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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 17 gennaio 2005 n. 320
Pres. TOSTI, Est. LO PRESTI
Eads-Dsn (Avv. J. Payer) e Vitrociset S.p.A. (Avv.ti F.Caso e G. Ciaglia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Dello Stato) e Consorzio Securcomm (Avv.ti F.G.Scoca, L. Acquarone, D.Anselmi e R. Colagrande), Nokia Italia S.p.A. (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande), Marconi Mobile S.p.A. (Avv.ti G. Di Gioia, D. Anselmi e L. Acquarone), Orte S.p.A, Ericcson Enterprise S.p.A., Sirti S.p.A. e Tecnosistemi (Avv.ti R.Villata, A. Degli Espositi)


1. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Ulteriore valutazione della commissione di gara e del G.A. sull’adeguatezza tecnica dell’offerta – E’ inammissibile –

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Legittima esclusione di un concorrente – Interesse strumentale alla rinnovazione della gara – Non sussiste – Motivi

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Facoltà dell’Amministrazione di attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta – Sussiste

 

4. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Procedimento per la determinazione dei parametri di valutazione – Affidamento ad una Commissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti – E’ ammissibile – Motivi

 

5. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte - Sostituzione di un componente della Commissione prima dell’inizio delle attività – E’ legittima

1. Non è consentito né alla commissione di gara né al giudice amministrativo di sovrapporre valutazioni sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle già effettuate in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato tecnico dalla stazione appaltante.

 

2. Non sussiste interesse strumentale alla rinnovazione di una gara da parte del soggetto legittimamente escluso, non sussistendo un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale rinnovazione.

 

3. E’ facoltà dell’Amministrazione di attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta.

 

4. E’ legittimo il procedimento seguito per la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti, in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione delle offerte tecniche.

 

5. E’ legittima la sostituzione di un componente della Commissione prima dell’inizio delle attività della stessa.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione Prima ter

 

composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti Presidente - Carlo taglienti Consigliere - Giampiero Lo Presti Consigliere est ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 10234/2002 proposto dalla

 

Società EADS-DSN con sede legale in Rue J.P. Timbaud MS ED51 – 78392, Boix D’Arcy Cedex, Francia, in persona del suo legale rappresentante “pro-tempore” Monsieur Jacques Payer e dalla VITROCISET S.p.A con sede legale in Roma, via Salaria n. 1027, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. Gaetano Galia, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia e presso il loro studio elettivamente domiciliate in Roma, alla via Savoia n. 72

 

contro

 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, nonché il

 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Generale dei Servizi Logistici e Gestione del Patrimonio – Servizio Gestione Contratti e Forniture;

 

la Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto bandito in data 6 agosto 2001, rispettivamente in persona del dirigente e del Presidente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 sono “ex lege” domiciliati;

 

e nei confronti di

 

Consorzio SECURCOMM, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Roberto Colagrande e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Paisiello n. 55;

 

NOKIA ITALIA S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Scoca e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

 

MARCONI MOBILE S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Di Gioia, Daniela Anselmi e Lorenzo Acquarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza Mazzini, 27;

 

OTE S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t.;

 

ERICCSON ENTERPRISE S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t.;

 

SIRTI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello 33;

 

TECNOSISTEMI S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli stessi Avv.ti Villata e Degli Espositi, presso cui è domiciliata,

 

