Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2005 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 8 gennaio 2005 n. 94
Pres. Corasaniti, Est. Amadio
V. Caffo (prof. Avv. G. Prosperetti) c. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – C.S.A. di Roma (n.c.) e c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.)


Concorsi pubblici – Insegnamento – Atto di nomina reso esecutivo anteriormente al controllo della Corte dei Conti – Successivo annullamento della nomina per intervento della Corte dei Conti – Illegittimità –Legittimo affidamento dell’interessato – Sussiste

Il notevole ritardo con cui la Corte dei Conti in sede di controllo comunica i suoi rilievi, integra un comportamento lesivo del principio di correttezza e buon andamento della P.A.; così come la consolidazione del rapporto, protrattosi per anni, e ben al di là del periodo di prova – superata favorevolmente – ingenerano nell’interessato un legittimo affidamento, tale da indurlo a rinunciare ad altre occasioni di collocamento nella stessa carriera.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA - SEZIONE III-Bis -

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 6804/1997 proposto dalla
prof.ssa Caffo Veronica, rappresentata e difesa dal prof. Avv. Giulio Prosperetti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Gerolamo Belloni n. 88;

 

contro

 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – C.S.A. di Roma, in persona del Dirigente p.t.,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Provveditore agli Studi di Roma – Div. II n. 76214 del 25.7.1987, con cui è stata annullata la nomina conferita alla ricorrente per l’insegnamento di italiano, storia, educazione civica e geografia nelle scuole medie statali.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del M.I.U.R.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 febbraio 2004 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;
Vista la propria ordinanza n. 419 del 23.9.1987 di concessione della misura cautelare;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La prof.ssa Caffo ha partecipato al concorso ordinario a cattedre per la classe LVIII a n. 689 posti, bandito con decreto del Sovrintendente scolastico per il Lazio e l’Umbria del 30 ottobre 1982.
Superate con esito positivo le prove scritti e orali, ella venne inclusa nella relativa graduatoria di merito e nominata in ruolo con decorrenza 10 settembre 1984.
Stante l’urgenza di ricoprire i posti vacanti in organico e di assicurare la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche sin dall’inizio dell’anno scolastico, il relativo atto di nomina venne reso esecutivo ancor prima del controllo della Corte dei Conti, di talchè la Prof.ssa Caffo assunse servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico 1984/85 come professore di ruolo nelle scuole medie.
Alla fine del mese di agosto del 1987 e a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, alla ricorrente è stato notificato il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Provveditore agli Studi di Roma, uniformandosi al rilievo della Corte dei Conti – Delegazione regionale del Lazio, ha annullato la sua nomina in ruolo.
Tale provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi:
1) falsa applicazione dell’art. 38 della L. 20.05.1982 n. 270; illogicità, contraddittorietà con precedenti manifestazioni della stessa Amministrazione, difetto di motivazione e falsità di presupposti: si legge nelle premesse del provvedimento impugnato: “Visti i rilievi della Corte dei Conti (…); preso atto dei rilievi suddetti e constatato che nei confronti della candidata Caffo Veronica sono state accertate la mancanza del possesso della riserva di cui all’art. 38 della L. n. 270 del 20.05.1982; (ris. “F”) e la mancanza della precedenza per servizio (prec. “W”); riesaminata la documentazione ritenuta la necessità di dare esecuzione al rilievo in questione…”.
L’esigenza di uniformarsi alle osservazioni dell’Organo di controllo sarebbe del tutto immotivata;
2) violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione; omessa motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento: ove l’Autorità amministrativa intenda procedere all’annullamento dell’atto di nomina deve dimostrare che sussistono fondati motivi di pubblico interesse all’annullamento della nomina stessa e, in ogni caso, deve preventivamente compiere una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla restaurazione della legalità violata e l’interesse della stessa Amministrazione (nonché dei diretti interessati) alla conservazione dello stato di fatto, via via più marcato in ragione del tempo trascorso;
3) violazione del principio generale di affidamento: unicamente per fatto proprio dell’Amministrazione la Prof.ssa Caffo era stata immessa in ruolo prima che l’atto di nomina venisse registrato alla Corte dei Conti. In altri termini, l’Amministrazione non poteva non essere consapevole del rischio al quale esponeva la ricorrente, la quale in effetti una volta conseguita la nomina in ruolo, ha rinunciato ad altro concorso a cattedre nella scuola secondaria superiore e ad altre opportunità lavorative, anche nello Stato, che le sono ora precluse in ragione dell’età. Inoltre a causa del lungo periodo trascorso, si era ormai ragionevolmente ingenerata nella ricorrente la certezza della stabilità e dell’intangibilità della posizione acquisita.
Con ordinanza n. 419 del 23.09.1987 questa Sezione ha sospeso gli effetti del decreto impugnato, su istanza dell’interessata.

 

DIRITTO

 

Il secondo e terzo motivo di ricorso meritano di essere condivisi.
Il notevole ritardo con cui l’Organo di controllo ha comunicato i suoi rilievi, nonché l’acriticità con cui l’Amministrazione li ha recepiti, integrano un comportamento lesivo del principio di correttezza e buon andamento della P.A.; così come la consolidazione del rapporto, già all’epoca del ricorso protrattosi per anni, e ben al di là del periodo di prova – superata favorevolmente – hanno generato nella ricorrente un legittimo affidamento, tale da indurla a rinunciare ad altre occasioni di collocamento nella stessa carriera dell’insegnamento. Secondo pacifica giurisprudenza l’atto di autotutela dell’Amministrazione, diretto all’annullamento della nomina di un dipendente, non può fondarsi esclusivamente sull’esigenza di ripristino della legalità, ma deve preoccuparsi di esternare le ragioni dell’interesse pubblico concreto e attuale che ostano al mantenimento in servizio del dipendente, soprattutto quando la revoca interviene a distanza di tempo, incidendo su posizioni ormai consolidate e stabilizzate.
Né può sostenersi che l’Amministrazione si sia dovuta adeguare al rilievo dell’Organo di controllo, poiché la giurisprudenza amministrativa ha più volte sancito che ove la legge disponga la temporanea efficacia del provvedimento di nomina degli impiegati, in pendenza del procedimento di controllo preventivo, e questo si protragga in misura abnorme, finendo col trasformarsi in un sostanziale controllo successivo e facendo insorgere legittimi affidamenti nell’impiegato, ormai per lungo tempo in servizio, l’Amministrazione è tenuta a valutare, dandone congrua motivazione, la possibilità di mantenere in servizio il personale immesso in ruolo in via provvisoria, tanto più se abbia favorevolmente superato il periodo di prova (T.A.R. Sicilia, Sez. II, Palermo, 31 marzo 1989 n. 169; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 1967, n. 201; T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 27.03.1995 n. 289).
Conclusivamente il ricorso è accolto, mentre ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 23 febbraio 2004 in camera di consiglio, con l’intervento dei magistrati:

 

Saverio CORASANITI Presidente
Giulio AMADIO Consigliere, est.
Francesco ARZILLO Consigliere

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento