| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 842
Pres. P. G. Lignani – Est.C. L. Cardoni
Consiglio V. c. Ministero Grazia e Giustizia |
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Istanza di trasferimento dal Ministero degli
Interni al Ministero della Giustizia – DPR 339/1982 – finalità
– tutelare conservazione del posto di lavoro del dipendente
- rigetto della p.a. per carenza di interesse della p.a.
al trasferimento – illegittimo.
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È illegittimo il provvedimento che rigetta
una istanza di trasferimento motivato solo con la carenza
di interesse della p.a. al trasferimento, in quanto la finalità
degli articoli 1-12 del DPR 24 aprile 1982 n. 339 è tutelare
per tutto il tempo originariamente previsto (e cioè di norma
fino al collocamento a riposo) la conservazione del posto
di lavoro (e dell’inerente aspettativa di reddito) in favore
del dipendente di P.S. il quale, per ragioni indipendenti
dalla sua volontà e non ascrivibili neppure a sua colpa
o responsabilità, si trova ad essere inidoneo alle specifiche
mansioni di polizia. E’ invece del tutto estranea la finalità
di soddisfare mediante tale normativa l’esigenza di dotarsi
di personale dell’amministrazione di destinazione (Ministero
della Giustizia), che, pertanto, conserva solo un limitato
potere discrezionale in relazione al trasferimento del dipendente,
purché ampiamente motivato per ragioni di assoluta inidoneità
fisica o tecnica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Dec.n. 842
depositata il
29 dicembre 2004
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA - PERUGIA –
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nelle persone dei Signori: PIER GIORGIO LIGNANI
Presidente; CARLO LUIGI CARDONI Cons., relatore; PIERFRANCESCO
UNGARI Cons.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 22 Dicembre
2004
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Visto il ricorso 787/2004 proposto da:
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CONSIGLIO VALERIA rappresentato e
difeso da: CALZONI LIETTA con domicilio eletto in PERUGIA
VIA BONAZZI, 9 pressoCALZONI LIETTA
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Contro
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede
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DIPART.TO ORGAN.NE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI
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DIR.NE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA
FORMAZIONE
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in PERUGIA
VIA DEGLI OFFICI, 14 presso la sua sede
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
-del provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale del Personale e della Formazione –
del Ministero della Giustizia del 3 novembre 2004 con cui
è stato disposto il rigetto della istanza con la quale la
dott.ssa Valeria Consiglio ha chiesto, ai sensi dell’art.
1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, di essere trasferita
nei ruoli dell’Amministrazione della Giustizia: in quanto,
in relazione alla specificità e delicatezza dei compiti
espletati dal personale direttivo (direttore di cancelleria
C3) delle cancellerie e segreterie giudiziarie, assunto
in esito a concorsi speciali ed in possesso di notevole
esperienza di direzione di strutture giudiziarie, questa
Amministrazione rileva la carenza di interesse al richiesto
trasferimento;
-del provvedimento del Direttore di Servizio del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse
Umane – Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori – Divisione
I – del Ministro dell’Interno del 5 novembre 2004 con cui
è stato disposto che sarà dichiarata la cessazione del servizio,
ora per allora, della dr.ssa Consiglio o perché transitata
presso altra Amministrazione, o perché dispensata dal servizio
per fisica inabilità;
-del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane
– del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2004 nella
parte in cui conferma la dispensa dal servizio per fisica
inabilità a decorrere dal 6 febbraio 2004 del Vice Questore
Aggiunto della Polizia di Stato dr.ssa Valeria Consiglio;
-di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale
e comunque connesso e/o collegato;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Udito il relatore Cons. CARLO LUIGI CARDONI e udite le parti
come da verbale;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia,
come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/1971, nel
testo modificato dalla legge n. 205/2000.
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FATTO E DIRITTO
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1-Con i provvedimenti impugnati, emanati
al termine di un'articolata vicenda amministrativa e giudiziaria,
per la descrizione quale si rinvia alla sentenza di questo
Tribunale 10 agosto 2004 n. 468, il Ministero della giustizia
ha rifiutato il transito della ricorrente (Funzionario di
Polizia inabile a tale servizio, ma idoneo a quello civile)
nei propri ruoli.
