Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 18 dicembre 2004 n. 6382
Pres. Barbieri, Est. Monteferrante
S.P. (avv. Luciano) v/ Azienda Ospedaliera San Paolo (avv. Vigezzi) e altri (n.c.)


Giustizia amministrativa – concorsi a pubblici impieghi - interesse a ricorrere – semplice chance di conseguimento dell’incarico – è sufficiente. Pubblico impiego – concorsi – obbligo di accertamento d’ufficio di quanto dichiarato dal concorrente – sussiste. Pubblico impiego – concorso –accertamento d’ufficio dello stato di servizio dichiarato dal concorrente – obbligo della commissione giudicatrice – sussiste.

1. La semplice esistenza di una chance di assunzione, sia per il caso di scorrimento della graduatoria, sia per l’ipotesi di chiamate per il conferimento di incarichi a tempo determinato radica l’interesse a ricorrere di un concorrente a pubblico impiego qualificatosi in posizione non utile al conseguimento dell’incarico messo a concorso.

 

2. Lo scopo dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990 è quello di consentire all’amministrazione procedente di individuare agevolmente l’amministrazione che materialmente detenga il documento attestante il fatto, lo stato o la qualità dichiarati dall’interessato, in modo da contemperare la finalità di semplificazione, posa nell’interesse del privato, con l’interesse pubblico ad una sollecita acquisizione di tutta la documentazione indispensabile per le verifiche istruttorie, strumentale al buon andamento dell’azione amministrativa.

 

3. E’ illegittima l’omessa valutazione dello stato di servizio di un concorrente a pubblico impiego che abbia dichiarato di essere in servizio presso l’amministrazione procedente, posto che a fronte di tale inequivoca dichiarazione incombe sulla commissione giudicatrice il dovere di procedere all’acquisizione della relativa certificazione.


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ANDREA BULLO

Nota a T.A.R. Lombardia, Sezione I Milano, 10 novembre – 18 dicembre 2004, n. 6382


La pronuncia in massima offre un interessante spunto per quel che concerne l’obbligo, in capo alla Commissione giudicatrice, di procedere all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni prestate dal concorrente in sede di gara, che –per principio ormai recetto- “ha carattere vincolante nell'espletamento di tutti i procedimenti amministrativi, ancorchè sorti antecedentemente all'emanazione della legge stessa” (così C. Conti, sez. contr. enti, 15 dicembre 1998, n. 128, in Cons. Stato, 1999, II, 444).
Nella specie, trattavasi d’un’attestazione con cui il concorrente dichiarava di essere in servizio presso l’Azienda ospedaliera al momento dello svolgimento del concorso. Il Collegio ha ritenuto che, nonostante la letterale formulazione dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 si riferisca a “fatti, stati e qualità… attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione”, la dichiarazione resa dal concorrente fosse idonea a consentire all’Azienda resistente di reperire il documento presso i propri archivi ed allegarlo alla domanda della ricorrente. E ciò, nonostante l’entrata in vigore, medio tempore, del D.P.R n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione.
Il principio era stato peraltro affermato dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di statuire che “nelle procedure di pubblico concorso a pubblici impieghi, il candidato non ha l'onere di presentazione di documenti, dei quali l'amministrazione sia già in possesso, in applicazione del generale principio enunciato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2000, n. 6034, in Foro Amm., 2000, f.11; 5 maggio 1998, n. 624).
Ed ancora, è stato precisato che le disposizioni in commento “impongono un l'obbligo al responsabile del procedimento di acquisire la documentazione o la certificazione necessaria, sul presupposto comune che l'interessato dichiari i fatti, gli stati e le qualità, oggetto della documentazione o certificazione da acquisire” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n. 920, in Foro Amm., 1999, 984).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire che “ai sensi dell'art. 18 l. 7 agosto 1990 n. 241, che fa carico al responsabile del procedimento di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei relativi atti, nelle procedure concorsuali i candidati non sono tenuti ad esibire documenti già in possesso dell'amministrazione che ha indetto il concorso, purchè dichiarino siffatta circostanza espressamente nella domanda” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 luglio 2000, n. 3016, in Ragiusan, 2001, f. 206-7, 296).
Va tuttavia segnalato un orientamento maggiormente restrittivo la normativa in parola “non può essere interpretata nel senso che qualsiasi delle richiamate circostanze possa essere oggetto di autonoma indagine amministrativa se indirizzata ad un'altra amministrazione”, tenuto conto che “l'art. 27 l. 4 gennaio 1968 n. 15, in materia di concorsi pubblici per le carriere statali, ha espressamente previsto un'eccezione all'art. 10 l. n. 15 cit. (praticamente identico all'art. 18 comma 2 cit.) statuendo l'inapplicabilità del principio riferito in ordine alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali, essendo richiesto per dette procedure un maggior rigore formale” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 24 dicembre 1998, n. 2574, in Foro Amm., 1999, 869).
Il richiamato orientamento della Corte dei Conti, unitamente al principio di successione nel tempo delle fonti normative, consente tuttavia di dissentire da tale orientamento, che ingiustificatamente consentirebbe la sopravvivenza nell’ordinamento di più modalità distinte di “semplificazione amministrativa” a seconda dell’Ente che bandisce il concorso. Il tutto, in esclusivo detrimento delle posizioni giuridiche dei concorrenti, nell’interesse dei quali è dettata, chiarisce la pronuncia in massima, la normativa in tema di semplificazione dell’azione amministrativa.
Addirittura, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “la norma di cui all'art. 18 comma 2 l. 7 agosto 1990 n. 241… trova applicazione non solo nel procedimento, ma anche nel processo amministrativo, in tutti i casi in cui sia asserito dal ricorrente, e non contestato dalla controparte, che egli riveste uno "status" (nella specie, di pubblico impiegato), che la medesima Amministrazione resistente può attestare o negare sulla base di un mero riscontro dei documenti in suo possesso” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 ottobre 1998, n. 7,in Foro Amm., 1998, fasc.10: nel caso di specie si è ritenuto che non grava sul ricorrente l'onere di provare lo "status" di pubblico impiegato, poiché l'amministrazione può facilmente attestare o negare questa circostanza sulla base del mero riscontro di documenti in suo possesso).
Tant’è, che sarebbe addirittura “illegittima, per violazione dell'art. 18 commi 2 e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, la disposizione del bando di concorso che impone ai concorrenti riservatari di documentare tale "status" in un determinato periodo di tempo alla amministrazione di appartenenza, dal momento che il possesso del requisito risulta da atti conservati dalla stessa amministrazione procedente e che nella domanda di partecipazione alla selezione è stato dichiarato il possesso dello "status", sussistendo l'obbligo di procedere all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria ed alla verifica della sussistenza del requisito indicato” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 4 marzo 1996, n. 350, in Foro Amm., 1996, 2707).

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