| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 17 gennaio 2005
n. 320
Pres. TOSTI, Est. LO PRESTI
Eads-Dsn (Avv. J. Payer) e Vitrociset S.p.A. (Avv.ti F.Caso
e G. Ciaglia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Dello Stato)
e Consorzio Securcomm (Avv.ti F.G.Scoca, L. Acquarone, D.Anselmi
e R. Colagrande), Nokia Italia S.p.A. (Avv.ti F.G. Scoca
e R. Colagrande), Marconi Mobile S.p.A. (Avv.ti G. Di Gioia,
D. Anselmi e L. Acquarone), Orte S.p.A, Ericcson Enterprise
S.p.A., Sirti S.p.A. e Tecnosistemi (Avv.ti R.Villata, A.
Degli Espositi) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte – Ulteriore valutazione della commissione
di gara e del G.A. sull’adeguatezza tecnica dell’offerta
– E’ inammissibile –
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2. Contratti della P.A. – Gara – Legittima
esclusione di un concorrente – Interesse strumentale alla
rinnovazione della gara – Non sussiste – Motivi
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3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte – Facoltà dell’Amministrazione di attribuire
a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo
entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale
del dato tecnico dell’offerta – Sussiste
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4. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte – Procedimento per la determinazione dei parametri
di valutazione – Affidamento ad una Commissione diversa
da quella deputata alla valutazione dei progetti – E’ ammissibile
– Motivi
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5. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione
delle offerte - Sostituzione di un componente della Commissione
prima dell’inizio delle attività – E’ legittima
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1. Non è consentito né alla commissione di
gara né al giudice amministrativo di sovrapporre valutazioni
sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle già effettuate
in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato
tecnico dalla stazione appaltante.
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2. Non sussiste interesse strumentale alla
rinnovazione di una gara da parte del soggetto legittimamente
escluso, non sussistendo un’aspettativa diversa e maggiormente
qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi
altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si
riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale
rinnovazione.
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3. E’ facoltà dell’Amministrazione di attribuire
a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo
entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale
del dato tecnico dell’offerta.
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4. E’ legittimo il procedimento seguito per
la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione
diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti,
in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza
e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione
delle offerte tecniche.
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5. E’ legittima la sostituzione di un componente
della Commissione prima dell’inizio delle attività della
stessa.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
sezione Prima ter
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composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti
Presidente - Carlo taglienti Consigliere - Giampiero Lo
Presti Consigliere est ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10234/2002 proposto dalla
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Società EADS-DSN con sede legale in
Rue J.P. Timbaud MS ED51 – 78392, Boix D’Arcy Cedex, Francia,
in persona del suo legale rappresentante “pro-tempore” Monsieur
Jacques Payer e dalla VITROCISET S.p.A con sede legale
in Roma, via Salaria n. 1027, in persona del suo legale
rappresentante p.t. dott. Gaetano Galia, rappresentate e
difese dagli avvocati Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia
e presso il loro studio elettivamente domiciliate in Roma,
alla via Savoia n. 72
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contro
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il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro-tempore, nonché il
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Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione
Generale dei Servizi Logistici e Gestione del Patrimonio
– Servizio Gestione Contratti e Forniture;
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la Commissione di gara per l’affidamento
dell’appalto bandito in data 6 agosto 2001, rispettivamente
in persona del dirigente e del Presidente, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 sono “ex
lege” domiciliati;
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e nei confronti di
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Consorzio SECURCOMM, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Lorenzo Acquarone, Daniela
Anselmi e Roberto Colagrande e presso lo studio del primo
elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Paisiello
n. 55;
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NOKIA ITALIA S.p.A, in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli
avv.ti Gaetano Scoca e Roberto Colagrande ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G. Paisiello
n. 55;
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MARCONI MOBILE S.p.A, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giovanni Di Gioia, Daniela Anselmi e Lorenzo Acquarone
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, Piazza Mazzini, 27;
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OTE S.p.A, in persona del legale rappresentante
p.t.;
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ERICCSON ENTERPRISE S.p.A, in persona
del legale rappresentante p.t.;
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SIRTI S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi e presso il loro
studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello
33;
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TECNOSISTEMI S.p.A, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
stessi Avv.ti Villata e Degli Espositi, presso cui è domiciliata,
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per l’annullamento, previa sospensione
dell’ammissione, nonché della successiva aggiudicazione
provvisoria pronunciata nella seduta di gara del 4 luglio
2002, in favore dell’intimato Consorzio SECURCOMM (Capofila
dell’omonima ATI con mandanti ERICSSON ENTERPRISE S.p.A,
SIRTI S.p.A e TECNOSISTEMI S.p.A.)
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti
alla predetta aggiudicazione ancorché non cogniti, con particolare
(ma non esclusivo) riferimento ai verbali della Commissione
di gara relativi alle sedute del 13 settembre 2001, 21 gennaio
2002 e 4 luglio 2002 per la parte in cui il Consorzio SECURCOMM,
capofila dell’omonimo r.t.i., le originarie mandanti della
medesima associazione temporanea (ERICSSON ENTERPRISE S.p.A
e SIRTI S.p.A), nonché TECNOSISTEMI S.p.A. (qualificatasi
autonomamente ed associata al Consorzio SECURCOMM nella
seconda fase della procedura di gara), sono state dapprima
ammesse a partecipare e, poi, individuate aggiudicatarie
provvisorie, nonché della contestuale esclusione della ricorrente,
relativamente alla procedura di affidamento dell’appalto
di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I (Foglio Inserzioni
n. 192) del 20 agosto 2001, oltre che – per quanto di interesse
– delle relative comunicazioni di ammissione, esclusione,
aggiudicazione provvisoria ed eventuale aggiudicazione definitiva,
ancorché non cognite.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
dell’Interno e delle parti intimate quali controinteressate;
Visti i “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati
il 21 successivo, con i quali è stata impugnata anche l’aggiudicazione
provvisoria comunicata alle ricorrenti con nota del 16.10.2002
ed il verbale tecnico in data 13.06.2002 con i relativi
allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 4108/2003;
Vista la relazione di C.T.U. e gli atti ad essa allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004
il Cons. Giampiero lo Presti e uditi gli avvocati presenti
per le parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con bando pubblicato sul supplemento della
G.U. della Comunità Europea e sulla parte seconda della
G.U. della R.I., rispettivamente in data 18 e 20 agosto
2001, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica
Sicurezza – indiceva una gara a procedura ristretta, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C del D.lgvo 24.07.1992
n. 358, per la fornitura di una rete radiomobile digitale
“Interpolizie” nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno
2000-2006 Regioni Obiettivo 1 – Piano Operativo “Sicurezza
per lo sviluppo del Mezzogiorno”.
