| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Ordinanza 27 gennaio 2005
n. 23
Pres. Giallombardo, Est. Veneziano
Farmacia Perrone (Avv. P. Pollina) c. U.S.L. n. 9 di Trapani
(n.c.) |
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Processo amministrativo – Giudizio
di ottemperanza – Instaurazione del contraddittorio
– Art. 91 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 – Art.
19 L. 1034/1971 - Deposito del ricorso – Sufficienza
– Questione di legittimità costituzionale in
relazione agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2 Cost.–
È non manifestamente infondata
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Il meccanismo di cui all’art. 91 del
R.D. n. 642/1907, nel quale la conoscenza del ricorso per
l’ottemperanza al giudicato da parte dell’amministrazione
è affidata esclusivamente alla comunicazione della
Segreteria, effettuata a mezzo di lettera raccomandata e
senza le formalità e garanzie proprie della notificazione
a mezzo di ufficiale giudiziario non sembra rispettare i
principi della difesa in giudizio, ex art. 24, co. 2, Costituzione
e del contraddittorio tra le parti, quale presupposto di
un “giusto processo” ex art. 111, co. 2, Costituzione.
Ad avviso del Collegio, difatti, non è sufficiente
il solo dato materiale della effettiva conoscenza della
proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato
ma è necessaria la piena consapevolezza dell’avvenuta
introduzione di un procedimento giurisdizionale, desumibile
esclusivamente dalle formalità proprie della notificazione
a mezzo di ufficiale giudiziario (o messo comunale). Conseguentemente
il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo
- Sezione Prima - solleva d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale all’art. 91 del R.D. n. 642/1907 per
violazione degli artt. 24, co. 2, e 111, co. 2, Costituzione,
sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale
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REPUBBLICA ITALIANA
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N.23/05 Reg.OC
N.3646 Reg.R.
Anno 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
sede di Palermo - Sezione Prima -
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adunato in Camera di Consiglio con l’intervento
dei Signori Magistrati: Giorgio Giallombardo Presidente;
Salvatore Veneziano Estensore; Angelo Pirrone Segretario
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 3632/2004 proposto dalla
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FARMACIA PERRICONE, in persona della
titolare dr.ssa Perricone Maria Agata, rapp.ta e difesa
dall’avv. Pippo Pollina per mandato a margine del ricorso,
e dell’avv. PIPPO POLLINA, in proprio, entrambi dom.ti in
Palermo, Via Sciuti n. 180, presso lo studio dell'avv.to
P. Pollina;
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CONTRO
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l’Az. U.S.L. n. 9 di Trapani, in persona
del legale rapp.te pro-tempore, non costituito in giudizio;
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PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO
nascente dal decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 7/2002
del 18.01.2002, dichiarato esecutivo per mancata opposizione
in data 30.05.2003 e rilasciato in forma esecutiva in data
26.06.2003.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio del 18.11.2004
il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;
Udito l'avv.to M. Pollina su delega dell’Avv. P. Pollina
per i ricorrenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso depositato in Segreteria il 15.06.2004,
i ricorrenti espongono di avere conseguito il decreto ingiuntivo
in epigrafe, con il quale è stato ingiunto all’Az. U.S.L.
n. 9 di Trapani il pagamento in favore della ricorrente
di sorte capitale ed interessi per una fornitura di presidi
sanitari in favore di assistiti del S.S.N., oltre alle spese
del procedimento, direttamente in favore del procuratore
distrattario.
Deducendo di non avere conseguito i pagamenti per interessi
e spese di cui al decreto ingiuntivo in epigrafe, neppure
a seguito della notifica di un atto di diffida avvenuta
in data 4./6.05.2004, chiedono affermarsi l’obbligo dell’Amm.ne
a provvedere, con nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi
di ulteriore inadempienza.
Nessuno si è costituito in giudizio per l’Azienda U.S.L.
n. 9 di Trapani.
Alla camera di consiglio del 18.11.2004 il procuratore di
parte ricorrente, deducendo essere stati effettuati soltanto
dei pagamenti parziali, ha chiesto porsi il ricorso in decisione.
