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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 8 gennaio 2005 n. 102
Pres. Amadio, Est. Arzillo
Savoia V. (avv.ti M. Colarizi e L. Medugno) c. Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" (Avv. Gen. Stato).


Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Esame di abilitazione previsto dal bando di concorso - Differimento dell’immatricolazione – Violazione di una disposizione del bando – Illegittimità – Natura di lex specialis del bando – E’ tale – Conseguenze.

L’Amministrazione che differisca l'immatricolazione di un candidato senza attendere l'esito dell'esame di abilitazione previsto dal bando di concorso commette una patente violazione della lex specialis della procedura concorsuale che vincola sia l'amministrazione da cui promana i partecipanti al concorso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza-bis

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11061/2003 proposto da
VALENTINA SAVOIA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimo Colarizi e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via Panama, 12

 

contro

 

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12

 

per l'annullamento
- della nota in data 1 ottobre 2003 con cui la Direzione Amministrativa, Ripartizione IV - Studenti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha impartito direttive al Direttore della Scuola di Specializzazione in "Medicina fisica e riabilitazione", disponendo che per gli specializzandi, iscritti con riserva a tale scuola e privi dell'abilitazione all'esercizio della professione, l'immatricolazione "slitterà all'anno accademico 2003/2004";
- di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA";
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; visti gli atti tutti della causa;
udito, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004, il relatore dott. Francesco Arzillo; uditi gli avvocati delle parti come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. La dottoressa Valentina Savoia espone:
a) di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma in data 26 marzo 2003 e di aver partecipato alla procedura selettiva bandita dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con rettorale in data 28 gennaio 2003, per l'ammissione per l'anno accademico 2002 - 2003 alla Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione, collocandosi tra i vincitori (a seguito della rinuncia di alcuni candidati che la precedevano nella graduatoria);
b) di aver partecipato alla procedura suddetta pur non essendo ancora in possesso della prescritta abilitazione professionale, basandosi sulla previsione di bando che consentiva l'iscrizione con riserva alla scuola, e lo scioglimento della riserva qualora i candidati conseguissero l'abilitazione medesima entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi;
c) di aver presentato in data 23 giugno 2003 la domanda di immatricolazione e di aver frequentato i corsi teorici e le attività assistenziali a partire dal successivo mese di luglio 2003, in attesa di sostenere l'esame di abilitazione nel mese di novembre 2003;
d) di essere stata destinataria di una richiesta di restituzione dei fogli di frequenza nel corso del mese di ottobre 2003, in ottemperanza ad una circolare a firma del Dirigente della Ripartizione IV - Studenti, con cui si disponeva, per coloro che avrebbero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica nella seconda sessione dell'anno 2003, lo slittamento dell'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione all'anno accademico 2003 - 2004 e il conseguente inizio della frequenza dei corsi a partire dal 1° novembre 2003 (ossia dall'anno accademico 2003/2004).
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la dottoressa Savoia impugna questa determinazione, facendo valere i seguenti motivi in diritto:
1) violazione e falsa applicazione delle previsioni del bando di concorso; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà di comportamento; errore nei presupposti; difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione del bando di concorso e dei principi vigenti in materia di esercizio del potere di autotutela; 3) violazione e falsa applicazione dei principi vi
genti in materia di procedure concorsuali pubbliche degli artt. 2 e 7 della L. n. 241/90, nonché dei principi in materia di atti amministrativi.
Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 6085/2003 del 1.12.2003 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Con successiva ordinanza n. 521/04 del 26 gennaio 2004, il Tribunale ha accolto l'istanza di esecuzione presentata dalla ricorrente medesima, disponendo altresì la nomina di un commissario ad acta nella persona del dr. Francesco Guarente, funzionario della Corte dei conti.
Con nota del 18 marzo 2004 il dr. Guarente ha trasmesso a questo Tribunale la relazione ed il testo del decreto redatto nell'espletamento dell'incarico affidatogli.
