| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 8 gennaio 2005
n. 94
Pres. Corasaniti, Est. Amadio
V. Caffo (prof. Avv. G. Prosperetti) c. Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio – C.S.A. di Roma (n.c.) e c. Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.)
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Concorsi pubblici – Insegnamento – Atto di
nomina reso esecutivo anteriormente al controllo della Corte
dei Conti – Successivo annullamento della nomina per intervento
della Corte dei Conti – Illegittimità –Legittimo affidamento
dell’interessato – Sussiste
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Il notevole ritardo con cui la Corte dei
Conti in sede di controllo comunica i suoi rilievi, integra
un comportamento lesivo del principio di correttezza e buon
andamento della P.A.; così come la consolidazione del rapporto,
protrattosi per anni, e ben al di là del periodo di prova
– superata favorevolmente – ingenerano nell’interessato
un legittimo affidamento, tale da indurlo a rinunciare ad
altre occasioni di collocamento nella stessa carriera.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEDE DI ROMA - SEZIONE III-Bis -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 6804/1997 proposto dalla
prof.ssa Caffo Veronica, rappresentata e difesa dal
prof. Avv. Giulio Prosperetti presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88;
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contro
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l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio – C.S.A. di Roma, in persona del Dirigente p.t.,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
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per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Provveditore
agli Studi di Roma – Div. II n. 76214 del 25.7.1987, con
cui è stata annullata la nomina conferita alla ricorrente
per l’insegnamento di italiano, storia, educazione civica
e geografia nelle scuole medie statali.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2004 il relatore
dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle
parti, come da verbale d’udienza;
Vista la propria ordinanza n. 419 del 23.9.1987 di concessione
della misura cautelare;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La prof.ssa Caffo ha partecipato al concorso
ordinario a cattedre per la classe LVIII a n. 689 posti,
bandito con decreto del Sovrintendente scolastico per il
Lazio e l’Umbria del 30 ottobre 1982.
Superate con esito positivo le prove scritti e orali, ella
venne inclusa nella relativa graduatoria di merito e nominata
in ruolo con decorrenza 10 settembre 1984.
Stante l’urgenza di ricoprire i posti vacanti in organico
e di assicurare la piena funzionalità delle istituzioni
scolastiche sin dall’inizio dell’anno scolastico, il relativo
atto di nomina venne reso esecutivo ancor prima del controllo
della Corte dei Conti, di talchè la Prof.ssa Caffo assunse
servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico 1984/85 come
professore di ruolo nelle scuole medie.
Alla fine del mese di agosto del 1987 e a pochi giorni dall’inizio
del nuovo anno scolastico, alla ricorrente è stato notificato
il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Provveditore
agli Studi di Roma, uniformandosi al rilievo della Corte
dei Conti – Delegazione regionale del Lazio, ha annullato
la sua nomina in ruolo.
Tale provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi:
1) falsa applicazione dell’art. 38 della L. 20.05.1982 n.
270; illogicità, contraddittorietà con precedenti manifestazioni
della stessa Amministrazione, difetto di motivazione e falsità
di presupposti: si legge nelle premesse del provvedimento
impugnato: “Visti i rilievi della Corte dei Conti (…); preso
atto dei rilievi suddetti e constatato che nei confronti
della candidata Caffo Veronica sono state accertate la mancanza
del possesso della riserva di cui all’art. 38 della L. n.
270 del 20.05.1982; (ris. “F”) e la mancanza della precedenza
per servizio (prec. “W”); riesaminata la documentazione
ritenuta la necessità di dare esecuzione al rilievo in questione…”.
L’esigenza di uniformarsi alle osservazioni dell’Organo
di controllo sarebbe del tutto immotivata;
2) violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione;
omessa motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento:
ove l’Autorità amministrativa intenda procedere all’annullamento
dell’atto di nomina deve dimostrare che sussistono fondati
motivi di pubblico interesse all’annullamento della nomina
stessa e, in ogni caso, deve preventivamente compiere una
valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla restaurazione
della legalità violata e l’interesse della stessa Amministrazione
(nonché dei diretti interessati) alla conservazione dello
stato di fatto, via via più marcato in ragione del tempo
trascorso;
3) violazione del principio generale di affidamento: unicamente
per fatto proprio dell’Amministrazione la Prof.ssa Caffo
era stata immessa in ruolo prima che l’atto di nomina venisse
registrato alla Corte dei Conti. In altri termini, l’Amministrazione
non poteva non essere consapevole del rischio al quale esponeva
la ricorrente, la quale in effetti una volta conseguita
la nomina in ruolo, ha rinunciato ad altro concorso a cattedre
nella scuola secondaria superiore e ad altre opportunità
lavorative, anche nello Stato, che le sono ora precluse
in ragione dell’età. Inoltre a causa del lungo periodo trascorso,
si era ormai ragionevolmente ingenerata nella ricorrente
la certezza della stabilità e dell’intangibilità della posizione
acquisita.
Con ordinanza n. 419 del 23.09.1987 questa Sezione ha sospeso
gli effetti del decreto impugnato, su istanza dell’interessata.
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DIRITTO
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Il secondo e terzo motivo di ricorso meritano
di essere condivisi.
Il notevole ritardo con cui l’Organo di controllo ha comunicato
i suoi rilievi, nonché l’acriticità con cui l’Amministrazione
li ha recepiti, integrano un comportamento lesivo del principio
di correttezza e buon andamento della P.A.; così come la
consolidazione del rapporto, già all’epoca del ricorso protrattosi
per anni, e ben al di là del periodo di prova – superata
favorevolmente – hanno generato nella ricorrente un legittimo
affidamento, tale da indurla a rinunciare ad altre occasioni
di collocamento nella stessa carriera dell’insegnamento.
Secondo pacifica giurisprudenza l’atto di autotutela dell’Amministrazione,
diretto all’annullamento della nomina di un dipendente,
non può fondarsi esclusivamente sull’esigenza di ripristino
della legalità, ma deve preoccuparsi di esternare le ragioni
dell’interesse pubblico concreto e attuale che ostano al
mantenimento in servizio del dipendente, soprattutto quando
la revoca interviene a distanza di tempo, incidendo su posizioni
ormai consolidate e stabilizzate.
Né può sostenersi che l’Amministrazione si sia dovuta adeguare
al rilievo dell’Organo di controllo, poiché la giurisprudenza
amministrativa ha più volte sancito che ove la legge disponga
la temporanea efficacia del provvedimento di nomina degli
impiegati, in pendenza del procedimento di controllo preventivo,
e questo si protragga in misura abnorme, finendo col trasformarsi
in un sostanziale controllo successivo e facendo insorgere
legittimi affidamenti nell’impiegato, ormai per lungo tempo
in servizio, l’Amministrazione è tenuta a valutare, dandone
congrua motivazione, la possibilità di mantenere in servizio
il personale immesso in ruolo in via provvisoria, tanto
più se abbia favorevolmente superato il periodo di prova
(T.A.R. Sicilia, Sez. II, Palermo, 31 marzo 1989 n. 169;
Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1967, n. 201; T.A.R. Lombardia,
Sez. Brescia, 27.03.1995 n. 289).
Conclusivamente il ricorso è accolto, mentre ricorrono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Sezione III bis – ACCOGLIE il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa
le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 23 febbraio 2004
in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:
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Saverio CORASANITI Presidente
Giulio AMADIO Consigliere, est.
Francesco ARZILLO Consigliere
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