| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre
2004 n. 3748
Pres. Papiano, Est. Lelli
Impresa Co.Ge.Ro s.r.l. ed altra contro Comune di Cesenatico
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1. Licitazione privata – Offerta presentata
da un’associazione temporanea di imprese costituita anche
da un società individuale precedentemente invitata – Mancata
partecipazione di detta associazione alla fase di prequalificazione
– Esclusione della offerta – Legittimità.
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2. Licitazione privata – Lettera di invito
contenente nuovi requisiti di partecipazione alla gara –
Necessità della partecipazione alla gara della società individuale
invitata in associazione con altra ditta – Asserita illegittimità
delle modifiche – Impugnazione tardiva.
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1. La fase di prequalificazione assolve alla
funzione di accertare i requisiti di partecipabilità delle
imprese da invitare, a condizione che esse siano in possesso
dei requisiti previsti dal bando stesso. I soggetti che
non hanno partecipato a tale fase non possono, pertanto,
partecipare alle fasi successive, in quanto l’accertamento
del possesso dei suddetti requisiti è riservato a tale primo
momento. L’associazione temporanee di imprese che non ha
partecipato alla fase di prequalificazione, anche se costituita
da società invitata, non può, quindi, presentare un’offerta,
che va conseguentemente esclusa.
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2. La giurisprudenza ritiene che quando le
prescrizioni del bando o della lettera di invito contengano
precetti precisi e incondizionati che possano ledere l’interesse
del soggetto che partecipa alla gara, incombe su questi
l’onere di tempestiva impugnazione di tali atti. In seguito
alla modifiche apportate dalla lettera di invito ai requisiti
di partecipazione, la società ricorrente invitata si è trovata
nell’impossibilità di partecipare in forma individuale alla
gara, da qui la necessità di presentare un’offerta in associazione
con altra ditta. Invero, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre
l’illegittimità della lettera d’invito nei termini di legge,
non già presentare la propria offerta in forma associata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE II
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nelle persone dei Signori: LUIGI PAPIANO
Presidente - BRUNO LELLI Cons. , relatore - UGO DI BENEDETTO
Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell' Udienza Pubblica del 10 Novembre 2004
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Visto il ricorso 411/2001 proposto da:
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IMPRESA CO.GE.RO SRL ED ALTRA rappresentato
e difeso da: BELLI AVV. BEATRICE CARULLO AVV. ANTONIO con
domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 47 presso CARULLO
AVV. ANTONIO
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contro
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COMUNE DI CESENATICO rappresentato
e difeso da: MORELLO AVV. ANTONINO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA SARAGOZZA 28 presso la sua sede
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per l'annullamento
della delibera della giunta comunale del comune di Cesenatico
col quale si dispone la non ammissione dell'offerta e del
progetto presentati dall'associazione temporanea d'impresa
CO.GE.RO. - Rossi per la partecipazione alla gara di appalto
per la "concessione della progettazione, costruzione e gestione
con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della
vena Mazzarini.
Del bando di gara pubblicata in data 10/2/2000 e della lettera
d'invito in data 1/6/2000; nonché di tutti gli atti connessi,
presupposti e con consequenziali.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI CESENATICO
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 10.11.2004 i procuratori
delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. Il comune di Cesenatico ha pubblicato
un bando di licitazione privata per l’individuazione del
concessionario della progettazione, costruzione e gestione
con riqualificazione ambientale e recupero a darsena della
vena Mazzarini nel quale è previsto che gli interessati
avrebbero dovuto presentare una domanda per essere ivitati
alla licitazione privata.
In esito a tale bando sono state presentate sei domande
di partecipazione fra le quali quella dell'impresa Rossi
Germano.
Con la lettera d'invito, inviata anche all’impresa Rossi,
l'amministrazione ha introdotto nuovi (rispetto a quelli
già posti dal bando) requisiti di partecipazione alla gara
tra i quali, in particolare, quelli di cui al d.p.r. n.
34/2000.
In esito a tale lettera, è pervenuta un' unica offerta presentata
dall'associazione temporanea di imprese CO.GE.RO. - Rossi,
costituita dalla capogruppo CO.GE.RO che non aveva presentato
domanda di partecipazione alla gara e dall’impresa Rossi
Germano, mandante, che si era riqualificata in forma individuale.
