilevato in merito alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dalla stessa ricorrente prospettata.
L'amministrazione scolastica ha puntualmente applicato le disposizioni in materia di "supervalutazione" per il servizio prestato in scuole di montagna che prevede, in forza dei chiarimenti disposti con la legge di interpretazione autentica, l'attribuzione del punteggio in misura doppia solo qualora sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti (che il comune ove ha sede la scuola sia classificato "di montagna" e che la sede scolastica di effettivo servizio sia ubicata al di sopra dei seicento metri).
Poiché nel presente caso sussisteva solo il primo di essi, ma la sede di servizio era ubicata al di sotto dei seicento metri, correttamente è stata negata la richiesta "supervalutazione".

 

7) In conclusione, i ricorsi sono infondati e devono pertanto essere respinti.
Quanto alle spese di causa, sussistono giusti motivi affinché se ne possa dispone la compensazione tra le parti costituite.

 

- OMISSIS -

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