| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 23 dicembre
2004 n. 4441
Pres. Perricone, Est. Testori
ASTRAZENECA S.p.A. contro Azienda USL di Ravenna, Cesena,
Forlì e Rimini |
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1. Esclusione dalla licitazione privata -
Presentazione della offerta cui si allega lettera di dissenso
circa una clausola del capitato speciale assunta come illegittima
– Dissenso equivalente a mancata accettazione del capitolato,
richiesta a pena di esclusione – Illegittimità della esclusione
- Non sussiste.
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2. Esclusione dalla gara – Facoltà per l’amministrazione
di consentire la regolarizzazione delle carenze documentali
riscontrate – Obbligo di motivazione in caso di mancato
esercizio – Esclusione - Mancata accettazione del capitolato
speciale – Possibilità di sanatoria – Non sussiste.
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3. Esclusione dalla licitazione privata -
Illegittimità del provvedimento in quanto fondato su clausola
nulla – Eventuale dichiarazione di nullità o annullamento
di suddetta clausola – Automatica caducazione del provvedimento
di esclusione - Esclusione disposta per violazione non di
tale clausola, ma della norma che prescrive l’integrale
accettazione del capitolato – Inammissibilità del ricorso
per carenza di interesse in parte qua.
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4. Nullità della clausola di cui all’art.16
del capitolato - Contrasto con il D. Lgs. n. 231 del 2002
circa i pagamenti nelle transazioni commerciali – Ambito
di applicazione – Rapporti contrattuali già perfezionati
– Possibilità di dichiarare la nullità (rectius l’illegittimità)
di detta clausola ai sensi della predetta normativa nella
fase precedente alla stipula – Esclusione.
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5. Inammissibilità del ricorso per tardività
– Clausole del capitolato di gara immediatamente impugnabili
in quanto comportanti necessariamente l’esclusione dalla
procedura – Clausola contestata di cui all’art.16 contenente
prescrizioni in tema di pagamenti – Non obiettivamente ostativa
alla partecipazione – Necessità di una sua tempestiva impugnazione
– Esclusione.
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1. La società ricorrente presentava la propria
offerta allegando alla lettera di invito e al capitolato
speciale firmati per l’accettazione, un lettera di dissenso
rispetto a quanto stabilito dall’art.16 del medesimo capitolato.
Nella lettera di invito si precisava che la partecipazione
alla gara era subordinata alla piena accettazione di tutte
le prescrizioni dettate dalla lettera di invito stessa e
il capitolo speciale. L’avere quindi espresso il proprio
dissenso circa una clausola del capitolato, ha determinato
il venire meno del requisito della integrale accettazione
della disciplina di gara e, di conseguenza, l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
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2. La lettera di invito stabilisce che l’Amministrazione
si riserva la facoltà di concedere ai soggetti partecipanti
la possibilità di regolarizzare le carenze rilevate nella
documentazione, trattasi di facoltà rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione; ne segue che l’obbligo di motivazione
sussiste nel solo caso di suo eventuale esercizio in senso
favorevole, stante la necessità di salvaguardare la par
condicio tra i concorrenti. La possibilità di sanatoria,
è altresì, limitata alle carenze non di sostanziale rilevanza
o alle mere irregolarità, non già estesa alla mancata accettazione
integrale del capitolato speciale.
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3. Nel caso la clausola contestata venisse
riconosciuta nulla o si procedesse alla sua disapplicazione
o al suo annullamento, non ne deriverebbe in via automatica
la caducazione del provvedimento di esclusione impugnato,
atteso che quest’ultimo è stato disposto non per violazione
della norma in questione, bensì per l’inosservanza di altra
disposizione, prevista dalla lettera di invito, che faceva
obbligo alle ditte offerenti di accettare lettera di invito
e capitolato senza riserve mediante la loro sottoscrizione.
Ne segue l’inammissibilità dl ricorso in parte qua, per
carenza di interesse.