per l’annullamento, previa sospensione
dell’ammissione, nonché della successiva aggiudicazione provvisoria pronunciata nella seduta di gara del 4 luglio 2002, in favore dell’intimato Consorzio SECURCOMM (Capofila dell’omonima ATI con mandanti ERICSSON ENTERPRISE S.p.A, SIRTI S.p.A e TECNOSISTEMI S.p.A.)
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla predetta aggiudicazione ancorché non cogniti, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai verbali della Commissione di gara relativi alle sedute del 13 settembre 2001, 21 gennaio 2002 e 4 luglio 2002 per la parte in cui il Consorzio SECURCOMM, capofila dell’omonimo r.t.i., le originarie mandanti della medesima associazione temporanea (ERICSSON ENTERPRISE S.p.A e SIRTI S.p.A), nonché TECNOSISTEMI S.p.A. (qualificatasi autonomamente ed associata al Consorzio SECURCOMM nella seconda fase della procedura di gara), sono state dapprima ammesse a partecipare e, poi, individuate aggiudicatarie provvisorie, nonché della contestuale esclusione della ricorrente, relativamente alla procedura di affidamento dell’appalto di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I (Foglio Inserzioni n. 192) del 20 agosto 2001, oltre che – per quanto di interesse – delle relative comunicazioni di ammissione, esclusione, aggiudicazione provvisoria ed eventuale aggiudicazione definitiva, ancorché non cognite.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e delle parti intimate quali controinteressate;
Visti i “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati il 21 successivo, con i quali è stata impugnata anche l’aggiudicazione provvisoria comunicata alle ricorrenti con nota del 16.10.2002 ed il verbale tecnico in data 13.06.2002 con i relativi allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 4108/2003;
Vista la relazione di C.T.U. e gli atti ad essa allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004 il Cons. Giampiero lo Presti e uditi gli avvocati presenti per le parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con bando pubblicato sul supplemento della G.U. della Comunità Europea e sulla parte seconda della G.U. della R.I., rispettivamente in data 18 e 20 agosto 2001, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – indiceva una gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C del D.lgvo 24.07.1992 n. 358, per la fornitura di una rete radiomobile digitale “Interpolizie” nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 Regioni Obiettivo 1 – Piano Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”.
Il bando indicava, tra l’altro, la documentazione che le Società interessate avrebbero dovuto presentare, a pena di esclusione, per partecipare alla gara, precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 16 lett. b, del D.lgvo 358/92 e successive modifiche, secondo i criteri indicati nella lettera di invito.
Le società ricorrenti presentavano domanda di partecipazione.
A seguito delle determinazioni adottate dalla Commissione di gara il 13. 09.2001, venivano ammesse alla gara insieme ad altre imprese, tra cui il Consorzio SECURCOMM – risultato poi aggiudicatario.
Esse ricevevano, quindi, lettera d’invito per partecipare alla gara ad appalto concorso per la fornitura di una rete radiomobile digitale per le Forze di Polizia nella Regione Campania, nell’ambito del richiamato quadro comunitario di sostegno, da esperirsi il giorno 21 novembre 2001, alle ore 12,00, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, dell’art. 91 del R.D. 23.05.1924 n. 827, nonché dell’art. 9 – punto c – del D. lgvo 24.07.1992 n. 358 nel testo modificato con D.lgvo 20.10.1998 n. 402, attuativo della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14.06.1993.
Alla lettera d’invito venivano allegati, quali parte integrante di essa, tra gli altri documenti il capitolato amministrativo (A), il capitolato tecnico (B), il fac-simile di offerta (C), lo specchio concernente i parametri per l’attribuzione del punteggio di merito al progetto tecnico P.M.T – (G), i parametri per l’attribuzione del punteggio economico e totale (H).
La stessa lettera d’invito, dopo aver indicato il contenuto e le modalità del progetto e della documentazione tecnica richiesti nonché, tra l’altro, i documenti da presentare per essere ammessi a concorrere, illustrava le modalità di svolgimento della gara che prevedevano l’invio dei progetti presentati dalle ditte/ATI ammesse al proseguimento della gara, ad apposita Commissione che avrebbe provveduto alla loro valutazione tecnica, sulla base dei parametri di cui al richiamato allegato “G”, dandone atto con apposito verbale.
Nella seduta del 21.01.2002, il Presidente del seggio, esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle tre ATI ammesse alla gara (cioè i raggruppamenti guidati rispettivamente dal Consorzio SECURCOMM, da MOTOROLA S.p.A. e da EADS-DSN) e riscontratane la regolarità e completezza, trasmetteva i loro progetti alla Commissione per la valutazione tecnica degli stessi.
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 il seggio di gara comunicava alle imprese concorrenti il risultato della valutazione operata dalla Commissione appositamente incaricata, dal cui verbale risulta che dei tre raggruppamenti sopra indicati, solo il progetto presentato da quello capeggiato dal Consorzio SECURCOMM era stato giudicato idoneo con un punteggio di 54,50/70, mentre gli altri due erano risultati inidonei per motivi indicati nel verbale del 13 giugno 2002.
Il seggio di Gara procedeva, quindi, all’apertura della busta economica del solo raggruppamento SECURCOMM, al quale veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto con un’offerta di quarantun milioni e trecentomila euro ed un punteggio complessivo di 84,50/100.
Avverso tale aggiudicazione e tutti gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe insorgevano, con ricorso (n. 10234/2002) notificato il 17.09.2002 e depositato il giorno 30 successivo le Società AEDS-DSN e VITROCISET S.p.A, chiedendone a questo Tribunale l’annullamento previa sospensione, deducendo:
