| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 18 gennaio 2005
n. 388
Pres.MASTROCOLA, Est. MORABITO
V. Nastri (Avv.ti V. De Nisco e E. Tardone) c/ Ministero
della Difesa (Avv. dello Stato) |
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Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari
– Art. 75 L. 545/86 – Cessazione degli effetti della sanzione
- Comportamento ineccepibile successivo all’irrogazione
della sanzione – E’ presupposto necessario ma non sufficiente
– Motivi - Disciplina
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Con riferimento all’art. 75 della L. 545/86
(Regolamento di Disciplina Militare), il comportamento ineccepibile
del militare successivamente all’irrogazione della sanzione
costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per
la cessazione di ogni effetto della sanzione trascritta,
dovendosi escludere ogni automatismo per la considerazione
che la misura volta alla riabilitazione del militare con
decorrenza dal momento del provvedimento favorevole, richiede
la valutazione positiva della personalità e del suo pieno
recupero in relazione alle manifestazioni negative che avevano
dato luogo all’applicazione della sanzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
sez. I^ bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sui ricorsi n.196 e n.4648 del R.G./anno
2004, proposti dal
sig. V. Nastri, rappresentato e difeso dagli avv.
V. De Nisco ed E. Nardone, presso il cui studio in Roma,
via L. Caro n.12, è elettivamente domiciliato;
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contro
(per entrambi i ricorsi)
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il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro p.t., ed il Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri, in persona del l.r. p.t., rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato;
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per l'annullamento
A) quanto al ric.n. 196/2004: della determinazione in data
14.10.2003, successivamente notificata, di reiezione dell’istanza
di cessazione degli effetti di sanzione disciplinare;
B) quanto al ric.n. 4648/2004: della determinazione in data
3.3.2004, successivamente notificata, di reiezione – di
seguito a riesame - dell’istanza indicata sub A).
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto, in relazione a ciascuno dei ricorsi, l'atto di costituzione
in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando generale
dell’Arma dei CC;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13.12.2004 la relazione
del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di
cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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Espone in fatto il militare ricorrente che,
con istanza rivolta al Comandante generale dell’Arma il
22.7.2003, ebbe a richiedere, ai sensi dell’art.75 della
legge n.545 del 1986 (recante approvazione del Regolamento
di Disciplina Militare) la cessazione di ogni effetto della
sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” inflittagli,
per “scarso impegno negli studi” il 27.3.1998.
L’istanza, una volta acquisiti i pareri di rito dei superiori
gerarchici ( e cioè quello favorevole del Comandante della
Sezione Segreteria e Personale del 2° Rgt. Allievi marescialli
e quelli contrari del Comandante della Scuola M.lli e Brigadieri
dell’Arma al tempo frequentata dal ricorrente e dell’ufficiale
generale preposto al Comando delle Scuole dell’Arma dei
CC) veniva respinta dal Comando generale dell’Arma, in quanto
il ricorrente, successivamente alla sanzione del rimprovero
dianzi richiamata, era incorso nella perdita del grado per
più gravi motivi disciplinari. Tale provvedimento destitutorio,
interinalmente sospeso nei relativi effetti dal Giudice
amministrativo, rendeva, in ogni caso – e sino alla definizione
del merito del contenzioso allo stesso relativo – precaria
la posizione di stato del richiedente e ciò anche in considerazione
del fatto che “al termine delle vertenza potrebbero insorgere
elementi di possibile rilevanza disciplinare”.
Avverso detta determinazione il ricorrente azionava il primo
degli atti introduttivi dell’odierno giudizio, lamentando
che l’amministrazione non avrebbe dovuto assegnare rilevanza
alcuna al provvedimento destitutorio e giudicare come se
lo stesso non fosse mai stato adottato; denunciava inoltre
che l’art.75 del R.D.M. non pone alcuna limitazione (diversa
da quella temporale) alle cancellazioni delle sanzioni e
che la stessa circolare del 27.4.2001, richiamata nel preambolo
dell’atto gravato, considera non ostativa alla concessione
dell’invocato beneficio la pendenza di un ricorso al T.a.r.
avverso la medesima punizione.
Nella camera di consiglio del 26.1.2004 la Sezione accoglieva
l’istanza di sospensione incidentale degli effetti dell’atto
gravato (ritenuto non adeguatamente motivato), al fine di
favorirne il riesame da parte della p.a. Tale rivalutazione
avveniva col provvedimento impugnato col secondo dei gravami
in epigrafe, con cui il Comando generale dell’Arma, disponendo
in maniera più articolata la componente motiva dell’atto,
specificava che la circolare del 2001 richiede che venga
apprezzato anche il comportamento successivo alla sanzione
da rimuovere e che la sospensione da parte del Giudice amministrativo
della successiva sanzione di stato, pur avendo comportato
la riammissione a titolo precario nel servizio, non consentiva,
in atto, una valutazione obiettiva del comportamento globale
e dei precedenti di servizio del militare.
Avverso tale ulteriore reiezione parte ricorrente ribadisce,
con la seconda domanda di giustizia, che la sua posizione
va scrutinata come se egli non fosse stato rimosso e cioè
tenendo in considerazione che è in servizio effettivo pena
la lesione evidente dei propri diritti; che egli dopo la
riammissione in servizio ha tenuto un contegno esemplare
(circostanza apprezzata dall’autorità gerarchica che ha
dato parere favorevole alla cancellazione della sanzione).
Infine ribadisce che la circolare applicata dall’Arma non
considera ostativo al beneficio la pendenza di un processo
innanzi al Giudice amministrativo avverso la stessa punizione.
L’amministrazione evocata in giudizio si è costituita per
il tramite della Difesa erariale che ha prodotto articolata
memoria mirata a confutare, punto su punto, le argomentazioni
avversarie con proposta finale di reiezione dei gravami.