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4. La società ricorrente ritiene nulla (rectius
illegittima) la norma di cui all’art.16 del capitolato speciale
perché confliggente con le disposizioni di cui agli art.3,
4 e 5 D. Lgs .n. 231 del 2002, relativo alla lotta contro
i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. In
realtà tale disciplina fa riferimento a rapporti contrattuali
già perfezionati, stabilendo, peraltro, poteri di intervento
del giudice (ordinario) difficilmente conciliabili con quelli
di cui si avvale di regola il giudice amministrativo in
ambiti di amministrazione attiva riservati alla p.a., come
è quello delle procedure concorsuali di scelta del contraente
privato. Ne segue che l’ambito oggettivo di applicazione
del suddetto D. Lgs. non può esser esteso alla fase precedente
al perfezionamento del rapporto contrattuale, facendo riferimento
a contratti già stipulati.
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5. La giurisprudenza si è espressa affermando
che le clausole del bando da impugnare immediatamente sono
normalmente quelle riguardanti i requisiti soggettivi di
partecipazione oppure quelle che impongono, ai fini della
partecipazione, oneri assolutamente sproporzionati ai caratteri
della procedura concorsuale e che finiscono per comportare
sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere
alla gara. La previsione contestata di cui all’art.16 del
capitolato speciale contiene prescrizioni in tema di pagamento,
non definendo requisiti soggettivi di partecipazione, né
introducendo oneri formali di partecipazione; ne segue che
essa non andava tempestivamente censurata attraverso l’immediata
impugnazione del capitolato stesso in parte qua e che va
conseguentemente respinta l’eccezione di inammissibilità
dl ricorso per tardività.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
Presidente - Dott. Alberto Pasi Consigliere - Dott. Carlo
Testori Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 361 del 2004 proposto da
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ASTRAZENECA s.p.a., in persona del
procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Avv. Fausto
Massimino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Caltabiano
e Tommaso Saccomanno e presso lo studio del primo elettivamente
domiciliata in Bologna, via Guerrazzi n. 28/V,
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contro
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- l'Azienda USL di Ravenna, costituitasi
in giudizio in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Franco Mastragostino, presso il quale
è elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza Aldrovandi
n. 3;
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- l'Azienda USL di Cesena, non costituitasi
in giudizio;
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- l'Azienda USL di Forlì, non costituitasi
in giudizio;
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- l'Azienda USL di Rimini, non costituitasi
in giudizio,
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e nei confronti di
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MALESCI s.p.a., BRACCO s.p.a., BIOFUTURA
PHARMA s.p.a. e PHT PHARMA s.p.a., non costituitesi
in giudizio,
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per l'annullamento, previa sospensione,
a. della determinazione del Direttore dell'Area dipartimentale
acquisti e logistica dell'Azienda USL di Ravenna n. 786
del 15/12/2003 recante esclusione della ricorrente dalla
licitazione privata in unione d'acquisto fra le Aziende
dell'Area Vasta Romagnola per la fornitura di specialità
medicinali, generici e preparati magistrali;
b. della nota prot. n. 1029/pf/3707/FA del 17/12/2003 recante
comunicazione dell'esclusione;
c. del provvedimento di aggiudicazione alle controinteressate
della gara predetta - lotti 79, 80, 107, 122, 275, 307,
364, 397, 427, 528, 681, 692, 695, 697, 724;
d. degli eventuali contratti di appalto, ove già sottoscritti;
e. dei verbali di gara e delle operazioni della commissione
tecnica e della commissione di aggiudicazione, con specifico
ma non esclusivo riferimento al verbale di gara in atti