1°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 17 della L. 13 marzo 1999 n. 68, nonché del punto 13, lett. f) del bando di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.
La qualificazione dei soggetti facenti parte dell’a.t.i. guidata dal Consorzio SECURCOMM sarebbe assolutamente illegittima per essere stata violata, sia da parte del Consorzio che delle singole imprese consorziate (NOKIA ITALIA S.p.A. – SIRTI S.p.A), la disciplina a tutela del diritto al lavoro dei disabili.
Tale violazione sarebbe stata commessa anche dalla TECNOSISTEMI S.p.A – qualificatasi autonomamente e successivamente confluita, in qualità di mandante, nell’a.t.i. SECURCOMM –, che avrebbe esibito la sola certificazione, senza rendere la prescritta dichiarazione.
2°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, nonché del punto 13 lett. E) del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.
Alla luce delle previsioni del bando di gara, la dichiarazione del possesso del “nulla osta sicurezza” (N.O.S) avrebbe dovuto essere resa non solo dal presidente del consorzio, ma da ciascuno dei legali rappresentanti delle società consorziate.
Nel caso concreto la società NOKIA avrebbe omesso di presentare la dichiarazione concernente il possesso del N.O.S.
Le relative dichiarazioni presentate dal consorzio SECURCOMM e dalle altre consorziate (MARCONI ed OTE) risulterebbero sottoscritte non dai legali rappresentanti, ma da soggetti sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza o di cariche sociali e non risultanti neppure dai certificati di iscrizione alla CCIAA.
La dichiarazione dell’impresa OTE, inoltre, sarebbe stata sottoscritta dallo stesso firmatario dell’analoga dichiarazione del consorzio SECURCOMM e su carta intestata della società MARCONI, con conseguente equivocità in ordine alla provenienza della dichiarazione ed alla sua imputabilità.
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto 8 della lettera di invito, in relazione all’allegato G. della lettera medesima e all’art. 19, lett. B, d.lgvo. n. 358/92; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento.
Dalla lettura del verbale della Commissione tecnica operata dal Presidente del seggio di gara nella seduta del 4 luglio 2002, l’esclusione dell’a.t.i. composta dalle società ricorrenti, risulterebbe disposta sulla base di una ritenuta non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato.
La presunta insufficienza della prestazione proposta rispetto a quella ritenuta ottimale, però, lungi dall’essere causa di esclusione, avrebbe dovuto portare, al più, all’attribuzione di un punteggio tecnico inferiore.
Non sussisterebbero, in ogni caso, le presunte inadeguatezze progettuali relative alla insufficiente “ridondanza” del sistema ed alla scarsa considerazione delle risorse preesistenti, rilevate dalla Commissione tecnica con riferimento ai punti 2.4 e 2.2 del Capitolato.
La valutazione dei requisiti indicati al paragrafo 2 del capitolato – in cui ricadono entrambi i richiamati punti 2.4 e 2.2 – sarebbe estranea al giudizio rimesso a tale Commissione la quale, in violazione delle norme e dei principi richiamati in rubrica, si sarebbe pronunciata su tali elementi dell’offerta.
4°) Violazione per falsa ed omessa applicazione dell’art. 7, commi 3 e 6 del d.lgvo n. 358/92, anche in relazione ai punti 2.2 e 3.2 del Capitolato tecnico e del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento.
I profili di inadeguatezza dell’offerta tecnica delle società ricorrenti, rilevati dalla Commissione di gara e posti a fondamento della loro esclusione, sarebbero stati determinati dal comportamento tenuto dalla medesima Amministrazione nel corso della gara, non avendo questa garantito il rispetto dei termini minimi per la formulazione dell’offerta, in relazione all’effettiva disponibilità di documentazione ed informazioni.
5°) Violazione, per falsa ed omessa applicazione, dei punti 1, 1.1 e 2.1 del Capitolato tecnico, anche con riferimento ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19 lett. B) del D.lgs 24.07.1992 n. 358 e succ. mod. ed integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento.
L’Amministrazione avrebbe operato un’erronea valutazione in ordine alla presunta conformità del progetto a.t.i. SECURCOMM alle prescrizioni specifiche imposte al progetto medesimo dal capitolato tecnico.
Dagli accertamenti istruttori esperiti dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, in sede di procedimento di infrazione svolto a verificare se il Consorzio SECURCOMM integrasse un’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza – ex art. 2 L. n. 291/1990 -, nonché dalle relative conclusioni, emergerebbe che alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed anche successivamente, il consorzio medesimo non disponeva, per sua stessa ammissione, delle tecnologie necessarie a garantire la fornitura di una rete PMR interfunzionale ed interoperabile.
Ciò al contrario di quanto richiesto dal capitolato quale “caratteristica fondamentale” dell’offerta tecnica, in ordine alla quale pure veniva prevista una specifica valutazione.
Di tali circostanze il Ministero sarebbe stato reso edotto dall’a.t.i ricorrente con nota in data 21.06.2002, ma avrebbe omesso ogni opportuna verifica al riguardo.
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 19 D.lgs 24.07.1992 n. 358, come modificato dall’art. 16 del D.lgs. 20.10.1998 n. 402, nonché dell’art. 1 della L. 7.11.2000 n. 327; violazione per falsa applicazione od illegittimità del punto 9 della lettera d’invito; violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, sviamento.
