| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 novembre
2004 n. 3742
Pres. Papiano, Est. Calderoni
Nuova Edilimil – Coop. a r.l. contro Comune di Forlì |
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Bando per l’assegnazione di terreni di proprietà
comunale per edilizia economica popolare – Oneri di urbanizzazione
non compresi nel prezzo di cessione – previsione esonerativa
contenuta nella normativa regolamentare (tabelle parametriche)
dettata in tema di oneri - Contrasto con la previsione del
bando – Efficacia del bando solo nella fase procedimentale
precontrattuale - Ripetizione delle somme corrisposte -
Esclusione
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Nel bando di assegnazione di terreni di proprietà
comunale per edilizia economica popolare di cui è causa
veniva specificato che il prezzo di cessione non era comprensivo
degli oneri di urbanizzazione. La società ricorrente presentava
domanda di partecipazione accettando le condizioni di cui
alla lex specialis, omettendo qualsiasi impugnativa della
stesse. In seguito essa contestava l’an debeatur degli oneri,
richiamandosi ad un previsione esonerativa in materia contenuta
al punto 1.6.5 delle tabelle parametriche approvate con
deliberazione consiliare, contrastante in parte qua col
bando, la cui efficacia è limitata alla sola fase procedimentale
precontrattuale. Invero, la vincolatività delle sue prescrizioni
non è limitata alla sola procedura di evidenza pubblica,
ma ben può investire la regolamentazione dei rapporti fra
ente e privato. In virtù del principio dell’affidamento,
quindi, la questione circa la debenza di tali oneri è indiscutibilmente
risolta dal bando con riguardo a tutte le fasi della procedura
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Giorgio Calderoni Consigliere, relatore
- Dott. Grazia Brini Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Nuova Edilimil – Coop. a r.l. rappresentata
e difesa dagli avv. ti Arnaldo Foschi e Margherita Vignoli
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Maria Giovanna Addario in Bologna, via S. Stefano n. 43;
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contro
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il Comune di Forlì, rappresentato
e difeso dall’avv. Maria Anna Alberti ed elettivamente domiciliato
in Bologna presso lo studio della medesima, Piazza S. Francesco
n. 2;
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per la ripetizione
delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in relazione alla convenzione 11.3.1998;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, gli Avv. ti Vignoli
e Foschi per parte ricorrente e l’Avv. Alberti, per il Comune
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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I. Parte ricorrente (d’ora in poi, per brevità,
anche: Edilmil o Cooperativa) espone in fatto di aver stipulato
con il Comune di Forlì la convenzione in epigrafe, per la
cessione in proprietà di un terreno già urbanizzato, sito
in località S. Martino in Strada, via P. Nenni 85 e contemplato
nel bando pubblico per l’assegnazione di aree destinate
ad edilizia economica e popolare, di cui alla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 367 del 20 dicembre 1996.
In data 14 ottobre 1998, veniva rilasciata ad Edilmil la
relativa concessione edilizia, in ordine alla quale il Comune
richiedeva il pagamento della somma di £ 211.546.060, a
titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria: la Cooperativa versava tale importo ma, considerandolo
non dovuto, ne richiedeva successivamente la restituzione
al Comune, che ribadiva tuttavia la sussistenza dell’obbligo
di corresponsione.
La ricorrente ritiene, viceversa, di rientrare pienamente
nella previsione esonerativa contenuta al punto 1.6.5. della
tabelle parametriche in materia di oneri di urbanizzazione,
approvate con deliberazioni del Consiglio comunale di Forlì
n. 242 e n. 390 del 1994, mentre la pretesa del Comune si
porrebbe in contrasto con l’art. 8 della legge n. 10/1977
e con la convenzione stipulata.
Né, in contrario, rileverebbe la circostanza che il bando
sopramenzionato contenesse differenti disposizioni in tema
di oneri, essendo l’efficacia del bando limitata alla fase
procedimentale precontrattuale, mentre i rapporti fra assegnatari
ed ente pubblico troverebbero regolamentazione nella convenzione,
prevalente sul bando.