prot. gen. n. 3528/FA del 3/12/2003 e relativi allegati
e al verbale di gara del 15/10/2003;
f. di ogni altro atto e comportamento preordinato, conseguenziale
e connesso ed in particolare, occorrendo, del capitolato
speciale d'appalto;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto della società ricorrente al risarcimento del
danno ingiusto subito ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 33 e ss. d.lgs. 80/1998, in primis in forma specifica
mediante riammissione alla gara e aggiudicazione dei lotti
spettanti ed in subordine per equivalente;
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per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno,
in primis in forma specifica mediante riammissione alla
gara della ricorrente e aggiudicazione alla medesima dei
lotti spettanti ed in subordine per equivalente mediante
pagamento di una somma corrispondente al danno subito, da
liquidarsi in corso di causa, unitamente ad interessi e
rivalutazione monetaria,
previa dichiarazione di nullità ovvero previa disapplicazione
per violazione della normativa comunitaria
della clausola di cui all'art. 16 del capitolato speciale
di appalto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda USL
di Ravenna;
Visto l'atto recante motivi aggiunti, depositato il 9-14
aprile 2004, con cui la ricorrente ha chiesto l'annullamento
anche dei seguenti atti:
- determinazione del Direttore dell'Area dipartimentale
acquisti e logistica dell'Azienda USL di Ravenna n. 60 del
19/2/2004 recante aggiudicazione della gara alle ditte e
per gli importi ivi dettagliatamente elencati;
- ordinanza n. 32 dell'1/3/2004 del Direttore dell'Unità
operativa acquisti e logistica dell'Azienda USL di Cesena
recante recepimento degli esiti della gara espletata dall'Azienda
USL di Ravenna e conseguente aggiudicazione della gara alle
ditte e per gli importi ivi indicati per la quota di competenza
dell'Azienda USL di Cesena;
- determinazione n. 49 dell'1/3/2004 del Dirigente responsabile
del Servizio per le attività economali e di approvvigionamento
dell'Azienda USL di Forlì recante recepimento degli esiti
della gara espletata dall'Azienda USL di Ravenna e conseguente
aggiudicazione della gara alle ditte e per gli importi ivi
indicati per la quota di competenza dell'Azienda USL di
Forlì;
- determinazione n. 209 del 5/3/2004 del Responsabile dell'Unità
operativa acquisizione beni e servizi dell'Azienda USL di
Rimini che, seppure sospende l'aggiudicazione dei lotti
oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, tuttavia
recepisce gli esiti della gara espletata dall'Azienda USL
di Ravenna per la quota di competenza dell'Azienda USL di
Rimini;
- determinazione n. 78 del 9/3/2004 del Direttore dell'Area
dipartimentale acquisti e logistica dell'Azienda USL di
Ravenna, recante aggiudicazione della gara relativamente
alla quota parte dell'Azienda medesima alle ditte e per
gli importi ivi indicati.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004 gli Avv.ti
T. Saccomanno e F. Mastragostino;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1) Astrazeneca s.p.a. ha partecipato alla
licitazione privata per la fornitura di specialità medicinali,
generici e preparati magistrali per il fabbisogno delle
Aziende USL dell'Area Vasta Romagnola (Ravenna, Cesena,
Forlì e Rimini), indetta dall'Azienda USL di Ravenna (quale
capofila dell'unione d'acquisto), di cui al bando pubblicato
sul sito web di tale ultima Azienda in data 10 aprile 2003.
Dopo essere stata ammessa con riserva alla procedura in
questione dalla Commissione di gara nella seduta del 15
ottobre 2003, Astrazeneca s.p.a. è stata poi esclusa dalla
licitazione con determinazione del Direttore dell'Area dipartimentale
acquisti e logistica della stazione appaltante n. 786 del
15 dicembre 2003.
2) La predetta società ha perciò proposto ricorso a questo
Tribunale formulando le domande indicate in epigrafe, integrandole
poi, attraverso motivi aggiunti, in relazione ai successivi
atti della procedura posti in essere dalle Aziende USL interessate.
Per resistere al ricorso (di cui eccepisce l'inammissibilità
e contesta la fondatezza) si è costituita in giudizio l'Azienda
USL di Ravenna.