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 la Commissione di gara, dopo aver aperto la sola busta contenente l’offerta del consorzio SECURCOMM e riscontratane l’inferiorità, sia pure di poco, rispetto all’importo a base d’asta, avrebbe omesso di valutare la congruità dell’offerta, nonostante espressa richiesta in tal senso da parte del rappresentante dell’a.t.i EADS-DSN/VITROCISET.
Così facendo l’Amministrazione avrebbe violato il preciso obbligo di svolgere una valutazione, sia pure sommaria e di massima, tesa ad accertare se l’offerta – quand’anche unica – si presentasse anormalmente bassa in rapporto alla prestazione richiesta.
Ove, peraltro, si dovesse interpretare il punto 9 della lettera d’invito come diretta ad escludere il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a qualsiasi verifica dell’anomalia dell’offerta, in presenza di meno di tre offerte valide, tale punto 9 della lettera d’invito deve ritenersi investito, anch’esso, di formale impugnazione col ricorso in esame.
7°) Violazione del principio della “par condicio” tra i concorrenti e trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, anche in relazione all’art. 8 del D.lgs n. 358/1992, nonché art. 8 Dir. 93/36/CE ed art. 28 (ex 30) e ss., art. 43 (ex 52)e ss., art. 49 (ex 59) e ss., artt. 30, 45 e 46 (ex artt. 36, 55 e 56) ed 86 del TRATTATO U.E.; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei presupposti, sviamento.
L’intera procedura di gara risulterebbe viziata sotto il profilo del rispetto dei principi fondamentali, sanciti in sede comunitaria, della trasparenza e della parità di trattamento dei concorrenti, in relazione a circostanze apprese dalle società ricorrenti solo a seguito della nota 17 luglio 2002, pervenuta in data 24 luglio successivo.
In particolare, sarebbe emerso che la precedente procedura selettiva di affidamento per analogo oggetto, bandita il 4 giugno 2001 e che ammetteva la presenza di progetti in “standard TETRA”, era stata annullata in via di autotutela il 4 agosto 2001 – e, dunque, appena due giorni prima che il nuovo bando, senza l’indicazione di specifici standard, venisse spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
Risulterebbe evidente, quindi, attesa l’esiguità del tempo trascorso, che l’Amministrazione non avrebbe operato alcun effettivo e sostanziale adeguamento delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, limitandosi ad espungere dagli atti la parola “TETRA”, onde assicurare il rispetto formale del divieto di fare riferimento, nelle procedure d’appalto, a standard tecnologici predefiniti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che, con articolato atto difensivo depositato al fascicolo di causa, controdeducevano alle censure avversarie sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio il Consorzio SECURCOMM e le controinteressate TECNOSISTEMI S.p.A., NOKIA ITALIA S.p.A, MARCONI MOBILE S.p.A e SIRTI S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2002, la decisione sull’istanza cautelare veniva rinviata al merito.
Con “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati il giorno 21 successivo, le società EADS-DSN e VITROCISET impugnavano il decreto di aggiudicazione definitiva ed il verbale di valutazione tecnica delle offerte partecipanti alla gara con i relativi allegati, chiedendo anche di tali atti l’annullamento previa sospensione, alla luce delle censure già formulate nel ricorso introduttivo e deducendo, altresì:
1°) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dei punti 1, 1.1, 2.1 e 6.5 del Capitolato tecnico, anche con riferimento ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19, lett. B), D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni e integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento.
Come emergerebbe anche dall’istruttoria condotta dall’ANTITRUST e già richiamata nel ricorso introduttivo, alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed anche successivamente, il Consorzio SECURCOMM non disponeva, per sua stessa ammissione, di dispositivi idonei a garantire una rete PMR realmente interfunzionale ed interoperabile secondo lo standard ETSI, coincidente sostanzialmente con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.
Il Consorzio SECURCOMM, pertanto, non avrebbe offerto la piena “interoperabilità” tra sistemi TETRA espressamente richiesta dal Capitolato – ma, al più, quella tra terminali prodotti dalle imprese facenti parte del Consorzio medesimo”.
2°) Violazione per falsa ed omessa applicazione del combinato disposto dei p.ti 1 e 6.5 del Capitolato, p.ti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del p.to 14 del bando di gara e dell’art. 19, lett. B) del D.lgs 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, sviamento, perplessità, disparità di trattamento.
Pur prevedendo il Capitolato tecnico che il requisito dell’interoperabilità – disciplinato nei contenuti sostanziali al punto 6.5 – sarebbe stato “oggetto di valutazione”, a tale requisito la Commissione tecnica non avrebbe assegnato alcun punteggio in capo all’a.t.i. aggiudicataria.
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti 1, 2, 4, 6 e 7 del Capitolato tecnico con conseguente violazione, in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della lettera di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 16 del D.lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento dei fatti.
I rilievi di presunta inidoneità tecnica, formulati dalla Commissione nei confronti del progetto presentato dall’a.t.i. ricorrente, sarebbero tutti destituiti di fondamento.
La contestazione mossa all’a.t.i. ricorrente di aver richiesto all’Amministrazione la realizzazione e messa a disposizione di infrastrutture non esistenti, al fine di soddisfare determinate capacità trasmissive, discenderebbe da un’erronea e travisata lettura, da parte della Commissione tecnica, dell’offerta tecnica di EADS-VITROCISET.
