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pronuncia in massima offre un interessante
spunto per quel che concerne l’obbligo,
in capo alla Commissione giudicatrice, di
procedere all’accertamento d’ufficio delle
dichiarazioni prestate dal concorrente in
sede di gara, che –per principio ormai recetto-
“ha carattere vincolante nell'espletamento
di tutti i procedimenti amministrativi,
ancorchè sorti antecedentemente all'emanazione
della legge stessa” (così C. Conti, sez.
contr. enti, 15 dicembre 1998, n. 128, in
Cons. Stato, 1999, II, 444).
Nella specie, trattavasi d’un’attestazione
con cui il concorrente dichiarava di essere
in servizio presso l’Azienda ospedaliera
al momento dello svolgimento del concorso.
Il Collegio ha ritenuto che, nonostante
la letterale formulazione dell’art. 18,
comma 2, della legge n. 241 del 1990 si
riferisca a “fatti, stati e qualità… attestati
in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione”, la dichiarazione resa
dal concorrente fosse idonea a consentire
all’Azienda resistente di reperire il documento
presso i propri archivi ed allegarlo alla
domanda della ricorrente. E ciò, nonostante
l’entrata in vigore, medio tempore, del
D.P.R n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione.
Il principio era stato peraltro affermato
dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo
di statuire che “nelle procedure di pubblico
concorso a pubblici impieghi, il candidato
non ha l'onere di presentazione di documenti,
dei quali l'amministrazione sia già in possesso,
in applicazione del generale principio enunciato
dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, art. 18”
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre
2000, n. 6034, in Foro Amm., 2000, f.11;
5 maggio 1998, n. 624).
Ed ancora, è stato precisato che le disposizioni
in commento “impongono un l'obbligo al responsabile
del procedimento di acquisire la documentazione
o la certificazione necessaria, sul presupposto
comune che l'interessato dichiari i fatti,
gli stati e le qualità, oggetto della documentazione
o certificazione da acquisire” (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n. 920,
in Foro Amm., 1999, 984).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di
merito ha avuto modo di chiarire che “ai
sensi dell'art. 18 l. 7 agosto 1990 n. 241,
che fa carico al responsabile del procedimento
di provvedere d'ufficio all'acquisizione
dei relativi atti, nelle procedure concorsuali
i candidati non sono tenuti ad esibire documenti
già in possesso dell'amministrazione che
ha indetto il concorso, purchè dichiarino
siffatta circostanza espressamente nella
domanda” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez.
V, 28 luglio 2000, n. 3016, in Ragiusan,
2001, f. 206-7, 296).
Va tuttavia segnalato un orientamento maggiormente
restrittivo la normativa in parola “non
può essere interpretata nel senso che qualsiasi
delle richiamate circostanze possa essere
oggetto di autonoma indagine amministrativa
se indirizzata ad un'altra amministrazione”,
tenuto conto che “l'art. 27 l. 4 gennaio
1968 n. 15, in materia di concorsi pubblici
per le carriere statali, ha espressamente
previsto un'eccezione all'art. 10 l. n.
15 cit. (praticamente identico all'art.
18 comma 2 cit.) statuendo l'inapplicabilità
del principio riferito in ordine alla presentazione
dei documenti nei concorsi per le carriere
statali, essendo richiesto per dette procedure
un maggior rigore formale” (cfr. T.A.R.
Sicilia Catania, sez. II, 24 dicembre 1998,
n. 2574, in Foro Amm., 1999, 869).
Il richiamato orientamento della Corte dei
Conti, unitamente al principio di successione
nel tempo delle fonti normative, consente
tuttavia di dissentire da tale orientamento,
che ingiustificatamente consentirebbe la
sopravvivenza nell’ordinamento di più modalità
distinte di “semplificazione amministrativa”
a seconda dell’Ente che bandisce il concorso.
Il tutto, in esclusivo detrimento delle
posizioni giuridiche dei concorrenti, nell’interesse
dei quali è dettata, chiarisce la pronuncia
in massima, la normativa in tema di semplificazione
dell’azione amministrativa.
Addirittura, l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha chiarito che “la norma di cui
all'art. 18 comma 2 l. 7 agosto 1990 n.
241… trova applicazione non solo nel procedimento,
ma anche nel processo amministrativo, in
tutti i casi in cui sia asserito dal ricorrente,
e non contestato dalla controparte, che
egli riveste uno "status" (nella specie,
di pubblico impiegato), che la medesima
Amministrazione resistente può attestare
o negare sulla base di un mero riscontro
dei documenti in suo possesso” (cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 13 ottobre 1998, n. 7,in
Foro Amm., 1998, fasc.10: nel caso di specie
si è ritenuto che non grava sul ricorrente
l'onere di provare lo "status" di pubblico
impiegato, poiché l'amministrazione può
facilmente attestare o negare questa circostanza
sulla base del mero riscontro di documenti
in suo possesso).
Tant’è, che sarebbe addirittura “illegittima,
per violazione dell'art. 18 commi 2 e 3,
l. 7 agosto 1990 n. 241, la disposizione
del bando di concorso che impone ai concorrenti
riservatari di documentare tale "status"
in un determinato periodo di tempo alla
amministrazione di appartenenza, dal momento
che il possesso del requisito risulta da
atti conservati dalla stessa amministrazione
procedente e che nella domanda di partecipazione
alla selezione è stato dichiarato il possesso
dello "status", sussistendo l'obbligo di
procedere all'acquisizione d'ufficio della
documentazione necessaria ed alla verifica
della sussistenza del requisito indicato”
(cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 4 marzo 1996,
n. 350, in Foro Amm., 1996, 2707). |