| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre
2004 n. 4071
Pres. Papiano, Est. Lelli
Sighinolfi Fernando ed altri contro Comune di Formigine
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Diniego di concessione edilizia – Intervento
di demolizione di fabbricato esistente destinato ad autorimessa
e costruzione di un nuovo fabbricato residenziale – Mancato
rispetto delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. –
Applicazione dei parametri urbanistici con riguardo all’intera
capacità edificatoria dell’area – Utilizzabilità di una
medesima area per giustificare differenti costruzioni -
Esclusione
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In base all’art.7 delle norme tecniche di
attuazione del P.R.G. del Comune intimato, l’applicazione
dei parametri urbanistici deve tenere contro dell’intera
superficie del lotto originario nella configurazione esistente
alla data del 4 marzo 1981, e quindi, del fabbricato originariamente
realizzato, indipendentemente dalle modificazioni della
proprietà intervenute (frazionamento), poiché ai fini urbanistici,
le aree utilizzate per giustificare una costruzione non
possono essere nuovamente utilizzate ai fini del rilascio
di nuovi permessi edilizi. Ne segue che, pur non essendo
preclusa l’edificabilità dell’area così frazionata, la capacità
edificatoria residua, in base al preesistente asservimento
dell’area, non è sufficiente per realizzare l’intervento
richiesto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO
Presidente - BRUNO LELLI Cons. , relatore - UGO DI BENEDETTO
Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 11 Novembre 2004
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Visto il ricorso 1918/2000 proposto da:
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SIGHINOLFI FERNANDO ED ALTRA
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BARBOLINI MARIA ALBINA rappresentato
e difeso da: CORINALDESI AVV. ANDREA PANZERA AVV. MARIA
PIA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CESARE BATTISTI
2 Presso CORINALDESI AVV. ANDREA
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contro
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COMUNE DI FORMIGINE Rappresentato
e difeso da: MARZULLO AVV. CORRADO ORIENTI AVV. CORRADO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARCONI 20 presso MINOTTI
AVV. FRANCESCA
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DIRETTORE AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE
E USO DEL TERRITORIO
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per l'annullamento
del provvedimento n. 20444 in data 30/9/2000 adottato dalla
dirigente dell'area pianificazione programmazione e sviluppo
del territorio del comune di Formigine con con cui è stata
respinta la domanda dei ricorrenti volta a ottenere la concessione
edilizia per la realizzazione di un intervento di demolizione
di un fabbricato esistente destinato ad autorimessa e per
la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale.
Del parere negativo espresso dal responsabile del procedimento
ed inoltre ogni altro atto o provvedimento antecedente,
preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso
con il diniego impugnato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 11.11.2004 i procuratori
delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato
il provvedimento n. 20444 in data 30/9/2000 adottato dal
dirigente dell'area pianificazione programmazione e sviluppo
del territorio del comune con con cui è stata respinta la
domanda dei ricorrenti volta a ottenere la concessione edilizia
per la realizzazione di un intervento di demolizione di
un fabbricato esistente destinato ad autorimessa e per la
costruzione di un nuovo fabbricato residenziale.
Viene altresì impugnato il parere negativo espresso dal
responsabile del procedimento ed inoltre ogni altro atto
connesso, presupposto e conseguente.
Nell'anno 1989 fu presentata domanda di concessione edilizia
per nuova costruzione di due fabbricati e ad uso abitazione
civile su di un lotto identificato al nuovo catasto terreni
del comune al foglio n. 38, mappale per 351.
Successivamente i proprietari effettuarono il frazionamento
del suddetto mappale 351 nei due subalterni a) e b).
Una volta concluso l'intervento edilizio i ricorrenti nell'anno
1999 hanno chiesto una nuova concessione edilizia per la
demolizione del fabbricato esistente destinato ad autorimessa,
collocato per effetto della predetto frazionamento sul mappale
per 151 sub b), per costruire un fabbricato civile con funzione
abitativa costituito da alloggi a schiera con servizi ed
autorimesse.
