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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 18 gennaio 2005 n. 388
Pres.MASTROCOLA, Est. MORABITO
V. Nastri (Avv.ti V. De Nisco e E. Tardone) c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato)


Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari – Art. 75 L. 545/86 – Cessazione degli effetti della sanzione - Comportamento ineccepibile successivo all’irrogazione della sanzione – E’ presupposto necessario ma non sufficiente – Motivi - Disciplina

Con riferimento all’art. 75 della L. 545/86 (Regolamento di Disciplina Militare), il comportamento ineccepibile del militare successivamente all’irrogazione della sanzione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la cessazione di ogni effetto della sanzione trascritta, dovendosi escludere ogni automatismo per la considerazione che la misura volta alla riabilitazione del militare con decorrenza dal momento del provvedimento favorevole, richiede la valutazione positiva della personalità e del suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano dato luogo all’applicazione della sanzione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
sez. I^ bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sui ricorsi n.196 e n.4648 del R.G./anno 2004, proposti dal
sig. V. Nastri, rappresentato e difeso dagli avv. V. De Nisco ed E. Nardone, presso il cui studio in Roma, via L. Caro n.12, è elettivamente domiciliato;

 

contro
(per entrambi i ricorsi)

 

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del l.r. p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato;

 

per l'annullamento
A) quanto al ric.n. 196/2004: della determinazione in data 14.10.2003, successivamente notificata, di reiezione dell’istanza di cessazione degli effetti di sanzione disciplinare;
B) quanto al ric.n. 4648/2004: della determinazione in data 3.3.2004, successivamente notificata, di reiezione – di seguito a riesame - dell’istanza indicata sub A).

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto, in relazione a ciascuno dei ricorsi, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale dell’Arma dei CC;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2004 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

 

Espone in fatto il militare ricorrente che, con istanza rivolta al Comandante generale dell’Arma il 22.7.2003, ebbe a richiedere, ai sensi dell’art.75 della legge n.545 del 1986 (recante approvazione del Regolamento di Disciplina Militare) la cessazione di ogni effetto della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” inflittagli, per “scarso impegno negli studi” il 27.3.1998.
L’istanza, una volta acquisiti i pareri di rito dei superiori gerarchici ( e cioè quello favorevole del Comandante della Sezione Segreteria e Personale del 2° Rgt. Allievi marescialli e quelli contrari del Comandante della Scuola M.lli e Brigadieri dell’Arma al tempo frequentata dal ricorrente e dell’ufficiale generale preposto al Comando delle Scuole dell’Arma dei CC) veniva respinta dal Comando generale dell’Arma, in quanto il ricorrente, successivamente alla sanzione del rimprovero dianzi richiamata, era incorso nella perdita del grado per più gravi motivi disciplinari. Tale provvedimento destitutorio, interinalmente sospeso nei relativi effetti dal Giudice amministrativo, rendeva, in ogni caso – e sino alla definizione del merito del contenzioso allo stesso relativo – precaria la posizione di stato del richiedente e ciò anche in considerazione del fatto che “al termine delle vertenza potrebbero insorgere elementi di possibile rilevanza disciplinare”.
Avverso detta determinazione il ricorrente azionava il primo degli atti introduttivi dell’odierno giudizio, lamentando che l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare rilevanza alcuna al provvedimento destitutorio e giudicare come se lo stesso non fosse mai stato adottato; denunciava inoltre che l’art.75 del R.D.M. non pone alcuna limitazione (diversa da quella temporale) alle cancellazioni delle sanzioni e che la stessa circolare del 27.4.2001, richiamata nel preambolo dell’atto gravato, considera non ostativa alla concessione dell’invocato beneficio la pendenza di un ricorso al T.a.r. avverso la medesima punizione.
Nella camera di consiglio del 26.1.2004 la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione incidentale degli effetti dell’atto gravato (ritenuto non adeguatamente motivato), al fine di favorirne il riesame da parte della p.a. Tale rivalutazione avveniva col provvedimento impugnato col secondo dei gravami in epigrafe, con cui il Comando generale dell’Arma, disponendo in maniera più articolata la componente motiva dell’atto, specificava che la circolare del 2001 richiede che venga apprezzato anche il comportamento successivo alla sanzione da rimuovere e che la sospensione da parte del Giudice amministrativo della successiva sanzione di stato, pur avendo comportato la riammissione a titolo precario nel servizio, non consentiva, in atto, una valutazione obiettiva del comportamento globale e dei precedenti di servizio del militare.
Avverso tale ulteriore reiezione parte ricorrente ribadisce, con la seconda domanda di giustizia, che la sua posizione va scrutinata come se egli non fosse stato rimosso e cioè tenendo in considerazione che è in servizio effettivo pena la lesione evidente dei propri diritti; che egli dopo la riammissione in servizio ha tenuto un contegno esemplare (circostanza apprezzata dall’autorità gerarchica che ha dato parere favorevole alla cancellazione della sanzione). Infine ribadisce che la circolare applicata dall’Arma non considera ostativo al beneficio la pendenza di un processo innanzi al Giudice amministrativo avverso la stessa punizione.
L’amministrazione evocata in giudizio si è costituita per il tramite della Difesa erariale che ha prodotto articolata memoria mirata a confutare, punto su punto, le argomentazioni avversarie con proposta finale di reiezione dei gravami.
All’udienza del 13.12.2004 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

