| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 14 gennaio 2005 n.
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Pres. La Medica, Est. Capuzzi
Soc. Pubblicità Grandinetti s.r.l. Avv. G. Scavezzo) c.
Comune di Tivoli (Avv.ti M. Marci G. Albanese). |
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Edilizia e urbanistica - Collocazione e uso
di mezzi di pubblicità sulle strade ex art.23 del C.d.S.
ed art. 47 Reg. Es. – Parere favorevole ufficio urbanistica
– Insufficienza – Acquisizione del titolo di godimento dell’area
per l’emissione del provvedimento definitivo – E’ necessaria.
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In tema di autorizzazioni per la collocazione
e uso di mezzi pubblicitari, non assume rilievo il fatto
che il procedimento inizialmente ottenga un parere favorevole
da parte dell’Ufficio Urbanistica comunale atteso che per
l’emissione del provvedimento definitivo è comunque necessario
produrre il titolo di godimento dell’area.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 16281/98 proposto da
Soc. Pubblicità Grandinetti s.r.l., rappresentata
e difesa dall’Avvocato Scavuzzo Giuseppe presso il cui studio
in Roma è elettivamente domiciliato in via Germanico n.24;
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CONTRO
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Comune di Tivoli in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Marci
Marco e Giovanna Albanese e domiciliato presso la Segreteria
del TAR;
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PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del Comune di Tivoli n.530 prot. 27978 del
12.9.1998 di rimozione di paline pubblicitarie;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 1.12.2004 il consigliere Roberto Capuzzi,
udito l’Avv. Luzza su delega dell’Avv. G. Scavuzzo per la
società ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone la società ricorrente di avere presentato
al Comune di Tivoli il 20.2.1997 n.5 richieste di autorizzazione
per la installazione di cartelli pubblicitari depositando
la necessaria documentazione.
In data 10.4.1997, l’ Ufficio Urbanistica del Comune di
Tivoli, con la nota prot. 8839 avente ad oggetto “progetto
edilizio Rilascio concessione autorizzazione edilizia”,
con riferimento alla istanza di cui sopra, emetteva parere
favorevole al rilascio della concessione richiedendo per
la emissione del parere definitivo incombenze varie di carattere
amministrativo.
In data 22.10.1997 la ricorrente presentava al Comune istanza
di richiesta di occupazione di suolo pubblico.
La ricorrente installava quindi due degli impianti richiesti,
ma successivamente veniva notificata alla ricorrente, ordinanza
di sospensione dei lavori con ingiunzione di rimessa in
pristino relativamente a quattro impianti situati tutti
sulla via Tiburtina.
Solo due degli impianti di cui si ordina la demolizione
sono di proprietà della società ricorrente mentre gli altri
impianti appartengono ad altra società.
I motivi dedotti sono i seguenti:
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1. Incompetenza. Violazione dell’intera normativa
in materia di competenza degli organi comunali.
Assume la ricorrente che competente alla emissione del provvedimento
non era il Dirigente Comunale bensì il Sindaco.
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2. Eccesso di potere per difetto di motivazione
e di istruttoria, errore nel procedimento, contraddittorietà
di comportamento e dell’azione amministrativa, illogicità
ed ingiustizia manifeste, difetto di ragionevolezza e di
pubblico interesse. Errore sui presupposti di fatto e di
diritto. Violazione delle norme di cui alla legge n.241
del 1990.
Non si comprenderebbe perché, dopo che era stato espresso
parere favorevole al rilascio della concessione da parte
della commissione e dopo che era stata integrata la documentazione,
il Comune abbia emesso la ordinanza impugnata come se si
fosse stato in presenza di impianti abusivi.
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3. e 4. Violazione della legge n.241 del
1990, artt.7,8,9,10,11, dell’art.6 della legge n.142/90;
degli artt.3,24 e 97 Cost.. Eccesso di potere. Non sarebbe
stata previamente comunicato alla ricorrente l’avvio del
procedimento in violazione del principio di imparzialità
e di buona amministrazione.
Conclude la ricorrente chiedendo l’annullamento dell’atto
impugnato. Si è costituito il Comune di Tivoli contestando
le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione il resistente Comune
ha depositato una ulteriore memoria difensiva.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza
del 1 dicembre 2004.
