| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 novembre
2004 n. 3741
Pres. Papiano, Est. Calderoni
Scheri Guido contro Ministero dell'Istruzione, della Ricerca
e dell'Universita' e Uff. Scol. Reg.le per l'Emilia Romagna
Centro S.Amm. Modena |
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Aggiornamento della graduatoria permanente
del personale docente – Omessa barratura della casella relativa
all’esistenza di un diritto alla riserva - Mancato riconoscimento
della posizione di riservista – Necessità di riconfermare
il diritto alla riserva in quanto “situazione soggetto a
scadenza” – Esclusione
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Il bando relativo alla integrazione ed aggiornamento
della graduatoria permanente del personale docente della
Provincia di Modena, prevede la necessità di riconfermare,
nella domanda di aggiornamento, le sole “situazioni soggette
a scadenza”. La posizione di “riservista”, al ricorrente
già riconosciuta sulla base di un infortunio sul lavoro
occorsogli il 15.11.1966, non abbisogna di conferma, in
quanto consolidatasi, essendo ampiamente scaduto il termine
decennale che l’art.83 T.U. n. 1124 del 1965 prevede perché
si possa procedere alla revisione della situazione precedentemente
accertata. Ne segue che l’omessa barratura della casella
E del modello di domanda relativa all’esistenza di un diritto
alla riserva, non possa essere considerata ostativa al riconoscimento
al ricorrente della posizione di riservista, in qualità
di invalido sul lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO
Presidente - GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore - GRAZIA
BRINI Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 9 legge n. 205/2000 nella Camera
di Consiglio del 10 Novembre 2004
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Visto il ricorso 1355/2004 proposto da:
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SCHIERI GUIDO rappresentato e difeso
da: FREGNI AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA D'AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO
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contro
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA
E DELL'UNIVERSITA' rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede
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UFF. SCOL. REG.LE PER L'EMILIA ROMAGNA
CENTRO S.AMM. MODENA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede
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e nei confronti di
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PALLADINO FELICETTA rappresentato
e difeso da: CASTIELLO AVV. FRANCESCO con domicilio eletto
in BOLOGNA PIAZZA S.DOMENICO N.2 presso PARRILLI AVV. MARIO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della graduatoria provinciale definitiva del personale
docente della Provincia di Modena per l’a.s. 2004/2005,
relativa alla classe di concorso A019 – discipline giuridiche
ed economiche, nella parte in cui non riconosce al ricorrente
il diritto alla riserva;
- dei provvedimenti, non noti ed ove sussistenti, con i
quali è stata approvata la predetta graduatoria;
- dei provvedimenti, non noti ed ove sussistenti, di invito
alla stipula e di stipula del contratto a tempo determinato
rivolti all’insegnante collocato utilmente in graduatoria
al posto del ricorrente, relativo al suddetto insegnamento,
per l’a.s. 2004-2005;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'
- PALLADINO FELICETTA
- UFF. SCOL. REG.LE PER L'EMILIA ROMAGNA CENTRO S.AMM. MODENA
Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI ;
E uditi, altresì, per le parti, l’Avv. S. Fregni e l’Avv.
dello Stato A Cecchieri, anche in merito all’eventuale adozione
di una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.
26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato
dall’art. 9 legge n. 205/2000;
Ritenuto che è possibile definire la controversia in tale
forma, per le seguenti considerazioni in fatto e diritto:
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I. Deve essere preliminarmente disattesa
l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla
controinteressata, poiché il Giudice amministrativo ha,
viceversa, costantemente affermato la propria giurisdizione
in relazione alle controversie concernenti proprio le graduatorie
dei docenti di cui anche qui è causa (cfr. sentenze T.A.R.
Lazio, nn. 4731, 5119, 5121, 5161, 6059, 6558, 6599 del
2002; T.A.R., Puglia Lecce, Sez. II, 19 gennaio 2002, n.
28), nell’assunto che dette graduatorie “costituiscono il
momento finale e conclusivo di un più ampio procedimento
concorsuale” (in termini: T.A.R. Campania Napoli, sez. II,
14 marzo 2001, nn. 1114, 1115 e 1116).
II. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto,
in quanto:
a) la procedura in esame costituisce integrazione e aggiornamento
(per gli aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006) delle graduatorie
permanenti del personale docente, già costituite in ciascuna
provincia (cfr. art. 1 comma 1 Decreto dirigenziale 21 aprile
2004);
b) detti integrazione ed aggiornamento sono effettuati,
fondamentalmente, sulla base dei nuovi titoli conseguiti
successivamente al 17 maggio 2003 (cfr. art. 1 comma 9 del
medesimo decreto);
c) in particolare, l’art. 1 comma 7 del decreto in parola
stabilisce la necessità di riconfermare, nella domanda di
aggiornamento, le sole ”situazioni soggette a scadenza”;
d) tale non è la situazione del ricorrente, giacché egli
è già stato riconosciuto, dall’Amministrazione, “riservista”
per l’a.s. 2003/2004 (cfr. atto di “individuazione”, dallo
stesso prodotto sub 10) e ciò sulla base di un infortunio
sul lavoro occorsogli il 15.11.1966 (doc. 1), cosicché risulta
ampiamente scaduto il termine decennale di cui all'art 83
t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, entro il quale si può procedere
alla revisione (ai fini della rendita) della situazione
originariamente accertata, con la conseguenza dell’inveramento
di quella “presunzione assoluta, per effetto della quale
devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni
fisiche”, evidenziata dalla costante giurisprudenza della
Sezione Lavoro della Corte di cassazione (da ultimo: 17
agosto 2004, n. 16056 e 27 aprile 2004, n. 8066);
e) in definitiva, deve concludersi che l’omessa barratura,
da parte del ricorrente, della casella E dell’apposito modello
di domanda di aggiornamento della graduatoria de qua non
possa essere considerata ostativa al riconoscimento al medesimo,
anche nell’impugnata graduatoria aggiornata, della posizione
di riservista, quale invalido sul lavoro.
III. Alla stregua di quanto suesposto, il ricorso in epigrafe
deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento
in parte qua della graduatoria impugnata ed agli effetti
specificamente indicati al precedente capo II, lett. e).
Le spese seguono la soccombenza e vengono equitativamente
liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il
ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in
motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a favore
del ricorrente della somma di €. 1.500,00.- (millecinquecento/00)
al netto delle ritenute di legge, a titolo di spese, competenze
ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 10 novembre 2004.
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