| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 19 gennaio 2005
n. 60
Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso
F.A. (avv.ti Casavecchia, Redi, Ribaldone) c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato),
Direzione regionale M.I.U.R. del Piemonte (n.c.), Centro
Servizi Amministrativi del Verbano Cusio Ossola (n.c.) e
C.R. (avv.ti Berrino e Anselma) |
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1. Pubblico Impiego – Insegnamento – Graduatorie
– Supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna
– Art. B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l.
97/04 convertito con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies
l. 186/04 - Servizio prestato in sedi diverse di cui alcune
al di sopra e altre al di sotto dei 600 metri s.l.m. – Inapplicabilità.
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2. Pubblico Impiego – Insegnamento – Graduatorie
– Supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna
– Questione di legittimità costituzionale Art. B.3 lett.
h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04 convertito
con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies l. 186/04
– Non sussiste.
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1. La supervalutazione del servizio prestato
in scuola di montagna non si applica ai sensi dell’art.
B.3 lett. h tabella di valutazione annessa al d.l. 97/04
convertito con modificazioni da l. 143/04 e Art. 8-nonies
l. 186/04 quando il servizio sia prestato in sedi diverse
della scuola di cui alcune al di sopra ed altre al di sotto
dei 600 metri s.l.m.
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2. Non sussiste questione di legittimità
costituzionale per gli artt. B.3 lett. h tabella di valutazione
annessa al d.l. 97/04 convertito con modificazioni da l.
143/04 e 8-nonies l. 186/04 ove stabiliscono che la c.d.
supervalutazione per i periodi di insegnamento in scuole
di montagna possa essere attribuita solo in presenza di
un duplice presupposto (la sede scolastica deve essere ubicata
in comune classificato di montagna e deve essere situata
al di sopra dei 600 metri s.l.m.).
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- OMISSIS –
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Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente ha presentato domanda al C.S.A.
della Provincia di Verbania per il miglioramento della propria
posizione nelle graduatorie relative alle scuole secondarie
(discipline giuridiche ed economiche, codice A0l9) e alla
scuola superiore per il sostegno (area tecnico professionale,
classe concorso ADO3).
Con successiva integrazione della domanda originaria, l'interessata
ha chiesto che fosse valutato in misura doppia (cd. "supervalutazione")
il servizio prestato nell'anno scolastico 2003/2004 presso
l’I.P.A. di Crodo, ai sensi dell'articolo 13.3, lettera
h) della tabella allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, trattandosi di scuola di montagna.
Con il provvedimento impugnato, il C.S.A. di Verbania ha
negato l'invocata "supervalutazione", in applicazione della
norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 8
nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186.
Questi i motivi di censura:
Violazione art 3 L 241/1990 Eccesso jpotere. Travisamento
dei fatti
I) La graduatoria impugnata respinge tutti i ricorsi presentati
dai docenti, compreso quello della ricorrente, senza specificare
i motivi: essa sarebbe pertanto illegittima per difetto
di motivazione.
Il) Il diniego dell'invocata "supervalutazione" sarebbe
frutto di travisamento dei fatti in quanto il Comune di
Crodo, ove è sita la scuola sede di servizio della ricorrente,
è comune di montagna, ubicato ad altezza superiore ai seicento
metri.
III) II provvedimento impugnato, facendo riferimento al
mero dato altimetrico al fine dell'individuazione delle
scuole di montagna che danno luogo alla "supervalutazione",
sarebbe irragionevole e attuerebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento fra situazioni ugualmente disagiate (sperequazione
ancora più evidente nel caso di specie ove si tratta di
servizio prestato in istituto scolastico "comprensivo",
con sedi al di sopra dei 600 metri s.l.m. e sedi situate
ad altezza inferiore).
A quest'ultimo riguardo, la ricorrente ritiene sussistere
la violazione dell'articolo 3 della Costituzione e chiede
che il Tribunale sollevi la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo b.3, lettera h) della tabella di valutazione
annessa al d.l. n. 97/2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 143/2004, e dell'articolo 8 nonies della
legge n. 186/2004 nella parte in cui provvede all'interpretazione
autentica di detta norma.
La ricorrente conclude per l'annullamento, previa sospensione,
dei provvedimenti impugnati; chiede altresì il risarcimento
dei danni, da determinarsi in via equitativa, derivanti
dalla penalizzazione subita nelle graduatorie.
Il Ministero dell'Istruzione, costituitosi in giudizio per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Si è inoltre costituito in giudizio il controinteressato
Calogero Russello chiedendo che il ricorso fosse dichiarato
inammissibile perché tardivo e, in subordine, che fosse
respinto.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2004 ii difensore
del controinteressato ha dichiarato di rinunciare all'eccezione
di inammissibilità proposta con la memoria di costituzione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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1) I due ricorsi riassunti nella narrativa
che precede attengono alla medesima procedura di aggiornamento
delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole secondarie
e degli elenchi per il sostegno, sono connessi dal punto
di vista oggettivo e, sia pure parzialmente, da quello soggettivo;
essi si prestano pertanto, ai sensi dell'articolo 52 del
r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e dell'articolo 19, comma 1
della legge 6 dicembre 197/ 1, n, 1034, a essere riuniti
affinché siano decisi con un'unica sentenza.
