| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 5 gennaio 2005 n.
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Gennaro Ferrari – Presidente, Roberto M. Bucchi - Estensore
Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù e altri (avv.
R. Gargano) c. Banca d’Italia (avv. S. Ceci, M. Mancini),
Consob (avv. P. Laterza, E. Di Lazzaro, D. Speditati), Ministero
Economia e Finanze (Avv. Stato). |
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1. Giurisdizione e competenza – Regolamento
di giurisdizione – Art.367 comma 1, c.p.c. – Ipotesi di
prosecuzione del giudizio – Tribunale adito che ritenga
manifestamente fondato il regolamento di giurisdizione –
Va inclusa.
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2. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Obblighi di vigilanza sul
credito e sul mercato mobiliare – Violazione – Azione risarcitoria
dei risparmiatori contro la Banca d’Italia e la Consob –
Giudizio – Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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1. Nel caso in cui sia stato proposto un
regolamento di giurisdizione, un’interpretazione estensiva
dell’art.367 comma 1, c.p.c., permette di includere tra
le ipotesi di prosecuzione del giudizio -oltre a quelle
di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza- anche
quella in cui il Tribunale adito ritenga manifestamente
fondato il regolamento di giurisdizione, nel senso quindi
del proprio difetto di giurisdizione, consentendo in tal
modo una pronuncia immediata su tale questione preliminare
che definisca il giudizio, senza attendere l’esito -ritenuto
scontato- del regolamento di giurisdizione.
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2. Rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario il giudizio avente ad oggetto la mera pretesa
al risarcimento del danno da parte di risparmiatori nei
confronti della Banca d’Italia e della Consob per violazione
degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare,
in quanto non vede coinvolte le Amministrazioni resistenti
come “autorità”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2100 del 2001, proposto da:
PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU’ in persona
del suo legale rappresentante p. t. Padre Filippo Jappelli;
ISTITUTO DI CAGNO ABBRESCIA, in persona del suo procuratore
generale p.t. Padre Sciortino Attilio, anche per conto della
COMUNITA’ DEI PADRI GESUITI DI BARI, CASA RELIGIOSA “CONVITTO
PONTANO” DELLA COMPAGNIA DI GESU’ in persona del suo
legale rappresentante p. t. Padre Guadagno Tommaso; ISTITUTO
SUPERIORE DI SCIENZE UMANE E RELIGIOSE in persona del
suo amministratore straordinario Fr. Ingrao Benedetto, ed
ove occorra, il Padre Sciortino Attilio, procuratore generale
del legale rappresentante P. Nicola Barbosio dell’ENTE
PROVINCIA DI SICILIA DELLA COMPAGNIA DI GESU’; COMUNITA’
SANT’IGNAZIO DEI PADRI GESUITI DEL COLLEGIO SANT’IGNAZIO
DELLA COMPAGNIA DI GESU’, in persona del legale rappresentante
p. t. Fr. Ingrao Benedetto; PONTIFICIA FACOLTA’ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE in persona del suo legale rappresentante
p. t. Padre Adolfo Russo; tutti elettivamente domiciliati
in Bari alla via Principe Amedeo n. 190, presso e nello
studio dell’avv. Raffaele Gargano, dal quale sono rappresentati
e difesi, giusta procura in calce al ricorso.
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CONTRO
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BANCA D’ITALIA, Istituto di diritto
pubblico, in persona del Direttore Generale legale rappresentante
p. t. dott. Vincenzo Desario, rappresentata e difesa dagli
avvocati Stefania Ceci e Marco Mancini dell’Avvocatura della
Banca medesima, elettivamente domiciliata presso la propria
filiale di Bari, Corso Cavour n. 4, come da mandato in calce
all’atto di costituzione;
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E NEI CONFRONTI DI
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (CONSOB),
in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dall’avv. Paolo Laterza del Foro di Bari
– presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari
piazza Umberto n. 54, nonché dagli avvocati Emanuela Di
Lazzaro e Deborah Speditati, entrambe del Foro di Roma –
elenco speciale Consob - giusta procura speciale rilasciata
con separato atto allegata all’atto di costituzione;
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e
difeso “ope legis” dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Bari e presso la stessa domiciliato in via Melo n.97;
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per l’accertamento
della responsabilità della Consob e della Banca d’Italia
per il comportamento colposamente, ed ove occorra, dolosamente
omissivo dei propri funzionari siccome preposti alle attività
di vigilanza e controllo sull’Istituto di Credito Commerciale
Tirreno, in quanto partecipato in maggioranza dalle società
del Gruppo Bovino; nonché per avere indebitamente autorizzato
l’attività d’intermediazione mobiliare in senso ampio, con
sollecitazione di pubblico risparmio, svolta dalla Società
Holding Europea d’Investimenti S.p.a., SAIF S.p.a. e Parfim,
comportamento casualmente incidente sul prodursi dei danni
patiti dagli attori nelle operazioni finanziarie per cui
è causa;
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nonché per la condanna
degli Organi di controllo citati, in relazione ai singoli
gradi di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti
patiti dagli attori, nella misura pari alla perdita del
controvalore dei titoli da ciascun Istituto posseduti, come
ammessi al passivo dei fallimenti Holding Europea di Investimenti
e Saif s.r.l., nonché per ogni conseguenza pregiudizievole
derivante dalle azioni revocatorie intraprese dai rispettivi
fallimenti, e comunque nella misura che meglio sarà accertata
e specificata in corso di causa o che comunque il Tribunale
riterrà di liquidare.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d’Italia,
della Consob e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il
dott. Roberto M. Bucchi.
