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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 15 novembre 2004 n. 3744
Pres. Papiano, Est. Lelli
Bernardi Mirella ed altri contro Comune di Bologna e Ministero di Grazia e Giustizia


Corresponsione della indennità giudiziaria – Dipendenti comunali assegnati con varie qualifiche ad uffici giudiziari del Comune – Svolgimento di attività che non comportino “collaborazione diretta col personale di magistratura” - Esclusione

In materia di indennità giudiziaria la giurisprudenza ha stabilito che la stessa spetta al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie, che presta attività presso tali uffici, a prescindere dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria, purché la prestazione sia inerente all’attività giudiziaria. Nel caso di specie i ricorrenti svolgono mansioni ritenute non riconducibili a tale attività, prestando servizio in qualità di commessi, con compiti consistenti in mansioni ausiliarie di anticamera, sorveglianza e spostamento di fascicoli, esulanti dalle mansioni proprie della giurisdizione anche in senso lato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA

 

Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott. Bruno Lelli Consigliere rel. est. - Dott. Ugo di Benedetto Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da:

 

BERNARDI MIRELLA, GALLIANI ROBERTA, PEDERZINI GIANNA e SIMONI LUCIANA rappresentate e difese dagli avv.ti Pierina Rampazzo e Fernanda Santoro ed elettivamente domiciliate in Bologna Via IV Novembre 9;

 

contro

 

Comune di Bologna in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Simoni e Anna Maria Cupello Castagna ed elettivamente domiciliato in Bologna Piazza Galileo 4;

 

Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pt., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato come per legge in Via Guido Reni 4;

 

e nei confronti di:

 

Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali in persona del Dirigente pt., non costituito in giudizio;

 

per il riconoscimento
del diritto all’indennità giudiziaria ex legge n. 221/88 e successive modificazioni;

 

per l’annullamento
delle note del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria Affari Generali prot. n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot. n. 2088/S/NIG/6280 del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti per il tramite del Comune di di Bologna.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 14.10.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Le ricorrenti, dipendenti del comune di Bologna con varie qualifiche, sono state assegnate agli uffici giudiziari di Bologna.
Con diverse istanze hanno chiesto al comune di Bologna ed al Ministero di Grazia e Giustizia la corresponsione dell'indennità giudiziaria ai sensi della L. n. 221/1988.
Con note prot. n. 2088/S/NIG/6235 del 17.10.1997 e prot. n. 2088/S/NIG/6280 del 21.10.1997, comunicate alle ricorrenti per il tramite del Comune di Bologna, il Ministero di Grazia e Giustizia negava quanto richiesto.
Avverso le suddette note è stato proposto il presente ricorso con cui viene impugnato il suddetto diniego e si chiede altresì l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria e la condanna del comune e del Ministero al pagamento delle relative somme.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 58/2004 questo Tribunale ha chiesto una documentata relazione del Ministero di Grazia e Giustizia che precisi il periodo di assegnazione agli uffici giudiziari delle ricorrenti, la qualifica rivestita dalle stesse, l’ufficio di assegnazione e le mansioni svolte in detto periodo.
Il suddetto ministero ha depositato quanto richiesto in data 3/8/2004.
Le parti hanno ulteriormente sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.10.2004.

 

DIRITTO

 

1. Col ricorso all'esame vengono proposte simultaneamente sia un'azione di annullamento di atti amministrativi, sia un'azione di accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria.
Ne consegue l’inammmissibilità della prima, che ha un contenuto più limitato della seconda.
2. La speciale indennità originariamente prevista per i magistrati dell'Ordine Giudiziario dall'art. 3 della L. 19 febbraio 1981 n. 27 è stata estesa, in determinate percentuali e con assorbimento di altre indennità previste per i dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia ed a quello del personale degli archivi notarili dalla L. 22 giugno 1988 n. 221, intitolata « Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », del seguente tenore: « 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'indennità stabilita dall'art. 3 L. 19 febbraio 1981 n. 27, è attribuita, nella misura vigente al 1 gennaio 1988, al personale dirigente e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché a quello previsto dalla L. 1 agosto 1962 n. 1206, e dalla L. 11 novembre 1982 n. 862 ».
Successivamente la L. 15 febbraio 1989 n. 51, intitolata « Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali », ha poi disposto: « A decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità prevista dalla L. 22 giugno 1988 n. 221, è attribuita, con le modalità in essa previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari, nonché al personale civile del Ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità ».
Infine l'art. 3 comma 60 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto che la predetta indennità, nonché le disposizioni sul lavoro straordinario del personale di uffici giudiziari e di altri uffici dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia, si applicano al personale in servizio presso i predetti uffici (quindi anche ai dipendenti di altre Amministrazioni comandati presso gli uffici giudiziari e gli altri uffici contemplati dalle leggi in questione).
L'indennità, quindi, quanto ai destinatari, ha una precisa configurazione normativa: non riguarda né tutti gli addetti ad uffici che svolgono funzioni giurisdizionali, ma soltanto quelli addetti agli uffici indicati nelle leggi n. 221 del 1988 e n. 51 del 1989.
Non è quindi possibile estendere l'indennità a personale appartenente o addetto ad uffici e diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.
La giurisprudenza sul punto, pur affermando il principio secondo cui l'indennità c.d. giudiziaria prevista per il personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie spetta al personale che presta attività presso tali uffici, a prescindere dalla appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria e quindi anche al personale ivi distaccato o comandato (C.d.S., IV, 9.1.2001,n.42, 17.10.2000,n.5516), ha precisato, quale condizione per la fruizione dell'indennità, che la prestazione deve essere inerente all’ attività giudiziaria e che pertanto l'indennità non spetta al soggetto che, pur prestando servizio nei predetti uffici giudiziari, svolga funzioni che non comportino "collaborazione diretta col personale di magistratura". Quanto alla casistica, può ricordarsi che la giurisprudenza, in applicazione del principio su enunciato, ha negato l'indennità in questione a soggetti che, pur prestando servizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, svolgevano mansioni ritenute non riconducibili alla attività giudiziaria (Cfr. C.d.S., IV, 17.10.2000,n.5513, relativa a dipendente comunale svolgente funzioni sue proprie di custode dell'immobile; C.d.S., IV, 19.4.2001, n.2361, concernente dipendente comunale svolgente funzioni di giardiniere; C.d.S., IV, 7.2.2001,n.500, concernente dipendente comunale, assegnato a prestare servizio, quale commesso (con compiti caratteristici della qualifica rivestita e consistenti in mansioni ausiliarie di anticamera, di sorveglianza e di spostamento di fascicoli, ritenute mansioni esulanti da quelle proprie della giurisdizione anche in senso lato).
Ciò posto il ricorso è infondato, in quanto, come risulta dalla nota del presidente del Tribunale di Bologna n. 1554 del 7/7/2004, le ricorrenti sono state adibite esclusivamente a funzioni di centralinista presso il centralino telefonico degli uffici giudiziari.
Le ragioni per le quali la giurisprudenza ( Consiglio di Stato IV, 7.2.2001, n. 500) ha ritenuto di escludere dal diritto all’indennità il dipendente comunale assegnato a prestare servizio quale commesso negli uffici giudiziari valgono anche per i centralinisti, in quanto anche tale personale svolge mansioni esulanti da quelle proprie della giurisdizione anche intesa in senso lato.
In definitiva il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in quanto infondato.
Valutata la vicenda nel suo complesso, peraltro, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.10.2004.


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