Il Ministero dell'Interno, in conseguenza, ha dispensato
dal servizio della ricorrente stessa.
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2- Nel ricorso si formulano articolate censure
di violazione di legge (D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339 ) ed
eccesso di potere in varie figure sintomatiche sostenendo,
in estrema sintesi, che il provvedimento del Ministero della
Giustizia:
- sarebbe stato emesso in carenza di potere essendosi questo
consumato per la formazione del silenzio accoglimento di
cui al quarto comma dell'art. 8 del D.P.R. 339/1982;
- il provvedimento stesso avrebbe violato il giudicato formatosi
sulla cennata sentenza n. 468/2004 giacché, sostanzialmente,
si reiterano le motivazioni poste a base del provvedimento
con essa annullato, consistenti nella ritenuta inidoneità
della ricorrente a svolgere le mansioni proprie del dirigente
di cancelleria o segreteria giudiziaria;
- il ripetuto provvedimento avrebbe altresì omesso di prospettare
alla ricorrente, come ordinato in sentenza, tutte le possibilità
di ricollocazione a livello nazionale ed inoltre sarebbe
viziato per ingiustizia manifesta con riferimento al diverso
trattamento riservato ad altra dipendente della Polizia
di Stato che si trovava in condizioni identiche a quelle
della ricorrente.
Si prospetta altresì l'illegittimità derivata dei provvedimenti
del Ministero dell’Interno..
Le Amministrazioni intimate si sono costituite controdeducendo.
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3- Il Collegio osserva quanto segue.
Il Ministero della Giustizia non ha provveduto in carenza
di potere.
Infatti, il quarto comma dell'articolo 8 del D.P.R. 339/82,
prevede, sì, che l'omessa pronuncia entro il termine (150
giorni) di cui al precedente terzo comma comporti la formazione
del silenzio accoglimento; ma nella specie non vi è stato
silenzio, bensì una manifestazione espressa di volontà nel
senso del diniego. Vero è che tale manifestazione di volontà
è stata giudicata illegittima e come tale annullata, ma
tale vicenda non può essere equiparata al silenzio.
La tesi della ricorrente sarebbe fondata se la normativa
costruisse il passaggio di ruolo come un effetto “ope legis”
ossia automatico della richiesta dell’interessato, attribuendo
all’amministrazione di destinazione solo la facoltà di esprimere
un’opposizione entro un termine “a pena di decadenza”. Ma
la normativa in realtà è concepita in altro modo: non prevede
un termine di decadenza, bensì un termine decorso il quale
si presume dato (nel silenzio) il necessario consenso dell’amministrazione
di destinazione. Trattasi però di una mera presunzione,
connessa al silenzio; e qui, come già detto, non vi è stato
silenzio.
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4- E’ invece necessario esaminare quale sia
la portata del potere che compete all'Amministrazione presso
la quale chiede di essere ricollocato il personale di polizia,
giudicato non più idoneo a tale servizio.
Vengono qui il rilievo gli articoli 1, 8, 10 e 12 del D.P.R.
24 aprile 1982 n. 339.
Il combinato disposto di tali norme prevede, per quel che
qui interessa, che detto personale possa, a domanda, essere
trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
di amministrazioni dello Stato sempre che l'infermità accertata
ne consenta l'ulteriore impiego (articolo 1).
Il trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile
con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, nella
qualifica corrispondente a quella posseduta al momento del
trasferimento con salvezza dell'anzianità e della posizione
economica (articolo 10).