Uditi, altresì, l’avv. Gargano per i ricorrenti, l’avv.
Frisullo, in sostituzuine degli avvocati Ceci e Mancini,
per la Banca d’Italia, l’avv. Laterza per la CONSOB e l’avv.
Sisto dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero
dell’economia e delle Finanze.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1) Con atto notificato a mezzo posta il 15
novembre 2001 e depositato il successivo 4 dicembre, i ricorrenti
in epigrafe elencati, proponevano azione di accertamento
di responsabilità nei confronti della Banca d’Italia e della
Consob e, per l’effetto, di condanna al risarcimento dei
danni patiti.
2) Esponevano di avere sottoscritto, ciascuno per diversi
importi, prestiti obbligazionari indetti dalla Holding Europea
di Investimenti S.p.a., capogruppo di un complesso di società,
tutte controllate dal sig. Alfredo Buonvino, operatore nel
settore della finanza.
Inoltre l’Istituto Pontano sottoscriveva un’operazione di
acquisto di titoli pronti contro termine con la SAIF (Società
di Analisi ed Investimenti Finanziari) società iscritta
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/93
e dunque direttamente controllata dalla CONSOB e dalla Banca
d’Italia.
I rappresentanti degli Istituti religiosi effettuavano tali
operazioni confidando nella presenza nel gruppo di un istituto
di credito quale il Credito Commerciale Tirreno, mentre
la SAIF veniva indicata come società iscritta nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/93.
La Holding citata però non corrispondeva il corrispettivo
delle cedole alla scadenza del 1996 e veniva dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Bari del 18.11.1996.
Venivano altresì dichiarate fallite la SAIF, in data 26.11.96
ed ancora tutte le società del gruppo tra cui la PARFIN
e la LIGHTOVER.
Il Credito Commerciale veniva posto in liquidazione coatta
e successivamente ceduto alla Credem, con esclusione dell’accollo
delle obbligazioni a carico dei creditori facenti capo al
Buonvino.
In concreto gli Istituti e gli Enti ricorrenti non solo
perdevano ogni possibilità di recupero, ma venivano sottoposti
dalla curatela fallimentare ad azioni revocatorie per il
recupero di somme, corrisposte dalle società fallite a titolo
di pagamento di cedole e di esecuzione in scadenza dei pronti
o di cedole sulle obbligazioni, versate nell’anno precedente
ai rispettivi fallimenti.
I ricorrenti chiedevano ed ottenevano l’ammissione al passivo
del fallimento.
3) Quanto sopra premesso, i ricorrenti, ritenuta sussistere
la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
33 del D.L.vo n. 80/98 come riformulato dalla L. n. 205/2000,
chiedevano all’adito Tribunale di accertare la responsabilità
della Banca d’Italia e della CONSOB per violazione degli
obblighi di vigilanza e di controllo come previsti dal D.L.vo
n. 385/93 e dalla L. n. 1/1991, configurante condotta gravemente
colposa, casualmente incidente sulle posizioni giuridiche
degli investitori ricorrenti, assimilabili a quelle di diritto
soggettivo.
4) Con atto depositato il 28 gennaio 2002 si costituiva
in giudizio la Banca d’Italia la quale con memoria del 3
dicembre 2004 eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo
5) Con atto depositato il 26 settembre 2002 si costituiva
in giudizio la CONSOB eccependo anch’essa, con memoria del
31 gennaio 2003 il difetto di giurisdizione.
6) Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
7) Successivamente la CONSOB depositava, ai sensi dell’art.
367 C.P.C, copia del regolamento di giurisdizione proposto
a norma dell’art. 41 C.P.C.
8) In via preliminare, il Tribunale rileva il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
9) Il Collegio preso atto del regolamento di giurisdizione
proposto dalla CONSOB e depositato in copia nella segreteria
di questo Tribunale, ritiene di non dover sospendere il
giudizio e di dichiarare immediatamente il proprio difetto
di giurisdizione.
Infatti l’art. 367 1° comma C.P.C. dispone che “Una copia
del ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 41
primo comma è depositata, dopo la notificazione alle altre
parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende
la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza
manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio
provvede con ordinanza”.
