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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 13 gennaio 2005 n. 4
Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore
Autoservizi Preite s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Comune di Longobardi (avv. F. Calvelli), S.A.T. Società Autolinee Tirreniche s.r.l. (avv. A. Locco).


1. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio di noleggio autobus con conducente – L. n.21 del 1992 – E’ inapplicabile.

 

2. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio di noleggio autobus con conducente – Riconducibilità tra i servizi pubblici di trasporto regionale e locale – Esclusione.

 

3. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio di noleggio autobus con conducente – Disciplina da applicare – Regolamento CE n.12/98 – Autorizzazioni – Procedura di evidenza pubblica – Non occorre.

1. Stante l’inapplicabilità della l. 15 gennaio 1992 n.21 al servizio di noleggio autobus con conducente, non rientrando esso nella nozione di “autoservizio pubblico non di linea” contenuto nell’art.1 comma 2, è inestensibile al predetto servizio la norma di cui all’art.8 comma 1 di questa legge che disciplina le modalità per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni.

 

2. Nella nozione di “servizi pubblici di trasporto regionale e locale”, prevista dall’art.1 comma 2, d.lg. 19 novembre 1997 n.422, non è riconducibile il servizio di noleggio autobus con conducente, giacché tale ultimo servizio non opera in “modo continuativo o periodico”, né è connotato normalmente da “itinerari, orari e frequenze e tariffe prestabilite” nel significato palesato dal senso letterale delle parole usate dal legislatore; pertanto, al servizio di noleggio autobus con conducente non può essere applicato l’art.18 comma 2, d.lg. n.422 del 1997.

 

3. Posto che il servizio di noleggio autobus con conducente risulta disciplinato dal Regolamento CE 11 dicembre 1997, n. 12/98, concernente “le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro”, il cui art. 2 n. 3) definisce i ”servizi occasionali” come quelli “che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e che sono, in particolare, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, non occorre per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio del predetto servizio il rispetto della procedura di evidenza pubblica, in quanto relativamente a tale Regolamento esistono precisi indici ermeneutici che sembrano recisamente supportare la conclusione più liberale per le amministrazioni locali competenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro - Sezione Seconda

 

composto dai signori magistrati:
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giovanni IANNINI – Primo Referendario
Dr. Giuseppe CHINE’ - Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 699/2000, proposto a Autoservizi Preite s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Giovanni Spataro, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,

 

CONTRO

 

il Comune di Longobardi, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Calvelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Sacchi sito in Catanzaro v. Cannoni n. 43,

 

e nei confronti di
S.A.T. Società Autolinee Tirreniche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Locco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pierino Gemelli, sito in Catanzaro v. Milelli n. 18,

 

per la l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Longobardi n. 38 del 25.02.2000, avente ad oggetto “assegnazione della licenza di esercizio del servizio noleggio autobus con conducente”;
- delle due licenze di esercizio del servizio noleggio autobus con conducente rilasciate alla controinteressata;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Longobardi n. 15 del 19.01.2000, avente ad oggetto “istituzione di n. 2 posti servizio noleggio autobus con conducente”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Longobardi n. 41 del 22.12.99, avente ad oggetto “approvazione regolamento comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente”.

 

Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente e della controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 il magistrato relatore, Referendario dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società ricorrente, avendo presentato in data 29.03.2000 istanza per il rilascio di una delle due licenze previste – in conformità alla deliberazione di Giunta comunale di Longobardi n. 15 del 19.01.2000 – per l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, ed avendo appreso in epoca successiva che l’Amministrazione comunale aveva già assegnato, al momento della presentazione della citata istanza, con delibera di Giunta n. 38 del 25.02.2000, entrambe le licenze alla controinteressata, ha impugnato – chiedendone la sospensione in via cautelare - tale ultima delibera, nonché gli atti presupposti, spiegando una pluralità di censure.
Nel dettaglio, ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 8 l. n. 21/92, 54, 82 e 85 del d. lgv. n. 285/92, 1 e 2 del D.M. 20.12.91 n. 448, 1, 5 e 18 del d. lgv. n. 422/97, 2 e 5 l.r. 23/99, nonché dei principi vigenti in materia di procedure selettive; eccesso di potere per presupposto erroneo, illogicità, perplessità, carenza assoluta di istruttoria; sviamento; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 3 e 3 bis l. n. 142/90, 3, comma 2, d. lgv. 28/93, 45, comma 1, d. lgv. 80/98,; incompetenza. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, instando, entrambe, per l’inammissibilità e l’integrale infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 482/2000 dell’8 giugno 2000, il Collegio respingeva la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza dell’8 ottobre 2004, sentiti i difensori delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di potere omettere l’esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, tenuto conto della infondatezza nel merito del proposto gravame.