3) Nella camera di consiglio del 25 marzo 2004 questa Sezione,
con ordinanza n. 388, ha respinto la domanda incidentale
di sospensione degli atti impugnati. La Sezione Quinta del
Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2732 dell’11 giugno
2004, ha accolto l'appello proposto contro la citata decisione
di primo grado.
4) Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza
del 2 dicembre 2004, in cui la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1) In ordine alle modalità di presentazione
dell'offerta per partecipare alla gara di cui si controverte
la lettera di invito datata 26 agosto 2003 prescriveva che
la busta recante la documentazione amministrativa doveva
contenere, tra l'altro, "a) lettera d’invito e capitolato
speciale firmati per accettazione dal Legale Rappresentante
della ditta"; in prosieguo la lex specialis di gara disponeva:
"La mancata presentazione dei documenti sopradescritti sarà
motivo di esclusione dalla gara. L'Amministrazione si riserva
la facoltà di concedere alle Ditte partecipanti e comunque
presenti alla seduta pubblica la possibilità di sanatoria,
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90, entro il termine
della seduta stessa".
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2) Astrazeneca s.p.a. ha presentato la propria
offerta allegando alla lettera di invito e al capitolato
speciale firmati per accettazione una lettera di dissenso
rispetto a quanto stabilito dall’art. 16 (intitolato "Pagamento")
del medesimo capitolato. Con tale comunicazione la predetta
società:
- ha contestato l'illegittimità della clausola in questione
perché contrastante con le prescrizioni di cui al D.Lgs.
9 ottobre 2002 n. 231 ed ha affermato che la sua offerta
non doveva "intendersi condizionata dall'accettazione a
priori di clausole nulle";
- si è dichiarata disponibile a contrattare le condizioni
di pagamento, formulando proposte al riguardo.
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3) Con l'impugnata determinazione n. 786
del 15 dicembre 2003 il Direttore dell'Area dipartimentale
acquisti e logistica dell'Azienda USL di Ravenna ha disposto
l'esclusione dalla gara di detta società argomentando:
- che il dissenso manifestato in ordine ad una parte del
capitolato equivale a mancata accettazione dello stesso,
invece richiesta a pena di esclusione;
- che l'ammissione di offerte presentate da concorrenti
che non hanno interamente accettato il capitolato costituirebbe
violazione della par condicio nei confronti degli altri
partecipanti, che hanno invece accettato tutte le condizioni
contenute nel capitolato medesimo;
- che l'offerta di Astrazeneca, per come formulata in relazione
all’art. 16 del capitolato, risulta condizionata e dunque
inammissibile ai sensi dell'art. 11 del capitolato stesso.
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4) Nel ricorso si contesta il provvedimento
di esclusione sostenendo:
- che la società ricorrente ha in realtà ha sottoscritto
per accettazione il capitolato speciale di appalto, limitandosi
con la nota di dissenso a segnalare alla stazione appaltante
la nullità della previsione contenuta nell’art. 16 relativamente
ai termini di pagamento e al sistema di calcolo degli interessi
moratori, per contrasto con il D.Lgs. n. 231/2002;
- che la nullità di tale clausola va dichiarata da questo
stesso Giudice, in applicazione dell’art. 7 comma 3 del
citato testo normativo;
- che dunque l'esclusione di Astrazeneca dalla gara è illegittima
perché fondata su una clausola nulla;
- che, in ogni caso, le previsioni della lex specialis di
gara consentivano la possibilità di sanatoria di carenze
o irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta
dai candidati.
