| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 13 gennaio
2005 n. 4
Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore
Autoservizi Preite s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Comune di
Longobardi (avv. F. Calvelli), S.A.T. Società Autolinee
Tirreniche s.r.l. (avv. A. Locco). |
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1. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio
di noleggio autobus con conducente – L. n.21 del 1992 –
E’ inapplicabile.
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2. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio
di noleggio autobus con conducente – Riconducibilità tra
i servizi pubblici di trasporto regionale e locale – Esclusione.
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3. Trasporti – Trasporti pubblici – Servizio
di noleggio autobus con conducente – Disciplina da applicare
– Regolamento CE n.12/98 – Autorizzazioni – Procedura di
evidenza pubblica – Non occorre.
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1. Stante l’inapplicabilità della l. 15 gennaio
1992 n.21 al servizio di noleggio autobus con conducente,
non rientrando esso nella nozione di “autoservizio pubblico
non di linea” contenuto nell’art.1 comma 2, è inestensibile
al predetto servizio la norma di cui all’art.8 comma 1 di
questa legge che disciplina le modalità per il rilascio
delle licenze ed autorizzazioni.
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2. Nella nozione di “servizi pubblici di
trasporto regionale e locale”, prevista dall’art.1 comma
2, d.lg. 19 novembre 1997 n.422, non è riconducibile il
servizio di noleggio autobus con conducente, giacché tale
ultimo servizio non opera in “modo continuativo o periodico”,
né è connotato normalmente da “itinerari, orari e frequenze
e tariffe prestabilite” nel significato palesato dal senso
letterale delle parole usate dal legislatore; pertanto,
al servizio di noleggio autobus con conducente non può essere
applicato l’art.18 comma 2, d.lg. n.422 del 1997.
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3. Posto che il servizio di noleggio autobus
con conducente risulta disciplinato dal Regolamento CE 11
dicembre 1997, n. 12/98, concernente “le condizioni per
l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali
su strada di persone in uno Stato membro”, il cui art. 2
n. 3) definisce i ”servizi occasionali” come quelli “che
non rientrano né nella definizione di servizi regolari,
né nella definizione di servizi regolari specializzati e
che sono, in particolare, caratterizzati dal fatto che trasportano
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del
vettore stesso, non occorre per l’assegnazione delle autorizzazioni
di esercizio del predetto servizio il rispetto della procedura
di evidenza pubblica, in quanto relativamente a tale Regolamento
esistono precisi indici ermeneutici che sembrano recisamente
supportare la conclusione più liberale per le amministrazioni
locali competenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Catanzaro - Sezione Seconda
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composto dai signori magistrati:
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giovanni IANNINI – Primo Referendario
Dr. Giuseppe CHINE’ - Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 699/2000, proposto a Autoservizi
Preite s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Giovanni
Spataro, domiciliata, in assenza di domicilio eletto in
Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,
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CONTRO
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il Comune di Longobardi, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Calvelli, elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Francesco Sacchi sito in Catanzaro v. Cannoni
n. 43,
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e nei confronti di
S.A.T. Società Autolinee Tirreniche S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Alfonso Locco, elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Pierino Gemelli, sito in Catanzaro v.
Milelli n. 18,
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per la l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale di Longobardi
n. 38 del 25.02.2000, avente ad oggetto “assegnazione della
licenza di esercizio del servizio noleggio autobus con conducente”;
- delle due licenze di esercizio del servizio noleggio autobus
con conducente rilasciate alla controinteressata;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Longobardi
n. 15 del 19.01.2000, avente ad oggetto “istituzione di
n. 2 posti servizio noleggio autobus con conducente”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Longobardi
n. 41 del 22.12.99, avente ad oggetto “approvazione regolamento
comunale per il servizio di noleggio autobus con conducente”.
