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| n. 2-2005 - © copyright |
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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 27 dicembre 2004 n. 823
Pres. P. G. Lignani – Est. P. Ungari
Orvieto di Comune c. M. Ponticelli |
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1. Ricorso per l’esecuzione di un giudicato
– proposizione prima del termine della messa in mora – improcedibilità
temporanea
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2. Giudizio di ottemperanza – atti sopravvenienti
posti in essere dalla p.a. – necessità di ricorso giurisdizionale
ordinario in mancanza di palese elusione.
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3. Appalto - interesse a ricorrere – interesse
a impedire trasformazione area – carenze di interesse.
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4. Approvazione progetto – motivazione –
assenza valutazione concrete opportunità alternative – carenza
di motivazione.
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1. Un ricorso avente per oggetto una domanda
di esecuzione di un giudicato, qualora sia stato proposto
prima della scadenza del termine dilatorio di trenta giorni
dalla data in cui l’autorità amministrativa sia stata messa
in mora di provvedere, non è inammissibile ma improcedibile
temporaneamente fino alla scadenza del termine predetto.
Tale improcedibilità viene meno al momento in cui il ricorso
in esame è stato trattenuto per la decisione.
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2. Il giudizio di ottemperanza, ove non si
controverta su di una palese inerzia o su di un esplicito
diniego di provvedere, può estendersi all’esame di atti
sopravvenienti – posti in essere dalla p.a. allo scopo di
adempiere – per verificare se si configurino come esecuzione
incompleta o apparente, ovvero non siano idonei a far riconoscere
che il giudicato è stato eseguito o ne sia in corso una
seria esecuzione. Detta verifica può condurre a ritenere
elusivi gli atti o comportamenti con riconoscimento della
persistenza dell’obbligo di ottemperanza, oppure in mancanza
di un palese intento di non dar corso all’esecuzione, può
far concludere per la necessità di esperire contro di essi,
se ritenuti illegittimi, i normali rimedi giurisdizionali
(nella specie gli atti non sono stati ritenuti palesemente
elusivi).
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3. In tema di appalto, il solo interesse
di impedire la trasformazione di un’area, in mancanza di
interesse a sostituire l’aggiudicatario o a contrastarne
la posizione imprenditoriale nel mercato, integra difetto
di interesse a ricorrere e dunque inammissibilità.
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4. Sono illegittimi per carenza di motivazione
i provvedimenti con i quali la p.a. approva un progetto
per la costruzione di un parcheggio senza aver valutato
la compatibilità e l’effettiva necessità di due parcheggi
a distanza assai ravvicinata. Tale omissione di motivazione
è significativa in quanto è collegata a concrete opportunità
alternative di pianificazione (nella specie in relazione
al centro di Orvieto).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Dec.n. 823
depositata il
27 dicembre 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 105/2004, proposto da
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Maurizio CONTICELLI, rappresentato
e difeso dall’avv. Urbano Barelli, anche domiciliatario
in Perugia, alla Via Manfredo Fanti n. 6;
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CONTRO
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il Comune di Orvieto, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni
Tarantini, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni
n. 10;
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e nei confronti
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della I.C.O.P. S.p.a., con sede in
Basiliano (UD), in persona del legale rappresentante pro-tempore
Piero Petrucco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo
Cancrini, Francesco Vagnucci e Mario Rampini, quest’ultimo
anche domiciliatario in Perugia, al Viale Indipendenza n.
49;
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per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. dell’Umbria n. 393/2003;
e per l’annullamento
delle delibere del consiglio comunale di Orvieto n. 172
in data 22 dicembre 2003 e n. 71 del 13 giugno 2003, nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o
collegato (ivi compresi, per quanto possa occorrere: le
delibere della giunta comunale n. 50 in data 16 marzo 2001,
n. 37 in data 28 marzo 2000 e n. 109 in data 20 agosto 2002,
oltre a tutti gli atti relativi all’appalto pubblico dei
lavori ivi previsti);
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Orvieto e della ICOP S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 7 luglio
2004 la relazione del Dott. Pierfrancesco Ungari e udite
le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
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FATTO E DIRITTO
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1. Il Comune di Orvieto, con deliberazione
giuntale 109/2002, ha approvato il progetto esecutivo di
un parcheggio pluripiano scoperto da realizzare in Piazzale
Roma.
Tale provvedimento, su impugnazione dell’odierno ricorrente
(con ricorso n. 544/2002), è stato annullato da questo Tribunale
con la sentenza n. 393/2003, poiché era stata omessa la
previa definizione di un piano attuativo.