Il bando indicava, tra l’altro, la documentazione che le
Società interessate avrebbero dovuto presentare, a pena
di esclusione, per partecipare alla gara, precisando che
l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto
dall’art. 16 lett. b, del D.lgvo 358/92 e successive modifiche,
secondo i criteri indicati nella lettera di invito.
Le società ricorrenti presentavano domanda di partecipazione.
A seguito delle determinazioni adottate dalla Commissione
di gara il 13. 09.2001, venivano ammesse alla gara insieme
ad altre imprese, tra cui il Consorzio SECURCOMM – risultato
poi aggiudicatario.
Esse ricevevano, quindi, lettera d’invito per partecipare
alla gara ad appalto concorso per la fornitura di una rete
radiomobile digitale per le Forze di Polizia nella Regione
Campania, nell’ambito del richiamato quadro comunitario
di sostegno, da esperirsi il giorno 21 novembre 2001, alle
ore 12,00, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440,
dell’art. 91 del R.D. 23.05.1924 n. 827, nonché dell’art.
9 – punto c – del D. lgvo 24.07.1992 n. 358 nel testo modificato
con D.lgvo 20.10.1998 n. 402, attuativo della Direttiva
93/36/CEE del Consiglio del 14.06.1993.
Alla lettera d’invito venivano allegati, quali parte integrante
di essa, tra gli altri documenti il capitolato amministrativo
(A), il capitolato tecnico (B), il fac-simile di offerta
(C), lo specchio concernente i parametri per l’attribuzione
del punteggio di merito al progetto tecnico P.M.T
– (G), i parametri per l’attribuzione del punteggio economico
e totale (H).
La stessa lettera d’invito, dopo aver indicato il contenuto
e le modalità del progetto e della documentazione tecnica
richiesti nonché, tra l’altro, i documenti da presentare
per essere ammessi a concorrere, illustrava le modalità
di svolgimento della gara che prevedevano l’invio dei progetti
presentati dalle ditte/ATI ammesse al proseguimento della
gara, ad apposita Commissione che avrebbe provveduto alla
loro valutazione tecnica, sulla base dei parametri di cui
al richiamato allegato “G”, dandone atto con apposito verbale.
Nella seduta del 21.01.2002, il Presidente del seggio, esaminata
la documentazione amministrativa presentata dalle tre ATI
ammesse alla gara (cioè i raggruppamenti guidati rispettivamente
dal Consorzio SECURCOMM, da MOTOROLA S.p.A. e da EADS-DSN)
e riscontratane la regolarità e completezza, trasmetteva
i loro progetti alla Commissione per la valutazione tecnica
degli stessi.
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 il seggio di gara
comunicava alle imprese concorrenti il risultato della valutazione
operata dalla Commissione appositamente incaricata, dal
cui verbale risulta che dei tre raggruppamenti sopra indicati,
solo il progetto presentato da quello capeggiato dal Consorzio
SECURCOMM era stato giudicato idoneo con un punteggio di
54,50/70, mentre gli altri due erano risultati inidonei
per motivi indicati nel verbale del 13 giugno 2002.
Il seggio di Gara procedeva, quindi, all’apertura della
busta economica del solo raggruppamento SECURCOMM, al quale
veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto con un’offerta
di quarantun milioni e trecentomila euro ed un punteggio
complessivo di 84,50/100.
Avverso tale aggiudicazione e tutti gli atti della procedura
di gara indicati in epigrafe insorgevano, con ricorso (n.
10234/2002) notificato il 17.09.2002 e depositato il giorno
30 successivo le Società AEDS-DSN e VITROCISET S.p.A, chiedendone
a questo Tribunale l’annullamento previa sospensione, deducendo:
1°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.
17 della L. 13 marzo 1999 n. 68, nonché del punto 13, lett.
f) del bando di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.
La qualificazione dei soggetti facenti parte dell’a.t.i.
guidata dal Consorzio SECURCOMM sarebbe assolutamente illegittima
per essere stata violata, sia da parte del Consorzio che
delle singole imprese consorziate (NOKIA ITALIA S.p.A. –
SIRTI S.p.A), la disciplina a tutela del diritto al lavoro
dei disabili.
Tale violazione sarebbe stata commessa anche dalla TECNOSISTEMI
S.p.A – qualificatasi autonomamente e successivamente confluita,
in qualità di mandante, nell’a.t.i. SECURCOMM –, che avrebbe
esibito la sola certificazione, senza rendere la prescritta
dichiarazione.
2°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.
47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, nonché del punto 13 lett.
E) del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria,
contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.
Alla luce delle previsioni del bando di gara, la dichiarazione
del possesso del “nulla osta sicurezza” (N.O.S) avrebbe
dovuto essere resa non solo dal presidente del consorzio,
ma da ciascuno dei legali rappresentanti delle società consorziate.
Nel caso concreto la società NOKIA avrebbe omesso di presentare
la dichiarazione concernente il possesso del N.O.S.
