| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 8 gennaio 2005
n. 102
Pres. Amadio, Est. Arzillo
Savoia V. (avv.ti M. Colarizi e L. Medugno) c. Universita'
degli studi di Roma "La Sapienza" (Avv. Gen. Stato). |
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Concorsi pubblici – Disciplina normativa
– Esame di abilitazione previsto dal bando di concorso -
Differimento dell’immatricolazione – Violazione di una disposizione
del bando – Illegittimità – Natura di lex specialis del
bando – E’ tale – Conseguenze.
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L’Amministrazione che differisca l'immatricolazione
di un candidato senza attendere l'esito dell'esame di abilitazione
previsto dal bando di concorso commette una patente violazione
della lex specialis della procedura concorsuale che vincola
sia l'amministrazione da cui promana i partecipanti al concorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza-bis
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 11061/2003 proposto da
VALENTINA SAVOIA, rappresentata e difesa dagli Avv.
ti Massimo Colarizi e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio degli stessi in Roma, Via Panama, 12
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contro
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- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA"in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, e domiciliata presso gli uffici della
stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12
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per l'annullamento
- della nota in data 1 ottobre 2003 con cui la Direzione
Amministrativa, Ripartizione IV - Studenti dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" ha impartito direttive
al Direttore della Scuola di Specializzazione in "Medicina
fisica e riabilitazione", disponendo che per gli specializzandi,
iscritti con riserva a tale scuola e privi dell'abilitazione
all'esercizio della professione, l'immatricolazione "slitterà
all'anno accademico 2003/2004";
- di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque,
coordinato e/o connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA";
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese; visti gli atti tutti della causa;
udito, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004, il relatore
dott. Francesco Arzillo; uditi gli avvocati delle parti
come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. La dottoressa Valentina Savoia espone:
a) di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in
data 26 marzo 2003 e di aver partecipato alla procedura
selettiva bandita dall'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" con rettorale in data 28 gennaio 2003, per l'ammissione
per l'anno accademico 2002 - 2003 alla Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitazione, collocandosi tra i
vincitori (a seguito della rinuncia di alcuni candidati
che la precedevano nella graduatoria);
b) di aver partecipato alla procedura suddetta pur non essendo
ancora in possesso della prescritta abilitazione professionale,
basandosi sulla previsione di bando che consentiva l'iscrizione
con riserva alla scuola, e lo scioglimento della riserva
qualora i candidati conseguissero l'abilitazione medesima
entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio
dei corsi;
c) di aver presentato in data 23 giugno 2003 la domanda
di immatricolazione e di aver frequentato i corsi teorici
e le attività assistenziali a partire dal successivo mese
di luglio 2003, in attesa di sostenere l'esame di abilitazione
nel mese di novembre 2003;
d) di essere stata destinataria di una richiesta di restituzione
dei fogli di frequenza nel corso del mese di ottobre 2003,
in ottemperanza ad una circolare a firma del Dirigente della
Ripartizione IV - Studenti, con cui si disponeva, per coloro
che avrebbero conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione medica nella seconda sessione dell'anno 2003,
lo slittamento dell'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione
all'anno accademico 2003 - 2004 e il conseguente inizio
della frequenza dei corsi a partire dal 1° novembre 2003
(ossia dall'anno accademico 2003/2004).
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato,
la dottoressa Savoia impugna questa determinazione, facendo
valere i seguenti motivi in diritto:
1) violazione e falsa applicazione delle previsioni del
bando di concorso; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà
di comportamento; errore nei presupposti; difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione del bando di concorso
e dei principi vigenti in materia di esercizio del potere
di autotutela; 3) violazione e falsa applicazione dei principi
vi
genti in materia di procedure concorsuali pubbliche degli
artt. 2 e 7 della L. n. 241/90, nonché dei principi in materia
di atti amministrativi.
Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 6085/2003 del 1.12.2003 questo Tribunale
ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n. 521/04 del 26 gennaio 2004,
il Tribunale ha accolto l'istanza di esecuzione presentata
dalla ricorrente medesima, disponendo altresì la nomina
di un commissario ad acta nella persona del dr. Francesco
Guarente, funzionario della Corte dei conti.
Con nota del 18 marzo 2004 il dr. Guarente ha trasmesso
a questo Tribunale la relazione ed il testo del decreto
redatto nell'espletamento dell'incarico affidatogli.
Con detto decreto è stata disposta l'immatricolazione con
riserva della ricorrente alla Scuola di specializzazione
in Medicina Fisica e riabilitazione, a far corso dall'anno
accademico 2002/2003 e sono state altresì adottate disposizioni
dirette a ottenere:
a) "che, previa sua convocazione, la dott. Valentina Savoia
venga immediatamente e, comunque, non oltre il giorno 31
marzo 2004 ammessa a sostenere l'esame colloquio finale
del primo anno della suddetta scuola";
b) "che i competenti Uffici dell'Ateneo provvedano a liquidare
all'interessata quanto alla medesima dovuto a titolo di
borsa di studio al pari di quanto già avvenuto per gli altri
specializzandi immatricolati nell'a.a. Il ricorso è stato
chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 14
ottobre 2004, e quindi trattenuto in decisione.