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5- Da qui è agevole dedurre che lo scopo
della norma è quello di tutelare comunque, per tutto il
tempo originariamente previsto (e cioè, di norma, fino al
collocamento a riposo) la conservazione del posto di lavoro
(e dell’inerente aspettativa di reddito) in favore del dipendente
della P.S. il quale, per ragioni indipendenti dalla sua
volontà e non ascrivibili neppure a sua colpa o responsabilità
(anche se non necessariamente dipendenti da causa di servizio)
si trova ad essere inidoneo alle specifiche mansioni di
polizia. E’ questo un regime di particolare favore, che
fa parte dello “status” dell’appartenente alla Polizia di
Stato; evidentemente il legislatore ha voluto tutelare in
tal modo il personale cui vengono richieste prestazioni
particolari, difficili e rischiose, quali quelle inerenti
al servizio di polizia.
E’ invece del tutto estranea alla normativa la finalità
di soddisfare, mediante tale istituto, l’esigenza dell’amministrazione
di destinazione di dotarsi di personale; tant'è che proprio
per questo si dispone l'inquadramento in soprannumero di
chi abbia fruito del beneficio. Ciò, in più, a carico dell'amministrazione
di provenienza, tant'è che a fronte del soprannumero è reso
indisponibile il corrispondente posto nella qualifica iniziale
del ruolo di provenienza.
Questo, è evidente, nell'interesse precipuo del dipendente
stesso e non dell'amministrazione.
Beninteso, con ciò non si intende che quest'ultima sia privata
di ogni potere discrezionale circa il reimpiego, tant'è
che l’istanza di reimpiego può essere rigettata con provvedimento
motivato (articolo 12).
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6- Tuttavia, proprio per la funzione di tutela
dell’aspettativa alla conservazione del rapporto d’impiego
che espleta l'istituto in rassegna, tale diniego potrà essere
pronunciato solo in casi estremi.
Allorché, cioè, si dimostri, con puntualità e dovizia di
argomentazioni, l'assoluta impossibilità di ricollocazione
per un’altrettanto assoluta inidoneità tecnica o fisica
che l'amministrazione cui viene presentata l'istanza di
trasferimento ha il potere di accertare (articolo 8, comma
secondo).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si giunge
a alla conclusione che il provvedimento del Ministro della
Giustizia sia effettivamente illegittimo. Ciò per violazione
del D.P.R. 339/82 (ancorché riscontrata in base ad un iter
logico giuridico parzialmente diverso da quello seguito
dalla ricorrente) e per eccesso di potere, anche nella figura
dello sviamento per sostanziale elusione parziale del giudicato.
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7- Infatti, l'avversato diniego è motivato
con la carenza di interesse dell'Amministrazione al trasferimento
poiché, al di là degli artifizi lessicali, si ritiene la
ricorrente non idonea a svolgere i compiti propri del personale
direttivo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie,
il quale viene assunto mediante concorsi speciali.
Orbene, si giudica che con tale motivazione l'Amministrazione
dimostri di aver interpretato da normativa di cui trattasi
in maniera difforme dei principi che la ispirano, sopra
individuati.
Invero, non è preminente, come ha ritenuto l’atto avversato,
l'interesse dell'Amministrazione, tant'è che l'inquadramento
è disposto addirittura in soprannumero e per tutta la durata
del servizio, ma quello dell’impiegato al ricollocamento.
Questi, invero, vanta un vero e proprio diritto, ancorché
soggetto ad affievolimento, al reimpiego, affievolimento
che può avvenire, come già rilevato, solo in casi estremi
e per ragioni dettagliatamente dimostrate.
Tutto ciò qui non si verifica, visto che il prvvedimento
impugnato si limita ad asserire apoditticamente l'inidoneità
della ricorrente a svolgere il ruolo di dirigente di cancelleria
o di segreteria giudiziaria.
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8- Al riguardo si nota, in primo luogo, come
una simile affermazione avrebbe dovuto essere compiutamente
dimostrata il che non è accaduto.
In secondo luogo, si nota come, alla luce della comune esperienza,
appaia non illogico ritenere che un dirigente della polizia,
dopo un adeguato periodo di addestramento, possa ben espletare
anche le funzioni di cancelleria.