Le relative dichiarazioni presentate dal consorzio SECURCOMM
e dalle altre consorziate (MARCONI ed OTE) risulterebbero
sottoscritte non dai legali rappresentanti, ma da soggetti
sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza o di cariche
sociali e non risultanti neppure dai certificati di iscrizione
alla CCIAA.
La dichiarazione dell’impresa OTE, inoltre, sarebbe stata
sottoscritta dallo stesso firmatario dell’analoga dichiarazione
del consorzio SECURCOMM e su carta intestata della società
MARCONI, con conseguente equivocità in ordine alla provenienza
della dichiarazione ed alla sua imputabilità.
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto
8 della lettera di invito, in relazione all’allegato G.
della lettera medesima e all’art. 19, lett. B, d.lgvo. n.
358/92; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria,
travisamento, sviamento.
Dalla lettura del verbale della Commissione tecnica operata
dal Presidente del seggio di gara nella seduta del 4 luglio
2002, l’esclusione dell’a.t.i. composta dalle società ricorrenti,
risulterebbe disposta sulla base di una ritenuta non conformità
dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato.
La presunta insufficienza della prestazione proposta rispetto
a quella ritenuta ottimale, però, lungi dall’essere causa
di esclusione, avrebbe dovuto portare, al più, all’attribuzione
di un punteggio tecnico inferiore.
Non sussisterebbero, in ogni caso, le presunte inadeguatezze
progettuali relative alla insufficiente “ridondanza” del
sistema ed alla scarsa considerazione delle risorse preesistenti,
rilevate dalla Commissione tecnica con riferimento ai punti
2.4 e 2.2 del Capitolato.
La valutazione dei requisiti indicati al paragrafo 2 del
capitolato – in cui ricadono entrambi i richiamati punti
2.4 e 2.2 – sarebbe estranea al giudizio rimesso a tale
Commissione la quale, in violazione delle norme e dei principi
richiamati in rubrica, si sarebbe pronunciata su tali elementi
dell’offerta.
4°) Violazione per falsa ed omessa applicazione dell’art.
7, commi 3 e 6 del d.lgvo n. 358/92, anche in relazione
ai punti 2.2 e 3.2 del Capitolato tecnico e del punto 8
della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di
istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento,
sviamento.
I profili di inadeguatezza dell’offerta tecnica delle società
ricorrenti, rilevati dalla Commissione di gara e posti a
fondamento della loro esclusione, sarebbero stati determinati
dal comportamento tenuto dalla medesima Amministrazione
nel corso della gara, non avendo questa garantito il rispetto
dei termini minimi per la formulazione dell’offerta, in
relazione all’effettiva disponibilità di documentazione
ed informazioni.
5°) Violazione, per falsa ed omessa applicazione, dei punti
1, 1.1 e 2.1 del Capitolato tecnico, anche con riferimento
ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata,
del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19 lett. B) del
D.lgs 24.07.1992 n. 358 e succ. mod. ed integrazioni; eccesso
di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà,
sviamento, disparità di trattamento.
L’Amministrazione avrebbe operato un’erronea valutazione
in ordine alla presunta conformità del progetto a.t.i. SECURCOMM
alle prescrizioni specifiche imposte al progetto medesimo
dal capitolato tecnico.
Dagli accertamenti istruttori esperiti dall’Autorità Garante
per la concorrenza ed il mercato, in sede di procedimento
di infrazione svolto a verificare se il Consorzio SECURCOMM
integrasse un’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza
– ex art. 2 L. n. 291/1990 -, nonché dalle relative conclusioni,
emergerebbe che alla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta ed anche successivamente, il consorzio medesimo
non disponeva, per sua stessa ammissione, delle tecnologie
necessarie a garantire la fornitura di una rete PMR interfunzionale
ed interoperabile.
Ciò al contrario di quanto richiesto dal capitolato quale
“caratteristica fondamentale” dell’offerta tecnica, in ordine
alla quale pure veniva prevista una specifica valutazione.
Di tali circostanze il Ministero sarebbe stato reso edotto
dall’a.t.i ricorrente con nota in data 21.06.2002, ma avrebbe
omesso ogni opportuna verifica al riguardo.
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.
19 D.lgs 24.07.1992 n. 358, come modificato dall’art. 16
del D.lgs. 20.10.1998 n. 402, nonché dell’art. 1 della L.
7.11.2000 n. 327; violazione per falsa applicazione od illegittimità
del punto 9 della lettera d’invito; violazione per falsa
od omessa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241;
eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione,
difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui
presupposti, sviamento.
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 la Commissione di
gara, dopo aver aperto la sola busta contenente l’offerta
del consorzio SECURCOMM e riscontratane l’inferiorità, sia
pure di poco, rispetto all’importo a base d’asta, avrebbe
omesso di valutare la congruità dell’offerta, nonostante
espressa richiesta in tal senso da parte del rappresentante
dell’a.t.i EADS-DSN/VITROCISET.
Così facendo l’Amministrazione avrebbe violato il preciso
obbligo di svolgere una valutazione, sia pure sommaria e
di massima, tesa ad accertare se l’offerta – quand’anche
unica – si presentasse anormalmente bassa in rapporto alla
prestazione richiesta.
Ove, peraltro, si dovesse interpretare il punto 9 della
lettera d’invito come diretta ad escludere il potere-dovere
dell’Amministrazione di procedere a qualsiasi verifica dell’anomalia
dell’offerta, in presenza di meno di tre offerte valide,
tale punto 9 della lettera d’invito deve ritenersi investito,
anch’esso, di formale impugnazione col ricorso in esame.
7°) Violazione del principio della “par condicio” tra i
concorrenti e trasparenza nelle procedure di aggiudicazione,
anche in relazione all’art. 8 del D.lgs n. 358/1992, nonché
art. 8 Dir. 93/36/CE ed art. 28 (ex 30) e ss., art. 43 (ex
52)e ss., art. 49 (ex 59) e ss., artt. 30, 45 e 46 (ex artt.