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5) Prima di affrontare il merito del ricorso
il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla eccezione di
inammissibilità per tardività dell'impugnazione, formulata
dalla difesa dell'Azienda resistente. L'iter argomentativo
sviluppato in proposito dall’AUSL di Ravenna può essere
così sintetizzato:
- la partecipazione alla gara era subordinata alla piena
accettazione di tutte le prescrizioni dettate dalla lettera
di invito e dal capitolato speciale;
- la mancata accettazione anche di una sola di esse comportava,
in via meramente esecutiva ed applicativa della lex specialis,
l'esclusione dalla procedura, come espressamente previsto;
- in tale quadro la ritenuta nullità (o illegittimità) delle
clausole di cui all’art. 16 del capitolato andava tempestivamente
censurata attraverso l'immediata impugnazione del capitolato
stesso in parte qua, risultando tardiva l'impugnazione proposta
solo all'atto dell'esclusione e insieme al relativo provvedimento.
In sede cautelare questa Sezione, ribadendo un orientamento
già seguito in analoga controversia, ha ritenuto apprezzabile
l'eccezione, che invece la Sezione Quinta del Consiglio
di Stato ha disatteso, espressamente affermando "che le
clausole di bando da impugnare immediatamente sono solo
quelle che comportano necessariamente l'esclusione dalla
procedura concorsuale, e che tale non è l'articolo 16 del
capitolato".
L'affermazione appena riportata convince il Collegio; un’ulteriore
riflessione sul punto di cui si discute porta infatti a
concludere che, se è comunemente condivisa la tesi secondo
cui vanno immediatamente impugnate le clausole del bando
di gara obiettivamente ostative alla partecipazione, come
tali non si configurano le prescrizioni in tema di pagamenti
di cui al contestato art. 16; l'esclusione subita dalla
società ricorrente non costituisce, infatti, conseguenza
automatica e inevitabile della norma citata, bensì deriva
dalla mancata accettazione integrale della disciplina di
gara, prescritta dalla lettera di invito: dunque l’art.
16 non doveva essere necessariamente impugnato entro il
termine decadenziale decorrente della conoscenza del capitolato.
Conforta tale conclusione il richiamo alle puntuali considerazioni
svolte, in tema di impugnazione delle clausole di bando,
dall'Adunanza Plenaria che, nella sentenza n. 1 del 29 gennaio
2003, ha in via generale ribadito l'orientamento secondo
cui "l'onere di immediata impugnazione del bando di gara
debba, normalmente, essere riferito alle clausole riguardanti
requisiti soggettivi di partecipazione…"; senza tuttavia
che "possa essere escluso un dovere di immediata impugnazione
delle clausole del bando in quei limitati casi in cui gli
oneri imposti all'interessato ai fini della partecipazione
risultino, manifestamente incomprensibili o implicanti oneri
per la partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso
rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale".
Più nel dettaglio l'Adunanza Plenaria ha precisato (par.
6): "Ciò che……appare decisivo, ai fini dell'affermazione
dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che
prescrivono requisiti di partecipazione è……non soltanto
il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine
lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni
e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla
gara, risultino esattamente e storicamente identificate,
preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo
svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente
e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che
ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale".
Secondo la citata sentenza presentano tali caratteristiche
le clausole che definiscono requisiti soggettivi di partecipazione.
Non altrettanto può dirsi invece per le clausole che introducono
oneri formali di partecipazione che (par. 12) "sembrano
riguardare proprio l'attività dei soggetti interessati alla
procedura concorsuale, devono essere poste in essere in
vista della partecipazione alla gara ed in relazione ad
essa, non paiono fare riferimento a situazioni oggettive
definite prima della gara e da essa indipendenti…"; si tratta,
in sostanza "di clausole che, imponendo un certo comportamento
alle imprese ed ai soggetti interessati alla procedura concorsuale,
potranno produrre un concreto effetto lesivo soltanto dopo
che tale comportamento sia stato posto in essere e nei limiti
della concreta rilevanza di esso ai fini della determinazione
dell'esito negativo della medesima procedura". Un dovere
di immediata impugnazione non può essere invece escluso,
secondo l'Adunanza Plenaria, in relazione alle clausole
(par. 13) "che impongano, ai fini della partecipazione,
oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati
ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, e
che comportino sostanzialmente l'impossibilità per l'interessato
di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale".