Nelle more del giudizio di appello sulla sentenza, il Comune
di Orvieto, ottenuto il trasferimento da parte del demanio
militare dell’area dell’ex Caserma Piave e del relativo
immobile, ha predisposto il “piano attuativo di iniziativa
pubblica per l’attuazione dell’ambito ‘AG ORC2 Orvieto Centro’
(art. 14 N.t.a.S)”, adottandolo ed approvandolo, rispettivamente,
con delibere consiliari n. 71/2003 e n. 172/2003.
Con “determina” dirigenziale n. 5-10 in data 27 gennaio
2004, sono state approvate le risultanze delle operazioni
di gara per l’affidamento dei lavori del suddetto parcheggio
(che avevano condotto all’aggiudicazione provvisoria in
data 10 ottobre 2002) ed è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva (all’a.t.i. di cui è capogruppo la società odierna
controinteressata).
Con il ricorso in esame, vengono chiesti contestualmente
l’esecuzione della sentenza n. 393/2003 e l’annullamento
dei predetti provvedimenti ad essa sopravvenuti.
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2. Per quanto riguarda la elusione o inesecuzione
della sentenza n. 393/2003, il ricorrente deduce censure
così sintetizzabili:
- il Comune ha approvato il piano attuativo ma, nel contempo,
ha considerato validi gli atti precedenti, ignorando l’annullamento
disposto con la sentenza n. 393/2003 (la delibera n. 172/2003
richiama in premessa le pregresse delibere di approvazione
dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera,
la determina in data 27 gennaio 2004 richiama gli atti precedenti
della gara d’appalto);
- una volontà di inesecuzione emerge anche dalla motivazione
della delibera n. 172/2003, in quanto il Comune non si è
limitato a dichiarare che l’approvazione del piano non costituisce
acquiescenza alla sentenza, ma ha implicitamente ammesso
di non volerla eseguire, là dove ha affermato l’opportunità
di riesaminare l’assetto dell’intera zona alla luce della
sopravvenuta riconsegna della ex Caserma Piave;
- un ulteriore profilo di elusione o inesecuzione deriva
dal fatto che, mentre la sentenza n. 393/2003 ha chiarito
la funzione del piano attuativo di localizzazione di tutti
gli interventi previsti nell’area, quello impugnato contiene
in realtà soltanto la riapprovazione del progetto del parcheggio
di Piazzale Roma, pressochè immutato e presentato come Comparto
A dell’ambito AG ORC2, con pochi cenni sugli interventi
previsti negli altri Comparti B, C e D e nell’area della
ex Caserma Piave, che pure è stata ricompresa nel piano;
in particolare, quest’ultima area viene considerata soltanto
a proposito di interventi riferiti alla viabilità delle
strade adiacenti, e nell’ambito di un generico Piano Guida,
dal quale si capisce soltanto che l’immobile ospiterà un
altro parcheggio per 267 autoveicoli, senza considerarne
la effettiva necessità o compatibilità, alla luce della
realizzazione dell’altro parcheggio già progettato.
Per quanto riguarda gli ulteriori profili di illegittimità
degli atti impugnati (in via ordinaria), deduce censure
così sintetizzabili:
- il piano attuativo, secondo quanto già indicato, non ha
per tutte le aree e gli interventi interessati i contenuti
e gli elementi necessari in base agli artt. 19 e 20 della
l.r. 31/1997, in particolare non ha le caratteristiche di
piano di dettaglio per gli interventi diversi dal parcheggio
di Piazzale Roma; mancano, inoltre, la relazione idrogeologica
e, per il comparto C, ad attuazione privata, lo schema di
convenzione per disciplinare i rapporti connessi;
- in presenza del comparto C, ad attuazione privata, l’art.
15 della l.r. 31/1997 richiedeva un piano (anziché ad iniziativa
pubblica) ad iniziativa mista e l’obbligatorio coinvolgimento
dei privati nella pianificazione;
- la previsione del parcheggio seminterrato contrasta con
l’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G., nonché con il citato
parere della Provincia di Terni, che ha prescritto che “l’art.
4 delle N.T.A. del piano attuativo dovrà essere modificato
secondo quanto dettato dall’art. 14 delle N.T.A.s. al punto
a)” (che prevede la realizzazione del parcheggio “anche
mediante piani interrati”);
- vi è violazione degli artt. 8, 13 e 14 delle N.T.A. del
P.R.G., in quanto è illegittimo l’inserimento della ex Caserma
Piave nel piano attuativo, posto che per essa le N.T.A.
prevedono soltanto la rifunzionalizzazione, quindi un intervento
ancora tutto da definire e da aggiungere all’ambito a mezzo
di variante al P.R.G.;
- la divisione in comparti dell’ambito non è prevista dalle
N.T.A. (cfr. artt. 6 e 16, che la demandano al P.R.G.) e,
comunque, risulta carente di motivazione;
- la sentenza di annullamento non può avere come conseguenza
la semplice approvazione del piano attuativo, bensì imponeva
l’obbligo di rinnovare l’intero procedimento di pianificazione
generale ed attuativa, approvazione dei progetti degli interventi
e appalto delle opere;
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3. Si sono costituiti in giudizio il Comune
di Orvieto e la società aggiudicataria, controdeducendo
puntualmente.