All’udienza del 13.12.2004 la causa è stata trattenuta per
la relativa decisione.
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DIRITTO
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I)- Sussistono evidenti ragioni di connessione
che consentono la riunione dei gravami in epigrafe al fine
della loro unitaria trattazione e definizione.
II)- Preliminarmente va chiarito che la delibazione demandata
al Collegio deve incentrarsi solo sul secondo dei gravami
in epigrafe. Difatti, pur se compulsata dall’ordine della
Sezione, l’Amministrazione ha confermato – arricchendone
la componente motiva – la propria precedente negativa determinazione;
atto quest’ultimo avverso il quale parte ricorrente ha riproposto
sostanzialmente le medesime doglianze già inizialmente azionate.
A tanto accede la improcedibilità del primo gravame e la
concentrazione dello scrutinio solo in relazione al secondo
atto con cui la p.a. ha definitivamente stabilizzato l’assetto
degli interessi che connotano l’odierno contenzioso. III)-
Il ricorso è infondato.
Giova ricordare al riguardo che in base all’art.75 del R.D.M.
i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto
delle sanzioni trascritte nella documentazione personale.
La relativa istanza, peraltro, “può essere presentata .....
dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione
della punizione, se il militare non ha riportato, in tale
periodo, sanzioni disciplinari. Il Ministro decide entro
sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto
del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti
i precedenti di servizio del richiedente”.
Emerge dunque dal contesto normativo che il provvedimento
ministeriale di cui si tratta ha natura costitutiva ampiamente
discrezionale a fronte del quale la posizione azionata –
contrariamente all’assunto che sembra adombrato da parte
ricorrente – non ha natura di diritto soggettivo ed (a fronte
del quale) l’acquisizione dei pareri dei superiori gerarchici
ed il riscontro dei precedenti di servizio del militare,
costituiscono elementi i quali concorrono alla formazione
della volontà decisionale ma non sono vincolanti ben potendo
la decisione motivatamente discostarsi dai suddetti pareri,
senza peraltro essere condizionata in assoluto dai precedenti
di servizio, non dovendosi escludere che assuma rilevanza
pregnante nella formazione della volontà sia il comportamento
che ha dato luogo alla sanzione sia la personalità del militare
quale venutasi a delineare successivamente all’applicazione
della sanzione ed al verificarsi del fatto disciplinarmente
rilevante, eventualmente anche in contrasto con il parere
espresso al riguardo dai superiori.
In tale contesto deve essere rilevato che il comportamento
ineccepibile del militare successivamente all’irrogazione
della sanzione costituisce presupposto necessario ma non
sufficiente per la cessazione di ogni effetto della sanzione
trascritta, dovendosi escludere ogni automatismo per la
considerazione che la misura volta alla riabilitazione del
militare con decorrenza dal momento del provvedimento favorevole,
richiede la valutazione positiva della personalità e del
suo pieno recupero in relazione alle manifestazioni negative
che avevano dato luogo all’applicazione della sanzione.
Muovendo da tale premessa deve osservarsi che la sanzione
di cui il militare chiede la cancellazione ha preceduto
di pochi mesi l’irrogazione della più severa delle punizioni
disciplinari: la perdita del grado con rimozione del militare
dalla compagine dell’Arma.
E se è vero che l’atto espulsivo è stato interinalmente
sospeso da questa Sezione ( con provvedimento confermato
dal Giudice di appello), è parimenti innegabile che la motivazione
dell’ordinanza cautelare richiama a supporto la violazione
del principio di gradualità sanzionatoria e cioè l’insussistenza
di un rapporto di logica e razionale proporzione tra il
fatto contestato (risoltosi in ogni caso in un unico episodio
di assunzione di sostanza stupefacente) e la sanzione inflitta.
Rebus sic stantibus l’adito Giudice – pur nella sommaria
delibazione propria del rito cautelare – non ha integralmente
demolito il giudizio di disvalore reso dalla p.a., nè lo
ha ritenuto viziato da travisamento dei fatti ripudiandone
solamente l’eccessivo e sproporzionato rigore.
Appare dunque corretto l’iter logico seguito dall’Arma che
– non potendo escludere che, anche in seguito all’eventuale
accoglimento del gravame, rimanessero integri profili di
responsabilità da (ri)valutare coerentemente e congruamente
in sede disciplinare – ha ritenuto che l’istanza del militare
non potesse essere evasa positivamente nei termini richiesti
dall’art.75 del R.D.M. ostandovi un quadro dei precedenti
di carriera non ancora compiutamente delineabile.
E a ribaltare tale condivisibile atteggiamento non giova
al ricorrente il richiamo alla circolare del 2001 (menzionata
nel preambolo dell’atto avversato) nella parte in cui ammette
la cancellazione dell’annotazione disciplinare pur in pendenza
di contenzioso innanzi al Giudice amministrativo. Tale direttiva
difatti, sottolinea l’esigenza che tali vertenze siano vagliate
caso per caso onde stabilirne possibili riflessi disciplinari:
circostanza che, nel caso di specie, è in re ipsa per le
considerazioni in precedenza rassegnate. Il ricorso dunque
deve essere respinto mentre possono compensarsi tra le parti
le spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio sez. I^ bis, così dispone:
a) riunisce per connessione i ricorsi in epigrafe;
b) dichiara improcedibile il ricorso n.196/2004;
c) respinge il ricorso n.4648/2004;
d) compensa tra le parti le spese di giudizio.
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Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio sez. I^ bis nella Camera di Consiglio
del 13.12.2004, con l’intervento dei sigg.ri Giudici :
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Pietro Morabito - Giudice rel.ed est.re
Dott. Elena Stanizzi - Consigliere
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