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Visto il ricorso introduttivo con i relativi
allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente
e della controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 il magistrato
relatore, Referendario dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società ricorrente, avendo presentato
in data 29.03.2000 istanza per il rilascio di una delle
due licenze previste – in conformità alla deliberazione
di Giunta comunale di Longobardi n. 15 del 19.01.2000 –
per l’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente,
ed avendo appreso in epoca successiva che l’Amministrazione
comunale aveva già assegnato, al momento della presentazione
della citata istanza, con delibera di Giunta n. 38 del 25.02.2000,
entrambe le licenze alla controinteressata, ha impugnato
– chiedendone la sospensione in via cautelare - tale ultima
delibera, nonché gli atti presupposti, spiegando una pluralità
di censure.
Nel dettaglio, ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1, 3, 5 e 8 l. n. 21/92, 54, 82 e 85 del d.
lgv. n. 285/92, 1 e 2 del D.M. 20.12.91 n. 448, 1, 5 e 18
del d. lgv. n. 422/97, 2 e 5 l.r. 23/99, nonché dei principi
vigenti in materia di procedure selettive; eccesso di potere
per presupposto erroneo, illogicità, perplessità, carenza
assoluta di istruttoria; sviamento; 2) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 51, commi 3 e 3 bis l. n. 142/90,
3, comma 2, d. lgv. 28/93, 45, comma 1, d. lgv. 80/98,;
incompetenza. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione
intimata e la controinteressata, instando, entrambe, per
l’inammissibilità e l’integrale infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 482/2000 dell’8 giugno 2000, il Collegio
respingeva la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti
impugnati.
All’udienza dell’8 ottobre 2004, sentiti i difensori delle
parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di
potere omettere l’esame delle eccezioni di rito sollevate
dalla difesa dell’Amministrazione resistente e della controinteressata,
tenuto conto della infondatezza nel merito del proposto
gravame.
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2. Con il primo ordine di censure, la ricorrente
ha nella sostanza denunciato l’illegittimità della procedura
seguita dall’Amministrazione resistente per il rilascio
alla controinteressata delle due licenze di esercizio del
servizio di noleggio autobus con conducente. Tali licenze
sono state, invero, assegnate con delibera di Giunta comunale
n. 38 del 25.02.2000, in ossequio alle disposizioni contenute
nel Regolamento comunale approvato con delibera consiliare
n. 41 del 22.12.99.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina
settoriale vigente di livello primario, ivi compresa quella
di matrice comunitaria, imponeva l’espletamento di una procedura
ad evidenza pubblica per il rilascio delle licenze comunali
di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente.
L’argomento troverebbe principale sostegno nella lettera:
a) dell’art. 8, 1° comma, della legge 15 gennaio 1992, n.
21, secondo cui “La licenza per l’esercizio del servizio
taxi e l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con
conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali,
attraverso bando di pubblico concorso”; b) dell’art. 18,
2° comma, lett. a) del d. lgv. 19 novembre 1997, n. 422,
secondo cui le regioni e gli enti locali, nel settore dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, garantiscono
“il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del
gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto
di servizio di cui all’art. 19 e in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”;
c) dell’art. 5, lett. f) della legge regionale 7 agosto
1999, n. 23, secondo cui i comuni devono “svolgere le procedure
concorsuali, per l’affidamento dei servizi di competenza”.
L’argomento, pur suggestivo, si palesa, come si evidenzierà
nel prosieguo, infondato.