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DIRITTO
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1. Rileva il Collegio che il presente ricorso
risulta introdotto mediante deposito diretto dell’originale
presso la Segreteria di questo Tribunale, senza la previa
notificazione dello stesso all’Amministrazione nei confronti
della quale viene chiesta la pronunzia giudiziale.
Sebbene il procedimento seguito dai ricorrenti (deposito
del ricorso presso la Segreteria), nonché gli adempimenti
successivamente posti in essere dalla stessa Segreteria
(comunicazioni dell’avvenuto deposito all’Ass.to reg.le
Sanità ed alla Az. U.S.L. n. 6, con contestuale trasmissione
di copia del ricorso, entrambe effettivamente ricevute dai
destinatari) appaiano conformi alle prescrizioni di cui
all’art. 91 del R.D. 17.08.1907 n. 642 - recante il Regolamento
per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato, applicabile anche ai giudizi innanzi
ai TT.AA.RR. in virtù del rinvio operato dall’art. 19 della
l. n. 1034/1971 – il Collegio ritiene che il contraddittorio
non risulti correttamente instaurato, con riferimento ai
parametri costituzionali di seguito precisati.
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2. Osserva, preliminarmente, il Collegio
che certo orientamento giurisprudenziale dei Tribunali Amministrativi
Regionali (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, 25 marzo 1996, n.
396 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 1 settembre 2003, n. 3168)
ha affermato il superamento delle previsioni di cui al citato
art. 91 R.D. n. 642/1907 e la necessità della previa notificazione
del ricorso per esecuzione del giudicato, attesa la piena
ed indubitabile natura giurisdizionale della sentenza conclusiva
del procedimento per ottemperanza al giudicato; tale orientamento
del giudice di primo grado non ha, però, trovato riscontro
in grado di appello atteso il consolidato orientamento della
giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli
effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio
di ottemperanza, non è richiesta la notificazione del ricorso
all’Amministrazione tenuta all’esecuzione del giudicato
ad istanza del ricorrente, o alle altre parti del giudizio,
essendo all’uopo sufficiente la comunicazione della proposizione
del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo,
ai sensi dell’art. 91, 2° comma, del R.D. 17 agosto 1907,
n. 642 (Sezione VI, 3 febbraio 1988, n. 155; 23 aprile 1994,
n. 583; 24 settembre 2004, n. 6261; Sez. IV, 12 dicembre
1997, n. 1436 e 6 ottobre 2003 n. 5847; C.G.A., 28 marzo
1997, n. 6).
E ciò sebbene non siano mancate alcune pronunzie del giudice
di appello, rimaste però minoritarie, che hanno evidenziato
la contrarietà delle previsioni dell’art. 91 citato rispetto
al principio costituzionale della necessaria integrità del
contraddittorio processuale (sezione VI, 20 giugno 2003,
n. 3689 e sezione V, 2 marzo 2000, n. 1069).
Conclusivamente, il Collegio ritiene di potere affermare
che il diritto vigente in materia – quale emerge dalla applicazione
giurisprudenziale del tutto maggioritaria del giudice di
ultimo grado – sia nel senso della sufficienza degli adempimenti
di cui all’art. 91 R.D. n. 642/1907 ai fini della rituale
istaurazione del giudizio di ottemperanza al giudicato innanzi
al giudice amministrativo.
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3. Detta soluzione appare, però, a questo
Collegio del tutto insoddisfacente e, segnatamente, contraria
ad alcuni principi costituzionali in tema di attività giurisdizionale
e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione.
Ed invero, rileva il Collegio che il giudizio di ottemperanza
– come osservato dalla stessa Corte Costituzionale nella
sentenza 12 dicembre 1998, n. 406 (al fine di affermare
la costituzionalità dell’inapplicabilità del procedimento
per esecuzione del giudicato per conseguire l’esecuzione
delle sentenze amministrative di primo grado anteriormente
alla introduzione di apposita previsione legislativa in
tal senso -art. 10, 1°co, L. 205/2000-) può assumere diversi
modi di essere in relazione alla situazione concreta, alla
statuizione giudiziale da attuare, alla natura dell'atto
originariamente censurato.
