| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 18 gennaio 2005
n. 384
Pres. MASTROCOLA, Est. STANIZZI
Giovanni Gigli (Avv. L. Capo) c/ Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)
e Regione Lazio (Avv. R.M. Privitera) |
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1 Procedimento Amministrativo – Silenzio
inadempimento – Art. 21 bis L. 1034/1971 – Giudizio sul
silenzio rifiuto - Accertamento del G.A. sulla fondatezza
della pretesa sostanziale – E’ inammissibile – Motivi
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2 Procedimento Amministrativo – Silenzio
inadempimento – L. 241/90 – Impugnazione del silenzio -
Necessità della diffida e messa in mora – Non sussiste –
Motivi
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1 In sede di giudizio sul silenzio rifiuto
previsto dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, introdotto
dall’art. 2 della L. 205/2000, il giudice amministrativo
non può compiere alcun accertamento sulla fondatezza della
pretesa sostanziale del ricorrente, indicando all’Amministrazione
il contenuto del provvedimento da adottare, atteso che il
giudizio sul silenzio rifiuto verte solo sull’accertamento
o meno dell’obbligo di provvedere.
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2 Ai sensi della L. 241/90, di fronte al
silenzio della P.A. non sono necessarie, ai fini della diretta
adizione del giudice amministrativo, la diffida e la messa
in mora, atteso che, una volta decorso inutilmente il termine
essenziale stabilito per l’espressa e motivata conclusione
del procedimento amministrativo, l’inadempimento di tale
obbligo da parte della P.A. procedente è in re ipsa, e quindi
può essere immediatamente contestato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
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composto dai Magistrati:
- CESARE MASTROCOLA Presidente
- GERMANA PANZIRONI Consigliere
- ELENA STANIZZI I Referendario Rel. Est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso N. 6794/2004 R.G. proposto dal
Sig. Giovanni GIGLI, rappresentato e difeso dall’Avv.
Luigi Capo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio
Legale di questi sito in Roma, Via G. Bettolo n. 54;
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CONTRO
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- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
– DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio
sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliata;
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- il MINISTERO DELL’INTERNO – DELEGATO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio
sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
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- la REGIONE LAZIO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata
presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente sita in Roma, Via
Marcantonio Colonna n. 27;
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PER OTTENERE
- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato
dalle intimate Amministrazione sull’istanza del ricorrente
volta ad ottenere la concessione dei contributi per la ricostruzione,
di cui all’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3047 del
31 marzo 2000, con riferimento al proprio immobile lesionato
da sisma;
- la declaratoria della sussistenza in capo alle intimate
Amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alla
predetta istanza;
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PER L’ANNULLAMENTO
- dei decreti n. 139, n. 140 e n. 172 del 2001 del Presidente
della Giunta Regionale del Lazio;
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E PER L’ACCERTAMENTO
- del proprio diritto alla concessione dei richiesti contributi
di ristrutturazione del proprio immobile lesionato da sisma;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla camera di consiglio del 28 luglio 2004, l’Avv.
Luigi Capo per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato Giulio
Bacosi e l’avv. Caprio, in dichiarata sostituzione per la
Regione Lazio - Giudice relatore il Primo Referendario Elena
Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver
presentato istanza, in data 7 settembre 2000, volta ad ottenere
la concessione dei contributi per la ricostruzione di cui
all’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3047 del 31 marzo
2000, in quanto proprietario di immobile lesionato dal sisma
che ha colpito la Valle dell’Aniene in data 11 marzo 2000,
istanza rigettata per mancanza dei richiesti requisiti.
Intervenuti i decreti n. 139, n. 140 e n. 172 del 2001 del
Presidente della Giunta Regionale del Lazio, il ricorrente
ha presentato nuove istanze, da ultimo quella datata 26
marzo 2004, tendenti ad ottenere la concessione dei predetti
contributi, rimaste senza esito.