Osserva anzitutto il Collegio, che la vicenda sottoposta
la presente vaglio giudiziale si articola nei seguenti,
fondamentali, atti: a) con delibera consiliare n. 41 del
22.12.99, è stato approvato il regolamento comunale per
il servizio di noleggio autobus con conducente; b) tale
regolamento prevede, tra l’altro, che l’istituzione del
servizio di noleggio autobus con conducente, nonché le determinazioni
circa il numero, tipo, le caratteristiche degli autobus
da adibire a detto servizio, vengono stabiliti con deliberazione
di giunta comunale (art. 2), e che l’esercizio del servizio
è subordinato a licenza rilasciata dal sindaco (art. 3),
sulla base dell’assegnazione effettuata dalla giunta la
quale, in caso di più richiedenti, dovrà procedere sulla
base di una graduatoria predisposta tenendo conto di specifici
titoli di preferenza (art. 5); c) con delibera di giunta
n. 15 del 19.01.2000, in ossequio all’art. 2 del citato
regolamento comunale, venivano istituiti “due posti di servizio
noleggio autobus con conducente” e si stabiliva che “le
ditte interessate debbono, giusta regolamento comunale,
far pervenire apposita istanza indirizzata al sindaco al
fine di ottenere l’apposita licenza di esercizio”; d) con
delibera di giunta n. 38 del 26.02.2000, le due licenze
di esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
venivano assegnate alla controinteressata, unico soggetto
ad avere tempestivamente presentato rituale istanza di rilascio.
Tale essendo la sequenza degli atti ritenuti lesivi per
l’interesse strumentale azionato in giudizio dalla ricorrente,
la quale avrebbe voluto partecipare ad una procedura selettiva
bandita dall’Amministrazione per l’assegnazione delle licenze
nella specie assegnate alla controinteressata, lo scrutinio
delle censure proposte non può che muovere dalla corretta
individuazione della disciplina applicabile alle procedure
di rilascio delle licenze di esercizio del servizio di noleggio
autobus con conducente. Ad avviso della ricorrente, tale
disciplina di livello primario dovrebbe essere individuata,
per ciò che concerne le fonti statali, nella legge n. 21/92
e nel d. lgv. n. 422/97, per quanto riguarda le fonti regionali,
nella l.r. n. 23/99.
Il Collegio non può condividere integralmente tale assunto.
Ed invero, un’attenta indagine ermeneutica sembra smentire
la conclusione che nel fuoco della legge n. 21/98 e del
d. lgv. n. 422/97 rientrino le licenze per l’esercizio dei
servizi di noleggio autobus con conducente.
Prendendo le mosse dall’art. 1 della legge n. 21/92, deve
essere evidenziato come il primo comma contiene una definizione
degli “autoservizi pubblici non di linea”, mentre il secondo
capoverso specifica che costituiscono autoservizi pubblici
non di linea, tra l’altro, “il servizio di noleggio con
conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli
a trazione animale”. Poiché la norma si riferisce al servizio
di noleggio “con conducente e autovettura”, già sul piano
letterale appare impossibile estenderne l’ambito applicativo
anche ai servizi di noleggio con conducente e autobus.
Tale conclusione è quella correttamente esplicitata nella
Circolare interpretativa n. 49/93 dell’Associazione Nazionale
Autoservizi in Concessione resa in concomitanza dell’entrata
in vigore dell’art. 85 del nuovo codice della strada (d.
lgv. n. 285/92), ed allegata alla memoria difensiva della
controinteressata. Quivi si evidenzia che, da un lato, la
norma codicistica ammette che gli autobus possano essere
utilizzati per effettuare il servizio di noleggio con conducente
per trasporto persone, dall’altro si limita a riconoscere
che tale servizio “è disciplinato dalle leggi specifiche
che regolano la materia”. Di talché, mentre tale richiamo
può intendersi riferito alla legge n. 21/92 per ciò che
riguarda il servizio di noleggio effettuato con autovetture,
motocarrozzette e veicoli a trazione animale, identica conclusione
non può essere raggiunta con riferimento a quello effettuato
con autobus.
Si impone, pertanto, la prima conclusione che l’inapplicabilità
della legge n. 21/92 al servizio di noleggio autobus con
conducente, non rientrante nella nozione relazionale di
“autoservizio pubblico non di linea” contenuto nell’art.
1, 2° comma, rende inestensibile al predetto servizio la
norma di cui all’art. 8, 1° comma.