Tuttavia, anche avoler ritenere che una simile valutazione
rientri nell’ambito delle valutazioni di merito del Ministero,
queste avrebbero dovuto essere specificamente motivate il
che non è avvenuto.
In terzo luogo, difatti, si rileva poi come il fatto che
per accedere alle funzioni di cui trattasi siano previsti
specifici concorsi, nulla dimostri, in sé, circa l’inidoneità
della ricorrente a svolgere quelle funzioni giacché per
ogni posto, quanto meno di elevata qualifica, nell'amministrazione
pubblica sono previsti concorsi specifici.
Certo, questo a condizione che non si pretenda di accedere
a ruoli che richiedono uno specifico titolo professionale
(laurea, abilitazione etc.) non posseduto dall’interessato,
ovvero altri requisiti di accesso (come nel caso dei c.d.
concorsi di secondo grado, cui sono ammessi solo soggetti
già rivestiti di una certa qualifica o dotati di un certo
curriculum) ugualmente non posseduti. Analogamente si dovrà
fare eccezione per talune carriere ad ordinamento speciale
quali la magistratura (cui si può accedere solo nei modi
tassativamente indicati dalla Costituzione) o la diplomazia.
Ma nessuna di queste ipotesi è pertinente alla carriera
dei funzionari dell’amministrazione della giustizia.
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9- Nemmeno rileva l'eventuale necessità di
un periodo di ambientamento, visto che questo è ragionevolmente
connesso (o almeno dovrebbe esserlo) ad ogni rilevante mutamento
d’utilizzo operativo d’un dipendente, ancorché in posizione
dirigenziale.
Del resto, la ricorrente non è stata neanche sottoposta
alle prove di idoneità tecnica di cui all'articolo 8 cit.
Prove che, si sottolinea, costituiscono tuttavia un'extrema
ratio, da motivare puntualmente, allorché non si rinvenga
alcun posto nel quale l'aspirante al trasferimento possa
essere collocato direttamente in virtù della sua provenienza
(nemmeno dopo un eventuale periodo di addestramento) e siano
disponibili solo posti ad altissima specializzazione (ancorché
non ontologicamente incompatibili con la posizione di provenienza).
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10- Inoltre, l'Amministrazione non ha nemmeno
prospettato eventuali possibilità di impiego presso settori
diversi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie,
a livello nazionale, presso le strutture centrali e periferiche,
ivi compresi gli eventuali dipartimenti ed ogni altra unità
operativa facente capo al Ministero della Giustizia.
Tale omissione è grave, poiché l'Amministrazione era a tanto
obbligata dalla menzionata sentenza n. 468/2004 ((pag. 4
ultimo capoverso).
Sotto questo profilo, sussiste quindi anche la parziale
violazione del giudicato, poiché quest'ultimo, com'è noto,
deve essere valutato alla luce del dispositivo e della motivazione.
È proficuo precisare, a questo riguardo, come sia privo
di rilevanza il fatto che la ricorrente abbia a suo tempo
chiesto di essere trasferita presso uffici del Ministero
della Giustizia collocati in Perugia. Infatti, il senso
di questa apparente limitazione della richiesta non può
essere che quello dell'espressione d’una preferenza d’impiego
territoriale.
Infatti, appartiene al notorio la diversità fra il momento
di ammissione nei ruoli di un'amministrazione e quello dell'utilizzo
operativo del dipendente ammesso, utilizzo rispetto al quale
l’impiegato, soggetto a incisive potestà discrezionali (salve
naturalmente eventuali illegittimità) può solo esprimere
preferenze, nei modi e nelle occasioni previste dall’ordinamento
della singola amministrazione. A questo proposito conviene
ricordare che l’impiegato che abbia usufruito del trasferimento
di ruolo ai sensi del d.lgs. 339/1982 è collocato, bensì,
in soprannumero a titolo permanente, ma ciò riguarda solo
i problemi di organico; altra cosa è la destinazione ad
una specifica sede o funzione, che presuppone necessariamente
la vacanza del relativo posto. Comunque è assorbente la
constatazione che il d.lgs. n. 339/82 non contempla alcuna
deroga alle norme ordinarie per quanto attiene alla sede
ed alla funzione, riferendosi solo all’inquadramento nei
ruoli.