Avverso l’inerzia così serbata, parte ricorrente deduce
i seguenti motivi di censura:
- violazione della legge n. 241 del 1990 e dei principi
generali in tema di trasparenza amministrativa;
- eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità,
incongruenza ed ingiustizia manifesta.
Assume, parte ricorrnete, la sussistenza di un obbligo per
le Amministrazioni di provvedere in ordine all’istanza dallo
stesso da ultimo presentata, ricordando la sussistenza della
sentenza del T.A.R. Lazio n. 1568/2003 la quale – pur se
non estensibile al ricorrente - nell’annullare il decreto
n. 139 del 2001 del Presidente della Giunta Regionale del
Lazio, ha riconosciuto fondate le pretese dallo stesso avanzate.
Propone, altresì, parte ricorrente, azione impugnatoria
avverso i citati decreti n. 139, n. 140 e n. 172 del 2001
del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, deducendo
i seguenti motivi di censura:
- violazione ed erronea applicazione dell’O.M. n. 3047 del
2000;
- eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione,
manifesta illogicità ed ingiustizia;
- violazione degli artt. 32 e 42 della Costituzione.
Chiede, pertanto, parte ricorrente al Tribunale adito la
dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle
Amministrazioni sulla istanza da ultimo presentata, nonché
l’accertamento della fondatezza delle pretese sostanziali
avanzate in ordine alla corresponsione dei richiesti contributi.
Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni,
eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso
proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione,
stante la mancata attivazione, da parte del ricorrente,
del procedimento di cui all’art. 25 del T.U. n. 3 del 1957.
Sotto altro profilo, eccepisce la difesa dell’Amministrazione
Regionale l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso
il silenzio rifiuto stante l’intervenuta adozione del provvedimento
prot. n. 3991 del 27 febbraio 2001, di rigetto dell’istanza
datata 9 settembre 2000, avverso la quale il ricorrente
non ha proposto impugnazione.
Deducono, altresì, le Amministrazioni resistenti, l’inammissibilità
della proposta azione di impugnazione dei decreti n. 139,
n. 140 e n. 172 del 2001 del Presidente della Giunta Regionale
del Lazio, in quanto tardivamente presentata, stante la
piena conoscenza degli stessi da parte del ricorrente sin
dal 2001, allorquando ha proposto atto di intervento nell’ambito
del giudizio scaturito nell’adozione della citata sentenza
n. 1568/2003, con la quale tale intervento è stato dichiarato
inammissibile.
Alla camera di consiglio del 28 luglio 2004, la causa è
stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame parte ricorrente
denuncia l’illegittimità del silenzio serbato dalle intimate
Amministrazioni sull’istanza, datata 26 marzo 2004, tesa
ad ottenere la concessione dei contributi per la ricostruzione
di cui all’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3047 del
31 marzo 2000, in quanto proprietario di immobile lesionato
dal sisma che ha colpito la Valle dell’Aniene in data 11
marzo 2000.
Propone altresì parte ricorrente azione impugnatoria avverso
i decreti n. 139, n. 140 e n. 172 del 2001 del Presidente
della Giunta Regionale del Lazio. Nella gradata elaborazione
logica dell’iter decisionale sulla lite che qui occupa,
ed avuto riguardo alla proposta azione impugnatoria e di
accertamento della spettanza del vantato diritto alla concessione
dei contributi in questione, il Collegio non può che rilevarne
l’inammissibilità.
Difatti, in sede di giudizio sul silenzio rifiuto previsto
dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto
dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000– ai sensi del quale
il presente giudizio è stato incardinato ed iscritto a ruolo
- il giudice amministrativo non può compiere alcun accertamento
sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente,
indicando all’Amministrazione il contenuto del provvedimento
da adottare, atteso che il giudizio sul silenzio rifiuto
verte solo sull’accertamento o meno dell’obbligo di provvedere.
