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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 novembre 2004 n. 3741
Pres. Papiano, Est. Calderoni
Scheri Guido contro Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Universita' e Uff. Scol. Reg.le per l'Emilia Romagna Centro S.Amm. Modena


Aggiornamento della graduatoria permanente del personale docente – Omessa barratura della casella relativa all’esistenza di un diritto alla riserva - Mancato riconoscimento della posizione di riservista – Necessità di riconfermare il diritto alla riserva in quanto “situazione soggetto a scadenza” – Esclusione

Il bando relativo alla integrazione ed aggiornamento della graduatoria permanente del personale docente della Provincia di Modena, prevede la necessità di riconfermare, nella domanda di aggiornamento, le sole “situazioni soggette a scadenza”. La posizione di “riservista”, al ricorrente già riconosciuta sulla base di un infortunio sul lavoro occorsogli il 15.11.1966, non abbisogna di conferma, in quanto consolidatasi, essendo ampiamente scaduto il termine decennale che l’art.83 T.U. n. 1124 del 1965 prevede perché si possa procedere alla revisione della situazione precedentemente accertata. Ne segue che l’omessa barratura della casella E del modello di domanda relativa all’esistenza di un diritto alla riserva, non possa essere considerata ostativa al riconoscimento al ricorrente della posizione di riservista, in qualità di invalido sul lavoro.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II

 

nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore - GRAZIA BRINI Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 9 legge n. 205/2000 nella Camera di Consiglio del 10 Novembre 2004

 

Visto il ricorso 1355/2004 proposto da:

 

SCHIERI GUIDO rappresentato e difeso da: FREGNI AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO

 

contro

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

UFF. SCOL. REG.LE PER L'EMILIA ROMAGNA CENTRO S.AMM. MODENA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

e nei confronti di

 

PALLADINO FELICETTA rappresentato e difeso da: CASTIELLO AVV. FRANCESCO con domicilio eletto in BOLOGNA PIAZZA S.DOMENICO N.2 presso PARRILLI AVV. MARIO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria provinciale definitiva del personale docente della Provincia di Modena per l’a.s. 2004/2005, relativa alla classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla riserva;
- dei provvedimenti, non noti ed ove sussistenti, con i quali è stata approvata la predetta graduatoria;
- dei provvedimenti, non noti ed ove sussistenti, di invito alla stipula e di stipula del contratto a tempo determinato rivolti all’insegnante collocato utilmente in graduatoria al posto del ricorrente, relativo al suddetto insegnamento, per l’a.s. 2004-2005;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'
- PALLADINO FELICETTA
- UFF. SCOL. REG.LE PER L'EMILIA ROMAGNA CENTRO S.AMM. MODENA
Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI ;
E uditi, altresì, per le parti, l’Avv. S. Fregni e l’Avv. dello Stato A Cecchieri, anche in merito all’eventuale adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 legge n. 205/2000;
Ritenuto che è possibile definire la controversia in tale forma, per le seguenti considerazioni in fatto e diritto:

 

I. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla controinteressata, poiché il Giudice amministrativo ha, viceversa, costantemente affermato la propria giurisdizione in relazione alle controversie concernenti proprio le graduatorie dei docenti di cui anche qui è causa (cfr. sentenze T.A.R. Lazio, nn. 4731, 5119, 5121, 5161, 6059, 6558, 6599 del 2002; T.A.R., Puglia Lecce, Sez. II, 19 gennaio 2002, n. 28), nell’assunto che dette graduatorie “costituiscono il momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento concorsuale” (in termini: T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 marzo 2001, nn. 1114, 1115 e 1116).
II. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto:
a) la procedura in esame costituisce integrazione e aggiornamento (per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006) delle graduatorie permanenti del personale docente, già costituite in ciascuna provincia (cfr. art. 1 comma 1 Decreto dirigenziale 21 aprile 2004);
b) detti integrazione ed aggiornamento sono effettuati, fondamentalmente, sulla base dei nuovi titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 (cfr. art. 1 comma 9 del medesimo decreto);
c) in particolare, l’art. 1 comma 7 del decreto in parola stabilisce la necessità di riconfermare, nella domanda di aggiornamento, le sole ”situazioni soggette a scadenza”;
d) tale non è la situazione del ricorrente, giacché egli è già stato riconosciuto, dall’Amministrazione, “riservista” per l’a.s. 2003/2004 (cfr. atto di “individuazione”, dallo stesso prodotto sub 10) e ciò sulla base di un infortunio sul lavoro occorsogli il 15.11.1966 (doc. 1), cosicché risulta ampiamente scaduto il termine decennale di cui all'art 83 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, entro il quale si può procedere alla revisione (ai fini della rendita) della situazione originariamente accertata, con la conseguenza dell’inveramento di quella “presunzione assoluta, per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche”, evidenziata dalla costante giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di cassazione (da ultimo: 17 agosto 2004, n. 16056 e 27 aprile 2004, n. 8066);
e) in definitiva, deve concludersi che l’omessa barratura, da parte del ricorrente, della casella E dell’apposito modello di domanda di aggiornamento della graduatoria de qua non possa essere considerata ostativa al riconoscimento al medesimo, anche nell’impugnata graduatoria aggiornata, della posizione di riservista, quale invalido sul lavoro.
III. Alla stregua di quanto suesposto, il ricorso in epigrafe deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento in parte qua della graduatoria impugnata ed agli effetti specificamente indicati al precedente capo II, lett. e).
Le spese seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a favore del ricorrente della somma di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00) al netto delle ritenute di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il 10 novembre 2004.


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