Il comune di Formigine in data 30/9/2000 si esprimeva negativamente
rilevando che il progetto non rispetta il prescritto indice
di fabbricabilità, in quanto, ai sensi dell'articolo 7 delle
note tecniche di attuazione del piano regolatore comunale,
l'applicazione dei parametri urbanistici deve tenere conto
dell'intera superficie del lotto originario nella configurazione
esistente alla data della 4/3/1981 e, quindi, del fabbricato
originariamente realizzato, indipendentemente dall'intervenuto
frazionamento.
Avverso il suddetto provvedimento viene proposto il ricorso
all'esame col quale si deduce l'erronea applicazione del
suddetto articolo 7, in quanto la costruzione realizzata
nell'anno 1990 non ha esaurito l'intera capacità edificatoria
dell'area originaria: non vi è stata quindi la completa
utilizzazione degli indici e dei parametri urbanistici che,
secondo il tenore del terzo comma dell'articolo 7 di cui
si tratta, esclude il rilascio di altre concessione edilizie.
Si deducono altresì vizi di violazione di legge e di eccesso
e potere sotto altri profili.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo
l’infondatezza del ricorso.
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2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il diniego si fonda innanzi tutto sul fatto che la
superficie non è sufficiente per raggiungere quella minima
richiesta dalla normativa urbanistica per poter realizzare
l'opera.
L'articolo 7 delle note tecniche di attuazione del piano
regolatore comunale (applicazione dei parametri urbanistici)
prevede al secondo comma che le modificazioni alla proprietà
intervenute successivamente al 4/3/1981 non influiscono
sul vincolo di pertinenza delle aree relative alle costruzioni
esistenti utilizzate per l'applicazione dei parametri e
degli indici urbanistici.
Al terzo comma prevede che, indipendentemente da qualsiasi
passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione
completa dei parametri e degli indici esclude, salvo il
caso di demolizione e ricostruzione, il rilascio di altre
concessione ad edificare sulle superfici medesime.
Le due norme di cui sopra non fanno altro che dare applicazione
ad un principio consolidato: quello secondo cui, ai fini
urbanistici, le aree utilizzate per giustificare una costruzione
non possono essere nuovamente utilizzate ai fini del rilascio
di nuovi permessi edilizi.
Il fatto che l'area di cui al lotto originario non fosse
interamente asservita non implica l'impossibilità di applicare
il suddetto articolo 7, ma comporta solo che la nuova richiesta
di permesso a costruire sull'area risultante dal frazionamento
venga valutata tenendo conto del preesistente asservimento.
Il provvedimento impugnato fa applicazione dei suddetti
principi, in quanto non dichiara l'assoluta impossibilità
di costruire, bensì precisa che non può essere approvato
il progetto presentato, in quanto lo stesso non appare rispettoso
dei parametri urbanistici, tenuto conto dell'esistenza di
un precedente asservimento (tale dev'essere considerato
anche il verde privato di pertinenza dell'edificio già esistente
nel lotto originario).
Per tali ragioni il suesposto motivo di ricorso va respinto.
2.2. Risultano infondati anche gli altri motivi.
Non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione,
in quanto il provvedimento impugnato esplicita le ragioni
di fatto e di diritto in relazione alle quali è stato adottato.
Non sussiste violazione del procedimento, in quanto il provvedimento
impugnato è stato adottato in conformità alla normativa
all'epoca esistente, nè era necessaria la presenza di una
analitica relazione da parte del responsabile del procedimento.
Non sono infine pertinenti le censure che riguardano le
modalità di applicazione dei parametri urbanistici (parcheggi,
distanze ecc) posto che ad essi il provvedimento impugnato
fa riferimento nella prospettiva di una nuova istanza che
tenga conto della effettiva potenzialità edificatoria del’area.
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3. Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di causa
in favore del Comune di Formigine che si liquidano in complessivi
Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 111.11.2004.
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