L’a.t.i. ricorrente, infatti, si sarebbe limitata ad indicare la capacità trasmissiva espressa dal sistema proposto, impegnandosi alla diretta realizzazione dei potenziamenti necessari ogni qual volta, al netto dei fabbisogni operativi (non conoscibili mediante progetti o sopralluoghi), tale capacità trasmissiva teoricamente prevista fosse risultata, in tutto od in parte, indisponibile.
Anche i rilievi formulati dalla Commissione con riferimento ai punti 4.8 (infrastruttura di connessione) e 4.9 (architettura della rete di accesso radiomobile) del capitolato, fonderebbero espressamente sulla presunta mancata realizzazione di tratte in ponte radio che la Commissione erroneamente riterrebbe poste, dall’a.t.i. ricorrente, a carico del Ministero appaltante. Una semplice richiesta di chiarimenti all’a.t.i. ricorrente avrebbe permesso, peraltro, all’Amministrazione di fugare ogni incertezza in proposito.
Quanto al rilievo concernente asserite carenze esplicative dell’offerta tecnica, la Commissione non si sarebbe curata di reperire le informazioni compiutamente contenute nell’offerta dell’a.t.i. ricorrente, in perfetta aderenza alle richieste di capitolato, dolendosi della mancanza di un documento riassuntivo – non richiesto dal capitolato – che le raccogliesse tutte.
Non sussisterebbe neppure la presunta non conformità dell’offerta tecnica al punto 6.2 del Capitolato tecnico, relativo alla “Comunicazione Dati IP a commutazione di pacchetto”.
La soluzione progettuale innovativa offerta dall’a.t.i. ricorrente, oltre ad essere perfettamente aderente alle richieste di capitolato, a parità di occupazione di banda (8 Kbit/s) consentirebbe il trasferimento di una mole più che doppia di dati (19,6 Kbit/s), a tutto vantaggio per i carichi di lavoro sostenibili dal sistema.
Contrariamente all’assunto della Commissione, nessuna prestazione imposta dal Capitolato (nella parte II, Sezione II, capitolo E) “a carico del cliente” sarebbe posta, nella fornitura prevista dall’a.t.i. ricorrente, a carico del committente, come risulterebbe dal documento (di 128 pagine) facente parte dell’offerta e che rappresenta il “manuale di istruzioni” del sito, il quale accompagna il prodotto nella sua normale commercializzazione.
Per quanto attiene, infine, ai rilievi della Commissione in relazione al punto 7 del Capitolato, con riferimento ai “siti modello”, la discrepanza tra richiesta di capitolato e contenuto dell’offerta sarebbe solo apparente, in quanto la “riserva di descrizione” contenuta nell’offerta riguarderebbe la sola definizione dei progetti esecutivi delle singole tipologie di sito, di cui l’offerta darebbe ampia e dettagliata descrizione.
4°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti 3-2, 5-2.2, 8-2 e 13 del Capitolato tecnico, con conseguente violazione, in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della lettera di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 16 del D.lgs. n. 358/92 e succ. mod. ed int.; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento.
Ove gli elementi richiamati dalla Commissione con riferimento ai punti di capitolato indicati in rubrica, dovessero essere considerati come condizioni di inidoneità dell’offerta, non sussisterebbe in relazione ai medesimi alcuna violazione, né alcun contrasto con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.
5°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei principi posti a fondamento del funzionamento degli organi collegiali, nella specie dell’obbligo di verbalizzazione delle sedute del Collegio e ratifica dei relativi risultati; violazione del principio del giusto procedimento, nella specie della violazione degli obblighi di trasparenza, conoscibilità, sindacabilità, ragionevolezza, illogicità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità-irragionevolezza, sviamento.
La Commissione tecnico valutativa avrebbe violato i principi generali in tema di verbalizzazione dei lavori degli organi collegiali di giudizio, non consentendo di ripercorrere l’iter logico e procedurale da essa seguito nell’organizzazione dei propri lavori e nella formalizzazione dei relativi esiti.
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per ragionevolezza, illogicità, travisamento, sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, nella specie dell’obbligo di trasparenza e verificabilità dell’azione amministrativa, nonché collegialità, unitarietà, responsabilità e continuità dell’attività degli organi collegiali.
Dal verbale del 10 settembre – accluso quale allegato 5 dal verbale del 13 giugno 2002 – privo dell’indicazione dell’anno di riferimento, risulterebbe che l’individuazione dei parametri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarebbe stata operata da una Commissione tecnica completamente differente, nel numero e nella composizione, da quella nominata con decreto del 15.02.2002, a mente del punto 8 della lettera di invito.
Sarebbe stata operata, inoltre, la sostituzione di un componente della Commissione di cui al citato decreto (il Ten. Col. Ivagnes) con altra persona (il Magg. Pinna), senza indicare né la data di tale sostituzione né le ragioni della stessa, in tal modo non consentendo di accertare se siano stati rispettati i principi cui deve essere improntato il lavoro degli organi collegiali e dei loro componenti.
7°) Violazione del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento.
Risulterebbe palesemente illogica ed irragionevole la scelta di nominare tre soli soggetti muniti di competenze tecniche, su un totale di 10 membri, quali componenti di una Commissione tecnica valutativa istituita con il solo espresso compito di procedere all’esame e al giudizio dei progetti tecnici ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
A seguito dell’accesso alla documentazione di gara cui venivano ammesse in data 26 settembre 2002, le società ricorrenti impugnavano anche il decreto di aggiudicazione definitiva in data 10.09.2002 e l’ulteriore documentazione cui avevano avuto accesso, con “motivi aggiunti” notificati il 26.10.2002 e depositati il giorno 29 successivo, deducendo:
A) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 19 R.D. n. 2240/1923; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.
Nel formalizzare in via definitiva l’aggiudicazione in capo alla ditta prescelta, la stazione appaltante avrebbe omesso di considerare e verificare le illegittimità della procedura di gara denunciate dall’ATI ricorrente con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti.
B) Il decreto di aggiudicazione definitiva sarebbe affetto, inoltre, in via derivata, dai medesimi vizi dedotti con il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso – secondo la numerazione ad essi apposta nel ricorso introduttivo dalla difesa ricorrente , tutti nuovamente richiamati, nonché da quelli rassegnati con i precedenti motivi aggiunti – anch’essi tutti richiamati espressamente in questa sede .
Lo stesso decreto di aggiudicazione definitiva, la precedente pronuncia di aggiudicazione provvisoria e l’ammissione disposta in favore dell’a.t.i. SECURCOMM (di cui al verbale di seduta del 21.01.2002), sarebbero, inoltre, affette da:
C) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 10 D.lgs n. 358 del 1992, nonché del punto 6, lett. D) E) e succ. ult. cpv. della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento.
Le dichiarazioni richieste , a pena di esclusione, dal punto 6 della lettera di invito richiamato in rubrica, sarebbero state sottoscritte da professionista non risultante titolare di alcuna carica o qualifica sociale, che le consentisse di impegnare in alcun modo la società SIRTI S.p.A.
D) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 10 D.lgs n. 358/92, nonché del punto 6, lett. C) ed ultimo cpv. della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, sviamento.
La polizza fideiussoria resa dal Consorzio SECURCOMM non sarebbe assolutamente idonea a garantire anche le obbligazioni e gli impegni assunti dalle altre ditte partecipanti alla costituenda ATI che, pertanto, sarebbero state ammesse a partecipare in mancanza di una prescrizione imposta dalla lettera di invito a pena di esclusione.
Con istanza istruttoria depositata agli atti di causa il 3 dicembre 2002, le società ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di voler ordinare al Ministero dell’Interno di produrre in giudizio tutta la documentazione di gara e, in particolare, ogni atto e documento costituente l’offerta tecnica delle a.t.i. SECURCOMM – nonché, ove ritenuto opportuno, quella dell’a.t.i. MOTOROLA, anch’essa esclusa dalla gara – disponendo, all’esito, apposita consulenza tecnica d’ufficio.
Con memorie depositate il 13 febbraio 2003 la TECNOSISTEMI S.p.A. e la SIRTI S.p.A., rimessa alla valutazione del Collegio la circostanza del ritiro, da parte dell’a.t.i ricorrente, della relativa offerta, chiedevano che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque respinto perché infondato.
Memoria in data 14 febbraio 2003 veniva depositata al fascicolo processuale anche da parte della resistente NOKIA ITALIA S.p.A che eccepiva, preliminarmente, il difetto di interesse al ricorso – per avere l’a.t.i. ricorrente ritirata, in pendenza del gravame, la propria offerta economica –, quantomeno nella parte relativa all’impugnazione della aggiudicazione, con conseguente inammissibilità anche dell’istanza istruttoria avversaria, tesa ad accedere all’offerta tecnica aggiudicataria.
Nel merito, contestando le proposte censure ne sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza, ribadendo la richiesta di rigetto dell’impugnativa.
Con memorie, di analogo contenuto, depositate lo stesso 14 febbraio 2003, sia il Consorzio SECURCOMM, che la Società MARCONI MOBILE, richiamati i profili di inammissibilità e di infondatezza già rilevati nella precedente memoria, illustravano le ragioni dell’inammissibilità, a loro avviso, della richiesta istruttoria formulata dalle ricorrenti con l’atto depositato il 3.12.2002 e la cui valutazione andrebbe preceduta, in ogni caso, dalla cognizione e definizione delle censure riguardanti l’esclusione delle ricorrenti.
Sostenevano, altresì, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza e per carenza di interesse, controdeducendo nel merito alle censure avversarie ed insistendo, conclusivamente, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto del ricorso medesimo e dei susseguenti “motivi aggiunti”.
Con sentenza interlocutoria n. 4108/2003, il Tribunale, risolta una preliminare questione di inammissibilità, disponeva CTU allo scopo di acquisire elementi tecnici di cognizione necessari ai fini della definizione del giudizio.
Espletata la consulenza, alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004 la causa è stata rimessa in decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente si dà atto della rinuncia al ricorso del ricorrente VITROCISET s.p.a.
Nel merito, ed in ordine logico, il Collegio prende in esame i motivi di gravame proposti avverso i provvedimenti di esclusione delle offerte tecniche presentate dalle ricorrenti, per i rilevati profili di difformità di queste rispetto alla lettera di invito ed al capitolato tecnico, e ne ravvisa l’infondatezza alla luce degli elementi tecnici di cognizione assunti a mezzo della disposta consulenza tecnica di ufficio.
Va rilevato che il Tribunale aveva richiesto al consulente di ufficio di fornire il proprio ausilio tecnico in relazione alle seguenti circostanze:
1) quale risulti essere, a seguito delle previsioni e prescrizioni del bando di gara, della lettera di invito ed allegati Capitolati amministrativo e tecnico, nonché dei parametri indicati nell’allegato G alla lettera medesima, interpretati sulla base dell’interesse primario in concreto perseguito dall’Amministrazione appaltante, l’effettivo e sostanziale contenuto dell’offerta tecnica richiesta ai partecipanti alle imprese partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto in discorso;