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4. Va anzitutto esaminata l’eccezione di
improcedibilità della domanda di esecuzione, sollevata dalla
controinteressata, per l’avvenuta notificazione del ricorso
prima che fosse decorso il termine di trenta giorni indicato
dal ricorrente nell’atto di diffida e messa in mora.
Tale ultimo atto non può ritenersi effettuato per mero tuziorismo
(come sostiene il ricorrente), in quanto dev’essere dichiarato
inammissibile il ricorso per l’esecuzione della sentenza
di primo grado non preceduto da previa e rituale notifica
di un atto di diffida e messa in mora dell’amministrazione
(cfr. Cons. Stato, IV, 9 ottobre 2002, n. 5352, sulla base
dell’art. 33 della legge 1034/1971, come modificato dall’articolo
10, comma 1, della legge 205/2000).
L’eccezione va comunque disattesa. Infatti, qualora il ricorso
per l’esecuzione del giudicato sia stato proposto prima
della scadenza del termine dilatorio di trenta giorni dalla
data in cui l’autorità amministrativa sia stata messa in
mora di provvedere, il ricorso (non è inammissibile ma)
è affetto da temporanea improcedibilità fino alla scadenza
del termine predetto (cfr. Cons. Stato, VI, 10 agosto 1999,
n. 1019), improcedibilità che era venuta meno al momento
in cui il ricorso in esame è stato trattenuto per la decisione.
La decisione invocata a sostegno dell’eccezione (Cons. Stato,
V, 7 novembre 2003, n. 7124), non appare difforme dal principio
predetto, in quanto si limita ad affermare la necessità
della diffida (che nel caso di specie era stata omessa).
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5. Occorre poi esaminare la questione dell’ammissibilità
della domanda di esecuzione.
Nel giudizio di ottemperanza, ove non si controverta su
di una palese inerzia o su di un esplicito diniego di provvedere,
possono assumere rilievo comportamenti o provvedimenti dell’Amministrazione,
posti in atto allo scopo di adempiere; il giudizio di ottemperanza
può estendersi all’esame di tali sopravvenienze, per verificare
se si configurino come esecuzione incompleta o apparente,
ovvero non siano idonei a far riconoscere che il giudicato
è stato eseguito o ne sia in corso una seria esecuzione;
detta verifica può condurre a ritenere elusivi gli atti/comportamenti,
con riconoscimento della persistenza dell’obbligo di ottemperanza,
oppure, in mancanza di un palese intento di non dar corso
all’esecuzione, può far concludere per la necessità di esperire
contro di essi, se ritenuti illegittimi, i normali rimedi
giurisdizionali (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, V,
25 marzo 2002, n. 1696; cfr. anche, IV, 10 aprile 1998,
n. 565 e 11 marzo 1999, n. 266).
A ben vedere, nel caso in esame, deve escludersi un intento
palesemente elusivo, poiché i provvedimenti emanati costituiscono
serio e motivato esercizio del potere di pianificazione
attuativa la cui omissione aveva motivato l’annullamento
disposto con la sentenza n. 393/2003.
La circostanza che la delibera di approvazione del piano
attuativo richiami i provvedimenti di approvazione dei progetti
e che il contratto stipulato con l’aggiudicataria in data
28 gennaio 2004 faccia esclusivo riferimento alla delibera
n. 109/2002 ed ai verbali della commissione giudicatrice
della gara di appalto – rep. n. 9074, in data 30 settembre
2002 e n. 9097 in data 10 ottobre 2002 – di aggiudicazione
provvisoria, dimostra che il Comune ha ritenuto che, una
volta sanata la mancanza del piano attuativo presupposto,
gli atti coinvolti nel precedente giudizio potessero riacquistare
(o mantenere) efficacia; con ciò, viene in evidenza uno
dei nodi fondamentali della controversia nel merito, ma
non anche un intento palesemente elusivo del Comune.
Pertanto, il sindacato di legittimità sui provvedimenti
sopravvenuti va condotto secondo il procedimento ordinario
di impugnazione e la domanda di esecuzione del giudicato,
in difetto di un suo presupposto, vale a dire dell’inerzia
dell’amministrazione, oggettiva o desumibile da un adempimento
privo di seria consistenza, non può che dichiararsi inammissibile.