 

2. Con il primo ordine di censure, la ricorrente ha nella sostanza denunciato l’illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione resistente per il rilascio alla controinteressata delle due licenze di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente. Tali licenze sono state, invero, assegnate con delibera di Giunta comunale n. 38 del 25.02.2000, in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 41 del 22.12.99.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina settoriale vigente di livello primario, ivi compresa quella di matrice comunitaria, imponeva l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle licenze comunali di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente. L’argomento troverebbe principale sostegno nella lettera: a) dell’art. 8, 1° comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo cui “La licenza per l’esercizio del servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso”; b) dell’art. 18, 2° comma, lett. a) del d. lgv. 19 novembre 1997, n. 422, secondo cui le regioni e gli enti locali, nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, garantiscono “il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all’art. 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”; c) dell’art. 5, lett. f) della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, secondo cui i comuni devono “svolgere le procedure concorsuali, per l’affidamento dei servizi di competenza”.
L’argomento, pur suggestivo, si palesa, come si evidenzierà nel prosieguo, infondato.
Osserva anzitutto il Collegio, che la vicenda sottoposta la presente vaglio giudiziale si articola nei seguenti, fondamentali, atti: a) con delibera consiliare n. 41 del 22.12.99, è stato approvato il regolamento comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente; b) tale regolamento prevede, tra l’altro, che l’istituzione del servizio di noleggio autobus con conducente, nonché le determinazioni circa il numero, tipo, le caratteristiche degli autobus da adibire a detto servizio, vengono stabiliti con deliberazione di giunta comunale (art. 2), e che l’esercizio del servizio è subordinato a licenza rilasciata dal sindaco (art. 3), sulla base dell’assegnazione effettuata dalla giunta la quale, in caso di più richiedenti, dovrà procedere sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto di specifici titoli di preferenza (art. 5); c) con delibera di giunta n. 15 del 19.01.2000, in ossequio all’art. 2 del citato regolamento comunale, venivano istituiti “due posti di servizio noleggio autobus con conducente” e si stabiliva che “le ditte interessate debbono, giusta regolamento comunale, far pervenire apposita istanza indirizzata al sindaco al fine di ottenere l’apposita licenza di esercizio”; d) con delibera di giunta n. 38 del 26.02.2000, le due licenze di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente venivano assegnate alla controinteressata, unico soggetto ad avere tempestivamente presentato rituale istanza di rilascio.
Tale essendo la sequenza degli atti ritenuti lesivi per l’interesse strumentale azionato in giudizio dalla ricorrente, la quale avrebbe voluto partecipare ad una procedura selettiva bandita dall’Amministrazione per l’assegnazione delle licenze nella specie assegnate alla controinteressata, lo scrutinio delle censure proposte non può che muovere dalla corretta individuazione della disciplina applicabile alle procedure di rilascio delle licenze di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente. Ad avviso della ricorrente, tale disciplina di livello primario dovrebbe essere individuata, per ciò che concerne le fonti statali, nella legge n. 21/92 e nel d. lgv. n. 422/97, per quanto riguarda le fonti regionali, nella l.r. n. 23/99.
Il Collegio non può condividere integralmente tale assunto.
Ed invero, un’attenta indagine ermeneutica sembra smentire la conclusione che nel fuoco della legge n. 21/98 e del d. lgv. n. 422/97 rientrino le licenze per l’esercizio dei servizi di noleggio autobus con conducente.
Prendendo le mosse dall’art. 1 della legge n. 21/92, deve essere evidenziato come il primo comma contiene una definizione degli “autoservizi pubblici non di linea”, mentre il secondo capoverso specifica che costituiscono autoservizi pubblici non di linea, tra l’altro, “il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale”. Poiché la norma si riferisce al servizio di noleggio “con conducente e autovettura”, già sul piano letterale appare impossibile estenderne l’ambito applicativo anche ai servizi di noleggio con conducente e autobus.