 

DIRITTO

 

I)- Sussistono evidenti ragioni di connessione che consentono la riunione dei gravami in epigrafe al fine della loro unitaria trattazione e definizione.
II)- Preliminarmente va chiarito che la delibazione demandata al Collegio deve incentrarsi solo sul secondo dei gravami in epigrafe. Difatti, pur se compulsata dall’ordine della Sezione, l’Amministrazione ha confermato – arricchendone la componente motiva – la propria precedente negativa determinazione; atto quest’ultimo avverso il quale parte ricorrente ha riproposto sostanzialmente le medesime doglianze già inizialmente azionate. A tanto accede la improcedibilità del primo gravame e la concentrazione dello scrutinio solo in relazione al secondo atto con cui la p.a. ha definitivamente stabilizzato l’assetto degli interessi che connotano l’odierno contenzioso. III)- Il ricorso è infondato.
Giova ricordare al riguardo che in base all’art.75 del R.D.M. i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. La relativa istanza, peraltro, “può essere presentata ..... dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente”.
Emerge dunque dal contesto normativo che il provvedimento ministeriale di cui si tratta ha natura costitutiva ampiamente discrezionale a fronte del quale la posizione azionata – contrariamente all’assunto che sembra adombrato da parte ricorrente – non ha natura di diritto soggettivo ed (a fronte del quale) l’acquisizione dei pareri dei superiori gerarchici ed il riscontro dei precedenti di servizio del militare, costituiscono elementi i quali concorrono alla formazione della volontà decisionale ma non sono vincolanti ben potendo la decisione motivatamente discostarsi dai suddetti pareri, senza peraltro essere condizionata in assoluto dai precedenti di servizio, non dovendosi escludere che assuma rilevanza pregnante nella formazione della volontà sia il comportamento che ha dato luogo alla sanzione sia la personalità del militare quale venutasi a delineare successivamente all’applicazione della sanzione ed al verificarsi del fatto disciplinarmente rilevante, eventualmente anche in contrasto con il parere espresso al riguardo dai superiori.
In tale contesto deve essere rilevato che il comportamento ineccepibile del militare successivamente all’irrogazione della sanzione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la cessazione di ogni effetto della sanzione trascritta, dovendosi escludere ogni automatismo per la considerazione che la misura volta alla riabilitazione del militare con decorrenza dal momento del provvedimento favorevole, richiede la valutazione positiva della personalità e del suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano dato luogo all’applicazione della sanzione.
Muovendo da tale premessa deve osservarsi che la sanzione di cui il militare chiede la cancellazione ha preceduto di pochi mesi l’irrogazione della più severa delle punizioni disciplinari: la perdita del grado con rimozione del militare dalla compagine dell’Arma.
E se è vero che l’atto espulsivo è stato interinalmente sospeso da questa Sezione ( con provvedimento confermato dal Giudice di appello), è parimenti innegabile che la motivazione dell’ordinanza cautelare richiama a supporto la violazione del principio di gradualità sanzionatoria e cioè l’insussistenza di un rapporto di logica e razionale proporzione tra il fatto contestato (risoltosi in ogni caso in un unico episodio di assunzione di sostanza stupefacente) e la sanzione inflitta.
Rebus sic stantibus l’adito Giudice – pur nella sommaria delibazione propria del rito cautelare – non ha integralmente demolito il giudizio di disvalore reso dalla p.a., nè lo ha ritenuto viziato da travisamento dei fatti ripudiandone solamente l’eccessivo e sproporzionato rigore.
Appare dunque corretto l’iter logico seguito dall’Arma che – non potendo escludere che, anche in seguito all’eventuale accoglimento del gravame, rimanessero integri profili di responsabilità da (ri)valutare coerentemente e congruamente in sede disciplinare – ha ritenuto che l’istanza del militare non potesse essere evasa positivamente nei termini richiesti dall’art.75 del R.D.M. ostandovi un quadro dei precedenti di carriera non ancora compiutamente delineabile.
E a ribaltare tale condivisibile atteggiamento non giova al ricorrente il richiamo alla circolare del 2001 (menzionata nel preambolo dell’atto avversato) nella parte in cui ammette la cancellazione dell’annotazione disciplinare pur in pendenza di contenzioso innanzi al Giudice amministrativo. Tale direttiva difatti, sottolinea l’esigenza che tali vertenze siano vagliate caso per caso onde stabilirne possibili riflessi disciplinari: circostanza che, nel caso di specie, è in re ipsa per le considerazioni in precedenza rassegnate. Il ricorso dunque deve essere respinto mentre possono compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, così dispone:
a) riunisce per connessione i ricorsi in epigrafe;
b) dichiara improcedibile il ricorso n.196/2004;
c) respinge il ricorso n.4648/2004;
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio del 13.12.2004, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Pietro Morabito - Giudice rel.ed est.re
Dott. Elena Stanizzi - Consigliere

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