Nella presente controversia la clausola contestata (art.
16 del capitolato) non introduce requisiti soggettivi, può
tutt’al più essere correlata ad una disposizione recante
l'onere formale di sottoscrizione del capitolato per accettazione
e non appare idonea a comportare sostanzialmente l'impossibilità
di accedere alla gara. Anche per tali ragioni, dunque, l'eccezione
di inammissibilità del ricorso perché tardivo va giudicata
infondata.
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6) Infondata è altresì l'ulteriore eccezione
di inammissibilità del gravame in relazione alla circostanza
che parte ricorrente non avrebbe formulato alcuno specifico
mezzo di impugnazione nei confronti dell'iter logico-giuridico
seguito dall'Amministrazione che ha portato all'esclusione
di Astrazeneca dalla gara, invocando unicamente la pretesa
nullità del citato art. 16. Per smentire tale affermazione
è sufficiente considerare che, come già evidenziato al precedente
punto 4), nel ricorso si contesta l'illegittimità del provvedimento
di esclusione anche per vizi propri, affermando che, in
realtà, il capitolato speciale è stato accettato dalla ricorrente
e che, in ogni caso, la stazione appaltante doveva consentire
a quest'ultima di sanare le carenze riscontrate nella documentazione
prodotta.
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7) Il ricorso va dunque esaminato nel merito,
evidenziando preliminarmente che Astrazeneca ha proposto:
- una domanda di annullamento della propria esclusione dalla
gara e (anche attraverso motivi aggiunti) di tutti i successivi
atti del procedimento, a cui è connessa l'ulteriore richiesta
di condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento
dei danni;
- una domanda di accertamento e declaratoria di nullità
della clausola di cui all'art. 16 del capitolato speciale
d'appalto (che, nell'ambito del presente giudizio amministrativo,
può anche essere più riduttivamente intesa come domanda
di annullamento della clausola in questione).
Ciò premesso, va rilevato che, come già detto, la lettera
di invito prescriveva l'invio, tra la documentazione amministrativa,
della medesima lettera di invito e del capitolato speciale
"firmati per accettazione dal Legale Rappresentante della
ditta"; e precisava: "La mancata presentazione dei documenti
sopradescritti sarà motivo di esclusione dalla gara…". E’
incontestato che la ricorrente ha inviato i due documenti
di cui sopra firmati per accettazione, come prescritto;
si tratta allora di stabilire quale rilievo assumeva, rispetto
ad essi e all'accettazione così espressa, la lettera di
dissenso che accompagnava tali atti. Nonostante il tentativo
della difesa di Astrazeneca di sminuirne il significato,
il Collegio ritiene che tale comunicazione si configura
come inequivoca manifestazione della volontà della ricorrente
di non vincolarsi all'osservanza delle clausole - di cui
si afferma la nullità – contenute nell’art. 16 del capitolato
e costituisce sostanziale smentita, in parte qua, della
accettazione (apparentemente integrale) del capitolato stesso,
espressa attraverso la sottoscrizione del medesimo. In sostanza,
dunque, la produzione documentale della ricorrente non integrava,
sullo specifico punto, quella prescritta dalla lex specialis
di gara; ne è conseguita l'esclusione della società predetta
dalla procedura concorsuale, in applicazione di quanto espressamente
previsto dalla lettera di invito. A diversa conclusione
si sarebbe pervenuti se la ricorrente (come avrebbe potuto)
si fosse limitata a segnalare il ritenuto contrasto delle
clausole in questione con i parametri di cui alla legge
n. 231/2002, nel frattempo però accettando il capitolato:
così tuttavia non è stato.