Tale conclusione è quella correttamente esplicitata nella Circolare interpretativa n. 49/93 dell’Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione resa in concomitanza dell’entrata in vigore dell’art. 85 del nuovo codice della strada (d. lgv. n. 285/92), ed allegata alla memoria difensiva della controinteressata. Quivi si evidenzia che, da un lato, la norma codicistica ammette che gli autobus possano essere utilizzati per effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto persone, dall’altro si limita a riconoscere che tale servizio “è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia”. Di talché, mentre tale richiamo può intendersi riferito alla legge n. 21/92 per ciò che riguarda il servizio di noleggio effettuato con autovetture, motocarrozzette e veicoli a trazione animale, identica conclusione non può essere raggiunta con riferimento a quello effettuato con autobus.
Si impone, pertanto, la prima conclusione che l’inapplicabilità della legge n. 21/92 al servizio di noleggio autobus con conducente, non rientrante nella nozione relazionale di “autoservizio pubblico non di linea” contenuto nell’art. 1, 2° comma, rende inestensibile al predetto servizio la norma di cui all’art. 8, 1° comma.
Estendendo l’esame esegetico al d. lgv. n. 422/97, non può non evidenziarsi come l’art. 1, 1° comma traccia i confini dell’intervento legislativo con riferimento alla individuazione delle funzioni e dei compiti “che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale”, mentre il successivo capoverso ha cura di stabilire che “sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale”.
Anche in tal caso, non può che prendersi atto della impossibilità di ricondurre alla nozione legislativa di “servizi pubblici di trasporto regionale e locale” del servizio di noleggio autobus con conducente, giacché tale ultimo servizio (che si traduce in un’attività privata, sottoposta a semplice autorizzazione comunale: v. T.A.R. Umbria, 30 luglio 2001, n. 413) non opera in “modo continuativo o periodico”, né è connotato normalmente da “itinerari, orari e frequenze e tariffe prestabilite” nel significato palesato dal senso letterale delle parole usate dal legislatore.
Ne consegue, l’inconferenza del richiamo della ricorrente all’art. 18, 2° comma, del d. lgv. n. 422/97, che non può, per le ragioni surriferite, essere applicato al servizio di noleggio autobus con conducente.
Tale ultimo servizio – come correttamente evidenziato nelle difese dell’Amministrazione e della controinteressata, risulta, viceversa, disciplinato dal Regolamento CE 11 dicembre 1997, n. 12/98, concernente “le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro”, il cui art. 2 n. 3) definisce i ”servizi occasionali” come quelli “che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e che sono, in particolare, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Essi non perdono il carattere di servizi occasionali per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza”.
Ricondotti alla nozione normativa di “servizi occasionali” i servizi di noleggio autobus con conducente, per quanto quivi rileva, è possibile rinvenire nel testo regolamentare indici ermeneutici contrari alla tesi sostenuta dalla ricorrente, giacché l’art. 4, 2° comma, si limita a richiamare le “procedure per le gare d’appalto” disciplinate nei singoli Stati membri esclusivamente per i “servizi regolari” e non per quelli occasionali. Dalle superiori considerazioni è possibile desumere le seguenti, rilevanti, ulteriori conclusioni: i servizi di noleggio autobus con conducente non rientrano nel fuoco delle disposizioni richiamate dalla ricorrente, ma in quelle contenute nel Regolamento CE n. 12/98; da tale Regolamento non possono trarsi indicazioni precise nel senso della obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione delle relative autorizzazioni di esercizio, anzi esistono precisi indici ermeneutici che sembrano recisamente supportare la conclusione più liberale per le amministrazioni locali competenti. Nessuna indicazione, nel senso asserito dalla ricorrente, è poi possibile trarre dall’art. 5, 1° comma, lett. f) della l.r. n. 23/99, giacché tale norma è dedicata ai soli “servizi di linea urbani ed interurbani di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c) punti c1) e c2)”, tra i quali non possono farsi rientrare i servizi di noleggio autobus con conducente.
Risulta, infine, senz’altro applicabile ai servizi di noleggio autobus con conducente l’art. 28, lett. c) della l.r. n. 23/99, che, però, si limita a sopprimere le precedenti competenze amministrative regionali relative all’approvazione dei regolamenti comunali inerenti “il servizio di noleggio con conducente mediante autobus”.
Dal quadro normativo sopra esplicitato emerge, quindi, l’inconferenza dei riferimenti legislativi usati dalla ricorrente per denunciare l’illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione per l’assegnazione delle licenze alla controinteressata, non rinvenendosi norma alcuna che imponeva lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica.
Ne discende l’infondatezza del primo ordine di censure.