36, 55 e 56) ed 86 del TRATTATO U.E.; eccesso di potere
per disparità di trattamento, contraddittorietà, irragionevolezza,
illogicità, travisamento dei presupposti, sviamento.
L’intera procedura di gara risulterebbe viziata sotto il
profilo del rispetto dei principi fondamentali, sanciti
in sede comunitaria, della trasparenza e della parità di
trattamento dei concorrenti, in relazione a circostanze
apprese dalle società ricorrenti solo a seguito della nota
17 luglio 2002, pervenuta in data 24 luglio successivo.
In particolare, sarebbe emerso che la precedente procedura
selettiva di affidamento per analogo oggetto, bandita il
4 giugno 2001 e che ammetteva la presenza di progetti in
“standard TETRA”, era stata annullata in via di autotutela
il 4 agosto 2001 – e, dunque, appena due giorni prima che
il nuovo bando, senza l’indicazione di specifici standard,
venisse spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
Risulterebbe evidente, quindi, attesa l’esiguità del tempo
trascorso, che l’Amministrazione non avrebbe operato alcun
effettivo e sostanziale adeguamento delle prescrizioni contenute
nel capitolato tecnico, limitandosi ad espungere dagli atti
la parola “TETRA”, onde assicurare il rispetto formale del
divieto di fare riferimento, nelle procedure d’appalto,
a standard tecnologici predefiniti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate,
con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che,
con articolato atto difensivo depositato al fascicolo di
causa, controdeducevano alle censure avversarie sostenendone
l’inammissibilità e l’infondatezza e concludendo per il
rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio il Consorzio SECURCOMM e le
controinteressate TECNOSISTEMI S.p.A., NOKIA ITALIA S.p.A,
MARCONI MOBILE S.p.A e SIRTI S.p.A., concludendo per il
rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2002, la decisione
sull’istanza cautelare veniva rinviata al merito.
Con “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati
il giorno 21 successivo, le società EADS-DSN e VITROCISET
impugnavano il decreto di aggiudicazione definitiva ed il
verbale di valutazione tecnica delle offerte partecipanti
alla gara con i relativi allegati, chiedendo anche di tali
atti l’annullamento previa sospensione, alla luce delle
censure già formulate nel ricorso introduttivo e deducendo,
altresì:
1°) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dei punti
1, 1.1, 2.1 e 6.5 del Capitolato tecnico, anche con riferimento
ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata,
del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19, lett. B),
D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni
e integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria,
travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di
trattamento.
Come emergerebbe anche dall’istruttoria condotta dall’ANTITRUST
e già richiamata nel ricorso introduttivo, alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta ed anche successivamente,
il Consorzio SECURCOMM non disponeva, per sua stessa ammissione,
di dispositivi idonei a garantire una rete PMR realmente
interfunzionale ed interoperabile secondo lo standard ETSI,
coincidente sostanzialmente con quanto richiesto dal Capitolato
tecnico.
Il Consorzio SECURCOMM, pertanto, non avrebbe offerto la
piena “interoperabilità” tra sistemi TETRA espressamente
richiesta dal Capitolato – ma, al più, quella tra terminali
prodotti dalle imprese facenti parte del Consorzio medesimo”.
2°) Violazione per falsa ed omessa applicazione del combinato
disposto dei p.ti 1 e 6.5 del Capitolato, p.ti 4 ed 8 della
lettera di invito e, in via derivata, del p.to 14 del bando
di gara e dell’art. 19, lett. B) del D.lgs 24 luglio 1992
n. 358 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di
potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento,
contraddittorietà, sviamento, perplessità, disparità di
trattamento.
Pur prevedendo il Capitolato tecnico che il requisito dell’interoperabilità
– disciplinato nei contenuti sostanziali al punto 6.5 –
sarebbe stato “oggetto di valutazione”, a tale requisito
la Commissione tecnica non avrebbe assegnato alcun punteggio
in capo all’a.t.i. aggiudicataria.
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti
1, 2, 4, 6 e 7 del Capitolato tecnico con conseguente violazione,
in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della lettera
di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 16
del D.lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.; eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza
ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento dei fatti.
I rilievi di presunta inidoneità tecnica, formulati dalla
Commissione nei confronti del progetto presentato dall’a.t.i.
ricorrente, sarebbero tutti destituiti di fondamento.
La contestazione mossa all’a.t.i. ricorrente di aver richiesto
all’Amministrazione la realizzazione e messa a disposizione
di infrastrutture non esistenti, al fine di soddisfare determinate
capacità trasmissive, discenderebbe da un’erronea e travisata
lettura, da parte della Commissione tecnica, dell’offerta
tecnica di EADS-VITROCISET.
L’a.t.i. ricorrente, infatti, si sarebbe limitata ad indicare
la capacità trasmissiva espressa dal sistema proposto, impegnandosi
alla diretta realizzazione dei potenziamenti necessari ogni
qual volta, al netto dei fabbisogni operativi (non conoscibili
mediante progetti o sopralluoghi), tale capacità trasmissiva
teoricamente prevista fosse risultata, in tutto od in parte,
indisponibile.
Anche i rilievi formulati dalla Commissione con riferimento
ai punti 4.8 (infrastruttura di connessione) e 4.9 (architettura
della rete di accesso radiomobile) del capitolato, fonderebbero
espressamente sulla presunta mancata realizzazione di tratte
in ponte radio che la Commissione erroneamente riterrebbe
poste, dall’a.t.i. ricorrente, a carico del Ministero appaltante.
Una semplice richiesta di chiarimenti all’a.t.i. ricorrente
avrebbe permesso, peraltro, all’Amministrazione di fugare
ogni incertezza in proposito.