Ne consegue che la formazione del silenzio inadempimento
disegnata dell’art. 25, comma 1, del T.U. 10 gennaio 1957
n. 3, e confermata sul piano processuale dal rito speciale
dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non
è compatibile con le controversie che solo apparentemente
abbiano per oggetto una situazione di inerzia, o con le
domande incentrate sull’accertamento di pretese sostanziali
del ricorrente (ex plurimis: Cons. Stato – Sez. VI - 23
settembre 2002 n. 4824; Sez. IV - 11 giugno 2002 n. 3256;
A.P. - 9 gennaio 2002 n. 1), di talchè il giudizio in tema
di silenzio dell’Amministrazione può avere per oggetto esclusivamente
l’accertamento della inosservanza dell’obbligo di provvedere,
non potendo il giudice correlare la propria pronuncia alla
fondatezza della pretesa sostanziale, neppure ove l’inerzia
riguardi un’attività amministrativa vincolata.
Inoltre, il giudizio speciale sul silenzio previsto dall’art.
21 bis della legge n. 1034 del 1971 neppure può essere,
secondo quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza,
convertito in rito ordinario, per la parte volta all’accertamento
della pretesa sostanziale, in considerazione della ratio
sottostante alla scelta legislativa, che ha previsto tale
strumento processuale solo al fine di accelerare e semplificare
la definizione delle controversie nella suddetta materia
in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti
di fatto e di diritto (in termini: C.G.A.R.S. - 16 ottobre
2002 n. 593; Cons. Stato - Sez. VI - nn. 2412 del 2003,
2534 del 2003, 4833 del 2003, 4834 del 2003, 4835 del 2003,
4877 del 2003, 4878 del 2003). Va pertanto dichiarata l’inammissibilità
della domanda volta ad ottenere l’annullamento dei gravati
decreti, nonché l’accertamento della spettanza al ricorrente
dei richiesti contributi per la ristrutturazione del proprio
immobile danneggiato da sisma.
Con riguardo alla ulteriore domanda ricorsuale, proposta
avverso l’inerzia dell’Amministrazione serbata sulla istanza
del ricorrente, datata 26 marzo 2004, volta ad ottenere
i predetti benefici economici anche sulla base delle affermazioni
contenute nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 1568/2003,
il Collegio è chiamato, innanzitutto, a pronunciarsi sulla
eccezione di inammissibilità della stessa – sollevata dalla
difesa erariale – stante la mancata attivazione del procedimento
di cui all’art. 25 del T.U. n. 3 del 1957. L’eccezione è
destituita di fondamento.
A riguardo, preliminarmente rilevato che, stando agli atti
depositati al fascicolo di causa, la sollecitazione del
sindacato giurisdizionale è intervenuta in difetto della
previa formale notificazione della diffida e messa in mora
volta a comminare alle Amministrazioni un termine per fornire
esplicito e motivato riscontro alla predetta istanza, osserva
il Collegio che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241,
di fronte al silenzio della Pubblica Amministrazione non
sono necessarie, ai fini della diretta adizione del giudice
amministrativo, la diffida e la messa in mora, atteso che,
una volta decorso inutilmente il termine essenziale stabilito
per l’espressa e motivata conclusione del procedimento amministrativo,
l’inadempimento di tale obbligo da parte della P.A. procedente
è in re ipsa, e quindi può essere immediatamente impugnato
(T.A.R. Calabria - Reggio Calabria - 23 novembre 2000 n.
1956 e 23 maggio 2000 n. 774; T.A.R. Marche - 25 settembre
1999 n. 1041; T.A.R. Campania – Napoli - Sez. I - 26 ottobre
1998 n. 3290; T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento - 4
novembre 1996 n. 305; T.A.R. Lazio – Latina - 11 febbraio
1993 n. 138; TAR Sicilia – Catania – 13 novembre 2001 n.
1927; T.A.R. Puglia - Lecce - 23 gennaio 2002 n. 131).