Di conseguenza, Edilmil deduce espressamente le censure
di violazione delle norme sin qui menzionate e del principio
di imparzialità, nonché di eccesso di potere per mancanza
dei presupposti e travisamento dei fatti.
II. Resiste al ricorso l’Amministrazione comunale intimata.
III. In vista dell’odierna udienza di discussione, entrambe
le parti hanno dimesso memorie conclusive, con cui insistono
nelle rispettive tesi difensive.
Indi, previa discussione orale tra i difensori delle parti
medesime, il ricorso è passato in decisione.
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DIRITTO
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1.1. Per una migliore comprensione della
materia del contendere, conviene riepilogare i punti salienti
delle argomentazioni sviluppate dalle parti nelle rispettive
difese scritte ed orali.
1.2. A fronte delle pretese avversarie, così come riportate
nell’esposizione in fatto che precede, il Comune sostiene,
nei suoi due atti difensivi, quanto segue:
a) il bando di assegnazione, che è lex specialis dell’intera
procedura, prescrive chiaramente che nel prezzo di cessione
non sono compresi gli oneri di urbanizzazione e la ricorrente,
presentando domanda di partecipazione, ha accettato le condizioni
poste dal Comune, omettendo peraltro qualsiasi impugnativa
delle stesse;
b) la successiva convenzione inter partes disciplina (nel
testo approvato dagli organi comunali contestualmente al
bando di gara) il rapporto inerente il trasferimento della
proprietà dell’area e i vincoli relativi alla vendita e
locazione dei costruendi alloggi, ma non esclude espressamente
o implicitamente l’obbligo legale della concessionaria di
versare i contributi per oneri di urbanizzazione;
c) il punto 1.6.5. delle tabelle parametriche concerne le
lottizzazioni attuate dal Comune, ma non essendo l’area
de qua compresa tra quelle destinate all’edificazione all’epoca
di realizzazione del P.E.E.P., essa non potrebbe rientrare
in detta previsione, bensì in quella di cui al precedente
punto 1.6.4. (interventi su aree dotate di opere di urbanizzazione).
1.3. A sua volta, in replica alle obiezioni contenute nell’atto
di costituzione del Comune, la Coop. ricorrente deduce ulteriormente
che:
aa) in materia si controverte di obbligazioni patrimoniali
nascenti dalla legge e si fa, dunque, questione di diritti
soggettivi, il che rende irrilevante la mancata impugnazione
del bando;
bb) quest’ultimo sarebbe, tra l’altro, frutto di un mero
errore materiale, poiché, prima della sua approvazione da
parte del Consiglio (20.12.1996), la Giunta aveva deciso
di emendarne il testo, precisando che in sede di prima fissazione
del prezzo di cessione, questo era inteso come comprensivo
delle opere di urbanizzazione; ma tale modifica non sarebbe
stata recepita dal Consiglio;
cc) l’originaria destinazione non abitativa dell’area sarebbe
irrilevante, poiché la sua edificabilità fu stabilita con
apposita Variante al PRG, precedente al bando pubblico n.
367 del 1996;
dd) il bando imporrebbe, altresì, una clausola tipica dell’edilizia
convenzionata, quale la riserva al Comune (per 8 anni) di
una quota di alloggi da cedere in locazione ad equo canone.
1.4. Confrontate le prospettazioni delle parti con gli atti
di causa e con le acquisizioni giurisprudenziali in materia,
il Collegio ritiene preferibile la tesi complessivamente
spiegata dal Comune resistente.
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2.1. In primo luogo, non v’è dubbio che il
“bando pubblico per assegnazione terreni di proprietà comunale
per edilizia economica e popolare” (di cui alla deliberazione
consiliare 20.12.1996, n. 367) costituisca la lex specialis
della procedura indetta dal Comune di Forlì per l’alienazione
di beni di sua proprietà (cfr. in termini, per una analoga
procedura comunale: Cons. Stato, Sez. V, 25.1.2003, n. 357):
senonché - a differenza di quanto ritiene Edilmil - la vincolatività
delle prescrizioni dettate dalla suddetta lex specialis
non è limitata alla sola fase di evidenza pubblica che precede
la stipulazione del contratto, ma ben può investire la regolamentazione
dei rapporti sostanziali tra ente pubblico e privati.
