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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 5 gennaio 2005 n. 7
Gennaro Ferrari – Presidente, Roberto M. Bucchi - Estensore
Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù e altri (avv. R. Gargano) c. Banca d’Italia (avv. S. Ceci, M. Mancini), Consob (avv. P. Laterza, E. Di Lazzaro, D. Speditati), Ministero Economia e Finanze (Avv. Stato).


1. Giurisdizione e competenza – Regolamento di giurisdizione – Art.367 comma 1, c.p.c. – Ipotesi di prosecuzione del giudizio – Tribunale adito che ritenga manifestamente fondato il regolamento di giurisdizione – Va inclusa.

 

2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare – Violazione – Azione risarcitoria dei risparmiatori contro la Banca d’Italia e la Consob – Giudizio – Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

1. Nel caso in cui sia stato proposto un regolamento di giurisdizione, un’interpretazione estensiva dell’art.367 comma 1, c.p.c., permette di includere tra le ipotesi di prosecuzione del giudizio -oltre a quelle di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza- anche quella in cui il Tribunale adito ritenga manifestamente fondato il regolamento di giurisdizione, nel senso quindi del proprio difetto di giurisdizione, consentendo in tal modo una pronuncia immediata su tale questione preliminare che definisca il giudizio, senza attendere l’esito -ritenuto scontato- del regolamento di giurisdizione.

 

2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il giudizio avente ad oggetto la mera pretesa al risarcimento del danno da parte di risparmiatori nei confronti della Banca d’Italia e della Consob per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare, in quanto non vede coinvolte le Amministrazioni resistenti come “autorità”.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2100 del 2001, proposto da:
PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU’ in persona del suo legale rappresentante p. t. Padre Filippo Jappelli; ISTITUTO DI CAGNO ABBRESCIA, in persona del suo procuratore generale p.t. Padre Sciortino Attilio, anche per conto della COMUNITA’ DEI PADRI GESUITI DI BARI, CASA RELIGIOSA “CONVITTO PONTANO” DELLA COMPAGNIA DI GESU’ in persona del suo legale rappresentante p. t. Padre Guadagno Tommaso; ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE UMANE E RELIGIOSE in persona del suo amministratore straordinario Fr. Ingrao Benedetto, ed ove occorra, il Padre Sciortino Attilio, procuratore generale del legale rappresentante P. Nicola Barbosio dell’ENTE PROVINCIA DI SICILIA DELLA COMPAGNIA DI GESU’; COMUNITA’ SANT’IGNAZIO DEI PADRI GESUITI DEL COLLEGIO SANT’IGNAZIO DELLA COMPAGNIA DI GESU’, in persona del legale rappresentante p. t. Fr. Ingrao Benedetto; PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE in persona del suo legale rappresentante p. t. Padre Adolfo Russo; tutti elettivamente domiciliati in Bari alla via Principe Amedeo n. 190, presso e nello studio dell’avv. Raffaele Gargano, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso.

 

CONTRO

 

BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto pubblico, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p. t. dott. Vincenzo Desario, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Ceci e Marco Mancini dell’Avvocatura della Banca medesima, elettivamente domiciliata presso la propria filiale di Bari, Corso Cavour n. 4, come da mandato in calce all’atto di costituzione;

 

E NEI CONFRONTI DI
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB), in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’avv. Paolo Laterza del Foro di Bari – presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari piazza Umberto n. 54, nonché dagli avvocati Emanuela Di Lazzaro e Deborah Speditati, entrambe del Foro di Roma – elenco speciale Consob - giusta procura speciale rilasciata con separato atto allegata all’atto di costituzione;

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso “ope legis” dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliato in via Melo n.97;

 

per l’accertamento
della responsabilità della Consob e della Banca d’Italia per il comportamento colposamente, ed ove occorra, dolosamente omissivo dei propri funzionari siccome preposti alle attività di vigilanza e controllo sull’Istituto di Credito Commerciale Tirreno, in quanto partecipato in maggioranza dalle società del Gruppo Bovino; nonché per avere indebitamente autorizzato l’attività d’intermediazione mobiliare in senso ampio, con sollecitazione di pubblico risparmio, svolta dalla Società Holding Europea d’Investimenti S.p.a., SAIF S.p.a. e Parfim, comportamento casualmente incidente sul prodursi dei danni patiti dagli attori nelle operazioni finanziarie per cui è causa;