Pur aderendo a tale prospettazione, non può il Collegio
non dare atto della presenza di un difforme convincimento
espresso da parte della giurisprudenza, soprattutto di secondo
grado, per il quale, anche nel vigore della nuova disciplina
introdotta dalla citata legge n. 241 del 1990, il soggetto
che intenda reagire contro l’inerzia dell’Amministrazione
avrebbe comunque l’onere di seguire il rigoroso iter ordinario
caratterizzato, ai sensi dell’art. 25 del T.U. 10 gennaio
1957 n. 3, dalla presentazione di un’istanza, dall’inerzia
dell’Amministrazione protrattasi per almeno sessanta giorni
e dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo
termine comunque non inferiore a trenta giorni, notificato
secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari (Cons.
Stato – Sez. IV - 27 dicembre 2001 n. 6415, Sez. IV - 11
giugno 2002 n. 3256; Sez. IV – n. 5020 del 2004; Sez. V
- 10 aprile 2002 n. 1970; Sez. V – 13 maggio 2000, n. 2211;
Sez. VI – 3 maggio 2000, n. 2589; 12 maggio 1994, n. 752;
T.A.R. Lazio - Roma – Sez. II bis - n. 3126 del 2004; T.A.R.
Puglia – Lecce – 31 luglio 2001, n. 4420; T.A.R. Lazio –
Latina – 4 ottobre 2001, n. 866; TAR Basilicata – 14 giugno
2001 n. 586; T.A.R. Campania – Napoli - Sez. V - 17 dicembre
2001 n. 5483; T.A.R. Puglia – Bari - Sez. II - 8 ottobre
1999 n. 634). Nell’ambito di tale convincimento si è affermato
che il soggetto, che sia interessato all’adempimento di
un obbligo di provvedere, per impugnare il relativo silenzio
inadempimento, strumentale alla rimozione della inerzia
amministrativa, ha l’onere di seguire il rigoroso iter ordinario,
caratterizzato, ai sensi dell’art. 25 del T.U. 10 gennaio
1957, n. 3, dalla presentazione di un’istanza e dal silenzio
protrattosi per almeno sessanta giorni dalla successiva
diffida a provvedre entro un congruo termine, comunque non
inferiore a trenta giorni, notificata secondo la procedura
prevista per gli atti giudiziari; pertanto, solo quando
il procedimento è concluso e si è formato il silenzio inadempimento,
l’interessato avrebbe facoltà di proporre ricorso giurisdizionale,
entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine
assegnato con l’atto di diffida, non essendo consentita
l’immediata impugnazione del silenzio conseguente alla mancata
risposta all’istanza formulata dall’interessato, ma non
seguita dalla formale diffida all’Amministrazione. Ciò anche
dopo l’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, giacché
la ragione del ricorso allo strumento dell’articolo 25 citato
va individuata nella necessità di qualificare l’inerzia
della P.A., situazione per la quale risulta insufficiente
il mero decorso del termine di durata del procedimento e
pur dopo la nuova disciplina del procedimento giurisdizionale
sul silenzio, risultante dalla configurazione acceleratoria
stabilita dall’articolo 21-bis della legge n. 1034 del 1971
(come introdotto dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000),
che è diretto semplicemente ad accertare se il silenzio
serbato da una Pubblica amministrazione sull’istanza del
privato violi o meno l’obbligo di adottare il provvedimento
esplicito richiesto con l’istanza stessa e dunque esclusivamente
ad accertare se il sia illegittimo o no, senza incidere
in alcun modo sui presupposti di formazione e qualificazione
del silenzio stesso.
Nell’attribuire il giusto rilievo all’autorevole orientamento
sopra illustrato, ritiene nondimeno il Collegio che sia
il primo degli esposti orientamenti a meritare condivisione,
atteso che l’espressa enunciazione di legge di un termine
entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare
espressa e motivata risposta a fronte di istanze alla medesima
presentate, rende l’inerzia protrattasi a seguito dello
spirare dello stesso giuridicamente significativa, nel senso
della formazione di un silenzio suscettibile di reclamo
in sede giudiziaria, per l’effetto dovendosi dare atto del
venir meno – ai fini della sollecitazione del sindacato
giurisdizionale – delle formalità precedentemente imposte
dall’art. 25 del T.U. n. 3 del 1957.