Quanto al rilievo concernente asserite carenze esplicative
dell’offerta tecnica, la Commissione non si sarebbe curata
di reperire le informazioni compiutamente contenute nell’offerta
dell’a.t.i. ricorrente, in perfetta aderenza alle richieste
di capitolato, dolendosi della mancanza di un documento
riassuntivo – non richiesto dal capitolato – che le raccogliesse
tutte.
Non sussisterebbe neppure la presunta non conformità dell’offerta
tecnica al punto 6.2 del Capitolato tecnico, relativo alla
“Comunicazione Dati IP a commutazione di pacchetto”.
La soluzione progettuale innovativa offerta dall’a.t.i.
ricorrente, oltre ad essere perfettamente aderente alle
richieste di capitolato, a parità di occupazione di banda
(8 Kbit/s) consentirebbe il trasferimento di una mole più
che doppia di dati (19,6 Kbit/s), a tutto vantaggio per
i carichi di lavoro sostenibili dal sistema.
Contrariamente all’assunto della Commissione, nessuna prestazione
imposta dal Capitolato (nella parte II, Sezione II, capitolo
E) “a carico del cliente” sarebbe posta, nella fornitura
prevista dall’a.t.i. ricorrente, a carico del committente,
come risulterebbe dal documento (di 128 pagine) facente
parte dell’offerta e che rappresenta il “manuale di istruzioni”
del sito, il quale accompagna il prodotto nella sua normale
commercializzazione.
Per quanto attiene, infine, ai rilievi della Commissione
in relazione al punto 7 del Capitolato, con riferimento
ai “siti modello”, la discrepanza tra richiesta di capitolato
e contenuto dell’offerta sarebbe solo apparente, in quanto
la “riserva di descrizione” contenuta nell’offerta riguarderebbe
la sola definizione dei progetti esecutivi delle singole
tipologie di sito, di cui l’offerta darebbe ampia e dettagliata
descrizione.
4°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti
3-2, 5-2.2, 8-2 e 13 del Capitolato tecnico, con conseguente
violazione, in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della
lettera di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art.
16 del D.lgs. n. 358/92 e succ. mod. ed int.; eccesso di
potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà,
irragionevolezza ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento.
Ove gli elementi richiamati dalla Commissione con riferimento
ai punti di capitolato indicati in rubrica, dovessero essere
considerati come condizioni di inidoneità dell’offerta,
non sussisterebbe in relazione ai medesimi alcuna violazione,
né alcun contrasto con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.
5°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei principi
posti a fondamento del funzionamento degli organi collegiali,
nella specie dell’obbligo di verbalizzazione delle sedute
del Collegio e ratifica dei relativi risultati; violazione
del principio del giusto procedimento, nella specie della
violazione degli obblighi di trasparenza, conoscibilità,
sindacabilità, ragionevolezza, illogicità dell’azione amministrativa,
difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità-irragionevolezza,
sviamento.
La Commissione tecnico valutativa avrebbe violato i principi
generali in tema di verbalizzazione dei lavori degli organi
collegiali di giudizio, non consentendo di ripercorrere
l’iter logico e procedurale da essa seguito nell’organizzazione
dei propri lavori e nella formalizzazione dei relativi esiti.
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto
8 della lettera di invito; eccesso di potere per ragionevolezza,
illogicità, travisamento, sviamento, violazione del principio
del giusto procedimento, nella specie dell’obbligo di trasparenza
e verificabilità dell’azione amministrativa, nonché collegialità,
unitarietà, responsabilità e continuità dell’attività degli
organi collegiali.
Dal verbale del 10 settembre – accluso quale allegato 5
dal verbale del 13 giugno 2002 – privo dell’indicazione
dell’anno di riferimento, risulterebbe che l’individuazione
dei parametri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed
economici sarebbe stata operata da una Commissione tecnica
completamente differente, nel numero e nella composizione,
da quella nominata con decreto del 15.02.2002, a mente del
punto 8 della lettera di invito.
Sarebbe stata operata, inoltre, la sostituzione di un componente
della Commissione di cui al citato decreto (il Ten. Col.
Ivagnes) con altra persona (il Magg. Pinna), senza indicare
né la data di tale sostituzione né le ragioni della stessa,
in tal modo non consentendo di accertare se siano stati
rispettati i principi cui deve essere improntato il lavoro
degli organi collegiali e dei loro componenti.
7°) Violazione del punto 8 della lettera di invito; eccesso
di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà,
travisamento.
Risulterebbe palesemente illogica ed irragionevole la scelta
di nominare tre soli soggetti muniti di competenze tecniche,
su un totale di 10 membri, quali componenti di una Commissione
tecnica valutativa istituita con il solo espresso compito
di procedere all’esame e al giudizio dei progetti tecnici
ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
A seguito dell’accesso alla documentazione di gara cui venivano
ammesse in data 26 settembre 2002, le società ricorrenti
impugnavano anche il decreto di aggiudicazione definitiva
in data 10.09.2002 e l’ulteriore documentazione cui avevano
avuto accesso, con “motivi aggiunti” notificati il 26.10.2002
e depositati il giorno 29 successivo, deducendo:
A) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.
19 R.D. n. 2240/1923; eccesso di potere per difetto di istruttoria,
illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.
Nel formalizzare in via definitiva l’aggiudicazione in capo
alla ditta prescelta, la stazione appaltante avrebbe omesso
di considerare e verificare le illegittimità della procedura
di gara denunciate dall’ATI ricorrente con il ricorso introduttivo
e con i precedenti motivi aggiunti.
B) Il decreto di aggiudicazione definitiva sarebbe affetto,
inoltre, in via derivata, dai medesimi vizi dedotti con
il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo
di ricorso – secondo la numerazione ad essi apposta nel
ricorso introduttivo dalla difesa ricorrente , tutti
nuovamente richiamati, nonché da quelli rassegnati con i
precedenti motivi aggiunti – anch’essi tutti richiamati
espressamente in questa sede .