In particolare il giudizio d'ottemperanza può costituire
semplice giudizio esecutivo, che si aggiunge al procedimento
espropriativo, disciplinato dal codice di procedura civile;
lo stesso giudizio può, invece, essere preordinato al compimento
di operazioni materiali o all'adozione di atti giuridici
di più stretta esecuzione della sentenza; esso, infine,
può essere finalizzato alla sollecitazione di attività provvedimentale
amministrativa, anche di natura discrezionale, al fine del
conseguimento di effetti ulteriori e diversi rispetto al
provvedimento originario oggetto d'impugnazione.
Il giudizio di ottemperanza, nelle materie attribuite alla
giurisdizione amministrativa, può addirittura essere utilizzato
anche in difetto di completa individuazione del contenuto
della prestazione o attività oggetto del dovere dell'amministrazione,
al fine di integrare il precetto discendente dal giudicato
azionato così configurando il fenomeno del c.d. giudicato
amministrativo a formazione progressiva: Il giudice amministrativo
in sede di giudizio di ottemperanza può esercitare cumulativamente,
ove ne ricorrano i presupposti, sia i poteri sostitutivi
attribuitigli in sede di ottemperanza che i poteri ordinatori
e cassatori che gli competono in sede di giurisdizione generale
di legittimità e può, conseguentemente, integrare l'originario
disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono
non mera "esecuzione" ma "attuazione" in senso stretto,
dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva
(Consiglio Stato, sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).
Il giudizio di ottemperanza, infine, può implicare la sostituzione
dello stesso giudice nell’esercizio dei poteri dell’amministrazione
– anche per il tramite di un Commissario ad acta, ormai
pacificamente ritenuto “ausiliario del giudice” – già nell’ipotesi
“minimale” (quale la presente fattispecie) del compimento
degli atti necessari al pagamento di una somma di denaro
discendente da una puntuale pronunzia di condanna: Compito
del giudice dell' ottemperanza, una volta effettuata la
verifica del mancato adempimento da parte dell' Amministrazione,
è quello di imporre, direttamente in via sostitutiva o a
mezzo di commissario ad acta, i comportamenti necessari
per l' attuazione del giudicato, al fine di assicurare il
concreto soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa,
ai sensi degli artt. 24, 100 e 103 Cost.. (C.G.A., 22 aprile
2002, n. 226).
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4. A fronte di siffatta variegata ed incisiva
attività giurisdizionale - potenzialmente suscettibile di
incidere contemporaneamente sia sull’assetto dei rapporti
tra le parti, quali già definiti dal giudicato azionato,
che nell’ordinamento interno dell’amministrazione, con la
sostituzione degli organi ordinari inadempienti – il Collegio
ritiene non potersi dubitare della sussistenza di particolari
esigenze di rispetto dei principi della difesa in giudizio,
ex art. 24, co. 2, Costituzione e del contraddittorio tra
le parti, quale presupposto di un “giusto processo” ex art.
111, co. 2, Costituzione.
Il rispetto di tali principi non sembra, però, garantito
adeguatamente dal meccanismo di cui all’art. 91 del R.D.
n. 642/1907, nel quale la conoscenza del ricorso da parte
dell’amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione
della Segreteria, effettuata a mezzo di lettera raccomandata
(come le altre comunicazioni di segreteria nel corso del
giudizio amministrativo, cfr. C.G.A. 29.01.1994 n. 27) e
senza le formalità e garanzie proprie della notificazione
a mezzo di ufficiale giudiziario (consegna della copia conforme
di un atto, con particolari garanzie e formalità ad opera
di un pubblico ufficiale che dell' avvenuta operazione redige
apposita relazione).
E ciò anche nell’ipotesi che si accedesse alla soluzione
giurisprudenziale, fatta propria da alcune pronunzie più
attente alla effettività del contraddittorio, che hanno
ritenuto che il contraddittorio tra le parti debba essere
comunque assicurato in conformità all'art. 24, comma 2,
Cost., anche nell’ambito del meccanismo di cui all’art.