Invero, occupandosi di controversie relative a siffatte
procedure di alienazione, di recente il Giudice amministrativo
ha affermato che, ove l’avviso d’asta per la vendita di
un immobile comunale preveda espressamente un diritto di
prelazione, l’Amministrazione ne risulta autovincolata,
sicché non può successivamente mutare avviso e, disattendendo
le norme che disciplinano l’espletamento di una pubblica
gara, disconoscere il suddetto diritto “in palese violazione
del principio di tutela dell’affidamento” (T.A.R. Marche,
3 marzo 2004, n. 86).
2.2. Facendo, dunque, applicazione degli anzidetti principi
(in cui il Collegio si riconosce) al caso di specie, ne
consegue:
- che la questione (posta da Edilmil) dell’an debeatur degli
oneri di urbanizzazione risulta indiscutibilmente risolta,
con forza di lex specialis da osservarsi da tutte le parti
della procedura concorsuale, dal bando allegato alla più
volte citata deliberazione n. 367/96, laddove si legge testualmente
che “i prezzi dei lotti (tra cui quello de quo) … non comprendono
il contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria; trattandosi di aree già urbanizzate, all’atto
del rilascio della concessione edilizia, gli assegnatari
dovranno versare al Comune di Forlì il contributo per oneri
di urbanizzazione”;
- che, stante l’evidente valore universale del principio
di tutela dell’affidamento, la suddetta clausola sta a garantire
(reciprocamente e inversamente, rispetto alla situazione
delibata dalla citata decisione n. 86/2004 del TAR Marche)
proprio l’alienante Comune di Forlì da inopinati e ingiustificati
“mutamenti di avviso” (id est: contestazioni) dei soggetti
assegnatari (che, quali partecipanti senza riserve alla
gara, secondo le condizioni stabilite dell’apposito bando,
avevano, con ciò, mostrato di conoscerle ed accettarle)
circa la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria.
2.3. Né, in contrario, può rilevare alcunché il tenore della
determinazione assunta - prima dell’approvazione consiliare
- dalla Giunta municipale il 18 dicembre 1996, con cui si
precisa che “in sede di prima fissazione del prezzo di cessione,
questo era inteso comprensivo delle opere di urbanizzazione.
Sicché, detto prezzo è modificato nel senso che la sua misura
è pari al 45% di quello di mercato.”
Invero:
- sotto un profilo formale, la decisione di Giunta si riferisce
alle opere di urbanizzazione (evidentemente quelle di cui
sono dotate le aree già urbanizzate, tra cui figura - come
si evince dal bando - quella di cui si controverte) e non
agli oneri di urbanizzazione, per cui essa non fa che confermare
l’inclusione, nel prezzo di vendita, delle prime e l’esclusione
dei secondi;
- da un punto di vista sostanziale, nessun errore materiale
vizia la successiva deliberazione 20 dicembre 1996, n. 367
del Consiglio Comunale, che richiama nelle premesse la predetta
seduta giuntale, in cui si è stabilito lo sconto del 55%
sul valore di mercato stimato dal Servizio patrimonio del
Comune, e la recepisce, tant’è che il prezzo di vendita
stabilito nel relativo atto 11.3.1998 (lire 604 milioni)
rispecchia detta proporzione rispetto al valore (lire 1.410.500.000),
indicato nella perizia di stima, redatta dal suddetto Servizio
e allegata alla medesima deliberazione n. 367/96.