Va invece disattesa l’eccezione, sollevata sempre dalla
controinteressata, di inammissibilità del ricorso per quanto
concerne la determina dirigenziale di aggiudicazione, in
quanto oggetto soltanto della domanda di esecuzione e, comunque,
non concretamente sottoposta a censure. Detta domanda investe
infatti “tutti gli atti relativi all’appalto pubblico dei
lavori” previsti dai provvedimenti di approvazione dei progetti
del parcheggio summenzionato, e la determina n. 5-10 del
2004, ancorché direttamente menzionata soltanto nella parte
narrativa del ricorso ed in quella relativa alla domanda
di esecuzione, deve quindi ritenersi compresa tra gli atti
relativi all’ “appalto delle opere” che, secondo la prospettazione
dell’ultimo profilo di censura sopra sintetizzato, il Comune
avrebbe dovuto rinnovare rispettando la sequenza dei procedimenti
collegati, anziché dare per validi ed efficaci quelli coinvolti
nell’annullamento disposto con la sentenza n. 393/2003.
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6. Viene anche eccepita l’inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse, per quanto concerne
il rinnovo (o la ratifica) dell’aggiudicazione, in assenza
dell’annullamento dell’aggiudicazione originariamente disposta
e di una posizione di imprenditore concorrente in capo al
ricorrente, nonché alla luce della modifica sopravvenuta
del quadro fattuale di riferimento della pianificazione
di dettaglio.
Quanto alla domanda di esecuzione, la questione appare assorbita
dalle considerazioni esposte al punto precedente (in ogni
caso, può sottolinearsi che il mutamento dei presupposti
di fatto dell’agire amministrativo, a seguito della disponibilità
della ex Caserma Piave, non potrebbe di per sé determinare
l’inammissibilità della domanda di esecuzione).
Resta da valutare l’impugnazione (per vizi di invalidità
derivata) della determina dirigenziale in data 27 gennaio
2004.
Intanto, occorre precisare che la sentenza n. 393/2003 ha
annullato “i provvedimenti impugnati”, tra i quali, come
esposto anche in parte motiva, conformemente all’indicazione
del petitum nel ricorso, figuravano, oltre alla delibera
giuntale n. 109/2002, “gli atti del procedimento di appalto
conseguenti, non conosciuti”. Considerando il contenuto
sostanziale della pronuncia, può senz’altro convenirsi con
la controinteressata che la concreta portata dell’annullamento
vada circoscritta rigorosamente soltanto agli atti toccati
dalle accertate illegittimità, e che, di conseguenza, la
rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi
viziate ed a quelle successive, conservando l’efficacia
dei precedenti atti legittimi (in tal senso, da ultimo,
Cons. Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1272); peraltro, è anche
vero che non possono aprioristicamente considerarsi estranei
all’annullamento gli atti di una sequenza procedimentale
(come quella della gara d’appalto) sì distinta, ma che presuppone
necessariamente quella di approvazione del progetto da realizzare
(sull’illegittimità della quale, come sopra precisato, è
incentrata la valutazione che ha condotto all’annullamento).
Può altresì convenirsi sul fatto che, in presenza di una
gara d’appalto non conclusa, la stazione appaltante poteva
conservare (o recuperare) efficacia agli atti pregressi,
recependo nell’aggiudicazione finale quanto stabilito con
gli atti sottesi all’aggiudicazione provvisoria (atto endoprocedimentale
non autonomamente impugnabile: cfr., da ultimo, Cons. Stato,
IV, 8 luglio 2002, n. 3774; V, 7 settembre 2001, n. 4677;
2 aprile 2001, n. 1902), in applicazione del principio di
conservazione degli atti non direttamente coinvolti dal
vizio rilevato e della posizione di vantaggio attribuita
all’impresa aggiudicataria provvisoria (cfr., sull’incidenza
di detti principi quale limiti del potere amministrativo
di rinnovare il procedimento a seguito di una sentenza di
annullamento, Cons. Stato, VI, 11 dicembre 1998, n. 1668).
Peraltro, potrebbe discutersi se, nel caso in esame, la
conclusione del procedimento d’appalto fosse o meno impedita
dall’assenza di una approvazione del progetto esecutivo
efficace, poiché la delibera n. 109/2002 risulta inequivocamente
annullata, e non è stata disposta alcuna nuova approvazione
del progetto del parcheggio, neanche sotto forma di conferma
della predetta delibera.
In ogni caso, quale che sia la portata del precedente annullamento,
nel presente giudizio risulta decisivo il rilievo che il
ricorrente non ha interesse a contestare gli atti del procedimento
di appalto, in quanto, com’è pacifico, egli non aspira a
sostituirsi all’aggiudicataria né, comunque, a contrastarne
la posizione imprenditoriale sul mercato, bensì esclusivamente
ad impedire, ovvero a diversamente orientare la trasformazione
dell’area in questione. Tale ultimo interesse verrebbe già
pienamente soddisfatto dall’annullamento degli atti che
attengono alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’opera
avversata, senza che, per impedire la realizzazione della
stessa (e in ogni caso, la prosecuzione dei lavori già avviati)
vi sia alcun bisogno di eliminare gli atti del procedimento
di appalto.