2) se il progetto di massima predisposto a cura della P.A. possa considerarsi o meno sufficientemente completo, puntuale e corretto dal punto di vista tecnico, sì da non richiedere alle imprese partecipanti alla gara sostanziali integrazioni e/o modifiche progettuali e da valere, comunque, quale inequivoco ed oggettivo strumento di raffronto delle singole offerte presentate;
3) se, in relazione a parametri oggettivamente verificabili e desumibili dalla lex specialis di gara, le carenze riscontrate dalla Commissione per la valutazione tecnica delle offerte indicate nel verbale del 13 giungo 2002 e nelle schede ad esso allegate, prese in esame tanto singolarmente quanto nel loro complesso, possano considerarsi tali da “non rispondere pienamente” a quanto stabilito nella lettera di invito, nel Capitolato Tecnico ed ai criteri di valutazione, e quindi da comportare necessariamente il giudizio di non idoneità dei progetti presentati dalle ricorrenti; ovvero se, tenuto conto delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche del settore e sulla base di criteri di logica e razionalità, tali carenze vadano considerate come incidenti unicamente sulle caratteristiche qualitative della proposta contrattuale e sull’attribuzione del relativo punteggio.
Il consulente tecnico d’ufficio, verificata in base parametri obiettivi la finalità dell’appalto in parola ed il tipo di offerta tecnica richiesto alle imprese partecipanti alla gara in ragione degli obiettivi funzionali effettivamente perseguiti, e rilevata la completezza, la puntualità e la correttezza del progetto di massima predisposto dalla stazione appaltante, tale da non richiedere integrazioni o modifiche progettuali da parte degli offerenti e da potere quindi valere come in equivoco ed oggettivo strumento di verifica delle offerte presentate dai singoli partecipanti, ha concluso per un giudizio di non idoneità nella valutazione tecnica delle offerte presentate dall’ A.T.I. ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere condivise dal Collegio.
Con riferimento all’offerta tecnica dell’ATI EADS infatti è stata rilevata una grave difformità rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante con riferimento ai ponti radio, sotto il profilo della mancata specificazione delle qualità offerte rispetto a quanto invece puntualmente prescritto nel documento ITU-R del Capitolato tecnico.
Tale difformità, afferendo ad un elemento essenziale dell’offerta, in quanto qualificante la stessa anche in una prospettiva sostanzialistica di garanzia della adeguatezza del progetto proposto rispetto alle finalità effettivamente perseguite con l’appalto, è tale da giustificare di per sé l’esclusione della ricorrente dalla gara, rendendo quindi superfluo l’apprezzamento degli ulteriori profili di difformità pure rilevati dalla competente Commissione.
Né è possibile ritenere che siffatta difformità non fosse stata puntualmente rilevata dalla Commissione tecnica di gara, nello stesso senso sottolineato dal C.T.U., considerato che, come emerge dal verbale di valutazione delle offerte, uno dei profili di insufficienza del progetto EADS-DSN riguardava proprio il mancato riscontro della conformità del progetto alla raccomandazione ITU-R, invece espressamente prescritta dal Capitolato tecnico.
Più in generale peraltro va rammentato che l'amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, anche con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche dell’offerta prescritte evidentemente sulla base di un giudizio "ex ante" dell'idoneità di ogni singola prescrizione a conseguire le finalità sostanziali di interesse pubblico perseguite; cosicché né alla commissione di gara, né al giudice amministrativo è consentito sovrapporre valutazioni sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle già effettate in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato tecnico dalla stazione appaltante.
Allorquando poi l’amministrazione rilevi, anche in una prospettiva teleologica di considerazione dell’adeguatezza del capitolato tecnico rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite, che talune prescrizioni tecniche risultino erronee, insufficienti, incomplete o anche solo inopportune, non può discostarsi da esse in sede procedimentale o in via interpretativa, dovendo piuttosto rimuoverle ex ante con integrale rinnovazione della procedura, considerate le esigenze di tutela del principio di “par condicio” fra i concorrenti da un lato e l’efficacia vincolante del bando e del capitolato dall’altro (cfr. in senso conforme Cons. Stato V, 20.10.2000 n. 5627).
Sempre con riguardo all’esclusione le ricorrenti si erano poi dolute del fatto che l’eventuale inadeguatezza del loro progetto fosse imputabile al comportamento dell’Amministrazione che non avrebbe garantito la possibilità di rispettare i termini minimi per la formulazione dell’offerta( in particolare non sarebbe stata messa a disposizione in tempo utile la banca dati cartografica).
Assumono dunque che illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe concesso le proroghe all’uopo richieste.
La censura è inammissibile e infondata.
Non è stata infatti tempestivamente impugnata la mancata concessione di un’ulteriore proroga espressa con nota del ministero del 18 gennaio 2002 in atti e non risulta essere stata effettuata alcuna riserva all’atto della presentazione dell’offerta.
Peraltro, come dalle stesse ricorrenti riconosciuto, esse hanno potuto accedere alla banca dati in questione in data 18 dicembre 2001, quindi più di un mese prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il 21 gennaio 2002; mentre il termine minimo di 40 giorni di cui all’art. 7 comma 3 del d.lgs. 358/92 decorre non dalla data dell’acquisizione della documentazione richiesta o dall’accesso ai luoghi bensì dalla data di spedizione o di ricezione della lettera di invito. Termine quindi, nella specie, ampiamente rispettato.