Lo stesso decreto di aggiudicazione definitiva, la precedente
pronuncia di aggiudicazione provvisoria e l’ammissione disposta
in favore dell’a.t.i. SECURCOMM (di cui al verbale di seduta
del 21.01.2002), sarebbero, inoltre, affette da:
C) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art.
10 D.lgs n. 358 del 1992, nonché del punto 6, lett. D) E)
e succ. ult. cpv. della lettera di invito; eccesso di potere
per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità
dei presupposti, sviamento.
Le dichiarazioni richieste , a pena di esclusione, dal punto
6 della lettera di invito richiamato in rubrica, sarebbero
state sottoscritte da professionista non risultante titolare
di alcuna carica o qualifica sociale, che le consentisse
di impegnare in alcun modo la società SIRTI S.p.A.
D) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.
10 D.lgs n. 358/92, nonché del punto 6, lett. C) ed ultimo
cpv. della lettera di invito; eccesso di potere per difetto
di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento
dei fatti, illogicità, irragionevolezza, sviamento.
La polizza fideiussoria resa dal Consorzio SECURCOMM non
sarebbe assolutamente idonea a garantire anche le obbligazioni
e gli impegni assunti dalle altre ditte partecipanti alla
costituenda ATI che, pertanto, sarebbero state ammesse a
partecipare in mancanza di una prescrizione imposta dalla
lettera di invito a pena di esclusione.
Con istanza istruttoria depositata agli atti di causa il
3 dicembre 2002, le società ricorrenti chiedevano a questo
Tribunale di voler ordinare al Ministero dell’Interno di
produrre in giudizio tutta la documentazione di gara e,
in particolare, ogni atto e documento costituente l’offerta
tecnica delle a.t.i. SECURCOMM – nonché, ove ritenuto opportuno,
quella dell’a.t.i. MOTOROLA, anch’essa esclusa dalla gara
– disponendo, all’esito, apposita consulenza tecnica d’ufficio.
Con memorie depositate il 13 febbraio 2003 la TECNOSISTEMI
S.p.A. e la SIRTI S.p.A., rimessa alla valutazione del Collegio
la circostanza del ritiro, da parte dell’a.t.i ricorrente,
della relativa offerta, chiedevano che il ricorso venisse
dichiarato inammissibile o comunque respinto perché infondato.
Memoria in data 14 febbraio 2003 veniva depositata al fascicolo
processuale anche da parte della resistente NOKIA ITALIA
S.p.A che eccepiva, preliminarmente, il difetto di interesse
al ricorso – per avere l’a.t.i. ricorrente ritirata, in
pendenza del gravame, la propria offerta economica –, quantomeno
nella parte relativa all’impugnazione della aggiudicazione,
con conseguente inammissibilità anche dell’istanza istruttoria
avversaria, tesa ad accedere all’offerta tecnica aggiudicataria.
Nel merito, contestando le proposte censure ne sosteneva
l’inammissibilità e l’infondatezza, ribadendo la richiesta
di rigetto dell’impugnativa.
Con memorie, di analogo contenuto, depositate lo stesso
14 febbraio 2003, sia il Consorzio SECURCOMM, che la Società
MARCONI MOBILE, richiamati i profili di inammissibilità
e di infondatezza già rilevati nella precedente memoria,
illustravano le ragioni dell’inammissibilità, a loro avviso,
della richiesta istruttoria formulata dalle ricorrenti con
l’atto depositato il 3.12.2002 e la cui valutazione andrebbe
preceduta, in ogni caso, dalla cognizione e definizione
delle censure riguardanti l’esclusione delle ricorrenti.
Sostenevano, altresì, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità
del ricorso e dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza
e per carenza di interesse, controdeducendo nel merito alle
censure avversarie ed insistendo, conclusivamente, per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque,
per il rigetto del ricorso medesimo e dei susseguenti “motivi
aggiunti”.
Con sentenza interlocutoria n. 4108/2003, il Tribunale,
risolta una preliminare questione di inammissibilità, disponeva
CTU allo scopo di acquisire elementi tecnici di cognizione
necessari ai fini della definizione del giudizio.
Espletata la consulenza, alla pubblica udienza del giorno
11 novembre 2004 la causa è stata rimessa in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente si dà atto della rinuncia
al ricorso del ricorrente VITROCISET s.p.a.
Nel merito, ed in ordine logico, il Collegio prende in esame
i motivi di gravame proposti avverso i provvedimenti di
esclusione delle offerte tecniche presentate dalle ricorrenti,
per i rilevati profili di difformità di queste rispetto
alla lettera di invito ed al capitolato tecnico, e ne ravvisa
l’infondatezza alla luce degli elementi tecnici di cognizione
assunti a mezzo della disposta consulenza tecnica di ufficio.
Va rilevato che il Tribunale aveva richiesto al consulente
di ufficio di fornire il proprio ausilio tecnico in relazione
alle seguenti circostanze:
1) quale risulti essere, a seguito delle previsioni e prescrizioni
del bando di gara, della lettera di invito ed allegati Capitolati
amministrativo e tecnico, nonché dei parametri indicati
nell’allegato G alla lettera medesima, interpretati sulla
base dell’interesse primario in concreto perseguito dall’Amministrazione
appaltante, l’effettivo e sostanziale contenuto dell’offerta
tecnica richiesta ai partecipanti alle imprese partecipanti
alla gara per l’affidamento dell’appalto in discorso;
2) se il progetto di massima predisposto a cura della P.A.