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DIRITTO
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Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
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1. Pur non disponendo della concessione di
suolo pubblico e senza attendere il rilascio delle autorizzazioni
edilizie, la società ricorrente installava dei pali destinati
a sorreggere dei cartelloni pubblicitari, come risulta dall’accertamento
dei Vigili Urbani con relazione di servizio prot. n.833
del 10 ottobre 1997 e dai verbali di accertamento di contravvenzione
al codice della strada nn.1917 e 1918 del 13 ottobre 1997.
Con istanza prot. n.38018 del 23 ottobre 1997 la ricorrente
chiedeva la concessione di suolo pubblico per le aree in
cui aveva già abusivamente posizionato gli impianti.
Successivamente, con nota prot. n.8837 del 10 nov. 1997,
il Dirigente del Settore Finanziario del Comune comunicava
alla ricorrente il diniego dell’autorizzazione alla installazione
degli impianti pubblicitari in quanto il Comune non era
dotato del Piano Generale degli impianti pubblicitari invitando
la medesima ricorrente a rimuovere gli impianti già installati.
All’inottemperanza della società ha fatto seguito l’ordinanza
impugnata n.530/27978 del 12 sett. 1998 contenente la ingiunzione
a demolire gli impianti abusivi.
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2. Osserva la Sezione che la collocazione
e l’uso di mezzi di pubblicità sulle strade è regolata dall’art.23
del CdS di cui al Decreto L.vo 30 aprile 1992 n.285 e dal
regolamento di esecuzione, artt. 47 e ss. che prevedono
la necessaria e preventiva autorizzazione dell’ente proprietario
del suolo.
La stessa ricorrente riconosce di non avere mai ottenuto
l’autorizzazione all’impianto dei cartelloni pubblicitari
su suolo pubblico né, a quel che risulta, ha impugnato il
provvedimento con cui gli è stata negata la relativa concessione.
Non assume rilievo il fatto che il procedimento inizialmente
avesse ottenuto un parere favorevole da parte dell’Ufficio
Urbanistica comunale atteso che, come si evince dallo stesso
parere, per l’emissione del provvedimento definitivo era
necessario, tra gli altri, il titolo di godimento dell’area.
Quanto poi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento
si richiama l’insegnamento giurisprudenziale in base al
quale in materia di repressione di abusi in presenza di
indebite iniziative di trasformazione del territorio, non
si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario,
il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti
repressivi, è in ogni caso posto in condizione di interloquire
con l' Amministrazione prima di ogni definitiva e conclusiva
statuizione di rimozione d' ufficio delle opere abusive
( TAR Lazio, II, n.782 del 31.1.2001).
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3. In ordine, poi, alla prima censura dedotta,
di incompetenza del Dirigente, è noto che l’Ordinamento
degli Enti locali e le altre normative emanate in materia
di organizzazione degli enti pubblici hanno trasferito ai
dirigenti le attribuzioni in materia di atti di gestione,
ivi comprese quelle che comportano l’adozione di atti destinati
ad incidere sulle posizioni soggettive degli amministrati
(ex plurimis, TAR Lazio, Seconda Sez. II Sez. n.5845 del
25.6.2002; II Sez. n.3593 del 2.5.2001).
Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato è stato
adottato dal Dirigente e non dal Sindaco.
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4. Quanto infine all’ambito oggettivo del
provvedimento di rimozione e rimessa in pristino, è pacifico
per l’Amministrazione comunale (cfr. memoria da ultimo depositata),
che la portata del provvedimento di rimozione è circoscritta
ai cartelloni pubblicitari situati in via Tiburtina, villa
Adriana, altezza Bar 2000 e davanti allo stabilimento Pirelli,
unici impianti realizzati dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Spese ed onorari possono essere compensati.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n.
16281/98 presentato da Soc. Pubblicità Grandinetti, lo respinge.
Spese ed onorari compensati.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda
- nella Camera di Consiglio del 1.12.2004 con l’intervento
dei Signori Magistrati:
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Domenico LA MEDICA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Raffaello SESTINI Consigliere
Presidente Estensore
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