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11- Infine si ritengono non condivisibili
le censure d’ingiustizia manifesta e disparità di trattamento
rispetto a quanto praticato a favore di altra dipendente
della Polizia ricollocata presso il Ministero della Giustizia.
Ciò in considerazione della diversità dei due casi correlata
a quella delle posizioni di provenienza (rispettivamente
Vice Questore Aggiunto ed Ispettore).
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12- Ciò posto, il gravame è giudicato inammissibile
nella parte in cui avversa il provvedimento del Ministero
dell'Interno in data 5 novembre 2004, giacché contro lo
stesso non si formulano specifiche censure.
E' invece fondata l'impugnazione del provvedimento del medesimo
Ministero in data 22 novembre 2004.
Questo, infatti, è affetto da illegittimità derivata poiché
si fonda sul provvedimento del Ministero della Giustizia
poc'anzi riconosciuto illegittimo.
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13- Per tutte le ragioni sin qui espresse
il ricorso deve essere parzialmente accolto, nella parte
in cui si rivolge contro il provvedimento del Ministero
della Giustizia ed il provvedimento del Ministero dell’Interno
in data 22 novembre 2004 (quest’ultimo negli stretti limiti
dianzi precisati) che debbono essere annullati
In conseguenza di quanto precede, il Ministero della Giustizia
dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza di trasferimento
di cui trattasi uniformandosi scrupolosamente ai precetti
contenuti nella presente sentenza ed in quella n. 478/2004,
passata in giudicato.
Più in particolare detto Ministero dovrà valutare se esistono
precise e positive ragioni che ostino all’inquadramento
della ricorrente nei propri ruoli, con la qualifica di competenza;
intendendosi qui per “ragioni ostative” l’eventualità che
l’interessata difetti di titoli o requisiti positivamente
prescritti per l’accesso a quel ruolo e quella qualifica,
come si è più sopra precisato, salva occorrendo l’applicazione
dell’art. 8.
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14- Ciò posto, si rammenta come la puntuale
esecuzione dei Provvedimenti Giudiziari costituisca un inderogabile
obbligo per l’Amministrazione e per i suoi Organi.
A tal riguardo, appare altresì proficuo mettere in chiara
evidenza come il persistere nel reiterare, seppur in forme
diverse, provvedimenti o procedimenti annullati, potrebbe
concretare, a seconda dell’atteggiarsi delle fattispecie
e ancorché gli atti finali siano in sé legittimi, una elusione
del precetto giudiziario ed un esercizio sviato del potere.
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15- Il Ministero dell'Interno, a sua volta,
provvederà nuovamente sul caso non appena si sarà pronunciato
il Ministero della Giustizia
Ambedue le Amministrazioni dovranno emanare i provvedimenti
di rispettiva competenza nel più breve tempo possibile in
considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti
Quanto alla domanda di risarcimento danni si ritiene che,
allo stato, essa non possa essere accolta perché fino a
quando il Ministero della Giustizia non si sarà nuovamente
pronunciato sull'istanza di trasferimento di cui trattasi
non è possibile stabilire se alla ricorrente spetti l'inserimento
negli organici del Ministero medesimo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, possono
essere compensate nei confronti del Ministero dell'Interno,
giacché il provvedimento da questi emanato è affetto solo
da illegittimità derivata, mentre seguono la soccombenza
per ciò che concerne il Ministero della Giustizia.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria,
definendo immediatamente la controversia, come previsto
dall’art. 26 della legge n. 1034/1971, nel testo modificato
dalla legge n. 205/2000, accoglie parzialmente il ricorso
in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati come
precisato in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle
spese del giudizio complessivamente liquidate in € 3.000
(tremila) oltre agli accessori di legge ed alle ulteriori
spese eventualmente occorrende.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Perugia nella Camera di consiglio
del 22 dicembre 2004
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