La sospensione del giudizio quindi non avviene automaticamente
ma solo per effetto dell’ordinanza del giudice, emessa a
seguito della valutazione circa la manifesta inammissibilità
o la manifesta infondatezza del regolamento di giurisdizione.
In tali casi infatti il giudice non sospende il giudizio
ma lo prosegue confidando sulla ininfluenza che su questo
avrà la pronuncia della Suprema Corte (di inammissibilità
o di rigetto del regolamento).
Tuttavia ritiene il Collegio che una interpretazione estensiva
della norma richiamata possa includere tra le ipotesi di
prosecuzione del giudizio – oltre a quelle di manifesta
inammissibilità o manifesta infondatezza - anche quella
in cui il Tribunale adito ritenga manifestamente fondato
il regolamento di giurisdizione, nel senso quindi del proprio
difetto di giurisdizione; consentendo in tal modo una pronuncia
immediata su tale questione preliminare che definisca il
giudizio, senza attendere l’esito – ritenuto scontato -
del regolamento di giurisdizione.
10) Ciò premesso nel caso che ci occupa il Tribunale non
ha dubbi sul proprio difetto di giurisdizione e ritiene
quindi di poter definire in rito il giudizio senza disporne
la sospensione in attesa della decisione sul regolamento
del giurisdizione.
E’ infatti sufficiente, sul punto, richiamare una recente
pronuncia a SS.UU. della Suprema Corte su una fattispecie
pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio,
la quale recita: “La domanda di risarcimento del danno proposta
da risparmiatori nei confronti della Consob per violazione
degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare
è devoluta, anche in base al regime di riparto della giurisdizione
introdotto dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - il quale
ha sostituito, fra l'altro, gli art. 33 e 35 d.lg. 31 marzo
1998 n. 80 - al giudice ordinario. Pur avendo, infatti,
il citato art. 33 del d.lg. n. 80 del 1998, nel testo vigente,
attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
"tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi
compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare", la suddetta domanda
esula dalla giurisdizione medesima, atteso che la controversia
con essa proposta deve farsi rientrare nella categoria delle
"controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona o a cose" (che lo stesso art. 33 eccettua dall'ambito
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo),
dovendosi intendere per tali le controversie - come quella
in esame - che, di per sè (e non per il tipo di tutela che
la parte chiede in concreto), possono assumere a loro contenuto
soltanto una pretesa di risarcimento del danno. Nè la giurisdizione
del giudice amministrativo può essere affermata in relazione
all'art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998, nel testo vigente,
atteso che è nelle controversie devolute alla sua giurisdizione
che il giudice amministrativo può conoscere delle questioni
relative al risarcimento del danno ed i risparmiatori, rispetto
all'esercizio dei poteri di vigilanza verso gli operatori
del settore, non versano in situazione di interesse legittimo,
con conseguente insussistenza anche della giurisdizione
di legittimità del giudice amministrativo” (Cass. Civile
sez un. 2.5.2003 n. 6719). Peraltro i principi sopra richiamati
non possono ritenersi superati ma al contrario rafforzati
dal successivo intervento della sentenza della Corte Cost.
6.7.2004 n. 204 che ha ampliato l’ambito della giurisdizione
del giudice ordinario, ritagliando alcune aree che, in materia
di pubblici servizi ed in materia di edilizia e urbanistica,
gli artt, 33 e 34 del D.L.vo n. 80/98 come sostituiti dall’art.
7 della L. n. 205/2000, avevano assegnato alla giurisdizione
del giudice amministrativo.
In particolare la soppressione del secondo comma dell’art.
33 cit. è stata operata per la considerazione che tale comma
“individua esemplificativamente (“in particolare”) controversie
nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile
alla pubblica amministrazione – autorità: e certamente le
ipotesi specificamente censurate (lettere b ed e) sono tali
da non resistere al vaglio di costituzionalità in quanto
… ex sé integrano ipotesi nelle quali tali controversie
non vedono, normalmente, coinvolta la pubblica amministrazione
- autorità” (punto 3.4.2).
11) Per le ragioni fin qui esposte è quindi di tutta evidenza
che anche il presente giudizio – avente ad oggetto la mera
pretesa al risarcimento del danno da parte di risparmiatori
nei confronti della Banca d’Italia e della Consob per violazione
degli obblighi di vigilanza sul credito e sul mercato mobiliare
– rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in
quanto non vede coinvolte le Amministrazioni resistenti
come “autorità”.
12) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio fra le parti in causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la PUGLIA Sede di Bari - Sezione I, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di
giurisdizione.
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Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 dicembre
2004, con l’intervento dei signori:
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Dott. Gennaro Ferrari Presidente
Dott. Leonardo Spagnoletti Componente
Dott. Roberto M. Bucchi Componente Rel.
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