L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva risulta pertanto
inammissibile.
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7. La difesa del Comune ha invece eccepito
il difetto di legittimazione del ricorrente.
Con la sentenza n. 393/2003, è già stato chiarito (in relazione
ad un’impugnazione del tutto analoga) che il ricorrente
deve ritenersi legittimato quale cittadino residente nelle
vicinanze, il quale agisce a tutela della qualità ambientale
e della salubrità della zona in cui si concentra parte dei
propri interessi (la realizzazione dell’opera comporterebbe
l’aumento degli accessi veicolari, un non trascurabile impatto
visivo, la perdita di uno spazio utilizzabile, come avveniva
in passato, per fini sportivi o ricreativi), oltre che per
mantenere l’attuale possibilità di utilizzare gratuitamente
l’area di parcheggio.
Sul punto, può pertanto richiamarsi quanto affermato in
quella sede, anche per quanto attiene alla conseguente irrilevanza
della (complessa) questione relativa alla sussistenza o
meno della legittimazione (anche) quale consigliere comunale,
ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
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8. Nel merito della domanda ordinaria di
annullamento, occorre considerare quanto segue.
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8.1. Per ciò che concerne il vizio di legittimità
alla base del precedente annullamento (e del conseguente
effetto conformativo), va ricordato che la necessità del
piano attuativo, ai fini della realizzazione del progetto
del parcheggio in Piazzale Roma, è stata affermata dalla
sentenza n. 393/2003 sulla base delle seguenti considerazioni
:
- il piano attuativo, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 31/1997,
è obbligatorio per realizzare nuove opere nelle zone A di
cui al D.M. 1444/1968;
- è il piano attuativo la sede in cui devono essere effettuate
le valutazioni sulla coerenza complessiva della localizzazione
delle infrastrutture, ai sensi degli artt. 19 e 20 della
l.r. citata, posto che tra i contenuti necessari del piano
vi sono la delimitazione degli spazi collettivi, destinati
ad infrastrutture e servizi pubblici o di interesse generale
e la localizzazione del complesso degli interventi previsti,
di modo che lo strumento attuativo deve, tra l’altro, contenere
rappresentazioni grafiche che indichino dettagliatamente
il sistema del verde pubblico e privato ed il sistema della
viabilità veicolare e dei parcheggi;
- le stesse N.T.A. del P.R.G. di Orvieto impongono lo strumento
attuativo; infatti, l’art. 13 prevede che negli ambiti AG
“… è consentita, in sede di redazione dei PA, la riperimetrazione
e la riorganizzazione delle diverse destinazioni della zona,
fermo restando sia il peso quantitativo che percentuale
complessivo delle stesse all’interno dell’area. Gli AG sono
soggetti obbligatoriamente a PA”; mentre l’art. 14, a proposito
dell’AG ORC2, in questione, precisa che “… è l’ambito di
intervento integrato sul complesso di Piazzale Roma, Via
Roma, Piazzale Cahen. E’ soggetto obbligatoriamente a PA
secondo gli indirizzi riportati nel presente”.
Si è pertanto ritenuto che la previsione della realizzazione
del parcheggio e la sua localizzazione di massima, ad opera
del P.R.G., come non esauriscono le scelte strategiche da
compiere per la sistemazione dell’ambito, così non possono
ritenersi indipendenti dalle valutazioni concernenti le
altre variabili che gli artt. 19 e 20, succitati, impongono
di considerare.
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8.2. La possibilità che sia il piano attuativo
a definire al suo interno i comparti è espressamente compresa
tra i contenuti del piano attuativo indicati all’articolo
19, comma 2, della l.r. 31/1997, che, come esposto, menziona
la “articolazione per comparti o unità minime d’intervento”
(mentre il comma 1 affida al P.R.G. la delimitazione di
“comparti funzionali”, che sembrano corrispondere a quelli
che il P.R.G. di Orvieto definisce “ambiti”); gli articoli
6 (sui “comparti edificatori perimetrati” ai sensi dell’articolo
23 della legge 1150/1942) e 16 (che prevede l’individuazione
dei precedenti, in riferimento alle zone A), delle N.T.A.
del P.R.G. attribuiscono detta funzione al P.R.G., ma, in
presenza della contraria disposizione legislativa, non possono
intendersi come attribuzione di competenza esclusiva, e
quindi non sussiste la lamentata violazione.