possa considerarsi o meno sufficientemente completo, puntuale
e corretto dal punto di vista tecnico, sì da non richiedere
alle imprese partecipanti alla gara sostanziali integrazioni
e/o modifiche progettuali e da valere, comunque, quale inequivoco
ed oggettivo strumento di raffronto delle singole offerte
presentate;
3) se, in relazione a parametri oggettivamente verificabili
e desumibili dalla lex specialis di gara, le carenze riscontrate
dalla Commissione per la valutazione tecnica delle offerte
indicate nel verbale del 13 giungo 2002 e nelle schede ad
esso allegate, prese in esame tanto singolarmente quanto
nel loro complesso, possano considerarsi tali da “non rispondere
pienamente” a quanto stabilito nella lettera di invito,
nel Capitolato Tecnico ed ai criteri di valutazione, e quindi
da comportare necessariamente il giudizio di non idoneità
dei progetti presentati dalle ricorrenti; ovvero se, tenuto
conto delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche del
settore e sulla base di criteri di logica e razionalità,
tali carenze vadano considerate come incidenti unicamente
sulle caratteristiche qualitative della proposta contrattuale
e sull’attribuzione del relativo punteggio.
Il consulente tecnico d’ufficio, verificata in base parametri
obiettivi la finalità dell’appalto in parola ed il tipo
di offerta tecnica richiesto alle imprese partecipanti alla
gara in ragione degli obiettivi funzionali effettivamente
perseguiti, e rilevata la completezza, la puntualità e la
correttezza del progetto di massima predisposto dalla stazione
appaltante, tale da non richiedere integrazioni o modifiche
progettuali da parte degli offerenti e da potere quindi
valere come in equivoco ed oggettivo strumento di verifica
delle offerte presentate dai singoli partecipanti, ha concluso
per un giudizio di non idoneità nella valutazione tecnica
delle offerte presentate dall’ A.T.I. ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere
condivise dal Collegio.
Con riferimento all’offerta tecnica dell’ATI EADS infatti
è stata rilevata una grave difformità rispetto a quanto
richiesto dalla stazione appaltante con riferimento ai ponti
radio, sotto il profilo della mancata specificazione delle
qualità offerte rispetto a quanto invece puntualmente prescritto
nel documento ITU-R del Capitolato tecnico.
Tale difformità, afferendo ad un elemento essenziale dell’offerta,
in quanto qualificante la stessa anche in una prospettiva
sostanzialistica di garanzia della adeguatezza del progetto
proposto rispetto alle finalità effettivamente perseguite
con l’appalto, è tale da giustificare di per sé l’esclusione
della ricorrente dalla gara, rendendo quindi superfluo l’apprezzamento
degli ulteriori profili di difformità pure rilevati dalla
competente Commissione.
Né è possibile ritenere che siffatta difformità non fosse
stata puntualmente rilevata dalla Commissione tecnica di
gara, nello stesso senso sottolineato dal C.T.U., considerato
che, come emerge dal verbale di valutazione delle offerte,
uno dei profili di insufficienza del progetto EADS-DSN riguardava
proprio il mancato riscontro della conformità del progetto
alla raccomandazione ITU-R, invece espressamente prescritta
dal Capitolato tecnico.
Più in generale peraltro va rammentato che l'amministrazione
è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata
e che essa stessa ha emanato, anche con specifico riferimento
alle caratteristiche tecniche dell’offerta prescritte evidentemente
sulla base di un giudizio "ex ante" dell'idoneità di ogni
singola prescrizione a conseguire le finalità sostanziali
di interesse pubblico perseguite; cosicché né alla commissione
di gara, né al giudice amministrativo è consentito sovrapporre
valutazioni sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle
già effettate in sede di formulazione della lettera di invito
e del capitolato tecnico dalla stazione appaltante.
Allorquando poi l’amministrazione rilevi, anche in una prospettiva
teleologica di considerazione dell’adeguatezza del capitolato
tecnico rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite,
che talune prescrizioni tecniche risultino erronee, insufficienti,
incomplete o anche solo inopportune, non può discostarsi
da esse in sede procedimentale o in via interpretativa,
dovendo piuttosto rimuoverle ex ante con integrale rinnovazione
della procedura, considerate le esigenze di tutela del principio
di “par condicio” fra i concorrenti da un lato e l’efficacia
vincolante del bando e del capitolato dall’altro (cfr. in
senso conforme Cons. Stato V, 20.10.2000 n. 5627).
Sempre con riguardo all’esclusione le ricorrenti si erano
poi dolute del fatto che l’eventuale inadeguatezza del loro
progetto fosse imputabile al comportamento dell’Amministrazione
che non avrebbe garantito la possibilità di rispettare i
termini minimi per la formulazione dell’offerta( in particolare
non sarebbe stata messa a disposizione in tempo utile la
banca dati cartografica).
Assumono dunque che illegittimamente l’Amministrazione non
avrebbe concesso le proroghe all’uopo richieste.
La censura è inammissibile e infondata.
Non è stata infatti tempestivamente impugnata la mancata
concessione di un’ulteriore proroga espressa con nota del
ministero del 18 gennaio 2002 in atti e non risulta essere
stata effettuata alcuna riserva all’atto della presentazione
dell’offerta.
Peraltro, come dalle stesse ricorrenti riconosciuto, esse
hanno potuto accedere alla banca dati in questione in data
18 dicembre 2001, quindi più di un mese prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte fissato per
il 21 gennaio 2002; mentre il termine minimo di 40 giorni
di cui all’art. 7 comma 3 del d.lgs. 358/92 decorre non
dalla data dell’acquisizione della documentazione richiesta
o dall’accesso ai luoghi bensì dalla data di spedizione
o di ricezione della lettera di invito. Termine quindi,
nella specie, ampiamente rispettato.
Le ricorrenti lamentano altresì di non avere avuto tempo
sufficiente a visionare il progetto di massima e ad acquisire
i dati riguardanti l’intera infrastruttura di comunicazioni
delle Forze di Polizia sull’intero territorio interessato
dall’appalto.