Va altresì rigettata l’ulteriore eccezione di inammissibilità
della proposta azione di impugnazione del silenzio serbato
dalla intimate Amministrazioni, articolata sulla base della
considerazione dell’intervenuta adozione, in data 27 febbraio
2001, di un provvedimento di rigetto della domanda di concessione
dei contributi in questione.
Basti al riguardo rilevare che il gravato silenzio ha riferimento
all’ulteriore istanza presentata dal ricorrrente in data
26 marzo 2004, con la quale lo stesso invoca a proprio favore
anche l’applicazione dei principi enunciati nella sentenza
del T.A.R. Lazio n. 1568/2003, la cui adozione costituisce
un quid novi rispetto al quadro di riferimento cui si inscrive
la adozione del citato provvedimento, che quindi non appare
in alcun modo preclusivo della proponibilità dell’azione
in esame.
Nel dare, conseguentemente, atto della piena procedibilità
del capo di domanda in esame, è altresì opportuno soffermare
l’attenzione – a ulteriore approfondimento di quanto sopra
già esposto - sui limiti intrinseci al giudizio avente ad
oggetto la domanda preordinata, come appunto nella fattispecie
all’esame, all’accertamento della illegittimità del contegno
omissivo dell’Amministrazione.
E’ infatti noto che l’art. 21 bis della legge 6 dicembre
1971 n. 1034 (inserito ex art. 2 della legge 21 luglio 2000
n. 205) ha introdotto peculiari modalità processuali di
trattazione e decisione dei ricorsi proposti avverso il
contegno omissivo tenuto dall’Amministrazione, in particolare
disponendone la trattazione in Camera di Consiglio e la
decisione a mezzo di ‘sentenza succintamente motivata’ ed
ulteriormente stabilendo che, in caso di totale o parziale
accoglimento del gravame, ‘il giudice amministrativo ordina
all’Amministrazione di provvedere di norma entro un termine
non superiore ai trenta giorni’.
Con ordinanza n. 3803 del 10 luglio 2001 la VI Sezione del
Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria – al
fine di evitare possibili contrasti giurisprudenziali -
la questione relativa alle modalità di applicazione dell’anzidetta
disposizione, con riferimento sia alla natura ed all’oggetto
del giudizio speciale che consegue alla proposizione del
ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione, sia all’estensione
dei poteri decisori del giudice amministrativo.
Va in argomento rammentato come, a fronte di un più risalente
orientamento che riconduceva il contenuto della pronunzia
di che trattasi nell’ambito dell’accertamento – o meno –
della sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione,
si sia quindi diffuso ed affermato il diverso convincimento
per cui – segnatamente a fini di garanzia dell’effettività
della tutela giurisdizionale – la definizione del giudizio
avverso il silenzio necessariamente doveva transitare attraverso
la verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale
dedotta, sia pure con riferimento ad attività vincolata
dell’Amministrazione.
La rivisitazione della corrente ermeneutica della quale
si è da ultimo dato conto ha tratto spunto, secondo quanto
osservato dalla Sezione remittente, dalla ipotizzata incompatibilità
del rito speciale delineato dall’art. 2 della legge n. 205
del 2000 con un giudizio altrimenti esteso, sia pure nei
limiti di cui sopra, all’accertamento in ordine alla eventuale
fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
A fronte della rimessione della questione come sopra delineata,
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 1 del 9 gennaio 2002, ha ritenuto che il giudizio disciplinato
dall’art. 2 della legge n. 205 del 2000 sia esclusivamente
diretto ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica
Amministrazione sull’istanza del privato violi l’obbligo
di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza
stessa; per l’effetto risultando precluso al giudice, quand’anche
il provvedimento de quo abbia natura vincolata, sostituirsi
all’Amministrazione in alcuna fase del giudizio, potendo
(rectius: dovendo) invece limitarsi esclusivamente ad accertare
se il silenzio sia illegittimo o no e ad imporre all’Amministrazione,
nel caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull’istanza
entro il termine assegnato. Di quanto sopra dato atto, condivide
la Sezione l’assunto per cui l’ambito cognitorio del giudizio
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione vada
delimitato con riferimento ad una rigorosa e puntuale interpretazione
della ratio sottesa all’introduzione della disposizione
ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971.