Quanto agli “ambiti”, l’articolo 8 delle N.T.A del P.R.G.
precisa che contengono la definizione “degli indirizzi e
degli obbiettivi delle trasformazioni ammesse e programmate,
nonché le destinazioni di zona compatibili e quelle escluse”.
Tra essi, gli “ambiti ‘AG’ di intervento di riordino e riqualificazione
urbanistica”, tipologia alla quale appartiene l’ambito AG
ORC2 – Orvieto Centro, in questione, caratterizzato dai
seguenti indirizzi: trasferimento dei parcheggi per auto
private attualmente localizzati in Piazzale Cahen; realizzazione
di parcheggi per la residenza ed impianti sportivi nella
zona di Piazzale Roma; “ridisegno del Piazzale Cahen come
luogo di servizi di accoglienza, di sosta e di collegamento
tra la stazione della funicolare ed il passaggio per il
Corso Cavour verso il Centro, l’accesso alla zona archeologica
del Pozzo di San Patrizio e il complesso della Rocca di
Albornoz, l’accesso ai percorsi pedonali di accesso al Parco
della Rupe e alle necropoli” (articolo 14, N.T.A., cit.).
Precisata la funzione che, nella pianificazione urbanistica
del Comune di Orvieto, assume l’ambito (comparto funzionale,
in vista della pianificazione attuativa), può ora aggiungersi,
con specifico riferimento alle censure in esame, che l’organicità
della pianificazione attuativa sottesa alle richiamate disposizioni
della l.r. 31/1997, non comporta che tutti gli interventi
previsti per l’ambito delimitato dallo strumento urbanistico
generale debbano essere contestualmente considerati e definiti
con un unico strumento di dettaglio, di modo che non residui
altro che la necessità di rilasciare i titoli abilitativi
(vincolati) per la realizzazione dei singoli interventi.
Sta invece a significare che, per procedere all’attuazione
(anche parziale), devono essere indicati gli elementi qualificanti
degli interventi previsti nell’ambito ed essere valutata
la loro rilevanza con riferimento agli indirizzi ed agli
obbiettivi che, secondo le previsioni dello strumento urbanistico
generale (anche quelle che, in ipotesi, non risultano ancora
definibili in dettaglio), caratterizzano l’ambito, cioè
costituiscono la ragione funzionale della considerazione
unitaria dell’area.
Con queste precisazioni, può convenirsi con il ricorrente
che il rispetto dei livelli di pianificazione è direttamente
finalizzato al razionale assetto del territorio, per cui,
come un piano attuativo non può derogare allo strumento
urbanistico generale (salvo un’espressa abilitazione in
tal senso, a determinate condizioni, da parte della legge),
così un ambito considerato dal P.R.G. nella sua interezza
non può essere ridotto o immotivatamente frazionato in sede
di approvazione del piano attuativo. Per fare questo occorre
variare le previsioni del P.R.G. e, fino a che ciò non avvenga,
l’integrità dell’ambito costituisce un vincolo per i progetti
edificatori. Tuttavia, si ripete, il rispetto dell’unitarietà
funzionale dell’ambito non comporta anche la simultanea
definizione nel dettaglio, con un unico strumento attuativo,
di tutti gli interventi previsti.
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8.3. Ciò premesso, il ricorrente lamenta
che il piano impugnato abbia frazionato l’ambito AG ORC2
(in quattro Comparti: A, B, C e D), sostenendo che, per
i comparti diversi da quello relativo al Piazzale Roma,
non sarebbero indicati o comunque adeguatamente considerati
gli interventi da realizzare.
La circostanza è stata puntualizzata anche nella delibera
consiliare n. 264 in data 15 dicembre 2003, con la quale
la Provincia di Terni, ai sensi dell’art. 21 della l.r.
31/1997, dopo aver precisato come “il Comune di Orvieto
ha prodotto solo il progetto relativo al Comparto A”, ha
espresso parere favorevole su detto Comparto, prescrivendo
per gli altri comparti l’attuazione tramite altri piani
attuativi, da sottoporre ad un nuovo parere.
In effetti, l’esame del piano approvato evidenzia che, accanto
agli elaborati concernenti il progetto di realizzazione
del parcheggio in Piazzale Roma e le connesse sistemazioni
dell’area (Comparto A), per gli altri Comparti non è sostanzialmente
rinvenibile alcun’altra indicazione precettiva all’infuori
di quelle, contenute nell’articolo 4 delle N.T.A. (Tavola
2 del Piano attuativo), concernenti le destinazioni d’uso
ammesse (destinazioni, peraltro, derogabili, previa approvazione
del progetto da parte del Consiglio comunale - articolo
8) e la necessità che venga predisposto un Progetto Guida
(per il Comparto B, relativo a Piazzale Cahen, e per il
Comparto D, relativo all’area limitrofa al Pozzo di San
Patrizio), ovvero un piano di recupero di iniziativa privata
(per il Comparto C, relativo all’area del c.d. vecchio vascone,
vale a dire della cisterna utilizzata in passato per alimentare
la funicolare).