2. La prima censura proposta avverso l'impugnato differimento
dell'immatricolazione della ricorrente alla Scuola di specializzazione,
con cui si lamenta in buona sostanza la violazione di una
previsione del bando di concorso, è fondata.
L'amministrazione ha infatti illegittimamente disapplicato
il bando allegato al decreto rettorale di attivazione delle
scuole di specializzazione per la formazione dei medici
specialisti per l'anno accademico 2002/2003, secondo cui
"il possesso dell'abilitazione professionale è titolo essenziale
per poter essere iscritti alle Scuole di specializzazione.
Pertanto coloro che pur risultando ammessi ne risultassero
sprovvisti oltre la 1° Sessione utile degli Esami di Stato
successiva all'effettivo inizio dei corsi, non potranno
comunque essere iscritti alla scuola e perderanno ogni diritto
all'ammissione stessa"; detta previsione ripete sostanzialmente
quanto enunciato nel menzionato decreto rettorale, che prevede
che "i candidati ancora privi dell'abilitazione sono ammessi
al concorso con riserva" e che "la riserva sarà sciolta
qualora i candidati conseguano l'abilitazione all'Esercizio
Professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo
inizio dei corsi".
Ora , nella specie non è controverso:
a) che i corsi hanno avuto inizio nel mese di luglio del
2003, alla stregua della documentazione in atti;
b) che la prima sessione utile per il superamento dell'esame
di abilitazione da parte della ricorrente era quella di
novembre 2003.
L'Amministrazione ha differito l'immatricolazione della
ricorrente, senza attendere l'esito dell'esame di abilitazione,
che la stessa avrebbe dovuto sostenere nel mese di novembre
2003 (e che in effetti ha sostenuto con esito positivo).
Essa ha pertanto illegittimamente violato una disposizione
chiara ed inequivoca del bando di concorso, che costituisce
la lex specialis della procedura concorsuale e come tale
vincola sia l'amministrazione da cui promana (la quale è
tenuta ad applicare senza possibilità di deroga le regole
da esso prestabilite) sia gli aspiranti - partecipanti al
concorso (T.A.R. Sicilia, 13 luglio 1984, n. 1368; cfr.
altresì ex multis C. S. V, 12 novembre 2003, n. 7237; T.A.R.
Calabria Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2003, n. 2676;
T.A.R. Basilicata, 18 luglio 2003, n. 772; T.A.R. Campania,
sez. V, 3 aprile 2003, n. 3339; T.A.R. Basilicata, 22 gennaio
2002, n. 12).
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso
deve essere accolto, previo assorbimento delle ulteriori
censure, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Dall'accoglimento del ricorso consegue altresì il consolidamento
della posizione della ricorrente, che va posta in condizione
di non perdere un anno accademico.
La dottoressa Savoia deve quindi considerarsi a tutti gli
effetti immatricolata alla Scuola di specializzazione in
Medicina Fisica e riabilitazione a decorrere dall'anno accademico
2002/2003, con tutte le relative conseguenze in ordine all'iscrizione
agli anni successivi, alla frequenza dei corsi, allo svolgimento
degli esami e ai connessi diritti economici. Sarà cura dell'Amministrazione
universitaria individuare le modalità del recupero delle
attività formative e adottare tutte le opportune misure
organizzative, volte ad assicurare alla ricorrente il recupero
del ritardo e comunque un trattamento equiparabile a quello
riservato agli altri specializzandi immatricolati a decorrere
dall'anno accademico 2002/2003.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le stesse vanno poste a carico dell'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza", unitamente al compenso, che parimenti
si liquida in dispositivo, spettante al dottor Francesco
Guarente per l'attività svolta in qualità di commissario
ad acta nella fase cautelare del presente giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale il
Lazio - Sez. III-bis,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe,
e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
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Condanna l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA":
- al pagamento, in favore della ricorrente dott. Valentina
Savoia, delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio
nella misura complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre
gli accessori di legge;
- al pagamento, in favore del dottor Francesco Guarente,
funzionario della Corte dei conti, della somma complessiva
di Euro 2000,00 (duemila/00), a titolo di compenso per l'attività
svolta quale commissario ad acta.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio nella Camera di Consiglio del 14
ottobre 2004, con l'intervento dei signori:
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Giulio Amadio - Presidente f.f.
Domenico Lundini - Consigliere
Francesco Arzillo - Primo Referendario Est.
Il Presidente L’estensore
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