2.4. Avendo, dunque, il bando di gara espressamente previsto
la regola dell’assoggettamento dei futuri interventi edilizi
agli oneri di urbanizzazione, è evidente che, in difetto
di impugnazione delle corrispondenti clausole, tale regola
vale a disciplinare in concreto l’assetto dei rapporti sostanziali
tra le parti su questo punto, eventualmente anche in contrasto
con le norme generali vigenti in materia.
L’uno e l’altro dei suddetti principi sono pacifici in giurisprudenza,
secondo la quale:
- il bando costituisce la lex specialis dell'intero procedimento
concorsuale, le cui prescrizioni devono essere osservate
sia dall'Amministrazione (la quale, avendole adottate, si
è autovincolata, affinché fosse rispettata la trasparenza
e la correttezza della procedura concorsuale) che dai concorrenti,
non essendo suscettibili di disapplicazione fino a quando
non vengano rimosse nelle forme di legge (in tal senso,
C.G.A. 23 giugno 1989 n. 233; Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio
1991 n.195; 13 febbraio 1993 n.250; 20 maggio 2002, n.2717;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 1 febbraio 1999, n. 275
e Sez. II, 17 maggio 2001, n. 740);
- il contenuto del bando prevale sulle norme generali eventualmente
difformi, con conseguente onere di impugnare le clausole
che si assumono illegittime (Consiglio Stato, sez. V, 4
agosto 2000, n. 4304).
Ne deriva che - in assenza di impugnativa, da parte della
Coop. ricorrente, delle prescrizioni del bando in ordine
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione per l’edificazione
realizzata sull’area ceduta dal Comune - tali prescrizioni
prevalgono in ogni caso sulla normativa regolamentare (tabelle
parametriche) dettata in materia dal Comune medesimo, risultando
così indifferente l’astratta ascrivibilità dell’intervento
de quo alla previsione del punto 1.6.5. di tali tabelle
(come sostiene Edilmil), ovvero a quella del precedente
punto 1.6.4. (come oppone il Comune): il tutto sulla scorta
di una divergente ricostruzione del momento in cui l’area
stessa sarebbe divenuta edificabile.
2.5. Ugualmente privo di significatività ed incidenza giuridica
risulta il silenzio dell’atto notarile 11.3.1998 sul “capitolo
oneri”, potendo, semmai, la forza cogente del bando essere
infirmata solo da una espressa (ma di alquanto dubbia liceità)
previsione contraria, contenuta nella convenzione-compravendita
2.6. Infine, sfornito di consistenza è anche l’ultimo argomento
difensivo svolto da Edilmil (negli scritti ed in sede di
discussione orale), con il quale si tenta di valorizzare,
sotto il profilo giuridico, la clausola del bando che imponeva
a carico delle cooperative assegnatarie l’onere di riservare
al Comune di Forlì, per 8 anni, una quota di alloggi che
l’Ente avrebbe ceduto in locazione ad equo canone; e, sotto
il profilo fattuale, la circostanza che effettivamente la
Coop. ricorrente abbia adempiuto tale onere.
Entrambi gli elementi valgono, infatti, al più, a qualificare
ulteriormente (in aggiunta, cioè, alle specifiche pattuizioni
ex artt. 7 e 8 legge n. 10/77, contenute nella convenzione
11.3.1998) la fattispecie di cui è causa come sussumibile
nell’edilizia convenzionata (il che è, del resto, quanto
espressamente deduce la ricorrente nel ricorso introduttivo
e nella memoria finale); ma i benefici che ne conseguono
si limitano, ai sensi del citato art. 7 legge 10/77 (applicabile,
ratione temporis, alla controversia in esame), all’esonero
dal pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione,
e non anche di quello afferente gli oneri di urbanizzazione
(esenzione che costituisce l’oggetto della pretesa azionata
con il presente ricorso).
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3. Per l’insieme delle considerazioni che
precedono, tale pretesa non può essere accolta ed il ricorso
all’esame deve essere respinto.
La controversia presenta, tuttavia, sufficienti tratti di
peculiarità da giustificare l’integrale compensazione, tra
le parti, delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, definitivamente
pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE e compensa
integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il 14 ottobre 2004.
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