91 R.D. n. 642/1907, attraverso la verifica che la controparte
abbia avuto effettiva conoscenza della domanda stessa e
sia stata in grado, anche sotto l'aspetto temporale, di
elaborare la propria difesa prima della discussione innanzi
al giudice (Consiglio Stato, sez. V, 11 settembre 2000,
n. 4792 e T.A.R. Sardegna, 19 aprile 2001, n. 471).
Ed invero il Collegio ritiene che siffatta soluzione – modellata
sul principio desumibile dall’art. 156, co. 3, cod. proc.
civ. (sanatoria della nullità dell’atto che abbia comunque
raggiunto lo scopo cui sia destinato) – non sia applicabile
alla fattispecie in esame nella quale la notificazione,
con le forme proprie del codice di procedura civile, sia
del tutto assente.
In particolare la notificazione del ricorso introduttivo
con le modalità proprie del codice di procedura civile,
o quanto meno con quelle di cui all’art. 8 e segg. del R.D.
n. 642/1907, appare al Collegio l’unico mezzo idoneo ad
assicurare il rispetto dei principi di cui agli artt. 24,
co. 2, e 111, co. 2, Cost. in considerazione della particolare
garanzia – discendente dall’osservanza delle formalità previste,
quali determinate anche in esito ai successivi interventi
della stessa Corte costituzionale - che il relativo procedimento
determini la effettiva conoscenza, o quanto meno la piena
conoscibilità, dell’atto da parte del destinatario.
E ciò al fine di apprestare una adeguata, e potenzialmente
piena, attività difensiva rispetto alle domande introdotte
da parte ricorrente, oltre che ad attivare, eventualmente
ancorchè tardivamente, gli organi competenti dell’Amministrazione
ad ottemperare al “dictum” del giudice.
Quel che, ad avviso, del Collegio rileva ai fini del rispetto
del diritto di difesa e della pienezza del contraddittorio
– e giustifica la ritenuta insufficienza della soluzione
giurisprudenziale che suggerisce la verifica della effettiva
conoscenza della comunicazione di Segreteria da parte del
destinatario - non è solo il dato materiale della effettiva
ricezione della comunicazione (ed eventualmente della copia
del ricorso introduttivo, giacchè l’art. 91 R.D. n. 642/1907
non prescrive l’invio della copia del ricorso) ma anche
quello della piena consapevolezza dell’avvenuta introduzione
di un procedimento giurisdizionale, desumibile dalle formalità
proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario
(o messo comunale).
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5. Così delineata la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità dell’art. 91 R.D. n.
642/1907, il Collegio ne ritiene anche la rilevanza ai fini
della decisione del presente giudizio, trattandosi di profilo
attinente alla rituale instaurazione del rapporto processuale.
La circostanza che la Corte Costituzionale abbia più volte
esaminato - con esiti diversi, ma sempre entrando nel merito
delle tematiche sottoposte - questioni di costituzionalità
relative al R.D. 17.08.1907 n. 642 (sentenze n. 406/1998,
n. 359/1998, 251/1989, n. 146/1987) esime il Collegio dall’affrontare
le problematiche relative alla natura sostanzialmente legislativa
da riconoscersi allo stesso.
Gli atti del presente giudizio – previa sospensione dello
stesso - devono, quindi, essere trasmessi alla Corte Costituzionale
per la decisione della dedotta questione di legittimità
costituzionale.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia di Palermo - Sezione Prima - dichiara rilevante
per la definizione del presente giudizio e non manifestamente
infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione
di costituzionalità dell'art. 91 R.D. 17.08.1907 n. 642;
conseguentemente solleva d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale della norma citata per violazione degli artt.
24, co. 2, e 111, co. 2, Costituzione.
Sospende il giudizio in corso e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla notificazione
della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
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Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio
del 18.11.2004 con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Dott. Giorgio Giallombardo - Presidente;
- Avv. Salvatore Veneziano - Consigliere-Estensore.
- Avv. Nicola Maisano - Referendario
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Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2005
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