In proposito va ribadito quanto sopra rispetto al termine
minimo assegnato e va altresì rilevato che non è stata impugnata
la nota ministeriale in data 12 novembre 2001 con la quale
si dava atto che le offerenti avevano putto visionare l’intero
progetto e che i siti da tenere conto in sede di offerta
erano quelli indicati nell’elenco allegato.
La censura è quindi inammissibile e infondata.
Analogamente inammissibile è la doglianza per cui la normativa
di gara avrebbe illegittimamente richiesto l’utilizzazione
della tecnologia c.d.”TETRA”.
Trattandosi infatti di censura riguardante prescrizione
della lex specialis della gara, implicante profili concernenti
la formulazione dell’offerta, essa avrebbe dovuto essere
proposta tempestivamente rispetto al momento della piena
conoscenza (Cons. Stato Ad. Pl. N. 1/2003).
I motivi proposti avverso le esclusioni delle ricorrenti
sono pertanto tutti infondati e vanno rigettati.
Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse,
dell’impugnativa (sia il ricorso principale che i motivi
aggiunti) nella parte in cui è rivolta a censurare l’ammissione
dell’ati controinteressata alla procedura di gara e l’aggiudicazione
in suo favore dell’appalto de quo.
La giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di chiarire
come il soggetto che sia stato legittimamente escluso da
una procedura concorsuale non abbia alcun interesse a dolersi
della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare
l’aggiudicazione ad altri, in quanto dall’annullamento della
mancaa esclusione dell’altro concorrente o dell’aggiudicazione
ad esso conferita lo stesso non potrebbe ricavare alcun
concreto vantaggio; l’esclusione legittima conclude, infatti,
per l’aspirante, il procedimento di gara, e la sua posizione,
rispetto al bene della vita su cui verte la procedura, non
assume altra configurazione che quella di interesse di mero
fatto, del tutto prova di rilevanza e tutela giuridica (Cons.
Stato V, 16.9.2004 n. 6031; V, 12.8.2004 n. 5558).
In capo alle ricorrenti dunque non sussiste pertanto neppure
l’interesse strumentale ad un’eventuale rinnovazione della
procedura di gara, in quanto, a seguito dell’esclusione
legittima, non hanno un’aspettativa diversa e maggiormente
qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi
altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si
riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale
rinnovazione ( cfr. da ultimo Tar Lombardia Milano III,
3.6.2004 n. 2354).
L’impugnativa è quindi, in parte qua, inammissibile in quanto
le ricorrenti, difettando di interesse qualificato, non
possono dolersi di asserite illegittimità compiute dagli
organi di gara, in relazione all’offerta presentata dal
raggruppamento risultato aggiudicatario della gara.
Le ulteriori censure proposte con i restanti motivi vanno
infine disattese alla stregua delle seguenti considerazioni.
Appare anzitutto infondato il rilievo per cui la lettera
di invito sarebbe illegittima per non avere previsto i sottopunteggi
da attribuire ai vari parametri del profilo tecnico.
L’art. 16 lettera b) del d. lgs. 358/92, infatti, prevede
soltanto la mera facoltà e non l’obbligo che i criteri vengano
allineati secondo un ordine decrescente di valutazione,
come sottolineato dalla recente giurisprudenza per la quale
è facoltà dell’amministrazione attribuire a ciascun criterio
di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale
potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato
tecnico dell’offerta ( cfr. Tar Puglia Bari I, 21.11.2003
n. 4253).
In ogni caso la suddetta specificazione è stata legittimamente
effettuata dalla Commissione in un momento successivo (
cfr. in proposito Cons. Stato VI, 9.7.2004 n. 5033).
Infondate sono altresì le doglianze relative alle operazioni
di verbalizzazione effettuate dalla Commissione ed alla
composizione di quest’ultima.
E’ infatti ben possibile che i lavori della Commissione
vengano articolati in più sedute (Cons. Stato V, 4.12.1998
n. 1603; Tar Puglia Bari I, 21.11.2002 n. 5068), che la
verbalizzazione delle operazioni della Commissione venga
predisposta in un momento successivo ( Cons. Stato VI, 30.3.2004
n. 1711) e che essa venga effettuata in maniera sintetica,
senza che vengano riportati tutti i singoli passaggi operativi,
purchè tale da consentire la ricostruzione dell’iter seguito
dalla Commissione stessa ed il controllo sull’operato dell’organo
(Tar Lazio II, 25.6.2004 n. 6251; Cons. Stato V, 24.4.1999
n. 220).
Parimenti va ritenuta la legittimità del procedimento seguito
per la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione
diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti,
in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza
e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione
delle offerte tecniche, e nominata con apposito D.M. in
data 14 novembre 2000.
Inoltre, come risulta dal verbale relativo, le operazione
di determinazione dei criteri sono avvenute in data 10 settembre
2001, quindi precedentemente alla fase della valutazione
delle offerte.
Infine infondate sono le lagnanze sulla composizione della
Commissione, ben potendo uno dei componenti essere sostituito
prima dell’inizio delle attività (nel caso di specie come
risulta dalla produzione documentale dell’Avvocatura dello
Stato, il T. col. Ivo Ivagnes venne sostituito prima che
partecipasse ad alcuna riunione) e considerate le competenze
tecniche di quasi tutti i componenti della Commissione incaricata
della valutazione delle offerte (anch’esse risultanti dalla
produzione documentale dell’Avvocatura).
Conclusivamente il ricorso va in parte rigettato e in parte
dichiarato inammissibile .
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese di giudizio ad eccezione delle spese di
C.T.U. che si pongono a carico dei ricorrenti soccombenti
e si liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione interna prima ter, respinge il ricorso in
epigrafe.
Compensa spese ad eccezione delle spese di consulenza che
liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 11 novembre 2004.
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