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2) 11 Collegio ritiene di dover decidere
il merito dei ricorsi come sopra riuniti con sentenza succintamente
motivata, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'articolo 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205.
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3) In via pregiudiziale, deve essere valutata
la questione di legittimità costituzionale proposta dalla
ricorrente in relazione alle disposizioni che disciplinano
l'attribuzione del punteggio in misura doppia (cd. "supervalutazione")
per i periodi di insegnamento svolti in scuole di montagna.
Le disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita
la ricorrente, con riferimento al parametro di uguaglianza
sancito dall'articolo 3 della Costituzione, sono:
l'articolo b3. lettera h) della tabella di valutazione annessa
al di. 972004, convertito con modificazioni dalla legge
n. 1432004, che recita: "il servizio prestato nelle scuole
di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di
cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, (nelle isole minori
e negli istituti penitenziari) è valutato in misura doppia.
Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno
una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri
dal livello del mare;
l'articolo 8 nonies della legge n. 186/2004, di interpretazione
autentica della disposizione sopra riportata, nella parte
in cui recita: "il punto B.3), lettera h) della tabella
di cui al precedente periodo) si interpreta nel senso che
il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente
quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al disopra dei seicento
metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse
della stessa scuola".
La legge di interpretazione autentica ha perciò chiarito
in modo inequivoco come la "supervalutazione" per i periodi
di insegnamento in scuole di montagna possa essere attribuita
solo in presenza di un duplice presupposto: la sede scolastica
deve essere ubicata in comune classificato di montagna e
deve essere situata al di sopra dei 600 metri s.l.m. (non
rilevando il servizio prestato in sedi diverse, situate
al di sotto dei 600 metri, della stessa scuola).
Trattasi di scelta di merito discrezionalmente operata dal
legislatore, non manifestamente illogica (essendo indubbio
che il raggiungere una sede di altitudine più elevata comporti
maggiori disagi) e pertanto non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, la legge di interpretazione autentica si limita
a privilegiare una delle possibili opzioni ermeneutiche
sottese alla disposizione interpretata e pertanto, anche
sotto questo profilo, non sussistono i presupposti perché
sia sollevata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni in parola.
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4) 11 primo motivo di censura, riferito all'asserito
difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è infondato.
Le graduatorie permanenti approvate comportano, infatti,
l'attribuzione di punteggi per i singoli titoli posseduti
dai concorrenti, calcolati sulla base di criteri rigidamente
predeterminati in sede normativa.
Pertanto, la mera formulazione di un punteggio numerico
costituisce nel caso di specie motivazione sufficiente.
Quanto all'affermazione di cui all'articolo 3 del dispositivo
del provvedimento impugnato secondo la quale "la pubblicazione
delle graduatorie suddette costituisce anche risposta ai
reclami", essa appare, almeno nella fattispecie oggetto
del presente giudizio, una clausola di stile, atteso che
l'attuale ricorrente aveva ricevuto risposta ampiamente
e congruamente motivata alle proprie doglianze con la lettera
del C.S.A. Verbano Cusio Ossola prot. n. l0438/E25 del 13/9/2004.
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5) Anche il secondo motivo del gravame appare
infondato.
Non è revocato in dubbio, infatti, che il Comune di Crodo,
ove è ubicata la scuola ove la ricorrente prestava servizio,
sia classificato "comune di montagna", ma è altrettanto
certo, a seguito della legge di interpretazione autentica
n. 186/2004, che tale presupposto non sia da solo sufficiente
per l'attribuzione della "supervalutazione" laddove l'altitudine
della sede scolastica di effettivo servizio sia inferiore,
come nel caso di specie, alla quota di 600 metri s.l.m.
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6) L'ulteriore censura mossa dalla ricorrente
deve essere respinta sulla base di quanto sopra rilevato
in merito alla manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dalla stessa ricorrente prospettata.
L'amministrazione scolastica ha puntualmente applicato le
disposizioni in materia di "supervalutazione" per il servizio
prestato in scuole di montagna che prevede, in forza dei
chiarimenti disposti con la legge di interpretazione autentica,
l'attribuzione del punteggio in misura doppia solo qualora
sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti
(che il comune ove ha sede la scuola sia classificato "di
montagna" e che la sede scolastica di effettivo servizio
sia ubicata al di sopra dei seicento metri).
Poiché nel presente caso sussisteva solo il primo di essi,
ma la sede di servizio era ubicata al di sotto dei seicento
metri, correttamente è stata negata la richiesta "supervalutazione".
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7) In conclusione, i ricorsi sono infondati
e devono pertanto essere respinti.
Quanto alle spese di causa, sussistono giusti motivi affinché
se ne possa dispone la compensazione tra le parti costituite.
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- OMISSIS -
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