 

nonché per la condanna
degli Organi di controllo citati, in relazione ai singoli gradi di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, nella misura pari alla perdita del controvalore dei titoli da ciascun Istituto posseduti, come ammessi al passivo dei fallimenti Holding Europea di Investimenti e Saif s.r.l., nonché per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalle azioni revocatorie intraprese dai rispettivi fallimenti, e comunque nella misura che meglio sarà accertata e specificata in corso di causa o che comunque il Tribunale riterrà di liquidare.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia, della Consob e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Gargano per i ricorrenti, l’avv. Frisullo, in sostituzuine degli avvocati Ceci e Mancini, per la Banca d’Italia, l’avv. Laterza per la CONSOB e l’avv. Sisto dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’economia e delle Finanze.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1) Con atto notificato a mezzo posta il 15 novembre 2001 e depositato il successivo 4 dicembre, i ricorrenti in epigrafe elencati, proponevano azione di accertamento di responsabilità nei confronti della Banca d’Italia e della Consob e, per l’effetto, di condanna al risarcimento dei danni patiti.
2) Esponevano di avere sottoscritto, ciascuno per diversi importi, prestiti obbligazionari indetti dalla Holding Europea di Investimenti S.p.a., capogruppo di un complesso di società, tutte controllate dal sig. Alfredo Buonvino, operatore nel settore della finanza.
Inoltre l’Istituto Pontano sottoscriveva un’operazione di acquisto di titoli pronti contro termine con la SAIF (Società di Analisi ed Investimenti Finanziari) società iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/93 e dunque direttamente controllata dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia.
I rappresentanti degli Istituti religiosi effettuavano tali operazioni confidando nella presenza nel gruppo di un istituto di credito quale il Credito Commerciale Tirreno, mentre la SAIF veniva indicata come società iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/93.
La Holding citata però non corrispondeva il corrispettivo delle cedole alla scadenza del 1996 e veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari del 18.11.1996.
Venivano altresì dichiarate fallite la SAIF, in data 26.11.96 ed ancora tutte le società del gruppo tra cui la PARFIN e la LIGHTOVER.
Il Credito Commerciale veniva posto in liquidazione coatta e successivamente ceduto alla Credem, con esclusione dell’accollo delle obbligazioni a carico dei creditori facenti capo al Buonvino.
In concreto gli Istituti e gli Enti ricorrenti non solo perdevano ogni possibilità di recupero, ma venivano sottoposti dalla curatela fallimentare ad azioni revocatorie per il recupero di somme, corrisposte dalle società fallite a titolo di pagamento di cedole e di esecuzione in scadenza dei pronti o di cedole sulle obbligazioni, versate nell’anno precedente ai rispettivi fallimenti.
I ricorrenti chiedevano ed ottenevano l’ammissione al passivo del fallimento.
3) Quanto sopra premesso, i ricorrenti, ritenuta sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo n. 80/98 come riformulato dalla L. n. 205/2000, chiedevano all’adito Tribunale di accertare la responsabilità della Banca d’Italia e della CONSOB per violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo come previsti dal D.L.vo n. 385/93 e dalla L. n. 1/1991, configurante condotta gravemente colposa, casualmente incidente sulle posizioni giuridiche degli investitori ricorrenti, assimilabili a quelle di diritto soggettivo.
4) Con atto depositato il 28 gennaio 2002 si costituiva in giudizio la Banca d’Italia la quale con memoria del 3 dicembre 2004 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
5) Con atto depositato il 26 settembre 2002 si costituiva in giudizio la CONSOB eccependo anch’essa, con memoria del 31 gennaio 2003 il difetto di giurisdizione.
6) Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7) Successivamente la CONSOB depositava, ai sensi dell’art. 367 C.P.C, copia del regolamento di giurisdizione proposto a norma dell’art. 41 C.P.C.
8) In via preliminare, il Tribunale rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
9) Il Collegio preso atto del regolamento di giurisdizione proposto dalla CONSOB e depositato in copia nella segreteria di questo Tribunale, ritiene di non dover sospendere il giudizio e di dichiarare immediatamente il proprio difetto di giurisdizione.
Infatti l’art. 367 1° comma C.P.C. dispone che “Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41 primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza”.