Con detto decreto è stata disposta l'immatricolazione con riserva della ricorrente alla Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e riabilitazione, a far corso dall'anno accademico 2002/2003 e sono state altresì adottate disposizioni dirette a ottenere:
a) "che, previa sua convocazione, la dott. Valentina Savoia venga immediatamente e, comunque, non oltre il giorno 31 marzo 2004 ammessa a sostenere l'esame colloquio finale del primo anno della suddetta scuola";
b) "che i competenti Uffici dell'Ateneo provvedano a liquidare all'interessata quanto alla medesima dovuto a titolo di borsa di studio al pari di quanto già avvenuto per gli altri specializzandi immatricolati nell'a.a. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2004, e quindi trattenuto in decisione.
2. La prima censura proposta avverso l'impugnato differimento dell'immatricolazione della ricorrente alla Scuola di specializzazione, con cui si lamenta in buona sostanza la violazione di una previsione del bando di concorso, è fondata.
L'amministrazione ha infatti illegittimamente disapplicato il bando allegato al decreto rettorale di attivazione delle scuole di specializzazione per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2002/2003, secondo cui "il possesso dell'abilitazione professionale è titolo essenziale per poter essere iscritti alle Scuole di specializzazione. Pertanto coloro che pur risultando ammessi ne risultassero sprovvisti oltre la 1° Sessione utile degli Esami di Stato successiva all'effettivo inizio dei corsi, non potranno comunque essere iscritti alla scuola e perderanno ogni diritto all'ammissione stessa"; detta previsione ripete sostanzialmente quanto enunciato nel menzionato decreto rettorale, che prevede che "i candidati ancora privi dell'abilitazione sono ammessi al concorso con riserva" e che "la riserva sarà sciolta qualora i candidati conseguano l'abilitazione all'Esercizio Professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi".
Ora , nella specie non è controverso:
a) che i corsi hanno avuto inizio nel mese di luglio del 2003, alla stregua della documentazione in atti;
b) che la prima sessione utile per il superamento dell'esame di abilitazione da parte della ricorrente era quella di novembre 2003.
L'Amministrazione ha differito l'immatricolazione della ricorrente, senza attendere l'esito dell'esame di abilitazione, che la stessa avrebbe dovuto sostenere nel mese di novembre 2003 (e che in effetti ha sostenuto con esito positivo).
Essa ha pertanto illegittimamente violato una disposizione chiara ed inequivoca del bando di concorso, che costituisce la lex specialis della procedura concorsuale e come tale vincola sia l'amministrazione da cui promana (la quale è tenuta ad applicare senza possibilità di deroga le regole da esso prestabilite) sia gli aspiranti - partecipanti al concorso (T.A.R. Sicilia, 13 luglio 1984, n. 1368; cfr. altresì ex multis C. S. V, 12 novembre 2003, n. 7237; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2003, n. 2676; T.A.R. Basilicata, 18 luglio 2003, n. 772; T.A.R. Campania, sez. V, 3 aprile 2003, n. 3339; T.A.R. Basilicata, 22 gennaio 2002, n. 12).
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Dall'accoglimento del ricorso consegue altresì il consolidamento della posizione della ricorrente, che va posta in condizione di non perdere un anno accademico.
La dottoressa Savoia deve quindi considerarsi a tutti gli effetti immatricolata alla Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e riabilitazione a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, con tutte le relative conseguenze in ordine all'iscrizione agli anni successivi, alla frequenza dei corsi, allo svolgimento degli esami e ai connessi diritti economici. Sarà cura dell'Amministrazione universitaria individuare le modalità del recupero delle attività formative e adottare tutte le opportune misure organizzative, volte ad assicurare alla ricorrente il recupero del ritardo e comunque un trattamento equiparabile a quello riservato agli altri specializzandi immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le stesse vanno poste a carico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", unitamente al compenso, che parimenti si liquida in dispositivo, spettante al dottor Francesco Guarente per l'attività svolta in qualità di commissario ad acta nella fase cautelare del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale il Lazio - Sez. III-bis,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

 

Condanna l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA":
- al pagamento, in favore della ricorrente dott. Valentina Savoia, delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge;
- al pagamento, in favore del dottor Francesco Guarente, funzionario della Corte dei conti, della somma complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00), a titolo di compenso per l'attività svolta quale commissario ad acta.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2004, con l'intervento dei signori:

 

Giulio Amadio - Presidente f.f.
Domenico Lundini - Consigliere
Francesco Arzillo - Primo Referendario Est.
Il Presidente L’estensore

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