L'operato dell'Amministrazione risulta quindi sul punto
pienamente conforme a quanto statuito dagli atti disciplinanti
il procedimento. E non vale opporre la violazione della
prescrizione contenuta nella lettera di invito che, nel
prevedere l'esclusione degli aspiranti a partecipare alla
gara in conseguenza della mancata presentazione dei documenti
richiesti, riservava comunque all'Amministrazione "la facoltà
di concedere alle Ditte partecipanti e comunque presenti
alla seduta pubblica la possibilità di sanatoria, ai sensi
dell’art. 6 della L. n. 241/90, entro il termine della seduta
stessa". Richiamandosi a tale disposizione Astrazeneca sostiene
che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché
è (quantomeno) mancata la valutazione della possibilità
di consentire la regolarizzazione delle carenze rilevate
nella documentazione della ricorrente.
La censura non merita accoglimento. Da un lato, trattandosi
di facoltà rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione,
quest'ultima avrebbe dovuto tutt'al più motivare un eventuale
esercizio della facoltà stessa in senso favorevole alla
ricorrente, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare
la par condicio tra i concorrenti; dall'altro risulta evidente
che, proprio in rapporto all'esigenza di cui sopra, la facoltà
in questione è stata prevista dalla lex specialis di gara
allo scopo di porre rimedio esclusivamente a carenze di
non sostanziale rilevanza o a mere irregolarità, perciò
sanabili, quale certamente non è la mancata accettazione
integrale delle clausole contenute nel capitolato speciale.
L'infondatezza delle censure direttamente indirizzate nel
ricorso contro l'impugnato provvedimento di esclusione porta
a respingere il gravame nella parte in cui contesta l'atto
in questione (nonché tutti quelli successivamente posti
in essere nell'ambito della procedura concorsuale) per vizi
propri.
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8) L'illegittimità della disposta esclusione,
peraltro, viene fatta valere anche con riferimento alla
pretesa nullità delle previsioni di cui all’art. 16 del
capitolato in tema di termini di pagamento ed interessi;
in altre parole, secondo la ricorrente, poiché l'esclusione
è stata determinata dalla mancata accettazione della clausola
citata, la riconosciuta nullità di quest'ultima (o la sua
disapplicazione, o il suo annullamento) travolgerebbe anche
il provvedimento suindicato.
Il Collegio non condivide tale conclusione e ritiene, anzi,
che le contestazioni rivolte contro il citato art. 16 (nonché
le domande formulate al riguardo) sono inammissibili per
carenza di interesse. Se anche si giungesse, infatti, a
dichiarare la nullità o ad annullare la clausola contestata,
non ne deriverebbe in via automatica, come prospettato dalla
ricorrente, la caducazione del provvedimento di esclusione,
atteso che quest'ultimo è stato disposto non per violazione
della norma de qua, bensì per l'inosservanza di altra disposizione,
prevista non dal capitolato speciale, ma dalla lettera di
invito, che faceva obbligo alle ditte offerenti di accettare
lettera di invito e capitolato mediante sottoscrizione degli
stessi. Come rilevato al punto precedente, tale obbligo
non è stato adempiuto da Astrazeneca e detta circostanza,
idonea a giustificare il provvedimento di esclusione qui
impugnato, non risulterebbe superata o travolta dall'accoglimento
delle domande proposte nel ricorso contro l'art. 16 del
capitolato.
Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa
alle domande in questione.