Estendendo l’esame esegetico al d. lgv. n. 422/97, non può
non evidenziarsi come l’art. 1, 1° comma traccia i confini
dell’intervento legislativo con riferimento alla individuazione
delle funzioni e dei compiti “che sono conferiti alle regioni
ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto
di interesse regionale e locale”, mentre il successivo capoverso
ha cura di stabilire che “sono servizi pubblici di trasporto
regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci,
che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente
individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’insieme
dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo
o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite,
ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale”.
Anche in tal caso, non può che prendersi atto della impossibilità
di ricondurre alla nozione legislativa di “servizi pubblici
di trasporto regionale e locale” del servizio di noleggio
autobus con conducente, giacché tale ultimo servizio (che
si traduce in un’attività privata, sottoposta a semplice
autorizzazione comunale: v. T.A.R. Umbria, 30 luglio 2001,
n. 413) non opera in “modo continuativo o periodico”, né
è connotato normalmente da “itinerari, orari e frequenze
e tariffe prestabilite” nel significato palesato dal senso
letterale delle parole usate dal legislatore.
Ne consegue, l’inconferenza del richiamo della ricorrente
all’art. 18, 2° comma, del d. lgv. n. 422/97, che non può,
per le ragioni surriferite, essere applicato al servizio
di noleggio autobus con conducente.
Tale ultimo servizio – come correttamente evidenziato nelle
difese dell’Amministrazione e della controinteressata, risulta,
viceversa, disciplinato dal Regolamento CE 11 dicembre 1997,
n. 12/98, concernente “le condizioni per l’ammissione dei
vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di
persone in uno Stato membro”, il cui art. 2 n. 3) definisce
i ”servizi occasionali” come quelli “che non rientrano né
nella definizione di servizi regolari, né nella definizione
di servizi regolari specializzati e che sono, in particolare,
caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti
su iniziativa di un committente o del vettore stesso. Essi
non perdono il carattere di servizi occasionali per il fatto
di essere effettuati con una certa frequenza”.
Ricondotti alla nozione normativa di “servizi occasionali”
i servizi di noleggio autobus con conducente, per quanto
quivi rileva, è possibile rinvenire nel testo regolamentare
indici ermeneutici contrari alla tesi sostenuta dalla ricorrente,
giacché l’art. 4, 2° comma, si limita a richiamare le “procedure
per le gare d’appalto” disciplinate nei singoli Stati membri
esclusivamente per i “servizi regolari” e non per quelli
occasionali. Dalle superiori considerazioni è possibile
desumere le seguenti, rilevanti, ulteriori conclusioni:
i servizi di noleggio autobus con conducente non rientrano
nel fuoco delle disposizioni richiamate dalla ricorrente,
ma in quelle contenute nel Regolamento CE n. 12/98; da tale
Regolamento non possono trarsi indicazioni precise nel senso
della obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica
per l’assegnazione delle relative autorizzazioni di esercizio,
anzi esistono precisi indici ermeneutici che sembrano recisamente
supportare la conclusione più liberale per le amministrazioni
locali competenti. Nessuna indicazione, nel senso asserito
dalla ricorrente, è poi possibile trarre dall’art. 5, 1°
comma, lett. f) della l.r. n. 23/99, giacché tale norma
è dedicata ai soli “servizi di linea urbani ed interurbani
di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c) punti c1)
e c2)”, tra i quali non possono farsi rientrare i servizi
di noleggio autobus con conducente.
Risulta, infine, senz’altro applicabile ai servizi di noleggio
autobus con conducente l’art. 28, lett. c) della l.r. n.
23/99, che, però, si limita a sopprimere le precedenti competenze
amministrative regionali relative all’approvazione dei regolamenti
comunali inerenti “il servizio di noleggio con conducente
mediante autobus”.
Dal quadro normativo sopra esplicitato emerge, quindi, l’inconferenza
dei riferimenti legislativi usati dalla ricorrente per denunciare
l’illegittimità della procedura seguita dall’Amministrazione
per l’assegnazione delle licenze alla controinteressata,
non rinvenendosi norma alcuna che imponeva lo svolgimento
di una procedura di evidenza pubblica.
Ne discende l’infondatezza del primo ordine di censure.