In sostanza, il piano impugnato è un vero piano attuativo
soltanto relativamente al Comparto A, mentre per gli altri
rimanda a successivi piani attuativi.
Per quanto concerne i Comparti B e D, tale incompletezza,
alla luce di quanto sopra precisato circa la portata concreta
della delimitazione dell’ambito, non sembra inficiare la
valutazione complessiva di rispondenza agli indirizzi ed
obbiettivi se si considera che nei predetti Comparti sono
previsti, rispettivamente, soltanto sistemazioni superficiali
per la pedonizzazione e la costruzione di punti informativi,
o la valorizzazione di presenze storico-artistiche.
Di segno diverso appare invece la situazione del Comparto
C, che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione della
“struttura esempio di archeologia industriale”, compresa
la possibilità di “introdurre strutture al suo interno”,
senza che vengano minimamente precisate la tipologia (si
prevede unicamente che “non possono avere un altezza “superiore
a 3 m rispetto all’attuale limite esterno della stessa”)
e la utilizzazione (in ipotesi, estesa a tutte le destinazioni
“compatibile con quelle ammissibili per la zona A” – art.
4 N.T.A., cit.).
Sembra perciò più che dubbio che la scelta concreta della
rifunzionalizzazione delle strutture, in pratica tutta da
definire, possa risultare indifferente rispetto agli interventi
ubicati negli altri comparti.
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8.4. L’esame delle censure che riguardano
le previsioni relative al Comparto A evidenzia ulteriori
carenze.
Va ribadito che la zona è stata considerata dal piano secondo
una configurazione “allargata” all’area della ex Caserma
Piave, la cui disponibilità (per espressa menzione nelle
delibere consiliari) ha costituito l’elemento sopravvenuto
qualificante della predisposizione dello strumento attuativo.
La considerazione dell’area dell’ex Caserma Piave “quale
porzione del Comparto A” viene confermata anche dalla difesa
del Comune.
Anzitutto, appare evidente che non sussiste violazione delle
N.T.A. del P.R.G. per il solo fatto dell’inserimento dell’ex
Caserma Piave nel piano attuativo.
Se, come esposto, l’individuazione degli elementi qualificanti
e le valutazioni di compatibilità generale di tutti gli
interventi devono riguardare l’intero ambito, nulla vieta
di allargare la pianificazione oltre i confini dell’ambito
(sempre che i collegamenti attuativi che ne derivano non
comportino vincoli ulteriori alle facoltà dispositive dei
proprietari –profilo che non assume rilevanza in questa
sede).
Anzi, l’inserimento dell’area dell’ex Caserma Piave, come
sottolinea la stessa ricorrente (ma nel contesto di una
censura, che contraddice quella qui in esame, dedotta nella
prospettiva della violazione della sentenza n. 393/2003),
è ispirata da una considerazione complessiva del sistema
delle infrastrutture che supera la distinzione tra gli ambiti.
E ciò, oltre ad apparire coerente con l’art. 14 delle N.T.A.
del P.R.G. (secondo cui “l’area ORC2 è pensata anche nell’ottica
di un futuro assetto dell’area delle caserme adiacente,
classificata come zona A4 di prevedibile rifunzionalizzazione”,
previsione che, come è stato sottolineato nella sentenza
n. 393/2003, senza dare luogo ad un vincolo alla pianificazione
attuativa, auspica pur sempre un collegamento operativo
tra ambito AG ORC2 ed area della ex Caserma), concretizza,
con riferimento alle problematiche che si pongono effettivamente
nell’area, quella valutazione di coerenza complessiva che,
per quanto esposto, deve ritenersi il minimum qualificante
distintivo di un piano attuativo.
A questo punto occorre stabilire se il contenuto della valutazione
sia immune dai vizi dedotti.
Coglie nel segno la censura incentrata sul rilievo della
omessa valutazione della compatibilità o della effettiva
necessità dei due parcheggi, a distanza assai ravvicinata.
Il P.R.G., come esposto, prevede la rifunzionalizzazione
della ex Caserma Piave, senza indicare la destinazione d’uso;
che detta rifunzionalizzazione consista (anche) nella realizzazione
all’interno dell’area di un parcheggio lo afferma il ricorrente,
mentre la difesa del Comune si limita a sottolineare che
il piano non si occupa della rifunzionalizzazione ma soltanto
della sistemazione viaria e pedonale delle aree contermini.