In tali termini va dunque definito il giudizio. Il Collegio,
peraltro, ritiene opportuno formulare alcune considerazioni
in ordine all'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 ottobre
2002 n. 231 (intitolato "Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali"), invocato dalla ricorrente per
sostenere: che la clausola di cui all’art. 16 del capitolato
sarebbe manifestamente confliggente con le disposizioni
di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato
e sarebbe nulla perché imposta unilateralmente, senza un
effettivo accordo con la controparte, a carico della quale
comporterebbe condizioni gravemente inique; e che conseguentemente
il giudice ne dovrebbe dichiarare anche d'ufficio la nullità,
in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge
citata.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 dispone al primo comma:
"Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano
ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in
una transazione commerciale"; e l’art. 2 comma 1 lett. a)
chiarisce che per "transazioni commerciali" si intendono
"i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di servizi, contro il pagamento di un prezzo". Già dalla
lettura delle disposizioni che disciplinano l'ambito di
applicazione della normativa di cui si tratta emerge che
l'operatività della stessa presuppone l'esistenza di un
rapporto contrattuale; i successivi articoli (da 3 a 6)
confermano quanto sopra facendo ripetuto riferimento alle
qualità di creditore e di debitore, nonché al contratto
come accordo ormai perfezionato; analoghe considerazioni
valgono per l'art. 7, che contiene i medesimi riferimenti
al "contratto", ai "contraenti", al "creditore" e al "debitore";
quest’ultima norma, poi, al comma 3 attribuisce al giudice
poteri di intervento sull’accordo (dichiarazione di nullità
e, quindi, applicazione dei termini legali ovvero riconduzione
ad equità) che appaiono tipici del giudice (ordinario) del
rapporto contrattuale già perfezionato e che, invece, appaiono
difficilmente conciliabili con le modalità di intervento
di cui si avvale di regola il giudice amministrativo in
ambiti di amministrazione attiva riservati alla P.A. (qual
è quello delle procedure concorsuali di scelta del contraente
privato).
Quanto sopra induce ad affermare che la disciplina normativa
dettata dal D.Lgs. n. 231/2002 riguarda specificamente rapporti
contrattuali già in essere e che la nullità a cui fa riferimento
l’art. 7 caratterizza clausole di contratti già stipulati,
rispetto ai quali è suscettibile di essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice competente (cioè il Giudice ordinario),
adito da uno dei contraenti. Prima della conclusione del
contratto la normativa in esame non può operare; e ciò vale
anche nei rapporti contrattuali tra imprese e pubbliche
amministrazioni, a cui il decreto legislativo fa espresso
riferimento all'art. 2 comma 1, mentre invece non si occupa
affatto della fase precedente il perfezionamento dei rapporti
stessi, coincidente per lo più con la procedura ad evidenza
pubblica finalizzata alla scelta, da parte della stazione
appaltante pubblica, del contraente privato.
In tale quadro le previsioni invocate dalla ricorrente potrebbero
semmai operare come limite al potere della P.A. di imporre
condizioni in tema di termini di pagamento e di interessi;
con la conseguenza che rispetto ad una clausola di capitolato
asseritamente contrastante con le previsioni del decreto
legislativo citato sarebbero tutt'al più configurabili profili
(non di nullità, bensì) di illegittimità. Ciò però comporterebbe
la necessità di applicare le disposizioni in questione a
fattispecie diverse da quelle normativamente previste, in
sostanza ammettendo la possibilità di operare, nei confronti
di clausole non aventi ancora valenza contrattuale, una
prognosi di nullità ove una tale valenza acquisiscano successivamente;
il che appare eccessivo rispetto alla formulazione del D.Lgs.
n. 231/2002 e all'ambito oggettivo di applicazione delle
disposizioni in esso contenute, chiaramente identificato
dall'art. 1. E d'altra parte, essendo sempre consentito
al creditore pregiudicato da condizioni contrattuali gravemente
inique di agire, ex art. 7, per far dichiarare la nullità
dell'accordo, non sussistono ragioni che rendano necessario
estendere la portata delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 231/2002 anche alla fase precedente la stipulazione del
contratto, in cui peraltro il confronto tra gli aspiranti
contraenti deve avvenire, per assicurare l'effettiva attuazione
del principio di concorrenza, sulla base di condizioni prestabilite
dalla P.A. e uguali per tutti, in rapporto alle quali verranno
calibrate le offerte, che solo in tal modo risulteranno
effettivamente omogenee.
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9) In conclusione, per le ragioni precedentemente
illustrate il ricorso va in parte respinto, in parte dichiarato
inammissibile.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I in parte respinge, in parte dichiara inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio
del 2 e del 16 dicembre 2004.
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