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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 17 dicembre 2004 n. 802
Pres. P. G. Lignani – Est. C. L. Cardoni
Calducci M. e Regni R. c. Regione Umbria e Com. Nocera Umbra


Tariffe professionali – applicazione della p.a. – assenza di potere autoritativo –diritto soggettivo – difetto di giurisdizione amministrativa

Quando la p.a. non ha alcun potere di intervenire autoritativamente su una tariffa professionale, ma deve limitarsi a individuare e applicare quella risultante dal quadro normativo, il professionista è titolare di un diritto soggettivo perfetto e difetta, pertanto, la giurisdizione amministrativa


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Dec.n. 802
depositata il
17 dicembre 2004

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 504/2003 proposto da

 

Marco BALDUCCI e Roberto REGNI, dello studio Area Progetto Associati di Perugia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti, Pierfrancesco Palatucci e Angelo Velatta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, via Danzetta n. 7;

 

CONTRO

 

la Regione dell’Umbria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Paola Manuali ed elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Perugia, Via Baglioni n. 10;

 

il Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Perugia, via del Sole n. 8;

 

e con l’intervento ad adiuvandum

 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco A. De Matteis ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Perugia, via Bonazzi n. 9;

 

per l'annullamento
a) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Umbria del 1 luglio 2003, n. 956, pubblicata sul B.U.R.U. del 6 agosto 2003, e dell’allegato documento istruttorio, nella parte in cui individua l’ammontare delle spese tecniche che includono l’attività di progettazione svolta dai ricorrenti;
b) dell’istruttoria della Regione Umbria del 27 giugno 2003 n. 2023/IC e dei relativi allegati, dalla lett. A ad H alla stessa istruttoria;
c) della nota del Comune di Nocera Umbra del 2 ottobre 2003 proti. 17838 nella parte in cui ha chiesto ai progettisti l’adeguamento del progetto organico sulla base dell’istruttoria predisposta ed approvata dalla Regione;
d) delle note del Comune di Nocera Umbra proti. n. 2846 del 14 febbraio 2003, n. 7177 del 16 aprile 2003, n. 17499 del 20 settembre 2002, n. 21041 del 17 ottobre 2002, n. 2664 del 10 febbraio 2003, n. 5664 del 27 marzo 2003, n. 8767/2003, n. 11665 del 25 giugno 2003, n. 11415 del 20 giugno 2003;
e) nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 7 della L. 1034/1971.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 11 dicembre 2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale
Ritenuto e considerato in

 

FATTO E DIRITTO

 

1- I ricorrenti impugnano la delibera regionale con la quale sono stati determinati i contributi correlati ai compensi per l'opera di progettazione finalizzata alla ricostruzione post sismica del centro storico di Nocera Umbra.
Detta opera è stata svolta, pacificamente, a favore del consorzio fra le unità minime di intervento 1 (Consorzio UMI n.1).

 

2- Sostengono i ricorrenti, in estrema sintesi, che detti compensi siano stati calcolati utilizzando i criteri di cui alla legge n. 143/1949 e non piuttosto in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, ritenuto applicabile in via transitoria (art. 7 L. 1 agosto 2002 n. 167), anche dopo il suo annullamento giurisdizionale.

 

3- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nocera Umbra e la Regione Umbria controdeducendo articolatamente e formulando varie eccezioni preliminari, fra cui anche il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
E’ intervenuto ad adiuvandum l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia.

 

4- Il Collegio esamina, in primo luogo, la questione di giurisdizione, attesa la sua antecedenza logica.
Occorre al riguardo delineare la natura del petitum sostanziale del ricorso, con riferimento tanto alla posizione soggettiva dedotta in giudizio, quanto all'oggetto della pretesa.
Orbene, si discute qui dell'applicabilità o meno di una certa tariffa professionale.
E' quindi evidente che si fa valere una posizione di diritto soggettivo pieno.
Infatti, la Pubblica Amministrazione non ha alcun potere di intervenire autoritativamente sulla tariffa, ma deve limitarsi ad individuare ed applicare quella risultante dal quadro normativo.
Ne deriva che la pretesa all'applicazione della norma più favorevole si connota come un'azione a tutela del maggior diritto di credito da essa derivante.

 

5- Per completezza, si osserva come la posizione del professionista potrebbe, forse, connotarsi come di interesse legittimo ove l’Amministrazione fosse chiamata a determinare il compenso fra un massimo ed un minimo tariffario.
Infatti, in tale scelta, potrebbe forse rinvenirsi, a tutto concedere, una potestà discrezionale, ma non è questo il caso che qui ci occupa.

 

6- Ciò posto, la giurisdizione amministrativa potrebbe giustificarsi solo considerando la fattispecie in esame riconducibile alla materia del pubblico servizio come affermano gli stessi ricorrenti (memoria 27 maggio 2004, pag. 3, 2° cpv).
Orbene, se una simile argomentazione poteva articolarsi al momento della proposizione del gravame e della redazione della cennata memoria, essa oggi cede di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204.
Questa, difatti, com'è noto, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1°, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80. nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione amministrativa indiscriminatamente tutte le controversie in materia di pubblici servizi, comprese quelle relative a fattispecie nelle quali l’Amministrazione non esercita il suo potere autoritativo.
Tale è proprio, per le considerazioni che precedono, il presente caso che, dunque, non rientra nella giurisdizione di questo Tribunale.

 

7- E’ appena il caso di rammentare, trattandosi di concetti noti, che non giova in questo caso il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.).
Infatti, questo prevede che sia mutata la giurisdizione in una data materia, per effetto dello ius superveniens, e che il giudice precedentemente investito di una controversie in quella materia continui a conoscerne.
Disciplina cioè, prevedendo un'eccezione al principio generale dell'applicabilità dello ius superveniens ai procedimenti in corso, i rapporti fra leggi di pari forza imperativa succedutesi nel tempo e pienamente efficaci, statuendo una sorta di ultra attività della legge anteriore.
Invece, nel caso della pronuncia d'incostituzionalità la legge processuale cessa di esistere.
Ciò con immediato effetto sui processi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, poiché l’annullamento della legge comporta, ovviamente, quello dell’inerente potere giurisdizionale.

 

8- Per tali ragioni dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione nel ricorso in epigrafe.
Sussistono giusti motivi, alla luce dei mutamenti del quadro giuridico di riferimento, per compensare le spese del giudizio fra tutte le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione nel ricorso in epigrafe.
Compensa le spese fra le parti.

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 24 novembre 2004 con l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente
Avv. Annibale Ferrari Consigliere
Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore

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