| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 novembre
2004 n. 3744
Pres. Papiano, Est. Lelli
Bernardi Mirella ed altri contro Comune di Bologna e Ministero
di Grazia e Giustizia |
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Corresponsione della indennità giudiziaria
– Dipendenti comunali assegnati con varie qualifiche ad
uffici giudiziari del Comune – Svolgimento di attività che
non comportino “collaborazione diretta col personale di
magistratura” - Esclusione
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In materia di indennità giudiziaria la giurisprudenza
ha stabilito che la stessa spetta al personale delle segreterie
e cancellerie giudiziarie, che presta attività presso tali
uffici, a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione
giudiziaria, purché la prestazione sia inerente all’attività
giudiziaria. Nel caso di specie i ricorrenti svolgono mansioni
ritenute non riconducibili a tale attività, prestando servizio
in qualità di commessi, con compiti consistenti in mansioni
ausiliarie di anticamera, sorveglianza e spostamento di
fascicoli, esulanti dalle mansioni proprie della giurisdizione
anche in senso lato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
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Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Bruno Lelli Consigliere rel. est. - Dott.
Ugo di Benedetto Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso proposto da:
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BERNARDI MIRELLA, GALLIANI ROBERTA, PEDERZINI
GIANNA e SIMONI LUCIANA rappresentate e difese dagli
avv.ti Pierina Rampazzo e Fernanda Santoro ed elettivamente
domiciliate in Bologna Via IV Novembre 9;
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contro
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Comune di Bologna in persona del Sindaco
pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Simoni e
Anna Maria Cupello Castagna ed elettivamente domiciliato
in Bologna Piazza Galileo 4;
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Ministero di Grazia e Giustizia in
persona del Ministro pt., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato come per
legge in Via Guido Reni 4;
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e nei confronti di:
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Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione
Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari
Generali in persona del Dirigente pt., non costituito
in giudizio;
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per il riconoscimento
del diritto all’indennità giudiziaria ex legge n. 221/88
e successive modificazioni;
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per l’annullamento
delle note del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione
Generale Organizzazione Giudiziaria Affari Generali prot.
n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot. n. 2088/S/NIG/6280
del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti per il tramite
del Comune di di Bologna.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 14.10.2004 i procuratori
delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Le ricorrenti, dipendenti del comune di Bologna
con varie qualifiche, sono state assegnate agli uffici giudiziari
di Bologna.
Con diverse istanze hanno chiesto al comune di Bologna ed
al Ministero di Grazia e Giustizia la corresponsione dell'indennità
giudiziaria ai sensi della L. n. 221/1988.
Con note prot. n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot.
n. 2088/S/NIG/6280 del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti
per il tramite del Comune di Bologna, il Ministero di Grazia
e Giustizia negava quanto richiesto.
Avverso le suddette note è stato proposto il presente ricorso
con cui viene impugnato il suddetto diniego e si chiede
altresì l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità
giudiziaria e la condanna del comune e del Ministero al
pagamento delle relative somme.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio
deducendo l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 58/2004 questo Tribunale ha chiesto una
documentata relazione del Ministero di Grazia e Giustizia
che precisi il periodo di assegnazione agli uffici giudiziari
delle ricorrenti, la qualifica rivestita dalle stesse, l’ufficio
di assegnazione e le mansioni svolte in detto periodo.
Il suddetto ministero ha depositato quanto richiesto in
data 3/8/2004.
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese
e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del
14.10.2004.
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DIRITTO
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1. Col ricorso all'esame vengono proposte
simultaneamente sia un'azione di annullamento di atti amministrativi,
sia un'azione di accertamento del diritto alla corresponsione
dell'indennità giudiziaria.
Ne consegue l’inammmissibilità della prima, che ha un contenuto
più limitato della seconda.
2. La speciale indennità originariamente prevista per i
magistrati dell'Ordine Giudiziario dall'art. 3 della L.
19 febbraio 1981 n. 27 è stata estesa, in determinate percentuali
e con assorbimento di altre indennità previste per i dipendenti
del Ministero di Grazia e Giustizia, al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello dell'ufficio
traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia
e giustizia ed a quello del personale degli archivi notarili
dalla L. 22 giugno 1988 n. 221, intitolata « Provvedimenti
a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
», del seguente tenore: « 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988
l'indennità stabilita dall'art. 3 L. 19 febbraio 1981 n.