 

3. Del pari infondata appare la censura con cui la ricorrente, richiamando le medesime disposizioni legislative, ha denunciato l’illegittimità del procedimento seguito per l’assegnazione delle due licenze di esercizio alla controinteressata, nella parte in cui è stata omessa la fissazione di un termine per la presentazione delle domande delle imprese interessate con la deliberazione di giunta n. 15 del 19.01.2000, che ha istituito i due posti di noleggio autobus con conducente. In altri termini, in applicazione dell’art. 5 del regolamento comunale, che prevede, in caso di pluralità di istanze, la redazione di apposita graduatoria, l’Amministrazione avrebbe dovuto stabilire un termine di presentazione delle istanze medesime e non avrebbe potuto concludere l’iter procedurale dopo poco più di trenta giorni dalla data di adozione della delibera n. 15/2000.
Osserva in merito il Collegio che: a) l’art. 5 del regolamento comunale si limita a stabilire che “nel caso di più richiedenti, l’assegnazione avrà luogo sulla base di apposita graduatoria predisposta, previa comparazione delle istanze”, senza fissare alcun termine per tale presentazione; b) la delibera di giunta n. 15 del 19.01.2000 istitutiva dei due posti “servizio noleggio autobus con conducente”, non ha previsto alcun termine di presentazione delle istanze, essendosi limitata a “dare atto che le ditte interessate debbono, giusta regolamento comunale, far pervenire apposita istanza indirizzata al sindaco al fine di ottenere l’apposita licenza dei esercizio”; c) la delibera di giunta di assegnazione di entrambe le licenze alla controinteressata è stata adottata il 25.02.2000, sul presupposto, non contestato, che trattavasi dell’unica istanza fino a quel momento pervenuta all’Amministrazione; d) l’istanza di rilascio della ricorrente risulta presentata in epoca successiva, ed esattamente in data 29.03.2000.
Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione anche sul punto sfugge alle censure proposte dalla ricorrente, la quale non può dolersi, nel silenzio della lettera della legge e del regolamento comunale, della mancata fissazione di un termine per la presentazione delle istanze. Ed invero, non sussistendo alcun obbligo di espletare una procedura di evidenza pubblica, ma soltanto di selezionare comparativamente le eventuali istanze pervenute, né essendoci un termine minimo di durata per l’istruttoria sulle istanze medesime (ma essendo certamente applicabile il termine massimo previsto dall’art. 3, 3° comma, l. n. 241/90), l’Amministrazione non è incorsa nel vizio denunciato concludendo tempestivamente il procedimento apertosi in virtù della presentazione della sola istanza della controinteressata.
La ricorrente avrebbe potuto certamente dolersi dell’operato dell’Amministrazione ove, presentata l’istanza prima della conclusione del procedimento, quest’ultima non fosse stata oggetto di valutazione comparativa. Ma ciò non è nella specie avvenuto, giacché l’istanza della ricorrente è stata presentata dopo più di un mese dalla data di adozione della delibera n. 38/2000 di conclusione del procedimento.

 

4. Analogamente infondata si palesa l’ultima censura proposta, con cui è stata denunciata l’illegittimità delle licenze di esercizio rilasciate alla controinteressata, tenuto conto della incompetenza in materia del sindaco ai sensi dell’art. 45, 1° comma, del d. lgv. n. 80/98. La competenza sindacale è difatti nella specie espressamente prevista dall’art. 7 del regolamento comunale in relazione all’art. 36, 2 comma, della legge n. 142/90, applicabile ratione temporis (v. C.d.S., sez. V, 18 novembre 2002, n. 6370).

 

5. L’infondatezza di tutte le censure proposte impone il rigetto integrale del proposto gravame.

 

6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe. Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2004.

 

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2005

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