L’oggetto del procedimento giurisdizionale sul contegno
omissivo dalla P.A. osservato a fronte di un’istanza avanzato
da un privato, nella configurazione acceleratoria stabilita
dalla disposizione da ultimo richiamata, viene quindi ad
essere costituito – esclusivamente – dalla verifica circa
l’esistenza o meno di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione,
e non anche da un esame sulla fondatezza o meno della pretesa
sostanziale.
La fissazione di termini brevi per la definizione del ricorso
e la peculiarità degli ulteriori caratteri procedurali rappresentano,
infatti, elementi che conducono univocamente a ritenere
che la finalità perseguita dal legislatore sia essenzialmente
quella di ottenere, nel più breve termine possibile, una
determinazione espressa dell’Amministrazione, conclusiva
del procedimento, a prescindere dal suo contenuto, sulla
quale, eventualmente, innestare un’azione preordinata alla
tutela giurisdizionale dell’interesse sostanziale vantato
(in termini, T.A.R. Lazio - Sez. II - 9 maggio 2001 n. 4021;
T.A.R. Campania – Napoli - Sez. V - 11 luglio 2001 n. 3257;
T.A.R. Campania – Salerno - Sez. I - 28 giugno 2001 n. 1034;
T.A.R. Abruzzo – Pescara - 26 gennaio 2001 n. 57). Come
sopra delimitato, quindi, l’ambito cognitivo del presente
giudizio, rileva il Collegio come, avuto riguardo al contegno
omissivo dalla resistente Amministrazione della Difesa osservato
a fronte dell’istanza proposta dall’odierno ricorrente,
la pretesa volta al conseguimento di una declaratoria di
illegittimità del silenzio per l’effetto formatosi meriti
senz’altro accoglimento.
Deve, al contrario, darsi atto dell’inammissibilità, in
quanto estranea al contenuto proprio della pronunzia che
l’adito giudice amministrativo è chiamato a rendere ai sensi
della ripetuta disposizione di cui all’art. 21-bis della
legge n. 1034 del 1971, dell’ulteriore pretesa – volta all’accertamento
della sussistenza del diritto dal ricorrente rivendicato
quanto alla spettanza dei benefici economici previsti per
la riparazione degli immobili colpiti dal sisma – pure dalla
parte ricorrente con il presente gravame dedotta.
Nei limiti di cui sopra determinata l’accoglibilità del
presente ricorso, dà conclusivamente atto il Collegio dell’illegittimità
del silenzio serbato dalle intimate Amministrazioni a fronte
della richiesta del ricorrente, datata 26 marzo 2004, di
attribuzione dei contributi di cui all’O.M. n. 3047 del
2000 per l’attuazione di misure urgenti sugli immobili colpiti
da evento sismico, ulteriormente dichiarando l’obbligo delle
Amministrazioni resistenti di adottare espressa e motivata
determinazione al riguardo, assegnando alle stesse, a tal
fine, il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica
della presente decisione.
Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono
integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze
e gli onorari del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis-
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Pronunciando sul ricorso n. 6794/2004, come
in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione,
e per l’effetto ordina alle Amministrazioni resistenti di
provvedere sull’istanza del ricorrente nel termine ivi previsto
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Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 28 luglio 2004.
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Dott. Cesare MASTROCOLA – Presidente
Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore
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