Le ricorrenti lamentano altresì di non avere avuto tempo sufficiente a visionare il progetto di massima e ad acquisire i dati riguardanti l’intera infrastruttura di comunicazioni delle Forze di Polizia sull’intero territorio interessato dall’appalto.
In proposito va ribadito quanto sopra rispetto al termine minimo assegnato e va altresì rilevato che non è stata impugnata la nota ministeriale in data 12 novembre 2001 con la quale si dava atto che le offerenti avevano putto visionare l’intero progetto e che i siti da tenere conto in sede di offerta erano quelli indicati nell’elenco allegato.
La censura è quindi inammissibile e infondata.
Analogamente inammissibile è la doglianza per cui la normativa di gara avrebbe illegittimamente richiesto l’utilizzazione della tecnologia c.d.”TETRA”.
Trattandosi infatti di censura riguardante prescrizione della lex specialis della gara, implicante profili concernenti la formulazione dell’offerta, essa avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente rispetto al momento della piena conoscenza (Cons. Stato Ad. Pl. N. 1/2003).
I motivi proposti avverso le esclusioni delle ricorrenti sono pertanto tutti infondati e vanno rigettati.
Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnativa (sia il ricorso principale che i motivi aggiunti) nella parte in cui è rivolta a censurare l’ammissione dell’ati controinteressata alla procedura di gara e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto de quo.
La giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di chiarire come il soggetto che sia stato legittimamente escluso da una procedura concorsuale non abbia alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare l’aggiudicazione ad altri, in quanto dall’annullamento della mancaa esclusione dell’altro concorrente o dell’aggiudicazione ad esso conferita lo stesso non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio; l’esclusione legittima conclude, infatti, per l’aspirante, il procedimento di gara, e la sua posizione, rispetto al bene della vita su cui verte la procedura, non assume altra configurazione che quella di interesse di mero fatto, del tutto prova di rilevanza e tutela giuridica (Cons. Stato V, 16.9.2004 n. 6031; V, 12.8.2004 n. 5558).
In capo alle ricorrenti dunque non sussiste pertanto neppure l’interesse strumentale ad un’eventuale rinnovazione della procedura di gara, in quanto, a seguito dell’esclusione legittima, non hanno un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale rinnovazione ( cfr. da ultimo Tar Lombardia Milano III, 3.6.2004 n. 2354).
L’impugnativa è quindi, in parte qua, inammissibile in quanto le ricorrenti, difettando di interesse qualificato, non possono dolersi di asserite illegittimità compiute dagli organi di gara, in relazione all’offerta presentata dal raggruppamento risultato aggiudicatario della gara.
Le ulteriori censure proposte con i restanti motivi vanno infine disattese alla stregua delle seguenti considerazioni.
Appare anzitutto infondato il rilievo per cui la lettera di invito sarebbe illegittima per non avere previsto i sottopunteggi da attribuire ai vari parametri del profilo tecnico.
L’art. 16 lettera b) del d. lgs. 358/92, infatti, prevede soltanto la mera facoltà e non l’obbligo che i criteri vengano allineati secondo un ordine decrescente di valutazione, come sottolineato dalla recente giurisprudenza per la quale è facoltà dell’amministrazione attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta ( cfr. Tar Puglia Bari I, 21.11.2003 n. 4253).
In ogni caso la suddetta specificazione è stata legittimamente effettuata dalla Commissione in un momento successivo ( cfr. in proposito Cons. Stato VI, 9.7.2004 n. 5033).
Infondate sono altresì le doglianze relative alle operazioni di verbalizzazione effettuate dalla Commissione ed alla composizione di quest’ultima.
E’ infatti ben possibile che i lavori della Commissione vengano articolati in più sedute (Cons. Stato V, 4.12.1998 n. 1603; Tar Puglia Bari I, 21.11.2002 n. 5068), che la verbalizzazione delle operazioni della Commissione venga predisposta in un momento successivo ( Cons. Stato VI, 30.3.2004 n. 1711) e che essa venga effettuata in maniera sintetica, senza che vengano riportati tutti i singoli passaggi operativi, purchè tale da consentire la ricostruzione dell’iter seguito dalla Commissione stessa ed il controllo sull’operato dell’organo (Tar Lazio II, 25.6.2004 n. 6251; Cons. Stato V, 24.4.1999 n. 220).
Parimenti va ritenuta la legittimità del procedimento seguito per la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti, in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione delle offerte tecniche, e nominata con apposito D.M. in data 14 novembre 2000.
Inoltre, come risulta dal verbale relativo, le operazione di determinazione dei criteri sono avvenute in data 10 settembre 2001, quindi precedentemente alla fase della valutazione delle offerte.
Infine infondate sono le lagnanze sulla composizione della Commissione, ben potendo uno dei componenti essere sostituito prima dell’inizio delle attività (nel caso di specie come risulta dalla produzione documentale dell’Avvocatura dello Stato, il T. col. Ivo Ivagnes venne sostituito prima che partecipasse ad alcuna riunione) e considerate le competenze tecniche di quasi tutti i componenti della Commissione incaricata della valutazione delle offerte (anch’esse risultanti dalla produzione documentale dell’Avvocatura).
Conclusivamente il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile .
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio ad eccezione delle spese di C.T.U. che si pongono a carico dei ricorrenti soccombenti e si liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila).

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa spese ad eccezione delle spese di consulenza che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2004.


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