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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre 2004 n. 4071
Pres. Papiano, Est. Lelli
Sighinolfi Fernando ed altri contro Comune di Formigine


Diniego di concessione edilizia – Intervento di demolizione di fabbricato esistente destinato ad autorimessa e costruzione di un nuovo fabbricato residenziale – Mancato rispetto delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. – Applicazione dei parametri urbanistici con riguardo all’intera capacità edificatoria dell’area – Utilizzabilità di una medesima area per giustificare differenti costruzioni - Esclusione

In base all’art.7 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune intimato, l’applicazione dei parametri urbanistici deve tenere contro dell’intera superficie del lotto originario nella configurazione esistente alla data del 4 marzo 1981, e quindi, del fabbricato originariamente realizzato, indipendentemente dalle modificazioni della proprietà intervenute (frazionamento), poiché ai fini urbanistici, le aree utilizzate per giustificare una costruzione non possono essere nuovamente utilizzate ai fini del rilascio di nuovi permessi edilizi. Ne segue che, pur non essendo preclusa l’edificabilità dell’area così frazionata, la capacità edificatoria residua, in base al preesistente asservimento dell’area, non è sufficiente per realizzare l’intervento richiesto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II

 

nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO Presidente - BRUNO LELLI Cons. , relatore - UGO DI BENEDETTO Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 11 Novembre 2004

 

Visto il ricorso 1918/2000 proposto da:

 

SIGHINOLFI FERNANDO ED ALTRA

 

BARBOLINI MARIA ALBINA rappresentato e difeso da: CORINALDESI AVV. ANDREA PANZERA AVV. MARIA PIA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CESARE BATTISTI 2 Presso CORINALDESI AVV. ANDREA

 

contro

 

COMUNE DI FORMIGINE Rappresentato e difeso da: MARZULLO AVV. CORRADO ORIENTI AVV. CORRADO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARCONI 20 presso MINOTTI AVV. FRANCESCA

 

DIRETTORE AREA SERVIZI PIANIFICAZIONE E USO DEL TERRITORIO

 

per l'annullamento
del provvedimento n. 20444 in data 30/9/2000 adottato dalla dirigente dell'area pianificazione programmazione e sviluppo del territorio del comune di Formigine con con cui è stata respinta la domanda dei ricorrenti volta a ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di un intervento di demolizione di un fabbricato esistente destinato ad autorimessa e per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale.
Del parere negativo espresso dal responsabile del procedimento ed inoltre ogni altro atto o provvedimento antecedente, preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso con il diniego impugnato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 11.11.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento n. 20444 in data 30/9/2000 adottato dal dirigente dell'area pianificazione programmazione e sviluppo del territorio del comune con con cui è stata respinta la domanda dei ricorrenti volta a ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di un intervento di demolizione di un fabbricato esistente destinato ad autorimessa e per la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale.
Viene altresì impugnato il parere negativo espresso dal responsabile del procedimento ed inoltre ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Nell'anno 1989 fu presentata domanda di concessione edilizia per nuova costruzione di due fabbricati e ad uso abitazione civile su di un lotto identificato al nuovo catasto terreni del comune al foglio n. 38, mappale per 351.
Successivamente i proprietari effettuarono il frazionamento del suddetto mappale 351 nei due subalterni a) e b).
Una volta concluso l'intervento edilizio i ricorrenti nell'anno 1999 hanno chiesto una nuova concessione edilizia per la demolizione del fabbricato esistente destinato ad autorimessa, collocato per effetto della predetto frazionamento sul mappale per 151 sub b), per costruire un fabbricato civile con funzione abitativa costituito da alloggi a schiera con servizi ed autorimesse.
Il comune di Formigine in data 30/9/2000 si esprimeva negativamente rilevando che il progetto non rispetta il prescritto indice di fabbricabilità, in quanto, ai sensi dell'articolo 7 delle note tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, l'applicazione dei parametri urbanistici deve tenere conto dell'intera superficie del lotto originario nella configurazione esistente alla data della 4/3/1981 e, quindi, del fabbricato originariamente realizzato, indipendentemente dall'intervenuto frazionamento.
Avverso il suddetto provvedimento viene proposto il ricorso all'esame col quale si deduce l'erronea applicazione del suddetto articolo 7, in quanto la costruzione realizzata nell'anno 1990 non ha esaurito l'intera capacità edificatoria dell'area originaria: non vi è stata quindi la completa utilizzazione degli indici e dei parametri urbanistici che, secondo il tenore del terzo comma dell'articolo 7 di cui si tratta, esclude il rilascio di altre concessione edilizie.
Si deducono altresì vizi di violazione di legge e di eccesso e potere sotto altri profili.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.

 

2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il diniego si fonda innanzi tutto sul fatto che la superficie non è sufficiente per raggiungere quella minima richiesta dalla normativa urbanistica per poter realizzare l'opera.
L'articolo 7 delle note tecniche di attuazione del piano regolatore comunale (applicazione dei parametri urbanistici) prevede al secondo comma che le modificazioni alla proprietà intervenute successivamente al 4/3/1981 non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree relative alle costruzioni esistenti utilizzate per l'applicazione dei parametri e degli indici urbanistici.
Al terzo comma prevede che, indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione completa dei parametri e degli indici esclude, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, il rilascio di altre concessione ad edificare sulle superfici medesime.
Le due norme di cui sopra non fanno altro che dare applicazione ad un principio consolidato: quello secondo cui, ai fini urbanistici, le aree utilizzate per giustificare una costruzione non possono essere nuovamente utilizzate ai fini del rilascio di nuovi permessi edilizi.
Il fatto che l'area di cui al lotto originario non fosse interamente asservita non implica l'impossibilità di applicare il suddetto articolo 7, ma comporta solo che la nuova richiesta di permesso a costruire sull'area risultante dal frazionamento venga valutata tenendo conto del preesistente asservimento.
Il provvedimento impugnato fa applicazione dei suddetti principi, in quanto non dichiara l'assoluta impossibilità di costruire, bensì precisa che non può essere approvato il progetto presentato, in quanto lo stesso non appare rispettoso dei parametri urbanistici, tenuto conto dell'esistenza di un precedente asservimento (tale dev'essere considerato anche il verde privato di pertinenza dell'edificio già esistente nel lotto originario).
Per tali ragioni il suesposto motivo di ricorso va respinto.
2.2. Risultano infondati anche gli altri motivi.
Non sussiste il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato esplicita le ragioni di fatto e di diritto in relazione alle quali è stato adottato.
Non sussiste violazione del procedimento, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in conformità alla normativa all'epoca esistente, nè era necessaria la presenza di una analitica relazione da parte del responsabile del procedimento.
Non sono infine pertinenti le censure che riguardano le modalità di applicazione dei parametri urbanistici (parcheggi, distanze ecc) posto che ad essi il provvedimento impugnato fa riferimento nella prospettiva di una nuova istanza che tenga conto della effettiva potenzialità edificatoria del’area.

 

3. Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Formigine che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il giorno 111.11.2004.


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