Il comune intimato ha escluso tale offerta in quanto l'impresa
invitata alla licitazione privata non poteva assumere il
ruolo di mandante in tale raggruppamento di imprese in quanto
l'impresa capogruppo (CO.GE.RO) non aveva partecipato alla
fase di prequalificazione.
Avverso la suddetta esclusione viene proposto il ricorso
all'esame.
Tali le censure.
- L’amministrazione ha illegittimamente introdotto con la
lettera d'invito nuovi requisiti rispetto a quelli stabiliti
dal bando di prequalificazione;
- L'offerta presentata dall'associazione temporanea d'impresa
doveva comunque essere ammessa a valutazione, in quanto
la modifica dei requisiti per partecipare alla gara introdotti
con la lettera d'invito non consentiva di opporre la mancata
partecipazione alla fase prequalificazione della capogruppo.
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2. In ordine alle censure che deducono l'illegittimità
della lettera d'invito nella parte in cui prevede nuovi
requisiti appare fondata l'eccezione di tardività formulata
dal comune.
La giurisprudenza di questo tribunale (TAR Emilia-Romagna,
II, n. 121/2002), infatti, ritiene che, quando le prescrizioni
del bando o della lettera di invito impongono precetti precisi
ed incondizionati ai quali l'amministrazione si deve poi
necessariamente attenere la lesione dell'interesse del soggetto
che partecipa alla gara è attuale fin dal momento nel quale
l'amministrazione prefigura le regole della gara autolimitando
la propria libertà di apprezzamento con conseguente onere
di tempestiva impugnazione della stessa (Si veda anche C.
St. V n. 5580/2004).
La stessa ricorrente Rossi precisa che l’impossibilità di
partecipare alla gara in forma singola in conformità alla
prequalificazione è dipesa dalla modifica dei requisiti
per partecipare alla gara introdotti con la lettera d'invito
del 1.6.2000 con conseguentente onere di tempestiva impugnazione
della stessa.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto il ricorso
è stato notificato al comune il 9.3.2001, mentre la lettera
di invito è stata ricevuta dalla ricorrente Rossi (unica
interessata a proporre la censura riferita ai nuovi requisiti)
anteriormente al 11.7.2000, data di presentazione della
domanda di partecipazione alla gara in associazione con
la ditta CO.GE.RO.
Ciò posto restano da esaminare le censure con cui si sostiene
che l'offerta presentata dall'associazione temporanea d'impresa
doveva comunque essere ammessa a valutazione.
Ritiene il collegio che la fase di prequalificazione assolve
alla funzione di accertare i requisiti di partecipabilità
delle imprese da invitare tramite l’esame di parametri obiettivi
riportati nelle dichiarazioni ed autocertificazioni allegate
alla domanda (C. St. V, n. 5583/2004).
L’art. 23 della L. n. 109/1994 e successive modificazioni
prevede che tutti i soggetti che hanno fatto domanda devono
essere invitati a condizione che siano in possesso dei requisiti
di partecipazione previsti dal bando stesso.
I soggetti che non hanno partecipato alla fase di prequalificazione,
quindi, non possono partecipare alle fasi successive, in
quanto l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipabilità
è riservato alla suddetta prima fase (Si veda C. St. V,
n. 166/1999 e C. St. V. n. 5509/2003. Quest’ultima, in particolare,
afferma che la modificazione soggettiva di un'associazione
temporanea di imprese, intervenuta successivamente alla
fase di prequalificazione, deve ritenersi illegittima per
contrasto con il principio di contestualità e simultaneità
della valutazione delle imprese che partecipano alla gara).
Invero nel caso in cui l'impresa capogruppo di un’associazione
temporanea non abbia partecipato alla fase di prequalificazione
l’accertamento dei requisiti di partecipabilità alla gara
proprio di tale fase è mancato con riferimento all’impresa
incaricata di esprimere l’offerta.
In definitiva anche la censura all’esame appare infondata.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti
motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio
del 10.11.2004.
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