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3. Del pari infondata appare la censura con
cui la ricorrente, richiamando le medesime disposizioni
legislative, ha denunciato l’illegittimità del procedimento
seguito per l’assegnazione delle due licenze di esercizio
alla controinteressata, nella parte in cui è stata omessa
la fissazione di un termine per la presentazione delle domande
delle imprese interessate con la deliberazione di giunta
n. 15 del 19.01.2000, che ha istituito i due posti di noleggio
autobus con conducente. In altri termini, in applicazione
dell’art. 5 del regolamento comunale, che prevede, in caso
di pluralità di istanze, la redazione di apposita graduatoria,
l’Amministrazione avrebbe dovuto stabilire un termine di
presentazione delle istanze medesime e non avrebbe potuto
concludere l’iter procedurale dopo poco più di trenta giorni
dalla data di adozione della delibera n. 15/2000.
Osserva in merito il Collegio che: a) l’art. 5 del regolamento
comunale si limita a stabilire che “nel caso di più richiedenti,
l’assegnazione avrà luogo sulla base di apposita graduatoria
predisposta, previa comparazione delle istanze”, senza fissare
alcun termine per tale presentazione; b) la delibera di
giunta n. 15 del 19.01.2000 istitutiva dei due posti “servizio
noleggio autobus con conducente”, non ha previsto alcun
termine di presentazione delle istanze, essendosi limitata
a “dare atto che le ditte interessate debbono, giusta regolamento
comunale, far pervenire apposita istanza indirizzata al
sindaco al fine di ottenere l’apposita licenza dei esercizio”;
c) la delibera di giunta di assegnazione di entrambe le
licenze alla controinteressata è stata adottata il 25.02.2000,
sul presupposto, non contestato, che trattavasi dell’unica
istanza fino a quel momento pervenuta all’Amministrazione;
d) l’istanza di rilascio della ricorrente risulta presentata
in epoca successiva, ed esattamente in data 29.03.2000.
Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione anche sul
punto sfugge alle censure proposte dalla ricorrente, la
quale non può dolersi, nel silenzio della lettera della
legge e del regolamento comunale, della mancata fissazione
di un termine per la presentazione delle istanze. Ed invero,
non sussistendo alcun obbligo di espletare una procedura
di evidenza pubblica, ma soltanto di selezionare comparativamente
le eventuali istanze pervenute, né essendoci un termine
minimo di durata per l’istruttoria sulle istanze medesime
(ma essendo certamente applicabile il termine massimo previsto
dall’art. 3, 3° comma, l. n. 241/90), l’Amministrazione
non è incorsa nel vizio denunciato concludendo tempestivamente
il procedimento apertosi in virtù della presentazione della
sola istanza della controinteressata.
La ricorrente avrebbe potuto certamente dolersi dell’operato
dell’Amministrazione ove, presentata l’istanza prima della
conclusione del procedimento, quest’ultima non fosse stata
oggetto di valutazione comparativa. Ma ciò non è nella specie
avvenuto, giacché l’istanza della ricorrente è stata presentata
dopo più di un mese dalla data di adozione della delibera
n. 38/2000 di conclusione del procedimento.
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4. Analogamente infondata si palesa l’ultima
censura proposta, con cui è stata denunciata l’illegittimità
delle licenze di esercizio rilasciate alla controinteressata,
tenuto conto della incompetenza in materia del sindaco ai
sensi dell’art. 45, 1° comma, del d. lgv. n. 80/98. La competenza
sindacale è difatti nella specie espressamente prevista
dall’art. 7 del regolamento comunale in relazione all’art.
36, 2 comma, della legge n. 142/90, applicabile ratione
temporis (v. C.d.S., sez. V, 18 novembre 2002, n. 6370).
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5. L’infondatezza di tutte le censure proposte
impone il rigetto integrale del proposto gravame.
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6. Sussistono comunque giusti motivi per
compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso
in epigrafe. Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8
ottobre 2004.
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Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2005
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