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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 14 gennaio 2005 n. 267
Pres. La Medica, Est. Capuzzi
Soc. Pubblicità Grandinetti s.r.l. Avv. G. Scavezzo) c. Comune di Tivoli (Avv.ti M. Marci G. Albanese).


Edilizia e urbanistica - Collocazione e uso di mezzi di pubblicità sulle strade ex art.23 del C.d.S. ed art. 47 Reg. Es. – Parere favorevole ufficio urbanistica – Insufficienza – Acquisizione del titolo di godimento dell’area per l’emissione del provvedimento definitivo – E’ necessaria.

In tema di autorizzazioni per la collocazione e uso di mezzi pubblicitari, non assume rilievo il fatto che il procedimento inizialmente ottenga un parere favorevole da parte dell’Ufficio Urbanistica comunale atteso che per l’emissione del provvedimento definitivo è comunque necessario produrre il titolo di godimento dell’area.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 16281/98 proposto da
Soc. Pubblicità Grandinetti s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Scavuzzo Giuseppe presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in via Germanico n.24;

 

CONTRO

 

Comune di Tivoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marci Marco e Giovanna Albanese e domiciliato presso la Segreteria del TAR;

 

PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del Comune di Tivoli n.530 prot. 27978 del 12.9.1998 di rimozione di paline pubblicitarie;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1.12.2004 il consigliere Roberto Capuzzi, udito l’Avv. Luzza su delega dell’Avv. G. Scavuzzo per la società ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Espone la società ricorrente di avere presentato al Comune di Tivoli il 20.2.1997 n.5 richieste di autorizzazione per la installazione di cartelli pubblicitari depositando la necessaria documentazione.
In data 10.4.1997, l’ Ufficio Urbanistica del Comune di Tivoli, con la nota prot. 8839 avente ad oggetto “progetto edilizio Rilascio concessione autorizzazione edilizia”, con riferimento alla istanza di cui sopra, emetteva parere favorevole al rilascio della concessione richiedendo per la emissione del parere definitivo incombenze varie di carattere amministrativo.
In data 22.10.1997 la ricorrente presentava al Comune istanza di richiesta di occupazione di suolo pubblico.
La ricorrente installava quindi due degli impianti richiesti, ma successivamente veniva notificata alla ricorrente, ordinanza di sospensione dei lavori con ingiunzione di rimessa in pristino relativamente a quattro impianti situati tutti sulla via Tiburtina.
Solo due degli impianti di cui si ordina la demolizione sono di proprietà della società ricorrente mentre gli altri impianti appartengono ad altra società.
I motivi dedotti sono i seguenti:

 

1. Incompetenza. Violazione dell’intera normativa in materia di competenza degli organi comunali.
Assume la ricorrente che competente alla emissione del provvedimento non era il Dirigente Comunale bensì il Sindaco.

 

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, errore nel procedimento, contraddittorietà di comportamento e dell’azione amministrativa, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di ragionevolezza e di pubblico interesse. Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione delle norme di cui alla legge n.241 del 1990.
Non si comprenderebbe perché, dopo che era stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione da parte della commissione e dopo che era stata integrata la documentazione, il Comune abbia emesso la ordinanza impugnata come se si fosse stato in presenza di impianti abusivi.

 

3. e 4. Violazione della legge n.241 del 1990, artt.7,8,9,10,11, dell’art.6 della legge n.142/90; degli artt.3,24 e 97 Cost.. Eccesso di potere. Non sarebbe stata previamente comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento in violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione.
Conclude la ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato. Si è costituito il Comune di Tivoli contestando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione il resistente Comune ha depositato una ulteriore memoria difensiva.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 1 dicembre 2004.

 

DIRITTO

 

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

 

1. Pur non disponendo della concessione di suolo pubblico e senza attendere il rilascio delle autorizzazioni edilizie, la società ricorrente installava dei pali destinati a sorreggere dei cartelloni pubblicitari, come risulta dall’accertamento dei Vigili Urbani con relazione di servizio prot. n.833 del 10 ottobre 1997 e dai verbali di accertamento di contravvenzione al codice della strada nn.1917 e 1918 del 13 ottobre 1997.
Con istanza prot. n.38018 del 23 ottobre 1997 la ricorrente chiedeva la concessione di suolo pubblico per le aree in cui aveva già abusivamente posizionato gli impianti.
Successivamente, con nota prot. n.8837 del 10 nov. 1997, il Dirigente del Settore Finanziario del Comune comunicava alla ricorrente il diniego dell’autorizzazione alla installazione degli impianti pubblicitari in quanto il Comune non era dotato del Piano Generale degli impianti pubblicitari invitando la medesima ricorrente a rimuovere gli impianti già installati.
All’inottemperanza della società ha fatto seguito l’ordinanza impugnata n.530/27978 del 12 sett. 1998 contenente la ingiunzione a demolire gli impianti abusivi.

 

2. Osserva la Sezione che la collocazione e l’uso di mezzi di pubblicità sulle strade è regolata dall’art.23 del CdS di cui al Decreto L.vo 30 aprile 1992 n.285 e dal regolamento di esecuzione, artt. 47 e ss. che prevedono la necessaria e preventiva autorizzazione dell’ente proprietario del suolo.
La stessa ricorrente riconosce di non avere mai ottenuto l’autorizzazione all’impianto dei cartelloni pubblicitari su suolo pubblico né, a quel che risulta, ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata negata la relativa concessione.
Non assume rilievo il fatto che il procedimento inizialmente avesse ottenuto un parere favorevole da parte dell’Ufficio Urbanistica comunale atteso che, come si evince dallo stesso parere, per l’emissione del provvedimento definitivo era necessario, tra gli altri, il titolo di godimento dell’area.
Quanto poi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento si richiama l’insegnamento giurisprudenziale in base al quale in materia di repressione di abusi in presenza di indebite iniziative di trasformazione del territorio, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire con l' Amministrazione prima di ogni definitiva e conclusiva statuizione di rimozione d' ufficio delle opere abusive ( TAR Lazio, II, n.782 del 31.1.2001).

 

3. In ordine, poi, alla prima censura dedotta, di incompetenza del Dirigente, è noto che l’Ordinamento degli Enti locali e le altre normative emanate in materia di organizzazione degli enti pubblici hanno trasferito ai dirigenti le attribuzioni in materia di atti di gestione, ivi comprese quelle che comportano l’adozione di atti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive degli amministrati (ex plurimis, TAR Lazio, Seconda Sez. II Sez. n.5845 del 25.6.2002; II Sez. n.3593 del 2.5.2001).
Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente e non dal Sindaco.

 

4. Quanto infine all’ambito oggettivo del provvedimento di rimozione e rimessa in pristino, è pacifico per l’Amministrazione comunale (cfr. memoria da ultimo depositata), che la portata del provvedimento di rimozione è circoscritta ai cartelloni pubblicitari situati in via Tiburtina, villa Adriana, altezza Bar 2000 e davanti allo stabilimento Pirelli, unici impianti realizzati dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari possono essere compensati.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 16281/98 presentato da Soc. Pubblicità Grandinetti, lo respinge.
Spese ed onorari compensati.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 1.12.2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

 

Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Raffaello SESTINI Consigliere
Presidente Estensore

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