| T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 17 dicembre 2004 n. 802
Pres. P. G. Lignani – Est. C. L. Cardoni
Calducci M. e Regni R. c. Regione Umbria e Com. Nocera Umbra
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Tariffe professionali – applicazione della
p.a. – assenza di potere autoritativo –diritto soggettivo
– difetto di giurisdizione amministrativa
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Quando la p.a. non ha alcun potere di intervenire
autoritativamente su una tariffa professionale, ma deve
limitarsi a individuare e applicare quella risultante dal
quadro normativo, il professionista è titolare di un diritto
soggettivo perfetto e difetta, pertanto, la giurisdizione
amministrativa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Dec.n. 802
depositata il
17 dicembre 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 504/2003 proposto da
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Marco BALDUCCI e Roberto REGNI, dello
studio Area Progetto Associati di Perugia, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti, Pierfrancesco Palatucci
e Angelo Velatta ed elettivamente domiciliati presso lo
studio di quest’ultimo in Perugia, via Danzetta n. 7;
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CONTRO
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la Regione dell’Umbria, in persona
del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giovanni Tarantini e Paola Manuali ed elettivamente
domiciliata presso il primo difensore in Perugia, Via Baglioni
n. 10;
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il Comune di Nocera Umbra, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il
medesimo in Perugia, via del Sole n. 8;
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e con l’intervento ad adiuvandum
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dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Perugia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Francesco A. De Matteis ed elettivamente
domiciliato presso il medesimo in Perugia, via Bonazzi n.
9;
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per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Umbria del 1 luglio 2003, n. 956, pubblicata sul B.U.R.U.
del 6 agosto 2003, e dell’allegato documento istruttorio,
nella parte in cui individua l’ammontare delle spese tecniche
che includono l’attività di progettazione svolta dai ricorrenti;
b) dell’istruttoria della Regione Umbria del 27 giugno 2003
n. 2023/IC e dei relativi allegati, dalla lett. A ad H alla
stessa istruttoria;
c) della nota del Comune di Nocera Umbra del 2 ottobre 2003
proti. 17838 nella parte in cui ha chiesto ai progettisti
l’adeguamento del progetto organico sulla base dell’istruttoria
predisposta ed approvata dalla Regione;
d) delle note del Comune di Nocera Umbra proti. n. 2846
del 14 febbraio 2003, n. 7177 del 16 aprile 2003, n. 17499
del 20 settembre 2002, n. 21041 del 17 ottobre 2002, n.
2664 del 10 febbraio 2003, n. 5664 del 27 marzo 2003, n.
8767/2003, n. 11665 del 25 giugno 2003, n. 11415 del 20
giugno 2003;
e) nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso
o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi ex
art. 7 della L. 1034/1971.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
resistenti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data
11 dicembre 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 novembre 2004,
la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori
delle parti come da verbale
Ritenuto e considerato in
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FATTO E DIRITTO
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1- I ricorrenti impugnano la delibera regionale
con la quale sono stati determinati i contributi correlati
ai compensi per l'opera di progettazione finalizzata alla
ricostruzione post sismica del centro storico di Nocera
Umbra.
Detta opera è stata svolta, pacificamente, a favore del
consorzio fra le unità minime di intervento 1 (Consorzio
UMI n.1).
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2- Sostengono i ricorrenti, in estrema sintesi,
che detti compensi siano stati calcolati utilizzando i criteri
di cui alla legge n. 143/1949 e non piuttosto in base alla
tariffa approvata con il decreto del Ministro della Giustizia
del 4 aprile 2001, ritenuto applicabile in via transitoria
(art. 7 L. 1 agosto 2002 n. 167), anche dopo il suo annullamento
giurisdizionale.
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3- Si sono costituiti in giudizio il Comune
di Nocera Umbra e la Regione Umbria controdeducendo articolatamente
e formulando varie eccezioni preliminari, fra cui anche
il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
E’ intervenuto ad adiuvandum l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Perugia.
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4- Il Collegio esamina, in primo luogo, la
questione di giurisdizione, attesa la sua antecedenza logica.
Occorre al riguardo delineare la natura del petitum sostanziale
del ricorso, con riferimento tanto alla posizione soggettiva
dedotta in giudizio, quanto all'oggetto della pretesa.
Orbene, si discute qui dell'applicabilità o meno di una
certa tariffa professionale.
E' quindi evidente che si fa valere una posizione di diritto
soggettivo pieno.
Infatti, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere
di intervenire autoritativamente sulla tariffa, ma deve
limitarsi ad individuare ed applicare quella risultante
dal quadro normativo.
Ne deriva che la pretesa all'applicazione della norma più
favorevole si connota come un'azione a tutela del maggior
diritto di credito da essa derivante.
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5- Per completezza, si osserva come la posizione
del professionista potrebbe, forse, connotarsi come di interesse
legittimo ove l’Amministrazione fosse chiamata a determinare
il compenso fra un massimo ed un minimo tariffario.
Infatti, in tale scelta, potrebbe forse rinvenirsi, a tutto
concedere, una potestà discrezionale, ma non è questo il
caso che qui ci occupa.
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6- Ciò posto, la giurisdizione amministrativa
potrebbe giustificarsi solo considerando la fattispecie
in esame riconducibile alla materia del pubblico servizio
come affermano gli stessi ricorrenti (memoria 27 maggio
2004, pag. 3, 2° cpv).
Orbene, se una simile argomentazione poteva articolarsi
al momento della proposizione del gravame e della redazione
della cennata memoria, essa oggi cede di fronte alla sentenza
della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204.
Questa, difatti, com'è noto, ha sancito l'illegittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 1°, D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 80. nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
amministrativa indiscriminatamente tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, comprese quelle relative
a fattispecie nelle quali l’Amministrazione non esercita
il suo potere autoritativo.
Tale è proprio, per le considerazioni che precedono, il
presente caso che, dunque, non rientra nella giurisdizione
di questo Tribunale.
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7- E’ appena il caso di rammentare, trattandosi
di concetti noti, che non giova in questo caso il principio
della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.).
Infatti, questo prevede che sia mutata la giurisdizione
in una data materia, per effetto dello ius superveniens,
e che il giudice precedentemente investito di una controversie
in quella materia continui a conoscerne.
Disciplina cioè, prevedendo un'eccezione al principio generale
dell'applicabilità dello ius superveniens ai procedimenti
in corso, i rapporti fra leggi di pari forza imperativa
succedutesi nel tempo e pienamente efficaci, statuendo una
sorta di ultra attività della legge anteriore.
Invece, nel caso della pronuncia d'incostituzionalità la
legge processuale cessa di esistere.
Ciò con immediato effetto sui processi non ancora definiti
con sentenza passata in giudicato, poiché l’annullamento
della legge comporta, ovviamente, quello dell’inerente potere
giurisdizionale.
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8- Per tali ragioni dev'essere dichiarato
il difetto di giurisdizione nel ricorso in epigrafe.
Sussistono giusti motivi, alla luce dei mutamenti del quadro
giuridico di riferimento, per compensare le spese del giudizio
fra tutte le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria,
definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione
nel ricorso in epigrafe.
Compensa le spese fra le parti.
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Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio
del giorno 24 novembre 2004 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore
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