In effetti, la utilizzazione a parcheggio dell’area interna
alla ex Caserma Piave trova riscontro nella rappresentazione
grafica della Tavola 10 (denominato “Progetto Guida per
la sistemazione dell’area …”, in realtà consistente in una
planimetria generale in scala 1:500), unico elaborato del
piano che si riferisca all’area, a parte le fotografie –
Tavola 9 - che dovrebbero dare conto della sistemazione
viaria e pedonale delle aree contermini).
Peraltro, non è dato comprendere quale potrebbe essere,
nella prospettiva dell’attuazione delle previsioni dell’ambito
AG ORC2, l’importanza attribuita dal consiglio comunale
all’acquisizione dell’area dell’ex Caserma Piave, se non
nella disponibilità di spazi, posto che per le strutture
esistenti la Tavola 10 indica soltanto un intervento di
manutenzione ordinaria per l’uso ad ufficio.
Il Collegio è dell’avviso che, una volta estesa la prospettiva
del piano (se non a precostituire la destinazione funzionale,
quanto meno a considerare la rilevanza urbanistica) di un
area limitrofa all’ambito, occorreva che venisse valutata
la compatibilità di tale previsione con il contenuto centrale
(l’unico effettivamente sviluppato) del piano attuativo,
cioè il parcheggio in Piazzale Roma.
Tale valutazione non risulta effettuata e l’omissione appare
significativa, essendo collegata a concrete opportunità
alternative di pianificazione del centro di Orvieto.
Può infatti ricordarsi che il parcheggio di Piazzale Roma
(e le sue modalità di realizzazione, che comportano due
piani seminterrati e richiedono uno scavo di sbancamento
di circa 5 m) è contestato (certamente dal ricorrente, ma,
si può supporre, anche da una parte della cittadinanza)
in quanto si teme che possa alterare il delicato equilibrio
della Rupe, nonché per le conseguenze, oltre che paesaggistiche,
ambientali e sulla qualità della vita dei residenti, legate
alla quantità e qualità dei veicoli ai quali viene consentito
l’accesso e lo stazionamento nel centro storico (evidentemente
condizionate dalla disponibilità di parcheggi). Ora, è evidente
che la realizzazione di un grande parcheggio di superficie,
nell’ambito di una struttura esistente, potrebbe costituire
uno strumento alternativo per contemperare i contrapposti
interessi, nel quadro di un modello di gestione della mobilità
urbana più attento alle esigenze della sostenibilità ambientale.
Senza ovviamente voler entrare nel merito delle scelte dell’Amministrazione,
preme quindi mettere in luce tra il progetto del parcheggio
di Piazzale Roma e l’area della ex Caserma Piave sussiste
un legame che, anche alla luce delle puntuali considerazioni
critiche acquisite nel corso della discussione consiliare,
imponeva una motivazione specifica, che invece è mancata.
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8.5. Non appare di per sé illegittima la
previsione delle modalità realizzative del parcheggio, poiché
l’art. 14 delle N.T.A. (là dove prevede la realizzazione
di un parcheggio anche mediante piani interrati) ed il parere
della Provincia di Terni che richiama detta disposizione,
consentono la realizzazione del parcheggio in piani seminterrati,
scelta che appare visivamente più impattante ma, in forza
della minore profondità dello scavo, è stata ritenuta cautelativa
per la statica della Rupe.
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8.6. Da quanto esposto in ordine alla mancanza
di un vero piano attuativo relativamente ai Comparti B,
C e D, discende l’irrilevanza delle censure legate alla
qualificazione del piano attuativo impugnato (nominalmente
ad iniziativa pubblica, ma sostanzialmente ad iniziativa
mista: peraltro, la censura non individua effetti giuridici
sostanziali che deriverebbero dall’una, anziché dall’altra
qualificazione), ed alla mancanza dello schema di convenzione
con i privati, posto che il coinvolgimento dei privati,
quali proprietari o soggetti ad altro titolo interessati
nel dettaglio del comparto C, avverrà se e quando essi si
attiveranno per proporre gli interventi consentiti, oppure
per contrastare eventuali decisioni edificatorie assunte
da altri e fatte proprie dal Comune.
Stessa sorte deve avere la censura sulla mancanza della
relazione idrogeologica, che in effetti risulta acquisita
soltanto per il Parcheggio di Piazzale Roma (cfr. Tavole
12 e 13, concernenti, rispettivamente, la relazione geologica
e quella geotecnica).
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9. La fondatezza delle censure esaminate
ai punti 8.3. e 8.4. determina il parziale accoglimento
del ricorso e, conseguentemente, l’annullamento dei provvedimenti
impugnati cui afferiscono, direttamente o in via derivata,
i vizi riscontrati (delibere consiliari n. 172/2003 e n.
71/2003).
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10. Sussistono giustificati motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati,
nei sensi e limiti indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio
del giorno 7 luglio 2004, con l’intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.
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