27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988,
al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie
e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla
L. 1 agosto 1962 n. 1206, e dalla L. 11 novembre 1982 n.
862 ».
Successivamente la L. 15 febbraio 1989 n. 51, intitolata
« Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo
delle magistrature speciali », ha poi disposto: « A decorrere
dal 1 gennaio 1989 l'indennità prevista dalla L. 22 giugno
1988 n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste,
al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti,
dell'Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari, nonché
al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato
nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente,
in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a
prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia
militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129
unità ».
Infine l'art. 3 comma 60 della L. 24 dicembre 1993 n. 537
ha disposto che la predetta indennità, nonché le disposizioni
sul lavoro straordinario del personale di uffici giudiziari
e di altri uffici dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia,
si applicano al personale in servizio presso i predetti
uffici (quindi anche ai dipendenti di altre Amministrazioni
comandati presso gli uffici giudiziari e gli altri uffici
contemplati dalle leggi in questione).
L'indennità, quindi, quanto ai destinatari, ha una precisa
configurazione normativa: non riguarda né tutti gli addetti
ad uffici che svolgono funzioni giurisdizionali, ma soltanto
quelli addetti agli uffici indicati nelle leggi n. 221 del
1988 e n. 51 del 1989.
Non è quindi possibile estendere l'indennità a personale
appartenente o addetto ad uffici e diversi da quelli espressamente
contemplati dalla legge.
La giurisprudenza sul punto, pur affermando il principio
secondo cui l'indennità c.d. giudiziaria prevista per il
personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie spetta
al personale che presta attività presso tali uffici, a prescindere
dalla appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria
e quindi anche al personale ivi distaccato o comandato (C.d.S.,
IV, 9.1.2001,n.42, 17.10.2000,n.5516), ha precisato, quale
condizione per la fruizione dell'indennità, che la prestazione
deve essere inerente all’ attività giudiziaria e che pertanto
l'indennità non spetta al soggetto che, pur prestando servizio
nei predetti uffici giudiziari, svolga funzioni che non
comportino "collaborazione diretta col personale di magistratura".
Quanto alla casistica, può ricordarsi che la giurisprudenza,
in applicazione del principio su enunciato, ha negato l'indennità
in questione a soggetti che, pur prestando servizio nelle
cancellerie e segreterie giudiziarie, svolgevano mansioni
ritenute non riconducibili alla attività giudiziaria (Cfr.
C.d.S., IV, 17.10.2000,n.5513, relativa a dipendente comunale
svolgente funzioni sue proprie di custode dell'immobile;
C.d.S., IV, 19.4.2001, n.2361, concernente dipendente comunale
svolgente funzioni di giardiniere; C.d.S., IV, 7.2.2001,n.500,
concernente dipendente comunale, assegnato a prestare servizio,
quale commesso (con compiti caratteristici della qualifica
rivestita e consistenti in mansioni ausiliarie di anticamera,
di sorveglianza e di spostamento di fascicoli, ritenute
mansioni esulanti da quelle proprie della giurisdizione
anche in senso lato).
Ciò posto il ricorso è infondato, in quanto, come risulta
dalla nota del presidente del Tribunale di Bologna n. 1554
del 7/7/2004, le ricorrenti sono state adibite esclusivamente
a funzioni di centralinista presso il centralino telefonico
degli uffici giudiziari.
Le ragioni per le quali la giurisprudenza ( Consiglio di
Stato IV, 7.2.2001, n. 500) ha ritenuto di escludere dal
diritto all’indennità il dipendente comunale assegnato a
prestare servizio quale commesso negli uffici giudiziari
valgono anche per i centralinisti, in quanto anche tale
personale svolge mansioni esulanti da quelle proprie della
giurisdizione anche intesa in senso lato.
In definitiva il ricorso in epigrafe deve essere rigettato
in quanto infondato.
Valutata la vicenda nel suo complesso, peraltro, sussistono
giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, rigetta il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio
del 14.10.2004.
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