La sospensione del giudizio quindi non avviene automaticamente ma solo per effetto dell’ordinanza del giudice, emessa a seguito della valutazione circa la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza del regolamento di giurisdizione.
In tali casi infatti il giudice non sospende il giudizio ma lo prosegue confidando sulla ininfluenza che su questo avrà la pronuncia della Suprema Corte (di inammissibilità o di rigetto del regolamento).
Tuttavia ritiene il Collegio che una interpretazione estensiva della norma richiamata possa includere tra le ipotesi di prosecuzione del giudizio – oltre a quelle di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza - anche quella in cui il Tribunale adito ritenga manifestamente fondato il regolamento di giurisdizione, nel senso quindi del proprio difetto di giurisdizione; consentendo in tal modo una pronuncia immediata su tale questione preliminare che definisca il giudizio, senza attendere l’esito – ritenuto scontato - del regolamento di giurisdizione.
10) Ciò premesso nel caso che ci occupa il Tribunale non ha dubbi sul proprio difetto di giurisdizione e ritiene quindi di poter definire in rito il giudizio senza disporne la sospensione in attesa della decisione sul regolamento del giurisdizione.
E’ infatti sufficiente, sul punto, richiamare una recente pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte su una fattispecie pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio, la quale recita: “La domanda di risarcimento del danno proposta da risparmiatori nei confronti della Consob per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare è devoluta, anche in base al regime di riparto della giurisdizione introdotto dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - il quale ha sostituito, fra l'altro, gli art. 33 e 35 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 - al giudice ordinario. Pur avendo, infatti, il citato art. 33 del d.lg. n. 80 del 1998, nel testo vigente, attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare", la suddetta domanda esula dalla giurisdizione medesima, atteso che la controversia con essa proposta deve farsi rientrare nella categoria delle "controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose" (che lo stesso art. 33 eccettua dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), dovendosi intendere per tali le controversie - come quella in esame - che, di per sè (e non per il tipo di tutela che la parte chiede in concreto), possono assumere a loro contenuto soltanto una pretesa di risarcimento del danno. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo può essere affermata in relazione all'art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998, nel testo vigente, atteso che è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione che il giudice amministrativo può conoscere delle questioni relative al risarcimento del danno ed i risparmiatori, rispetto all'esercizio dei poteri di vigilanza verso gli operatori del settore, non versano in situazione di interesse legittimo, con conseguente insussistenza anche della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo” (Cass. Civile sez un. 2.5.2003 n. 6719). Peraltro i principi sopra richiamati non possono ritenersi superati ma al contrario rafforzati dal successivo intervento della sentenza della Corte Cost. 6.7.2004 n. 204 che ha ampliato l’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, ritagliando alcune aree che, in materia di pubblici servizi ed in materia di edilizia e urbanistica, gli artt, 33 e 34 del D.L.vo n. 80/98 come sostituiti dall’art. 7 della L. n. 205/2000, avevano assegnato alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare la soppressione del secondo comma dell’art. 33 cit. è stata operata per la considerazione che tale comma “individua esemplificativamente (“in particolare”) controversie nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione – autorità: e certamente le ipotesi specificamente censurate (lettere b ed e) sono tali da non resistere al vaglio di costituzionalità in quanto … ex sé integrano ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione - autorità” (punto 3.4.2).
11) Per le ragioni fin qui esposte è quindi di tutta evidenza che anche il presente giudizio – avente ad oggetto la mera pretesa al risarcimento del danno da parte di risparmiatori nei confronti della Banca d’Italia e della Consob per violazione degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare – rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non vede coinvolte le Amministrazioni resistenti come “autorità”.
12) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti Componente
Dott. Roberto M. Bucchi Componente Rel.

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